32.2010.3
Ricorso irricevibile poiché tardivo
15 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.3
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché tardivo
IRRICEVIBILITÀ
art. 69 cpv. 1 LAI
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.3
BS
Lugano
15 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
novembre 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto ed in diritto
che
-
RI 1, classe 1951, di professione portiere di notte, il 31 maggio 2000 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI tendente all'ottenimento di una
rendita (doc. AI 3), la richiesta è stata respinta dall’UAI-TI (Ufficio
invalidità del Cantone Ticino) con decisione 8 agosto 2000 in quanto prematura
non es-sendo all'epoca ancora trascorso l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv.
1 lett. b LAI (doc. AI 9);
- il
23 febbraio 2001 RI 1 ha presentato un’altra domanda di rendita (doc. AI 13). Esperiti
gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica e una perizia
cardiologica, con decisione 10 settembre 2002 l’UAI-TI ha respinto la domanda,
potendo l’assicurato svolgere l’attività lavorativa abituale in misura completa
(doc. AI 43). Contro la citata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al
TCA, che lo ha respinto con sentenza 7 maggio 2002 (inc. 32.2002.133; doc. AI).
Il giudizio cantonale è in seguito stato confermato dal TFA con sentenza del 23
aprile 2004 (I 404/03; doc.
AI);
- il
20 maggio 2005 RI 1 ha presentato
una terza domanda di rendita, nuovamente respinta dall’UAI-TI
con decisione del 29 dicembre 2005 (doc. AI 84). Contro
la decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha fatto opposizione,
rigettata dall’amministrazione con decisione del 9 novembre 2007 (doc. AI
115-1);
- l’UAI-TI
ha dapprima trasmesso per conoscenza la decisione su opposizione del 9 novembre
2007 all’UAIE (Ufficio dell’as-sicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’este-ro; doc. AI) e successivamente, il 13 novembre 2007, l’ha notificata
al rappresentante dell’assicurato (doc. III/A e B);
- il
22 novembre 2007 l’UAEI ha emanato e notificato al rappresentante
dell’assicurato una decisione su opposizione di i-dentico tenore a quella del 9
novembre 2007 dell’UAI-TI (doc. A1);
- contro
la succitata decisione su opposizione dell’UAIE l’assi-curato, sempre patrocinato
dal RA 1, il 19 dicembre 2007 ha interposto ricorso al TAF (Tribunale
amministrativo federale);
- con
sentenza 14 ottobre 2009, cresciuta in giudicato, il TAF ha accolto il ricorso
annullando la decisione su opposizione 22 novembre 2007 dell’UAEI in quanto non
competente ad e-mettere tale decisione ed ha trasmesso gli atti allo scrivente
TCA “affinché esamini se il ricorso del 19 dicembre 2007 pos-sa essere ritenuto
quale ricorso contro la decisione dell’UAI-TI del 9 novembre 2007 e, segnatamente,
se questo questo rispetti le esigenze formali per un’entrata in materia” (XXV);
- con
ordinanza 8 gennaio 2010 il Vicepresidente del TCA ha quindi fissato alle parti
un termine per presentare eventuali osservazioni aggiuntive e per indicare
eventuali mezzi probatori da assumere (XXVII);
- con
scritto 21 gennaio 2010 il rappresentante dell’insorgente ha confermato quanto
esposto nel ricorso 19 dicembre 2007 (XXVIII);
- con
lettera 1° febbraio 2010 l’UAI-TI – richiamati il loro preavviso 24 gennaio
2008, la risposta di causa 17 aprile 2008 al TAF e lo scritto 18 settembre 2009
– ha comunicato di non a-vere osservazioni da presentare (XXIX);
- l’8
febbraio 2010 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alle parti di presentare
delle osservazioni riguardo alla tempestività del ricorso 19 dicembre 2007 (XXX),
le quali hanno risposto rispettivamente il 19 e il 22 febbraio 2010 (XXXI e
XXXII);
- nella
decisione su opposizione 9 novembre 2007, inviata al rappresentante
dell’assicurato, l’UAI-TI ha correttamente indicato i rimedi di diritto, ossia
il ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica della decisione amministrativa
(doc. AI 115);
- l’assicurato,
rispettivamente il suo patrocinatore, non ha inter-posto ricorso al TCA;
- volendo
considerare il ricorso 19 dicembre 2007 al TAF come valido gravame al TCA,
questo sarebbe da considerare intempestivo non essendo stato presentato nel
termine di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA, art. 69 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore
sino al 30 giugno 2006; Disposizioni finali della modifica del 16 dicembrte
2005, lett. b) dalla notifica della decisione su opposizione 9 ottobre 2007 avvenuta
il 13 novembre 2007 (doc. III/A e B; cfr. sentenza TAF
consid. C);
- il
ricorrente non del resto ha fatto valere eventuali motivi di restituzione del
termine ricorsuale;
- nonostante
l’assicurato fosse stato destinatario di due diverse decisioni aventi lo stesso
tenore, il suo patrocinatore avrebbe dovuto impugnare entrambi i provvedimenti.
Egli non poteva ritenere che la decisione 22 novembre 2007 dell’UEAI sostitu-isse
quella del 9 novembre 2007 dell’UAI-TI, non contenendo la prima alcuna
indicazioni al riguardo. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, gli
assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (STF
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DTF 111 1b 222; STCA 38.2009.37-38 dell'11
gennaio 2010);
- in
via abbondaziale va detto che il ricorso sarebbe comunque da respingere nel
merito, essendo il documentato peggioramento (in particolare riferimento alla patologia
cardiaca) con ripercussione sulla capacità lavorativa subentrato nel giugno
2007 (cfr. le annotazioni 27 agosto 2007 del SMR; doc. AI 107-1), motivo per
cui al momento dell’emanazione della decisione su opposizione 9 novembre 2007
l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2007) non era ancora trascorso;
- in
ogni caso, con decisione 12 novembre 2008 (preavvisata il 10 giugno 2008),
facendo decorrere l’anno di carenza dal 10 giugno 2007 (esacerbazione della
sindrome coronarica), l’UAI-TI ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera
dal 1° giugno 2008 (doc. AI 143);
- considerata
la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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