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Decisione

32.2010.309

Seconda domanda rendita. Confermata la decorrenza del diritto alla rendita definita dall'Ufficio AI. Assistenza giudiziaria in ambito amministrativo. Gratuito patrocinio in sede giudiziaria

31 maggio 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.7. Nella

fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In

essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità

lavorativa del 50% nella propria attività e dell’80% in attività adeguate. Né

del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che possa validamente

mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SAM.

Dal punto di vista psichiatrico, nel referto 30 gennaio 2009 la

dr.ssa __________ reso nell’ambito della perizia SAM, poste le diagnosi

extrasomatiche riportate al consid. 2.5 (in particolare va ricordato la

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve), ha concluso per

un’inabilità lavorativa del 20% (doc. AI 69).

Come

rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la perizia 10 agosto

2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 93) ha confermato la succitata

conclusione. Infatti la perita incaricata dal CPAS ha ampiamente fatto

riferimento alla valutazione della dr.ssa __________ (cfr. perizia pp. 17/18),

spiegando in merito all’evoluzione della patologia psichiatrica che “… il

decorso della depressione da allora (perizia SAM, n.d.r.) è stato verso

la cronicità e la resistenza: la sindrome depressiva non si è risolta e attualmente

la perizianda presenta un episodio depressivo grave non risolto nonostante

il trascorrere del tempo e delle terapie psichiatriche ambulatoriali

effettuate. Continua a presentare sintomi sufficientemente gravi da soddisfare

i criteri per un episodio depressivo maggiore… “ (sottolineature del

redattore; perizia p. 18). La dr.ssa __________, non scostandosi dalla perizia

della dr.ssa __________, ha concluso che “… per quanto riguarda le

conseguenze delle patologie psichiatriche di cui è affetta sulla sua capacità

lavorativa l’attuale episodio grave in corso giustifica un’incapacità

lavorativa al 100% dall’8.10.2009 data del suo ricovero presso l’Ospedale __________,

con successivo trasferimento alla Clinica __________” (sottolineatura del redattore;

perizia p. 20). La perita continua rilevando che l’episodio depressivo grave è

insorto nella primavera – estate 2009 (quindi prima della perizia SAM), ma

peggiorato nell’autunno 2009 con conseguente ricovero, come detto sopra, prima

all’Ospe- dale __________ e successivamente alla Clinica __________, precisando

che “la sua capacità lavorativa non è più stata recuperata e questo per

l’aggravarsi dello stesso episodio depressiva dalla primavera 2009 attualmente grave

e tendente alla cronicità” (perizia p. 22).

Vero

che con certificato 19 aprile 2010 lo psichiatra curante, dr. __________, ha

attestato un’inabilità lavorativa del 100% “sicuramente durante l’anno 2009

dove essa è stata ricoverata per 5-6 mesi presso vari Istituti …” (doc. AI

89-13). Tuttavia il rilevante peggioramento è avvenuto dopo il colloquio (30

gennaio 2009) avuto con la dr.ssa __________, peggioramento iniziato nella

primavera 2009 e preso in considerazione dalla dr.ssa __________ (cfr. perizia

p. 9).

Per

quanto concerne l’altro rapporto 24 gennaio 2011 del dr. __________, prodotto

pendente causa dall’assicurata, rettamente l’Ufficio AI (cfr. osservazioni 3

marzo 2011; XIV) rileva come lo psichiatra curante riprende quanto esposto nel

suo precedente citato scritto 19 aprile 2010 e come pertanto esso risulti ininfluente

ai fini della causa. Altrettanto rettamente l’amministrazione evidenzia come il

contenuto dell’ulteriore documentazione allegata proveniente dagli archivi del

dr. __________ (doc. C- E) rispecchia quanto scritto dall’allora psichiatra curante

nel suo rapporto 29 novembre 2009 all’Ufficio AI (doc. AI 56), atti che sono

stati considerati dal SAM (cfr. perizia pp. 4 e 5, doc. AI 69-4 e 5).

Anche

per quanto concerne l’aspetto somatico non vi sono motivi per discostarsi dalle

conclusioni della perizia multidisciplinare. Va ricordato che l’assicurata è

stata visitata dai dr. __________ (reumatologo) e __________i (neurologo). Ai

dettagliati referti va fatto riferimento (doc. AI 69-28 sino 38). Se dal punto

di vista neurologico non sono stati riscontrati degli influssi sulla capacità

lavorativa, dal lato reumatologico il dr. __________ ha concluso che

l’assicurata può svolgere un’attività leggera a tempo pieno con un rendimento

ridotto del 10% a condizioni che rispetti i limiti funzionali (rispetto delle

regole ergonomiche della schiena, evitare movimenti ripetitivi di flessione/estensione

o rotazione del tronco a tempo pieno). In attività leggere a mediamente pesanti

l’inabilità è stata quantificata nella misura del 50% (cfr. rapporto 20 gennaio

2009 in doc. AI 69-32).

L’assicurata

del resto non ha prodotto, dopo la perizia SAM, alcuna documentazione medica

che sconfessi le succitate conclusioni.

In

conclusione, sulla base della perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio

pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente –

fino al peggioramento dell’ottobre 2009 - presentava un’abilità lavorativa del 20%

in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.

2.8. In

merito alle conseguenze economiche, con rapporto 18 novembre 2010 la consulente

in integrazione professionale ha dapprima ripreso le limitazioni funzionali

elencate nella perizia SAM, fatta propria dal SMR con annotazioni 24 febbraio

2009 (doc. AI 70-1). Va qui ricordato che il dr. __________ aveva indicato di

evitare i movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco,

oltre ad attività pesanti.

La

consulente ha quindi elencato le seguenti attività esigibili:

"

(…)

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono

di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia

generica nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansione

d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità, …) che nel settore terziario (venditrice /

cassiera non qualificata, etc….). (…)"

(doc. AI 82/2, inc. 32.2010.309)

Questo

TCA non ha motivo di scostarsi dalla succitata valutazione operata da una

persona cognita della materia. Di conseguenza le censure sollevate

dall’assicurata riguardo a simile esigibilità non meritano accoglimento (cfr.

ricorso pp. 9 e 10). Occorre poi rilevare che se in effetti al momento della

decisione contestata l’insorgente aveva compiuto 55 anni, non vi è motivo per

non ritenere, come sostenuto dall’insor- gente, con verosimiglianza

preponderante che nel mercato equilibrato del lavoro non vi sia un’attività

esigibile.

Certo

che la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta

di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente,

questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del

lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa all'obbligo

di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di

lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto

delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA I

401/01 del 4 aprile 2002; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35,

pag. 107; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del

17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

Ora,

la succitata giurisprudenza non può essere applicata al caso concreto visto che

all’insorgente mancano ancora 9 anni per raggiungere l’età pensionabile (art. 1

cpv. 1 lett. b LAVS).

Va

poi osservato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore

delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura. Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

2.9.

Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, nel

succitato rapporto la consulente ha rettamente raffrontato il reddito da

esercente (reddito da valido) con il reddito da attività adeguate evinto dai

salari statistici.

Quale reddito

da valido, la consulente, fondandosi sui risultati dell’inchiesta economica

(doc. AI 79), ha preso il reddito conseguito a tempo pieno nel 2006 (fr.

51’976.--), adeguandolo al 2007 (fr. 52'813.--) e 2008 (fr. 53'891.--).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nel

caso di specie, per il 2007 la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza,

ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Egli ha poi tenuto

conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 6% per

attività leggera, nonché di una residua capacità lavorativa dell’80%,

determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 38’417.--, adeguato a

fr. 39'202.-- per il 2008. Dal raffronto dei redditi n’è risultato un grado

d’invalidità non pensionabile del 27%.

L’assicurata

contesta le riduzioni apportate dalla consulente, sostenendo che solo per le

attività leggere va applicata una riduzione del 10%, a cui vanno aggiunti altri

25% per il fatto che può esercitare attività adeguata solo a tempo parziale,

per l’assenza di qualifiche professionali e conoscenze linguistiche adeguate, e

per i problemi di salute che statisticamente conducono ad una remunerazione inferiore

ad un lavoratore medio. Questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza,

il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivi per non

considerare la riduzione percentuale del 6% applicata dalla consulente. In

primo luogo perché la riduzione per attività leggera è stata riconosciuta ed è

frutto, come le altre eventuali riduzioni verificate e non riconosciute, di pertinenti

valutazioni contenute nel citato rapporto 18 novembre 2010. Occorrerebbe addirittura

considerare come una simile riduzione (per attività leggera) appaia generosa,

allorquando si consideri che per ogni fattore va generalmente operata una

decurtazione del 5% (cfr. STCA inc. 35.2004.104 del 25 aprile 2005 consid.

2.11, cfr. anche STCA 32.2009.141 del 19 ottobre 2009 consid. 2.8.2).

Inoltre, come

detto sopra, la giurisprudenza ammette al massimo una riduzione del 25%, motivo

per cui la richiesta di una riduzione aggiuntiva del reddito da invalido

di tale percentuale non è possibile.

In

conclusione, visto quanto sopra, non presentando l’assicu-rata sino all’ottobre

2009 un grado d’invalidità pensionabile, essa ha diritto alla rendita dal 1°

ottobre 2009.

Ne

consegue che le decisioni 4 e 14 ottobre 2010 meritano conferma, mentre il

ricorso 5 novembre 2010 va respinto.

2.10. Litigioso è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in

ambito amministrativo, oggetto della decisione 13 gennaio 2011.

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà

reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti;

DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere

presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen

auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder

tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine

Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132

V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007

del 23 aprile 2008).

Nella presente fattispecie l’Ufficio AI, lasciata aperta la questione

a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito

votata all’insuccesso, ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza

giudiziaria motivando come segue:

"

(…)

Si rilevi al proposito che l'assistenza giudiziaria è

considerata tale solo allorquando sono stati sollevati problemi di notevole

difficoltà ed i consigli che possono per esempio fornire associazioni assistenti

sociali, specialisti o persone di fiducia designate da un'istituzione sociale

non si rivelano sufficienti.

Salvo caso eccezionali la procedura amministrativa non

raggiunge livelli di complessità tali da rendere necessario l'intervento di un

legale.

A ciò si aggiunga il fatto che in virtù del principio

inquisitorio l'amministrazione ha il compito di delucidare d'ufficio i fatti

rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Circolare AI n. 138 del 34.06.1998,

Circolare sul contenzioso, marg. 2054 segg.).

In considerazione di tale severa prassi occorre

concludere che nel presente caso l'intervento di un legale non appariva

tuttavia indispensabile. (…)"

(Doc. A, inc. 32.2011.118)

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presentava elementi di particolare

difficoltà giuridiche che necessitavano, in ambito amministrativo, l’intervento

di un avvocato.

Si

è trattato, come visto, di valutare il diritto dell’assicurata ad una rendita

AI, in particolare la residua capacità lavorativa definita grazie alla perizia

pluridisciplinare del SAM. Certo che a seguito del citato rapporto 19 aprile

2010 del dr. __________ e del rapporto d’uscita 7 aprile 2010 della Clinica __________

l’amministrazione ha ordinato una perizia al CPAS per una rivalutazione della

componente psichica. Tuttavia, ciò non giustificava l’intervento di un legale,

tenuto conto del resto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, ribadito che le condizioni per

ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive

rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di

ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della

succitata giurisprudenza restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria

e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza quindi accertare

l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente

priva di successo.

Ne

consegue che la decisione 13 gennaio 2011 va confermata, mentre il ricorso 4

aprile 2011 è da respingere.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 1.3.).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

casu, l’assicurata, vedova con due figli maggiorenni non conviventi

nell’economia domestica, risulta essere indigente. Dalla documentazione allegata

all’istanza di assistenza giudiziaria si evince che con la rendita intera di

fr. 2'276.-- mensili non riesce a coprire l’affitto (fr. 495.--), il premio

cassa malati (fr. 483.--), i contributi AVS (acconto trimestrale di fr.

112,45), a cui vanno aggiunti anche i fr. 1'200.-- d’importo base ai fini del

calcolo del minimo esistenziale esecutivo previsto per una persona sola (cfr.

la relativa tabella del 1° settembre 2009).

Essa

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito i ricorsi non parevano

essere privi di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per entrambe le procedure ricorsuali è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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