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Decisione

32.2010.290

Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti medici (perizia pluridisciplinare) e un ulteriore sopralluogo presso l'azienda per accertare le reali mansioni dell'assicurato

22 giugno 2011Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. X

e l’allegato sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XI).

1.12. L’avv. RA 1,

in data 14 gennaio 2011, ha presentato delle contro-osservazioni nelle quali ha

ribadito le carenze nell’accertamento delle mansioni affidate all’assicurato

presso la __________ SA e contestato la conclusione secondo cui “l’attività

svolta da parte dell’assicurato si può considerare leggera e rispettosa dei

limiti funzionali indicati nel rapporto medico del 09.09.2009 dal dr. __________”

(doc. XII).

Il

doc. XII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

1.13. L’UAI, in

data 25 gennaio 2011, ha comunicato di aver sottoposto l’incarto all’esame del

SMR ed alla consulente in integrazione professionale che hanno confermato la

correttezza del provvedimento (doc. XIV+1).

I doc.

XIV e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XV).

1.14. Il 14

febbraio 2011 il legale dell’assicurato ha nuovamente criticato il rapporto del

SMR, che si sarebbe fondato su un accertamento “estremamente superficiale”

dell’attività svolta dall’assicurato sul posto di lavoro. Anche la valutazione

EFL e il verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2010 non avrebbero chiarito

l’attività effettivamente affidata a RI 1a in contrasto – secondo l’insorgente

– con i limiti funzionali posti dal SMR.

L’insorgente

ha nuovamente messo in evidenza che il Dr. __________ nella valutazione EFL

aveva condizionato il reinserimento in un’attività superiore al 50% all’esecuzione

di cicli di fisioterapia intensiva che RI 1 ha peraltro seguito senza

apprezzabili risultati riguardo alla possibilità di aumentare la capacità

lavorativa. Presupposto tuttavia che il SMR avrebbe successivamente ignorato (doc.

XVI).

Il doc.

XVI e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVII).

1.15. In data 11

marzo 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione presentata dal

ricorrente all’esame del SMR, il quale ha fornito una dettagliata presa di

posizione, ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XX+bis).

I doc.

XX+bis sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XXIII).

1.16. Con le

osservazioni dell’8 aprile 2011 l’insorgente si è chinato sulla questione relativa

alle mansioni affidate ed effettivamente svolte dall’assicurato contestando il

rapporto di sopralluogo del 2 dicembre 2010. Rapporto non sarebbe stato sottoposto

ai responsabili della __________ SA per una verifica (doc. XXVI+1).

Il doc.

XXVI e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVII).

1.17. Nelle

osservazioni datate 9 maggio 2011 l’UAI si è riconfermato nel rapporto del 2

dicembre 2010 e nel provvedimento impugnato (doc. XXVIIII).

I doc.

XXVII, XXVIII/1-2 sono stati trasmessi per conoscenza all’avv. RA 1 (doc.

XXIX).

1.18. Il legale

dell’assicurato, il 20 maggio 2011, ha sostanzialmente ribadito le proprie

argomentazioni ricorsuali (doc. XXX).

Il doc.

XXX e allegati sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXXI).

1.19. Il 6 giugno

2011 l’UAI, dopo aver interpellato il medico del SMR, Dr.ssa __________ e la consulente

in integrazione professionale __________, ha preso posizione in merito alle

critiche relative alla durata del sopralluogo, alla questione del trasporto dei

materiali all’interno del laboratorio, della suddivisione del materiale

contenuto nei sacchi di granulato e del trasporto dei contenitori di solvente

(doc. XXXII +bis).

Il doc.

XXXII e l’allegato sono stati inviati all’insorgente per osservazioni (doc.

XXXIII).

1.20. L’avv. RA 1i,

il 20 giugno 2011, ha contestato le modalità e la completezza del sopralluogo

svolto presso la __________ SA e i suggerimenti avanzati dalla Dr.ssa __________

e dalla consulente __________ per ridurre il carico di lavoro affidato a RI 1

ritenuti dal suo rappresentante inattuabili, salvo pregiudicare i ritmi e le

esigenze imposte da un corretto svolgimento dei compiti in seno alla ditta (doc.

XXXIV).

I doc.

XXXIII e XXXIV sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile.

Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC

1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nella

decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato sulla base della valutazione del Servizio medico regionale

(SMR) (doc. AI 40-1) e della __________ (doc. AI 62-1).

Nel

rapporto medico del 9 settembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e la Dr.ssa

____________________, spec. in medicina del lavoro, dopo aver descritto

l’anamnesi del paziente, l’evoluzione della malattia psichica, la terapia

attuale, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, lo status somatico e

psichico, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione/ conclusione:

"

(…)

Diagnosi:

·

Sindrome lombovertebrale cronica con

irradiazione radicolare S1 sinistra

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 54 anni in buone condizioni

generali. Dal giugno 2008 lombalgia successivamente cronicizzata con ricorrente

sciatalgia all'arto inferiore di sinistra, Quanto riferito dall'assicurato

risulta compatibile con l'obiettività clinica e la radiologia.

La valutazione clinica odierna permette di

definire i seguenti limiti funzionali:

- Deve

evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena

- Può

sollevare abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo kg 8 e

saltuariamente massimo kg 10

- Deve

evitare la posizione inginocchiata

- Deambulazione

senza riposo massimo 1 km

- Deve

evitare la deambulazione su terreni sconnessi

Dal febbraio 2009 l'assicurato svolge la propria attività lavorativa per 4.30 al giorno durante la mattina (riferite

pause di lunga durata). Viene descritta un'attività con necessità di saltuari

carichi anche superiori ai 10 kg. In attività abituale l'assicurato presenta

una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal

febbraio 2009.

In attività lavorativa rispettosa di tutti i

limiti funzionali sopra descritti, l'assicurato presenta una capacità

lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a partire dal

febbraio 2009. Difficile definire la prognosi, probabilmente favorevole per la

stazionarietà della situazione clinica. Utile rivalutazione clinica tra 12 mesi

per meglio valutare le risorse lavorative eventualmente incrementate nel tempo.

Non sono proponibili al momento ulteriori

provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità

funzionale.

Si somministra all’assicurato test SF 36 con

referto allegato e test ODI con esito di 40%.

Dal lato psichico, l’A.o non presenta

all'osservazione odierna segni o sintomi di una psicopatologia maggiore. Appare

assente una deflessione patologica del tono dell'umore, esprime preoccupazioni

relative alla cura dei figli e ai rapporti intimi con la moglie, influenzati

dalla malattia somatica. Tali preoccupazioni sono comprensibili sul piano socio‑culturale,

non rappresentano un vissuto con un substrato psicopatologico. Non esprime

preoccupazioni finanziarie. Esiste una terapia medicamentosa blanda, non vi è

presa a carico specialistica.

In conclusione, non si apprezzano limiti

funzionali di tipo psichico all’osservazione odierna” (doc. AI 40-5).

Dopo aver

sottoposto il referto del Dr. __________, trasmesso dal ricorrente, al vaglio

del SMR, l’amministrazione ha predisposto l’esecuzione di un test per la

valutazione della capacità funzionale (EFL), svolto dalla __________ (doc. AI

62-1).

Nel

rapporto medico del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto

la seguente diagnosi:

"

(…)

Diagnosi

Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra,

irritativa, non deficitaria con:

- ernia

discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un conflitto della radice S1;

- protrusione

discale L4‑L5, grave discopatia ed una sindrome faccettaria ai due ultimi

segmenti lombari (MRI lombare del 27.04.2009);

- cardiopatia

íschemica con stato dopo IMA transmurale con angiopiastica impianto di stent

non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005.

Diagnosi collaterali;

- sindrome

delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero‑moderato,

- esiti

di ernio‑piastica inguinale bilaterale il 30.07.2007;

- re‑intervento

chirurgico con ernio‑plastica destra con rete per recidiva il

31.07.07;

- sindrome

ansioso‑depressiva, verosimilmente di origine reattiva.

(…)

Il

Dr. __________ ha quindi espresso il seguente parere medico:

"

(…)

Giudizio/Consigli dal punto di vista medico

Durante il mio esame clinico il paziente ha

collaborato pienamente ed il suo impegno si può giudicare affidabile.

Soggettivamente riferisce di bloccaggi lombari

recidivanti ed una limitazione funzionale dolorosa del rachide lombosacrale al

minimo sforzo fisico. Segnaliamo che dopo l'infarto miocardico il paziente

presenta uno stato ansioso e paura di un'eventuale recidiva.

Oggettivamente il paziente risulta compensato

cardiopolmonarmente, a riposo eupnoico ed un po' ansioso; presenta inoltre una

sindrome lombo‑spondilogena S1 sx irritativa, non deficitaria,

relazionata verosimilmente alle gravi alterazioni statico‑degenerative

pluri‑segmentali, come dettagliatamente descritto nella diagnosi.

Per quanto riguarda la problematica lavorativa,

considerate tutte le componenti di questo complesso caso e tenendo presente lo

stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo stato psichico dovuto alla

costante paura di un peggioramento della sintomatologia, il decondizionamento

muscolare e cardiovascolare, l’insuccesso nel suo ultimo tentativo di ripresa

lavoro al 100% e l'età avanzata del cliente, riteniamo che il reinserimento per

tutta la giornata nell'attività professionale svolta finora sia realistico

tenendo conto di permettere una pausa pranzo prolungata di almeno 1,5 ore.

Riteniamo inoltre importante che il cliente,

prima di essere reinseríto al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%,

effettui dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4

settimane), attiva e specifica e poi degli allenamenti costanti per ritrovare

una condizione fisica ed una forza maggiore.

Il

rapporto della __________ è quindi giunto alle seguenti conclusioni e proposte:

"

(…)

Conclusioni e proposte

I problemi rilevanti, in relazione all'attività

professionale svolta, sono costituiti da dolori cronici alla colonna vertebrale

e soprattutto nella zona lombare con dolore irradiante alla gamba sinistra,

fino al piede. Durante i test pratici abbiamo osservato inoltre decondizionamento

muscolare e cardiovascolare generale. Le conoscenze delle tecniche ergonomiche

risultano scarse, ma il cliente, grazie alle indicazioni della terapista,

riusciva in parte, durante i test a correggersi e a far propri i movimenti e le

posture corrette mostrate.

L'atteggiamento del cliente risulta sofferente,

fissato sui propri dolori ed con una forte tendenza all'aggravamento dei

sintomi.

Con il suo comportamento il cliente ha reso

difficile la valutazione del suo impegno: durante i test pratici si é

autolimitato più volte, lamentandosi dei suoi tipici dolori prima di raggiungere

il limite funzionale del rendimento osservabile/ oggetivabile (p.es.: movimenti

compensatori, scarico del peso dal lato doloroso, reazioni vegetative). Si deve

quindi presupporre, che si possa raggiungere una capacità di carico maggiore di

quello dimostrato nei diversi test pratici (vedi tabella della valutazione

della capacità funzionali EFL). Il secondo giorno, il cliente non è più stato

dìsposto a ripetere i test standard di sollevamento e trasporto dei pesi come

previsti dal test EFL, giustificandosi riferendo di avere deciso così dopo aver

sentito, il pomeriggio del 1° giomo di test, il suo medico curante. A detta del

cliente, quest'ultimo lo avrebbe consigliato di non eseguire quei test che

potenzialmente avrebbero potuto causargli un aumento dei suoi tipici dolori. In

generale la concordanza durante il test è stata discreta. Nel Pact‑ test

(autovalutazione della capacità funzionale) il cliente ha ottenuto, nei 2

giorni, un punteggio minimo (completamente inabile al lavoro), che però non

corrisponde alla capacità funzionale che poi ha effettivamente dimostrato

durante i test pratici. Si è quindi, in entrambi i giorni di prove, sotto‑valutato.

L'attuale esigibilità funzionale e di capacità di

carico del cliente, basata sul risultati ottenuti oggettivamente nelle prove

eseguite durante il test EFL si situa nella categoria dei lavori leggeri. Sono

inoltre da evitare, considerata l'attuale debolezza muscolare degli arti

superiori, i sollevamenti di pesi oltre l'altezza della testa che superano i 7.5 kg.

Esigibilità e

prospettive di reinserimento professionale

Esigibilità dell'attività professionale svolta

fino ad ora di controller della qualità in un'industria chimica.

Il cliente è in grado, per la maggior parte di

esercitare l'attività professionale svolta finora.

Si riscontrano difficoltà soprattutto nel

sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino a 50 volte in un giomo. La

discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere

sollevati all'altezza della testa e la sua attuale capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso dei sacchetti in questione, ad esempio

suddividendo il loro contenuto in 2 contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di tempo, anche se reale, sarebbe

secondo noi

non importante. Si tratta di un'attività svolta

generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre che al cliente, per

i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della vita, il trasporto

orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza

della testa, venga garantita l'assistenza di una seconda persona.

Considerate tutte le componenti di questo

complesso caso e tenendo presente lo stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo

stato psichico dovuto alla costante paura di un peggioramento della

sintomatologia, il decondizionamento muscolare e cardiovascolare, l'insuccesso

nel suo ultimo tentativo di ripresa lavoro al 100% e l'età avanzata del

cliente, riteniamo che il reinserimento per tutta la giomata nell'attività

professionale svolta finora sia realistico tenendo conto di permettere una

pausa oltre quella di pranzo di 1 ora.

Tempo di lavoro:

x tutto il giorno – con

pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20 min. per mezza giornata e

prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da far corrispondere la

giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%

Proposte concrete per il reinserimento professionale

x allo stesso posto di

lavoro – con lo stesso tipo di mansioni

x a tempo ridotto

Ditta __________ a __________

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

Durante lo svolgimento dei test fisici abbiamo

notato che il cliente ha una ridotta forza muscolare nelle braccia e presenta

un decondizionamento generale sia muscolare che cardiovascolare. Il cliente

stesso conferma che, ad eccezione di qualche passeggiata, non fa nuoto né

sport. Le sue conoscenze ergonomiche sono scarse e la capacità di stabilizzare

attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombo‑sacrale e

lombare è insufficiente.

Riteniamo importante che il cliente, prima di

essere reinserito al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui

dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva

e specifica con i seguenti obiettivi:

-

miglioramento della forza muscolare (generale) e

cardiovascolare con palestra, nuoto, bicicletta),

-

miglioramento delle conoscenze ergonomiche,

-

miglioramento della capacità di stabilizzazione

muscolare nella zona lombo‑ sacrale e lombare,

-

terapie passive per diminuire i tipici dolori.

Al termine del programma riabilitativo,

considerato anche l'interesse dei paziente ed il suo benessere generale si possono

consigliare attività quali:

Considerandi

-

fitness con cyclette ed altre attività di

resistenza,

-

nuoto o acquagym” (doc. AI 62-5+6).

2.5

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, il TCA, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.

2.6.1

Nell’ambito

della valutazione del SMR, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame medico da

parte del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e della Dr.ssa __________ __________,

spec. in medicina del lavoro, i quali nel rapporto del 9 settembre 2009 hanno

posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

lombovertebrale cronica con irradiazione radicolare S1 sinistra”, mentre

senza influsso sulla capacità lavorativa veniva indicato: “- Esiti da infarto

miocardico (aprile 2005); - Sindrome delle apnee notturne in CPAP (dal 2006); -

Esiti di intervento per ernia inguinale sinistra (1990); - Esiti di tre

interventi per ernia inguinale destra (1990, 1997, 2007); - Condropatia

ginocchio destro e sinistro nota dal 1998; - intolleranza glucidica; - Stato

dopo epatite (B?)” (doc. AI 40-1).

Nel

rapporto medico del 20 novembre 2009 – svolto per conto della __________

Assicurazioni - il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto

la diagnosi di

“- Sindrome

vertebrale, rispettivamente spondilogena lombare in presenza di una disfunzione

segmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombosacrale, così come di

incipienti alterazioni degenerative. - Componenti radicolari dal carattere

urente attualmente piuttosto in L5, in parte minore S1 all’arto inferiore

sinistro. - Stato dopo infarto miocardico aprile 2005 con posa di 2 stent. -

Stato dopo ripetuti interventi di ernia inguinale.

-

Nozione di condropatia delle ginocchia” (doc. AI

51-5).

L’Ufficio

AI, su proposta della Dr.ssa __________, ha predisposto l’esecuzione di una

valutazione EFL presso la __________, avvenuta il 30/31 marzo 2010.

Nel

rapporto del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto la diagnosi

principale di “Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra, irritativa,

non deficitaria con: - ernia discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un

conflitto della radice S1; - protrusione discale L4‑L5, grave discopatia

ed una sindrome faccettaria ai due ultimi segmenti lombari (MRI lombare del

27.04

); - cardiopatia ischemica con stato dopo IMA transmurale con angioplastica

impianto di stent non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005”

(doc. AI 62-3).

2.6.2

Se l’aspetto

diagnostico non solleva particolari questioni e non viene contestato dalle

parti, non si può dire altrettanto della valutazione della capacità lavorativa

residua e dei limiti funzionali indicati dall’amministrazione, dopo la

valutazione del SMR e della __________.

2.6.2.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.6.2.2

Nel referto

del SMR del 9 settembre 2009 venivano indicati i seguenti limiti funzionali: “-

Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della

schiena; - Può sollevare abitualmente sia da terra che da piano

orizzontale massimo kg 8 e saltuariamente massimo kg 10; - Deve evitare la

posizione inginocchiata; - Deambulazione senza riposo massimo 1 km; -Deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi” (doc. AI 40-1).

I medici

hanno concluso indicando che nell’attività abituale l'assicurato è abile 6 ore

al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal febbraio 2009, mentre in un’attività

adeguata, rispettosa di tutti i limiti funzionali sopra descritti, presenta una

capacità lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a

partire dal febbraio 2009 (doc. AI 40-4).

Nel

rapporto del 28 aprile 2010 della __________ venivano riscontrate difficoltà

soprattutto “nel sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente

fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino

a 50 volte in un giomo. La discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere sollevati all'altezza della testa e la sua attuale

capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso

dei sacchetti in questione, ad esempio suddividendo il loro contenuto in 2

contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di

tempo, anche se reale, sarebbe secondo noi non importante. Si tratta di

un'attività svolta generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre

che al cliente, per i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della

vita, il trasporto orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza della testa, venga garantita l'assistenza di una

seconda persona” (doc. AI 62-5),

Nelle

conclusioni il Dr. __________ ha indicato un’esigibilità lavorativa di una

giornata completa “con pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20

min. per mezza giornata e prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da

far corrispondere la giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%”

(doc. AI 62-5).

Veniva

quindi ritenuto importante che RI 1 “prima di essere reinserito al lavoro

con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui dei cicli di fisioterapia

intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva e specifica e poi degli

allenamenti costanti per ritrovare una condizione fisica ed una forza maggiore”

(doc. AI 62-4).

Come

rettamente sottolineato dal ricorrente il buon esito dei cicli di fisioterapia

intensiva era da ritenersi una condizione per il reinserimento dell’assicurato

nel mercato del lavoro ad una percentuale superiore al 50%. Il Dr. __________

ha chiaramente indicato che l’assicurato “prima di essere reinserito al lavoro

con una capacità lavorativa oltre al 50% effettui dei cicli di fisioterapia

intensa” (doc. AI 62-4, la sottolineatura è del redattore).

Dalla

documentazione presentata dinanzi al TCA emerge tuttavia che le sedute di

fisioterapia, svolte presso il medesimo centro (__________ che ha effettuato la

perizia commissionata dall’UAI, non hanno ancora portato al miglioramento

auspicato. Esse hanno preso inizio nell’agosto 2010 con una frequenza di 2

sedute alla settimana, poi diminuite a 1 seduta alla settimana “per via dei

successivi forti dolori che il paziente riportava dopo la terapia eseguita”

(cfr. dichiarazione del 9 febbraio 2011 __________; doc. XVIII) e sono state

interrotte per un breve periodo - secondo quanto riferito dal medico curante

Dr. __________, spec. FMH in medicina interna - a causa dei dolori (doc. XVI).

La

fisioterapista ha quindi aggiunto che l’attuale carico di lavoro del paziente è

importante (con un’attività al 50%) in quanto lo obbliga a restare per

parecchie ore in piedi. “Questo porta ad un sovraccarico della zona colpita

e, dato che non c’è stabilità, ad uno sfregamento delle articolazioni

faccettarie delle vertebre lombari”.

La

fisioterapista ha quindi consigliato di continuare il trattamento per

permettere un miglioramento e “successivamente mantenere sotto controllo la

sua problematica cronica” (doc. XVIII).

Il medico

del SMR, Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 17 agosto 2010 rileva che “l’esecuzione

di un tale ciclo di fisioterapia non ha comunque influsso sulle patologie

sofferte dall’A e sulla sua relativa CL ma tende al ritrovamento ‘di una

condizione fisica ed una forza maggiore’” (doc. AI 71-2).

Il TCA

non ritiene convincente la presa di posizione del SMR.

A maggior

ragione se si considera che la Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 16

giugno 2010 e del 17 agosto 2010, ritiene che “nell’incertezza che l’A abbia

puntualmente seguito le indicazioni suggerite dal Dr. __________ (fisioterapia,

n.d.r.) si conferma la presa di posizione contenuta nel rapporto SMR del

09.09.2009

dello specialista Dr. __________” (doc. AI 69-1; 71-2).

Vi è una

contraddizione di fondo che emerge sulla necessità o meno dell’esecuzione di

una fisioterapia intensa per il recupero della capacità lavorativa

dell’assicurato e, in particolare, se questa sia o meno una condizione per il

reinserimento dell’assicurato in un’attività lavorativa superiore al 50%.

Inoltre,

la valutazione del SMR del 9 settembre 2009 e quella EFL del marzo 2010 non

hanno tenuto conto del sopralluogo svolto dall’amministrazione sul posto di

lavoro dell’assicurato, in data 2 dicembre 2010, per accertare le mansioni

svolte da quest’ultimo e fissare i limiti funzionali (cfr. doc. VI bis).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nella valutazione del 8/9 settembre 2009 aveva

riporto solo scarne informazioni sull’effettiva attività svolta da RI 1 in seno

alla __________ SA: “Nella sua professione di Quality Manager è affiancato

da un collega. Si tratta di eseguire sia analisi chimiche (gas-cromatografia)

sia reazioni chimiche direttamente sui pezzi, il che richiede di sollevare

oggetti del peso di circa Kg 10-15” e sulla base di queste ha fissato i limiti

funzionali (cfr. doc. AI 40-3).

Come

vedremo al consid. 2.6.2.3. le mansioni svolte da RI 1 in seno alla __________

SA sono molteplici e diversificate e non del tutto chiarite

dall’amministrazione.

Si rileva

infine che anche il medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna, ritiene il paziente abile al 50% (doc. D).

Da parte

sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 20

novembre 2009 ha indicato un’inabilità lavorativa del 50% nell’attuale

professione e sottolineato che in considerazione delle diverse patologie

presentate dall’assicurato si giustifica l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica…)

(doc. AI 51-6).

L’Ufficio

AI non ha tuttavia svolto una perizia pluridisciplinare, ma si è limitato ad

eseguire una valutazione EFL presso la __________.

Tuttavia,

la complessità della patologia ortopedico-reumatologica, lo stato ansioso del

paziente rilevato sia dalla perizia EFL (cfr. doc. 62-5) che dalla assunzione

di ansiolitici (doc. F2) e le problematiche cardiologiche (nello scritto del 6

maggio 2009 il Dr. __________, primario specialista FMH in cardiologia,

angiologia e medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ aveva

ritenuto RI 1imala, per la sola patologia cardiologica, abile all’80%

per attività che comportano sforzi fisici leggeri o anche moderati, cfr. doc.

AI 18-1,

giustificano

– secondo questa Corte - un approfondimento pluridisciplinare (neuro-ortopedico/reumatologico,

psichiatrico e cardiologico) come proposto dal Dr. __________, inteso a

delucidare le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa

dell’assicurato (cfr. STF 8C_49/2011 del 12 aprile 2011; STF 8C_1018/2010 del

18.

aprile 2011).

2.6.2.3

Per quanto

riguarda la questione, controversa, dell’attività svolta dall’assicurato presso

la __________ SA, considerata dall’UAI “leggera e rispettosa dei limiti

funzionali fissati in sede medica”, ma non per l’insorgente per il quale

numerose attività sono invece da considerare “pesanti e impegnative”,

questa Corte ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che l’attività svolta da RI

1.

sia leggera.

L’inchiesta svolta

dall’amministrazione, in data 2 dicembre 2010, non ha permesso di chiarire in modo

convincente quali sono le attività svolta dall’assicurato in qualità di “Quality

Manager (Responsabile Controllo Qualità)” e i conseguenti limiti

funzionali.

In particolare, se da un

lato l’UAI ritiene che l’insorgente svolge una parte di lavori amministrativi

(analisi chimiche e gascromatografiche e di reazioni chimico – fisiche riguardo

la qualità sia delle materie prime che del prodotto finito e lavori d’ufficio),

da computare nella valutazione complessiva delle mansioni (doc. XXbis),

dall’altra il patrocinatore dell’assicurato rileva che tali attività

amministrative occupano “sull’arco della settimana un tempo molto ridotto

rispetto a tutte le altre mansioni, le quali richiedono un impegno fisico

rilevante e continui spostamenti, nonché posizioni ergonomicamente gravose per

rapporto al danno alla salute”. Attività che non possono essere considerate

leggere come sostiene l’amministrazione (doc. XXVI+1).

Risultano quindi

controverse le attività riguardanti il trattamento del prodotto in entrata (secchio

di 15 kg prelevato da ogni camion e preso in consegna dall’assicurato o da un

collega) e in uscita (controllo e livellamento delle piastrelle), l’analisi dei

sacchetti in granulato, l’attività in magazzino (archiviazione delle piastrelle

in un magazzino con scaffalature a più piani) e il prelievo del solvente (10 kg di solvente da prelevare dai contenitori del magazzino dei prodotti chimici) (cfr. doc. VI bis;

VIII).

Le risposte fornite

all’UAI dal datore di lavoro, in data 28 aprile 2011 (doc. XXVIII), non hanno

infatti permesso di chiarire alcuni punti controversi sulle attività svolte in

azienda dall’assicurato.

In particolare, l’UAI ha

proposto una serie di suggerimenti per alleggire il carico di lavoro dell’assicurato,

di cui non è stata chiarita la fattibilità.

Nello scritto e-mail del

28.

aprile 2011 la consulente ha invitato l’azienda ad indicare se fosse

possibile, per l’analisi delle piastrelle e del granulato, aprire le scatole

nell’anti-laboratorio e mettere una piastrella / un sacchetto per volta sul

carrellino e poi portare tutta la scatola nel laboratorio. La consulente ha

quindi chiesto alla __________ SA se fosse possibile dotare l’attrezzo per il

livellamento di un motorino per sgravare l’assicurato dal peso della lastra e infine

suddividere il secchio da 15 kg di materiale in entrata in due sacchi da 7,5kg

(doc. XXVIII1).

La __________ SA non ha

però risposto a questi suggerimenti in modo soddisfacente rilevando che le “azioni

fattibilmente possibili da parte __________ SA (…) in modo tale da agevolare al

massimo il lavoro del signor RI 1” e che “non ci sono ulteriori spazi

e/o possibilità di agevolazioni per il signor RI 1, senza che vengano create

ostacolazioni al lavoro di tutti gli altri collaboratori nei vari reparti”

(doc. XXVIII2).

L’UAI, tuttavia, nelle

osservazioni del 9 maggio 2011 e del 6 giugno 2011 ha ritenuto attuabili alcune di queste misure di “parcellizzazione del lavoro” senza però

che vi sia stato un riscontro positivo da parte dell’azienda. Anzi, sembrerebbe

che nuove misure di adattamento non siano possibili da parte della __________

SA (cfr. doc. XXVIII; XXXIII+bis; XXVIII2).

2.6.2.4

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce

dell’importante divergenza di valutazione della capacità lavorativa residua

vada ulteriormente approfondito l’aspetto medico, tramite una perizia

pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica)

e svolto un ulteriore sopralluogo alla __________ SA per accertare quali sono

le reali mansioni svolte dall’assicurato presso l’azienda.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto una perizia pluridisciplinare e svolga un ulteriore

sopralluogo, in presenza di tutte le parti coinvolte, per accertare quali sono

le reali mansioni svolte dall’assicurato presso la Forbo SA e fissare i

conseguenti limiti funzionali.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente

sul diritto alla rendita.

In tale

contesto l’UAI esaminerà pure, se del caso, l’eventualità di un cambiamento di

professione (cfr. al riguardo doc. AI 43-2; ricorso doc. I, pag. 14; risposta

di causa, doc. VI+bis, pag. 4).

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

2.9

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 2 settembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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