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Decisione

32.2010.299

Revisione della rendita. L'Ufficio AI sopprime la rendita ritenendo dato un miglioramento delle condizioni di salute. Rinvio degli atti per accertamenti ulteriori

16 maggio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono

di individuare una vasta gamma di attività per esempio:

- operaio non qualificato in calzoleria multiservizio

- operaio generico nell'industria alimentare (pasta,

oli, cioccolata,... )

- impacchettatore, imballatore e simili (__________

Reddito da invalido

In conformità alla vigente giurisprudenza, in

considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,

al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi

periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della recente giurisprudenza imposta dal

Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato

in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1).

Considerando una capacità totale di lavoro, praticando

la riduzione del 10% (per le limitazioni espresse in sede medica), sulla base

delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà

economica nazionale, in base alla nuova giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido

di CHF 55'120.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo

nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (CHF

57'611.--) con quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute

(CHF 55'120.-), risulta una perdita di guadagno del 4%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il

diritto alla rendita si estingue.

Per concludere, attiriamo l'attenzione sul fatto che,

qualora lei lo desiderasse, è data facoltà di annunciarsi per iscritto al

nostro Ufficio, affinché sia dato seguito all'esame della valutazione di un

eventuale aiuto al collocamento. (…)” (doc. A)

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS

1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2003, p. 453).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una

decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…)

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce

i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la

qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente

l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo

riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo

art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op.

cit., ad art. 28a, p. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni. In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto

deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre

2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare

se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel

caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si

fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista

un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non

è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti,

109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni del 25 luglio 2006

tramite le quali l’Ufficio AI ha assegnato una mezza rendita AI con effetto dal

1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006 e una prestazione intera dal 1. marzo 2006

(doc. AI 39).

Successivamente

l’Ufficio AI si è infatti limitato a confermare la concessione della rendita

mediante comunicazione del 25 settembre 2007 (doc. AI 46-1).

2.9. In

occasione della revisione avviata nel gennaio 2008, l’Ufficio AI ha proceduto,

come detto, ad interpellare il dr. __________, curante dell’assicurato, e i

sanitari della __________, i quali avevano effettuato l’intervento chirurgico

di impianto della protesi al ginocchio destro nell’aprile 2007 e seguono

l’assicurato nella fase postoperatoria, concludendo quindi per un miglioramento

dello stato di salute tale da permettere all’interessato la ripresa in misura

completa di un’attività leggera e confacente alle sue condizioni.

Ora,

attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra

esposta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non può confermare

l’operato dell’Ufficio AI, in quanto la problematica ortopedica non è stata

sufficientemente chiarita.

In

particolare, circa la patologia ortopedica al ginocchio destro, il dr. __________,

chirurgo, nel suo rapporto medico del 24 giugno 2009, dopo aver sottolineato il

decorso favorevole avuto dal ginocchio successivamente all’operazione

dell’aprile 2007, ha comunque precisato che la flessione era ancora ridotta

fino a 110°. Sottolineato il carattere molto volonteroso dell’assicurato, il

quale aveva nel frattempo ripreso un’attività lavorativa quale muratore nella

misura del 25%, ha concluso per un’inabilità lavorativa nella sua attività

piena sino al 14 giugno 2009 e del 75% dal 15 giugno 2009. Compatibili con le

sue condizioni erano comunque soltanto attività leggere, non implicanti la

posizione inginocchiata o la flessione delle ginocchia, o il camminare su

terreni dissestati. Ha infine osservato che era probabile che nei mesi seguenti

si sarebbe potuto aumentare la capacità lavorativa dal 25% al 50% (doc. AI 55).

Dal canto suo invece nel rapporto medico del 1. dicembre 2009, la

dr.ssa __________ della __________ ha concluso per un’inabilità, quale

muratore, totale dal 9 aprile al 31 agosto 2007, del 50% dal 1 settembre 2007 e

del 25% dal 1 dicembre 2009. Con riferimento alle risorse fisiche, ha

dichiarato impraticabili lavori pesanti, in posizione eretta, inginocchiata,

implicanti il sollevamento o il trasposto di pesi, stare su ponteggi o salire

le scale (doc. AI 59).

Va pure segnalato che con lettera 25 settembre 2009 l’assicura-to

aveva segnalato l’insorgenza di “enormi problemi” che gli rendevano

molto difficile camminare (doc. AI 58).

Ora,

alla luce di queste certificazioni, la conclusione tratta dall’amministrazione

e in particolare dal medico SMR dr. __________ - che peraltro non è specialista

FMH in chirurgia né in ortopedia -, nelle Annotazioni del 20 maggio 2010, per

il quale andava ammesso un miglioramento clinico funzionale dopo l’intervento

dell’aprile 2007 e, quindi, “senza necessità di ulteriori accertamenti a

livello medico assicurativo” ammessa dal giugno 2009 un’incapacità

lavorativa totale definitiva “per attività medio pesanti ed in ergonomiche

su terreno sconnesso e cantieri edili” e invece una capacità lavorativa

totale “per mansioni ergonomicamente leggere e sedentarie” (doc. AI 62),

appare quantomeno affrettata e non basata su accertamenti esaustivi e

completi. Si noti innanzitutto che nelle sue Annotazioni il

medico SMR nemmeno menziona la valutazione 1. dicembre 2009 dei sanitari della __________,

ma fa unicamente riferimento a quella del dr. __________. E da quest’ultima

trae inoltre delle conclusioni che non corrispondono completamente a quelle del

chirurgo curante.

Ora,

a prescindere dal fatto che le due uniche certificazioni agli atti, quella del

dr. __________ e quella della dr.ssa __________, giungono a conclusioni almeno

parzialmente difformi - per il dr. __________ l’assicurato è abile quale

muratore per lavori leggeri nella misura del 25% (eventualmente nei mesi

successivi aumentabile al 50%), per la dr.ssa __________ invece l’abilità,

quale muratore, è del 75% in attività leggere – va detto che i due medici

interpellati nemmeno si sono chiaramente espressi circa la capacità lavorativa

del ricorrente in altre attività lavorative esigibili. Inoltre il rapporto

medico allestito, in forma e in modalità assai telegrafiche, dalla dr.ssa __________,

contiene anche una contraddizione. Mentre infatti alla domanda n. 1.6 indica che

l’assicurato presenta nell’ultima attività svolta, di muratore, un’incapacità

lavorativa del 25% dal 1. dicembre 2009, alla domanda n. 1.7 (dopo peraltro aver

tralasciato di indicare le limitazioni esistenti nello svolgimento della sua

usuale attività) se ritenesse l’attività precedentemente svolta ancora

esigibile e, nell’affermativa, in che misura, ha risposto che la stessa era esigibile

al 25% e che la riduzione della capacità lavorativa era da attribuire alla

mancanza di stabilità della muscolatura (doc. AI 59-3).

Stante la, almeno parziale, contraddittorietà dei due scarni referti

medici agli atti, l’amministrazione, al fine di accertare la fattispecie, avrebbe

dovuto effettuare ulteriori accertamenti per ulteriormente approfondire l’effettiva

incidenza delle patologie ortopediche sulla capacità lavorativa del richiedente

rispettivamente l’evoluzione delle stesse rispetto all’ultima decisione del 25

luglio 2006, non tralasciando di esaminare anche la capacità lavorativa

dell’assicurato in attività lavorative diverse da quella precedentemente

esercitata.

Del

resto, l’amministrazione non si è nemmeno curata di sottoporre la documentazione

agli atti, per una presa di posizione, al dr. __________ che in data 27 marzo

2006 aveva eseguito la perizia che era stata poi posta alla base del

provvedimento del 25 luglio 2006 di attribuzione della rendita (doc. AI 26). Va

osservato che proprio il dr. __________ aveva osservato nella sua perizia che

il recupero funzionale e, quindi, la misura del recupero della capacità

lavorativa, sarebbero stati da valutare attentamente dopo l’avvenuta esecuzione

dell’intervento protetico al ginocchio.

Va detto inoltre che dagli

atti emerge che il ricorrente è anche affetto da un’ulteriore problematica

ortopedica, soffrendo egli di una sindrome lombo-radicolare sx su una

voluminosa ernia discale L5/S1 lussata in basso (rapporto 24 giugno 2009 del

dr. __________ doc. AI 55). Sulla eventuale effettiva incidenza sulla capacità

lavorativa dell’assicurato di tale patologia né

il dr. __________ né la dr.ssa __________ si sono tuttavia minimamente

espressi. Anzi i medici della__________, nel precedente rapporto medico stilato

in occasione della prima revisione della rendita il 9 agosto 2007, avevano

espressamente sottolineato che la loro valutazione riguardava unicamente la

problematica al ginocchio e non includeva quella alla schiena (doc. AI 42-5). In

proposito va detto che l’esistenza di una problematica alla colonna lombare su ernia discale, con disturbi da lunga

data, e accentuatisi nel settembre 2001, era stata rilevata anche dal dr. __________i

nella sua perizia del 27 marzo 2006, nella quale aveva affermato che pur

essendo la problematica lombare difficilmente valutabile era “evidente che

vi è una certa limitazione funzionale per delle attività particolarmente

pesanti” (doc. AI 26). Anche su questo punto occorre quindi che

l’amministrazione predisponga i necessari accertamenti medico specialistici.

Di

conseguenza questo TCA reputa che nella specie s’impone-vano seri e più approfonditi

esami per ad addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di

salute dell’assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti. In

particolare, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici non è possibile

concludere con sufficiente tranquillità che al momento della resa del provvedimento

contestato il ricorrente presentasse un’abilità lavorativa totale in attività

leggere adeguate.

Orbene,

secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i

fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra

due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento

istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f;

Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen

und die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale

complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della

semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

Nella

fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti,

annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio

AI affinché faccia allestire una perizia che stabilisca l’effettiva incidenza

sia della problematica al ginocchio che di quella a livello lombare con ernia

del disco lombosacrale sulla capacità lavorativa dell’insorgente (sia

nell’attività abituale che in un’altra adeguata) e la loro evoluzione rispetto

al momento dell’attribuzione della rendita di invalidità.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente

sul diritto alla rendita dell’assicurato e sull’eventuale revisione della

stessa.

.

Ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al

momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente sull’eventuale grado

d’invalidità e, quindi, sul confronto dei redditi effettuato dall’Ufficio AI.

La

richiesta di espletamento di una nuova valutazione peritale formulata

dall’interessato (cfr. doc. VI) è superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti.

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli

accertamenti sopra evidenziati, renda un nuovo provvedimento.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e

la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 27

settembre 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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