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Decisione

32.2010.274

Rendita intera limitata nel tempo. Perizia pluridisciplinare SAM. Confronto percentuale dei redditi

30 maggio 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V

264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.7. Nel

caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA

di rinvio del 13 gennaio 2009 (cfr. doc. AI 64/1-19 e consid. 1.1) –

l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici e il 18 maggio 2009 ha ordinato una valutazione a cura del SAM (doc. AI 79/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 18 dicembre 2009 (doc. AI 86/1-39) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome del dolore cronico.

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica a ds.

su:

- pregressa ernia discale L3-L4 (MRI

agosto 2004);

- attualmente presenza di una residua

protusione discale L3-L4 in sede intraforaminale ds. con possibile contatto con

la radice L4;

- possibile sindrome radicolare

irritativa e con lievi deficit sensitivi L4 a ds., dovuta ad ernia discale

extraforaminale L4-L5 ds..

Sindrome cercicovertebrale/-spondilogena

cronica a ds. su:

- incipienti alterazioni degenerative

a livello C5-C6 e C6-C7 senza clinicamente segni per una irritazione radicolare.

Sindrome dolorosa cronica lombare.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado lieve medio (ICD-10 F 33.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Stato dopo ulcere bulbare e gastrite.

(…)" (doc. AI 86/14-15)

Alla

luce di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la

capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto di operaio ecologico

viene valutata al 70% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata

lavorativa completa) (…)” (doc. AI 80/21), i periti hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano sul piano somatico

e psicologico.

Nella sfera reumatologica, il Dr. __________, alla

domanda "se vi sia stato un peggioramento oggettivo delle condizioni di

salute rispetto all'esame eseguito nel 2006", risponde sottolineando la difficoltà

ad eseguire una valutazione reumatologica corretta, in presenza di una sindrome

del dolore cronico con manifestazioni in parte inadeguate. Gli esami

neuroradiologici ripetuti negli ultimi anni, hanno potuto confermare la

presenza di discopatie multisegmentali con una protrusione maggiore a livello

L4-L5, con possibile contatto con la radice L4 di ds.. Facciamo notare che il

consulente ha visionato la mielografia del 23.01.2008, non abbiamo potuto

invece sottoporre al consulente le lastre della TAC lombare del 18.10.2007, che

sono risultate introvabili, sia da parte del nostro servizio, che da parte

dell'UAI. Il Dr. __________ ha comunque potuto visionare il referto descritto

dal Dr. __________, specialista FMH in radiologia. Paragonando i risultati di

questi esami, con quello eseguito il 26.01.2005, il consulente non sembra riscontrare

dei significativi cambiamenti. Sotto l'aspetto reumatologico, in considerazione

delle alterazioni degenerative della colonna lombare, ritiene che per lavori

fisicamente medio-leggeri, che rispettino le limitazioni descritte dal

consulente al punto 9, l'A. debba essere considerato in linea puramente teorica

ancora abile al lavoro con una lieve limitazione di non oltre il 30%. II Dr. __________,

nel suo consulto ritiene l'A. abile al 50% nel suo impiego di operaio

ecologico, ma non tiene conto del mansionario del datore di lavoro. A questo

proposito rimandiamo all'atto dell'8.03.2005, in cui la ditta __________ di __________,

che descrive nel dettaglio il tipo di attività svolto dall'A., mansioni che non

richiedevano sforzi fisici importanti (sollevamento pesi di non più di 5-10 kg).

Nella sua valutazione neurologica il Dr. __________

ritiene che una sindrome radicolare irritativa sia plausibile alla luce del

reperto clinico e del referto radiologico. Questa situazione può determinare

una sindrome dolorosa e di conseguenza ridurre la capacità lavorativa dell'A.,

che il consulente giudica approssimativamente in misura massima del 30%.

Sul piano psichiatrico il Dr. __________ ritiene che

l'A. soffra di una sindrome depressiva ricorrente di media gravità e di una

sindrome da dolore persistente, che a partire dalla metà del 2008 inficiano la

capacità lavorativa nella misura del 30%.

Complessivamente, circa l'evoluzione della capacità

lavorativa, riteniamo che a partire dal 23.08.2004 (quando smette di lavorare)

l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% a causa di importante dolore a

livello della colonna lombosacrale con irradiazione all'arto inferiore ds.

dovuta ad ernia L3-L4 con conflitto radicolare; a partire dal febbraio 2005 la

capacità lavorativa dell'A. è inficiata anche a causa del sopraggiungere di una

patologia psichiatrica (in relazione alla perdita del lavoro), che ha motivato

due ricoveri in cliniche psichiatriche nel settembre e nel novembre dello

stesso anno. A partire dal 24.02.2006 (stesura della prima perizia SAM)

giudichiamo l'A. abile al 70% nella sua ultima professione svolta di operatore

ecologico. La prognosi è stazionaria. Rispetto alla prima valutazione SAM del

2006, il consulente reumatologico non ritrova nei referti clinici e radiologici

dei significativi cambiamenti rispetto alla sua valutazione del 2006, e questi

non sono tali da poter spiegare correttamente i cronici disturbi lamentati

dall'A.. Il Dr. __________ ritiene che il quadro clinico è fortemente

influenzato da fattori sopratentoriali, che rendono impossibile una corretta

valutazione dei dolori. Gli esami neuroradiologici ripetuti negli ultimi anni

(TAC lombare del 18.10.2006 e la MRl con mielografia della colonna lombare del

23.01.2008) hanno confermato la presenza di discopatie multisegmentali, con una

protrusione maggiore a livello L4-L5, con possibile contatto con la radice L4

di ds.. Rivedendo il mansionario dei lavori svolti dall'A., riteniamo il suo

ultimo lavoro medio-leggero e riteniamo quindi un'incapacità lavorativa del

30%. In questa percentuale sono integrate le incapacità lavorative per motivi

neurologici (che considerano la possibile sindrome radicolare) e il 30% d'incapacità

lavorativa per ragioni psichiatriche. Le incapacità lavorative per motivi

reumatologici, neurologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso sommate,

bensì integrate, in quanto tutte considerano una diminuzione del rendimento sul

lavoro e la necessità di maggiori pause a causa di una sindrome del dolore

cronico, dovuta da un lato a problemi strutturali della colonna e dall'altro ad

un disturbo somatoforme.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione

professionale considerata l'età avanzata e la bassa scolarità dell'A..

Per quanto riguarda le problematiche reumatologiche,

soprattutto per le alterazioni degenerative della colonna lombare, l'A.

dev'essere considerato inabile al 50% nello svolgimento di un'attività lavorativa

fisicamente pesante, che richieda sollecitazioni ripetute per la colonna

vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni

inergonomiche). Per i lavori fisicamente medio-leggeri, che rispettino le

limitazioni sopramenzionate, il consulente ritiene invece che l'A. debba essere

considerato, in linea puramente teorica, ancora abile al lavoro, con una lieve

diminuzione di non oltre il 30%. Per quanto concerne invece eventuali

provvedimenti riabilitativi, il Dr. __________ ritiene che è ormai subentrata

una cronicizzazione dei dolori, che non permette più all'A. di affrontare i

suoi disturbi con misure medicamentose o fisiatriche. Tutte le terapie finora

eseguite non hanno d'altronde mai potuto influenzare in alcun modo i dolori

dell'A..

In considerazione del suo generale e precario stato

psicofisico, non è neppure pensabile, secondo il Dr. __________, che l'A.

esegua con regolarità un corretto programma di ginnastica medica per migliorare

la generale tonicità della muscolatura del tronco. Il Dr. __________ ritiene

che non si renda necessario alcuna ulteriore valutazione ortopedica o

neurochirurgica, in assenza di importanti segni radiologici o clinici per una

compressione radicolare, soprattutto in assenza di una qualsiasi conseguenza

terapeutica. Per quanto riguarda la prognosi reumatologica, in linea puramente

teorica, questa è da considerarsi favorevole, in assenza di importanti

patologie, tali da giustificare un'incapacità lavorativa completa nello svolgimento

di lavori adeguati come sopra descritti.

Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il Dr. __________

specifica che gli è difficile quantificare esattamente la componente neurogena

radicolare, visto che questa è sovrapposta ad una più diffusa sindrome

dolorosa, non spiegabile dal punto di vista neurologico. Ritiene comunque la sindrome

radicolare irritativa plausibile. Questa riduce approssimativamente la capacità

lavorativa dell'A. in misura massima del 30%. II consulente non ha proposte

terapeutiche dal punto di vista neurologico per migliorare la capacità

lavorativa dell'A..

Nella sfera psichiatrica, il consulente riconosce

all'A. un'inabilità lavorativa del 30% per qualsiasi lavoro. Lo stato

d'angoscia, l'ansia, la ruminazione di pensieri, l'alterazione delle funzioni

cognitive e la sintomatologia algica rendono l'A. più lento, meno preciso, con

una maggior esauribilità, una minore precisione, una minore tenuta e

caricabilità lavorativa. Ritiene una prognosi stazionaria. Il trattamento

psicofarmacologico risulta adeguato secondo il Dr. __________. Il tasso

medicamentoso degli psicofarmaci è invece risultato sotto il limite di

quantificazione, ciò che fa supporre una cattiva compliance medicamentosa da

parte dell'A..

Complessivamente, in un lavoro adatto (come ad esempio

anche il suo ultimo lavoro svolto come operatore ecologico), che rispetti i

limiti funzionali descritti dai vari consulenti, l'A. può raggiungere una

capacità lavorativa del 70%, questo a partire dalla stesura della prima perizia

SAM del 24.02.2006. La capacità lavorativa è diminuita del 30% per cause reumatologiche,

neurologiche e psichiatriche. Le incapacità lavorative per queste specialità

non vanno a nostro avviso sommate, bensì integrate, per i motivi esposti al

punto 8 della presente perizia. L'A. risulta abile allo 0% per problemi

reumatologici e successivamente anche psichiatrici dal 23.08.2004 al

23.02.2006.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 86/21-24)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 23 marzo

e le annotazioni 5 maggio e 28 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 89/1-2,

105/1 e 110/1) e considerato il rapporto finale 1. aprile 2010 della consulente

in integrazione (doc. AI 92/1-4 e tabelle sub doc. AI 93/1-7) – con decisione

2 settembre 2010 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto

2005 al 30 aprile 2006 (doc. AI 113/1-3).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

secondo la quale, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale dall’agosto

2004, vi é una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa

dei limiti funzionali posti (come ad esempio la sua attività abituale di

operaio ecologico visto il mansionario sub doc. AI 16/1) dal mese di febbraio

2006.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto medico 23

marzo e nelle annotazioni 5 maggio e 28 luglio 2010 (doc. AI 89/1-2, 105/1 e

110/1).

In

particolare, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

medico 6 ottobre 2010 (doc. B), non ha posto delle nuove diagnosi che non siano

già state considerate dai periti del SAM e, premesso che “(…) secondo il parere

della sottoscritta in questa valutazione non sono state prese a sufficienza in

considerazione la personalità e le poche risorse psichiche dell’assicurato (…)”,

ha sostanzialmente formulato una diversa valutazione concludendo che “(…) la

sottoscritta reputa, che queste sue caratteristiche abbiano un’influenza

determinate sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, che non supera

il 50% (…)”.

Al

riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni 19 ottobre

2010, hanno osservato che “(…) l’attuale certificato della Dr.ssa __________,

psichiatra curante (06.10.2010) sostiene che nella valutazione attuata dall’UAI

non siano state prese sufficientemente in considerazione la personalità e le

poche risorse psichiche dell’A, riportando una forte tendenza alla regressione,

diminuzione dell’energia vitale e mancanza di “combattività”. Il Dr. __________

nella propria valutazione SAM si era espresso sia circa il decorso patologia

psichiatrica presente, giudicato lungo, ed aveva inoltre evidenziato una parziale

regressione dell’apparato psichico rilevando anche una tendenza

all’esagerazione della sofferenza, la presenza di funzioni volitive diminuite,

di astenia, apatia ed abulia. Gli elementi sottolineati dalla Dr. __________

quindi sono stati a nostro avviso debitamente considerati nella valutazione

della CL residua da parte del perito psichiatra SAM. Tale documentazione non

modifica le conclusioni mediche basate sull’accer-tamento pluridisciplinare SAM

(…)” (VI/bis)

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di valutazione peritale), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’esame RM

funzionale della colonna vertebrale e lombare in inclinazione eseguito il 29

ottobre 2010 con i relativi 2 supporti CD contenenti il dettaglio degli esami

effettuati (doc. C e D).

Il

dr. __________, FMH in radiologia, nel referto 29 ottobre 2010 (doc. C), non si

è infatti espresso sulla capacità lavorativa. Inoltre – visto che il

referto è posteriore alla decisione impugnata e ricordato che il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in

concreto il 2 settembre 2010) quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b)

– questo Tribunale deve fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI

secondo le quali “(…) la questione inerente un eventuale peggioramento dello

stato di salute del Signor RI 1 esula pertanto dalla presente vertenza e dovrà

– se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (…)”

(XII).

In

questo senso all’assicurato va fatto presente che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Riguardo

alla contestazione secondo la quale l’Ufficio AI non ha predisposto un

accertamento di natura ortopedica e questo nonostante le difficoltà riscontrate

dal dr. __________ nell’espri-mere una valutazione circa la capacità residua, va

rilevato quanto segue.

Innanzitutto,

come visto sopra (cfr. consid. 2.9), va qui ribadito che alla perizia del SAM

va riconosciuta piena forza probatoria e evidenziato che “(…) le conclusioni

peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM (…)” (doc. AI 86/22). Inoltre, anche se non ha una specializzazione

in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone

dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato

muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010,

il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand

der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)

Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu

(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der

Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des

Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio

2010 consid. 4.1). Del resto l’assicurato non ha prodotto alcuna valida documentazione

medica specialistica (reumatologica e/o ortopedica) in base alla quale le conclusioni

a cui sono giunti i periti del SAM sarebbero errate.

Quanto

alla censura a proposito della mancata cumulabilità dei gradi d’incapacità

lavorativa stabiliti nelle diverse patologie – al punto 7 del ricorso

l’assicurato osserva che: “(…) corretto invece sommare le varie sindromi psichiche

che, aggiunte a quelle reumatologiche e neurologiche portano ad un’incapacità

lavorativa completa (…)” – va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA

I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella

STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).

Nel

caso in esame, i periti del SAM – osservato che “(…) le incapacità

lavorative per motivi reumatologici, neurologici e psichiatrici non vanno a

nostro avviso sommate, bensì integrate, in quanto tutte considerano una

diminuzione del rendimento sul lavoro e la necessità di maggiori pause a causa

di una sindrome del dolore cronico, dovuta da un lato a problemi strutturali

della colonna e dall’altro ad un disturbo somatoforme (…)” (doc. AI 86/22) – hanno

concluso che “(…) le incapacità lavorative per queste specialità non vanno a

nostro avviso sommate, bensì integrate (…)” (doc. AI 86/24).

Questo

Tribunale non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione globale

dei medici del SAM e questo a maggiore ragione visto che l’assicurato nemmeno

produce alcuna documentazione medica idonea a contrastare le conclusioni

peritali.

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 18 dicembre 2009 del

SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento con

conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di dicembre 2009 e prima del

2 settembre 2010 (data della decisione impugnata), a ragione l’Ufficio AI ha

concluso per un’incapacità lavorativa totale dall’agosto 2004 e una capacità

lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti (come ad esempio la sua attività abituale di operaio ecologico visto il

mansionario sub doc. AI 16/1) dal mese di febbraio 2006.

La

domanda volta ad un’ulteriore perizia medica va pertanto disattesa. In effetti,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10. In

concreto, ritenuto che, dopo l’inabilità al lavoro totale dal mese di agosto

2004, dal mese di febbraio 2006 il ricorrente va ritenuto capace al lavoro

nella misura del 70% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata

lavorativa completa) nella sua precedente attività lucrativa quale operatore

ecologico – in questo senso hanno concluso i periti del SAM dopo aver evidenziato

che “(…) il dr. __________, nel suo consulto ritiene l’A. abile al 50% nel

suo impiego di operaio ecologico, ma non tiene conto del mansionario dell’ex

datore di lavoro. A questo proposito rimandiamo all’atto dell’8.03.2005, in cui

la ditta __________ di __________ che descrive nel dettaglio il tipo di

attività svolto dall’A., mansioni che non richiedevano sforzi fisici importanti

(sollevamento pesi di non più di 5-10 kg) (…)” (doc. AI 86/21-22) – è a

giusto titolo che l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita

intera.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal febbraio

2006, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 70% nella sua

precedente occupazione, per ridurre il danno doveva continuare a mettere a

frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di operatore

ecologico. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto

2006). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% nella

precedente attività non raggiunge il grado minimo pensionabile (40%), vi sono i

presupposti per sopprimere il diritto alla rendita intera (cfr. art. 28 cpv. 1

lett. b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

"

(…)

Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son

ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.

ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il

pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond

au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts

du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -

de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum,

ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.

(…)" (STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006, la sottolineatura è del redattore)

Ne

segue che, anche se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità

maggiore l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua

capacità lavorativa, non avrebbe diritto ad alcuna rendita in quanto il grado

d’invalidità non pensionabile.

Questo

Tribunale rileva tuttavia che i periti del SAM hanno attestato che “(…)

complessivamente, in un lavoro adatto (come ad esempio anche il suo ultimo

lavoro svolto come operatore ecologico), che rispetti i limiti funzionali

descritti dai vari consulenti, l’A. può raggiungere una capacità lavorativa del

70%, questo a partire dalla stesura della prima perizia SAM del 24.2.2006. (…)”

(doc. AI 86/23) e concluso che “(…) l’A. risulta abile allo 0% per problemi

reumatologici e successivamente anche psichiatrici dal 23.08.2004 al 23.02.2006

(…)” (doc. AIn 86/24, la sottolineatura è del redattore).

Di

conseguenza, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, la rendita intera va soppressa

con effetto dal 1. giugno 2006 e non, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio

AI, dal 1 maggio 2006.

A

titolo abbondanziale il TCA rileva ancora che, anche volendo, per pura ipotesi

di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi – dalle tabelle allestite

dalla consulente in integrazione sub doc. AI 93/1, 93/6 e 93/7), rimaste

incontestate, i redditi da valido e invalido da considerare per l’anno 2006 (calcolati

conformemente alla giurisprudenza federale di cui alle DTF 134 V 322, 129 V 222

e 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc) risultano essere di fr. 45'152.-- rispettivamente

di fr. 29'410.71) – nel 2006 il grado d’invalidità non sarebbe comunque pensionabile ([45'152.-- - 29'410.71] x 100 : 45'152.-- = 34.86% arrotondato al 35% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente

accolto e all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal

1. agosto 2005 al 31 maggio 2006.

Quanto

all’importo posto in compensazione (fr. 10'134.-- versati all’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento) va rilevato che lo stesso non è stato contestato e

che, anche se espressamente invitato a formulare le proprie osservazioni al riguardo

e, se del caso, a completare il proprio ricorso, l’assi-curato è rimasto silente

(cfr. consid. 1.7).

2.12. Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un

avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

2.13. Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 400.-- a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione

impugnata, per quanto riguarda il diritto alla rendita, è modificata nel senso

che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

agosto 2005 al 31 maggio 2006. Per il resto la decisione impugnata è confermata.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 400.-- a carico del ricorrente al quale l’Ufficio AI

verserà fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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