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Decisione

32.2010.298

UAI ha a giusta ragione ridotto, in via di riconsiderazione, il grado di invalidità dell'assicurata

4 maggio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I 512/05 del

3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto

(STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

In una

sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può

però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)

(Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. L’art. 4

cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

Considerandi

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

L’insorgente sostiene che non

sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie

poiché il suo stato di salute non è migliorato e ritenuto che ella è da

considerare ancora inabile al lavoro al 50% sia nella sua attività che in

qualsiasi altra attività, come a suo tempo stabilito dall’amministrazione.

Da parte sua, l’Ufficio AI

ritiene che con la decisione del 24 settembre 2008, in realtà, non è stata esperita una completa e

corretta valutazione e quantificazione della capacità lucrativa

dell’assicurata, essendo stato effettuato il confronto dei redditi da valido e

da invalido in relazione ad ipotetiche attività esigibili dall’assicurata,

senza tuttavia tener conto del fatto che il minor discapito economico

l’interessata lo raggiungeva nella sua precedente attività.

Il TCA constata a questo

proposito che nel rapporto finale del 12 settembre 2008, il consulente

incaricato ha osservato:

" (…)

Attività esigibili

Attività di venditrice è ancora fattibile nella misura del 50%,

operaia in generale in attività di controllo, sorveglianza, assemblaggio, ecc.

Reddito da valido

Prendo in considerazione il reddito definito dalla collega __________

aggiornato all’anno 2007 tramite l’aggiornamento dei salari. Per l’anno 2007,

senza il danno alla salute, l’assicurata avrebbe percepito un salario annuo

pari a fr. 49'563.-.

Reddito da invalida

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è

stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (TA13) che erano stati

utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(Tabella TA1).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall’Ufficio federale di statistica l’assicurata nel 2007 potrebbe realizzare

un salario mensile di fr. 4'083.- (categoria 4.2: attività semplici e

ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B

9.2

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p.94) esso ammonta a fr. 4'257.-

mensili oppure a fr. 51'082.- per l’intero anno.

Considerando un reddito di partenza di 51'082.- si effettua la

riduzione totale del 20% definita dalla collega __________. Ritengo inoltre

opportuno aggiungere una riduzione del 5% per le grosse difficoltà, dovute al

danno alla salute, di cambiare l’attività e per il fatto che un cambiamento di

attività, vista la sua età, la formazione (formazione appresa che non può più

mettere in atto), l’inattività lavorativa, risulta molto difficile.

Ne risulta un reddito da invalido di fr. 19'156.-.

Grado di invalidità:

(49’563 – 19'156)

x 100 = 61%

49’563

Proposte:

l’assicurata raggiunge un grado di invalidità pari al 61% e

presenta una CL del 50%.

Provvedimenti di integrazione professionale quali la riqualifica

non entrano in considerazione.” (Doc. 59/1-2)

2.6

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio AI ha stabilito che la

decisione del 24 settembre 2008 (doc. 61 e 63-64), con

la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita

di invalidità (grado AI del 61%) dal 1° ottobre 2008, fosse manifestamente

errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale

sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.3.).

A tale riguardo,

nella "proposta giurista" del 10 dicembre 2009, il funzionario

incaricato ha osservato:

"

Assicurata al beneficio di un quarto di rendita

AI con grado AI 42% dal 1.5.2006; a decorrere dal 1.10.2008 diritto a tre

quarti di rendita AI con grado AI del 61%.

Dal questionario per il datore di lavoro (__________

14.07

) risulta che l’assicurata ha percepito un reddito (2008) di fr.

24'985.20, mentre nel 2009 ne risulta un reddito di fr. 23’447.20.

Nel rapporto CIP (12.09.2008) quale reddito da

invalida è stato utilizzato un reddito di fr. 19'156.- (categoria 4.2 Tabelle

RSS) – risultato grado AI 61%.

Aggiornando il reddito da valido al 2008 si

ottiene un reddito di fr. 50'575.-.

Quale reddito da invalido (realmente percepito):

fr. 24'985.20.

Grado di invalidità:

(50’575 – 24'985.20) x 100 = 51%

50’575

Conformemente all’art. 53 LPGA e alla cifra

marginale 5036 della CIGI si ritiene opportuno procedere ad una

riconsiderazione del caso assicurato. La modifica dovrà intervenire a partire

dal 1° giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.

88bis cpv. 2 OAI).

Si chiede a giurista presa di posizione prima di

procedere come sopra menzionato.” (Doc. 73-1)

Nell’Annotazione

per l’incarto del 15 dicembre 2009, l’avv. __________ del Servizio giuridico

dell’UAI ha rilevato:

"

Il TCA in una sua recente sentenza (incarto

32.2009

) ricorda che il reddito da invalido “è determinato sulla base della situazione

profes-sionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest’'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferi-menti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.332 consid. 3c, 1989 pag.485 consid. 3b).”

Procedere come da proposta del

10.

dicembre 2009 (il grado di invalidità andrà ricalcolato a partire dal

1.5.2006

– dopo l’anno di attesa – tenendo in considerazione la capacità

lavorativa dell’assicurata nelle sue attività abituali – perlomeno il contratto

di lavoro quale venditrice è sempre in essere – quindi il salario

effettivamente conseguito dall’interessata.” (Doc. 75-1)

Il TCA

non può che fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.

Va

infatti sottolineato che il modo di procedere utilizzato dall’amministrazione,

nel 2008, al fine di fissare il grado di invalidità dell’interessata, è errato,

in quanto non rispettoso della legge e delle regole giurisprudenziali sopra

esposte (cfr. consid. 2.4.).

Il TCA

rileva infatti che essendo l’assicurata, dal profilo medico, inabile al lavoro

al 50% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra attività

adatta, rispettosa delle sue limitazioni funzionali, l’amministrazione non

avrebbe dovuto limitarsi, come invece ha fatto, a calcolare unicamente il grado

di invalidità dell’interessata nello svolgimento di altre attività adeguate, ma

avrebbe dovuto tenere conto anche del grado di incapacità lucrativa della

stessa nello svolgimento della sua precedente attività.

Se così

avesse fatto, correttamente, l’amministrazione sarebbe giunta alla conclusione

che, nella precedente attività lavorativa, l’assicurata presentava

un’incapacità lucrativa del 50%.

Il TCA

ritiene infatti che, presentando l’assicurata una capacità lavorativa residua

del 50% nella sua precedente attività, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310

consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF

9C_559/2009 del 18 dicembre 2009), percentuale che le dà diritto ad una mezza

rendita di invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in

una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando

la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il

diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro

al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Pertanto,

alla luce di quanto appena esposto, la determinazione del grado d’invalidità

alla base della decisione del 24 settembre 2008 dell’Ufficio AI deve essere considerata

manifestamente errata.

Al

riguardo occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi

di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483

consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996,

p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una

applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo

dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).

Trattandosi

in casu di un errore manifesto, la cui rettifica riveste un’importanza

notevole, l’Ufficio AI ha giustamente rivisto la decisione del 24 settembre

2008.

nel senso di ridurre da ¾ a mezza la rendita dell’assicurata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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