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Decisione

32.2010.279

A giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata essendo il grado d'invalidità del 22%

23 marzo 2011Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours

a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme

douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui

lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du

19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en

matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________),

e quella neurologica (Dr. __________).

La Dr.ssa

__________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nella perizia del 24

aprile 2009, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi,

la farmaco terapia e lo status psichico, ha posto la diagnosi di “Disturbo

depressivo ricorrente (ICD 10, F 34,8). Sindrome ansiosa (ICD 10, F41,9).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4)” (doc. AI 18-27).

La

Dr.ssa __________ è quindi giunta alle seguenti conclusioni:

"

(…)

Donna non differenziata che fa un grande sforzo

di adattamento alla realtà svizzera: vorrebbe tornare a casa…ma quale casa ...

il conflitto nei __________i mette a rischio la sopravvivenza dei suoi figli e

deve resistere. Lo sforzo è grande e sembra sostenerlo discretamente fino al

2006: qualcosa a quel punto si rompe (aumento della sintomatologia algica) e la

perdita del fratello completa l'opera aprendo a un disturbo misto reattivo.

Il quadro ha un'evoluzione discreta fino al marzo

2007 ma da allora pare essere complessivamente stazionario.

Vorrei aggiungere che ripercorrendo con la

signora i fatti del 2007, probabilmente l'impressione di un miglioramento registrata

dalla Dr.ssa __________ è corretta ma, forse, piuttosto che di una risoluzione

si dovrebbe parlare, appunto, di recupero non totale. In tal senso ho

l'impressione che la percentuale di IL all'epoca non poteva essere passata dal

100% del gennaio allo 0% del marzo. Faccio questa considerazione sia per i

riferimenti soggettivi della signora, sia per le impressioni ancora registrate

all'epoca da altri medici, sia, in ultimo ma rilevante per quelli che sono

mediamente i tempi di recupero di una reazione al lutto. Il fratello decede ad

Agosto 2006, lei registra il fatto con una certa latenza (difesa/negazione) e

lì ha inizio la reazione mista (siamo credo intorno a settembre‑inizio

dell’autunno). A gennaio siamo in piena reazione (a circa 4 mesi dall'esordio:

100% IL) e a marzo non è possibile aver completamente risolto il quadro (da 10 a 0).

Mi pare più coerente con i fatti e la clinica che

la situazione sia migliorata ma non completamente recuperata: al di là delle

impressioni soggettive della signora, i referenti sono inclini a rilevare

peraltro uno stato stazionario dal 2007 (epoca della relazione della Dr.ssa __________)

ad oggi.

Considerando un miglioramento nel marzo 2007, mi sembrerebbe adeguato riconoscere alla signora una percentuale di IL pari al 25 % per gli

aspetti di interesse psichiatrico (abile al 75%) fin dal marzo 2007 a oggi.

6 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla

capacità di lavoro, nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

Appare abbattuta, poco mobile nella messa in

campo delle energie vitali, facile alla stancabilità, astenica. I sintomi

dolorosi rendono difficile immaginare un rientro nella medesima attività o

simili; difficile immaginare un dolore cronico confrontato con un'attività

pesante, soprattutto se sostenuto da un fondo depressivo non risolto.

7 Evoluzione

dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e

prognosi a medio‑lungo termine.

Complessivamente stazionario dal 2007 ad oggi

anche per conferma dei curanti: prognosi complessivamente buona. Per evitare il

rischio di una sindrome da risarcimento (ipotizzata dalla collega Dr. ssa __________)

credo che la strategia utile sia consentire alla signora una riqualifica in

attività meno impegnativa. Questo eventuale programma potrà contare sulla sua

competenza di base e il suo impegno ma non sarà semplificato dai limiti

linguistici e culturali. E' noto che è estremamente difficile per persone con

scarsa differenziazione trovare un'attività lavorativa che non sia pesante

(impegni di concetto, pratiche di amministrazione, ecc); d'altro canto,

l'attività di ausiliaria di pulizia è per definizione impegnativa dal punto di

vista fisico e reintegrarla semplicemente rischia di attivare un irrigidimento

delle difese psichiche sostenute dal timore per il futuro economico.

Prognosi allo stato dei fatti buona.

8 Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Vedi "conclusioni"

9 Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Necessario un inserimento della farmacoterapia

costante e non al bisogno, volta al miglioramento della timia e al controllo

del dolore. Lo stesso programma di cura sarebbe utile venisse effettuato da uno

specialista psichiatra che potrebbe anche favorire una metabolizzazione dei

vissuti e lo sviluppo di modalità alternative meno disfunzionali.

L'eventuale percorso di riqualifica potrebbe esso

stesso avere valenza terapeutica.

10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue

risorse

Si, ritengo utile un percorso di riqualifica

professionale.

Non esistono elementi di interesse psichiatrico

che lo controindichino, anzi lo stesso potrebbe avere valenza terapeutica esso

stesso.

11 Ritiene che

l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i

limiti funzionali della capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o

ho riduzione del rendimento)

Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere

altre attività teoricamente esigibili nella stessa percentuale già detta del

75%: necessario che queste attività siano compatibili con i limiti fisici

presentati acuiti da uno sfondo depressivo che inibisce la mobilizzazione delle

energie potenziali.

Il senso del percorso di riqualifica dovrebbe

essere quello di renderla idonea ad attività lavorative che non pesino sul suo

già precario equilibrio psicologico.

Potrebbero immaginarsi attività di basso livello

prestazionale in fabbriche (seduta, in assenza di pesi,ecc), alla cassa di

pompe di benzina, vendita senza magazzinaggio e simili.

In attività più adeguate di cui sopra, ci si

potrebbe a breve attendere anche una capacità lavorativa del 100% (circa 8

ore/die per 5 giorni la settimana).

12 In che

misura può svolgere attività di casalinga/o?

Capace nella stessa percentuale già detta del 75

%.”

(doc. AI 18-28+29).

Il

Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del

20 aprile 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata, i dati

soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

4. Diagnosi reumatologiche:

4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussione

sulla capacità lavorativa:

Note alterazioni degenerative al rachide lombare

con

- Esiti da stabilizzazione per via posteriore

(PLIF) del segmento L4/5, il 24.7.2006

Disturbi statici del rachide (accentuazione della

cifosi dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare)

Decondizionamento muscolare

4.2 Diagnosi reumatologiche senza

ripercussione sulla capacità lavorativa:

Sindrome algica generalizzata aspecifica

5. Valutazione e prognosi:

La signora RI 1, è stata sottoposta, il

24.7.2006, ad intervento neurochirurgico di stabilizzazione per via posteriore

PLIF del segmento L4/5 in ernia discale lussata caudalmente L4/5 dal lato

sinistro a contatto con la radice di L5 a sinistra, degenerazione avanzata del disco

L4/5; le radiografie di controllo del rachide lombare mostravano a più riprese

un posizionamento dei mezzi di osteosintesi corretto; alla visita neurochirurgica

di controllo del 14.9.2006, si parlava di dolori lombari in prossimità delle

cicatrici chirurgiche, senza dolori nell'arto inferiore sinistro, scomparsi.

Ora l'assicurata presenta dolori tendenzialmente ubiquitari al rachide, alle

estremità superiori ed inferiori, situati lombosacrali 24 ore su 24, di

intensità variabile, in aumento di notte, all'avvio, deambulando in discesa,

stando in posizioni statiche con diramazioni negli arti inferiori, a sinistra e

a destra tendenzialmente dorsali; le cicatrici lombari descritte, risultano

calme, la lombare mostra una scoliosi destroconvessa, la mobilità attiva e

passiva del rachide dorsale e lombare non è praticamente possibile, in quanto

non abbiamo una sufficiente collaborazione da parte dell'assicurata; sono assenti

deficit lomboradicolari sicuri; i dolori cervicali si propagano verso la

regione parietale bitaterale, verso le parti trasverse dei muscoli trapezi

bilaterali, risultanti indipendenti dalle posizioni corporee rispettivamente

dai movimenti della colonna cervicale, si diramano diffusamente nel braccio

sinistro, senza traiettoria precisa, di meno anche nel braccio destro, dalla

colonna cervicale i dolori si propagano lungo l’intera colonna vertebrale; per

quanto valutabile, la colonna cervicale, seppure dolorante ai movimenti in ogni

direzione, risulta moderatamente limitata alle rotazioni globali dalle due

parti; sono assenti deficit cervicoradicolari. L'esame funzionale delle

articolazioni agli arti superiori ed inferiori è possibile solo parzialmente,

in quanto l'assicurata non riesce a collaborare; sono assenti sinoviti o

tenosinoviti alle estremità superiori ed inferiori. Riscontriamo 15 su 18 punti

fibromialgici positivi ma anche 2 punti di controllo positivi, aspetto che

porta ad una diagnosi che va oltre ad una classica sindrome fibromialgica

generalizzata; possiamo parlare di una sindrome algica generalizzata aspecifica

che ben spiega, la generalizzazione dei dolori, non influenzabili dalle misure

farmacologiche‑fisiatriche, finora improntate. I sintomi lamentati dall'assicurata,

si spiegano dunque solo in minima parte con le alterazioni degenerative al

rachide lombare rispettivamente con gli esiti da intervento di stabilizzazione

segmentale L4/5 del 24.7.2006.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome algica

generalizzata aspecifica, note alterazioni degenerative al rachide lombare con

esiti da stabizzazione per via posteriore (PLIF) del segmento L4/5, il

24.7.2006, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale con

protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare),

decondizionamento muscolare.

Dal lato strettamente reumatologico, non ho

proposte terapeutiche in grado di aumentare la capacità funzionale e di carico

residua.

Per quanto riguarda quest'ultima, l'assicurata

può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10‑25

kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare

attrezzi molto‑pesantì. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può

talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere

la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato,

può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % a decorrere dall'1.2.2007

quindi a distanza di circa 6 mesi dall'intervento di stabilizzazione al rachide

lombare del 24.7.2006.

A seguito dei limiti funzionali e di carico

sopraccitati, giudico l'assicurata, nella sua ultima attività principale come

ausiliaria di pulizie, sempre a decorrere dall'1.2.2007, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 40%.” (doc. AI 18-33+34+35).

Il Dr. __________, spec. FMH

in neurologia, nella perizia del 10 aprile 2009, dopo aver

illustrato l’anamnesi dell’assicurata e lo stato neurologico ha così risposto

alle domande dell’Ufficio AI:

"

(…)

1. Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

·

Sindrome dolorosa cronica lombovertebrale e in

misura minore cervicale, attualmente senza rilevanti deficit neurologici.

·

Stato da intervento per ernia discale paramediana

a sinistra e PLIF L4‑5, con pregressa sindrome radicolare L5 a sinistra

principalmente irritativa.

·

Emicrania senza aura.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista

neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionati constatate?

Non vi è diminuzione

della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nessuna proposta terapeutica dal punto di

vista neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.?

Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a

ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può

svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

In misura completa.” (doc. AI 18-38+39)

2.5

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella concreta fattispecie, chiamato a

verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.6.1

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico della__________a __________ che nel referto del 24

aprile 2009 ha posto la diagnosi di “Disturbo depressivo ricorrente (ICD 10, F 34,8). Sindrome ansiosa (ICD 10, F 41,9). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4)” (doc. AI 18-27).

La

specialista ha indicato che l’assicurata nella sua ultima attività lavorativa,

come in altre teoricamente esigibili, è da ritenere inabile al 25% per gli

aspetti di interesse psichiatrico (abile al 75%) fin dal marzo 2007 a oggi.

In

attività ancora più adeguate - secondo la Dr.ssa __________ - “ci si

potrebbe a breve attendere anche una capacità lavorativa del 100%” (doc. AI

18-29).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.6.2

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica,

l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia

SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 20

aprile 2009 ha posto la diagnosi reumatologica con influenza sulla capacità

lavorativa di “Note alterazioni degenerative al rachide lombare con - Esiti

da stabilizzazione per via posteriore (PLIF) del segmento L4/5, il 24.7.2006. Disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale con

protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare). Decondizionamento

muscolare” (doc. AI 18-33/34).

A mente

dello specialista l’assicurata, nella sua ultima attività di ausiliaria di

pulizie è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con

una diminuzione del rendimento del 40%, mentre in un’attività adeguata l’abilità

è del 100% a decorrere dall'1.2.2007 (doc. AI 18-35/36).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.6.3

Per

quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel

referto del 10 aprile 2009 ha posto la diagnosi di “Sindrome

dolorosa cronica lombovertebrale e in misura minore cervicale, attualmente

senza rilevanti deficit neurologici. Stato da intervento per emia discale

paramediana a sinistra e PLIF L4‑5, con pregressa sindrome radicolare L5

a sinistra principalmente irritativa. Emicrania senza aura” (doc. AI 18-38).

Secondo

il Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi

è diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 18-38).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.6.4

Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui

soffre l’assicurata, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 17 luglio 2009 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________,

hanno indicato che complessivamente la capacità lavorativa dell’assicurata è

principalmente ridotta per le patologie reumatologiche e psichiatriche. Le

incapacità lavorative per tali problematiche “non vanno sommate in quanto

entrambe considerano una diminuzione del rendimento sul lavoro, dovuti a

maggiore affaticabilità e lentezza nell’esecuzione dei compiti da svolgere.

Inoltre entrambe le patologie considerano il sintomo principale lamentato

dall’A., cioè il dolore cronico” (doc. AI 18-23).

I periti del SAM hanno quindi valutato la capacità lavorativa

globale dell’assicurata, nell’ultima attività di ausiliaria di pulizia, nella

misura del 60% a far tempo dal 1° febbraio 2007.

In un’attività

adeguata il rapporto indica che l’assicurata potrebbe raggiungere la capacità

lavorativa al 100% dalla medesima data (doc. AI 18-23/24).

Il Dr. __________

del SMR nel rapporto del 23 luglio 2009 ha tuttavia precisato che il recupero completo della capacità lavorativa dal lato psichiatrico, previsto dalla

Dr.ssa __________, al momento non è ancora effettivo, quindi è da ritenersi

valido un impedimento quantitativo del 25% (doc. AI 19-1).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che

si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile, nella

misura del 60%, nell’ultima attività di ausiliaria di pulizia, mentre in

un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 75% a far tempo dal 1°

febbraio 2007

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 4 marzo 2010,

per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato che “la

sig.ra RI 1 potrebbe lavorare tuttora come ausiliaria di pulizie ma con

rendimento ridotto del 40%. In attività adeguate, ove, come da perizia SAM,

ella possa alternare la posizione e ove non debba camminare per lunghi tratti,

l’assicurata è ritenuta abile al 75%. D’altra parte, la perito psichiatra

Dr.ssa __________ indica per la sig.ra RI 1 una chiara possibilità di lavorare

come operaia “in fabbrica (seduta, in assenza di pesi, ecc.) alla cassa di

pompe di benzina, vendita senza magazzinaggio e simili” (doc. AI 21-2).

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007, come applicato

dall’amministrazione.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

RCC 1968 pag. 434).

L’amministrazione

ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività

abituale che in attività adeguate.

2.7.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 37’492.-- nel 2007

(doc. AI 21-2).

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'189.80

mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'258.33 oppure di fr. 51'099.96 per

l'intero anno (fr. 4'258.33 x 12).

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 37’492.--/ anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 50'154.29, cfr. Tabella TA1 p.to 52 “Commercio

al dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 4, fr. 3’946.-- X 12 mesi =

47’352.-- riportato su 41.7 = fr. 49'364.46 e aggiornato al 2007).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 20,2% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 40'777.76.

L’Ufficio

AI ha utilizzato in questo caso il dato statistico relativo al pto.52 “Commercio

al dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 4.

Secondo

questa Corte sarebbe stato più corretto applicare il p.to 93 “Servizi

personali”, livello di qualifica 4 (cfr. a tal proposito le decisioni del

TCA inc. 32.2007.214; 32.2008.88).

La

questione può tuttavia restare aperta in quanto, come vedremo (cfr. consid.

2.7.4

), il risultato finale non cambia.

Come

visto l’assicurata, quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007

fr. 37’492.--/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 42'057.91, cfr. Tabella

TA1 p.to 93 “Servizi personali”, livello di qualifica 4, fr. 3’309.-- X 12 mesi = 39'708.--

riportato su 41.7 = fr. 41'395.59 e aggiornato al 2007).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 5,86% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 48'105.50.

2.7.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,

in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

In concreto,

nel rapporto del 22 luglio 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione

del 4% per attività leggera (doc. AI 21-1; 22-1). L’insorgente, da parte sua,

ha genericamente contestato il tasso di riduzione senza una precisa motivazione

(doc. I).

La

percentuale del 4% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 40'777.76 ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la riduzione del 4%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 29'359.98 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37’492.--

(consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 21,6% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Procedendo

invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'105.50 (cfr. consid.

2.7.2

) ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la

riduzione del 4%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.

34'635.96 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido

nel medesimo anno di fr. 37’492.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità

del 7,6% arrotondato all’8% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

2.7.5

Appurato, per

contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 60%

nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, nella quale è in grado

di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito

corrispondente al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute

(100%), l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 40% (cfr. al

riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del

14.

agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce

del grado d’invalidità del 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie,

l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in attività adeguate dove invece, dopo il confronto dei redditi, il

grado d’invalidità è del 22%, rispettivamente dell’8%.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita

d’invalidità la sua decisione formale del 29 settembre 2010 merita

quindi conferma.

2.7.6

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

la consulente in integrazione nel rapporto del 22 luglio 2010 ha precisato che “vista la bassa scolarizzazione e il fatto che potrebbe recuperare la

propria capacità di guadagno in attività semplici e ripetitive, malgrado un

grado di invalidità superiore al 20%, si esclude l’applicazione di

provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno”

(doc. AI 21-3).

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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