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Decisione

32.2010.282

Corretta la decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI limitata nel tempo,poi ridotta a 1/2 rendita alla luce del miglioramento delle condizioni di salute dell'inter

27 ottobre 2011Italiano99 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del CPAS hanno quindi concluso che “per

tutti questi motivi e sulla base dell’entità del quadro psicopatologico

obiettivato, l’attuale stato di malessere psichico del peritando non appare

modificato nella sostanza rispetto a quanto emerso in sede di perizia SAM del

2009 e pertanto l’inabilità lavorativa per esclusive cause psichiche ed in

qualsiasi attività lucrativa è tuttora da considerare del 40%. Va inoltre

precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per cause psichiche va

intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale completa e non è

addizionabile a quella identificata per motivi internistici” (doc. 87-7).

Nelle

annotazioni mediche del 17 maggio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato

che “in conclusione, stato psichico invariato rispetto alla valutazione SAM, si

conferma quindi validità del progetto di decisione” (doc. 88-1).

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti medici al fine di

dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto, a torto, dai periti dell’UAI,

le sue condizioni di salute non gli consentono di conservare una capacità

lavorativa residua superiore al 40% anche in attività leggere adeguate:

-

referto del 4 febbraio 2010 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato,

del seguente tenore:

" Ho

rivisto il 3.2.2010 il sopraccitato paziente, suo assistito, che seguo dal 2004.

A mio modo di vedere

in considerazione di tutte le patologie presentate dal paziente dovrebbe essere

ancora tuttora considerato inabile al lavoro in misura completa. Ho avuto modo

di visionare la perizia del SAM dell’Ospedale di Bellinzona. Concordo con la valutazione

reumatologica del dr. med. __________ che ritiene il paziente inabile al lavoro

nella misura del 60% sia nella sua attuale attività sia in qualsiasi altra

attività compatibile con il suo stato di salute. Non posso per contro

condividere le conclusioni della perizia in generale redatta dalla dr.ssa __________

che conclude per una capacità lavorativa al 60% contraddicendo la perizia

reumatologica.”

(Doc. C)

-

referto del 30 settembre 2010 del dr. __________,

indirizzato all’assicurato, in cui ha rilevato:

" La

ringrazio per avermi mostrato la decisione dell’AI che la concerne.

Le conclusioni

stilate in tale rapporto non sono accettabili e sono in piena contraddizione

con quanto espresso nella perizia fatta eseguire dalla stessa Assicurazione

Invalidità. In effetti, nella perizia, a pagina 20, si può evincere che il

paziente è inabile al lavoro nella misura del 60% considerando delle attività

leggere e consone al suo stato di salute. Alla pagina 21 della stessa perizia

si conferma poi che il paziente è abile al lavoro nella misura del 40% nelle

attività esigibili in considerazione delle note patologie.

Un’inabilità

lavorativa inferiore al 60% è quindi in contraddizione con la perizia redatta

da periti nominati dall’AI e non è accettabile. Nello stesso modo non è

accettabile una capacità lavorativa superiore al 40% anche in attività leggere

in considerazione delle patologie presenti presso il signor RI 1.” (Doc. E)

-

rapporto medico del 4 ottobre 2010 della dr.ssa __________.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Il

paziente sopraccitato è in mia cura ambulatoria per una sindrome depressiva

ricorrente presente dal gennaio 2008; presenta inoltre uno stato dopo

politrauma all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture

multiple nel 1999 e una sindrome spondilogena cronica.

Fu già valutato dai

periti AI e dai periti __________ e dallo psichiatra dr. __________,

considerato inabile al 40%.

Dal punto di vista

medico psichiatrico, in base alle risultanze della mia presa a carico e da

quanto da me oggettivato nell’ambito dei diversi incontri nell’arco degli

ultimi tre anni, il paziente continua a presentare uno stato depressivo di

grado attualmente medio-grave, come reazione al disturbo algico esistente da

anni e alle difficoltà legate alle vicende assicurative-giudiziarie ancora

pendenti.

È indubbio sul piano

psicopatologico che gli incidenti subiti nel 1999 e nel 2006 e le conseguenti

incapacità lavorative, lo hanno portato a dover gestire emotivamente la

difficile situazione degli esiti delle stesse sul piano fisico; a ciò si è

aggiunto il licenziamento e con esso l’esclusione da quei valori su cui ha

sempre basato la propria esistenza.

Il paziente continua

a presentare sintomi quali riduzione del tono dell’umore, scoraggiamento,

pessimismo, isolamento, rimuginazioni rivendicative, ansia, disforia, attacchi

di panico, insonnia intermedia e tardiva, apatia, abulia, grave astenia oltre

ad una sintomatologia dolorosa al rachide in toto e agli arti inferiori. Appare

privo di risorse personali da poter mettere in campo in ambito sociale e

lavorativo, con grosse limitazioni anche del suo ruolo in ambito familiare,

dove deve fare capo alla moglie anche per gli atti della vita quotidiana, viste

le limitazioni fisiche post-infortunistiche.

La presa a carico

psichiatrica avvenuta in questi anni è sempre stata volta a determinare un

miglioramento del quadro depressivo e alla rimessa in discussione di sé con

recupero delle capacità personali, in maniera da trovare nuovamente fiducia in

se stesso.

Purtroppo tutto

quanto teoricamente ipotizzabile si è scontrato con la realtà dei fatti: non ho

mai riscontrato elementi di simulazione o di aggravamento dei sintomi da parte

dello stesso, non ha mai raggiunto uno stato depressivo di grado lieve né una

remissione completa o incompleta dei sintomi depressivi. L’evoluzione in questi

anni dello stato depressivo è stata cronica e invalidante.

Dissento da quanto

valutato dal perito psichiatra dr. med. __________, in quanto ai colloqui il

paziente continua a presentare un tono dell’umore fortemente deflesso, senza

idee suicidali attive o passive, senza disturbi psicotici, ma con importanti

deficit cognitivi: riduzione della capacità di attenzione e di concentrazione,

difficoltà di memorizzazione, imputabili al quadro depressivo; il contenuto del

pensiero resta polarizzato su temi di svalutazione con ideazione prevalente di

precarietà esistenziale, con sentimenti di delusione, amarezza e gravi

preoccupazioni per il proprio stato fisico, visti i deficit all’arto inferiore

e la sintomatologia algica persistente. La spinta volitiva è ridotta.

Su queste basi

ritengo che, vista la gravità del quadro depressivo nonostante l’importante

terapia antidepressiva, ansiolitica e ipnotica assunta, il paziente sia da

considerare inabile al 100% come da me certificato in questi anni.” (Doc. D)

Nelle annotazioni mediche del 18 novembre 2010,

il dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno

osservato:

"

Assicurato nato nel 1960, peritato in ambito SAM

8.2009

o

assenza di impedimento neurologico

o

impedimento psi 40%

Diagnosi:

§

esiti di politrauma arto inferiore destro

§

sindrome lombospondilogena

§

sindrome somatoforme

§

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

medio F33.1

In fase di audizione l’assicurato è stato

nuovamente valutato a livello psichiatrico in aprile 2010 con conferma di un

impedimento del 40% (dr. __________)

Decisione del 2.7.2010: grado AI 54%

Il 30.8.2010 la dr.ssa __________ attesta una IL

del 100% a tempo indeterminato mentre il 31.8.2010 il dr. __________ attesta

una IL del 100% dal 1.2.2006 continua

Rapporto dr.ssa __________ del 4.10.2010:

il paziente continua a presentare uno stato

depressivo di grado attualmente medio-grave: da segnalare che nelle precedenti

certificazioni della dr.ssa __________ la diagnosi riportata è sempre stata di

un episodio depressivo di grado medio (vedi certificati del 4.7.2007 e

24.10.2008). Nel presente certificato la psichiatra curante parla di stato e

non di disturbo e non riporta codice e nomenclatura ICD o DMS cui si riferisce.

È riportata una sintomatologia a livello psichico

già evidenziata dal dr. __________ il quale ha definito il disturbo

psichiatrico presente come una condizione depressiva che si è stabilizzata e

nella quale continuano a persistere sintomi come la riduzione del tono

dell’umore, lo scoraggiamento, il pessimismo, l’isolamento e le ruminazioni

rivendicative. Il perito reputava che questa condizione fosse difficilmente

suscettibile di miglioramento, considerando l’evoluzione clinica e la

determinazione culturale. Anche il perito come la psichiatra curante quindi si

esprime verso una condizione cronica che comporta una riduzione della CL, ma a

giudizio del perito l’entità dei disturbi non giustifica una IL completa.

La nuova documentazione psichiatrica non porta

una modificazione delle conclusioni AI.

Per quanto concerne la problematica

dell’impedimento reumatologico, si rimanda alla presa di posizione del SAM del

17.11.2010 che conferma la validità della nota riassuntiva del SMR.” (Doc.

VI/1)

Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________

della Direzione Medica del SAM, spec. FMH in medicina interna, rispondendo ad

una richiesta di chiarimenti da parte del SMR ha rilevato:

"

Con la presente confermo che nella perizia summenzionata

è presente un refuso.

A pag. 21, dal punto di vista reumatologico, in

un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare abile al lavoro a

tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella perizia), ma nella

misura del 70%.

Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la patologia

reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività rispettose di tali

limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un

rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista reumatologico.

Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di

percentuale nel 40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag.

allegata).

Nel resto della perizia non vi sono altri refusi,

quindi complessivamente, considerando anche la patologia psichiatrica, in

un’attività rispettosa dei limiti da noi proposti nella perizia, l’assicurato è

abile al lavoro nella misura del 60% e questo a partire da gennaio 2008.” (Doc. VI/2)

L’assicurato

ha poi trasmesso al TCA un altro referto della dr.ssa __________, datato 21

dicembre 2010, del seguente tenore:

"

Come già più volte esplicitato il paziente è in

mia cura ambulatoriale per una sindrome depressiva ricorrente (ICD10-F33.1),

attualmente presenta un nuovo episodio depressivo grave con sindrome apatica,

abulica, anedonica, astenica. Il peggioramento è avvenuto nel mese di novembre

ultimo scorso. Presenta inoltre una grave sindrome dolorosa cronica grave

postraumatica, motivo per cui è in cura dal dr. med. __________ di __________.

Il peggioramento delle sue condizioni psichiche

compromette gravemente il suo ruolo sociale, lavorativo e familiare. È incapace

di programmare e strutturare la giornata, non è in grado di dare coerenza e

continuità a qualunque attività. Presenta compromissione delle capacità di

concentrazione e di attenzione. Continua a presentare dal punto di vista

psichiatrico un’incapacità lavorativa del 100%. In questi anni, da quando è in

mia cura, non è stata mai recuperata alcuna competenza lavorativa visto il

decorso sfavorevole cronico e resistente della sindrome depressiva. Sono

esclusi aspetti di simulazione o di aggravamento dei sintomi.

Diagnosi: ICD10-F33.2

Terapia attuale: Cipralex cp 1-1-1; Xanax 1mg cp

1-1-1; Topamax 100 mg cp 1-0-1; Somnium cp 0-0-1.” (Doc. A1)

Nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:

"

Rapporto medico del 21.12.2010 Dr.ssa __________

Diagnosi sindrome depressiva ricorrente

(ICD10-F33.2), attualmente nuovo episodio depressivo grave. Peggioramento

avvenuto nel novembre ultimo scorso.

L’attuale documentazione riporta una nuova

riacutizzazione del disturbo depressivo che è possibile visto le

caratteristiche di ricorrenza e cronicità che tale patologia può presentare;

tale peggioramento viene riconosciuto dalla psichiatra curante a partire da

novembre scorso con l’espressione di un quadro grave.

Sarà quindi da valutare se tale modificazione

dello stato di salute abbia ripercussioni sulla CL (da considerare che la

dr.ssa __________i ha sempre certificato una IL del 100% dal 11.5.2007).” (Doc.

XII/bis)

Il legale dell’assicurato ha poi trasmesso al TCA

la seguente documentazione medica:

-

copia della prima pagina del referto peritale

del 19 aprile 2010 del dr. __________, dal quale emerge che il colloquio

peritale del 19 aprile 2010 ha avuto una “durata di un’ora e mezza” (doc. D1);

-

referto del 17 marzo 2008 della Clinique __________,

dove l’assicurato è stato degente dal 5 febbraio 2008 al 22 febbraio 2008 (doc.

D2);

-

referto del 14 agosto 2008 concernente la visita

medica psichiatrica eseguita, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di

“episodio depressivo di media entità (F32.1)” (doc. D3);

-

referto del 20 marzo 2009 riguardo alla visita

medico-psichiatrica eseguita dal dr. __________ sempre per conto

dell’assicuratore infortuni (doc. D4);

-

stralcio del verbale di audizione del 4 maggio

2011, davanti alla Pretura di __________, della psichiatra curante dell’assicurato,

dr.ssa __________, la quale ha confermato la sussistenza di una totale

incapacità lavorativa dello stesso per ragioni psichiatriche (doc. D5).

L’assicurato ha pure trasmesso al TCA un referto,

datato 30 maggio 2011, indirizzato dalla dr.ssa __________ all’avv. RA 1, del

seguente tenore:

"

Come a lei noto il paziente citato in epigrafe è

in mia cura dall’11.05.2007. Lo stesso è affetto da una sindrome depressiva

ricorrente (ICD10-F33.2) sviluppata tra la fine del 2006 e l’inizio 2007.

Attualmente presenta un episodio depressivo grave iniziato nel novembre 2010.

Il paziente ha subito due infortuni. Il

23.12.1999 fu coinvolto in un incidente della circolazione con lo scooter dove

riportò delle conseguenze fisiche invalidanti sul piano somatico con ripercussioni

psicologiche a causa delle limitazioni nella deambulazione (per le lesioni

all’arto inferiore destro residuo) e dei dolori lamentati a tutto l’arto

inferiore destro, alla cresta iliaca destra e al rachide.

Il secondo infortunio avvenne nel gennaio 2006

(scivolò su una lastra di ghiaccio) situazione che peggiorò le sue condizioni

fisiche già intaccate dall’infortunio precedente. In seguito allo stesso

sviluppò importante ansia, preoccupazioni per il futuro per il proprio stato di

salute con indifferenza agli eventi, mancanza di iniziativa, chiusura in sé,

evitamento dei contatti sociali, insonnia, astenia e importante esauribilità

durante la giornata.

L’ultimo infortunio determinò un cambio della sua

progettualità esistenziale sia a livello lavorativo (dopo una lunga incapacità

lavorativa aveva ripreso a lavorare al 50% in un’altra funzione non più di

gerente ma di impiegato di ufficio in un’altra filiale __________), sia a

livello sociale (sentendosi diversamente abile fisicamente da prima, non riuscì

più a partecipare alle attività sociali gruppali), che a livello familiare (non

si sentiva più la colonna portante della famiglia ma elemento di peso e fonte

di problemi per il nervosismo e l’irritabilità manifestata nei confronti dei

familiari dovuta alla permanenza dei dolori).

Dopo il secondo infortunio (del 28.01.2006) vi è

poi stata un’inabilità lavorativa totale.

In precedenza il paziente aveva presentato buone

competenze personali che aveva saputo applicare in ambito familiare, lavorativo

e sociale. Anche a livello lavorativo, senza alcuna formazione professionale

specifica (oltre alla scuola dell’obbligo), aveva raggiunto un buon livello di

responsabilità.

Durante questo anno ho seguito il paziente a

livello ambulatoriale: lo stesso ha sempre seguito il piano terapeutico

composto dall’assunzione di una terapia farmacologica antidepressiva,

ansiolitica, ipnotica, stabilizzatrice dell’umore e si è sottoposto ad una

psicoterapia a indirizzo cognitivo comportamentale. Non ha mai manifestato

atteggiamenti rivendicativi, elementi di simulazione o di aggravamento dei

sintomi.

Purtroppo il decorso della patologia depressiva

ricorrente è stato verso la cronicità e la resistenza. Il paziente non ha più

raggiunto fasi senza sintomi depressivi fino ad ora, né ha presentato una

remissione parziale dei sintomi nelle fasi interepisodiche.

Oggi presenta una perdita delle competenze

relazionali, sociali e lavorative. Presenta inoltre deficit cognitivi quali

disturbo della capacità di attenzione e della concentrazione.

A mio giudizio l’incapacità lavorativa dal

profilo psichiatrico continua ad essere del 100% in quanto a causa della

sintomatologia depressiva da lui presentata (apatia, abulia, astenia,

difficoltà di concentrazione e attenzione, disforia, nervosismo, facile

irritabilità) non è in grado di dare coerenza e continuità alle attività

intraprese.

La prognosi è sfavorevole e questo sulla base del

decorso dal maggio 2007 ad oggi. Secondo quanto da me oggettivato, in

particolare la lunga durata della patologia psichiatrica, la mancata remissione

dei sintomi depressivi fra gli episodi depressivi nelle fasi intercritiche, il

disinserimento sociale e relazionale venutosi a creare e la sintomatologia

dolorosa vissuta da lui sempre come grave ed invalidante.

Come a lei noto nelle perizie dei colleghi

psichiatri dr. med. __________ e dr. med. __________ effettuate per conto

dell’Assicurazione Invalidità non vi è discordanza sulle diagnosi ma sulla

certificazione della percentuale di incapacità lavorativa da me ritenuta totale

dall’agosto 2007 fino ad ora. La loro valutazione è invece di un’incidenza

diversa della patologia depressiva ricorrente sulla capacità lavorativa.

La mia valutazione di considerare il paziente

inabile al 100% dal punto di vista psichiatrico da allora ad oggi è legata al

fatto che anche nelle fasi depressive lievi da lui presentate, peraltro di

breve durata, e nelle fasi intercritiche, non vi è mai stata alcuna remissione

dei sintomi e il suo funzionamento non è mai stato tale da permettere una ripresa

dell’attività lavorativa in una qualunque professione anche semplice e

ripetitiva compatibile con le sue limitazioni ortopediche

post-infortunistiche.” (Doc. XXII/bis)

Nelle annotazioni mediche del 21 giugno 2011, il

dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Verbale del 04.05.2011, certificato del

30.05.2011 dr.ssa __________:

conferma la diagnosi di depressione maggiore

ricorrente ma dal novembre 2010 l’A. presenta un episodio di grado grave.

Concorda con i periti dr. __________ e dr. __________

circa la presenza di una sindrome affettiva ricorrente, riconoscendo una

diversa IL rispetto a quella constatata dai periti.

La documentazione esaminata quindi non apporta

elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni delle precedenti

valutazioni peritali, ma mette in luce un possibile peggioramento del quadro

clinico dal novembre 2010 (episodio grave che però non viene descritto nella

documentazione citata), possibile visto le caratteristiche di ciclicità del

disturbo affettivo di cui l’A soffre.”

(Doc. XXVIII/bis)

L’assicurato

ha, infine, trasmesso due brevi referti medici, l’uno del 23 agosto 2011, della

dr.ssa __________, attestante una inabilità lavorativa al 100% fino al 30

settembre 2011 (doc. E1) e, l’altro del 17 agosto 2011, del dr. ____________________,

attestante una completa inabilità lavorativa, per infortunio, “dal 21.1.2006 al

continua” (doc. E2).

2.10. Pendente

causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare “i

motivi per i quali, a Suo avviso, il grado d’inabilità lavorativa dal profilo

psichiatrico non possa essere cumulato a quello stabilito per motivi

internistici. La invitiamo, inoltre, a comunicare se la percentuale di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico possa essere, anziché addizionata,

integrata a quella stabilita in ambito internistico e, nell’affermativa, in

quale misura” (doc. XVI).

Con

scritto del 20 aprile 2011, il dr. __________ ha risposto:

"

Queste le mie considerazioni in merito a quanto

richiesto in data 14.4.2011.

Il grado di inabilità lavorativa del 40% per

esclusive cause psichiche identificata nell’ambito della valutazione

psichiatrica allestita dallo scrivente in data 19.4.2010 non può essere

addizionale o integrata con quella eventuale per motivi fisici perché riguarda

una sfera completamente distinta, quella psichica appunto, dallo stato fisico

del peritando.

Nell’ambito della citata perizia infatti è stato

sottolineato come nella genesi della reazione depressiva “…un peso non

indifferente viene ad essere esercitato dal fatto che il provvedimento del

licenziamento è da lui vissuto come un mancato riconoscimento del danno fisico

subito…” con conseguenti “…rimuginazioni vendicative…”.

Ciò vuol dire che il quadro psicopatologico

lamentato dal peritando è soprattutto conseguente al provvedimento del

licenziamento e con esso alla perdita del proprio ruolo sociale. In altre

parole se per ipotesi, malgrado il danno fisico subito, il peritando non fosse

stato licenziato, è lecito supporre che non ne avrebbe nemmeno risentito sul

piano psicologico.” (Doc. XVII)

Nelle annotazioni del 1° giugno 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi note SMR del 18.11.2010 e del 13.1.2011

Attuale risposta di precisazioni da parte del dr.

__________ al TCA (scritto del 20.4.2011).

Valutazione:

-

da parte nostra non abbiamo niente da aggiungere

alle precedenti prese di posizione.”

(Doc. XXIII/bis)

In data

28 luglio 2011, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________,

chiedendogli di precisare quanto segue:

"

(…) per quali motivi, a Suo parere, non è

possibile, nel caso di specie, procedere ad un cumulo del grado di incapacità

lavorativa psichica con quello riguardante l’aspetto somatico, nonostante Lei

stesso abbia indicato che le due incapacità lavorative riguardano sfere

completamente distinte e non sono quindi sovrapponibili.

Al fine di evadere la causa citata a margine,

inoltre, ci occorrono le seguenti precisazioni.

Dagli atti giudiziari risulta che il 19 aprile

2010 Lei ha redatto, su incarico dell’Ufficio AI e nell’ambito di una perizia

SAM, una perizia psichiatrica inerente il signor RI 1etti (no. AVS: __________).

Nel suo referto peritale, Lei ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1)”, ritenendo

l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40%.

In corso di causa, l’assicurato ha inviato alcuni

referti medici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. referto

del 4 ottobre 2010, doc. D; referto del 21 dicembre 2010, doc. A1; referto del

30 maggio 2011, doc. XXII/bis, qui allegati in copia), nei quali la psichiatra

curante ha per contro considerato l’assicurato affetto da uno stato depressivo

medio-grave, ritenendolo totalmente inabile al lavoro per ragioni

psichiatriche.

Alla luce di tali certificati, La invitiamo ad

indicare al Tribunale se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni

espresse dalla dr.ssa __________.

Le chiediamo inoltre di indicare se questi

certificati sono atti a modificare le conclusioni della Sua perizia o se

mantiene le Sue conclusioni peritali.

Voglia per cortesia motivare in ogni caso le Sue risposte.” (Doc.

XXX)

Con scritto dell’8 agosto 2011, il dr. __________

ha risposto:

"

Queste le mie precisazioni in merito a quanto da

voi richiesto in data 28.7.2011 e concernenti l’assicurato summenzionato.

Visto che la questione della non cumulabilità dei

gradi di incapacità lavorativa relativa alle varie patologie di cui

l’assicurato è affetto rimane tuttora non chiara, proverò a farvi un esempio.

Poniamo il caso di un assicurato affetto da 4

patologie che interessano altrettanti organi ed apparati diversi. Dopo la

valutazione specialistica per ciascuna di queste patologie, in ciascuna di esse

è valutato inabile al lavoro in misura del 20%. Ciò non dà diritto ad alcuna

prestazione AI perché la limitazione lucrativa in ciascuna patologia è minima.

Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa,

invece, avrebbe diritto ad una invalidità dell’80%, cioè sarebbe considerato

inabile in misura completa.

Mi sembra un principio difficilmente

condivisibile.

Riguardo l’altra questione, la psichiatra curante

del signor RI 1 lo reputa totalmente inabile al lavoro sulla base di uno stato

depressivo medio-grave. A proposito degli episodi depressivi gravi l’ICD10,

manuale di classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi

psichici e comportamentali, recita testualmente “… durante un episodio

depressivo grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare

le attività sociali …”. Sembra invece che il signor RI 1 sia dotato di

sufficienti energie e risorse psichiche per portare avanti le proprie pretese

assicurative. Confermo pertanto in toto le mie conclusioni peritali.” (Doc.

XXXI)

Nelle annotazioni del 23 agosto 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato di avere “preso atto della presa

di posizione del dr. __________” (doc. XXXV/bis).

Con scritto del 30 agosto 2011, il TCA ha

interpellato un’ultima volta il dr. __________, al fine di ottenere le seguenti

precisazioni:

"

La ringraziamo per la Sua risposta dell’8 agosto

2011 alla nostra richiesta di precisazioni a proposito della questione della

cumulabilità o meno dei gradi di incapacità lavorativa, nella quale ha indicato,

facendo un esempio, che nel caso di un assicurato, affetto da 4 patologie,

ognuna delle quali dà luogo ad un’incapacità lavorativa del 20%, non vi è

diritto ad alcuna prestazione AI “perché la limitazione lucrativa in ciascuna

patologia è minima. Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di

incapacità lavorativa, invece, avrebbe diritto ad un’invalidità dell’80%, cioè

sarebbe considerato inabile in misura completa. Mi sembra un principio

difficilmente condivisibile”.

A tale proposito, rileviamo che, secondo la

giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce

dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo

stesso TFA ha precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In una sentenza I

514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, nella

valutazione del grado di inabilità totale di un assicurato affetto da diverse

patologie invalidanti, gli esperti interessati, al termine di una discussione

plenaria, possono giungere alla conclusione che i diversi gradi di inabilità

lavorativa riscontrati nelle singole valutazioni specialistiche non debbano

essere sommati integralmente, ma vadano cumulati in maniera parziale (quindi,

riportandoci al Suo esempio, potrebbe essere che il grado di inabilità

lavorativa globale di quell’assicurato non sia né del 20%, nè nemmeno dell’80%,

ma si attesti al 30% o al 40%).

Al fine di evadere la causa citata a margine e

alla luce della giurisprudenza federale in materia, La invitiamo a precisare

se, nel caso concreto, le inabilità lavorative dell’assicurato in ambito

psichiatrico e in ambito somatico, che a Suo avviso non possono essere cumulate

integralmente, non possano essere cumulate almeno parzialmente. Voglia in ogni

caso motivare la Sua risposta.”

(Doc. XXXIX)

Con scritto del 22 settembre 2011, la dr.ssa __________

della Divisione medica del SAM ha risposto:

"

Il signor RI 1 presenta, dal punto di vista

somatico, le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: esiti

di un intervento chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per

politrauma comportante plurime fratture; una sindrome lombospondilogena cronica

su alterazioni statico-degenerative; una scoliosi e lievi segni di

spondilartrosi, nonché una piccola ernia discale L4-L5 senza compressioni

nervose; una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome

depressiva ricorrente (episodio attuale lieve-medio).

Dal punto di vista reumatologico il nostro

consulente attesta una capacità lavorativa nella misura del 40% come gerente di

negozio. La capacità lavorativa è ridotta soprattutto a causa dell’importante

problematica reumatologica a livello dell’arto inferiore destro con esito di

politrauma avvenuto nel 1999 a causa della patologia degenerativa del rachide

lombare, che gli causa dolori e limitazioni. In un’attività lavorativa leggera

ed adatta, dal punto di vista reumatologico, il periziando veniva ritenuto

abile al lavoro nella misura del 70% (inteso come lavoro a tempo pieno, con un

rendimento ridotto nella misura del 30%).

Dal punto di vista psichiatrico la sintomatologia

algica e le sequele fisiche, un’inadeguata accettazione ed elaborazione

dell’evento infortunistico hanno contribuito all’insorgenza di una sindrome da

dolore somatoforme (diagnosi in primo piano) e sindrome depressiva ricorrente

(episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0), giustificavano una incapacità

lavorativa nella misura del 40%. Veniva riconosciuta un’incapacità lavorativa

totale dall’agosto al dicembre 2007 per un peggioramento transitorio della

problematica psichiatrica. Quindi capacità lavorativa del 60%.

Dal punto di vista neurologico invece non

sussistevano elementi che potessero giustificare una riduzione della capacità

lavorativa.

La sua domanda è volta a chiedere una

giustificazione riguardo alla nostra valutazione complessiva della capacità

lavorativa del periziando.

Dal punto di vista psichiatrico in primo piano

risultavano la sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome

depressiva ricorrente, con episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0 (per

definizione la meno grave), come già descritto alla pagina 28 della perizia. La

valutazione globale, sia psichiatrica che reumatologica, prendeva in

considerazione il sintomo principale dell’assicurato e cioè il dolore cronico

(come era ben eruibile anche alla pagina 19 nella discussione, dove il

periziando stesso attestava come il suo problema principale fosse da attribuire

ad una pluripatologia reumatologica ortopedica con stato da frattura e dolori a

livello della gamba destra con deformità dell’arto inferiore ds.”).

Pertanto, sulla base di questo fatto, e cioè che

il sintomo principale è stato considerato da ambedue le specialità e che lo

stesso rende l’assicurato lento, maggiormente affaticabile, con minore

resistenza agli sforzi e al lavoro e con una minore concentrazione (le stesse

motivazioni che riducono la capacità lavorativa in presenza di una depressione

che è stata valutata come lieve-media, ICD10-F33.0, per definizione la meno

grave, e inoltre che di per sé raramente giustifica una riduzione della

capacità lavorativa) non ritenevamo giustificato dover procedere ad un accumulo

anche solo parziale delle incapacità lavorative.

Si tratta in effetti di una diminuzione del

rendimento dovuto alle stesse motivazioni (dolore, affaticamento e diminuita

resistenza al lavoro e diminuita concentrazione).

Valutavamo pertanto che la capacità lavorativa

globale nella misura del 40% fosse corretta e rispecchiasse le effettive

risorse residue del periziando. Anche in un’attività lavorativa leggera ed

adatta, considerando che comunque sempre in primo piano nella limitazione del

periziando risultano i dolori cronici, la capacità lavorativa risultava del 60%

e questo a partire da gennaio 2008 in avanti.” (Doc. XL)

Nelle annotazioni del 6 ottobre 2011, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato che “abbiamo preso atto della

precisazione fornita dal SAM, precisazione che viene condivisa da parte nostra”

(doc. XLIV/bis).

2.11. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

Considerandi

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF

137.

V 232-233 e 236-237)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Preliminarmente,

il TCA rileva che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore

dell’assicurato – a mente del quale “conformemente alle cifre marginali 9020 e

9021.

CIGI, “per lo stesso danno alla salute l’AI non può stabilire un grado di

invalidità diverso da quello stabilito dall’AINF o dall’AM”, motivo per il

quale l’amministrazione avrebbe dovuto giungere alla conclusione che “a far

tempo dalla ricaduta (nell’anno 2006) la situazione dell’assicurato può essere

considerata migliorata unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2010” (doc. X) - secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6).

2.13

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM il 7 settembre 2009 e la successiva valutazione

peritale psichiatrica del CPAS del 19 aprile 2010, da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

2.13.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 3 giugno

2009, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,

dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere

considerato inabile al lavoro al 60%, da intendersi come riduzione del

rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa, nella sua precedente

attività di gerente di negozio (cfr. doc. 60-20).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del

resto, sono state confermate anche dal dr. __________, curante dell’assicurato.

Quanto

all’abilità lavorativa residua dell’interessato in attività leggere adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________, nel rapporto

relativo al consulto reumatologico del 3 giugno 2009, a pagina 21, ha indicato che “l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella

misura del 40%” (cfr. doc. 60-21), mentre nel riassunto concernente la

patologia reumatologica, a pagina 26, la dr.ssa __________ e il dr. __________

hanno indicato che “in attività rispettose di tali limiti, l’assicurato è da

considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella

misura del 30%” (doc. 60-26).

L’assicurato,

sulla base di quanto indicato dal proprio medico curante, dr. __________, ha

contestato la valutazione fornita dai medici del SAM a proposito di una sua

presunta abilità lavorativa, dal profilo reumatologico, del 70% in attività

adatte, rilevando che la stessa è in contrasto con quanto indicato dal

consulente reumatologo dr. __________, il quale ha per contro quantificato in

un 40% il grado di capacità lavorativa residua in attività adeguate.

Alla luce delle contestazioni dell’assicurato, il

SMR ha ritenuto opportuno chiedere delucidazioni in merito direttamente ai

medici del SAM.

Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________

della Direzione Medica del SAM ha rilevato che “nella perizia summenzionata è

presente un refuso”, nel senso che “a pag. 21, dal punto di vista

reumatologico, in un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare

abile al lavoro a tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella

perizia), ma nella misura del 70%. Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la

patologia reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività

rispettose di tali limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a

tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista

reumatologico. Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di percentuale nel

40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag. allegata)” (doc.

VI/2).

Il TCA

non può che fare proprie queste precisazioni fornite dalla dr.ssa __________

del SAM, dalle quali non ha motivo di distanziarsi.

2.13.2

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è

emerso che egli non presenta, dal profilo strettamente neurologico, alcun tipo

di incapacità lavorativa né nella sua precedente professione, né in altre

attività (doc. 60-32).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.13.3

Infine, per

quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale del 21

giugno 2009, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza di “una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.0) e di una sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale lieve-medio (ICD10-F33.0)”, ritenendo l’assicurato,

per ragioni esclusivamente psichiatriche, inabile al lavoro nella misura del

40% (doc. 60-37).

L’assicurato

ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo dei referti

specialistici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. allegati al

doc. 76-1) e la valutazione peritale del 14 agosto 2008 eseguita dal dr. __________

per conto dell’assicuratore infortuni (doc. 76/5-9).

Alla luce

di tali referti, pur in assenza di una documentata modifica dello stato di

salute, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno disporre l’esecuzione

di una perizia psichiatrica da parte del CPAS al fine di definire l’evoluzione

della problematica depressiva ricorrente (doc. 79-1).

Nel rapporto peritale del 19 aprile 2010, il dr. __________

e il dr. __________ del CPAS, poste le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media entità (ICD10-F33.1), esistente da gennaio 2008; stato dopo politrauma

all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture multiple nel

1999; sindrome lombospondilogena cronica” (doc. 87-6), hanno riscontrato la

presenza di un “quadro psicopatologico sostanzialmente sovrapponibile

nell’entità dei sintomi a quello riscontrato dal dr. __________ nell’ambito

della propria valutazione per il SAM del mese di giugno 2009” (doc. 87-7), ritenendo l’assicurato, per esclusive cause psichiche, ancora inabile al lavoro

nella misura del 40% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 87-7).

Il TCA,

non ha motivo per distanziarsi - fino al momento di emanazione della decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - dalle conclusioni

peritali del dr. __________ e degli specialisti del Centro Peritale.

Quanto al

periodo successivo, il TCA constata che, nel referto del 21 dicembre 2010, la

dr.ssa __________ ha segnalato l’insorgenza di un peggioramento delle

condizioni psichiche dell’assicurato, a partire dal mese di novembre 2010, con

l’apparizione di un nuovo episodio depressivo grave (doc. A1).

Come

correttamente indicato dal SMR nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, da tale

referto della psichiatra curante del 21 dicembre 2010 emerge quindi un peggioramento

delle condizioni dell’assicurato, a decorrere dal mese di novembre 2010 -

periodo di tempo successivo all’emanazione della decisione impugnata – che

“dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo, mediante una

nuova richiesta di prestazioni AI” (doc. XII).

Pertanto, il possibile peggioramento, dal

profilo psichiatrico, dello stato di salute dell’interessato,

in un periodo successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice, non può essere preso in considerazione nel caso di

specie e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’AI in sede di nuova

domanda. A tale scopo gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI.

2.13.4

Globalmente, i

medici del SAM hanno considerato che “le limitazioni psichiatriche e

reumatologiche non vanno sommate, bensì integrate, in quanto prendono in

considerazione il sintomo principale dell’assicurato, il dolore cronico, e

insieme contribuiscono a rendere l’assicurato lento, maggiormente affaticabile,

con una minore resistenza agli sforzi, al lavoro e una minore concentrazione”

(doc. 60-28).

I medici del CPAS, dal canto loro, hanno ribadito

che “va inoltre precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per

cause psichiche va intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale

completa e non è addizionabile a quella identificata per motivi internistici”

(doc. 87-7).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dei medici del SAM e del

CPAS, confermate, del resto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), rispondendo

ad una esplicita domanda del TCA in tal senso - volta in particolare ad

appurare le ragioni del mancato cumulo delle inabilità lavorative - dal dr. 1 del CPAS con scritti del 20 aprile 2011

(doc. XVII) e dell’8 agosto 2011 (doc. XXXI) e dallo stesso SAM con scritto del

22.

settembre 2011 (doc. XL).

2.13.5

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e del CPAS i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.),

alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato, come ritenuto dall’UAI, è stato inabile al lavoro al 100% dal 28

gennaio 2006, poi al 50% dal mese di maggio 2007 al mese di luglio 2007, poi

nuovamente inabile al lavoro in misura totale dal mese di agosto 2007 al mese

di dicembre 2007, mentre, a partire dal mese di gennaio 2008 e, per lo meno

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, ha presentato un grado

di incapacità lavorativa del 60% nella sua precedente professione di gerente,

ma sia da considerare abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del

rendimento del 40%, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali, di natura reumatologica.

2.14

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di gennaio 2008, sfrutti

la sua residua capacità lavorativa, del 60%, in attività adeguate, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla

salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2008 (visto che il miglioramento dello stato

di salute risale al mese di gennaio 2008).

2.15

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha

quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 91’000.-, conformemente a quanto stabilito dal consulente incaricato nel rapporto del 3 febbraio

2010.

sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessato (cfr.

doc. 70-2).

Il TCA

non può che considerare corretto il modo di agire dell’amministrazione.

L’assicurato

non ha contestato, del resto, tale ammontare.

2.16

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però

che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione

è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che

"nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può

compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)"

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).

Nel suo

rapporto del 3 febbraio 2010, il consulente IP ha stabilito che, tenuto conto

delle competenze acquisite durante il suo percorso professionale (passando,

dopo lo svolgimento di diversi corsi interni, da aiuto-magazziniere, a

formatore degli apprendisti e gerente presso la __________s), l’assicurato

potrebbe ancora, malgrado il danno alla salute, “sfruttare la sua capacità

lavorativa in altre attività con conoscenze professionali (come ha correttamente

valutato la collega __________ in precedenza). Si possono prendere in

considerazione attività con conoscenze professionali ad esempio nel settore

amministrativo; vendita (merce leggera); consulenza; ecc.” (doc. 70-2).

Dal

raffronto dei redditi, emerge che il consulente ha utilizzato, per stabilire il

reddito da invalido, i dati forniti dalla Tabella TA1 2008, nel settore privato

svizzero globale, livello di qualifica 3, per un uomo, pari a fr. 72’247 (doc. 70-2).

Quanto

all’applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, del livello di

qualifica 3, relativo a conoscenze professionali specializzate, questo

Tribunale, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato -

secondo il quale “non appare corretto prendere in considerazione un dato

statistico, invero ben distante dalla realtà salariale presente nella nostra

regione, che si riferisce ad attività con conoscenze professionali e

specializzate”, ritenendo maggiormente opportuno riferirsi ad “un reddito di

base relativo ad attività ordinarie e semplici per poi adeguarlo alle nostre

realtà regionali” (doc. I) - condivide la scelta dell’amministrazione, alla

luce delle competenze dell’interessato.

Infatti,

come giustamente indicato dal consulente in integrazione professionale, nel suo

rapporto del 3 febbraio 2010, le attività professionali ancora esigibili

dall’assicurato non sono quelle appartenenti alla categoria dei lavori semplici

e ripetitivi (livello 4 delle statistiche RSS), ma quelle che prevedono

conoscenze professionali specifiche (livello 3 delle statistiche RSS), viste le

competenze professionali acquisite negli anni dall’interessato.

In una sentenza

9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere, il

Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi al

livello di qualifica 3, osservando:

"

3.4.1

Soweit der Versicherte vorbringt, die von

der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41,

Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht

beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht

eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der

Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur

FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den

Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die

Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und

Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist

ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig

erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und

repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem Versicherten,

der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur noch derartige

Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen zumutbar sein sollen,

vermag nicht einzuleuchten.”

In un’altra sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un

assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di

tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che

il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati

statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato

relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste le conoscenze

professionali qualificate dell’assicurato.

L’Alta

Corte si è così espressa:

"

5.4

Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa

capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être

calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait

toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit

nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée

aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu

serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du

travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le

revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que

l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement

attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.

30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large

et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.

Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de

production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être

considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant

qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement

réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence (cf.

ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les

références). En outre, contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne

voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de s'écarter de la règle

générale d'après laquelle sont applicables les conditions salariales de

l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484; RAMA 2001 n° U

439.

p. 347). En revanche, au vu de l'expérience de l'intimé, on doit admettre

que celui-ci possède des connaissances professionnelles qualifiées justifiant

la prise en considération de la catégorie de salaire 3. Quant à la déduction du

salaire statistique de 5% opérée par les premiers juges, elle n'est pas

critiquable compte tenu de l'âge de l'intéressé et du fait qu'il avait

travaillé depuis 1987 auprès du même employeur (cf. ATF

126.

V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).

Le salaire de référence est donc celui auquel

pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et

répétitives dans le secteur privé à un niveau de qualification 3, soit 66'600

fr. par an [5'550 fr. x 12]. Ce montant doit être rapporté à un horaire hebdomadaire

de travail de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101,

T 3.2.4.19), ce qui donne un salaire de 69'264 fr. [66'600 x 41,6 : 40]. Après

un abattement de 5%, le revenu d'invalide s'établit à 65'800 fr..”

Il TCA ritiene, pertanto, che nella

determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 60% in

attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del

settore privato della Tabella TA1, livello di qualifica 3, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato

di salute dell’interessato, come ritenuto

dall’amministrazione.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla

giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe così potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'789.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 6’020.56

mensili oppure a fr. 72'246.72 per l'intero anno (fr. 6'020.56 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale gerente, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 91’000 / anno per un’occupazione

a tempo pieno (cfr. consid. 2.15.).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 76'249.62, cfr. Tabella TA1 p.to 51 “Commercio all’ingrosso e

interm. Comm.”, livello di qualifica 3, fr. 6’066.-- X 12 mesi =

72’792.-- riportato su 41.9 = 76'249.62).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico

da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.13.5.), da un punto di vista medico, l’assicurato

può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il

reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 43’348 (fr. 72'246.72 ridotti del 40%).

2.17

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die

arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.18

In concreto,

il consulente IP, nel suo rapporto del 3 febbraio 2010, ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 3% “per attività leggera”

(cfr. doc. 70-2).

L’assicurato

ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua,

chiedendo che venga applicata la riduzione massima, del 25%, per tenere conto

della situazione personale dell’interessato (cfr. doc. I).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

La

percentuale del 3% stabilita dal consulente, dopo avere analizzato tutti i

possibili fattori di riduzione (attività leggere, riduzione della redditività,

età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di

occupazione; cfr. doc. 70-2), può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Per un caso in cui il TF ha ritenuto di non

apportare alcuna riduzione percentuale malgrado l'attività a tempo parziale,

cfr. la sentenza del Tribunale federale STF 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008,

concernente il caso di un ingegnere, citata in precedenza.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 72'246.72 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%,

ammettendo la riduzione del 3%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 42'047.60 (fr. 43’348 - (fr. 43’348 x 3

: 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 91’000

(consid. 2.15.), emerge un tasso d’invalidità del 53.79%, arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come

stabilito dall’amministrazione.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto

procedere ad una temporanea attribuzione di una rendita intera di invalidità

dal 1° settembre 2006 al 31 marzo 2008, poi ridotta ad una mezza rendita, per

un grado di invalidità del 54%, dal 1° aprile 2008 (al riguardo va evidenziato

che la riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 54%, va

fatto risalire al mese di aprile 2008, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le

mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, dalle perizie del SAM

e del CPAS emerge che, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa, a

partire dal 1° gennaio 2008 l’assicurato è inabile al lavoro 60% nella sua

professione, ma abile al 60% in attività adeguate, cfr. doc. 60-29, 60-37,

61-1).

2.19

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato ai consid. 2.13.3..

3. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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