32.2010.290
Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti medici (perizia pluridisciplinare) e un ulteriore sopralluogo presso l'azienda per accertare le reali mansioni dell'assicurato
22 giugno 2011Italiano49 min
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Numero d'incarto:
32.2010.290
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti medici (perizia pluridisciplinare) e un ulteriore sopralluogo presso l'azienda per accertare le reali mansioni dell'assicurato
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.290
LG/DC/sc
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 settembre 2010 emanata
da
CO 1 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1957, attivo a tempo parziale (50%) quale responsabile del controllo qualità,
della ricerca e dello sviluppo presso la __________ SA, in data 31 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetto da “Cardiopatia, apnea, contropatia, ernia inguinale,
lombosciataglia” (doc. AI 10-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con progetto di decisione del
25 settembre 2009 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non
essendo il grado d’invalidità pensionabile (30%).
1.3. Nelle
osservazioni del 27 ottobre 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. dr. RA 1, ha
contestato il progetto di decisione dell’UAI, in particolare la valutazione
medica del SMR che ritiene RI 1 abile al lavoro nella sua attività attuale nella
misura di 6 ore al giorno, mentre in attività adeguata potrebbe svolgere un
lavoro di 8.40 ore al giorno con un rendimento ridotto del 20% (doc. AI 49-1).
A mente
dell’avv. __________RA 1 le problematiche reumatologiche (condropatia
bilaterale e sindrome lombosacrale), le operazioni per ernia inguinale subìte
nel passato (1990, 1997 e 2007), i postumi dell’infarto miocardico e la
sindrome da apnea notturna non sarebbero state valutate in maniera corretta dal
punto di vista della loro influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato
(doc. AI 49-1).
Il legale
ha postulato il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d’invalidità
(doc. AI 49-1).
1.4. Il 24
novembre 2009 l’assicurato ha trasmesso all’UAI la perizia del 20 novembre 2009
svolta dal Dr. __________, per conto della __________ Assicurazioni (doc. AI
51-1; 51-2).
1.5. Nelle annotazioni
dell’11 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr.ssa __________, dopo aver preso
visione del rapporto del Dr. __________, ha proposto l’esecuzione di un test
per la valutazione della capacità funzionale (EFL) presso il Centro __________
(doc. AI 57-1).
1.6. Esperito
tale accertamento e trasmesso il relativo rapporto al legale dell’assicurato,
questi, in data 8 luglio 2010, ha espresso le proprie osservazioni contestando
le conclusioni a cui sono giunti i medici del Centro __________, in particolare
mettendo in evidenza una presunta discrepanza tra il complesso quadro
patologico e le conclusioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, nonché
delle inesattezze sull’attività svolta dall’insorgente in seno alla __________
SA e i conseguenti limiti funzionali (doc. AI 68-1).
1.7. L’UAI, dopo
aver sottoposto le osservazioni dell’assicurato all’esame del SMR, con
decisione del 2 settembre 2010, ha confermato il progetto di decisione e
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. AI 72-1).
1.8. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità, a
far tempo dal 1° febbraio 2010 (doc. I).
L’insorgente
si è riconfermato nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2009 e in quelle
dell’8 luglio 2010 sulla valutazione della capacità funzionale (EFL) eseguita
presso il Centro __________. Il legale ha contestato anche il rapporto e le
annotazioni dei medici del SMR (doc. I).
Il
ricorrente ha messo in evidenza che uno dei presupposti avanzati
dall’amministratore per raggiungere l’abilità lavorativa nella sua attività di
6 ore al giorno e in attività adeguata di 8.40 ore al giorno, con un rendimento
ridotto del 20%, sarebbe - oltre a quello di prolungare la pausa pranzo di 1.5
ore - l’esecuzione di cicli di fisioterapia intensiva e il ricondizionamento
muscolare. Il patrocinatore rileva che il trattamento al quale si è sottoposto
l’assicurato non ha sortito però gli effetti sperati, avendo RI 1 subìto nuovi
blocchi alla colonna vertebrale (doc. I).
L’avv. RA
1 ha quindi illustrato nei dettagli l’attività lavorativa svolta
dall’assicurato in seno alla __________ SA - a suo dire - erroneamente
descritta nella valutazione EFL. Ciò che avrebbe condotto l’amministrazione a
conclusioni inesatte.
L’insorgente
ha quindi contestato l’importo del reddito da invalido calcolato dall’Ufficio
AI (doc. I).
1.9. In risposta
l’UAI, fondandosi sulle conclusioni del SMR, sulla valutazione EFL dello studio
__________ e sul rapporto del 2 dicembre 2010 relativo all’incontro avuto con
il datore di lavoro, il medico SMR e la consulente in integrazione
professionale, ha confermato la propria decisione e postulato la reiezione
integrale del gravame (doc. IVbis).
1.10. Nelle
osservazioni del 20 dicembre 2010 il ricorrente ha contestato l’inchiesta sul
posto di lavoro eseguita in data 2 dicembre dall’amministrazione, ritenuta
incompleta sia per quanto riguarda i lavori e le mansioni che RI 1 è chiamato a
svolgere, sia per i limiti funzionali determinati dalle diverse affezioni (doc.
VIII).
L’avv. RA
1 ha ribadito che la capacità lavorativa dell’assicurato “non può essere
superiore al 50%” e che l’attività svolta da quest’ultimo non può essere
definita leggera e rispettosa dei limiti funzionali indicati in sede medica.
Egli ha quindi contestato, punto per punto, il rapporto del 2 dicembre 2010 (doc.
VIII).
Il
ricorrente ha quindi prodotto copia del rapporto del 30 novembre 1999 del Dr. __________
e della ricetta del 15 dicembre 2010 del Dr. __________ (doc. VIII+ F1 e F2).
Le
osservazioni dell’avv.RA 1 sono state inviate all’UAI per osservazioni (doc.
IX).
1.11. Il 4 gennaio
2011 l’UAI, dopo aver sottoposto le obiezioni del ricorrente e la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento
(doc. X+1).
Fatti
I doc. X
e l’allegato sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XI).
1.12. L’avv. RA 1,
in data 14 gennaio 2011, ha presentato delle contro-osservazioni nelle quali ha
ribadito le carenze nell’accertamento delle mansioni affidate all’assicurato
presso la __________ SA e contestato la conclusione secondo cui “l’attività
svolta da parte dell’assicurato si può considerare leggera e rispettosa dei
limiti funzionali indicati nel rapporto medico del 09.09.2009 dal dr. __________”
(doc. XII).
Il
doc. XII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIII).
1.13. L’UAI, in
data 25 gennaio 2011, ha comunicato di aver sottoposto l’incarto all’esame del
SMR ed alla consulente in integrazione professionale che hanno confermato la
correttezza del provvedimento (doc. XIV+1).
I doc.
XIV e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XV).
1.14. Il 14
febbraio 2011 il legale dell’assicurato ha nuovamente criticato il rapporto del
SMR, che si sarebbe fondato su un accertamento “estremamente superficiale”
dell’attività svolta dall’assicurato sul posto di lavoro. Anche la valutazione
EFL e il verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2010 non avrebbero chiarito
l’attività effettivamente affidata a RI 1a in contrasto – secondo l’insorgente
– con i limiti funzionali posti dal SMR.
L’insorgente
ha nuovamente messo in evidenza che il Dr. __________ nella valutazione EFL
aveva condizionato il reinserimento in un’attività superiore al 50% all’esecuzione
di cicli di fisioterapia intensiva che RI 1 ha peraltro seguito senza
apprezzabili risultati riguardo alla possibilità di aumentare la capacità
lavorativa. Presupposto tuttavia che il SMR avrebbe successivamente ignorato (doc.
XVI).
Il doc.
XVI e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVII).
1.15. In data 11
marzo 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione presentata dal
ricorrente all’esame del SMR, il quale ha fornito una dettagliata presa di
posizione, ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XX+bis).
I doc.
XX+bis sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XXIII).
1.16. Con le
osservazioni dell’8 aprile 2011 l’insorgente si è chinato sulla questione relativa
alle mansioni affidate ed effettivamente svolte dall’assicurato contestando il
rapporto di sopralluogo del 2 dicembre 2010. Rapporto non sarebbe stato sottoposto
ai responsabili della __________ SA per una verifica (doc. XXVI+1).
Il doc.
XXVI e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXVII).
1.17. Nelle
osservazioni datate 9 maggio 2011 l’UAI si è riconfermato nel rapporto del 2
dicembre 2010 e nel provvedimento impugnato (doc. XXVIIII).
I doc.
XXVII, XXVIII/1-2 sono stati trasmessi per conoscenza all’avv. RA 1 (doc.
XXIX).
1.18. Il legale
dell’assicurato, il 20 maggio 2011, ha sostanzialmente ribadito le proprie
argomentazioni ricorsuali (doc. XXX).
Il doc.
XXX e allegati sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXXI).
1.19. Il 6 giugno
2011 l’UAI, dopo aver interpellato il medico del SMR, Dr.ssa __________ e la consulente
in integrazione professionale __________, ha preso posizione in merito alle
critiche relative alla durata del sopralluogo, alla questione del trasporto dei
materiali all’interno del laboratorio, della suddivisione del materiale
contenuto nei sacchi di granulato e del trasporto dei contenitori di solvente
(doc. XXXII +bis).
Il doc.
XXXII e l’allegato sono stati inviati all’insorgente per osservazioni (doc.
XXXIII).
1.20. L’avv. RA 1i,
il 20 giugno 2011, ha contestato le modalità e la completezza del sopralluogo
svolto presso la __________ SA e i suggerimenti avanzati dalla Dr.ssa __________
e dalla consulente __________ per ridurre il carico di lavoro affidato a RI 1
ritenuti dal suo rappresentante inattuabili, salvo pregiudicare i ritmi e le
esigenze imposte da un corretto svolgimento dei compiti in seno alla ditta (doc.
XXXIV).
I doc.
XXXIII e XXXIV sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile.
Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nella
decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato sulla base della valutazione del Servizio medico regionale
(SMR) (doc. AI 40-1) e della __________ (doc. AI 62-1).
Nel
rapporto medico del 9 settembre 2009 il Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e la Dr.ssa
____________________, spec. in medicina del lavoro, dopo aver descritto
l’anamnesi del paziente, l’evoluzione della malattia psichica, la terapia
attuale, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, lo status somatico e
psichico, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione/ conclusione:
"
(…)
Diagnosi:
·
Sindrome lombovertebrale cronica con
irradiazione radicolare S1 sinistra
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 54 anni in buone condizioni
generali. Dal giugno 2008 lombalgia successivamente cronicizzata con ricorrente
sciatalgia all'arto inferiore di sinistra, Quanto riferito dall'assicurato
risulta compatibile con l'obiettività clinica e la radiologia.
La valutazione clinica odierna permette di
definire i seguenti limiti funzionali:
- Deve
evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena
- Può
sollevare abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo kg 8 e
saltuariamente massimo kg 10
- Deve
evitare la posizione inginocchiata
- Deambulazione
senza riposo massimo 1 km
- Deve
evitare la deambulazione su terreni sconnessi
Dal febbraio 2009 l'assicurato svolge la propria attività lavorativa per 4.30 al giorno durante la mattina (riferite
pause di lunga durata). Viene descritta un'attività con necessità di saltuari
carichi anche superiori ai 10 kg. In attività abituale l'assicurato presenta
una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal
febbraio 2009.
In attività lavorativa rispettosa di tutti i
limiti funzionali sopra descritti, l'assicurato presenta una capacità
lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a partire dal
febbraio 2009. Difficile definire la prognosi, probabilmente favorevole per la
stazionarietà della situazione clinica. Utile rivalutazione clinica tra 12 mesi
per meglio valutare le risorse lavorative eventualmente incrementate nel tempo.
Non sono proponibili al momento ulteriori
provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità
funzionale.
Si somministra all’assicurato test SF 36 con
referto allegato e test ODI con esito di 40%.
Dal lato psichico, l’A.o non presenta
all'osservazione odierna segni o sintomi di una psicopatologia maggiore. Appare
assente una deflessione patologica del tono dell'umore, esprime preoccupazioni
relative alla cura dei figli e ai rapporti intimi con la moglie, influenzati
dalla malattia somatica. Tali preoccupazioni sono comprensibili sul piano socio‑culturale,
non rappresentano un vissuto con un substrato psicopatologico. Non esprime
preoccupazioni finanziarie. Esiste una terapia medicamentosa blanda, non vi è
presa a carico specialistica.
In conclusione, non si apprezzano limiti
funzionali di tipo psichico all’osservazione odierna” (doc. AI 40-5).
Dopo aver
sottoposto il referto del Dr. __________, trasmesso dal ricorrente, al vaglio
del SMR, l’amministrazione ha predisposto l’esecuzione di un test per la
valutazione della capacità funzionale (EFL), svolto dalla __________ (doc. AI
62-1).
Nel
rapporto medico del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto
la seguente diagnosi:
"
(…)
Diagnosi
Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra,
irritativa, non deficitaria con:
- ernia
discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un conflitto della radice S1;
- protrusione
discale L4‑L5, grave discopatia ed una sindrome faccettaria ai due ultimi
segmenti lombari (MRI lombare del 27.04.2009);
- cardiopatia
íschemica con stato dopo IMA transmurale con angiopiastica impianto di stent
non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005.
Diagnosi collaterali;
- sindrome
delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero‑moderato,
- esiti
di ernio‑piastica inguinale bilaterale il 30.07.2007;
- re‑intervento
chirurgico con ernio‑plastica destra con rete per recidiva il
31.07.07;
- sindrome
ansioso‑depressiva, verosimilmente di origine reattiva.
(…)
Il
Dr. __________ ha quindi espresso il seguente parere medico:
"
(…)
Giudizio/Consigli dal punto di vista medico
Durante il mio esame clinico il paziente ha
collaborato pienamente ed il suo impegno si può giudicare affidabile.
Soggettivamente riferisce di bloccaggi lombari
recidivanti ed una limitazione funzionale dolorosa del rachide lombosacrale al
minimo sforzo fisico. Segnaliamo che dopo l'infarto miocardico il paziente
presenta uno stato ansioso e paura di un'eventuale recidiva.
Oggettivamente il paziente risulta compensato
cardiopolmonarmente, a riposo eupnoico ed un po' ansioso; presenta inoltre una
sindrome lombo‑spondilogena S1 sx irritativa, non deficitaria,
relazionata verosimilmente alle gravi alterazioni statico‑degenerative
pluri‑segmentali, come dettagliatamente descritto nella diagnosi.
Per quanto riguarda la problematica lavorativa,
considerate tutte le componenti di questo complesso caso e tenendo presente lo
stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo stato psichico dovuto alla
costante paura di un peggioramento della sintomatologia, il decondizionamento
muscolare e cardiovascolare, l’insuccesso nel suo ultimo tentativo di ripresa
lavoro al 100% e l'età avanzata del cliente, riteniamo che il reinserimento per
tutta la giornata nell'attività professionale svolta finora sia realistico
tenendo conto di permettere una pausa pranzo prolungata di almeno 1,5 ore.
Riteniamo inoltre importante che il cliente,
prima di essere reinseríto al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%,
effettui dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4
settimane), attiva e specifica e poi degli allenamenti costanti per ritrovare
una condizione fisica ed una forza maggiore.
Il
rapporto della __________ è quindi giunto alle seguenti conclusioni e proposte:
"
(…)
Conclusioni e proposte
I problemi rilevanti, in relazione all'attività
professionale svolta, sono costituiti da dolori cronici alla colonna vertebrale
e soprattutto nella zona lombare con dolore irradiante alla gamba sinistra,
fino al piede. Durante i test pratici abbiamo osservato inoltre decondizionamento
muscolare e cardiovascolare generale. Le conoscenze delle tecniche ergonomiche
risultano scarse, ma il cliente, grazie alle indicazioni della terapista,
riusciva in parte, durante i test a correggersi e a far propri i movimenti e le
posture corrette mostrate.
L'atteggiamento del cliente risulta sofferente,
fissato sui propri dolori ed con una forte tendenza all'aggravamento dei
sintomi.
Con il suo comportamento il cliente ha reso
difficile la valutazione del suo impegno: durante i test pratici si é
autolimitato più volte, lamentandosi dei suoi tipici dolori prima di raggiungere
il limite funzionale del rendimento osservabile/ oggetivabile (p.es.: movimenti
compensatori, scarico del peso dal lato doloroso, reazioni vegetative). Si deve
quindi presupporre, che si possa raggiungere una capacità di carico maggiore di
quello dimostrato nei diversi test pratici (vedi tabella della valutazione
della capacità funzionali EFL). Il secondo giorno, il cliente non è più stato
dìsposto a ripetere i test standard di sollevamento e trasporto dei pesi come
previsti dal test EFL, giustificandosi riferendo di avere deciso così dopo aver
sentito, il pomeriggio del 1° giomo di test, il suo medico curante. A detta del
cliente, quest'ultimo lo avrebbe consigliato di non eseguire quei test che
potenzialmente avrebbero potuto causargli un aumento dei suoi tipici dolori. In
generale la concordanza durante il test è stata discreta. Nel Pact‑ test
(autovalutazione della capacità funzionale) il cliente ha ottenuto, nei 2
giorni, un punteggio minimo (completamente inabile al lavoro), che però non
corrisponde alla capacità funzionale che poi ha effettivamente dimostrato
durante i test pratici. Si è quindi, in entrambi i giorni di prove, sotto‑valutato.
L'attuale esigibilità funzionale e di capacità di
carico del cliente, basata sul risultati ottenuti oggettivamente nelle prove
eseguite durante il test EFL si situa nella categoria dei lavori leggeri. Sono
inoltre da evitare, considerata l'attuale debolezza muscolare degli arti
superiori, i sollevamenti di pesi oltre l'altezza della testa che superano i 7.5 kg.
Esigibilità e
prospettive di reinserimento professionale
Esigibilità dell'attività professionale svolta
fino ad ora di controller della qualità in un'industria chimica.
Il cliente è in grado, per la maggior parte di
esercitare l'attività professionale svolta finora.
Si riscontrano difficoltà soprattutto nel
sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino a 50 volte in un giomo. La
discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere
sollevati all'altezza della testa e la sua attuale capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso dei sacchetti in questione, ad esempio
suddividendo il loro contenuto in 2 contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di tempo, anche se reale, sarebbe
secondo noi
non importante. Si tratta di un'attività svolta
generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre che al cliente, per
i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della vita, il trasporto
orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza
della testa, venga garantita l'assistenza di una seconda persona.
Considerate tutte le componenti di questo
complesso caso e tenendo presente lo stato clinico, i dolori già cronicizzati, lo
stato psichico dovuto alla costante paura di un peggioramento della
sintomatologia, il decondizionamento muscolare e cardiovascolare, l'insuccesso
nel suo ultimo tentativo di ripresa lavoro al 100% e l'età avanzata del
cliente, riteniamo che il reinserimento per tutta la giomata nell'attività
professionale svolta finora sia realistico tenendo conto di permettere una
pausa oltre quella di pranzo di 1 ora.
Tempo di lavoro:
x tutto il giorno – con
pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20 min. per mezza giornata e
prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da far corrispondere la
giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%
Proposte concrete per il reinserimento professionale
x allo stesso posto di
lavoro – con lo stesso tipo di mansioni
x a tempo ridotto
Ditta __________ a __________
Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti
Durante lo svolgimento dei test fisici abbiamo
notato che il cliente ha una ridotta forza muscolare nelle braccia e presenta
un decondizionamento generale sia muscolare che cardiovascolare. Il cliente
stesso conferma che, ad eccezione di qualche passeggiata, non fa nuoto né
sport. Le sue conoscenze ergonomiche sono scarse e la capacità di stabilizzare
attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombo‑sacrale e
lombare è insufficiente.
Riteniamo importante che il cliente, prima di
essere reinserito al lavoro con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui
dei cicli di fisioterapia intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva
e specifica con i seguenti obiettivi:
-
miglioramento della forza muscolare (generale) e
cardiovascolare con palestra, nuoto, bicicletta),
-
miglioramento delle conoscenze ergonomiche,
-
miglioramento della capacità di stabilizzazione
muscolare nella zona lombo‑ sacrale e lombare,
-
terapie passive per diminuire i tipici dolori.
Al termine del programma riabilitativo,
considerato anche l'interesse dei paziente ed il suo benessere generale si possono
consigliare attività quali:
Considerandi
-
fitness con cyclette ed altre attività di
resistenza,
-
nuoto o acquagym” (doc. AI 62-5+6).
2.5
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
A questo
proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:
"
1I servizi
medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni
specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi
d'esame idonei.
2Se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei
risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo
l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso
esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto
scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una
raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di
prestazioni.
4I servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione."
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo
stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, il TCA, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.
2.6.1
Nell’ambito
della valutazione del SMR, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame medico da
parte del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e della Dr.ssa __________ __________,
spec. in medicina del lavoro, i quali nel rapporto del 9 settembre 2009 hanno
posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome
lombovertebrale cronica con irradiazione radicolare S1 sinistra”, mentre
senza influsso sulla capacità lavorativa veniva indicato: “- Esiti da infarto
miocardico (aprile 2005); - Sindrome delle apnee notturne in CPAP (dal 2006); -
Esiti di intervento per ernia inguinale sinistra (1990); - Esiti di tre
interventi per ernia inguinale destra (1990, 1997, 2007); - Condropatia
ginocchio destro e sinistro nota dal 1998; - intolleranza glucidica; - Stato
dopo epatite (B?)” (doc. AI 40-1).
Nel
rapporto medico del 20 novembre 2009 – svolto per conto della __________
Assicurazioni - il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto
la diagnosi di
“- Sindrome
vertebrale, rispettivamente spondilogena lombare in presenza di una disfunzione
segmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombosacrale, così come di
incipienti alterazioni degenerative. - Componenti radicolari dal carattere
urente attualmente piuttosto in L5, in parte minore S1 all’arto inferiore
sinistro. - Stato dopo infarto miocardico aprile 2005 con posa di 2 stent. -
Stato dopo ripetuti interventi di ernia inguinale.
-
Nozione di condropatia delle ginocchia” (doc. AI
51-5).
L’Ufficio
AI, su proposta della Dr.ssa __________, ha predisposto l’esecuzione di una
valutazione EFL presso la __________, avvenuta il 30/31 marzo 2010.
Nel
rapporto del 28 aprile 2010 il Dr. __________, medico EFL-AMC, ha posto la diagnosi
principale di “Sindrome spondilogena bilaterale più a sinistra, irritativa,
non deficitaria con: - ernia discale sotto‑legamentare L5‑S1 con un
conflitto della radice S1; - protrusione discale L4‑L5, grave discopatia
ed una sindrome faccettaria ai due ultimi segmenti lombari (MRI lombare del
27.04
); - cardiopatia ischemica con stato dopo IMA transmurale con angioplastica
impianto di stent non medicati a livello dell’arteria coronaria dx il 04.04.2005”
(doc. AI 62-3).
2.6.2
Se l’aspetto
diagnostico non solleva particolari questioni e non viene contestato dalle
parti, non si può dire altrettanto della valutazione della capacità lavorativa
residua e dei limiti funzionali indicati dall’amministrazione, dopo la
valutazione del SMR e della __________.
2.6.2.1
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.6.2.2
Nel referto
del SMR del 9 settembre 2009 venivano indicati i seguenti limiti funzionali: “-
Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della
schiena; - Può sollevare abitualmente sia da terra che da piano
orizzontale massimo kg 8 e saltuariamente massimo kg 10; - Deve evitare la
posizione inginocchiata; - Deambulazione senza riposo massimo 1 km; -Deve evitare la deambulazione su terreni sconnessi” (doc. AI 40-1).
I medici
hanno concluso indicando che nell’attività abituale l'assicurato è abile 6 ore
al giorno con rendimento normale (IL 30%) dal febbraio 2009, mentre in un’attività
adeguata, rispettosa di tutti i limiti funzionali sopra descritti, presenta una
capacità lavorativa di 8.40 ore al giorno con rendimento ridotto del 20% a
partire dal febbraio 2009 (doc. AI 40-4).
Nel
rapporto del 28 aprile 2010 della __________ venivano riscontrate difficoltà
soprattutto “nel sollevare pesi fino all'altezza della testa: solitamente
fino a 10 kg, per poche volte al giorno e, solo per 2 volte al mese, anche fino
a 50 volte in un giomo. La discrepanza tra il peso reale di 10 kg massimi dei sacchetti che devono essere sollevati all'altezza della testa e la sua attuale
capacità massima di 7.5 kg, è piccola. Ideale sarebbe potere ridurre il peso
dei sacchetti in questione, ad esempio suddividendo il loro contenuto in 2
contenitori da 5 kg, prima di sollevarli all'altezza della testa. La perdita di
tempo, anche se reale, sarebbe secondo noi non importante. Si tratta di
un'attività svolta generalmente per poche volte al giorno. Proponiamo inoltre
che al cliente, per i sollevamenti di pesi da terra fino all'altezza della
vita, il trasporto orizzontale di pesi oltre i 10 kg e il sollevamento di pesi fino all'altezza della testa, venga garantita l'assistenza di una
seconda persona” (doc. AI 62-5),
Nelle
conclusioni il Dr. __________ ha indicato un’esigibilità lavorativa di una
giornata completa “con pause ulteriori oltre alle solite pause di circa 20
min. per mezza giornata e prolungo della pausa pranzo fino a 2,5 ore, così da
far corrispondere la giornata di lavoro ad una capacità lavorativa dell’80%”
(doc. AI 62-5).
Veniva
quindi ritenuto importante che RI 1 “prima di essere reinserito al lavoro
con una capacità lavorativa oltre al 50%, effettui dei cicli di fisioterapia
intensa (3 sedute per settimana, 4 settimane), attiva e specifica e poi degli
allenamenti costanti per ritrovare una condizione fisica ed una forza maggiore”
(doc. AI 62-4).
Come
rettamente sottolineato dal ricorrente il buon esito dei cicli di fisioterapia
intensiva era da ritenersi una condizione per il reinserimento dell’assicurato
nel mercato del lavoro ad una percentuale superiore al 50%. Il Dr. __________
ha chiaramente indicato che l’assicurato “prima di essere reinserito al lavoro
con una capacità lavorativa oltre al 50% effettui dei cicli di fisioterapia
intensa” (doc. AI 62-4, la sottolineatura è del redattore).
Dalla
documentazione presentata dinanzi al TCA emerge tuttavia che le sedute di
fisioterapia, svolte presso il medesimo centro (__________ che ha effettuato la
perizia commissionata dall’UAI, non hanno ancora portato al miglioramento
auspicato. Esse hanno preso inizio nell’agosto 2010 con una frequenza di 2
sedute alla settimana, poi diminuite a 1 seduta alla settimana “per via dei
successivi forti dolori che il paziente riportava dopo la terapia eseguita”
(cfr. dichiarazione del 9 febbraio 2011 __________; doc. XVIII) e sono state
interrotte per un breve periodo - secondo quanto riferito dal medico curante
Dr. __________, spec. FMH in medicina interna - a causa dei dolori (doc. XVI).
La
fisioterapista ha quindi aggiunto che l’attuale carico di lavoro del paziente è
importante (con un’attività al 50%) in quanto lo obbliga a restare per
parecchie ore in piedi. “Questo porta ad un sovraccarico della zona colpita
e, dato che non c’è stabilità, ad uno sfregamento delle articolazioni
faccettarie delle vertebre lombari”.
La
fisioterapista ha quindi consigliato di continuare il trattamento per
permettere un miglioramento e “successivamente mantenere sotto controllo la
sua problematica cronica” (doc. XVIII).
Il medico
del SMR, Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 17 agosto 2010 rileva che “l’esecuzione
di un tale ciclo di fisioterapia non ha comunque influsso sulle patologie
sofferte dall’A e sulla sua relativa CL ma tende al ritrovamento ‘di una
condizione fisica ed una forza maggiore’” (doc. AI 71-2).
Il TCA
non ritiene convincente la presa di posizione del SMR.
A maggior
ragione se si considera che la Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 16
giugno 2010 e del 17 agosto 2010, ritiene che “nell’incertezza che l’A abbia
puntualmente seguito le indicazioni suggerite dal Dr. __________ (fisioterapia,
n.d.r.) si conferma la presa di posizione contenuta nel rapporto SMR del
09.09.2009
dello specialista Dr. __________” (doc. AI 69-1; 71-2).
Vi è una
contraddizione di fondo che emerge sulla necessità o meno dell’esecuzione di
una fisioterapia intensa per il recupero della capacità lavorativa
dell’assicurato e, in particolare, se questa sia o meno una condizione per il
reinserimento dell’assicurato in un’attività lavorativa superiore al 50%.
Inoltre,
la valutazione del SMR del 9 settembre 2009 e quella EFL del marzo 2010 non
hanno tenuto conto del sopralluogo svolto dall’amministrazione sul posto di
lavoro dell’assicurato, in data 2 dicembre 2010, per accertare le mansioni
svolte da quest’ultimo e fissare i limiti funzionali (cfr. doc. VI bis).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nella valutazione del 8/9 settembre 2009 aveva
riporto solo scarne informazioni sull’effettiva attività svolta da RI 1 in seno
alla __________ SA: “Nella sua professione di Quality Manager è affiancato
da un collega. Si tratta di eseguire sia analisi chimiche (gas-cromatografia)
sia reazioni chimiche direttamente sui pezzi, il che richiede di sollevare
oggetti del peso di circa Kg 10-15” e sulla base di queste ha fissato i limiti
funzionali (cfr. doc. AI 40-3).
Come
vedremo al consid. 2.6.2.3. le mansioni svolte da RI 1 in seno alla __________
SA sono molteplici e diversificate e non del tutto chiarite
dall’amministrazione.
Si rileva
infine che anche il medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, ritiene il paziente abile al 50% (doc. D).
Da parte
sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 20
novembre 2009 ha indicato un’inabilità lavorativa del 50% nell’attuale
professione e sottolineato che in considerazione delle diverse patologie
presentate dall’assicurato si giustifica l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica…)
(doc. AI 51-6).
L’Ufficio
AI non ha tuttavia svolto una perizia pluridisciplinare, ma si è limitato ad
eseguire una valutazione EFL presso la __________.
Tuttavia,
la complessità della patologia ortopedico-reumatologica, lo stato ansioso del
paziente rilevato sia dalla perizia EFL (cfr. doc. 62-5) che dalla assunzione
di ansiolitici (doc. F2) e le problematiche cardiologiche (nello scritto del 6
maggio 2009 il Dr. __________, primario specialista FMH in cardiologia,
angiologia e medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ aveva
ritenuto RI 1imala, per la sola patologia cardiologica, abile all’80%
per attività che comportano sforzi fisici leggeri o anche moderati, cfr. doc.
AI 18-1,
giustificano
– secondo questa Corte - un approfondimento pluridisciplinare (neuro-ortopedico/reumatologico,
psichiatrico e cardiologico) come proposto dal Dr. __________, inteso a
delucidare le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa
dell’assicurato (cfr. STF 8C_49/2011 del 12 aprile 2011; STF 8C_1018/2010 del
18.
aprile 2011).
2.6.2.3
Per quanto
riguarda la questione, controversa, dell’attività svolta dall’assicurato presso
la __________ SA, considerata dall’UAI “leggera e rispettosa dei limiti
funzionali fissati in sede medica”, ma non per l’insorgente per il quale
numerose attività sono invece da considerare “pesanti e impegnative”,
questa Corte ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che l’attività svolta da RI
1.
sia leggera.
L’inchiesta svolta
dall’amministrazione, in data 2 dicembre 2010, non ha permesso di chiarire in modo
convincente quali sono le attività svolta dall’assicurato in qualità di “Quality
Manager (Responsabile Controllo Qualità)” e i conseguenti limiti
funzionali.
In particolare, se da un
lato l’UAI ritiene che l’insorgente svolge una parte di lavori amministrativi
(analisi chimiche e gascromatografiche e di reazioni chimico – fisiche riguardo
la qualità sia delle materie prime che del prodotto finito e lavori d’ufficio),
da computare nella valutazione complessiva delle mansioni (doc. XXbis),
dall’altra il patrocinatore dell’assicurato rileva che tali attività
amministrative occupano “sull’arco della settimana un tempo molto ridotto
rispetto a tutte le altre mansioni, le quali richiedono un impegno fisico
rilevante e continui spostamenti, nonché posizioni ergonomicamente gravose per
rapporto al danno alla salute”. Attività che non possono essere considerate
leggere come sostiene l’amministrazione (doc. XXVI+1).
Risultano quindi
controverse le attività riguardanti il trattamento del prodotto in entrata (secchio
di 15 kg prelevato da ogni camion e preso in consegna dall’assicurato o da un
collega) e in uscita (controllo e livellamento delle piastrelle), l’analisi dei
sacchetti in granulato, l’attività in magazzino (archiviazione delle piastrelle
in un magazzino con scaffalature a più piani) e il prelievo del solvente (10 kg di solvente da prelevare dai contenitori del magazzino dei prodotti chimici) (cfr. doc. VI bis;
VIII).
Le risposte fornite
all’UAI dal datore di lavoro, in data 28 aprile 2011 (doc. XXVIII), non hanno
infatti permesso di chiarire alcuni punti controversi sulle attività svolte in
azienda dall’assicurato.
In particolare, l’UAI ha
proposto una serie di suggerimenti per alleggire il carico di lavoro dell’assicurato,
di cui non è stata chiarita la fattibilità.
Nello scritto e-mail del
28.
aprile 2011 la consulente ha invitato l’azienda ad indicare se fosse
possibile, per l’analisi delle piastrelle e del granulato, aprire le scatole
nell’anti-laboratorio e mettere una piastrella / un sacchetto per volta sul
carrellino e poi portare tutta la scatola nel laboratorio. La consulente ha
quindi chiesto alla __________ SA se fosse possibile dotare l’attrezzo per il
livellamento di un motorino per sgravare l’assicurato dal peso della lastra e infine
suddividere il secchio da 15 kg di materiale in entrata in due sacchi da 7,5kg
(doc. XXVIII1).
La __________ SA non ha
però risposto a questi suggerimenti in modo soddisfacente rilevando che le “azioni
fattibilmente possibili da parte __________ SA (…) in modo tale da agevolare al
massimo il lavoro del signor RI 1” e che “non ci sono ulteriori spazi
e/o possibilità di agevolazioni per il signor RI 1, senza che vengano create
ostacolazioni al lavoro di tutti gli altri collaboratori nei vari reparti”
(doc. XXVIII2).
L’UAI, tuttavia, nelle
osservazioni del 9 maggio 2011 e del 6 giugno 2011 ha ritenuto attuabili alcune di queste misure di “parcellizzazione del lavoro” senza però
che vi sia stato un riscontro positivo da parte dell’azienda. Anzi, sembrerebbe
che nuove misure di adattamento non siano possibili da parte della __________
SA (cfr. doc. XXVIII; XXXIII+bis; XXVIII2).
2.6.2.4
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce
dell’importante divergenza di valutazione della capacità lavorativa residua
vada ulteriormente approfondito l’aspetto medico, tramite una perizia
pluridisciplinare (neuro-ortopedica/reumatologica, psichiatrica, cardiologica)
e svolto un ulteriore sopralluogo alla __________ SA per accertare quali sono
le reali mansioni svolte dall’assicurato presso l’azienda.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto una perizia pluridisciplinare e svolga un ulteriore
sopralluogo, in presenza di tutte le parti coinvolte, per accertare quali sono
le reali mansioni svolte dall’assicurato presso la Forbo SA e fissare i
conseguenti limiti funzionali.
Quindi,
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente
sul diritto alla rendita.
In tale
contesto l’UAI esaminerà pure, se del caso, l’eventualità di un cambiamento di
professione (cfr. al riguardo doc. AI 43-2; ricorso doc. I, pag. 14; risposta
di causa, doc. VI+bis, pag. 4).
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
2.9
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 2 settembre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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