32.2010.283
Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni
29 aprile 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2010.283
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.283
BS/sc
Lugano
29 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, precedentemente attivo quale ausiliario presso il servizio pacchi
de La __________, nel marzo 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti a causa di una sindrome da apnee da sonno e di una infezione
dermatologica all’arto inferiore destro (doc. AI 2-1).
Con decisione 14 ottobre 2009 (preavvisata il 28 luglio 2009)
l’Ufficio AI ha negato l’erogazione di prestazioni assicurative in quanto,
sulla base degli atti medici di cui all’inserto, non è stata accertata
un’incapacità lavorativa (doc. AI 37/4-5).
Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA
che è stato respinto con sentenza 1° marzo 2010 (inc. 32.2009.189).
1.2. In
data 2 luglio 2010 RI 1te ha presentato una seconda domanda di prestazioni
(doc. AI 52-7).
Con
decisione 29 settembre 2010, preavvisa il 15 luglio 2010, l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della richiesta di prestazioni, motivando come segue:
"
(…)
Con la nuova richiesta dell'assicurato non ha
credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è
possibile.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione
al progetto di decisione del 15 luglio 2010 il dossier è stato nuovamente
sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR).
Quest'ultimo nell'annotazione del 18 agosto 2010 e del 28 settembre 2010 ha in sostanza potuto indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento
medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era
giunta. (…)"
(Doc. AI 63-1)
1.3. L’assicurato
ha nuovamente presentato ricorso al TCA, postulando l’erogazione di una rendita.
In sostanza egli ritiene di essere portatore di un danno alla salute.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Facendo
presente che il SMR ha potuto costatare che la documentazione medica prodotta attesta
uno stato valetudinario già conosciuto dall’AI, l’amministrazione ribadisce che
il ricorrente non ha reso verosimile una notevole modifica delle sue condizioni
di salute e/o economiche motivo per cui la decisione contestata merita conferma.
1.5. Il
ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI), producendo in seguito
altra documentazione (VIII), trasmessa all’Ufficio AI con facoltà di presentare
eventuali osservazioni (IX).
considerando in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione
dell’AI).
Non
è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del
requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,
quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente
decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza
dell’11 settembre 2008,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare
se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di
una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
(e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel
caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
Nella
sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato
che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Va poi evidenziato
che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste
alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus
dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid.
3).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia
a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5).
2.3. Nel
caso concreto, con la STCA 1° marzo 2010 questa Corte, sulla base della
documentazione medica agli atti, aveva confermato la valutazione dell’Ufficio
AI che aveva ritenuto la sindrome delle apnee notturne, principale patologia di
cui l’assicurato è portatore, senza alcuna ripercussione sulla capacità
lavorativa. In particolare era stato evidenziato che:
"
Nel concreto ciò significa che,
fino a prova del contrario, l’applicazione dell’apparecchiatura C-PAP è da
ritenere esigibile. Solo in
presenza di una sindrome delle apnee notturne non più curabile, attestata da
uno specialista, l’assicurato potrà far valere un peggioramento della propria
situazione di salute.
Ora,
con la seconda domanda di prestazioni l’assicurato ha allegato un certificato
medico 26 luglio 2010 del suo medico curante, dr. __________, attestante che l’interessato
“in considerazione di una polipatologia ed in particolare una sindrome bronco-ostruttiva
cronica, una sindrome dell’apnea da sonno di tipo ostruttivo di grado elevato,
una importante obesità è da ritenere attualmente inabile al lavoro in misura completa”
(doc. AI 55). Tuttavia da questo certificato non è dato di sapere se
l’assicurato fa uso dell’apparecchiatura C-PAP e tantomeno gli effetti di tale
cura.
Anche
il rapporto 22 luglio 2010 dell’Ospedale __________, redatto a seguito della
visita dell’assicurato presso il Pronto soccorso (doc. AI 60-2), non apporta
sostanziali modifiche. In tale rapporto, infatti, sono attestate le note
diagnosi e non vi è alcuna indicazione su un’eventuale incapacità lavorativa.
Va fatto presente che i medici avevano proposto un ricovero che l’assicurato ha
rifiutato per motivi personali.
Il
medico curante ha prodotto all’Ufficio AI il rapporto 28 giugno 2010 del dr. __________
Dopo aver fatto presente che il paziente si è presentato in quanto volevano toglierli
la patente e per ribadire che è un ingiustizia che egli non riceva l’AI, il citato
specialista FHM malattie polmonari dell’Ospedale __________ ha evidenziato:
"
(…)
Dopo lunga discussione sono riuscito a riconvincerlo a
ricominciare la terapia con C-PAP dicendogli che non avrei fatto alcun tipo di
certificato non conoscendo bene la situazione e finché non vi fosse stata
l'introduzione di una terapia con C-PAP ben fatta.
Ho anche ribadito che avrei fatto il certificato
unicamente per quel che concerne la sindrome delle apnee notturne.
Il problema dell'A. una volta controllato (se
controllabile) questo lato della patologia dipende completamente dai suoi
problemi muscolo-scheletrici.
Ha quindi accettato di eseguire il C-PAP non proprio di
buon grado, ma promettendo di usarlo. Gli è stato dato un apparecchio
gratuitamente dalla Lega Polmonare, lega che ho anche pregato di indirizzare
all'assistente sociale che si occupa dei pazienti polmonari per via delle
svariate problematiche finanziarie.
L'ho visto in data 9.06.10 dopo circa tre settimane
dall'introduzione della terapia con C-PAP.
L'ha utilizzato più o meno nel 50% dei giorni per più
di 4 ore con un utilizzo mediano di 6.5 ore ed un non utilizzo in 13 notti.
Quando utilizza l'apparecchio gli episodi di apnea
ipopnea scompaiono quasi del tutto, rimangono ancora circa 12 ipopnee all'ora
con delle pressioni abbastanza elevate (praticamente fisse a 12.6).
Il paziente però continua a lamentarsi che quando
utilizza l'apparecchio sente dolore a tutte le ossa e non riesce a camminare
dopo e che quando mette la maschera ha come delle assenze con perdita dei sensi
e poi si riprende.
Mi riferisce inoltre tutto un corollario di eritemi al
corpo che durano da 2-3 giorni, sono dolorosi e poi scompaiono, un prurito
molto marcato, sudorazioni notturne molto marcate ed appunto questi dolori
osteo muscolari diffusi.
Clinicamente però non vi è nulla di oggettivabile.
Vista la situazione borderline del paziente ed
attualmente l'assenza di copertura assicurativa ho proceduto a fare un piccolo
prelievo (v. allegato) che però mostra tutti i valori perfettamente nella norma
senza segni infiammatori né elevazione del LDH e neppure eosinofilia.
Faccio fatica quindi a questo punto a credere che vi
sia una malattia sistemica sottogiacente.
Mi ha anche riferito che con un certificato da parte
mia per via della sindrome delle apnee notturne e da parte tua l'avvocato (__________)
farebbe riavviare tutta la procedura di AI e gli avrebbe promesso di ottenerla
in tempi brevi (non so quanto vera sia questa informazione).
Gli ho ribadito che potevo al massimo fare un certificato
che conferma la malattia, l'inizio del trattamento e che conferma che per un
buon risultato ed un controllo della malattia ci vogliono parecchi mesi e gli
ho ribadito che se veramente l'avvocato è intenzionato a fare questi passi di
contattarmi telefonicamente.
Rivedrò il paziente tra circa 5-6 settimane per
rivalutare la terapia con C-PAP." (Doc. AI 60/4-5)
Orbene,
il succitato specialista ha rimarcato gli effetti benefici della terapia con
C-PAP, non riscontrando dal punto di vista oggettivo i dolori lamentati
dall’assicurato durante l’utilizzo della citata apparecchiatura. Egli ha poi
evidenziato come i valori risultanti dal prelievo di sangue sono “perfettamente
nella norma senza segni infiammatori né elevazione del LDH e neppure
eosinofilia”, facendo anche presente di far “fatica (…) a credere che
vi sia una malattia sistemica”. Il dr. __________ ha infine indicato di
voler rivedere il paziente dopo 5-6 settimane per rivalutare la terapia con
C-PAP. In relazione a questa rivalutazione l’assicurato non ha prodotto nulla.
Certo
che il 20 gennaio 2011 all’assicurato è stata revocata la licenza di condurre
veicoli a tempo indeterminato con effetto immediato. Tuttavia va fatto presente
che tale decisione è stata presa non avendo egli, nonostante i vari
richiami e sotto comminatoria, prodotto la certificazione medica attestante la
sua idoneità a condurre veicoli a motore (doc. B3). Ciò non permette di
ritenere verosimile un peggioramento delle condizioni di salute. Al riguardo va
infatti ricordato che nella STCA 1° marzo 2010 questa Corte aveva rilevato
(sottolineatura del redattore):
"
Nel suo scritto 26
agosto 2009 alla __________ il dr. __________ ha fatto presente che “siamo
riusciti ad ottenere un oggettivo miglioramento della situazione che aveva
portato alla revoca della licenza di condurre. Il signor RI 1 segue ora
scrupolosamente la terapia con apparecchiatura C-PAP atta alla riduzione significativa
dei disturbi che hanno portato alla sonnolenza marcata” (doc. AI 30-1
doc. A3). Avendo lo specialista attestato un’idoneità psicofisica alla guida
sicura di autoveicoli, il 10 luglio 2009 la __________ ha annullato la
decisione di revoca della licenza di condurre (doc. A5).“
Vero
che il dr. __________ ha parlato di “situazione borderline”; tuttavia al riguardo
va rilevato, come già evidenziato da questa Corte nella precedente sentenza
(cfr. consid. 2.5 STCA 32.2099.189), che l’assicurato non ha trasmesso alcun
atto medico attestante l’esistenza di un danno psichico invalidante diagnosticato
da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N.,
Fatti
I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05).
In
considerazione di quanto sopra, questo TCA deve far proprie le conclusioni
esposte nella nota 28 settembre 2010 dalla dr.ssa __________ del SMR (Servizio
medico regionale dell’AI), che ha vagliato la succitata documentazione, nel
senso che “non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc. AI
62-2).
La
decisione di non entrata nel merito va quindi confermata ed il ricorso
respinto.
2.4. Con
scritto 29 ottobre 2010 l’insorgente, per quanto è dato di capire, non condividendo
quanto scritto dal dr. __________ ha chiesto l’audizione del succitato medico
come pure dell’ direttore dell’AI avendo “in aula alcune cose da chiedere”
(doc. VI).
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per
l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse
soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono
inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già
chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla
fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta
(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente
delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des
Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF
124 V 94).
Nel
caso in esame non è necessario dare seguito alle succitate richieste di audizione,
dal momento che la documentazione agli atti è sufficientemente completa. L’assicurato
non ha del resto prodotto alcun documento idoneo a mettere in dubbio la
validità di quanto attestato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Inoltre,
non è dato di sapere su cosa dovrebbe riferire il direttore dall’Ufficio AI. Per
questi motivi non occorre procedere alle chieste audizioni testimoniali.
2.5. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Nella
precedente procedura giudiziaria l’assicurato, risultato soccombente, aveva
chiesto l’esonero dal pagamento delle spese, richiesta accolta con la STCA 1°
marzo 2009 in quanto l’indigenza era stata documentata ed il ricorso non appariva
di primo acchito privo di esito favorevole. A prescindere dal fatto che in
questa procedura egli non ha formulato una simile richiesta di esonero, va
fatto presente che questa volta il ricorso appariva sin dall’inizio palesemente
privo di esito positivo, non avendo l’interessato, nonostante le indicazioni
riportate nella sentenza del 1° marzo 2009 (cfr. consid.2.3), prodotto la
necessaria documentazione comprovante una modifica delle condizioni di salute.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono quindi a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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