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Decisione

32.2010.285

Compensabilità del credito da restituzione. Rinvio atti affinché l'Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, verifichi l'esigibilità della compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF

14 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 3 settembre 2010 (doc. AI 90/1-2) – con

la quale l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) l’importo di CHF 3'538.00

indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00

mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” (doc. AI

90/1) – è conforme o meno alla legislazione federale.

E’

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,

consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,

consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

Di

conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione

di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne

chiede il condono, il ricorso è irricevibile. Al riguardo il TCA rileva che sia

la decisione del 17 febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del

17 maggio 2010 di restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr.

consid. 1.2 e 1.3) e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato

avrebbe dovuto impugnarle puntualmente e tempestivamente.

D’altra

parte, nella misura in cui chiede la riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti,

il TCA si limita qui a rilevare che non può imporre all’amministrazione di

procedere in tal senso poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’Ufficio

AI. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione,

la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della

riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale

dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986

597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht,

2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen

Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo

2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).

Nel

merito

2.3. Secondo

l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile

anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere

compensati con delle prestazioni scadute:

- i

crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare

o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell’agricoltura (lett. a);

- i

crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità lett. b);

- i crediti per la

restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni, dell’assi-curazione militare, dell’assicurazione contro

la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie (lett. c).

Questa norma di

legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il

dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione

con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304

consid. 3b).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).

La compensazione

può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto

e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

2.4. Con la decisione contestata, l’amministrazione – considerato

che la decisione di sospensione del versamento della rendita 17 febbraio 2010

(doc. AI 77/1-3) e quella di restituzione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) sono

cresciute incontestate in giudicato e che nel termine di 30 giorni (termine

questo indicato nella decisione di restituzione) nessuna domanda di condono è

stata formulata) – ha stabilito che “(…) l’importo di CHF

3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF

350.00 mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” e precisato che “(…) se questo importo dovesse essere elevato

un’eventuale proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe

essere esaminata dal nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 90/1). Al riguardo, dopo aver indicato nel ricorso una precaria situazione

finanziaria, con scritto 17 dicembre 2010, il ricorrente ha, tra l’altro,

chiesto “(…) che possano essere immediatamente sospese le trattenute mensili

sulla mia rendita e che mi vengano rimborsate tutte le deduzioni fin qui fatte.

(…)” (X).

Va

qui innanzitutto rilevato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e

20 cpv. 2 LAVS l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato

nei confronti del ricorrente di fr. 3'538.--.

Rilevato

come la compensazione riguarda le rendite correnti fino a tacitazione

dell’importo chiesto in restituzione di fr. 3'538.--, va tuttavia ricordato

che, conformemente alla giurisprudenza, la

compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in

cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale

riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.

2, 111 V 103 consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur

AHVG, 2005, pag. 155; cfr. anche marg. 10518 delle

Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo vitale

ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato

irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103

consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi

arretrati).

Nel

caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.

Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché, per il tramite della Cassa svizzera di

compensazione (cfr. doc. AI 88/1), conformemente alla succitata giurisprudenza,

verifichi l'esigibilità della compensazione.

2.5. Quanto

alla lettera 17 dicembre 2010 indirizzata all’RA 1, questo Tribunale ricorda

che – nella misura in cui intendesse censurare l’operato del suo rappresentante

(nello scritto in parola

l’assicurato, dopo aver addotto che una volta conferito il mandato si sentiva

tranquillo, ha concluso che “(…) oggi 17 dicembre 2010 il tutto non è ancora

stato chiarito, AI continua a confermare al Tribunale cantonale che il suo

operato è stato corretto e se non è stato chiesto il condono nei tempi stabiliti

la responsabilità va cercata solamente al sottoscritto. (…)” (X/bis)) – per costante

giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od

omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i

propri diritti (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; STF

8C_984/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 3).

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Considerato

l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere inoltre all’insorgente

un’indennità per ripetibili di fr. 500.--.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli

accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Uffico AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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