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Decisione

32.2010.283

Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni

29 aprile 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05).

In

considerazione di quanto sopra, questo TCA deve far proprie le conclusioni

esposte nella nota 28 settembre 2010 dalla dr.ssa __________ del SMR (Servizio

medico regionale dell’AI), che ha vagliato la succitata documentazione, nel

senso che “non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc. AI

62-2).

La

decisione di non entrata nel merito va quindi confermata ed il ricorso

respinto.

2.4. Con

scritto 29 ottobre 2010 l’insorgente, per quanto è dato di capire, non condividendo

quanto scritto dal dr. __________ ha chiesto l’audizione del succitato medico

come pure dell’ direttore dell’AI avendo “in aula alcune cose da chiedere”

(doc. VI).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des

Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223).

In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF

124 V 94).

Nel

caso in esame non è necessario dare seguito alle succitate richieste di audizione,

dal momento che la documentazione agli atti è sufficientemente completa. L’assicurato

non ha del resto prodotto alcun documento idoneo a mettere in dubbio la

validità di quanto attestato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.4). Inoltre,

non è dato di sapere su cosa dovrebbe riferire il direttore dall’Ufficio AI. Per

questi motivi non occorre procedere alle chieste audizioni testimoniali.

2.5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Nella

precedente procedura giudiziaria l’assicurato, risultato soccombente, aveva

chiesto l’esonero dal pagamento delle spese, richiesta accolta con la STCA 1°

marzo 2009 in quanto l’indigenza era stata documentata ed il ricorso non appariva

di primo acchito privo di esito favorevole. A prescindere dal fatto che in

questa procedura egli non ha formulato una simile richiesta di esonero, va

fatto presente che questa volta il ricorso appariva sin dall’inizio palesemente

privo di esito positivo, non avendo l’interessato, nonostante le indicazioni

riportate nella sentenza del 1° marzo 2009 (cfr. consid.2.3), prodotto la

necessaria documentazione comprovante una modifica delle condizioni di salute.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono quindi a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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