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Decisione

32.2010.3

Ricorso irricevibile poiché tardivo

15 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.3

Data decisione, Autorità:

15.04.2010, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile poiché tardivo

IRRICEVIBILITÀ

art. 69 cpv. 1 LAI

art. 60 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.3

BS

Lugano

15 aprile

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9

novembre 2007 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in fatto ed in diritto

che

-

RI 1, classe 1951, di professione portiere di notte, il 31 maggio 2000 ha

presentato una richiesta di prestazioni AI tendente all'ottenimento di una

rendita (doc. AI 3), la richiesta è stata respinta dall’UAI-TI (Ufficio

invalidità del Cantone Ticino) con decisione 8 agosto 2000 in quanto prematura

non es-sendo all'epoca ancora trascorso l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv.

1 lett. b LAI (doc. AI 9);

- il

23 febbraio 2001 RI 1 ha presentato un’altra domanda di rendita (doc. AI 13). Esperiti

gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica e una perizia

cardiologica, con decisione 10 settembre 2002 l’UAI-TI ha respinto la domanda,

potendo l’assicurato svolgere l’attività lavorativa abituale in misura completa

(doc. AI 43). Contro la citata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al

TCA, che lo ha respinto con sentenza 7 maggio 2002 (inc. 32.2002.133; doc. AI).

Il giudizio cantonale è in seguito stato confermato dal TFA con sentenza del 23

aprile 2004 (I 404/03; doc.

AI);

- il

20 maggio 2005 RI 1 ha presentato

una terza domanda di rendita, nuovamente respinta dall’UAI-TI

con decisione del 29 dicembre 2005 (doc. AI 84). Contro

la decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha fatto opposizione,

rigettata dall’amministrazione con decisione del 9 novembre 2007 (doc. AI

115-1);

- l’UAI-TI

ha dapprima trasmesso per conoscenza la decisione su opposizione del 9 novembre

2007 all’UAIE (Ufficio dell’as-sicurazione per l’invalidità per gli assicurati

residenti all’este-ro; doc. AI) e successivamente, il 13 novembre 2007, l’ha notificata

al rappresentante dell’assicurato (doc. III/A e B);

- il

22 novembre 2007 l’UAEI ha emanato e notificato al rappresentante

dell’assicurato una decisione su opposizione di i-dentico tenore a quella del 9

novembre 2007 dell’UAI-TI (doc. A1);

- contro

la succitata decisione su opposizione dell’UAIE l’assi-curato, sempre patrocinato

dal RA 1, il 19 dicembre 2007 ha interposto ricorso al TAF (Tribunale

amministrativo federale);

- con

sentenza 14 ottobre 2009, cresciuta in giudicato, il TAF ha accolto il ricorso

annullando la decisione su opposizione 22 novembre 2007 dell’UAEI in quanto non

competente ad e-mettere tale decisione ed ha trasmesso gli atti allo scrivente

TCA “affinché esamini se il ricorso del 19 dicembre 2007 pos-sa essere ritenuto

quale ricorso contro la decisione dell’UAI-TI del 9 novembre 2007 e, segnatamente,

se questo questo rispetti le esigenze formali per un’entrata in materia” (XXV);

- con

ordinanza 8 gennaio 2010 il Vicepresidente del TCA ha quindi fissato alle parti

un termine per presentare eventuali osservazioni aggiuntive e per indicare

eventuali mezzi probatori da assumere (XXVII);

- con

scritto 21 gennaio 2010 il rappresentante dell’insorgente ha confermato quanto

esposto nel ricorso 19 dicembre 2007 (XXVIII);

- con

lettera 1° febbraio 2010 l’UAI-TI – richiamati il loro preavviso 24 gennaio

2008, la risposta di causa 17 aprile 2008 al TAF e lo scritto 18 settembre 2009

– ha comunicato di non a-vere osservazioni da presentare (XXIX);

- l’8

febbraio 2010 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alle parti di presentare

delle osservazioni riguardo alla tempestività del ricorso 19 dicembre 2007 (XXX),

le quali hanno risposto rispettivamente il 19 e il 22 febbraio 2010 (XXXI e

XXXII);

- nella

decisione su opposizione 9 novembre 2007, inviata al rappresentante

dell’assicurato, l’UAI-TI ha correttamente indicato i rimedi di diritto, ossia

il ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica della decisione amministrativa

(doc. AI 115);

- l’assicurato,

rispettivamente il suo patrocinatore, non ha inter-posto ricorso al TCA;

- volendo

considerare il ricorso 19 dicembre 2007 al TAF come valido gravame al TCA,

questo sarebbe da considerare intempestivo non essendo stato presentato nel

termine di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA, art. 69 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore

sino al 30 giugno 2006; Disposizioni finali della modifica del 16 dicembrte

2005, lett. b) dalla notifica della decisione su opposizione 9 ottobre 2007 avvenuta

il 13 novembre 2007 (doc. III/A e B; cfr. sentenza TAF

consid. C);

- il

ricorrente non del resto ha fatto valere eventuali motivi di restituzione del

termine ricorsuale;

- nonostante

l’assicurato fosse stato destinatario di due diverse decisioni aventi lo stesso

tenore, il suo patrocinatore avrebbe dovuto impugnare entrambi i provvedimenti.

Egli non poteva ritenere che la decisione 22 novembre 2007 dell’UEAI sostitu-isse

quella del 9 novembre 2007 dell’UAI-TI, non contenendo la prima alcuna

indicazioni al riguardo. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, gli

assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (STF

8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DTF 111 1b 222; STCA 38.2009.37-38 dell'11

gennaio 2010);

- in

via abbondaziale va detto che il ricorso sarebbe comunque da respingere nel

merito, essendo il documentato peggioramento (in particolare riferimento alla patologia

cardiaca) con ripercussione sulla capacità lavorativa subentrato nel giugno

2007 (cfr. le annotazioni 27 agosto 2007 del SMR; doc. AI 107-1), motivo per

cui al momento dell’emanazione della decisione su opposizione 9 novembre 2007

l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2007) non era ancora trascorso;

- in

ogni caso, con decisione 12 novembre 2008 (preavvisata il 10 giugno 2008),

facendo decorrere l’anno di carenza dal 10 giugno 2007 (esacerbazione della

sindrome coronarica), l’UAI-TI ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera

dal 1° giugno 2008 (doc. AI 143);

- considerata

la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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