32.2010.29
A giusta ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. Non è infatti stata resa verosimile una modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell'assi
14 giugno 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.29
Data decisione, Autorità:
14.06.2010, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato. Non è infatti stata resa verosimile una modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell'assicurato
AFFEZIONE PSICHICA
NON ENTRATA IN MATERIA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.29
LG/sc
Lugano
14 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1975, da ultimo attivo in qualità di tecnico edile, in data 8 marzo 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) a causa
di un “Disturbo depressivo in personalità istrionica (ICD10 F60.4)”
(doc. AI 4-1; 9-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia
psichiatrica a cura del Dr. __________ (doc. AI 17-1), l’UAI, con decisione del
7 febbraio 2007 (doc. AI 25-1), preavvisata con progetto del 2 gennaio 2007
(doc. AI 21-1) e cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta
di prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile
(25%).
1.3. In data 11
settembre 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI
per adulti segnalando di essere affetto da “depressione, fobie, paura del
futuro, ansia, insonnie, preoccupazioni costanti, necessità di una
farmacoterapia costante. Mi è impossibile attualmente fare dei progetti”
(doc. AI 30-1/7).
1.4. Con progetto
di decisione del 15 settembre 2009 l’UAI ha deciso di non entrare in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni, rilevando che l’assicurato “non ha
credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è
possibile” (doc. AI 31-1).
1.5. In sede di
osservazioni l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 13 novembre
2009 del Dr. __________ (doc. AI 40-1).
1.6. Con la decisione
del 7 dicembre 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova certificazione medica
al vaglio del SMR, ha confermato la non entrata in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni (doc. AI 43-1).
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I),
trasmesso al TCA in data 27 gennaio 2010 (doc. II), successivamente completato
in data 10 febbraio 2010 dall’avv. RA 1, rappresentante dell’assicurato (doc. IV),
rilevato come il gravame non ossequiava i requisiti della Legge di procedura
per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPAss).
In via
ricorsuale, l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, esperita una nuova e completa
valutazione medica, emani una nuova decisione (doc. IV).
L’avv. RA
1 ha prodotto, a sostegno delle proprie argomentazioni, i referti del 30
ottobre 2009 e del 13 novembre 2009 del Dr. __________ (doc. B2, B3).
1.8. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto i referti del Dr. __________ al SMR ha
confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del
gravame, rilevando che dalle certificazioni in questione non si evincono
elementi tali da inficiare le conclusioni secondo cui non è minimamente provato
che dalla data dell’ultima decisione la situazione del ricorrente sia mutata
(doc. IX +bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda
di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.4. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella
decisione del 7 febbraio 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato fondandosi sulla perizia psichiatrica del Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 26 settembre 2006 ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
4. Diagnosi:
L'insieme delle notizie, delle osservazioni e
delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più
sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e
coscienza, il seguente giudizio psichiatricodiagnostico:
·
Disturbi di personalità misti (ICD‑10:F61.0
/ tratti di quello dipendente, narcisistico e istrionico)
·
Reazione mista ansioso‑depressiva,
prolungata (ICD‑10:F43.22) ora di entità lieve
·
Gioco d'azzardo patologico (ICD‑10:F63.0)
ora sufficientemente contenuto” (doc. AI 18-1).
Egli ha
poi espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(…)
5. Valutazione e prognosi
Da un punto di vista psichiatrico l'attuale
capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è lievemente ridotta (grado
d'invalidità 20‑25%).
La prognosi, date le diagnosi e la situazione
personale‑giudiziaria, sarà determinata dal tempo.
B) CONSEGUENZE
SULLA CAPACITA DI LAVORO
1. Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Il periziando, con già importanti alterazioni
nella propria costituzione caratteriale, dall'inizio dell'anno 2005 presenta
una sintomatologia ansiosa e depressiva, ora, di entità lieve; le cause della
psicopatologia ansiosa e depressiva, che inizialmente ha giustificato una
totale incapacità al lavoro (febbraio‑novembre 2005) e in seguito una
parziale incapacità lavorativa (dal novembre 2005 in poi), sono da ricercare nel logorio professionale, nella difficoltà di conduzione della vita
personale‑finanziaria, nella delusione per la fine della relazione
sentimentale con la persona‑madre del suo figlio e nell'ultima condanna
con l'accusa di stupro tuttora in fase procedurale con possibilità di dover
espiare un'altra pena detentiva in futuro.
2. Conseguenze
dei disturbi sull'attività attuale:
l disturbi psichici del periziando, più sopra
elencati, compromettono nella misura lievemente ridotta la sua capacità
lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (grado d'invalidità 20‑25%,
da calcolarsi dal mese di marzo 2006 ad oggi e continua).
3.L'ambiente di
lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i
disturbi psichici?
Si, per quanto riferito dal periziando.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE.
1.È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in
corso? Ne sono previsti?
Non sono da prendere in considerazione.
2.È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro
attuale?
No, in considerazione di quanto più sopra
riferito.
3.L'assicurato è
in grado di svolgere altre attività?
Si, per la percentuale vedi più sopra”. (doc. AI
18-5+6).
Nella sua
decisione del 7 febbraio 2007 l’UAI ha quindi fissato al 25% il grado di
invalidità dell’assicurato prendendo in considerazione una incapacità
lavorativa residua del 25% in qualsiasi attività (doc. AI 25-1).
Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 15 dicembre 2009 di non entrata
in materia sulla nuova domanda di prestazioni AI dell’11 settembre 2009,
l’assicurato ha prodotto il referto del Dr. __________, spec. FMH in psichiatra
e psicoterapeuta, psicoanalista, e del Dr. __________, psicologo, i quali in
data 13 novembre 2009 hanno riferito quanto segue:
"
(…)
Egregi signori,
col progetto di decisione del 15 settembre u.s.
avete comunicato al nostro paziente citato in epigrafe, la non entrata in
materia della nuova richiesta di prestazioni.
Una prima richiesta era stata inoltrata nel 2006
e respinta il 7 febbraio 2007, malgrado che il periodo di malattia e la
relativa incapacità si protraessero a causa della grave psicopatologia che lo
affligge.
In questo periodo le cure sono proseguite con
discreto successo, e hanno poi dovuto essere parzialmente interrotte in
occasione dell'incarcerazione del 7 aprile 2008, come noto, a causa di abuso
sessuale (non siamo a conoscenza dei termini precisi del capo d'accusa).
Prima della carcerazione abbiamo avuto modo
lavorare sulla consapevolezza dei comportamenti inadeguati, sull'incapacità di
valutare la liceità degli stessi comportamenti, sull'opportunità di trarre
beneficio e insegnamento delle misure disciplinari relative.
Ci sembra essenziale, nell'interesse comune, che
al signor RI 1 sia concessa la possibilità di continuare la cura intrapresa e
mantenuta durante il periodo di detenzione dimostrando una soddisfacente
compliance terapeutica e consentendo quindi l'elaborazione dell' inadeguatezza,
dell’illecito, nonché la possibilità di alleviare la sofferenza affettiva
derivata dalla presa di coscienza; lavoro di recupero dell'autostima e
motivazione ambizioso da parte nostra a sostegno del quale riteniamo
indispensabili misure sociali d'appoggio: non ultima una rendita seppur
parziale.
Ovviamente chiediamo che il signor RI 1 sia
sottoposto ad una nuova valutazione e che questa, nel suo aspetto diagnostico e
predittivo, sia discussa con i curanti, in vista, ancora una volta, di un
prossimo procedere terapeutico.
Sicuri della vostra attenzione nei confronti di
questo nuovo caso, delicato per i suoi possibili e imprevedibili risvolti, cogliamo
l'occasione per porgerVi, egregi signori, i nostri distinti e cordiali saluti”
(doc. B2).
In via
ricorsuale l’avv. RA 1 ha trasmesso anche il certificato del 30 ottobre 2009
del Dr. __________ e del Dr. __________, qui riprodotto:
"
(…)
Con il presente si certifica che il sig. RI 1,
1975, è nostro paziente.
Il paziente in oggetto è sottoposto ad un
trattamento integrato di tipo psichiatrico, psicofarmacologico e psicoterapico
dal febbraio 2005 ed ha sempre dimostrato una compliance soddisfacente.
Anche nel periodo detentivo si è cercato di
mantenere inalterato, nei limiti del possibile, il rapporto terapeutico instaurato,
tramite congedi straordinari da noi richiesti e dal Carcere La Stampa accordati, al fine di coadiuvare il percorso riabilitativo del paziente e non
annullare i benefici della terapia fino a quel momento ottenuti.
Purtroppo la decisione di sospendere il permesso
C e la conseguente impossibilità di entrare in Svizzera rendono impossibile il
proseguio del percorso finora improntato con il paziente dai Sottoscritti.
Questo desta la nostra preoccupazione poiché,
nonostante il beneficio che il paziente trae dalla terapia, riteniamo le
condizioni psicologiche ancora compromesse a livello dell'affettività, del
contatto, della motivazione, dell'autostima e della volitività.
Chiediamo pertanto, qualora possibile nei termini
di legge, la possibilità di accordare al paziente un permesso mensile speciale
per permettergli di proseguire la terapia presso lo Studio dei Sottoscritti.
Sarà ovviamente Vostra premura fissare i punti e
le condizioni che riterrete necessari per rendere sicura e tutelata
questa concessione e nostra premura garantire in ogni modo il rispetto
di tali vincoli.
Chiediamo cortesemente di fornirci quanto prima
una risposta a tale richiesta, in modo da poter elaborare gradualmente ed
insieme con il paziente qualsiasi decisione vorrete prendere. Ci auguriamo
vivamente che da parte Vostra vi sia un atteggiamento collaborativo ed
adiuvante il nostro incarico professionale, etico e morale di fornire un
sostegno nella riabilitazione psichica, cognitiva, emotiva e comportamentale
del paziente, possibile solo attraverso una continuazione della presa a carico
dello stesso” (doc. B3).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
Considerandi
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell’incarto e dell’esito degli
accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
Nell’ambito
della prima richiesta di prestazioni il perito interpellato
dall’amministrazione, Dr. __________, ha diagnosticato: “Disturbi di
personalità misti (ICD‑10:F61.0 / tratti di quello dipendente,
narcisistico e istrionico); Reazione mista ansioso‑depressiva, prolungata
(ICD‑10:F43.22) ora di entità lieve e Gioco d'azzardo patologico (ICD‑10:F63.0)
ora sufficientemente contenuto” (doc. AI 18-1).
Il Dr. __________
ha quindi valutato __________ inabile, in qualsiasi attività lavorativa, nella
misura del 20-25% (doc. AI 18-5).
Dalla
documentazione medica prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione
e in via ricorsuale al TCA non emerge alcun elemento oggettivo che permetta a
questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.
I referti
del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e del Dr. __________,
psicologo, del 30 ottobre 2009 (doc. B3) e del 13 novembre 2009 (doc. B3) sono
del tutto generici, oltre che privi di una diagnosi specifica secondo una
classificazione riconosciuta. Questi rapporti inoltre non contengono una
valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità
lavorativa.
Il medico
curante si è limitato a riferire che le cure sono proseguite con discreto
successo per poi essere parzialmente interrotte a causa dell’incarcerazione
dell’assicurato il 7 aprile 2008. Precedentemente la terapia si è incentrata “sulla
mancanza di consapevolezza dei comportamenti inadeguati, sull’incapacità di
valutare la liceità degli stessi comportamenti, sull’opportunità di trarre
beneficio e insegnamento delle misure disciplinari relative”. I medici
hanno quindi concluso chiedendo che all’assicurato venga concessa la
possibilità di continuare la terapia (cfr. doc. B2 del 13 novembre 2009).
Nello
scritto del 30 ottobre 2009, per contro, il medico curante ha comunicato all’Ufficio
federale migrazione che “anche nel periodo detentivo si è cercato di
mantenere inalterato, nei limiti del possibile, il rapporto terapeutico
instaurato”. La decisione di sospendere il permesso C ha, per contro,
ostacolato il percorso terapeutico. Secondo il Dr. __________ e il Dr. __________
le condizioni psicologiche del paziente sono ancora compromesse a livello
dell’affettività, del contatto, della motivazione, dell’autostima e della
volitività (doc. B3).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 25 novembre 2006 ha, da parte sua, rilevato che il certificato del Dr. __________ del 13 novembre 2009 non
evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato
rispetto alla valutazione del Dr. __________ (doc. AI 42-1).
Giova
ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.7
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “nuova e completa
valutazione medica” (doc. IV).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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