32.2010.301
Domanda di rendita respinta. Assicurato deceduto prima dell'inoltro del ricorso
15 settembre 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2010.301
Data decisione, Autorità:
15.09.2011, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta. Assicurato deceduto prima dell'inoltro del ricorso
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 360 CC
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.301
BS/RG/sc
Lugano
15 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2010
di
RI 1 e di
__________, deceduto il 10 novembre 2010,
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. __________,
classe 1953, attivo quale artigiano specialista delle FFS, nell’aprile 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 3), respinta con decisione 30 novembre 2004
dall`Ufficio AI (doc. AI 14).
1.2. Nel
mese di ottobre 2009 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di rendita, indicando
quale danno alla salute “asma per allergie causata dall’ambiente polveroso
del posto di lavoro, polveri di ferro, di fumo ecc.” (doc. AI 15).
1.3. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, con decisione 4 ottobre 2010 (preavvisata
il 18 agosto 2010) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di
prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile
(doc. AI 66).
1.4. Avverso
la succitata decisione, le FFS, quale datore di lavoro dell’assicurato ed
agente a nome di quest’ultimo sulla base della procura rilasciata il 20 agosto 2010, ha interposto il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita dal marzo
2010 e di una rendita intera dal 1° novembre 2010. Viene contestata la
valutazione (medico-teorica) della capacità lavorativa – secondo cui l’assicurato
sarebbe totalmente abile in attività adeguate – e sostenuto un peggioramento a
partire dall’agosto 2010. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha innanzitutto fatto presente che l’assicurato
è deceduto nel novembre 2010. Inoltre, sulla base delle annotazioni del medico
SMR, l’amministra-zione ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad un
accertamento presso il dr. __________, pneumologo curante dell’assicu-rato.
1.6
Su richiesta del Vicepresidente del TCA, le RA 1 hanno prodotto il
certificato ereditario, dal quale emerge che l’assicurato è deceduto il 10
novembre 2010 e che eredi sono la moglie ed il fratello (doc. B).
Invitato
da questo Corte a trasmettere l’assenso degli eredi al proseguimento della
procedura, il datore di lavoro ha trasmesso unicamente la procura della moglie,
__________, informando che __________, fratello dell’assicurato, non è intenzionato
a firmare alcunché in quanto ritiene la fattispecie di fatto già conclusa (cfr.
XVII, XIX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Nel
caso in esame, come detto, il ricorrente è deceduto il 10 novembre 2010 prima
dell’inoltro del presente ricorso da parte delle RA 1, alle quali egli aveva
conferito procura di rappresentanza il 20 agosto 2010 (doc. A).
Di
regola ai sensi dell’art. 35 CO (cfr. per il contratto di mandato cfr. art. 405
cpv. 1 CO) il mandato conferito per negozio giuridico cessa, se non risulta il
contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio, fra l’altro, con la
morte del mandante (in ambito giudiziario, cfr. Zünd, Gesetz über das Sozialver-sicherungsgericht des Kantons
Zürich, 2009, § 15 n. 6, p. 165; in ambito di procedura
AI, cfr. Blanc, La procédure administrative en assurence-invalidité, 1999, p.
59).
In caso di decesso
di una parte, a titolo di successione universale (art. 560 CCS), il successore
subentra alla parte nel processo. Il processo resta sospeso sino alla scadenza
del termine per la rinuncia alla successione (Zünd, op. cit., § 13 n. 48, p.
115).
Conformemente al
principio della successione universale, la conduzione di un processo (Prozessführung)
spetta a tutti i membri della comunione ereditaria e concerne sia la legittimazione
attiva che passiva, come pure per l’utilizzo dei rimedi di diritto (“Das
Erfordernis des gemeinsamen Handels bezieht sich auf die Prozessführung. Dies betrifft grundsätzlich sowohl Aktiv- als
auch Passivprozesse. So sind die Mitglieder einer Erbengemeinschaft nur
gemeinsam zur Prozessführung und auch zur Ergreifung von Rechtsmitteln legitimiert…”; Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2011, ad art.
602 n. 26 e 27, p. 1292). Tuttavia nell’ambito
delle assicurazioni sociali ogni
membro di una comunione ereditaria è legittimato a interporre ricorso se sono
dati interessi di natura economica (DTF 99 V 165 ss; STF 8C_146/2008 del 22
aprile 2008 consid. 1.2; cfr. anche in DTF 136 V 11 consid. 2.1.2 e Zünd, op.
cit, §13 n. 86, p. 127).
Nel caso in esame,
pendente lite, come accennato, è emerso che il ricorrente è deceduto prima
dell’inoltro del ricorso e che suoi eredi sono la moglie (__________) ed il
fratello (__________), così come si desume dal certificato ereditario (doc. B).
Chiamati dal TCA a
voler confermare il loro assenso alla continuazione della causa, tramite le RA
1 solo la moglie del defunto ha risposto affermativamente (cfr. scritto 21
luglio 2011 al TCA sub XVII/bis). __________ non risulta invece essere disposto
a firmare alcunché in quanto considera conclusa la vertenza (XVII, XIX).
Orbene,
ammesso che dal summenzionato scritto 21 luglio 2011 sia deducibile il conferimento
retroattivo di procura alle RA 1 e quindi esso costituisca valido titolo
legittimante l’ex datore di lavoro dell’assicurato a rappresentare in causa
l’erede già al momento dell’inoltro del gravame, la questione dell’in-teresse –
ai sensi della suevocata giurisprudenza – di __________ a continuare essa
stessa (quale coerede) la causa può rimanere aperta. Infatti, come verrà
esposto nei prossimi considerandi, il ricorso è comunque da respingere nel
merito.
nel
merito
Fatti
2.3. In
lite è il diritto di ____________________ ad una rendita d’invali-dità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.5. Nel
caso in esame, fondandosi sugli atti medici di cui all’in-serto, in particolare
il rapporto 5 gennaio 2010 del dr. __________, pneumologo curante, con annotazioni
6 aprile 2010 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Per valutazione del caso
vedasi annotazioni del medico SMR del 07.12.2009.
L'ecocardiogramma eseguito in data 21.01.2010 su
indicazione di ipertensione polmonare, a parte una lieve ipertrofia ecocentrica
del ventricolo destro con buona funzione sistolica, è risultato normale.
Dall'ultimo rapporto medico del pneumologo curante Dr. __________
datato 05.10.2010 si evince che la malattia broncopolmonare dell'A. ha comunque
una prognosi ridotta con dispnea allo sforzo e limitazione oggettiva con
desaturazione sotto sforzo, riduzione del volume di ossigeno ed esaurimento di
riserve respiratorie.
Pertanto, nonostante a livello cardiaco la situazione è
verosimilmente normale, l'A. sarà da considerare inabile, come certificato,
nella misura del 100% dal 05.03.2009 in ogni attività lavorativa, con riduzione
della CL nella misura del 50% dal 29.05.2009 in attività medio-pesanti (in
attività pesanti continua una IL totale), considerando l'adattamento allo
sforzo e riduzione dell'esposizione alla polvere.
Possiamo considerare l'A. abile in ogni attività
lavorativa leggera, sempre a partire dal 29.05.2009, rispettosa dei seguenti
limiti funzionali:
non può svolgere attività dal carico discontinuo,
prevalentemente camminando (su terreni accidentati), sollevare/trasportare pesi
(vicino/lontano dal corpo), salire le scale, chinarsi,esporsi ad ambienti
polverosi.
Revisione del caso fra un anno." (Doc. AI 49/1)
L’insorgente
contesta la conclusione del SMR circa un’abilità lavorativa del 100% in
attività adeguate, sostenendo come l’attività svolta al 50% (preparazione e
sorveglianza degli impianti di pulizia; cfr. questionario del datore di lavoro
del 19 ottobre 2010, in doc. AI) sia leggera e come nel succitato rap-porto il dr.
__________ ha attestato una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate. Nondimeno
l’assicurato stesso non aveva escluso di poter svolgere la propria attività al
100% (“Al momento continua a lavorare al 50% e si trova bene, gli andrebbe
bene continuare così. Dove lavora adesso potrebbe lavorare al 100%”;
rapporto 10 febbraio 2010 del consulente IP; doc. AI 43-1).
Il
succitato specialista ha valutato una totale incapacità lavorativa in lavori
pesanti e una capacità del 50% in lavori medio-pesanti. Inoltre ha
indicato le limitazioni fisiche che, come rettamente evidenziato dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2010 (doc. AI 65-11), corrispondono ad una
tipologia lavorativa leggera esigibile al 100%.
Per
questi motivi, lo scrivente TCA condivide la valutazione medico teorica effettuata
dall’Ufficio AI.
2.6. Con
il ricorso è stato prodotto il certificato 20 ottobre 2010 del dr. __________,
avente il seguente tenore:
"
Il paziente è inabile al
lavoro al 100% dal 31.08.10 causa inizialmente stato febbrile, tosse, catarro,
in seguito polialgie, dolori cervicali, enterite, epistassi, forti edemi
pretibiali bilaterali non regrediti malgrado la terapia con Torem.
Un'iniezione di Kenacort A40 effettuata in settembre
non ha portato che un modico miglioramento della sintomatologia asmatica.
Tachicardia sinusale, extrasistole sopraventricolare ed un ingrandimento
atriale sx. Non escludo una nuova visita da parte del medico cardiologo.
Labor del 14.10.10: CDT, YGT aumentati, il paziente
stesso dichiara di bere almeno 1 litro di birra e mezzo litro di vino al
giorno. (Vedi risultati allegati). Gli ho consigliato di diminuire l'apporto di
alcolici." (Doc. A4)
Orbene,
contrariamente a quanto sostenuto in sede di risposta, secondo questa Corte non
è necessario richiedere al dr. __________ un rapporto al fine di definire la
residua capacità lavorativa dell’interessato sino al suo decesso. Infatti, volendo
ammettere – per ipotesi di lavoro – un peggioramento al 30 a-gosto 2010 della
capacità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI tale
modifica esplicherebbe gli effetti legali solo dal 1° dicembre 2010, ossia dopo
tre mesi. Tenuto conto che l’assicurato è deceduto il 10 novembre 2010 (VI/2), il
peggioramento non può essere considerato.
2.7. Per quel che concerne
l’aspetto economico, nel rapporto finale 21 luglio 2010 la consulente in
integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha
ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere
una riqualifica professionale, precisando inoltre la presenza sul mercato del lavoro
di attività direttamente accessibili al-l’assicurato (doc. AI 57).
Quale reddito
da valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro,
ha considerato un importo di fr. 73’626.-- relativi al 2009 in mancanza di dati salariali del 2010.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca
un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito
da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado
di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo
dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda
volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare – soddisfatte
le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Nel
caso di specie, la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha
utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), riconoscendo una
riduzione del 18% per motivi personali e determinando in tal modo un reddito da
invalido di fr. 50’220.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità
non pensionabile del 32%.
Tale
modo di procedere è stato vagliato dal TCA e risulta corretto.
Ne
consegue la conferma della decisione impugnata e la re-iezione del ricorso.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di __________.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico di __________.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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