32.2010.282
Corretta la decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI limitata nel tempo,poi ridotta a 1/2 rendita alla luce del miglioramento delle condizioni di salute dell'inter
27 ottobre 2011Italiano99 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.282
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI limitata nel tempo,poi ridotta a 1/2 rendita alla luce del miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato,con conseguente grado AI del 54%
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.282
cr/sc
Lugano
27 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 settembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, in precedenza attivo in qualità di gerente, in data 9 ottobre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei problemi derivanti da un
incidente alla circolazione occorsogli nel dicembre 1999 (doc. 1/1-7).
Per le
conseguenze dell’infortunio del 23 dicembre 1999, l’assicuratore LAINF, con
decisione del 18 ottobre 2004, fondata sull’accordo del 22 settembre 2004 delle
parti, ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 50% a
decorrere dal 1° settembre 2004 e un’indennità per menomazione dell’integrità
del 25% (doc. 10/2-5).
Tale
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 3 febbraio 2005 (doc. 19, 24-31),
l’Ufficio AI ha stabilito quanto segue:
" (…)
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.12.2000,
ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29
cpv. 1 lett. b LAI), sino al 31.03.2002, vale a dire per 3 mesi dall’avvenuto
miglioramento (art. 88 OAI), il signor RI 1 ha diritto alla rendita intera AI.
Successivamente, dal 01.04.2002 sino al 29.02.2004 allo stesso è riconosciuto
il diritto alla mezza rendita con grado del 65%. Inoltre, dal 01.01.2004, cioè
in concomitanza dell’entrata in vigore della 4° revisione della legge AI, sino
al 29.02.2004, è riconosciuto il diritto a ¾ di rendita e, per terminare, dal
01.03.2004 (vale a dire trascorsi 3 mesi dalla visita medica di chiusura __________
del 26.11.2003) all’assicurato è riconosciuto il diritto alla mezza rendita di
invalidità.
Tuttavia, essendo la domanda tardiva, l’inizio dell’erogazione
della prestazione decorre solamente dal 01.10.2001, ossia al più presto a
partire dai 12 mesi precedenti la richiesta.” (Doc. 19/1-3)
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. A seguito
della domanda di revisione presentata dall’assicurato il 1° settembre 2006 - motivata
da un nuovo infortunio occorsogli in data 28 gennaio 2006, che ha comportato un
peggioramento delle sue condizioni di salute, come attestato dal dr. __________
(doc. 39-1) - dopo avere eseguito gli accertamenti del caso, tra cui
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento
Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 60), con progetto di decisione
dell’11 febbraio 2010 (doc. 75/1-4), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato
una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° settembre 2006, poi
ridotta ad una mezza rendita (grado AI del 54%) a partire dal 1° aprile 2008
(trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute (art.
88a cpv. 1 OAI)).
Dopo le
osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro
il progetto di decisione dell’11 febbraio 2010 e dopo avere disposto
l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (CPAS), con decisione del 7 settembre 2010, l’Ufficio AI
ha confermato l’attribuzione all’interessato di una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%) dal 1° settembre 2006, poi ridotta ad una mezza
rendita (grado AI del 54%) a partire dal 1° aprile 2008 (trascorsi tre mesi
dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI))
(doc. A).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una
rendita intera di invalidità.
Sostanzialmente
il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dei medici del
SAM riguardo ad una presunta abilità lavorativa del 60% in attività adeguate, dato
che tali conclusioni contrasterebbero con quanto stabilito dal consulente
reumatologo del SAM. Quest’ultimo, difatti, ha indicato che in attività
rispettose dei suoi limiti funzionali l’interessato è da considerare abile al
lavoro a tempo pieno nella misura del 40%.
Di
conseguenza, effettuando il confronto dei redditi tenendo in considerazione una
incapacità lavorativa del 60%, a mente dell’avv. RA 1, risulterebbe un grado di
invalidità del 71%, percentuale che darebbe diritto ad una rendita intera di
invalidità.
Il
patrocinatore ha, in ogni caso, contestato il reddito da invalido utilizzato
dall’amministrazione, sostenendo che “non appare corretto prendere in
considerazione un dato statistico, invero ben distante dalla realtà salariale
presente nella nostra regione, che si riferisce ad attività con conoscenze
professionali e specializzate”, ritenendo maggiormente opportuno riferirsi ad
“un reddito di base relativo ad attività ordinarie e semplici per poi adeguarlo
alle nostre realtà regionali”.
Infine,
il patrocinatore ha chiesto che, in ogni caso, al reddito da invalido venga
applicata una riduzione percentuale maggiore, per tenere conto della situazione
personale dell’interessato (doc. I).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito, sulla base delle
considerazioni espresse dal SMR (cfr. doc. VI/1), previa richiesta di
precisazioni in tal senso direttamente al SAM (cfr. doc. VI/2), la correttezza
della valutazione peritale dei medici del SAM - ha confermato la propria
decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc. VI).
1.5. Con scritto
del 23 dicembre 2010, il patrocinatore dell’interessato - dopo avere ribadito
quanto già espresso in sede ricorsuale in merito alla capacità lavorativa
residua dell’assicurato e a proposito dell’ammontare del reddito da invalido -
ha rilevato come le condizioni di salute dell’assicurato continuino a
peggiorare, come del resto attestato dalla dr.ssa __________.
L’avv. RA
1 ha inoltre rilevato che, conformemente alle cifre marginali 9020 e 9021 CIGI,
“per lo stesso danno alla salute l’AI non può stabilire un grado di invalidità
diverso da quello stabilito dall’AINF o dall’AM”, ritenendo dunque che
l’Ufficio AI avrebbe dovuto allinearsi a quanto indicato nello scritto del 29
dicembre 2009 dell’assicuratore infortuni, nel quale la __________ ha stabilito
che “a far tempo dalla ricaduta (nell’anno 2006) la situazione dell’assicurato
può essere considerata migliorata unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2010” (doc. X).
1.6. Con
osservazioni del 17 gennaio 2011, l’UAI ha indicato, sulla base delle considerazioni
espresse dal SMR riguardo al certificato del 21 dicembre 2010 della psichiatra
curante, che “siccome l’insorgere di un eventuale peggioramento è nel caso
concreto posteriore alla data della decisione impugnata (7.9.2010), la
questione inerente il peggioramento dovrà se del caso formare oggetto di un
nuovo provvedimento amministrativo, mediante una nuova richiesta di prestazioni
AI” (doc. XII + bis).
Tale
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XIII), per
conoscenza.
1.7. In data 11
marzo 2011 il TCA ha provveduto, come richiesto con ordinanza del 10 marzo 2011, a trasmettere alla Pretura di __________ copia dei documenti di causa acquisiti fino a quel
momento (doc. XV).
1.8. Pendente
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ chiedendogli di precisare i
motivi per i quali ha ritenuto che la percentuale di inabilità lavorativa
dell’assicurato dal profilo psichiatrico non possa essere cumulata con quella
stabilita per motivi internistici (doc. XVI).
Il dr. __________ ha risposto con scritto del 20
aprile 2011 (doc. XVII), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per
una presa di posizione (doc. XVIII).
1.9. Con scritto
del 13 maggio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato
le risultanze peritali psichiatriche alle quali è giunto il dr. __________ –
dopo un’unica visita della durata di un’ora e mezza – in contrasto con quanto
valutato dagli altri specialisti che hanno avuto modo di visitare l’interessato
(doc. XIX + D1-5).
1.10. In data 6
giugno 2011, il legale dell’interessato ha trasmesso al TCA una presa di
posizione della dr.ssa __________ (doc. XXII + bis).
1.11. Con
osservazioni del 7 giugno 2011, l’Ufficio AI - sulla base delle considerazioni
del SMR a proposito della presa di posizione del dr. __________ (doc.
XXIII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXIII).
1.12. Con
osservazioni del 18 luglio 2011, l’Ufficio AI – alla luce delle considerazioni
espresse dal SMR (doc. XXVIII/bis) - ha ancora una volta chiesto la reiezione
del ricorso, sottolineando come il possibile peggioramento dello stato di
salute dell’interessato, attestato dalla psichiatra curante a partire dal mese
di novembre 2010 - quindi posteriormente alla decisione impugnata - sia da far valere
in separata sede (doc. XXVIII).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XXIX), per
conoscenza.
1.13. In corso di
causa, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________, chiedendogli di
precisare le ragioni per le quali, a suo modo di vedere, non è possibile nel
caso di specie procedere ad un cumulo dei gradi di incapacità lavorativa in
ambito psichico e in ambito somatico, nonostante quanto affermato dallo stesso
specialista in psichiatria a proposito del fatto che le due incapacità
lavorative riguardano sfere completamente distinte (doc. XXX).
Il dr. __________
ha risposto con scritto dell’8 agosto 2011 (doc. XXXI), che è stato
immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XXXII).
1.14. Con
osservazioni del 23 agosto 2011, l’amministrazione, preso atto della risposta
fornita dal dr. __________, che è stata vagliata dal SMR, ha ribadito la
richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXXV + bis).
1.15. Il
patrocinatore dell’assicurato, dal canto suo, con scritto del 25 agosto 2011,
dopo avere nuovamente rilevato che l’assicurato è da considerare totalmente
inabile al lavoro, come attestato dai suoi medici curanti, si è riconfermato
nelle pretese ricorsuali (doc. XXXVI + E1-2).
1.16. In data 30
agosto 2011, il TCA ha interpellato un’ultima volta il dr. __________,
chiedendogli di precisare se le inabilità lavorative dell’assicurato in ambito
psichiatrico e somatico, benché non cumulabili integralmente, possano essere
cumulate perlomeno in maniera parziale (doc. XXXIX).
La dr.ssa
__________ della Divisione medica del SAM ha risposto con scritto del 22
settembre 2011 (doc. XL), immediatamente trasmesso alle parti per una presa di
posizione (doc. XLI).
1.17. Con
osservazioni del 7 ottobre 2011, l’Ufficio AI, dopo avere rilevato che le
considerazioni del SAM sono state condivise dal SMR, ha nuovamente chiesto la
reiezione del ricorso (doc. XLIV + bis).
1.18. L’avv. RA 1,
con scritto del 20 ottobre 2011, ha ribadito che l’interessato va considerato
totalmente inabile al lavoro, come confermato dai suoi medici curanti (doc.
XLV).
Le prese
di posizione delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc.
XLVI e XLVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di
revisione, dopo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità limitata nel
tempo, il diritto ad una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° aprile
2008 o se, come postulato invece dall’assicurato, egli ha diritto ad una
rendita intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2008.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.5. Nel caso
concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 9 ottobre 2002 (doc. 1/1-7), l’Ufficio AI aveva corrisposto
all’assicurato delle prestazioni sulla base delle indicazioni mediche fornite
dal dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale.
Nel rapporto
medico del 13 aprile 2004, il dr. __________, posta la diagnosi principale di
“stato dopo politrauma con lesione arto inferiore destro” e indicato, quali
limiti funzionali, “limitato nel carico, mantenere la posizione eretta e nella
deambulazione”, aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella
sua attività di gerente dal mese di dicembre 1999 al mese di luglio 2002 e poi
inabile al lavoro nella misura del 65%, sempre quale gerente, a partire dal
mese di agosto 2002 (doc. 13-1).
Sulla
base delle conclusioni del dr. ____________________, con decisione del 3
febbraio 2005 (doc. 24-31), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una
rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002; una mezza
rendita (grado AI 65%) dal 1° aprile 2002 al 31 dicembre 2003, poi aumentata a
tre quarti di rendita (grado del 65%) dal 1° gennaio 2004, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LAI, fino al 29 febbraio 2004 e,
infine, una mezza rendita di invalidità (grado AI 54%) a partire dal 1° marzo
2004 (doc. 19).
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono
l’assegnazione all’assicurato - dopo una rendita intera, di una mezza rendita e
di tre quarti di rendita per un periodo limitato di tempo - di una mezza
rendita di invalidità a decorrere dal 1° marzo 2004 (decisione del 3 febbraio
2005).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di settembre 2010
(momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel
frattempo (dal 3 febbraio 2005 al 7 settembre 2010), le condizioni di salute
dell’assicurato, dopo essere momentaneamente peggiorate, sono ritornate tali da
giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita o se vi è stato, al
contrario, un peggioramento delle stesse che continua a perdurare.
2.7. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 3 febbraio 2005.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul
rapporto medico del 13 aprile 2004 del dr. __________, a mente del quale
l’assicurato, nella sua professione di gerente, è stato dapprima, dal mese di
dicembre 1999 al mese di luglio 2002, totalmente inabile al lavoro, per poi
divenire, a partire dal mese di agosto 2002, inabile al lavoro nella misura del
65%.
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.8. L’UAI, con
lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai
medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 3 giugno 2009, ha posto le diagnosi di “1. esiti di pregresso intervento chirurgico all’arto inferiore destro
plurioperato per politrauma comportante molteplici fratture, con/su diafisi
femorale, frattura biossea esposta scomposta alla gamba destra sottoposta ad
osteosintesi; trapianto osseo e trasposizione tenomuscolare per la frattura
biossea esposta alla gamba destra; sviluppo di pseudoartrosi a livello
dell’articolazione tibio-astralgica destra e deformità in varo dell’asse
distale della gamba destra; 2. sindrome lombospondilogena cronica con/su
alterazioni statico degenerative del rachide lombosacrale con scoliosi
destro-convessa; lievi segni di spondilartrosi a livello L1-L2 e L2-L3,
iperlordosi; piccola ernia discale L4-L5 mediana senza compressioni delle
strutture nervose; 3. stato dopo frattura del polso sinistro sottoposta ad
osteosintesi” (doc. 60-19).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 60%, da
intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una normale giornata
lavorativa, nella sua attività di gerente di negozio (doc. 60-20).
Il dr. __________ ha poi indicato che
l’interessato “è in grado di svolgere un’attività leggera che permetta
l’alternanza delle posizioni, permetta il rispetto delle regole di ergonomia
per la schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi, di mantenere per un periodo
prolungato la posizione da seduto, di flettere spesso la colonna e le
ginocchia, di sollevare spesso carichi superiori ai 15 kg e permetta inoltre di effettuare brevi pause al bisogno (indicativamente ogni ora). In attività
rispettose di tali limiti l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo
pieno nella misura del 40%” (doc. 60-21).
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal
dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 20
agosto 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome dolorosa cronica alla gamba
destra principalmente a livello della caviglia ma anche lombogluteale, non
imputabile primariamente a patologia neurologica; lieve neuropatia del nervo
cutaneo femorale laterale destro; cefalee quasi giornaliere di tipo in parte
tensionale e in parte emicranico” (doc. 60-32).
Il dr. __________ ha indicato che, “dal punto di
vista neurologico, non vi è una diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 60-32).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 21 giugno 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD10-F45.0); sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale lieve medio (ICD10-F33.0)” (doc. 60-36).
Il dr. __________ ha osservato che “l’assicurato
presenta una sindrome depressiva e una sindrome somatoforme da dolore
persistente che si è aggravata a seguito delle cadute avvenute nel 2006”. Lo specialista ha constatato “un’inadeguata accettazione ed elaborazione dell’evento
dell’incidente”, osservando che “questo elemento psicologico, unito alla
sintomatologia algica apparsa più intensamente dopo le cadute verificate nel
2006 e le sequele fisiche che l’incidente ha comportato hanno collaborato a far
insorgere in lui l’attuale quadro clinico che ha caratteristiche di media
gravità” (doc. 60-37).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha indicato che “l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 40% per
ragioni psichiatriche” (doc. 60-37).
A proposito dell’evoluzione dello stato di salute
dell’interessato, lo specialista ha indicato che “da un punto di vista teorico
l’evoluzione del quadro clinico complessivo è insorto a partire dal 2007, ossia
da quando egli è sotto osservazione psichiatrica. Da un punto di vista teorico
egli ha presentato una totale incapacità lavorativa dal mese di agosto 2007
fino alla fine di dicembre del 2007. Dal mese di gennaio 2008 presenta
un’incapacità lavorativa pari al 40% come tuttora” (doc. 60-37).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 7 settembre 2009, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. esiti di pregresso intervento
chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per politrauma comportante
molteplici fratture, con/su: diafisi femorale, frattura biossea esposta
scomposta alla gamba destra sottoposta ad osteosintesi; trapianto osseo e
trasposizione tenomuscolare per la frattura biossea esposta alla gamba destra;
sviluppo di pseudoartrosi a livello dell’articolazione tibio-astralgica destra
e deformità in varo dell’asse distale della gamba destra; 2. sindrome
lombospondilogena cronica con/su: alterazioni staticodegenerative del rachide
lombosacrale; scoliosi destro-convessa; lievi segni di spondilartrosi a livello
L1-L2 e L2-L3, iperlordosi; piccola ernia discale L4-L5 mediana senza
compressioni delle strutture nervose; 3. sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.0); 4. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve-medio (ICD10-F33.0)” (doc. 60-22), mentre quali diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo frattura del polso sinistro
sottoposta ad osteosintesi; lieve neuropatia del nervo cutaneo femorale
laterale destro; cefalee quasi giornaliere di tipo in parte tensionale, in
parte emicranico; sovrappeso, BMI 28%” (doc. 60-23).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 40% (da intendersi
come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata normale di lavoro) nella
sua ultima attività di gerente di negozio (doc. 60-27), ma abile al lavoro al 60%,
da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di
lavoro, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire
dal mese di gennaio 2008 (doc. 60-29).
Nel
rapporto medico del 17 settembre 2009, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH
in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che
“l’attuale perizia SAM conferma un certo peggioramento delle condizioni generali,
peggioramento imputabile in parte alla problematica psichiatrica che incide
attualmente nel 40%” (doc. 61-2).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurato contro il progetto di decisione
dell’11 febbraio 2010 dell’UAI, il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni
mediche del 1° marzo 2010, ha osservato che “anche in assenza di una
documentata modifica dello stato di salute dell’assicurato risulta indicato
procedere a rivalutazione psichiatrica centro peritale onde definire evoluzione
della problematica depressiva ricorrente ed il rispettivo influsso sulla
capacità lavorativa in considerazione del fatto che viene tuttora certificata
una incapacità lavorativa del 100% dalla psichiatra curante” (doc. 79-1).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) il
compito di eseguire una perizia specialistica.
Nel
rapporto peritale del 19 aprile 2010, il dr. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, Direttore del CPAS, hanno posto
le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1), esistente da
gennaio 2008; stato dopo politrauma all’arto inferiore destro con interventi
chirurgici per fratture multiple nel 1999; sindrome lombospondilogena cronica”
(doc. 87-6).
Gli
specialisti del CPAS hanno rilevato che, dopo gli incidenti subiti nel 1999 e
nel 2006, l’incapacità lavorativa che ne è seguita e il consecutivo
licenziamento, “dal lato psicopatologico si è quindi instaurato un disturbo di
disadattamento con una reazione depressiva che col tempo si è stabilizzato in
una condizione depressiva recidivante nell’ambito della quale continuano a
persistere sintomi come la riduzione del tono dell’umore, lo scoraggiamento, il
pessimismo, l’isolamento e le rimuginazioni rivendicative, che di fatto
descrivono un quadro psicopatologico sostanzialmente sovrapponibile nell’entità
dei sintomi a quello riscontrato dal dr. __________ nell’ambito della propria
valutazione per il SAM del mese di giugno 2009” (doc. 87-7).
Essi hanno aggiunto che “tale sintomatologia,
riscontrata durante l’attuale valutazione, per l’entità evidenziata non
giustifica una invalidità completa per motivi psichici, che anzi risulterebbe
controproducente anche da un punto di vista terapeutico” (doc. 87-7).
Fatti
I medici del CPAS hanno quindi concluso che “per
tutti questi motivi e sulla base dell’entità del quadro psicopatologico
obiettivato, l’attuale stato di malessere psichico del peritando non appare
modificato nella sostanza rispetto a quanto emerso in sede di perizia SAM del
2009 e pertanto l’inabilità lavorativa per esclusive cause psichiche ed in
qualsiasi attività lucrativa è tuttora da considerare del 40%. Va inoltre
precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per cause psichiche va
intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale completa e non è
addizionabile a quella identificata per motivi internistici” (doc. 87-7).
Nelle
annotazioni mediche del 17 maggio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato
che “in conclusione, stato psichico invariato rispetto alla valutazione SAM, si
conferma quindi validità del progetto di decisione” (doc. 88-1).
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti medici al fine di
dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto, a torto, dai periti dell’UAI,
le sue condizioni di salute non gli consentono di conservare una capacità
lavorativa residua superiore al 40% anche in attività leggere adeguate:
-
referto del 4 febbraio 2010 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato,
del seguente tenore:
" Ho
rivisto il 3.2.2010 il sopraccitato paziente, suo assistito, che seguo dal 2004.
A mio modo di vedere
in considerazione di tutte le patologie presentate dal paziente dovrebbe essere
ancora tuttora considerato inabile al lavoro in misura completa. Ho avuto modo
di visionare la perizia del SAM dell’Ospedale di Bellinzona. Concordo con la valutazione
reumatologica del dr. med. __________ che ritiene il paziente inabile al lavoro
nella misura del 60% sia nella sua attuale attività sia in qualsiasi altra
attività compatibile con il suo stato di salute. Non posso per contro
condividere le conclusioni della perizia in generale redatta dalla dr.ssa __________
che conclude per una capacità lavorativa al 60% contraddicendo la perizia
reumatologica.”
(Doc. C)
-
referto del 30 settembre 2010 del dr. __________,
indirizzato all’assicurato, in cui ha rilevato:
" La
ringrazio per avermi mostrato la decisione dell’AI che la concerne.
Le conclusioni
stilate in tale rapporto non sono accettabili e sono in piena contraddizione
con quanto espresso nella perizia fatta eseguire dalla stessa Assicurazione
Invalidità. In effetti, nella perizia, a pagina 20, si può evincere che il
paziente è inabile al lavoro nella misura del 60% considerando delle attività
leggere e consone al suo stato di salute. Alla pagina 21 della stessa perizia
si conferma poi che il paziente è abile al lavoro nella misura del 40% nelle
attività esigibili in considerazione delle note patologie.
Un’inabilità
lavorativa inferiore al 60% è quindi in contraddizione con la perizia redatta
da periti nominati dall’AI e non è accettabile. Nello stesso modo non è
accettabile una capacità lavorativa superiore al 40% anche in attività leggere
in considerazione delle patologie presenti presso il signor RI 1.” (Doc. E)
-
rapporto medico del 4 ottobre 2010 della dr.ssa __________.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Il
paziente sopraccitato è in mia cura ambulatoria per una sindrome depressiva
ricorrente presente dal gennaio 2008; presenta inoltre uno stato dopo
politrauma all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture
multiple nel 1999 e una sindrome spondilogena cronica.
Fu già valutato dai
periti AI e dai periti __________ e dallo psichiatra dr. __________,
considerato inabile al 40%.
Dal punto di vista
medico psichiatrico, in base alle risultanze della mia presa a carico e da
quanto da me oggettivato nell’ambito dei diversi incontri nell’arco degli
ultimi tre anni, il paziente continua a presentare uno stato depressivo di
grado attualmente medio-grave, come reazione al disturbo algico esistente da
anni e alle difficoltà legate alle vicende assicurative-giudiziarie ancora
pendenti.
È indubbio sul piano
psicopatologico che gli incidenti subiti nel 1999 e nel 2006 e le conseguenti
incapacità lavorative, lo hanno portato a dover gestire emotivamente la
difficile situazione degli esiti delle stesse sul piano fisico; a ciò si è
aggiunto il licenziamento e con esso l’esclusione da quei valori su cui ha
sempre basato la propria esistenza.
Il paziente continua
a presentare sintomi quali riduzione del tono dell’umore, scoraggiamento,
pessimismo, isolamento, rimuginazioni rivendicative, ansia, disforia, attacchi
di panico, insonnia intermedia e tardiva, apatia, abulia, grave astenia oltre
ad una sintomatologia dolorosa al rachide in toto e agli arti inferiori. Appare
privo di risorse personali da poter mettere in campo in ambito sociale e
lavorativo, con grosse limitazioni anche del suo ruolo in ambito familiare,
dove deve fare capo alla moglie anche per gli atti della vita quotidiana, viste
le limitazioni fisiche post-infortunistiche.
La presa a carico
psichiatrica avvenuta in questi anni è sempre stata volta a determinare un
miglioramento del quadro depressivo e alla rimessa in discussione di sé con
recupero delle capacità personali, in maniera da trovare nuovamente fiducia in
se stesso.
Purtroppo tutto
quanto teoricamente ipotizzabile si è scontrato con la realtà dei fatti: non ho
mai riscontrato elementi di simulazione o di aggravamento dei sintomi da parte
dello stesso, non ha mai raggiunto uno stato depressivo di grado lieve né una
remissione completa o incompleta dei sintomi depressivi. L’evoluzione in questi
anni dello stato depressivo è stata cronica e invalidante.
Dissento da quanto
valutato dal perito psichiatra dr. med. __________, in quanto ai colloqui il
paziente continua a presentare un tono dell’umore fortemente deflesso, senza
idee suicidali attive o passive, senza disturbi psicotici, ma con importanti
deficit cognitivi: riduzione della capacità di attenzione e di concentrazione,
difficoltà di memorizzazione, imputabili al quadro depressivo; il contenuto del
pensiero resta polarizzato su temi di svalutazione con ideazione prevalente di
precarietà esistenziale, con sentimenti di delusione, amarezza e gravi
preoccupazioni per il proprio stato fisico, visti i deficit all’arto inferiore
e la sintomatologia algica persistente. La spinta volitiva è ridotta.
Su queste basi
ritengo che, vista la gravità del quadro depressivo nonostante l’importante
terapia antidepressiva, ansiolitica e ipnotica assunta, il paziente sia da
considerare inabile al 100% come da me certificato in questi anni.” (Doc. D)
Nelle annotazioni mediche del 18 novembre 2010,
il dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno
osservato:
"
Assicurato nato nel 1960, peritato in ambito SAM
8.2009
o
assenza di impedimento neurologico
o
impedimento psi 40%
Diagnosi:
§
esiti di politrauma arto inferiore destro
§
sindrome lombospondilogena
§
sindrome somatoforme
§
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
medio F33.1
In fase di audizione l’assicurato è stato
nuovamente valutato a livello psichiatrico in aprile 2010 con conferma di un
impedimento del 40% (dr. __________)
Decisione del 2.7.2010: grado AI 54%
Il 30.8.2010 la dr.ssa __________ attesta una IL
del 100% a tempo indeterminato mentre il 31.8.2010 il dr. __________ attesta
una IL del 100% dal 1.2.2006 continua
Rapporto dr.ssa __________ del 4.10.2010:
il paziente continua a presentare uno stato
depressivo di grado attualmente medio-grave: da segnalare che nelle precedenti
certificazioni della dr.ssa __________ la diagnosi riportata è sempre stata di
un episodio depressivo di grado medio (vedi certificati del 4.7.2007 e
24.10.2008). Nel presente certificato la psichiatra curante parla di stato e
non di disturbo e non riporta codice e nomenclatura ICD o DMS cui si riferisce.
È riportata una sintomatologia a livello psichico
già evidenziata dal dr. __________ il quale ha definito il disturbo
psichiatrico presente come una condizione depressiva che si è stabilizzata e
nella quale continuano a persistere sintomi come la riduzione del tono
dell’umore, lo scoraggiamento, il pessimismo, l’isolamento e le ruminazioni
rivendicative. Il perito reputava che questa condizione fosse difficilmente
suscettibile di miglioramento, considerando l’evoluzione clinica e la
determinazione culturale. Anche il perito come la psichiatra curante quindi si
esprime verso una condizione cronica che comporta una riduzione della CL, ma a
giudizio del perito l’entità dei disturbi non giustifica una IL completa.
La nuova documentazione psichiatrica non porta
una modificazione delle conclusioni AI.
Per quanto concerne la problematica
dell’impedimento reumatologico, si rimanda alla presa di posizione del SAM del
17.11.2010 che conferma la validità della nota riassuntiva del SMR.” (Doc.
VI/1)
Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________
della Direzione Medica del SAM, spec. FMH in medicina interna, rispondendo ad
una richiesta di chiarimenti da parte del SMR ha rilevato:
"
Con la presente confermo che nella perizia summenzionata
è presente un refuso.
A pag. 21, dal punto di vista reumatologico, in
un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare abile al lavoro a
tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella perizia), ma nella
misura del 70%.
Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la patologia
reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività rispettose di tali
limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un
rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista reumatologico.
Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di
percentuale nel 40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag.
allegata).
Nel resto della perizia non vi sono altri refusi,
quindi complessivamente, considerando anche la patologia psichiatrica, in
un’attività rispettosa dei limiti da noi proposti nella perizia, l’assicurato è
abile al lavoro nella misura del 60% e questo a partire da gennaio 2008.” (Doc. VI/2)
L’assicurato
ha poi trasmesso al TCA un altro referto della dr.ssa __________, datato 21
dicembre 2010, del seguente tenore:
"
Come già più volte esplicitato il paziente è in
mia cura ambulatoriale per una sindrome depressiva ricorrente (ICD10-F33.1),
attualmente presenta un nuovo episodio depressivo grave con sindrome apatica,
abulica, anedonica, astenica. Il peggioramento è avvenuto nel mese di novembre
ultimo scorso. Presenta inoltre una grave sindrome dolorosa cronica grave
postraumatica, motivo per cui è in cura dal dr. med. __________ di __________.
Il peggioramento delle sue condizioni psichiche
compromette gravemente il suo ruolo sociale, lavorativo e familiare. È incapace
di programmare e strutturare la giornata, non è in grado di dare coerenza e
continuità a qualunque attività. Presenta compromissione delle capacità di
concentrazione e di attenzione. Continua a presentare dal punto di vista
psichiatrico un’incapacità lavorativa del 100%. In questi anni, da quando è in
mia cura, non è stata mai recuperata alcuna competenza lavorativa visto il
decorso sfavorevole cronico e resistente della sindrome depressiva. Sono
esclusi aspetti di simulazione o di aggravamento dei sintomi.
Diagnosi: ICD10-F33.2
Terapia attuale: Cipralex cp 1-1-1; Xanax 1mg cp
1-1-1; Topamax 100 mg cp 1-0-1; Somnium cp 0-0-1.” (Doc. A1)
Nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:
"
Rapporto medico del 21.12.2010 Dr.ssa __________
Diagnosi sindrome depressiva ricorrente
(ICD10-F33.2), attualmente nuovo episodio depressivo grave. Peggioramento
avvenuto nel novembre ultimo scorso.
L’attuale documentazione riporta una nuova
riacutizzazione del disturbo depressivo che è possibile visto le
caratteristiche di ricorrenza e cronicità che tale patologia può presentare;
tale peggioramento viene riconosciuto dalla psichiatra curante a partire da
novembre scorso con l’espressione di un quadro grave.
Sarà quindi da valutare se tale modificazione
dello stato di salute abbia ripercussioni sulla CL (da considerare che la
dr.ssa __________i ha sempre certificato una IL del 100% dal 11.5.2007).” (Doc.
XII/bis)
Il legale dell’assicurato ha poi trasmesso al TCA
la seguente documentazione medica:
-
copia della prima pagina del referto peritale
del 19 aprile 2010 del dr. __________, dal quale emerge che il colloquio
peritale del 19 aprile 2010 ha avuto una “durata di un’ora e mezza” (doc. D1);
-
referto del 17 marzo 2008 della Clinique __________,
dove l’assicurato è stato degente dal 5 febbraio 2008 al 22 febbraio 2008 (doc.
D2);
-
referto del 14 agosto 2008 concernente la visita
medica psichiatrica eseguita, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di
“episodio depressivo di media entità (F32.1)” (doc. D3);
-
referto del 20 marzo 2009 riguardo alla visita
medico-psichiatrica eseguita dal dr. __________ sempre per conto
dell’assicuratore infortuni (doc. D4);
-
stralcio del verbale di audizione del 4 maggio
2011, davanti alla Pretura di __________, della psichiatra curante dell’assicurato,
dr.ssa __________, la quale ha confermato la sussistenza di una totale
incapacità lavorativa dello stesso per ragioni psichiatriche (doc. D5).
L’assicurato ha pure trasmesso al TCA un referto,
datato 30 maggio 2011, indirizzato dalla dr.ssa __________ all’avv. RA 1, del
seguente tenore:
"
Come a lei noto il paziente citato in epigrafe è
in mia cura dall’11.05.2007. Lo stesso è affetto da una sindrome depressiva
ricorrente (ICD10-F33.2) sviluppata tra la fine del 2006 e l’inizio 2007.
Attualmente presenta un episodio depressivo grave iniziato nel novembre 2010.
Il paziente ha subito due infortuni. Il
23.12.1999 fu coinvolto in un incidente della circolazione con lo scooter dove
riportò delle conseguenze fisiche invalidanti sul piano somatico con ripercussioni
psicologiche a causa delle limitazioni nella deambulazione (per le lesioni
all’arto inferiore destro residuo) e dei dolori lamentati a tutto l’arto
inferiore destro, alla cresta iliaca destra e al rachide.
Il secondo infortunio avvenne nel gennaio 2006
(scivolò su una lastra di ghiaccio) situazione che peggiorò le sue condizioni
fisiche già intaccate dall’infortunio precedente. In seguito allo stesso
sviluppò importante ansia, preoccupazioni per il futuro per il proprio stato di
salute con indifferenza agli eventi, mancanza di iniziativa, chiusura in sé,
evitamento dei contatti sociali, insonnia, astenia e importante esauribilità
durante la giornata.
L’ultimo infortunio determinò un cambio della sua
progettualità esistenziale sia a livello lavorativo (dopo una lunga incapacità
lavorativa aveva ripreso a lavorare al 50% in un’altra funzione non più di
gerente ma di impiegato di ufficio in un’altra filiale __________), sia a
livello sociale (sentendosi diversamente abile fisicamente da prima, non riuscì
più a partecipare alle attività sociali gruppali), che a livello familiare (non
si sentiva più la colonna portante della famiglia ma elemento di peso e fonte
di problemi per il nervosismo e l’irritabilità manifestata nei confronti dei
familiari dovuta alla permanenza dei dolori).
Dopo il secondo infortunio (del 28.01.2006) vi è
poi stata un’inabilità lavorativa totale.
In precedenza il paziente aveva presentato buone
competenze personali che aveva saputo applicare in ambito familiare, lavorativo
e sociale. Anche a livello lavorativo, senza alcuna formazione professionale
specifica (oltre alla scuola dell’obbligo), aveva raggiunto un buon livello di
responsabilità.
Durante questo anno ho seguito il paziente a
livello ambulatoriale: lo stesso ha sempre seguito il piano terapeutico
composto dall’assunzione di una terapia farmacologica antidepressiva,
ansiolitica, ipnotica, stabilizzatrice dell’umore e si è sottoposto ad una
psicoterapia a indirizzo cognitivo comportamentale. Non ha mai manifestato
atteggiamenti rivendicativi, elementi di simulazione o di aggravamento dei
sintomi.
Purtroppo il decorso della patologia depressiva
ricorrente è stato verso la cronicità e la resistenza. Il paziente non ha più
raggiunto fasi senza sintomi depressivi fino ad ora, né ha presentato una
remissione parziale dei sintomi nelle fasi interepisodiche.
Oggi presenta una perdita delle competenze
relazionali, sociali e lavorative. Presenta inoltre deficit cognitivi quali
disturbo della capacità di attenzione e della concentrazione.
A mio giudizio l’incapacità lavorativa dal
profilo psichiatrico continua ad essere del 100% in quanto a causa della
sintomatologia depressiva da lui presentata (apatia, abulia, astenia,
difficoltà di concentrazione e attenzione, disforia, nervosismo, facile
irritabilità) non è in grado di dare coerenza e continuità alle attività
intraprese.
La prognosi è sfavorevole e questo sulla base del
decorso dal maggio 2007 ad oggi. Secondo quanto da me oggettivato, in
particolare la lunga durata della patologia psichiatrica, la mancata remissione
dei sintomi depressivi fra gli episodi depressivi nelle fasi intercritiche, il
disinserimento sociale e relazionale venutosi a creare e la sintomatologia
dolorosa vissuta da lui sempre come grave ed invalidante.
Come a lei noto nelle perizie dei colleghi
psichiatri dr. med. __________ e dr. med. __________ effettuate per conto
dell’Assicurazione Invalidità non vi è discordanza sulle diagnosi ma sulla
certificazione della percentuale di incapacità lavorativa da me ritenuta totale
dall’agosto 2007 fino ad ora. La loro valutazione è invece di un’incidenza
diversa della patologia depressiva ricorrente sulla capacità lavorativa.
La mia valutazione di considerare il paziente
inabile al 100% dal punto di vista psichiatrico da allora ad oggi è legata al
fatto che anche nelle fasi depressive lievi da lui presentate, peraltro di
breve durata, e nelle fasi intercritiche, non vi è mai stata alcuna remissione
dei sintomi e il suo funzionamento non è mai stato tale da permettere una ripresa
dell’attività lavorativa in una qualunque professione anche semplice e
ripetitiva compatibile con le sue limitazioni ortopediche
post-infortunistiche.” (Doc. XXII/bis)
Nelle annotazioni mediche del 21 giugno 2011, il
dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:
"
Verbale del 04.05.2011, certificato del
30.05.2011 dr.ssa __________:
conferma la diagnosi di depressione maggiore
ricorrente ma dal novembre 2010 l’A. presenta un episodio di grado grave.
Concorda con i periti dr. __________ e dr. __________
circa la presenza di una sindrome affettiva ricorrente, riconoscendo una
diversa IL rispetto a quella constatata dai periti.
La documentazione esaminata quindi non apporta
elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni delle precedenti
valutazioni peritali, ma mette in luce un possibile peggioramento del quadro
clinico dal novembre 2010 (episodio grave che però non viene descritto nella
documentazione citata), possibile visto le caratteristiche di ciclicità del
disturbo affettivo di cui l’A soffre.”
(Doc. XXVIII/bis)
L’assicurato
ha, infine, trasmesso due brevi referti medici, l’uno del 23 agosto 2011, della
dr.ssa __________, attestante una inabilità lavorativa al 100% fino al 30
settembre 2011 (doc. E1) e, l’altro del 17 agosto 2011, del dr. ____________________,
attestante una completa inabilità lavorativa, per infortunio, “dal 21.1.2006 al
continua” (doc. E2).
2.10. Pendente
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare “i
motivi per i quali, a Suo avviso, il grado d’inabilità lavorativa dal profilo
psichiatrico non possa essere cumulato a quello stabilito per motivi
internistici. La invitiamo, inoltre, a comunicare se la percentuale di
inabilità lavorativa in ambito psichiatrico possa essere, anziché addizionata,
integrata a quella stabilita in ambito internistico e, nell’affermativa, in
quale misura” (doc. XVI).
Con
scritto del 20 aprile 2011, il dr. __________ ha risposto:
"
Queste le mie considerazioni in merito a quanto
richiesto in data 14.4.2011.
Il grado di inabilità lavorativa del 40% per
esclusive cause psichiche identificata nell’ambito della valutazione
psichiatrica allestita dallo scrivente in data 19.4.2010 non può essere
addizionale o integrata con quella eventuale per motivi fisici perché riguarda
una sfera completamente distinta, quella psichica appunto, dallo stato fisico
del peritando.
Nell’ambito della citata perizia infatti è stato
sottolineato come nella genesi della reazione depressiva “…un peso non
indifferente viene ad essere esercitato dal fatto che il provvedimento del
licenziamento è da lui vissuto come un mancato riconoscimento del danno fisico
subito…” con conseguenti “…rimuginazioni vendicative…”.
Ciò vuol dire che il quadro psicopatologico
lamentato dal peritando è soprattutto conseguente al provvedimento del
licenziamento e con esso alla perdita del proprio ruolo sociale. In altre
parole se per ipotesi, malgrado il danno fisico subito, il peritando non fosse
stato licenziato, è lecito supporre che non ne avrebbe nemmeno risentito sul
piano psicologico.” (Doc. XVII)
Nelle annotazioni del 1° giugno 2011, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:
"
Vedi note SMR del 18.11.2010 e del 13.1.2011
Attuale risposta di precisazioni da parte del dr.
__________ al TCA (scritto del 20.4.2011).
Valutazione:
-
da parte nostra non abbiamo niente da aggiungere
alle precedenti prese di posizione.”
(Doc. XXIII/bis)
In data
28 luglio 2011, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________,
chiedendogli di precisare quanto segue:
"
(…) per quali motivi, a Suo parere, non è
possibile, nel caso di specie, procedere ad un cumulo del grado di incapacità
lavorativa psichica con quello riguardante l’aspetto somatico, nonostante Lei
stesso abbia indicato che le due incapacità lavorative riguardano sfere
completamente distinte e non sono quindi sovrapponibili.
Al fine di evadere la causa citata a margine,
inoltre, ci occorrono le seguenti precisazioni.
Dagli atti giudiziari risulta che il 19 aprile
2010 Lei ha redatto, su incarico dell’Ufficio AI e nell’ambito di una perizia
SAM, una perizia psichiatrica inerente il signor RI 1etti (no. AVS: __________).
Nel suo referto peritale, Lei ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1)”, ritenendo
l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40%.
In corso di causa, l’assicurato ha inviato alcuni
referti medici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. referto
del 4 ottobre 2010, doc. D; referto del 21 dicembre 2010, doc. A1; referto del
30 maggio 2011, doc. XXII/bis, qui allegati in copia), nei quali la psichiatra
curante ha per contro considerato l’assicurato affetto da uno stato depressivo
medio-grave, ritenendolo totalmente inabile al lavoro per ragioni
psichiatriche.
Alla luce di tali certificati, La invitiamo ad
indicare al Tribunale se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni
espresse dalla dr.ssa __________.
Le chiediamo inoltre di indicare se questi
certificati sono atti a modificare le conclusioni della Sua perizia o se
mantiene le Sue conclusioni peritali.
Voglia per cortesia motivare in ogni caso le Sue risposte.” (Doc.
XXX)
Con scritto dell’8 agosto 2011, il dr. __________
ha risposto:
"
Queste le mie precisazioni in merito a quanto da
voi richiesto in data 28.7.2011 e concernenti l’assicurato summenzionato.
Visto che la questione della non cumulabilità dei
gradi di incapacità lavorativa relativa alle varie patologie di cui
l’assicurato è affetto rimane tuttora non chiara, proverò a farvi un esempio.
Poniamo il caso di un assicurato affetto da 4
patologie che interessano altrettanti organi ed apparati diversi. Dopo la
valutazione specialistica per ciascuna di queste patologie, in ciascuna di esse
è valutato inabile al lavoro in misura del 20%. Ciò non dà diritto ad alcuna
prestazione AI perché la limitazione lucrativa in ciascuna patologia è minima.
Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa,
invece, avrebbe diritto ad una invalidità dell’80%, cioè sarebbe considerato
inabile in misura completa.
Mi sembra un principio difficilmente
condivisibile.
Riguardo l’altra questione, la psichiatra curante
del signor RI 1 lo reputa totalmente inabile al lavoro sulla base di uno stato
depressivo medio-grave. A proposito degli episodi depressivi gravi l’ICD10,
manuale di classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi
psichici e comportamentali, recita testualmente “… durante un episodio
depressivo grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare
le attività sociali …”. Sembra invece che il signor RI 1 sia dotato di
sufficienti energie e risorse psichiche per portare avanti le proprie pretese
assicurative. Confermo pertanto in toto le mie conclusioni peritali.” (Doc.
XXXI)
Nelle annotazioni del 23 agosto 2011, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato di avere “preso atto della presa
di posizione del dr. __________” (doc. XXXV/bis).
Con scritto del 30 agosto 2011, il TCA ha
interpellato un’ultima volta il dr. __________, al fine di ottenere le seguenti
precisazioni:
"
La ringraziamo per la Sua risposta dell’8 agosto
2011 alla nostra richiesta di precisazioni a proposito della questione della
cumulabilità o meno dei gradi di incapacità lavorativa, nella quale ha indicato,
facendo un esempio, che nel caso di un assicurato, affetto da 4 patologie,
ognuna delle quali dà luogo ad un’incapacità lavorativa del 20%, non vi è
diritto ad alcuna prestazione AI “perché la limitazione lucrativa in ciascuna
patologia è minima. Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di
incapacità lavorativa, invece, avrebbe diritto ad un’invalidità dell’80%, cioè
sarebbe considerato inabile in misura completa. Mi sembra un principio
difficilmente condivisibile”.
A tale proposito, rileviamo che, secondo la
giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce
dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo
stesso TFA ha precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In una sentenza I
514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, nella
valutazione del grado di inabilità totale di un assicurato affetto da diverse
patologie invalidanti, gli esperti interessati, al termine di una discussione
plenaria, possono giungere alla conclusione che i diversi gradi di inabilità
lavorativa riscontrati nelle singole valutazioni specialistiche non debbano
essere sommati integralmente, ma vadano cumulati in maniera parziale (quindi,
riportandoci al Suo esempio, potrebbe essere che il grado di inabilità
lavorativa globale di quell’assicurato non sia né del 20%, nè nemmeno dell’80%,
ma si attesti al 30% o al 40%).
Al fine di evadere la causa citata a margine e
alla luce della giurisprudenza federale in materia, La invitiamo a precisare
se, nel caso concreto, le inabilità lavorative dell’assicurato in ambito
psichiatrico e in ambito somatico, che a Suo avviso non possono essere cumulate
integralmente, non possano essere cumulate almeno parzialmente. Voglia in ogni
caso motivare la Sua risposta.”
(Doc. XXXIX)
Con scritto del 22 settembre 2011, la dr.ssa __________
della Divisione medica del SAM ha risposto:
"
Il signor RI 1 presenta, dal punto di vista
somatico, le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: esiti
di un intervento chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per
politrauma comportante plurime fratture; una sindrome lombospondilogena cronica
su alterazioni statico-degenerative; una scoliosi e lievi segni di
spondilartrosi, nonché una piccola ernia discale L4-L5 senza compressioni
nervose; una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome
depressiva ricorrente (episodio attuale lieve-medio).
Dal punto di vista reumatologico il nostro
consulente attesta una capacità lavorativa nella misura del 40% come gerente di
negozio. La capacità lavorativa è ridotta soprattutto a causa dell’importante
problematica reumatologica a livello dell’arto inferiore destro con esito di
politrauma avvenuto nel 1999 a causa della patologia degenerativa del rachide
lombare, che gli causa dolori e limitazioni. In un’attività lavorativa leggera
ed adatta, dal punto di vista reumatologico, il periziando veniva ritenuto
abile al lavoro nella misura del 70% (inteso come lavoro a tempo pieno, con un
rendimento ridotto nella misura del 30%).
Dal punto di vista psichiatrico la sintomatologia
algica e le sequele fisiche, un’inadeguata accettazione ed elaborazione
dell’evento infortunistico hanno contribuito all’insorgenza di una sindrome da
dolore somatoforme (diagnosi in primo piano) e sindrome depressiva ricorrente
(episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0), giustificavano una incapacità
lavorativa nella misura del 40%. Veniva riconosciuta un’incapacità lavorativa
totale dall’agosto al dicembre 2007 per un peggioramento transitorio della
problematica psichiatrica. Quindi capacità lavorativa del 60%.
Dal punto di vista neurologico invece non
sussistevano elementi che potessero giustificare una riduzione della capacità
lavorativa.
La sua domanda è volta a chiedere una
giustificazione riguardo alla nostra valutazione complessiva della capacità
lavorativa del periziando.
Dal punto di vista psichiatrico in primo piano
risultavano la sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome
depressiva ricorrente, con episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0 (per
definizione la meno grave), come già descritto alla pagina 28 della perizia. La
valutazione globale, sia psichiatrica che reumatologica, prendeva in
considerazione il sintomo principale dell’assicurato e cioè il dolore cronico
(come era ben eruibile anche alla pagina 19 nella discussione, dove il
periziando stesso attestava come il suo problema principale fosse da attribuire
ad una pluripatologia reumatologica ortopedica con stato da frattura e dolori a
livello della gamba destra con deformità dell’arto inferiore ds.”).
Pertanto, sulla base di questo fatto, e cioè che
il sintomo principale è stato considerato da ambedue le specialità e che lo
stesso rende l’assicurato lento, maggiormente affaticabile, con minore
resistenza agli sforzi e al lavoro e con una minore concentrazione (le stesse
motivazioni che riducono la capacità lavorativa in presenza di una depressione
che è stata valutata come lieve-media, ICD10-F33.0, per definizione la meno
grave, e inoltre che di per sé raramente giustifica una riduzione della
capacità lavorativa) non ritenevamo giustificato dover procedere ad un accumulo
anche solo parziale delle incapacità lavorative.
Si tratta in effetti di una diminuzione del
rendimento dovuto alle stesse motivazioni (dolore, affaticamento e diminuita
resistenza al lavoro e diminuita concentrazione).
Valutavamo pertanto che la capacità lavorativa
globale nella misura del 40% fosse corretta e rispecchiasse le effettive
risorse residue del periziando. Anche in un’attività lavorativa leggera ed
adatta, considerando che comunque sempre in primo piano nella limitazione del
periziando risultano i dolori cronici, la capacità lavorativa risultava del 60%
e questo a partire da gennaio 2008 in avanti.” (Doc. XL)
Nelle annotazioni del 6 ottobre 2011, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato che “abbiamo preso atto della
precisazione fornita dal SAM, precisazione che viene condivisa da parte nostra”
(doc. XLIV/bis).
2.11. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
Considerandi
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF
137.
V 232-233 e 236-237)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Preliminarmente,
il TCA rileva che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore
dell’assicurato – a mente del quale “conformemente alle cifre marginali 9020 e
9021.
CIGI, “per lo stesso danno alla salute l’AI non può stabilire un grado di
invalidità diverso da quello stabilito dall’AINF o dall’AM”, motivo per il
quale l’amministrazione avrebbe dovuto giungere alla conclusione che “a far
tempo dalla ricaduta (nell’anno 2006) la situazione dell’assicurato può essere
considerata migliorata unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2010” (doc. X) - secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6).
2.13
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM il 7 settembre 2009 e la successiva valutazione
peritale psichiatrica del CPAS del 19 aprile 2010, da considerare dettagliate,
approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
2.13.1
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 3 giugno
2009, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,
dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere
considerato inabile al lavoro al 60%, da intendersi come riduzione del
rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa, nella sua precedente
attività di gerente di negozio (cfr. doc. 60-20).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del
resto, sono state confermate anche dal dr. __________, curante dell’assicurato.
Quanto
all’abilità lavorativa residua dell’interessato in attività leggere adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________, nel rapporto
relativo al consulto reumatologico del 3 giugno 2009, a pagina 21, ha indicato che “l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella
misura del 40%” (cfr. doc. 60-21), mentre nel riassunto concernente la
patologia reumatologica, a pagina 26, la dr.ssa __________ e il dr. __________
hanno indicato che “in attività rispettose di tali limiti, l’assicurato è da
considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella
misura del 30%” (doc. 60-26).
L’assicurato,
sulla base di quanto indicato dal proprio medico curante, dr. __________, ha
contestato la valutazione fornita dai medici del SAM a proposito di una sua
presunta abilità lavorativa, dal profilo reumatologico, del 70% in attività
adatte, rilevando che la stessa è in contrasto con quanto indicato dal
consulente reumatologo dr. __________, il quale ha per contro quantificato in
un 40% il grado di capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Alla luce delle contestazioni dell’assicurato, il
SMR ha ritenuto opportuno chiedere delucidazioni in merito direttamente ai
medici del SAM.
Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________
della Direzione Medica del SAM ha rilevato che “nella perizia summenzionata è
presente un refuso”, nel senso che “a pag. 21, dal punto di vista
reumatologico, in un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare
abile al lavoro a tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella
perizia), ma nella misura del 70%. Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la
patologia reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività
rispettose di tali limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a
tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista
reumatologico. Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di percentuale nel
40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag. allegata)” (doc.
VI/2).
Il TCA
non può che fare proprie queste precisazioni fornite dalla dr.ssa __________
del SAM, dalle quali non ha motivo di distanziarsi.
2.13.2
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame
neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è
emerso che egli non presenta, dal profilo strettamente neurologico, alcun tipo
di incapacità lavorativa né nella sua precedente professione, né in altre
attività (doc. 60-32).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.13.3
Infine, per
quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale del 21
giugno 2009, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza di “una sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.0) e di una sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale lieve-medio (ICD10-F33.0)”, ritenendo l’assicurato,
per ragioni esclusivamente psichiatriche, inabile al lavoro nella misura del
40% (doc. 60-37).
L’assicurato
ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo dei referti
specialistici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. allegati al
doc. 76-1) e la valutazione peritale del 14 agosto 2008 eseguita dal dr. __________
per conto dell’assicuratore infortuni (doc. 76/5-9).
Alla luce
di tali referti, pur in assenza di una documentata modifica dello stato di
salute, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno disporre l’esecuzione
di una perizia psichiatrica da parte del CPAS al fine di definire l’evoluzione
della problematica depressiva ricorrente (doc. 79-1).
Nel rapporto peritale del 19 aprile 2010, il dr. __________
e il dr. __________ del CPAS, poste le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media entità (ICD10-F33.1), esistente da gennaio 2008; stato dopo politrauma
all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture multiple nel
1999; sindrome lombospondilogena cronica” (doc. 87-6), hanno riscontrato la
presenza di un “quadro psicopatologico sostanzialmente sovrapponibile
nell’entità dei sintomi a quello riscontrato dal dr. __________ nell’ambito
della propria valutazione per il SAM del mese di giugno 2009” (doc. 87-7), ritenendo l’assicurato, per esclusive cause psichiche, ancora inabile al lavoro
nella misura del 40% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 87-7).
Il TCA,
non ha motivo per distanziarsi - fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - dalle conclusioni
peritali del dr. __________ e degli specialisti del Centro Peritale.
Quanto al
periodo successivo, il TCA constata che, nel referto del 21 dicembre 2010, la
dr.ssa __________ ha segnalato l’insorgenza di un peggioramento delle
condizioni psichiche dell’assicurato, a partire dal mese di novembre 2010, con
l’apparizione di un nuovo episodio depressivo grave (doc. A1).
Come
correttamente indicato dal SMR nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, da tale
referto della psichiatra curante del 21 dicembre 2010 emerge quindi un peggioramento
delle condizioni dell’assicurato, a decorrere dal mese di novembre 2010 -
periodo di tempo successivo all’emanazione della decisione impugnata – che
“dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo, mediante una
nuova richiesta di prestazioni AI” (doc. XII).
Pertanto, il possibile peggioramento, dal
profilo psichiatrico, dello stato di salute dell’interessato,
in un periodo successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere
cognitivo del giudice, non può essere preso in considerazione nel caso di
specie e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’AI in sede di nuova
domanda. A tale scopo gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI.
2.13.4
Globalmente, i
medici del SAM hanno considerato che “le limitazioni psichiatriche e
reumatologiche non vanno sommate, bensì integrate, in quanto prendono in
considerazione il sintomo principale dell’assicurato, il dolore cronico, e
insieme contribuiscono a rendere l’assicurato lento, maggiormente affaticabile,
con una minore resistenza agli sforzi, al lavoro e una minore concentrazione”
(doc. 60-28).
I medici del CPAS, dal canto loro, hanno ribadito
che “va inoltre precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per
cause psichiche va intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale
completa e non è addizionabile a quella identificata per motivi internistici”
(doc. 87-7).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dei medici del SAM e del
CPAS, confermate, del resto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), rispondendo
ad una esplicita domanda del TCA in tal senso - volta in particolare ad
appurare le ragioni del mancato cumulo delle inabilità lavorative - dal dr. 1 del CPAS con scritti del 20 aprile 2011
(doc. XVII) e dell’8 agosto 2011 (doc. XXXI) e dallo stesso SAM con scritto del
22.
settembre 2011 (doc. XL).
2.13.5
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e del CPAS i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.),
alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato, come ritenuto dall’UAI, è stato inabile al lavoro al 100% dal 28
gennaio 2006, poi al 50% dal mese di maggio 2007 al mese di luglio 2007, poi
nuovamente inabile al lavoro in misura totale dal mese di agosto 2007 al mese
di dicembre 2007, mentre, a partire dal mese di gennaio 2008 e, per lo meno
fino al momento di emanazione della decisione impugnata, ha presentato un grado
di incapacità lavorativa del 60% nella sua precedente professione di gerente,
ma sia da considerare abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del
rendimento del 40%, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali, di natura reumatologica.
2.14
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di gennaio 2008, sfrutti
la sua residua capacità lavorativa, del 60%, in attività adeguate, ricordato
inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla
salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2008 (visto che il miglioramento dello stato
di salute risale al mese di gennaio 2008).
2.15
Per quel che
concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha
quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 91’000.-, conformemente a quanto stabilito dal consulente incaricato nel rapporto del 3 febbraio
2010.
sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessato (cfr.
doc. 70-2).
Il TCA
non può che considerare corretto il modo di agire dell’amministrazione.
L’assicurato
non ha contestato, del resto, tale ammontare.
2.16
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però
che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione
è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che
"nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può
compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)"
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).
Nel suo
rapporto del 3 febbraio 2010, il consulente IP ha stabilito che, tenuto conto
delle competenze acquisite durante il suo percorso professionale (passando,
dopo lo svolgimento di diversi corsi interni, da aiuto-magazziniere, a
formatore degli apprendisti e gerente presso la __________s), l’assicurato
potrebbe ancora, malgrado il danno alla salute, “sfruttare la sua capacità
lavorativa in altre attività con conoscenze professionali (come ha correttamente
valutato la collega __________ in precedenza). Si possono prendere in
considerazione attività con conoscenze professionali ad esempio nel settore
amministrativo; vendita (merce leggera); consulenza; ecc.” (doc. 70-2).
Dal
raffronto dei redditi, emerge che il consulente ha utilizzato, per stabilire il
reddito da invalido, i dati forniti dalla Tabella TA1 2008, nel settore privato
svizzero globale, livello di qualifica 3, per un uomo, pari a fr. 72’247 (doc. 70-2).
Quanto
all’applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, del livello di
qualifica 3, relativo a conoscenze professionali specializzate, questo
Tribunale, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato -
secondo il quale “non appare corretto prendere in considerazione un dato
statistico, invero ben distante dalla realtà salariale presente nella nostra
regione, che si riferisce ad attività con conoscenze professionali e
specializzate”, ritenendo maggiormente opportuno riferirsi ad “un reddito di
base relativo ad attività ordinarie e semplici per poi adeguarlo alle nostre
realtà regionali” (doc. I) - condivide la scelta dell’amministrazione, alla
luce delle competenze dell’interessato.
Infatti,
come giustamente indicato dal consulente in integrazione professionale, nel suo
rapporto del 3 febbraio 2010, le attività professionali ancora esigibili
dall’assicurato non sono quelle appartenenti alla categoria dei lavori semplici
e ripetitivi (livello 4 delle statistiche RSS), ma quelle che prevedono
conoscenze professionali specifiche (livello 3 delle statistiche RSS), viste le
competenze professionali acquisite negli anni dall’interessato.
In una sentenza
9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere, il
Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi al
livello di qualifica 3, osservando:
"
3.4.1
Soweit der Versicherte vorbringt, die von
der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41,
Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht
beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht
eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der
Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur
FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den
Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die
Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und
Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist
ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig
erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und
repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem Versicherten,
der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur noch derartige
Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen zumutbar sein sollen,
vermag nicht einzuleuchten.”
In un’altra sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un
assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di
tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che
il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati
statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato
relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste le conoscenze
professionali qualificate dell’assicurato.
L’Alta
Corte si è così espressa:
"
5.4
Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa
capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être
calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait
toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit
nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée
aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu
serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du
travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le
revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que
l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.
30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.
Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de
production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être
considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant
qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence (cf.
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les
références). En outre, contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne
voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de s'écarter de la règle
générale d'après laquelle sont applicables les conditions salariales de
l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484; RAMA 2001 n° U
439.
p. 347). En revanche, au vu de l'expérience de l'intimé, on doit admettre
que celui-ci possède des connaissances professionnelles qualifiées justifiant
la prise en considération de la catégorie de salaire 3. Quant à la déduction du
salaire statistique de 5% opérée par les premiers juges, elle n'est pas
critiquable compte tenu de l'âge de l'intéressé et du fait qu'il avait
travaillé depuis 1987 auprès du même employeur (cf. ATF
126.
V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).
Le salaire de référence est donc celui auquel
pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé à un niveau de qualification 3, soit 66'600
fr. par an [5'550 fr. x 12]. Ce montant doit être rapporté à un horaire hebdomadaire
de travail de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101,
T 3.2.4.19), ce qui donne un salaire de 69'264 fr. [66'600 x 41,6 : 40]. Après
un abattement de 5%, le revenu d'invalide s'établit à 65'800 fr..”
Il TCA ritiene, pertanto, che nella
determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 60% in
attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del
settore privato della Tabella TA1, livello di qualifica 3, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato
di salute dell’interessato, come ritenuto
dall’amministrazione.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla
giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe così potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'789.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 6’020.56
mensili oppure a fr. 72'246.72 per l'intero anno (fr. 6'020.56 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale gerente, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 91’000 / anno per un’occupazione
a tempo pieno (cfr. consid. 2.15.).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 76'249.62, cfr. Tabella TA1 p.to 51 “Commercio all’ingrosso e
interm. Comm.”, livello di qualifica 3, fr. 6’066.-- X 12 mesi =
72’792.-- riportato su 41.9 = 76'249.62).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico
da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.13.5.), da un punto di vista medico, l’assicurato
può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il
reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 43’348 (fr. 72'246.72 ridotti del 40%).
2.17
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die
arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,
può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.18
In concreto,
il consulente IP, nel suo rapporto del 3 febbraio 2010, ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 3% “per attività leggera”
(cfr. doc. 70-2).
L’assicurato
ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua,
chiedendo che venga applicata la riduzione massima, del 25%, per tenere conto
della situazione personale dell’interessato (cfr. doc. I).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
La
percentuale del 3% stabilita dal consulente, dopo avere analizzato tutti i
possibili fattori di riduzione (attività leggere, riduzione della redditività,
età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di
occupazione; cfr. doc. 70-2), può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6).
Per un caso in cui il TF ha ritenuto di non
apportare alcuna riduzione percentuale malgrado l'attività a tempo parziale,
cfr. la sentenza del Tribunale federale STF 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008,
concernente il caso di un ingegnere, citata in precedenza.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 72'246.72 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%,
ammettendo la riduzione del 3%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 42'047.60 (fr. 43’348 - (fr. 43’348 x 3
: 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 91’000
(consid. 2.15.), emerge un tasso d’invalidità del 53.79%, arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come
stabilito dall’amministrazione.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto
procedere ad una temporanea attribuzione di una rendita intera di invalidità
dal 1° settembre 2006 al 31 marzo 2008, poi ridotta ad una mezza rendita, per
un grado di invalidità del 54%, dal 1° aprile 2008 (al riguardo va evidenziato
che la riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 54%, va
fatto risalire al mese di aprile 2008, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le
mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, dalle perizie del SAM
e del CPAS emerge che, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa, a
partire dal 1° gennaio 2008 l’assicurato è inabile al lavoro 60% nella sua
professione, ma abile al 60% in attività adeguate, cfr. doc. 60-29, 60-37,
61-1).
2.19
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato ai consid. 2.13.3..
3. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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