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Decisione

32.2010.303

Alla luce della documentazione medica contenuta nell'incarto il TCA ritiene che, a ragione, l'UAI non sia entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurata

9 maggio 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Considerandi

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.7

Alla luce

della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene

che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di

prestazioni inoltrata dall’assicurata.

Nell’ambito della prima richiesta di prestazioni,

conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2007.199 del 25 giugno

2008.

(cfr. consid. 1.1. e 2.4.), il perito del Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali (CPAS) interpellato dall’amministrazione, dr.ssa __________,

ha posto quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, quelle di

“sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche (ICD10-F68.0); altra modificazione duratura

della personalità (ICD10-F62.8)” (doc. 70-21).

La dr.ssa ____________________ ha quindi concluso

che, dal profilo strettamente psichiatrico, l’assicurata non presentava

limitazione alcuna della capacità lavorativa e doveva pertanto essere

considerata pienamente abile al lavoro (doc. 70-27).

Dalla

documentazione medica prodotta in corso di causa davanti al TCA non emerge

alcun elemento oggettivo che permette di attestare un peggioramento delle

condizioni di salute della ricorrente.

L’assicurata

si è infatti limitata a produrre un referto del dr. __________, che elenca le

patologie dell’interessata (doc. B2) e un referto della dr.ssa ____________________,

la quale ha ritenuto l’assicurata affetta da sindrome del dolore persistente

(ICD10-F45.4); disturbo di personalità immaturo dipendente (ICD10-F60.7) e

depressione ansiosa persistente (ICD10-F34.1) (doc. B1).

Il medico

del SMR, dr. __________, nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, a tale riguardo ha rilevato che il referto della dr.ssa __________, prodotto dall’assicurata,

riporta le medesime diagnosi già poste dalla curante in precedenza e non

confermate dalla perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per

conto del CPAS, concludendo che la certificazione della psichiatra curante non

evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’interessata (doc.

XII/1).

Il TCA

non può che concordare con queste considerazioni del medico del SMR.

Nel

referto peritale del 4 dicembre 2008, infatti, la dr.ssa __________ ha

diffusamente e motivatamente esposto le ragioni che l’hanno spinta ad escludere

la presenza delle diagnosi poste dalla psichiatra curante (cfr. doc. 70/22-24).

Giova

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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