32.2010.279
A giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata essendo il grado d'invalidità del 22%
23 marzo 2011Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.279
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata essendo il grado d'invalidità del 22%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.279
LG/sc
Lugano
23 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 settembre 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1967, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria di pulizie presso
l’area di servizio di __________ì, in data 21 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti segnalando di
essere affetta da “Disturbi alla schiena con ernia discale. Stato ansioso”
(doc. AI 3-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 18-1), l’UAI con decisione del 29
settembre 2010 (doc. AI 30-1), preavvisata con progetto del 20 agosto 2010
(doc. AI 25-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata non
essendo il grado d’invalidità pensionabile (22%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità
nella misura del 50% (doc. I).
L’insorgente
ha contestato gli accertamenti di natura medica ritenuti insufficienti,
parzialmente erronei ed incompleti e quelli di natura economica, in particolare
il tasso di riduzione del guadagno da invalido (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI si riconfermato nel proprio provvedimento postulando la reiezione
integrale del gravame (doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours
a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme
douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui
lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du
19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en
matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________),
e quella neurologica (Dr. __________).
La Dr.ssa
__________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nella perizia del 24
aprile 2009, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi,
la farmaco terapia e lo status psichico, ha posto la diagnosi di “Disturbo
depressivo ricorrente (ICD 10, F 34,8). Sindrome ansiosa (ICD 10, F41,9).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4)” (doc. AI 18-27).
La
Dr.ssa __________ è quindi giunta alle seguenti conclusioni:
"
(…)
Donna non differenziata che fa un grande sforzo
di adattamento alla realtà svizzera: vorrebbe tornare a casa…ma quale casa ...
il conflitto nei __________i mette a rischio la sopravvivenza dei suoi figli e
deve resistere. Lo sforzo è grande e sembra sostenerlo discretamente fino al
2006: qualcosa a quel punto si rompe (aumento della sintomatologia algica) e la
perdita del fratello completa l'opera aprendo a un disturbo misto reattivo.
Il quadro ha un'evoluzione discreta fino al marzo
2007 ma da allora pare essere complessivamente stazionario.
Vorrei aggiungere che ripercorrendo con la
signora i fatti del 2007, probabilmente l'impressione di un miglioramento registrata
dalla Dr.ssa __________ è corretta ma, forse, piuttosto che di una risoluzione
si dovrebbe parlare, appunto, di recupero non totale. In tal senso ho
l'impressione che la percentuale di IL all'epoca non poteva essere passata dal
100% del gennaio allo 0% del marzo. Faccio questa considerazione sia per i
riferimenti soggettivi della signora, sia per le impressioni ancora registrate
all'epoca da altri medici, sia, in ultimo ma rilevante per quelli che sono
mediamente i tempi di recupero di una reazione al lutto. Il fratello decede ad
Agosto 2006, lei registra il fatto con una certa latenza (difesa/negazione) e
lì ha inizio la reazione mista (siamo credo intorno a settembre‑inizio
dell’autunno). A gennaio siamo in piena reazione (a circa 4 mesi dall'esordio:
100% IL) e a marzo non è possibile aver completamente risolto il quadro (da 10 a 0).
Mi pare più coerente con i fatti e la clinica che
la situazione sia migliorata ma non completamente recuperata: al di là delle
impressioni soggettive della signora, i referenti sono inclini a rilevare
peraltro uno stato stazionario dal 2007 (epoca della relazione della Dr.ssa __________)
ad oggi.
Considerando un miglioramento nel marzo 2007, mi sembrerebbe adeguato riconoscere alla signora una percentuale di IL pari al 25 % per gli
aspetti di interesse psichiatrico (abile al 75%) fin dal marzo 2007 a oggi.
6 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla
capacità di lavoro, nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?
Appare abbattuta, poco mobile nella messa in
campo delle energie vitali, facile alla stancabilità, astenica. I sintomi
dolorosi rendono difficile immaginare un rientro nella medesima attività o
simili; difficile immaginare un dolore cronico confrontato con un'attività
pesante, soprattutto se sostenuto da un fondo depressivo non risolto.
7 Evoluzione
dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e
prognosi a medio‑lungo termine.
Complessivamente stazionario dal 2007 ad oggi
anche per conferma dei curanti: prognosi complessivamente buona. Per evitare il
rischio di una sindrome da risarcimento (ipotizzata dalla collega Dr. ssa __________)
credo che la strategia utile sia consentire alla signora una riqualifica in
attività meno impegnativa. Questo eventuale programma potrà contare sulla sua
competenza di base e il suo impegno ma non sarà semplificato dai limiti
linguistici e culturali. E' noto che è estremamente difficile per persone con
scarsa differenziazione trovare un'attività lavorativa che non sia pesante
(impegni di concetto, pratiche di amministrazione, ecc); d'altro canto,
l'attività di ausiliaria di pulizia è per definizione impegnativa dal punto di
vista fisico e reintegrarla semplicemente rischia di attivare un irrigidimento
delle difese psichiche sostenute dal timore per il futuro economico.
Prognosi allo stato dei fatti buona.
8 Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Vedi "conclusioni"
9 Possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
Necessario un inserimento della farmacoterapia
costante e non al bisogno, volta al miglioramento della timia e al controllo
del dolore. Lo stesso programma di cura sarebbe utile venisse effettuato da uno
specialista psichiatra che potrebbe anche favorire una metabolizzazione dei
vissuti e lo sviluppo di modalità alternative meno disfunzionali.
L'eventuale percorso di riqualifica potrebbe esso
stesso avere valenza terapeutica.
10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti
di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue
risorse
Si, ritengo utile un percorso di riqualifica
professionale.
Non esistono elementi di interesse psichiatrico
che lo controindichino, anzi lo stesso potrebbe avere valenza terapeutica esso
stesso.
11 Ritiene che
l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i
limiti funzionali della capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o
ho riduzione del rendimento)
Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere
altre attività teoricamente esigibili nella stessa percentuale già detta del
75%: necessario che queste attività siano compatibili con i limiti fisici
presentati acuiti da uno sfondo depressivo che inibisce la mobilizzazione delle
energie potenziali.
Il senso del percorso di riqualifica dovrebbe
essere quello di renderla idonea ad attività lavorative che non pesino sul suo
già precario equilibrio psicologico.
Potrebbero immaginarsi attività di basso livello
prestazionale in fabbriche (seduta, in assenza di pesi,ecc), alla cassa di
pompe di benzina, vendita senza magazzinaggio e simili.
In attività più adeguate di cui sopra, ci si
potrebbe a breve attendere anche una capacità lavorativa del 100% (circa 8
ore/die per 5 giorni la settimana).
12 In che
misura può svolgere attività di casalinga/o?
Capace nella stessa percentuale già detta del 75
%.”
(doc. AI 18-28+29).
Il
Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del
20 aprile 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi dell’assicurata, i dati
soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4. Diagnosi reumatologiche:
4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussione
sulla capacità lavorativa:
Note alterazioni degenerative al rachide lombare
con
- Esiti da stabilizzazione per via posteriore
(PLIF) del segmento L4/5, il 24.7.2006
Disturbi statici del rachide (accentuazione della
cifosi dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa
lombare)
Decondizionamento muscolare
4.2 Diagnosi reumatologiche senza
ripercussione sulla capacità lavorativa:
Sindrome algica generalizzata aspecifica
5. Valutazione e prognosi:
La signora RI 1, è stata sottoposta, il
24.7.2006, ad intervento neurochirurgico di stabilizzazione per via posteriore
PLIF del segmento L4/5 in ernia discale lussata caudalmente L4/5 dal lato
sinistro a contatto con la radice di L5 a sinistra, degenerazione avanzata del disco
L4/5; le radiografie di controllo del rachide lombare mostravano a più riprese
un posizionamento dei mezzi di osteosintesi corretto; alla visita neurochirurgica
di controllo del 14.9.2006, si parlava di dolori lombari in prossimità delle
cicatrici chirurgiche, senza dolori nell'arto inferiore sinistro, scomparsi.
Ora l'assicurata presenta dolori tendenzialmente ubiquitari al rachide, alle
estremità superiori ed inferiori, situati lombosacrali 24 ore su 24, di
intensità variabile, in aumento di notte, all'avvio, deambulando in discesa,
stando in posizioni statiche con diramazioni negli arti inferiori, a sinistra e
a destra tendenzialmente dorsali; le cicatrici lombari descritte, risultano
calme, la lombare mostra una scoliosi destroconvessa, la mobilità attiva e
passiva del rachide dorsale e lombare non è praticamente possibile, in quanto
non abbiamo una sufficiente collaborazione da parte dell'assicurata; sono assenti
deficit lomboradicolari sicuri; i dolori cervicali si propagano verso la
regione parietale bitaterale, verso le parti trasverse dei muscoli trapezi
bilaterali, risultanti indipendenti dalle posizioni corporee rispettivamente
dai movimenti della colonna cervicale, si diramano diffusamente nel braccio
sinistro, senza traiettoria precisa, di meno anche nel braccio destro, dalla
colonna cervicale i dolori si propagano lungo l’intera colonna vertebrale; per
quanto valutabile, la colonna cervicale, seppure dolorante ai movimenti in ogni
direzione, risulta moderatamente limitata alle rotazioni globali dalle due
parti; sono assenti deficit cervicoradicolari. L'esame funzionale delle
articolazioni agli arti superiori ed inferiori è possibile solo parzialmente,
in quanto l'assicurata non riesce a collaborare; sono assenti sinoviti o
tenosinoviti alle estremità superiori ed inferiori. Riscontriamo 15 su 18 punti
fibromialgici positivi ma anche 2 punti di controllo positivi, aspetto che
porta ad una diagnosi che va oltre ad una classica sindrome fibromialgica
generalizzata; possiamo parlare di una sindrome algica generalizzata aspecifica
che ben spiega, la generalizzazione dei dolori, non influenzabili dalle misure
farmacologiche‑fisiatriche, finora improntate. I sintomi lamentati dall'assicurata,
si spiegano dunque solo in minima parte con le alterazioni degenerative al
rachide lombare rispettivamente con gli esiti da intervento di stabilizzazione
segmentale L4/5 del 24.7.2006.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome algica
generalizzata aspecifica, note alterazioni degenerative al rachide lombare con
esiti da stabizzazione per via posteriore (PLIF) del segmento L4/5, il
24.7.2006, disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale con
protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare),
decondizionamento muscolare.
Dal lato strettamente reumatologico, non ho
proposte terapeutiche in grado di aumentare la capacità funzionale e di carico
residua.
Per quanto riguarda quest'ultima, l'assicurata
può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10‑25
kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare
attrezzi molto‑pesantì. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può
talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere
la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga
durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto
spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato,
può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % a decorrere dall'1.2.2007
quindi a distanza di circa 6 mesi dall'intervento di stabilizzazione al rachide
lombare del 24.7.2006.
A seguito dei limiti funzionali e di carico
sopraccitati, giudico l'assicurata, nella sua ultima attività principale come
ausiliaria di pulizie, sempre a decorrere dall'1.2.2007, abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 40%.” (doc. AI 18-33+34+35).
Il Dr. __________, spec. FMH
in neurologia, nella perizia del 10 aprile 2009, dopo aver
illustrato l’anamnesi dell’assicurata e lo stato neurologico ha così risposto
alle domande dell’Ufficio AI:
"
(…)
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
·
Sindrome dolorosa cronica lombovertebrale e in
misura minore cervicale, attualmente senza rilevanti deficit neurologici.
·
Stato da intervento per ernia discale paramediana
a sinistra e PLIF L4‑5, con pregressa sindrome radicolare L5 a sinistra
principalmente irritativa.
·
Emicrania senza aura.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista
neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionati constatate?
Non vi è diminuzione
della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto di
vista neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a
ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può
svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura completa.” (doc. AI 18-38+39)
2.5
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella concreta fattispecie, chiamato a
verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico della__________a __________ che nel referto del 24
aprile 2009 ha posto la diagnosi di “Disturbo depressivo ricorrente (ICD 10, F 34,8). Sindrome ansiosa (ICD 10, F 41,9). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4)” (doc. AI 18-27).
La
specialista ha indicato che l’assicurata nella sua ultima attività lavorativa,
come in altre teoricamente esigibili, è da ritenere inabile al 25% per gli
aspetti di interesse psichiatrico (abile al 75%) fin dal marzo 2007 a oggi.
In
attività ancora più adeguate - secondo la Dr.ssa __________ - “ci si
potrebbe a breve attendere anche una capacità lavorativa del 100%” (doc. AI
18-29).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
2.6.2
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica,
l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia
SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 20
aprile 2009 ha posto la diagnosi reumatologica con influenza sulla capacità
lavorativa di “Note alterazioni degenerative al rachide lombare con - Esiti
da stabilizzazione per via posteriore (PLIF) del segmento L4/5, il 24.7.2006. Disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale con
protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa
lombare). Decondizionamento
muscolare” (doc. AI 18-33/34).
A mente
dello specialista l’assicurata, nella sua ultima attività di ausiliaria di
pulizie è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con
una diminuzione del rendimento del 40%, mentre in un’attività adeguata l’abilità
è del 100% a decorrere dall'1.2.2007 (doc. AI 18-35/36).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
2.6.3
Per
quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel
referto del 10 aprile 2009 ha posto la diagnosi di “Sindrome
dolorosa cronica lombovertebrale e in misura minore cervicale, attualmente
senza rilevanti deficit neurologici. Stato da intervento per emia discale
paramediana a sinistra e PLIF L4‑5, con pregressa sindrome radicolare L5
a sinistra principalmente irritativa. Emicrania senza aura” (doc. AI 18-38).
Secondo
il Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi
è diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 18-38).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
2.6.4
Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui
soffre l’assicurata, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 17 luglio 2009 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________,
hanno indicato che complessivamente la capacità lavorativa dell’assicurata è
principalmente ridotta per le patologie reumatologiche e psichiatriche. Le
incapacità lavorative per tali problematiche “non vanno sommate in quanto
entrambe considerano una diminuzione del rendimento sul lavoro, dovuti a
maggiore affaticabilità e lentezza nell’esecuzione dei compiti da svolgere.
Inoltre entrambe le patologie considerano il sintomo principale lamentato
dall’A., cioè il dolore cronico” (doc. AI 18-23).
I periti del SAM hanno quindi valutato la capacità lavorativa
globale dell’assicurata, nell’ultima attività di ausiliaria di pulizia, nella
misura del 60% a far tempo dal 1° febbraio 2007.
In un’attività
adeguata il rapporto indica che l’assicurata potrebbe raggiungere la capacità
lavorativa al 100% dalla medesima data (doc. AI 18-23/24).
Il Dr. __________
del SMR nel rapporto del 23 luglio 2009 ha tuttavia precisato che il recupero completo della capacità lavorativa dal lato psichiatrico, previsto dalla
Dr.ssa __________, al momento non è ancora effettivo, quindi è da ritenersi
valido un impedimento quantitativo del 25% (doc. AI 19-1).
Il
TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che
si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile, nella
misura del 60%, nell’ultima attività di ausiliaria di pulizia, mentre in
un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 75% a far tempo dal 1°
febbraio 2007
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 4 marzo 2010,
per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato che “la
sig.ra RI 1 potrebbe lavorare tuttora come ausiliaria di pulizie ma con
rendimento ridotto del 40%. In attività adeguate, ove, come da perizia SAM,
ella possa alternare la posizione e ove non debba camminare per lunghi tratti,
l’assicurata è ritenuta abile al 75%. D’altra parte, la perito psichiatra
Dr.ssa __________ indica per la sig.ra RI 1 una chiara possibilità di lavorare
come operaia “in fabbrica (seduta, in assenza di pesi, ecc.) alla cassa di
pompe di benzina, vendita senza magazzinaggio e simili” (doc. AI 21-2).
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007, come applicato
dall’amministrazione.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
RCC 1968 pag. 434).
L’amministrazione
ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività
abituale che in attività adeguate.
2.7.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 37’492.-- nel 2007
(doc. AI 21-2).
2.7.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'189.80
mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'258.33 oppure di fr. 51'099.96 per
l'intero anno (fr. 4'258.33 x 12).
L’assicurata,
quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 37’492.--/ anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 50'154.29, cfr. Tabella TA1 p.to 52 “Commercio
al dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 4, fr. 3’946.-- X 12 mesi =
47’352.-- riportato su 41.7 = fr. 49'364.46 e aggiornato al 2007).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 20,2% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 40'777.76.
L’Ufficio
AI ha utilizzato in questo caso il dato statistico relativo al pto.52 “Commercio
al dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 4.
Secondo
questa Corte sarebbe stato più corretto applicare il p.to 93 “Servizi
personali”, livello di qualifica 4 (cfr. a tal proposito le decisioni del
TCA inc. 32.2007.214; 32.2008.88).
La
questione può tuttavia restare aperta in quanto, come vedremo (cfr. consid.
2.7.4
), il risultato finale non cambia.
Come
visto l’assicurata, quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007
fr. 37’492.--/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 42'057.91, cfr. Tabella
TA1 p.to 93 “Servizi personali”, livello di qualifica 4, fr. 3’309.-- X 12 mesi = 39'708.--
riportato su 41.7 = fr. 41'395.59 e aggiornato al 2007).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 5,86% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 48'105.50.
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,
in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 22 luglio 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 4% per attività leggera (doc. AI 21-1; 22-1). L’insorgente, da parte sua,
ha genericamente contestato il tasso di riduzione senza una precisa motivazione
(doc. I).
La
percentuale del 4% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 40'777.76 ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la riduzione del 4%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 29'359.98 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37’492.--
(consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 21,6% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione.
Procedendo
invece al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 48'105.50 (cfr. consid.
2.7.2
) ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la
riduzione del 4%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.
34'635.96 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido
nel medesimo anno di fr. 37’492.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità
del 7,6% arrotondato all’8% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
2.7.5
Appurato, per
contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 60%
nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, nella quale è in grado
di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 40% (cfr. al
riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del
14.
agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce
del grado d’invalidità del 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie,
l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa
residua in attività adeguate dove invece, dopo il confronto dei redditi, il
grado d’invalidità è del 22%, rispettivamente dell’8%.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità la sua decisione formale del 29 settembre 2010 merita
quindi conferma.
2.7.6
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
la consulente in integrazione nel rapporto del 22 luglio 2010 ha precisato che “vista la bassa scolarizzazione e il fatto che potrebbe recuperare la
propria capacità di guadagno in attività semplici e ripetitive, malgrado un
grado di invalidità superiore al 20%, si esclude l’applicazione di
provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno”
(doc. AI 21-3).
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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