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Decisione

32.2010.288

Rendita scalare limitata nel tempo. Assicurata inizia, da invalida, un'attività lavorativa conseguendo un reddito che esclude il diritto alla rendita. Confronto dei redditi

18 maggio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V

264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.6. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità

lavorativa sulla perizia 12 febbraio 2008 del dr. __________, FMH in reumatologia

(doc. AI 33/1-7).

Il

perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive

e posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) –

Sindrome cervico-spondilogena cronica recidivante in presenza di turbe statiche

(cifotizzazione del segmento cervicale tra C3 e C6) e degenerative (spondilartrosi

ed uncartrosi diffusa) in stato dopo intervento di discectomia C4/5, C5/6, con

asportazione di osteofiti somatici posteriori e posizionamento di Cages

intersomatiche il 24.01.’07. Da numerosi anni, con netta accentuazione nel 2006

– Sindrome (dorso)- lombospondilogena cronica recidivante in presenza di

disturbi degenerativi (spondilartrosi L3/5 bilaterale) e discopatie del

segmento lombosacrale predominanti in L4/5, L5/S1 e artrosi delle articolazioni

sacro-iliache bilaterali. Da numerosi anni con accentuazione nel corso del

2006. (…)” e senza ripercussioni di “(…) – Condropatia rotulea

bilaterale. (…)” (doc. AI 33/4-5) – ha espresso le seguenti

valutazioni:

"

(…)

5.- VALUTAZIONE E PROGNOSI

Si tratta di una paziente che già dalla giovanissima

età lamenta dolori di tutto il rachide in particolare lombare ma anche dorsale

e cervicale. Già all'età di 11 anni aveva consultato con i suoi genitori uno

specialista, il medico ortopedico Dr. __________. All'età di 20 anni primo blocco

lombare e da allora costanti e cronici dolori lombari ma anche dorsali e

cervicali per cui eseguiva regolarmente della fisioterapia nonché altre metodologie

terapiche con solo discreto beneficio. Dalla stessa età assume irregolarmente

dei farmaci antidolorifici/antinfiammatori. Dall'inizio del 2006 si è assistito

ad un peggioramento netto della problematica cervicale ed in minor misura anche

(dorso)-lombare (sempre con predominanza lombare sulla componente dorsale) con

apparizione di una brachialgia bilaterale predominante a dx con forti

parestesie e crampi che la impedivano di dormire tutte le notti. Indagini

complementari neurologiche avevano permesso di mettere in evidenza una forte

irritazione radicolare predominante alla radice C5 dx per cui si è arrivato in

fine in data 24.01.'07 ad eseguire un intervento chirurgico con una discectomia

C4/5, C5/6, con asportazione di osteofiti somatici posteriori e posizionamento

di Cages intersomatiche, in presenza di alterazioni degenerative estreme del segmento

C4/5, C5/6 e cifotizzazione dello stesso segmento. Fortunatamente si è assistito

ad un buon miglioramento per quel che concerne la brachialgia a dx con solo

residui dolori (almeno a riposo) mentre permangono i problemi cervicali

soprattutto agli sforzi. Contemporaneamente presenta problemi dorsali ma

soprattutto lombari anche questi dipendenti dagli sforzi.

La paziente presenta senz'altro una patologia rilevante

con uno stato dopo un importante intervento a livello cervicale che ha

sicuramente migliorato la problematica radicolare ma solo in parte la problematica

cervico-spondilogena. La paziente si presenta coerente. Non vi è nessuna

esacerbazione dei dolori e l'esame clinico è coerente con l'anamnesi e le

constatazioni radiologiche.

Sulla base di queste constatazioni, in presenza di

alterazioni importanti del rachide ritengo che la paziente non sia più abile al

lavoro in misura completa ma solo in misura parziale, questo a causa dei dolori

cronici costanti, esacerbati dai movimenti, dal carico di lavoro e dalle

attività fisiche in generale.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

2.1

La paziente attualmente lavora in una __________ come

commessa. In questa attività la paziente è abile solo in misura parziale, così

come nell'attività precedente di gerente di un ristorante.

2.2.

La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa

cambiare frequentemente posizione da seduta (massimo 30 minuti) ad in piedi

ferma (massimo 15 minuti) a camminare (possibile per 90 a 120 minuti). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide, piegata in avanti o di fianco ed

evitare di inclinare il rachide cervicale oltre i 20- 30° in tutte le

direzioni. Evitare di sollevare pesi superiori a 10 -15 kg e solo occasionalmente. Evitare di lavorare con le braccia oltre i 45° di orizzontale. Evitare

terreni instabili, salire e scendere frequentemente scale.

2.3.

Sì.

2.4.

In misura del 50% (4 ore al giorno).

2.5.

No se si rispettano le limitazioni esposte sotto il

punto 2.2.

2.7.

Da inizio 2006.

2.8.

E' rimasta sostanzialmente stabile con un netto

peggioramento nel corso del 2006 e miglioramento parziale (rispetto all'apice

della sintomatologia nel corso del quale la paziente era inabile in forma completa)

dopo l'intervento del 24.01.'07.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI

INTEGRAZIONE

1.

No.

Considerandi

2.

No.

3.

Sì.

3.1

La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa

cambiare frequentemente posizioni da seduta (massimo 30 minuti) ad in piedi

ferma (massimo 15 minuti) a camminare (possibile per 90 a 120 minuti). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide, piegata in avanti o di fianco ed

evitare di inclinare il rachide cervicale oltre i 20 - 30° in tutte le

direzioni. Evitare di sollevare pesi superiori a 10 - 15 kg e solo occasionalmente. Evitare di lavorare con le braccia oltre i 45° di orizzontale. Evitare

terreni instabili, salire e scendere frequentemente scale.

3.2

La paziente può ancora svolgere mansioni semi-leggere

rispettose delle sue limitazioni funzionali e questo in misura di ca. il 50%.

In un lavoro ideale, per esempio in un ufficio la paziente potrebbe essere

considerata abile in misura leggermente superiore, ma non totale, questo

tenendo conto del fatto che deve spesso cambiare posizione, che non può

mantenere posizioni del rachide in flessione o semi-flessione (limitazione

nello scrivere al computer), che non può lavorare con le braccia sopra i 45°,

che presenta spesso dolori cronici cervicali e lombari con una brachialgia che

aumenta a secondo delle attività durante la giornata.

Anche in un lavoro ideale la sua capacità lavorativa

sarebbe al massimo del 70%.

3.3

No.

OSSERVAZIONI

Nessuna.

(…)" (doc. AI 33/5-7)

Alla

perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 256 consid.

4.

pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353-354). La ricorrente non ha contestato validamente

la valutazione dell’evoluzione e della residua capacità lavorativa – capacità

lavorativa del 50% nella sua attività abituale dal 1. gennaio 2006; incapacità totale

in qualsiasi attività per tre mesi dall’intervento del 24 gennaio 2007; ripristino

della capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale essendo in parte

inergonomica e medio pesante e, visto il decorso stabilizzato e migliorato, capacità

lavorativa del 70% in attività adeguate dal maggio 2007 – che è stata

confermata dal dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 marzo e 17 giugno

2008.

(doc. AI 34/1 e 37/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 13

ottobre 2010 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________,

capoclinica del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________,

si è così espresso:

"

(…)

con la presente desideriamo riferirle il nostro parere

in merito al caso della sua assistita signora RI 1, che abbiamo valutato per un

consulto neurochirurgico il 13.10.2010.

Rammentiamo che la paziente è nota al nostro Servizio

per essere stata sottoposta il 24.01.2007 ad intervento di discectomia C4/C7,

C5/6 con rimozione di osteofiti somatici posteriori, in un contesto di stenosi

foraminale ds ai due livelli.

La paziente giunge nuovamente alla nostra osservazione

dal momento che per il progressivo aggravarsi di dolori cervicali, toracici e

lombari, sarebbe diventato difficile continuare a pieno regime l’attività

lavorativa (impiegata presso un supermercato).

Valutando la paziente non troviamo deficit neurologici

di forza e/o di sensibilità ad arti e tronco, rileviamo una certa alterazione

della postura e della marcia ed una difficoltà nei cambi di posizione per

insorgenza di dolori toraco-lombari.

La deambulazione è nettamente limitata, inoltre

l’abduzione degli arti superiori oltre i 90° non è possibile su base algica.

Siamo dell’idea che la sintomatologia algica in effetti

possa limitare parzialmente l’attività lavorativa, per cui chiediamo

all’Ufficio AI, che ci legge in copia, di valutare se riaprire la pratica.

In caso di ulteriori peggioramenti algici,

consiglieremmo comunque un approfondimento radiologico del rachide ed

eventualmente una risonanza magnetica.

(…)" (doc. E)

In

sostanza il dr. __________ non contesta la perizia del dr. __________ e le

conclusioni del dr. __________, non pone delle nuove diagnosi, non si esprime

chiaramente sulla capacità lavorativa e si limita a consigliare un approfondimento

radiologico del rachide ed eventualmente una risonanza magnetica nel caso di

ulteriori peggioramenti algici.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 novembre 2010 ha concluso che “(…) l’attuale rapporto del Dr. __________ non rende verosimile una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. Da rammentare che

già il dr. __________ nella sua perizia riconosceva una non esigibilità lavorativa

al 100%. (…)” (VIII/bis).

Pertanto,

rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza e non essendo provato un peggioramento

delle patologie somatiche, a ragione l’Ufficio AI (fatto salvo un periodo di inabilità

lavorativa totale di tre mesi dopo l’intervento del 24 gennaio 2007) ha

concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale dal 1.

gennaio 2006 e del 70% in attività adeguate dal mese di maggio 2007.

Quanto

alla censura sollevata a pagina 3 del ricorso: “(…) l’attività attualmente

da me svolta (per conseguire un reddito minimo necessario) non è certo il “lavoro

ideale” a cui faceva riferimento il perito Dr. med. __________ e comporta il progressivo

declino del mio stato di salute (notoria è l’attività di una cassiera ed

addetta al reparto per quanto riguarda durata dei turni di lavoro, le posizioni

assunte, i pesi sollevati, ecc.). (…)”, questo Tribunale rileva che nel

rapporto finale 26 settembre 2008 (doc. AI 41/1-4) il consulente in

integrazione, dopo aver approfondito cosa comportano i limiti funzionali con il

dr. __________ del SMR, ha evidenziato che “(…) quindi si può stabilire che

un’attività di venditrice-cassiera (adattando l’attività attuale) può essere

sicuramente una delle attività più adeguate. Ad esempio presso il chiosco e

vendita dei fiori (può stare in piedi muovendosi, può alternare la postura al

bisogno), in reparto nei settori non food ad esempio nella profumeria. (…)”

(doc. AI 41/2). Inoltre va ribadito che il dr. __________ ha concluso per

un’abilità lavorativa del 50% dall’inizio del 2006 tanto nella sua attività

attuale di commessa quanto in quella precedentemente svolta di gerente di un

ristorante (cfr. il punto B, sopra riprodotto, della perizia 12 febbraio 2008

del dr. __________ sub doc. AI 33/6) e che dal rapporto 13 ottobre 2010 del dr __________

(doc. E) non è stato possibile concludere per una sostanziale modifica dello

stato di salute.

Del

resto, invitata espressamente a farlo, l’assicurata non ha presentato alcuna

osservazione alle annotazioni 23 novembre 2010 del dr. __________.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.7

Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto, vista la netta accentuazione dei dolori dal 2006 e ritenuto che

dal gennaio di quell’anno l’assicurata è stata considerata inabile al lavoro

nella sua attività abituale nella misura del 50% (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI),

sarebbero determinanti i dati del 2007.

2.7.1

Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992.

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993.

Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo di scostarsi

dall’importo di fr. 45'768.-- ritenuto dall’Ufficio AI.

Infatti

– come emerge dal calcolo effettuato dal consulente in integrazione nel

rapporto finale sub doc. AI 41/2 – l’ammini-strazione (esclusi gli anni

2001-2002 e 2003 ritenuti periodo d’avviamento) ha aumentato i redditi da

tassazione degli anni 2004 e 2005 della percentuale dovuta per i contributi e

ha aggiornato il reddito medio di fr. 43'946.-- così ottenuto (indice prezzi al

consumo gennaio 2005: 103.7 / indice prezzi al consumo dicembre 2007: 108) al

2007.

ottenendo l’importo di fr. 45'768.-- valido per quell’anno.

L’assicurata

non ha contestato i dati su cui si è basato questo calcolo e nel ricorso ha

sostenuto che “(…) il reddito da attività indipendente (esercente di un ristorante)

ha subito una costante evoluzione, che avrebbe continuato nel tempo e portato

ad ottenere entrate di gran lunga superiori a quelle considerate, tenuto in

particolare conto del fatto che nel corso del 2008 (conclusi i lavori di rinnovamento)

si sarebbe iniziato ad offrire alloggio ai clienti, affittando le camere

soprastanti il locale ristorante (…)”.

Al

riguardo questo Tribunale rileva che gli asseriti rinnovamenti terminati nel

2008.

non configurano ancora degli indizi concreti e certi dai quali si possa concludere

che il reddito della ricorrente sarebbe aumentato notevolmente. In questo senso

a ragione, nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha osservato che “(…) tale

indicazione non è sufficiente a modificare l’importo ritenuto

dall’amministrazione quale reddito da valido e verte su una probabilità teorica

non suffragata da elementi concreti affidabili atti a definire non solo una maggiore

cifra di affari ma anche un utile per l’assicurata più elevato (…)”.

Per

gli anni 2008 e 2009 il reddito da valido si attesta invece a fr. 46'774.89 rispettivamente

a fr. 47'803.94 (fr. 45'768.-- aumentati del 2.2% sia per il 2008 che per il

2009; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari settore G, H commercio,

riparazione, alberghi e ristoranti, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95).

2.7.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, conformemente alla

giurisprudenza federale e in corretta applicazione della tabella TA1 (DTF 126 V

75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5 settembre 2006), ritenuta una

capacità lavorativa residua del 70% e applicando una deduzione del 25%

(deduzione, questa, confermata a tre riprese dai diversi consulenti intervenuti

nei complementi 23 settembre e 1. ottobre 2009 sub doc. AI 46/1-2 e 47/1-2 e

nel rapporto complementare 28 dicembre 2009 sub doc. AI 54/1), nel 2007, il

reddito ipotetico da invalido è stato fissato in fr. 26'818.--.

Il

3.

dicembre 2007 l’assicurata ha iniziato un’attività lavorativa a tempo indeterminato

con almeno 8 e al massimo 20 ore alla settimana quale collaboratrice vendita

food presso una __________ (doc. AI 38/2).

Nel

mese di dicembre 2007 il reddito lordo effettivo da invalida è stato di fr.

2’028.35 (doc. AI 38/3) e nel 2008 rispettivamente nel 2009 i redditi annui

lordi conseguiti effettivamente sono stati di fr. 32'231.75 (vedi i conteggi

paga da gennaio a dicembre 2008 sub doc. AI 38/4-8 e 52/14-20) e fr. 35'671.32

(vedi i conteggi paga da gennaio a ottobre 2009 e gli attestati di guadagno

intermedio per i mesi di novembre e dicembre 2009 sub doc. AI 52/4-13, 57/3-4 e

57/5-6).

2.7.3

Ritenuti

i suddetti redditi, nel 2007, considerato il reddito ipotetico da invalido

dedotto dai dati statistici (cfr. consid. 2.7.2), fino al mese di novembre

(l’attività lavorativa presso la __________ è infatti iniziata solo nel

dicembre di quest’anno; doc. 38/2), il grado d’invalidità è del 42% ([45'768 –

26’818] x 100 : 45'768 = 41.40% arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Nel

2008.

e nel 2009 il grado d’invalidità non raggiunge invece il tasso pensionabile

e si attesta al 31% rispettivamente al 25% ([46'774.89 – 32'231.75] x 100 :

46'774.89 = 31.09; [47'803.94 – 35'671.32] x 100 : 47'803.94 = 25.37).

In

simili circostanze questo Tribunale deve innanzitutto concludere che dal dicembre

2007.

(inizio dell’attività lavorativa presso la __________) l’assicurata

sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua conseguendo un reddito che

esclude il diritto ad una rendita.

Di

conseguenza – ricordato che è stata riconosciuta totalmente inabile al lavoro per

tre mesi dall’intervento del 24 gennaio 2007 e abile al 70% in un’attività adeguata

dal maggio 2007 (cfr. consid. 2.6) e osservato che prima del dicembre 2007 per

il calcolo del grado d’invalidità al reddito da valido per quell’anno va

confrontato quello ipotetico da invalido per lo stesso anno –

all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio

al 31 luglio 2007 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 88a cpv. 1 OAI) e ad un quarto

di rendita dal 1. agosto al 30 novembre 2007.

Non

può qui invece essere confermata la conclusione dell’Uf-ficio AI che, ritenuto

il periodo di inabilità lavorativa totale di tre mesi dopo l’intervento del 24

gennaio 2007, non ha considerato che fino al novembre del 2007 andava applicato

il reddito ipotetico da invalido dedotto dai dati statistici e, ritenuto il

grado d’invalidità non pensionabile per gli anni 2008 e 2009, ha soppresso il diritto alla rendita intera dal 1. agosto 2007 ovvero tre mesi dopo la fine del

periodo di inabilità lavorativa totale.

2.8

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e riformata

nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera

dal 1. gennaio al 31 luglio 2007 e ad un quarto di rendita dal 1. agosto al 30

novembre 2007.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 luglio 2007

e ad un quarto di rendita dal 1. agosto al 30 novembre 2007.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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