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Decisione

32.2010.311

Revisione della rendita di un'assicurata senza attività lucrativa. Conferma dell'inchiesta domiciliare effettuata dall'amministrazione. Nessun aumento del grado d'invalidità

21 giugno 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I signori RI 1 hanno traslocato da pochi mesi, nel

marzo scorso, nel nuovo appartamento. Nella ricerca di una nuova abitazione il

marito ha naturalmente prestato attenzione alla comodità del luogo (rispetto ai

negozi ad esempio) e alla funzionalità degli spazi abitativi.

Anche in questa nuova casa la cucina è di ridotte

dimensioni e permette alla signora RI 1 di muoversi in sicurezza al proprio

interno, potendo sostenersi ai diversi armadi. Nella cucina trovano posto anche

un tavolino e una sedia dove le è possibile eseguire determinati lavori da

seduta, come sbucciare frutta e verdura ad esempio.

L'assicurata si dice in grado di preparare

autonomamente i pasti per i suoi familiari, purché l'occorrente si trovi nel

locale. Non riesce infatti più a camminare portando tra le mani degli oggetti,

dovendo assolutamente sostenersi alle pareti e ai mobili di casa durante la

marcia.

L'incedere è visibilmente difficoltoso.

Per l'esiguità della cucina i pasti vengono però

consumati in sala da pranzo e l'assicurata deve necessariamente dipendere dai

familiari per apparecchiare e sparecchiare la tavola, per l'impossibilità di deambulare

portando tra le mani degli oggetti, oltretutto fragili.

Si occupa invece autonomamente del riordino giornaliero

del piano di lavoro.

Ogni incombenza viene in ogni caso eseguita lentamente

e prestando molta attenzione ai movimenti.

Le pulizie a fondo della cucina e degli

elettrodomestici sono oggi affidate ad una collaboratrice domestica (in

sostituzione della madre, oggi più anziana, e della sorella, partita per __________).

Per quanto riferito, considerato in parte esigibile il

contributo dei familiari, ma tenuto altresì conto delle reali difficoltà

dell'assicurata nella deambulazione, valuto in misura del 40 % la percentuale

attuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20 %

percentuale degli impedimenti

80 %

percentuale di invalidità

16 %

Fatta eccezione per la sostituzione dei familiari con

la presenza di una collaboratrice domestica, viene ribadito quanto illustrato

nel precedente rapporto d'inchiesta.

Confermo pertanto la percentuale di impedimento

dell'80%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10 %

percentuale degli impedimenti

60 %

percentuale di invalidità

6 %

Durante le uscite esterne, l'assicurata deve potersi

sostenere a due stampelle o al deambulatore, dotato di apposito seggiolino.

Anche in presenza di questi mezzi ausiliari la sua autonomia di spostamento è

comunque limitata a poche centinaia di metri.

Il signor __________, della FSCMA, le ha suggerito di

provare ad utilizzare uno speciale scooter, che le permetterebbe perlomeno di

ampliare il suo raggio di azione. La signora RI 1 sta al momento valutando

anche questa opzione.

L'assicurata esce da sola unicamente per acquistare

l'eventuale urgenza del momento. Le piccole necessità quotidiane sono perlopiù

affidate ai figli, mentre la spesa settimanale è eseguita dal marito.

L'assicurata si limita ad indicare, in entrambi i casi, quanto è necessario

acquistare.

L'assicurata è infatti in grande difficoltà nel

camminare e ogni minimo ostacolo può rivelarsi insormontabile. Non si fida così

ad uscire da sola.

Anche per acquisti personali o particolari viene sempre

accompagnata da amiche o familiari nei negozi e le uscite sono ridotte

all'essenziale, per le evidenti difficoltà nella marcia.

L'assicurata si stanca oltretutto rapidamente e i

dolori alla colonna tendono pure inevitabilmente ad acuirsi.

Tuttora condivisa la gestione burocratico-contabile.

Per quanto illustrato, considerata almeno in parte

esigibile la collaborazione dei familiari, confermo la percentuale di

impedimento a suo tempo assegnata, 60 %.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20 %

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

6 %

Potendo usufruire di una lavatrice e di un'asciugatrice

personali, collocate all'interno dell'appartamento, l'assicurata si dice oggi

in grado di occuparsi autonomamente del bucato. Di regola effettua diversi piccoli

bucati in settimana, anche per suddividere il lavoro su più momenti.

L'assicurata dichiara di suddividere i panni, di

inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice, di piegare quanto possibile

e di stirare pure personalmente l'intero carico, da seduta, diluendo il lavoro

su più momenti, non potendo mantenere a lungo tale posizione. I capi piegati e

stirati vengono suddivisi sul tavolo in sala da pranzo e poi portati nei

diversi armadi da familiari, per le difficoltà di movimento dell'assicurata.

Nessuna ripresa dell'attività di cucito.

Per quanto illustrato valuto oggi in misura del 30 % la

percentuale di impedimento in questo ambito domestico, considerato in

particolare un minor rendimento.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

10 %

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

2 %

I ragazzi, crescendo, si sono naturalmente resi

maggiormente autonomi nelle loro necessità esterne a casa.

Oggi infatti si recano autonomamente a scuola,

prendendo la posta, e raggiungono anche da soli, con i mezzi pubblici, la case

di amici e i ritrovi tra compagni.

Per altre necessità (visite mediche, acquisti

personali, ecc.), dove la presenza della madre può ancora essere importante, la

signora RI 1 deve sempre poter contare sull'accompagnamento di terze persone

(familiari o amiche), in ragione delle evidenti limitazioni nel camminare.

Non vengono altrimenti segnalati impedimenti nel

seguire i ragazzi nei loro bisogni scolastici, educativi ed affettivi.

Per quanto illustrato valuto oggi in misura del 20% la

percentuale di impedimento in questo particolare ambito.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di

utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

Non vengono indicate attività extra-domestiche.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

44%

■ Chi esegue

i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere

personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di

parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

I

familiari, amiche e una collaboratrice domestica, presente ora in misura di 2

ore settimanali. (…)" (doc. AI 48/4-6).

Sulla

base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva,

rispettivamente un'invalidità del 44%, corrispondente nel risultato alla

precedente inchiesta svolta il 12 luglio 2006 (doc. AI 13).

2.8. L’insorgente

rileva che l’inchiesta domiciliare non considera il rapporto 21 ottobre 2010

del dr. __________, primario della Clinica di riabilitazione di __________.

Accertato,

fra l’altro, un aumento della spasticità a livello degli arti inferiori, il succitato

specialista ha evidenziato che “ il bilancio funzionale appare

caratterizzato dalla possibilità di raggiungere la stazione eretta e di

mantenerla solo con appoggi mentre il cammino appare possibile per tragitti

brevi, solo ed esclusivamente con l’ausilio di un girello. Durante il cammino

appare evidente l’enorme difficoltà a frazionare il movimento segmentario a

livello degli arti inferiori a causa della spasticità summenzionata,

soprattutto a livello distale dove vi è un’evidente contrattura della muscolatura

planto-flessoria soprattutto a sinistra con tendenza a strisciare il piede

durante la fase di avanzamento dell’arto“. Dopo aver esposto il procedere,

egli ha concluso che “visto il quadro clinico attuale concordo con il dr. __________

nel sostenere la domanda effettuata dalla paziente di poter aumentare il grado

d’invalidità al 70%” (doc. E). Il dr. __________, medico curante

dell’assicurata, nel rapporto 17 maggio 2010 all’Ufficio AI ha infatti

sostenuto un grado d’incapacità lavorativa quale casalinga del 70% dal 1°

gennaio 2010 (doc. AI 34-2), così come con il precedente certificato medico del

19 gennaio 2010 aveva proposto una “rivalutazione del grado d’invalidità che

si aggira ora al 70%” (doc. AI 30-1).

Valutata

la summenzionata documentazione medica, con annotazione 7 dicembre 2010 il dr. __________

ha concluso:

"

(…)

L'attuale documentazione presentata in sede di ricorso,

in particolare lo scritto del dr. __________ di ottobre 2010 non permettono di

oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata con

ripercussioni funzionali rispetto all'inchiesta a domicilio eseguita in

settembre. Fuori discussione il fatto che l'assicurata incontra importanti

difficoltà negli spostamenti e nel mantenere la posizione eretta, fatto però

preso debitamente in considerazione in occasione dell'inchiesta" (doc.

VI/2).

È

vero che le conclusioni del dr. __________ non corrispondono alle risultanze dell’inchiesta

domiciliare. Tuttavia, come verrà detto nel successivo considerando, non vi è motivo

di scostarsi dalla valutazione effettuata dall’assistente sociale, la quale

dispone di una vasta esperienza e risulta comunque aver preso in considerazione

tutte le limitazioni fisiche dell’as-sicurata.

2.9. L’insorgente

ha contestato la valutazione di ogni singola attività domestica.

In

via generale, nelle osservazioni 12 maggio 2011 l’assisten-te sociale ha fatto

presente che la ripartizione delle singole mansioni è basata sull’apprezzamento

del tipo di struttura familiare – che nel caso in esame è composta da due persone

adulte con figli in età di scuola media – sul contesto abitativo (appartamento)

e sullo svolgimento o meno di attività extra-domestiche indicate alla voce

“diversi”. Per questi motivi, continua l'assistente, è stata fatta la seguente ripartizione:

5% per la “conduzione dell’economia domestica”, 35% per l’”alimentazione”, 20%

per le “pulizie”, 10% per le “spese”, 20% per il “bucato” e 10% per la “cura

dei figli”, per un totale complessivo del 100%.

Questo

TCA non ha motivo di mettere in discussione tale ripartizione, frutto di una

consolidata esperienza dell’incaricata.

Con

riferimento alla mansione "Conduzione dell'economia domestica"

(punto 5.1 dell’inchiesta), l'insorgente contesta l'importanza del 5% assegnata

e sostiene, invece, che la stessa debba essere ridotta al minimo (ossia al 2%

conformemente alla cifra 3095 vecchia versione CIGI). Al riguardo va ricordato

che già nella precedente inchiesta del 2006 il grado d’importanza assegnato era

del 5%, dato che non era stato contestato. Non vi è poi alcuna ragione per

giustificare una riduzione della percentuale assegnata, visto che il peggioramento

delle condizioni di salute ha sicuramente richiesto un impegno maggiore nella

pianificazione delle attività quotidiane. Ritenuto che il danno alla salute

fisico non le impedisce di organizzare le mansioni domestiche, va confermata la

percentuale d’invalidità dello 0% (5% x 0%).

Quanto

alla gestione dell' "Alimentazione" (punto 5.2), la ricorrente

sostiene un grado d’importanza del 50%, rilevando che deve preparare i pasti

per i suoi famigliari, operazione che, per le difficoltà oggettive incontrate

sia nello stare in piedi che nello spostarsi, le prende molto tempo. Ha poi

ribadito gli impedimenti rilevati nel citato rapporto 21 ottobre 2010 del dr. __________.

Per quel che concerne il grado d’importanza va fatto riferimento alle

osservazioni generali riportate sopra. In merito agli impedimenti, occorre

osservare che l'assicurata non ha apportato elementi diversi da quelli noti e

già considerati dall'assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione

le dichiarazioni rese dall'interessata per poi trarre le proprie conclusioni. Va

poi rilevato come nell’inchiesta l’assistente sociale abbia dettagliatamente

descritto la situazione della cucina, le mansioni che ancora può svolgere, ma

anche le difficoltà incontrate. La valutazione risulta quindi essere completa. Essa

ha anche indicato l’esigibile aiuto dei famigliari nell’apparecchiare e

sparecchiare. Ritenuto un grado d’importanza del 35% (come nel 2006) e di impedimento

del 40%, il grado di invalidità corrisponde al 14% (35% x 40%).

Per

la posizione "Pulizia dell'appartamento" (punto 5.3), l’insorgente

conviene con l’importanza assegnata dall’assistente sociale, sostenendo

tuttavia come la sua situazione le impedisca totalmente di svolgere ogni

attività di quel genere. Nelle osservazioni 12 maggio 2011 l’assistente sociale

ha rilevato che la situazione esistente nel 2006 è stata ribadita dall’assicurata

durante l’ultimo incontro avuto. L’incaricata ha confermato che lo stato di

salute dell’insorgente compromette in misura importante la sua autonomia,

rilevando però come essa può provvedere perlomeno alle mansioni più semplici e

quotidiane quali il riordino dei locali, lo spolvero ad altezza della mobilia,

la pulizia delle vaschette ed il rifacimento sommario. L’assistente sociale ha

poi concluso:

"

(…)

La signora __________, seppur confrontata con un grave

impedimento motorio, non può quindi essere considerata totalmente inabile in

questo ambito domestico. A questa considerazione va aggiunta inoltre

l'esigibilità della collaborazione da parte dei familiari che deve essere

considerata anche nel caso questa non sia effettivamente prestata. Si può ad

esempio esigere che il coniuge collabori alle pulizie settimanali e che i figli

rifacciano il loro letto e riordinino la loro stanza. Per questa ragione è

stata confermata la percentuale di impedimento dell'80%. (…)" (doc.

XVIII/bis).

Riguardo

all’aiuto dei famigliari, questione sollevata dall’insor-gente nelle osservazioni

8 giugno 2011 (XX), va evidenziato che l’assistente sociale ha debitamente

tenuto conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197), quindi indipendentemente dal fatto

che l’aiuto venga effettivamente svolto. Infatti va ricordato l’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I

35/00; cfr. anche la giurisprudenza riassunta nella cifra 3089 CIGI in consid.

2.5). In una sentenza 9C_328/2009 dell’8 settembre 2009, il Tribunale federale

ha ancora una volta ribadito che anche le persone occupate nell’economia

domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura

ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro,

segnatamente ripartendo meglio le incombenze.

In

questo senso, nel caso in esame la collaborazione del coniuge alle pulizie settimanali

ed il riordino da parte dei figli del loro letto e della loro stanza rientrano

nell’ordine del ragionevolmente esigibile.

Va

dunque confermato il grado d’impedimento dell’80%. Tenuto conto di un grado

d’importanza del 20%, la percentuale d'invalidità risulta essere del 16% (20% x

80%).

Anche

per quanto concerne la posizione "Spesa e acquisti diversi"

(punto 5.4), l'assicurata non contesta l’importanza assegnata, ma il grado

d’impedimento riconosciuto, il quale, a suo dire, dovrebbe essere totale. Al

riguardo l’assistente sociale ha osservato:

"

(…)

Come risulta dal rapporto d'inchiesta le difficoltà di

spostamento della signora __________ sono state evidenziate e non sono certamente

in discussione. Va però rilevato che in questo particolare ambito domestico la

collaborazione dei familiari è pure da considerarsi esigibile sia per quanto concerne

la piccola spesa giornaliera che per quel che riguarda gli acquisti

settimanali. All'acquisto delle piccole necessità quotidiane possono essere

chiamati oggi a collaborare anche i figli, considerata la loro età. Anche per

questo la percentuale di impedimento del 60 % è stata ribadita in occasione

dell'ultima inchiesta domiciliare.

Tengo inoltre a segnalare che assicurate colpite nella

loro capacità di movimento, per ridurre l'incidenza del danno alla salute in

questo particolare ambito domestico, ricorrono frequentemente al servizio

consegna a domicilio o effettuano acquisti per corrispondenza o tramite

internet. (…)" (doc. XVIII/bis)

Visto

quanto sopra, riconoscere un grado d’impedimento del 100% non appare

giustificato; va quindi confermata la valutazione dell'assistente sociale

laddove ha stabilito, per questo specifico punto un’invalidità del 6%,

risultante da un'importanza del 10% e da una limitazione del 60%.

Per

la contestazione relativa al "Bucato, confezione e riparazioni di

indumenti" (punto 5.5), la ricorrente sostiene che l’importanza

assegnata può essere ridotta soprattutto a favore dell’alimentazione,

evidenziando inoltre che le succitate mansioni possono essere svolte solo ed

esclusivamente con l’aiuto dei famigliari. Anche qui, per quel che concerne il

grado d’importanza riconosciuto, va fatto riferimento alle osservazioni

generali dell’assistente sociale riportate sopra. Circa il grado d’impedimento,

nelle osservazioni 12 maggio 2011 quest’ultima ha precisato di aver rilevato,

malgrado un peggioramento dello stato di salute, una maggiore autonomia data

dal miglior accesso agli elettrodomestici (lavatrice e asciugatrice collocate

all’interno dell’appartamento). Ha inoltre correttamente ritenuto esigibile la

collaborazione dei membri della famiglia per la sistemazione dei panni piegati

e stirati all’interno degli armadi, spiegando che con la percentuale

d’impedimento del 30% è stato tenuto conto del minor rendimento e della mancata

ripresa del cucito. Va quindi confermata l’invalidità del 6% (20% x 30%).

Infine,

in merito alla "Cura dei bambini e di altri membri della famiglia"

(punto 5.6), nel ricorso l’assicurata ha sostenuto che può svolgere in minima

parte tale mansione. Essa ha infatti fatto presente che può seguire i propri

famigliari solo in casa e per le piccole questioni, ma non l’è possibile

prestare tale cura fuori dalle mura domestiche, elencando, a titolo d’esempio, la

partecipazione ai colloqui con i docenti, gli impegni formativi e ricreativi

dei figli. Nelle già citate osservazioni 12 maggio 2011 l’assistente sociale ha

evidenziato di aver rilevato le difficoltà che la ricorrente riscontra negli spostamenti

esterni che rendono necessario il ricorso a terzi, ritenendo tuttavia esigibile

la collaborazione del marito nella cura dei ragazzi per le loro eventuali

necessità fuori casa. Infine, l’assistente sociale ha spiegato che, rispetto

alla valutazione del 2006, la riduzione d’impedimento è principalmente dovuta al

fatto che i due figli sono più grandi e di conseguenza più autonomi nel gestire

i loro spostamenti. Per questo specifico punto un’invalidità del 2%, risultante

da un'importanza del 10% ed una limitazione del 20%, va confermata.

Non

sono state indicate attività extra-domestiche (punto 5.7).

2.10. Viste

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità

della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria

e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare

alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Le allegazioni

ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente

sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifiche, si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid.

4).

Osservato come le correzioni apportate dall’insorgente non risultano

giustificate, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può

quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle

diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità nello svolgimento delle

stesse stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, il tasso complessivo d'invalidità fissato al 44%,

come quello stabilito nel 2006, è da confermare.

Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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