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Decisione

32.2010.286

Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato 1/4 di rendita AI non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti elementi per valutare l'entità della patologia reumatologica.Atti

14 aprile 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del dr. __________ non contengono

nuovi elementi clinici a favore di una eventuale modifica dello stato di salute

rispetto al momento della valutazione peritale. Il dr. ____________________

ritiene in pratica un’esigibilità residua in attività confacente del 50% vs

un’esigibilità del 70% valutata dal perito (differente valutazione della CL per

lo stesso danno alla salute).” (Doc. VIII/bis)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio

AI, in quanto la problematica reumatologica non è stata sufficientemente

chiarita.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare, comprendente

anche un consulto reumatologico, questo Tribunale ritiene di non potersi

fondare sul referto peritale del 24 novembre 2009 del dr. __________ e, di

conseguenza, sulla valutazione pluridisciplinare del SAM del 7 gennaio 2010, per

stabilire quali siano i disturbi di natura reumatologica dell’interessato e

l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

Se, da una parte, il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del 7

gennaio 2010 per quanto concerne le patologie di origine neurologica e

psichiatrica, la cui correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che,

del resto, non è stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti

medico-specialistici attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tali

ambiti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato – d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con

riferimento ai disturbi di origine reumatologica dell’interessato, oggetto di

Considerandi

una diversa valutazione, quanto alla capacità lavorativa residua in attività

adatte, da parte del perito reumatologo e del reumatologo curante.

2.7.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7.2

Nel caso di specie, secondo il

consulente reumatologo del SAM, dr. __________, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa di ¾ nella sua attività di scalpellino, ma è

da considerare abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100% sull’arco di

una giornata normale di lavoro di 8-9 ore, in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 23-28).

Di parere divergente il reumatologo curante, dr. __________,

a mente del quale l’assicurato va sì considerato inabile al lavoro nella misura

del 75% nella sua precedente attività di scalpellino, ma non può in ogni caso essere

ritenuto abile al lavoro in attività adatte, “leggere, variate e generiche”, in

misura superiore al 50% (doc. 41-2 e B1).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid.

2.7.1

), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della divergenza di

valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività

adatte tra il dr. __________ (100%) e il dr. __________ (50%) e, considerato

che lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni mediche del 20 luglio 2010, ha osservato che il curante ha contestato la valutazione peritale “con osservazioni pertinenti”

(cfr. doc. 43-1) - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti,

stabilire con precisione quale sia l’esigibilità lavorativa dell’interessato in

attività adeguate.

Se, da una parte, infatti, è indubbio che

l’assicurato presenta una incapacità lavorativa del 75% nella sua precedente

attività di scalpellino - come stabilito dal dr. __________ e come confermato

anche dal reumatologo curante, dr. __________ – non vi è, d’altra parte,

certezza quanto alla determinazione della capacità lavorativa residua in

attività adeguate.

Il TCA evidenzia che, nella valutazione peritale

del 24 novembre 2009, il dr. __________, elencando i limiti funzionali

dell’interessato, ha tra l’altro indicato che “l’assicurato può assumere spesso

la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata” (doc. 23-28).

Di diverso avviso lo specialista curante.

Il dr. __________, infatti, nel suo scritto del

22.

giugno 2010, ha dissentito dalla valutazione del dr. __________ circa una

piena capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte, rilevando che

“la patologia lombosacrale non permette al paziente delle posture statiche, sia

in posizione seduta che eretta” (doc. 41-2). Lo specialista curante ha poi

ribadito le proprie contestazioni nello scritto del 16 novembre 2010, nel quale

ha espressamente indicato che “la valutazione della capacità lavorativa residua

del 70% in attività lavorativa adatta è a mio modo di vedere frutto di un

apprezzamento veramente troppo ottimistico in particolare per quanto riguarda

la patologia lombosacrale (doc. B1).

Le critiche, motivate, esposte dal dr. __________

negli scritti del 22 giugno 2010 prima (cfr. doc. 41-2) e del 16 novembre 2010

poi (cfr. doc. B1), non sono tuttavia state sottoposte dall’amministrazione al

vaglio del dr. __________, per una sua presa di posizione.

In entrambe le occasioni, l’amministrazione si è

limitata a confermare quanto indicato dai medici del SMR e meglio dal dr. __________

nelle annotazioni del 20 luglio 2010 (cfr. doc. 43-1) e dal dr. __________ in

quelle del 25 novembre 2010 (cfr. doc. VIII/bis).

In

entrambe le occasioni, i medici del SMR hanno considerato che quanto attestato

dal curante non apporta “nuovi dati/osservazioni obiettive tali da permettere

un cambiamento delle limitazioni esposte dal SAM neutrale effettuato” (cfr.

doc. 43-1) e che non rappresenta altro che “una diversa valutazione della

capacità lavorativa per lo stesso danno alla salute” (cfr. doc. VIII/bis).

Il TCA

non può concordare con queste considerazioni dei medici del SMR.

Ora, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio

2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va tuttavia sottolineato che il medico curante

non si è limitato a genericamente contestare la valutazione peritale del 24

novembre 2009 del dr. __________, ma ha sollevato dei dubbi quanto alla

quantificazione dei limiti funzionali dell’interessato, con riferimento al

mantenimento prolungato delle posture statiche, ritenendo troppo ottimistico l’apprezzamento

delle ripercussioni della patologia lombosacrale (doc. 41-2, B1).

Al

riguardo, il TCA rileva che in una STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 -

concernente il caso di un assicurato ritenuto dal SMR abile al lavoro al 70% in

attività adatte, contrariamente a quanto attestato invece dal chirurgo curante,

secondo il quale la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate è

del 50% - il Tribunale federale ha confermato la validità della valutazione del

medico curante, come già ritenuto dai giudici cantonali, sottolineando che non

ci si può discostare dal parere del medico curante per la sola ragione che si

tratta del medico dell’assicurato, dato che l’UAI non ha apportato elementi

oggettivi per ritenere non probante quanto da lui attestato.

L’Alta Corte ha aggiunto che occorre mostrare un

certo riserbo rispetto ad una valutazione medica resa dal SMR, dal momento che

non si basa su delle osservazioni cliniche alle quali avrebbe proceduto uno dei

medici del servizio, bensì su una valutazione fondata esclusivamente sulle

informazioni contenute nel dossier.

In

un’altra sentenza 9C_48/2009 del 1° ottobre 2009, pubblicata in SVR 2-2010 IV

nr. 8, il Tribunale federale ha ritenuto che, alla luce delle controverse

valutazioni mediche agli atti a proposito del grado di capacità lavorativa di

un’assicurata – la quale, secondo il parere dei curanti, disporrebbe di una

capacità lavorativa residua del 50% in attività leggere adatte, mentre, secondo

il parere del medico del SMR, sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% in

attività adeguate - il Tribunale cantonale, nella motivazione della sentenza,

non fosse legittimato a riferirsi unicamente alle considerazioni espresse dal

SMR e che, al contrario, avrebbe dovuto ordinare una perizia giudiziaria.

Alla luce

delle considerazioni esposte dal dr. __________ in merito all’esistenza di

limiti funzionali maggiormente importanti, con influsso sulla capacità

lavorativa residua, non smentite da una successiva presa di posizione

specialistica dei periti dell’UAI, il TCA non può, in mancanza di ulteriori

accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quale sia l’entità e la gravità della patologia lombosacrale e quali

siano le relative limitazioni funzionali, con influsso sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate.

Tutti

questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite

l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia reumatologica.

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (dieci mesi) trascorso

tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito della

perizia SAM (24 novembre 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (14

settembre 2010).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa residua del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre

patologie dell’interessato oggetto di valutazione peritale da parte dei medici

del SAM, se del caso opportunamente aggiornate, l’amministrazione si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 14 settembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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