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Decisione

32.2010.291

Grado d'invalidità non pensionabile

19 maggio 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I OSSERVAZIONI e DOMANDE PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 32/18-21)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 16

febbraio 2010 del dr. __________ (doc. AI 33/1-4 e considerato il rapporto

finale 7 giugno 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 35/1-3) – con decisione

13 settembre 2010 ha quindi negato il diritto a prestazioni (doc. AI 43/1-4).

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

conferma, dal mese di luglio 2007, un’incapacità lavorativa del 70% nella sua

attività abituale di donna delle pulizie e un’abilità al lavoro a tempo pieno

con una flessione del rendimento tra il 20 e il 40% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti.

La

dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare del SAM non é stata del

resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti

attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel

rapporto medico 16 febbraio 2010 (doc. AI 33/1-4).

In

particolare il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 20 ottobre 2010

indirizzato al dr. __________ (doc. B1), non ha indicato per quali ragioni la

valutazione del SAM sarebbe errata, non si è espresso sulla capacità lavorativa

e, osservato che “(…) alla MRI lombare del giugno 2008 si era evidenziata

una grossa ernia discale L4-L5 con compressione della radice L5 a sinistra e

irritazione S1 a sinistra, una nuova MRI di controllo del 3.8.2010 conferma la

presenza di un’importante ernia discale L4-L5 in conflitto con la radice L5 a

sinistra (…)”, ha posto la seguente valutazione: “(…) confermo anche

nello stato neurologico ed elettrofisiologico un quadro compatibile con

radicolopatia L5 a sinistra, clinicamente con ipoestesia sul dorso dell’alluce

sinistro e lieve deficit di forza dell’esten-sore lungo dell’alluce sinistro,

quest’ultimo muscolo presenta anche importanti segni di una sofferenza

neurogena cronica all’esame EMG, segni meno presenti nel tibiale anteriore e

assenti nel gemello mediale sinistri. In ogni caso non vi sono dei segni EMG di

una sofferenza neurogena acuta in atto. Dal lato terapeutico si potrebbe

discutere un’infiltrazione peridurale della radice L5 a sinistra e in assenza

di un beneficio di questa terapia anche un approccio più invasivo (…)”.

Anche

il dr. __________, capo servizio di radiologia diagnostica e interventistica

dell’Ospedale Regionale di __________, nella descrizione del esame MRI colonna

lombare del 02.08.2010 indirizzato al dr. __________ (doc. B2), non si è

confrontato con la perizia del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa

e ha così concluso: “(…) presenza di un’importante ernia discale a livello

del disco L4-L5 in sede mediana-paramediana e recessale a sin con conflitto con

la radice L5 a sin. reperto associato ad un’importante alterazione reattiva del

segnale del midollo osseo. Inoltre vi è una discopatia L5-S1 con protrusione mediana-paramediana

e recessale bilateralmente senza chiari conflitti radicolari. Segni di

spondilartrosi bilaterale a livello L4-L5 e L5-S1. Dimensione del canale

spinale nella norma (…)”.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 novembre 2010 ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Rapporto dr. __________ del 20.10.2010:

- viene indicato peggioramento

della sintomatologia lombosciatalgica negli ultimi mesi

- lieve paresi M4-M5 dell’estensore alluce

destro

- si conferma quadro compatibile

con radicolopatia L5 a sinistra clinicamente con ipoestesia sul dorso

dell’alluce sinistro e lieve deficit di forza dell’e-stensione lungo

dell’alluce sinistro

- si propone una infiltrazione

peridurale della radice L5 a sinistra

Rm del 3.8.2010: a livello L4/5 importante ernia

discale a sinistra con conflitto radicolare L5 a sinistra.

Valutazione:

- i dati oggettivi, in particolare

la RM di agosto 2010, mostrano una situazione invariata rispetto al 2008 con

già allora presenza di una grande ernia discale con compressione di L5. La sintomatologia

radicolare è già stata riconosciuta e valutata dal reumatologo nella sua

perizia e debitamente presa in considerazione nei limiti funzionali.

(…)" (VIII/bis)

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia bidisciplinare 4 febbraio 2010 del SAM

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.5) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata

in maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’incapacità

lavorativa, a contare dal mese di luglio 2007, del 70% nella sua attività

abituale di donna delle pulizie e un’abilità al lavoro a tempo pieno con una

flessione del rendimento tra il 20 e il 40% in un’attività adeguata.

2.7. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V

249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto

che è dal luglio 2007 che è inabile al lavoro nella misura del 70/ nella sua

attività abituale – e che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che

non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in

grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le

seguenti considerazioni.

2.7.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha quantificato il

reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2008, lavorando

al 100%, in fr. 43’763.--.

Tale

ammontare è stato determinato sulla base del reddito statistico risultante

dalle tabelle RSS relative al ramo economico 93 (servizi personali), livello di

qualifica 4 (cfr. doc. AI 35/2 e relativa tabella 7 giugno 2010 sub doc. AI

36/2).

L’assicurata

ha contestato l’importo ritenuto dall’amministra-zione sostenendo che “(…)

essendo la ricorrente al momento dell’inizio dell’inabilità invalidante

disoccupata, come salario da persona valida va preso quello relativo a persone

svolgenti attività non qualificate e non quello ultimo di addetta alle pulizie

(…)” (I).

Al

riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha indicato che “(…)

ritenuto come l’assicurata abbia (sempre) svolto, tra il 2001 ed il 2007,

l’attività di ausiliaria di pulizia (presso la __________ di __________, il

Sindacato __________ di __________o e l’Hotel __________ a __________), considerando

altresì come la stessa- prima di essere riconosciuta incapace al lavoro – si

trovava in disoccupazione, è a giusta ragione che l’amministrazione ha determinato

il reddito da valido basandosi sui dati statistici nazionali, segnatamente la cifra

93 della Tabella TA1 dell’ISS (…)” (IV).

Questo

Tribunale non può che ritenere corretto il modo di agire dell’Ufficio AI.

Infatti,

il reddito da valido dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

è dunque il reddito che l’assi-curato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100

consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno

alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo

risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed

eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e

riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o

comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico

nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

2.7.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, rimasto incontestato, esso è stato calcolato conformemente alla giurisprudenza federale e in corretta applicazione

della tabella TA1 (DTF 126 V 75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5

settembre 2006). Ritenuta una capacità lavorativa residua del 70% (circa la

possibilità di effettuare una media allorquando è indicata una forchetta per la

capacità lavorativa cfr. la STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.2) e

applicata una deduzione del 5% (deduzione, questa, ritenuta dalla consulente in

integrazione nel rapporto finale 7 giugno 2010 sub doc. AI 35/1-3), nel 2008,

il reddito ipotetico da invalido è stato fissato in fr. 34'160.--.

2.7.3. Ritenuti

i redditi suenunciati, nel 2008, il grado d’invalidità è del 22% ([43’763 –

34'160] x 100 : 43’763 = 21.94% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

A

titolo abbondanziale il TCA rileva che pur volendo, per pura ipotesi di lavoro,

ritenere quale reddito da valido quello di una persona esercitante un’attività

semplice e ripetitiva livello di qualifica 4 (come preteso dall’insorgente), il

grado d’invalidità non raggiungerebbe il 40%.

In

questo caso, infatti, il reddito da valido ammonterebbe a fr. 51'368.-- che, confrontati

con il reddito da invalido di fr. 34'160.--, darebbe un grado d’invalidità del

33% ([51'368 – 34'160] x 100 : 51'368 = 33.49% arrotondato al 33%).

In

simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad

una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consid. 2.3).

2.8. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Va

qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe che è al beneficio di prestazioni

USSI (cfr. doc. AI 19/1) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurata non può in

ogni caso essere esonerata dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin

dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti

all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale ha prodotto due rapporti

medici nei quali i rispettivi sanitari non si sono confrontati con la perizia

del SAM, non hanno posto una diagnosi e nemmeno si sono espressi sulla capacità

lavorativa) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le

allegazioni secondo le quali le valutazioni dei periti del SAM non fossero

valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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