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Decisione

32.2010.28

In sede di revisione l'UAI ha soppresso la rendita. Non confermato l'operato dell'amministrazione in quanto la patologia reumatologica non è stata sufficientemente approfondita. Rinvio

12 luglio 2010Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I tre

attestati medici sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX).

1.11. L’UAI, dopo

aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha trasmesso

le proprie osservazioni in data 27 aprile 2010 confermando la risposta al

ricorso (doc. X + bis).

I doc. IX

e X + bis sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in

via di revisione, la mezza rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys

etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche

Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant,

kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden

erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine

Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit

Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale

auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI

2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der

als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da

invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle

spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete

Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird

das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den

Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich.

Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis

der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen

worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen

Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen

Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04 vom 13. Dezember

2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in

beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger

Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der

Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich

präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden

Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig

und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con

riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra

sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare

allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nell’evenienza

concreta, l’assicurata ha beneficiato di una mezza rendita d’invalidità a

partire dal 1° dicembre 2000, in quanto affetta, come risultava dal rapporto

medico del 18 febbraio 2000 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, da:

“Oligo-poli(teno)sinovite/artrite

di origine X con manifestazioni di tipo

reumatismo palindromico (dal 1996): st.d.sinovite alle caviglia, tarso e

metatarsofalangea a sinistra, polsi, AIFP2 e 4 e MCF4 a destra (04/99),

St.d.borsite olecrani a destra, sinovite delle spalle (regione subacromiale),

st.d.epicondiliti accompagnatorie e dolori sterno costali bassi a sinistra,

cisti achillea a sinistra regredita (21.08.1998), attuale sinovite al polso

sinistro > destro e >MCF 3 e 5 a destra, esacerbazioni perimestruali:

DD: autoimmunopatia, probabilmente Lupus (ANA e

anti DNA positivizzati 10/99, tendenza leucopenica )/urticaria-vasculitis:

-

Acrocianosi delle mani

-

Linfonodi ascellari bilaterali dolorosi,

pregressa tumefazione presternocledomastoidea/sovraclavicolare a sinistra

(sonografia negativa), inserzionite sternocleidonastoidea sinistra, st.d.

dolori palpatori alla milza senza splenomegalia

-

Nodulo sottocutaneo distale esterno alla gamba

destra, stato dopo nodosità pretibiale sinistra dd: pannicolosi/-ite/nodulo

reumatoide

-

Disturbi fibromialgici accompagnatori

intercorrenti:

-

Stato dopo trattamento di base con Salazopirina

dal 06/98 al 07/98 e Plaquenil dal 08/98 al 09/98, sospesi per intolleranza

cutanea

Atopia, liberazione inappropriata di istamina, st.d.urticaria

ed episodi asmatici

Carenza di Acido Folico sostituita.

Ernia iatale assiale con malattia da riflusso

gastroesofageo, antrite (gastroscopia 05.05.1999), stato dopo HP+, ora –

Disturbi neurovegetativi in paziente emotiva,

colon spastico

Stato dopo colecistectomia per colecistite

cronica (11/95)

Stato dopo aritmia nel 1988

Stato dopo reumatismo postinfluenzale 1965

Stato dopo tonsillectomia” (doc. AI 4-1/2).

Il medico

curante aveva ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 18 giugno

1998 al 19 ottobre 1998, al 50% dal 20 ottobre 1998 al 31 marzo 1999, al 25%

dal 1° aprile 1999 al 30 novembre 1999, al 50% dal 1° dicembre 1999 al 18

gennaio 2000 e al 40% dal 19 gennaio 2000 (doc. AI 5-1), e poi al 50% dal 13

novembre 2000 (doc. AI 16-3).

In sede

di inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 6 luglio 2001 l'assistente sociale aveva stabilito una limitazione complessiva

del 61% (doc. AI 14-7).

Sulla

base di queste conclusioni, l’Ufficio AI, con decisione del 14 novembre 2001,

aveva attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre

2000 (doc. AI 18-1).

Avviata

nel mese di agosto 2006 una procedura di revisione l’UAI, sulla base delle

conclusioni della perizia SAM del 21 dicembre 2007 e dopo aver considerato RI 1

salariata al 100%, l’aveva ritenuta abile al lavoro al 60% nell’attività di venditrice,

e all’80% in attività adeguate. L’amministrazione ha così soppresso la mezza

rendita AI erogata all’assicurata non essendo piu pensionabile il grado

d’invalidità (28%).

2.9. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurata, a partire dal 1° dicembre 2000, di

una mezza rendita di invalidità, (decisione del 14 novembre 2001, cresciuta

incontestata in giudicato).

In tale

contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di dicembre 2009

(momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel

frattempo (dal 14 novembre 2001 al 28 dicembre 2009), le condizioni di salute

dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare un grado di invalidità del 61%,

con conseguente attribuzione di una mezza rendita di invalidità o se vi è

stato, al contrario, un miglioramento delle stesse giustificante la

soppressione della rendita a lei attribuita.

2.10. Secondo la

giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF

133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza

di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova

domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame

materiale del diritto alla rendita.

Nel caso concreto si

tratta quindi della decisione del 14 novembre 2001.

Questa decisione è stata

presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sui rapporti del medico

curante, Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche (doc. AI 4-1; 5-1).

Si tratta quindi di

verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

2.11. L’UAI,

nell’ambito della revisione avviata nel mese di agosto 2006, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare (doc. AI 41-1; 42-1).

In tale

ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________),

quella reumatologica (Dr. __________e infine quella cardiologica (Dr. __________).

Dal

profilo della patologia psichiatrica, la Dr.ssa __________, medico chirurgo,

specialista in psichiatria, nel referto del 14 ottobre 2007, dopo aver

illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e lo stato psichico, ha

posto la diagnosi di “Sindrome mista ansioso‑depressiva (ICD 10,F 41.2). Vaghi contenuti, non ben strutturati di ansia situazionale”.

La

specialista ha, quindi, concluso come segue:

"

(…)

5 CONCLUSIONI:

La signora ha avuto una vita difficile ma,

nonostante l'espressione di un disagio emotivo a impronta mista ansioso‑depressiva,

ella si mostra complessivamente capace di reagire, di risignificare anche con

l'aiuto del Dr __________, di motivarsi a una cura che è per lei sinonimo di

possibilità di procedere, di vivere e non solo di sopravvivere.

Il disagio espresso dall'assicurata non ha

ripercussioni sulla capacità lavorativa, motivo per cui ella appare capace

lavorativamente per i solo motivi di interesse psichiatrico al 100%.

6 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla

capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

Vedi "conclusioni"

7 Evoluzione dello stato di salute

dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e prognosi a medio‑lungo

termine.

Progressivamente più capace di comprendersi e di

usare il suo insight per procedere e sostenersi nei fatti di vita.

8 Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Vedi conclusioni.

9 Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Nessuna

10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue

risorse

Non li ritengo utili al momento.

11 Ritiene che l'assicurato sia capace di

svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità

lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)

Ritengo che il soggetto sia in grado di

effettuare l'ultima attività lavorativa svolta e tutte le altre attività

teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e

attitudini personali nella percentuale del 100%. Abile al 100% anche

nell'attività di casalinga” (doc. AI 45-43+44).

Dal

profilo della patologia neurologica, il Dr. __________, spec. FMH in

neurologia, nella perizia datata 16 ottobre 2007, ha illustrato l’anamnesi, lo stato neurologico e posto la diagnosi di “Emicrania senza aura”.

Il

Dr. __________ ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:

"

(…)

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se

possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista neurologico non vi è

diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle

problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa

dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla

capacità lavorativa?

Qualora le cefalee dovessero divenire più

frequenti si potrà tentare con una cura profilattica per l'emicrania,

attualmente non indicata.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui

l'assicurato/a ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di

svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità

lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che

misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti

funzionali).

In misura completa (doc. AI 45-39+40).

Dal

profilo della patologia cardiologica, il Dr. __________, Capo-Servizio di cardiologia

ed angiologia all’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto peritale del

29.

ottobre 2007, ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

Valutazione:

1.

Diagnosi dal punto di vista cardiologico.

1.

Dolori toracici di origine verosimilmente

muscolo‑scheletrica.

2.

Episodi di malesseri verosimilmente legati a

crisi di panico/ iperventilazione.

3.

Vertigini di causa non cardiaca

(…)

2.

Influenza delle patologie cardiocircolatorie

sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dell’A.

L’A. è di formazione venditrice ma in effetti

riveste il ruolo di casalinga. Dal lato strettamente cardiocircolatorio non vi

sono limitazioni allo svolgimento dell’attività di casalinga che è possibile

pertanto al 100%.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'A. dal punto di vista cardiologico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio‑lungo termine.

Per quanto riguarda l'evoluzione vedi sotto punto

1.

Sulla base dei dati attuali la prognosi cardiocircolatoria a medio‑lungo

termine è buona.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa, quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Dal lato cardiovascolare non si giustifica allo

stato attuale una diminuzione della capacità nell'attività di casalinga.

Funzionalmente non si sono constatate limitazioni con in particolare una

capacità da sforzo su cicloergometro oggettivamente normale.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa e che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Dal lato cardiocircolatorio la capacità

lavorativa nell'attività di casalinga è già del 100%. Dal lato invece medico‑cardiologico

come ho suggerito al punto 1. farei ancora una scintigrafia miocardica per

confermare l'assenza di ischemia e pertanto rassicurate definitivamente la

paziente riguardo i dolori toracici nonché un monitoraggio del ritmo cardiaco

durante uno degli episodi di malessere per confermare l'assenza di aritmie

quali cause di detti malesseri. Sulla base dei dati attuali la probabilità di

una malattia coronarica risulta bassa come pure bassa risulta la probabilità di

una tachiaritmia all'origine dei malesseri (vedi discussione al punto 1.). Se

queste indagini mostrassero invece degli elementi patologici nel senso o di

un'ischemia miocardica o di un'aritmia allora la situazione andrebbe rivalutata

sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale presso questa A., descrivere le risorse di cui

l’A. ancora dispone.

È possibile effettuare provvedimenti di

integrazione professionale. Allo stato attuale l'A. dispone di risorse per lo

svolgimento di attività professionali con sforzi fisici di grado leggero a

moderato, senza attività pericolose e senza guida professionale.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di

svolgere altre attività se si descrivere i limiti funzionali e la capacità

lavorativa in tale attività adatta.

Dal punto di vista cardiocircolatorio

l'assicurata è in grado di svolgere altre attività. Allo stato attuale è da

considerarsi idonea allo svolgimento di attività professionali con impegno

fisico leggero a moderato e questo anche al 100%. Per attività professionali

che richiedono invece sforzi fisici pesanti, prima di giudicarla idonea, è necessario

come suggerito al punto 1. confermare l'assenza di ischemia miocardica per

esempio tramite scintigrafia da sforzo e stabilire l'assenza di aritmie all'origine

dei malesseri presentati. Stesse restrizioni si pongono per attività

prevalentemente pericolose dove servirebbe confermare l'assenza di ischemia

miocardica e l'assenza di aritmia all'origine dei malesseri. Per la guida

professionale sarebbe pure da escludere delle aritmie all'origine dei malesseri

prima di renderla idonea. Da notare comunque che sia per attività pericolose

che per guida professionale le vertigini ricorrenti legate ai cambiamenti di

posizione della testa che presenta sono in ogni caso un fattore di non

idoneità.

8.

Per A. di sesso femminile in che misura

l'A. può svolgere l'attività di casalinga ?

Come menzionato al punto 2. allo stato attuale

non vi sono limitazioni dal lato cardiaco allo svolgimento dell'attività di

casalinga.

In conclusione allo stato attuale la paziente non

presenta un'affezione cardiaca manifesta ma dei disturbi legati verosimilmente

ad un'origine muscolo‑schelettricatoracica e gli episodi di malessere

verosimilmente di tipo iperventilazione/panico. Ho suggerito di completare le

indagini cardiache tramite scintigrafia miocardica (confermare l'assenza di

ischemia miocardica) e monitoraggio del ritmo cardiaco durante un episodio di

malessere (confermare l'assenza di aritmie). Indipendentemente da questo

complemento di indagini, per l'attività di casalinga allo stato attuale va

considerata dal lato cardiologico abile al 100%. Altresì abile al 100% sarebbe

teoricamente per attività professionali con impegno fisico leggero a moderato.

Se fosse contemplata un'attività professionale con impegno fisico pesante o

attività pericolose o guida professionale sarebbe invece necessario confermare

l'assenza di ischemia miocardica e l'assenza di aritmie come ho precedentemente

suggerito.

Dal

profilo della patologia reumatologica, il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia

e riabilitazione, nella perizia del 7 novembre 2007, dopo aver illustrato

l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la

diagnosi di

“-

fibromialgia. - oligo politenosinovite, artrite di origine non classificabile a

carattere intercorrente”.

Il

Dr. __________ ha quindi esposto le seguenti considerazioni:

“(…)

5.

Grado di capacità di lavoro in % nell'esercizio

dell'attività lucrativa o dell'attività abituale svolta prima dell'insorgenza

del danno alla salute

Si tratta di una paziente che beneficia di una

rendita d'invalidità al 50% per un'incapacità lavorativa nell'attività

professionale svolta fino ad ora di casalinga del 61 % determinata a partire

dal 1.12.2000. La situazione è da considerarsi sostanzialmente stabile secondo

la valutazione del Dr. __________ che ha in cura la paziente, come riferito nei

suoi rapporti per l'assicurazione invalidità in particolar modo in data

06.09.2006

La paziente ha presentato a partire dall'anno 1995 dei dolori

articolari e tendinotici associati anche a dei gonfiori a carattere

altalenante. Una diagnosi precisa non ha potuto essere posta fino al momento

attuale. Gli accertamenti immunologici hanno dimostrato unicamente un rialzo

dei anticorpi antinucleari. Per questo motivo il collega reumatologo dr.med.__________

aveva posto il sospetto di una forma lupica. La malattia reumatica

infiammatoria ha mostrato in ogni caso un'evoluzione da considerarsi molto

favorevole. Alla visita attuale non si hanno reperti clinici né per una

sinovite né per una forma di artrite né per deformazioni articolari dettate da

una malattia reumatica infiammatoria sistemica. Le indagini radiologiche da me

effettuate a livello delle mani non mostrano patologie di tipo erosivo. Non vi

sono neanche alterazioni significative di tipo degenerativo. Il decorso è stato

caratterizzato dal subentrare di una sindrome dolorosa cronica che ha

sopraffatto la problematica infiammatoria. Questo soprattutto per quanto

riguarda la sintomatologia dolorosa accusata dalla paziente. Si tratta di una

problematica di reumatismo delle parti molli con tendenza alla

generalizzazione, nonché allo sviluppo di una sindrome somatoforme con

manifestazione clinica a carattere fibromialgico. Anche l'incremento dei

disturbi in relazione con il ciclo mestruale e la buona risposta ad una terapia

ormonale parla per questa diagnosi. Attualmente sono presenti clinicamente

tutti i tender points necessari per questa diagnosi. La paziente ha presentato

nel decorso anche diversi disturbi funzionali. Vi sono inoltre disturbi del

sonno, una cefalea piuttosto cronica, una stanchezza cronica, un affaticamento

rapido che ben si associano ad una malattia a carattere fibromialgico. A questo

proposito è da segnalare anche il fatto che la paziente è in cura psichiatrica

per una problematica depressiva e trae un giovamento dalle terapie

psichiatriche instaurate in particolar modo dalla ipnosi con riduzione dei

dolori e dei gonfiori. L'evoluzione di queste patologie è quindi da rivalutare

nel senso di un incremento della sintomatologia dolorosa con predominanza

durante il periodo del ciclo mestruale riferibile ad una manifestazione

fibromialgica, mentre le problematiche infiammatorie articolari sono andate

preogredientemente scemando e non hanno portato in ogni caso ad alterazioni

cliniche e radiologiche.

Le limitazioni funzionali sono quindi dettate

principalmente dalla sintomatologia dolorosa fibromialgica e non da alterazioni

infiammatorie articolari o perarticolari rilevanti.

Vi sono limitazioni nello svolgere attività

lavorative pesanti in particolar modo utilizzando le braccia e le mani con

lavori ripetitivi e monotoni, soprattutto se eseguiti contro resistenza.

Limitazioni anche nello svolgere attività prevalentemente in piedi, nell'alzare

dei pesi o nel mantenere delle posizioni statiche con la colonna vertebrale.

Tenendo in considerazione le patologie di cui la

paziente soffre, il decorso della malattia e le limitazioni che ne derivano,

ritengo che nell'attività svolta finora di casalinga essa presenti

un'incapacità lavorativa del 40%. Tenendo conto anche del fatto che si tratta

attualmente di un'economia domestica di due persone. Oltre alla paziente vi è

ancora un figlio adulto che vive con lei e può quindi aiutarla nei lavori più

pesanti. Per l'attività di amministratrice la paziente è abile al lavoro al

100%. In un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le

limitazioni sopra elencate, la paziente presenta un'incapacità lavorativa del

20% da riferire ad una riduzione della redditività e alla necessità a seconda

dei dolori di pause prolungate (doc. AI 45-36+37).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale 21 dicembre 2007 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia. Oligo

politenosinovite, artrite di origine non classificabile a carattere

intercorrente”.

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Emicrania senza aura. Dolori toracici di origine verosimilmente

muscolo-scheletrica. Episodi di malesseri verosimilmente legati a crisi di

panico/iperventilazione. Vertigini di causa non cardiaca. Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD 10, F 41.2). Vaghi contenuti, non ben strutturati di

ansia situazionale” (doc. AI 45-16/17)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% sia quale casalinga

che nella precedente attività di venditrice, mentre in un’attività lavorativa

adeguata l’abilità è dell’80% (doc. AI 45-21/22).

In sede

di osservazioni al progetto di decisione del 15 luglio 2009, l’Ufficio AI ha

predisposto un ulteriore accertamento medico presso il Dr. __________, il quale

nella perizia del 10 novembre 2009 ha illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi,

quelli oggettivi e posto la seguente diagnosi e valutazione:

“(…)

4.

Diagnosi reumatologiche

4.1

Con ripercussione sulla capacità

lavorativa

- Oligo‑politenosinovite, artrite di

origine non classificabile a carattere intercorrente.

4.2

Senza ripercussione sulla capacità

lavorativa

- Fibromialgia.

5.

Grado di capacità di lavoro in %

nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale svolta prima

dell'insorgenza dei danno alla salute

Ho rivisto la vostra summenzionata assicurata a

distanza di 2 anni dalla mia prima valutazione, che si rifà al 16.10.2007. Il

decorso è stato caratterizzato da un incremento della sintomatologia dolorosa

in generale e dal manifestarsi di episodi particolarmente dolorosi, secondo la

paziente associati a dei gonfiori e a delle sinoviti sempre più intensi in

questi ultimi due anni. Si riscontra poi, nell'anamnesi, anche una problematica

di disturbi gastro‑intestinali, che durante questi ultimi due anni sono

stati indagati con diagnosi di un colon spastico.

L'evoluzione è quindi tipica per un quadro a

carattere fibromialgico. Dal punto di vista clinico la paziente presenta tutti

i tender points per questa diagnosi. Per quanto riguarda la malattia reumatica

infiammatoria, in questi due anni non si sono evidenziate delle alterazioni

significative. In particolare non vi sono sinoviti croniche o versamenti

articolari da essere punzionati. All'esame clinico attuale la paziente non

presenta nessuna sinovite. Essa segnala un gonfiore diffuso alle mani, ma a

questo livello il perito non riscontra nessun reperto per una sinovite

attualmente in atto. Dal punto di vista radiologico non ho evidenziato nessun

segno di tipo erosivo o distruttivo articolare alle mani. La funzionalità delle

articolazioni è mantenuta. Prevale la problematica dolorosa. In questi due anni

il dr.med.__________, reumatologo, non ha ritenuto indicato trattare la

paziente con degli immunosopressivi o con delle terapie medicamentose di base,

che vengono introdotte nell'ambito di una malattia di tipo reumatico

infiammatorio o a carattere sistemico, agressiva e cronica. Attualmente la terapia

è quella di 1 past. di Algifor 400 forte (lbobrufene). Nel caso in cui i

disturbi sono particolarmente acuti, viene aumentata a 3 volte 1 past. al

giorno. Alle volte il dr. __________ inserisce anche dei corticosteroidi.

Assume inoltre dello Zaldiar 1 past. giornaliera, che comunque non sopporta

particolarmente bene. Dobbiamo quindi ritenere che questa malattia reumatica a

carattere infiammatorio non abbia provocato delle limitazioni funzionali

significative, delle distruzioni articolari, o delle lesioni all'apparato

muscolo‑scheletrico tali da giustificare delle sostanziali limitazioni

delle attività professionali. Si tratta di un'evoluzione e di un decorso, per

quanto riguarda una malattia reumatica infiammatoria a carattere sistemico

iniziata nel 1996, da considerare estremamente favorevole, blando e non

aggressivo. Per quanto riguarda la malattia fibromialgica, questa

sostanzialmente non è portatrice di limitazioni.

Tenendo quindi in considerazione questi reperti e

il decorso in questi ultimi 2 anni, ritengo che non vi sono delle modifiche per

quanto riguarda la mia valutazione dell'anno 2007. Ritengo pertanto la paziente

limitata in attività lavorative particolarmente pesanti, nelle quali debba

sottoporre le articolazioni a degli sforzi sostanziali. Vi sono delle

limitazioni ai movimenti ripetitivi con le braccia, oppure ai movimenti nei

quali deve inginocchiarsi o in attività nelle quali deve prevalentemente alzare

pesi significativi o lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna

vertebrale. In questo senso la ritengo, come nell'anno 2007, inabile al lavoro

per quanto riguarda l'attività svolta di casalinga al 40%. Per quanto riguarda

un'attività lavorativa come quella di venditrice, pure nella forma del 40%. Per

quanto riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le

limitazioni sopraelencate e da considerare leggera, in particolare che non

sottoponga le articolazioni delle estremità superiori ed inferiori a dei

carichi particolari o a dei movimenti ripetitivi e continui, nella forma del

20% Questo tenendo in considerazione una diminuita redditività sul posto di

lavoro e la necessità di pause prolungate.

Per quanto riguarda l'attività di amministratrice

di un immobile, la paziente è abile nella forma completa.

6.

Possibilità di miglioramento delle

condizioni di salute

Non penso che si possano ottenere dei

miglioramenti sostanziali della sintomatologia dolorosa e quindi dei disturbi

che la paziente accusa. Le terapie medicamentose attualmente in atto sono

sufficienti per controllare la malattia infiammatoria, come peraltro dimostrato

dal decorso. (doc. AI 59-6+7+8).

2.12

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05),

ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13

Nell’ambito della decisione del 14 novembre 2001

l’assicurata, all’epoca sposata con __________ e madre di due figli __________

(del 1979) e __________ (del 1982) era stata valutata come casalinga al 100%.

Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 16 luglio 2001 emergeva che l’assicurata “è sempre stata attiva

unicamente come casalinga” (doc. AI 14-2).

In data 15 dicembre 2006

l’Ufficio AI ha fatto richiesta all’assicurata di copia della sentenza di divorzio

e della convenzione alimentare stipulata. L’amministrazione ha quindi chiesto

all’assicurata se, in assenza del danno alla salute, avrebbe ripreso ad

esercitare un’attività lucrativa ed in che misura (doc. AI 30-1).

Il rappresentante della

ricorrente con scritto del 4 gennaio 2007 ha inviato copia della documentazione richiesta e precisato che l’assicurata non percepisce alcun contributo

alimentare dal precedente marito e “in condizioni di salute normali essa

avrebbe sicuramente svolto un’attività lavorativa” (doc. AI 31-1).

L’UAI

ha dunque rettamente considerato l’insorgente salariata al 100% e quest’ultima non

ha mai contestato tale circostanza (cfr. doc. I).

2.14

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo

stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata

chiarita in modo soddisfacente.

2.14.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico

chirurgo, specialista in psichiatria, che nel referto del 14 ottobre 2007 ha diagnosticato una “Sindrome mista ansioso‑depressiva (ICD 10,F 41.2). Vaghi contenuti, non ben strutturati di ansia situazionale”.

La

specialista ha quindi ritenuto RI 1 in grado di effettuare l'ultima attività

lavorativa svolta e tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili

con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella

percentuale del 100% (doc. AI 45-43/44).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.14.2

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame neurologico,

grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,

il quale nella perizia del 16 ottobre 2007, ha posto la diagnosi di “Emicrania senza aura” e rilevato che dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione

della capacità lavorativa (doc. AI 45-39/40).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.14.3

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

cardiologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,

Capo-Servizio di cardiologia ed angiologia all’Ospedale Regionale di __________,

che nella perizia del 29 ottobre 2007, ha posto la diagnosi di “Dolori toracici di origine verosimilmente muscolo‑scheletrica. Episodi di malesseri

verosimilmente legati a crisi di panico/ iperventilazione. Vertigini di causa

non cardiaca” (doc. AI 45-25).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa secondo il Dr. __________ l’assicurata è

in grado di svolgere l’attività di casalinga e attività professionali con

impegno fisico leggero a moderato, in misura piena (100%).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.14.4

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata quindi sottoposta ad un primo accurato

esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel referto del 7 novembre 2007 ha posto la diagnosi di “fibromialgia e oligo-politenosinovite, artrite non classificabile a

carattere intercorrente”.

Secondo

il perito la malattia reumatica infiammatoria ha mostrato un’evoluzione da

considerarsi molto favorevole e al momento della visita (del 16 ottobre 2007)

non vi erano reperti clinici né per una sinovite né per una forma di artrite né

per deformazioni articolari dettate da una malattia reumatica infiammatoria

sistemica. Il Dr. __________ ha quindi indicato che “Il decorso è stato

caratterizzato dal subentrare di una sindrome dolorosa cronica che ha

sopraffatto la problematica infiammatoria”. La sintomatologia dolorosa è

quindi da ricondurre ad una problematica di reumatismo delle parti molli con tendenza

alla generalizzazione, nonché allo sviluppo di una sindrome somatoforme con

manifestazione clinica a carattere fibromialgico (doc. AI 45-36).

L'evoluzione

delle patologie di cui soffre l’assicurata è – secondo il perito - da

rivalutare “nel senso di un incremento della sintomatologia dolorosa con

predominanza durante il periodo del ciclo mestruale riferibile ad una

manifestazione fibromialgica, mentre le problematiche infiammatorie articolari

sono andate preogredientemente scemando e non hanno portato in ogni caso ad

alterazioni cliniche e radiologiche. Le limitazioni funzionali sono quindi

dettate principalmente dalla sintomatologia dolorosa fibromialgica e non da

alterazioni infiammatorie articolari o perarticolari rilevanti” (doc. AI

45-36).

In merito

alla capacità lavorativa il Dr. __________ ha indicato che l’insorgente è abile

al lavoro al 100% nell’attività di amministratrice di immobili. Come casalinga

l’incapacità lavorativa è del 40%, mentre in un’attività adeguata è del 20%

(doc. AI 45-37).

Nel

referto del 10 novembre 2009 il Dr. __________ ha invece posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di oligo-politenosinovite e artrite di

origine non classificabile a carattere intercorrente, mentre quale diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di fibromialgia (doc. AI 59-6).

Il medico

ha rilevato che l’evoluzione è tipica per un quadro a carattere fibromialgico.

La malattia reumatica a carattere infiammatorio non ha provocato delle

limitazioni funzionali significative, delle distruzioni articolari o delle

lesioni dell’apparato muscolo-scheletrico tali da giustificare delle

sostanziali limitazioni delle attività professionali (doc. AI 59-7).

La

malattia reumatica infiammatoria a carattere sistemico ha avuto un’evoluzione e

un decorso estremamente favorevole, blando e non aggressivo. Mentre la

fibromialgia non è portatrice di limitazioni (doc. AI 59-7).

Il Dr. __________

non ha quindi riscontrato modifiche in relazione alla precedente valutazione del

2007.

e ha fissato un’inabilità del 40% quale casalinga e in quella di

venditrice, mentre in attività adeguata l’inabilità del 20% (doc. AI 59-7).

Sulla

base di questi referti l’UAI ha ritenuto l’assicurata abile all’80% in attività

adeguate e calcolato un grado d’invalidità del 28% giustificante la

soppressione della rendita in via di revisione (doc. AI 68-1).

Il TCA ritiene

che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato di salute dell’assicurata abbia subìto un

miglioramento nel periodo che va dalla decisione del 14 novembre 2001 alla

decisione di revisione del 28 dicembre 2009.

Nel

rapporto medico del 18 febbraio 2000 e in quello del 3 marzo 2000 del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, alla base della decisione

dell’UAI del 14 novembre 2001, era stata infatti posta una diagnosi in parte

sovrapponibile a quella del Dr. __________ (cfr. referti peritali del 7

novembre 2007 e del 10 novembre 2009, doc. AI 45-29; 59-1).

Il medico

curante aveva diagnosticato sia la patologia fibromialgica che l’oligo

politenosinovite (doc. AI 4-1).

Nel

rapporto di decorso del 1° settembre 2006 il Dr. __________ ha quindi riferito

all’UAI che lo stato di salute era stazionario, che le diagnosi non erano state

modificate e che la situazione era globalmente stabile (doc. AI 26-1).

Poi in

sede di osservazioni al progetto di decisione del 15 luglio 2009 il Dr. __________

si è così espresso:

“Così richiestomi

certifico che la paziente in epigrafe, che

conosco dal 1997, presenta ricorrenti poliartralgie in crisi algiche di alcuni

giorni con caratteristiche infiammatorie le quali, pure in assenza di spiccata

sindrome bioumorale infiammatoria (comunque VS variabili fra 5 e 23) e

nonostante le incostanti e discrete tumefazioni articolari, vista anche la

pregressa elevazione degli ANA (2005), evocano la possibilità di

oligo-/politenosinoviti/artriti ricorrenti nel contesto di autoimmunopatia

indifferenziata e/o di un reumatismo palindromico.

È pertanto verosimile che la paziente non abbia

presentato sinoviti durante la visita specialistica reumatologica effettuata a

livello peritale (SAM), benché negli ultimi tempi le crisi

infiammatorie/articolari si manifestino in modo ricorrente con frequenza

superiore sovrapponendosi a dolori cronici con caratteristiche somatoformi di

carattere fibromialgico noto.

Durante le crisi algiche la paziente è nettamente

limitata nell’esecuzione delle sue abituali attività.

Alla luce di quanto sopra e per correttezza,

prego di rivalutare la situazione in merito alla decisione di soppressione

completa della rendita” (doc. AI 54-3).

Nella

perizia del 7 novembre 2007 il Dr. __________ ha riferito la valutazione del

Dr. __________: “La situazione è da considerarsi sostanzialmente stabile

secondo la valutazione del Dr. __________ che ha in cura la paziente” (doc.

AI 45-36). Il perito ha quindi esposto la propria valutazione evidenziando

l’incremento della sintomatologia dolorosa della patologia fibromialgica,

mentre le problematiche infiammatorie articolari “sono andate

preogredientemente scemando”. Le limitazioni funzionali sarebbero

quindi dettate principalmente dalla sintomatologia dolorosa fibromialgica e non

da alterazioni infiammatorie articolari o perarticolari rilevanti (doc. AI

45-36).

Per

contro, nella perizia del 10 novembre 2009 il Dr. __________ ha indicato che la

patologia fibromialgica non è portatrice di limitazioni (doc. AI 59-7).

In merito

alla capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha indicato che RI 1 è

inabile come casalinga al 40%, mentre in un’attività adeguata l’inabilità è del

20% (doc. AI 45-37).

Questa

valutazione è sovrapponibile a quella del medico curante del 3 marzo 2000

quando fissava un’incapacità al lavoro del 40% a partire dal 19 gennaio 2000

nell’attività di casalinga (doc. AI 5-1), poi aumentata al 50% dal 13 novembre

2000.

(doc. AI 16-3).

Tutto

ben considerato dunque questo Tribunale ritiene che, sulla sola base degli atti

di causa e senza gli ulteriori accertamenti medici necessari, l’Ufficio AI non

poteva concludere, con la sufficiente tranquillità, per un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurata e, conseguentemente, sopprimere il diritto alla

mezza rendita.

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché appuri se effettivamente è subentrato un miglioramento dello stato di

salute da un punto di vista reumatologico.

2.15

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione. L’UAI dovrà interpellare un altro perito reumatologo al

fine di stabilire se vi è stato oggettivamente un miglioramento dello stato di

salute reumatologico rispetto a quanto stabilito nella decisione del 14

novembre 2001. In caso di risposta positiva lo specialista dovrà descrivere

minuziosamente in cosa è consistito questo miglioramento. Una volta accertato

quanto sopra i periti del SAM dovranno nuovamente valutare la situazione e

l’UAI emettere una nuova decisione.

In particolare

l’UAI dovrà escludere che si tratta semplicemente di una diversa valutazione.

In tale

contesto il Tribunale Federale, nella sentenza 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010,

non ha approvato l’operato del TCA, il quale aveva parzialmente confermato la

decisione amministrativa che aveva soppresso la rendita all’assicurato dopo

aver constatato un miglioramento dello stato di salute, sulla base delle

seguenti considerazioni:

“(…)

5.2

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte

cantonale, non si può sostenibilmente affermare che lo stato di salute

dell'assicurato abbia subito un miglioramento nel periodo che va dalla decisione

del 14 novembre 2005 alla decisione di revisione del 5 luglio 2007. Al

contrario, dal semplice confronto dei due rapporti del dott. B.________, sui

quali si è fondato il giudizio dell'amministrazione per rivedere il diritto

alla prestazione, risulta chiaramente che lo stato di salute è rimasto

sostanzialmente invariato e stazionario. In tali condizioni, la valutazione

alla base della decisione di revisione dell'UAI costituiva chiaramente un nuovo

apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata, che in

quanto tale non poteva rappresentare un motivo di revisione. L'amministrazione

non poteva di conseguenza validamente prevalersi dell'istituto della revisione

per tornare su una decisione (quella del 14 novembre 2005) che peraltro, vale la

pena ricordare, per quanto accertato dalla Corte cantonale, anziché fondarsi su

una valutazione specialistica, era stata rilasciata sulla base del parere

espresso dal dott. A.________ in virtù di quanto indicato nel mese di gennaio

2005.

dal medico curante, dott. S.________. Né sarebbero del resto realizzate le

condizioni per procedere a una riconsiderazione del provvedimento ai sensi

dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (Müller, op. cit., pag. 135).

2.16

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 28 dicembre 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.15..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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