32.2010.285
Compensabilità del credito da restituzione. Rinvio atti affinché l'Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, verifichi l'esigibilità della compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF
14 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2010.285
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, TCA
Titolo:
Compensabilità del credito da restituzione. Rinvio atti affinché l'Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, verifichi l'esigibilità della compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF
RICONSIDERAZIONE
art. 50 cpv. 2 LAI
art. 20 cpv. 2 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.285
FS
Lugano
14 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 settembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, dal 1. marzo 2007 è beneficiario di una rendita intera AI (cfr.
il progetto d’assegnazione di rendita 11 giugno e le decisioni 17 settembre
2008 sub doc. AI 41/1-3,48/3-5 e 49/3-5).
1.2. Con
decisione 17 febbraio 2010, preavvisata con progetto 11 gennaio 2010 (doc. AI
72/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto alla rendita dal 1. ottobre al 23
dicembre 2009 essendo in quel periodo l’assicurato “(…) in detenzione
(regime ordinario)” (doc. AI 77/1-3).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato e nella stessa
l’amministrazione aveva precisato che “(…) per quanto concerne la richiesta
di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. AI 77/1).
1.3. Con
decisione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione
dell’importo di fr. 3'538.-- (pari alle rendite dei mesi di ottobre e novembre
2009) indicando che “(…) detto importo potrebbe essere compensato mediante
trattenute sulla rendita corrente. (…)” (doc. AI 85/1). Contestualmente
l’amministrazione ha reso attento l’assicurato circa la possibilità di chiedere
il condono precisando che “(…) se lei stima che nel Suo caso le suindicate
condizioni della buona fede e dell’onere troppo grave siano entrambe realizzate
e se desiderasse perciò chiedere il condono, può presentare una domanda di
condono al nostro Ufficio AI, entro 30 giorni dalla notificazione della
presente decisione di restituzione. Ad un eventuale domanda di condono deve
essere aggiunto il - Foglio completivo 3 -, debitamente compilato e con
l’autentifica-zione del Comune. (…)” (doc. AI 85/1).
Anche
questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con
decisione 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha poi stabilito che:
"
(…)
In seguito alla nostra decisione di restituzione del
17.05.2010 passata in giudicato, constatiamo che nessuna richiesta di condono è
pervenuta al nostro Ufficio.
Di conseguenza l’importo do CHF 3'538.00 indebitamente
percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla
rendita corrente fino ad estinzione del debito.
Se questo importo dovesse essere elevato un’eventuale
proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe essere esaminata
dal nostro Ufficio.
In applicazione dell’art. 97 LAVS, in correlazione con
l’art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la presente decisione non avrà
effetto sospensivo.
(…)" (doc. A/1)
1.5. Contro
questa decisione, tramite l’RA 1, l’assicu-rato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – descritta la situazione personale (detenzione,
divorzio, stato di salute) e evidenziato che “(…) tale situazione si è
naturalmente riflessa sulla situzione economica dell’interessato. Infatti, il
considerevole importo da restituire ancora alle Parti Civili, gli importi
concordati per il divorzio, le spese di giustizia, le spese correnti, ecc.
hanno creato al signor RI 1 una precaria situazione finanziaria. (...)” (I)
– ha chiesto:
"
(…)
1. l’importo indebitamente percepito deve
essere calcolato dal 1° ottobre al 2 dicembre 2009
2. visto la precaria situazione finanziaria
il condono totale dell’importo
(…)" (I)
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) la questione del calcolo
dell’importo e della relativa possibilità di richiederne il condono è stata
trattata nella decisione del 17.05.2010. L’assicurato non ha né richiesto il
condono, né interposto ricorso entro il termine di 30 giorni assegnatogli,
pertanto tale decisione è cresciuta in giudicato. (…)” (IV) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.7. Con
lettera 29 novembre 2010 l’RA 1 ha precisato che “(…) dal momento che il
signor RI 1 ha ricevuto il Progetto di decisione dell 11.01.2010 e la decisione
del 17.02.2010 abbiamo più volte scritto all’Ufficio AI per spiegare la situazione.
Inoltre, la lettera che voi indicate del 17.5.2010 (vedi allegato) non è una
decisione, ma una delle risposte che l’Ufficio AI ha dato a una delle nostre lettere
(vedi allegato). (…)” (VI).
1.8. Con
osservazioni 6 dicembre 2010 l’Ufficio AI – osservato che agli atti, oltre alla
lettera del 17 maggio 2010 indirizzata all’RA 1 e prodotta sub doc. B/5, vi è anche
la decisione di restituzione emessa lo stesso giorno (cfr. consid. 1.3) – ha confermato
la domanda di reiezione del ricorso.
1.9. Con
scritto 17 dicembre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia della lettera
dello stesso giorno indirizzata all’RA 1 (doc. X/Bis con allegata
la lettera 14 dicembre 2010 con cui questo Tribunale aveva trasmesso le osservazioni
6 dicembre 2010 dell’Ufficio AI con relativo allegato per conoscenza con
possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte) e – evidenziato
in particolare che secondo l’RA 1 la sospensione dal diritto alla rendita intera
non sarebbe corretta – ha chiesto:
"
(…)
10). Chiedo pertanto che venga rivista la
decisione presa nei miei confronti dall’Ufficio AI di Bellinzona nel senso di
accordarmi la rendita intera durante il soggiorno nella Sezione Aperta dello
Stampino.
11) Che possano essere immediatamente
sospese le trattenute mensili sulla mia rendita e che mi vengano rimborsate
tutte le deduzioni fin qui fatte.
(…)" (X)
1.10. Con
osservazioni 3 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa e
la domanda di reiezione del ricorso.
considerando in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 3 settembre 2010 (doc. AI 90/1-2) – con
la quale l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) l’importo di CHF 3'538.00
indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00
mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” (doc. AI
90/1) – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Di
conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione
di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne
chiede il condono, il ricorso è irricevibile. Al riguardo il TCA rileva che sia
la decisione del 17 febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del
17 maggio 2010 di restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr.
consid. 1.2 e 1.3) e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato
avrebbe dovuto impugnarle puntualmente e tempestivamente.
D’altra
parte, nella misura in cui chiede la riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti,
il TCA si limita qui a rilevare che non può imporre all’amministrazione di
procedere in tal senso poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’Ufficio
AI. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione,
la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della
riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale
dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986
597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht,
2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen
Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo
2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).
Nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile
anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere
compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare
o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell’agricoltura (lett. a);
- i
crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità lett. b);
- i crediti per la
restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, dell’assi-curazione militare, dell’assicurazione contro
la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie (lett. c).
Questa norma di
legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il
dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione
con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304
consid. 3b).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).
La compensazione
può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto
e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.4. Con la decisione contestata, l’amministrazione – considerato
che la decisione di sospensione del versamento della rendita 17 febbraio 2010
(doc. AI 77/1-3) e quella di restituzione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) sono
cresciute incontestate in giudicato e che nel termine di 30 giorni (termine
questo indicato nella decisione di restituzione) nessuna domanda di condono è
stata formulata) – ha stabilito che “(…) l’importo di CHF
3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF
350.00 mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” e precisato che “(…) se questo importo dovesse essere elevato
un’eventuale proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe
essere esaminata dal nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 90/1). Al riguardo, dopo aver indicato nel ricorso una precaria situazione
finanziaria, con scritto 17 dicembre 2010, il ricorrente ha, tra l’altro,
chiesto “(…) che possano essere immediatamente sospese le trattenute mensili
sulla mia rendita e che mi vengano rimborsate tutte le deduzioni fin qui fatte.
(…)” (X).
Va
qui innanzitutto rilevato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e
20 cpv. 2 LAVS l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato
nei confronti del ricorrente di fr. 3'538.--.
Rilevato
come la compensazione riguarda le rendite correnti fino a tacitazione
dell’importo chiesto in restituzione di fr. 3'538.--, va tuttavia ricordato
che, conformemente alla giurisprudenza, la
compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in
cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale
riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.
2, 111 V 103 consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur
AHVG, 2005, pag. 155; cfr. anche marg. 10518 delle
Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo vitale
ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato
irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103
consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi
arretrati).
Nel
caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.
Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché, per il tramite della Cassa svizzera di
compensazione (cfr. doc. AI 88/1), conformemente alla succitata giurisprudenza,
verifichi l'esigibilità della compensazione.
2.5. Quanto
alla lettera 17 dicembre 2010 indirizzata all’RA 1, questo Tribunale ricorda
che – nella misura in cui intendesse censurare l’operato del suo rappresentante
(nello scritto in parola
l’assicurato, dopo aver addotto che una volta conferito il mandato si sentiva
tranquillo, ha concluso che “(…) oggi 17 dicembre 2010 il tutto non è ancora
stato chiarito, AI continua a confermare al Tribunale cantonale che il suo
operato è stato corretto e se non è stato chiesto il condono nei tempi stabiliti
la responsabilità va cercata solamente al sottoscritto. (…)” (X/bis)) – per costante
giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od
omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i
propri diritti (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; STF
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 3).
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Considerato
l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere inoltre all’insorgente
un’indennità per ripetibili di fr. 500.--.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli
accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Uffico AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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