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Decisione

32.2010.313

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2011Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici prodotti dall'opponente non fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni

eseguite dai periti incaricati, l'Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata, respingendo inoltre

l'istanza di assistenza giudiziaria.

Ae. Il

ricorso del 13 giugno 2008 (doc. 165/6) dell'assicurato, che ha ritenuto inadeguato un grado d'invalidità del 38% e ha quindi chiesto di

annullare quest'ultima

decisione, di sottoporlo ad una valutazione specialistica reumatologica e

psichiatrica presso uno specialista designato dal Tribunale e di concedergli

una rendita d'invalidità da

definire a dipendenza delle risultanze mediche, è sfociato nella STCA 32.2008.115

del 26 marzo 2009 (doc. 179). Questo Tribunale, esaminata tutta la

documentazione medica agli atti, ha concluso che l'Ufficio AI avrebbe dovuto

verificare autonomamente i disturbi somatici lamentati dall'assicurato e quindi

sottoporlo ad un complemento reumatologico e/o ortopedico, tenendo in

particolare considerazione l'ultimo referto stilato da un esperto il 18 giugno

2008, ma non esaminato per conto dell'amministrazione da uno specialista in materia.

Inoltre, il TCA ha osservato che poiché la precedente perizia psichiatrica era del

gennaio 2006 e la decisione impugnata era del maggio 2008, l'UAI doveva aggiornarla. Una volta in possesso di tutti i dati, doveva determinare la capacità

lavorativa del ricorrente nell'attività di cameriere/aiuto cucina

rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni fisiche e

psichiche. Ha quindi accolto il ricorso e rinviato gli atti all'Ufficio AI per

procedere con tali perizie.

B. L'amministrazione

ha quindi sottoposto l'assicurato a nuovi accertamenti medici specialistici

(doc. 188), riassunti nella perizia pluridisciplinare di cui al referto del 29

ottobre 2009 (doc. 190). Su questa base e visto il parere della consulente in

integrazione professionale (doc. 199), il 23 giugno 2010 (doc. 203) l'UAI ha

emesso il progetto di decisione con cui ha respinto la richiesta di prestazioni

dell'assicurato, siccome il grado di invalidità era del 36% nel 2007 e del 37%

nel 2008 e nel 2009.

C. Le

osservazioni del 25 agosto 2010 (doc. 207) dell'assicurato sono state vagliate

dall'amministrazione, che l'11 ottobre 2010 (doc. 213) ha confermato la

decisione con cui non gli ha concesso i provvedimenti professionali né la

rendita d'invalidità. I nuovi certificati medici prodotti con le osservazioni,

esaminati dal SMR, non hanno permesso di oggettivare dei peggioramenti clinici

tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità rispetto alla

valutazione neutrale specialistica effettuata presso il Servizio Accertamento

Medico. L'UAI ha osservato che la consulente in integrazione professionale ha

confermato i suoi calcoli.

D. Con

ricorso del 10 novembre 2010 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha

ribadito il peggioramento dei suoi disturbi, avvenuto dopo la perizia del SAM e

comprovato dai certificati di due medici curanti e, a suo dire, pure accertato

da questo Tribunale nel precedente giudizio. Vista la discrepanza di opinioni

fra i diversi medici intervenuti, il ricorrente ha chiesto in via principale l'erezione

di una perizia che accerti definitivamente i disturbi fisici e psichici, dato

che i suoi medici l'hanno ritenuto inabile nella misura di almeno il 50%,

mentre l'UAI solo del 37%.

Inoltre, l'insorgente

ha osservato come la vasta gamma di attività semplici e non qualificate

accessibili con la sua residua capacità lavorativa elencate dalla consulente in

integrazione professionale nel 2009, strida con le conclusioni del 2003 di una sua

collega (doc. C). Visto che da allora sono trascorsi 7 anni e in questo periodo

non ha potuto lavorare, i precedenti risultati sono corretti.

L'assicurato ha poi

contestato il metodo di calcolo del grado di invalidità, siccome

l'amministrazione ha ritenuto quale reddito da valido quello previsto dal CCNL

nel settore della ristorazione ed alberghiera, mentre il suo ultimo contratto

di lavoro del 1998 fissava in Fr. 2'650.- il salario base mensile (doc. D). In

tal caso, tenuto conto del gap salariale con il salario statistico, il grado

d'invalidità sarebbe così superiore al 37% stabilito dall'Ufficio AI.

In via subordinata, il

ricorrente ha chiesto la messa in atto di provvedimenti professionali.

E. Nella

risposta del 12 gennaio 2011 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha rilevato che il peggioramento dello stato di salute del

ricorrente, che a dire di quest'ultimo sarebbe intervenuto dopo la perizia del

SAM del 2009, sarebbe stato certificato il 23 luglio 2010 dal dr. med. __________

ed il 30 luglio 2010 dal dr. med. __________. Ma il medico SMR ha già esaminato

questa documentazione e non ha individuato motivi per distanziarsi dalla

valutazione del SAM dato che, peraltro, questi attestati nemmeno si esprimono

sulla capacità lavorativa né apportano delle novità.

L'amministrazione ha

inoltre osservato come non sia vero che nella sentenza del 26 marzo 2009 il

Tribunale abbia riconosciuto che ci sia stato un peggioramento delle sue

condizioni valetudinarie, ma ha solo stabilito il rinvio degli atti per

approfondimenti.

L'Ufficio AI ha poi

evidenziato la confusione dei concetti di capacità lavorativa/di guadagno espressa

dal ricorrente con il riconoscimento del 50% di incapacità lavorativa e non del

37% (AI). La documentazione agli atti, chiara e completa, ha permesso di determinare

l'attuale incapacità al guadagno dell'assicurato. Non v'è pertanto motivo di

procedere con una nuova perizia medica.

Quanto all'aspetto

economico contestato, l'amministrazione ha chiarito la valenza del rapporto del

2003 della consulente in integrazione professionale, ha confermato la

correttezza dell'utilizzo del Contratto Collettivo Nazionale del settore

ristorazione e dell'alberghiera per determinare il reddito da valido e ha

osservato che anche applicando il gap salariale l'assicurato non avrebbe

comunque raggiunto un grado d'invalidità superiore al 40%.

In merito alla

richiesta di provvedimenti professionali, l'Ufficio AI ha ribadito il rifiuto a

cui è giunta la consulente IP.

F. Ottenute

tre proroghe (docc. IX-XV), il 30 marzo 2011 (doc. XVI) il ricorrente ha preso

atto che, con l'applicazione del gap salariale, il grado d'invalidità è del

39%.

Egli ha nuovamente

richiamato il rapporto del 2003 della consulente in integrazione professionale

di allora, che aveva concluso che "le condizioni all'impiego del signor

RI 1 si sono rivelate eccessive per potere configurare un'attività ancora

ragionevolmente esigibile.", ed al riguardo l'assicurato ha ricordato

di non avere mai lavorato durante questi 8 anni.

Infine, l'interessato ha

ribadito la necessità di una perizia medica, vista la discordanza dei risultati

raggiunti dagli specialisti interpellati (inabilità lavorativa del 50% secondo

i suoi medici curanti, mentre 37% per l'amministrazione che poi l'ha fissata al

39% con la risposta di causa).

L'Ufficio AI si è

riconfermato nella propria risposta (doc. XVIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare

che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel

caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel merito

3.

Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente

sia ad una rendita AI visto un grado d'invalidità del 36% rispettivamente del 37%, sia a provvedimenti

professionali.

4.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv.

1.

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

In virtù dell'art. 28

cpv. 2 LAI, per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita

un'attività lucrativa è applicabile l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

5.

Dal

lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nell'agosto

2009.

(doc. 190/28) che, in considerazione del quadro reumatologico constatato,

la capacità lavorativa nella professione di cameriere/aiuto cucina è diminuita dal

50% al 40% a partire dal 1° gennaio 2007, quando i nuovi elementi clinici

(problema alla spalla sinistra, peggioramento della sintomatologia dovuta alla

gonartrosi, peggioramento della sintomatologia da imputare alle patologie

degenerative del rachide) sono stati documentati dal dottor __________. La

capacità residua in attività confacenti era del 60% da inizio 2007 ed è rimasta

invariata.

Il quadro psicopatologico non ha subìto

variazioni rispetto alla valutazione SAM del 2006, così per il perito l'assicurato

presentava un'incapacità lavorativa del 20%, valida per tutte le attività.

Sulla scorta del

rapporto medico del 15 gennaio 2010 (doc. 191) del

dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale

e del rapporto finale del 23 aprile 2010 (doc. 199) e del 22 giugno 2010 (doc.

202) della consulente in integrazione professionale, con la decisione

impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal

reumatologo e dallo psichiatra incaricati dal SAM, perciò le ha riconfermate e

così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il

reddito da valido (Fr. 42'146.-) con quello da invalido (Fr. 27'068.-), che ha

dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - del 36%.

Il ricorrente ha preteso che il suo

stato di salute fosse riesaminato da un medico neutro viste le discrepanze

emerse fra gli specialisti interpellati dalle parti.

Secondo l'assicurato, né il perito

reumatologo né il perito psichiatra avrebbe tenuto conto del peggioramento del

suo stato di salute fisica e psichica intervenuto dopo la perizia

pluridisciplinare del SAM dell'ottobre 2009. A sostegno della fondatezza della sua affermazione,

l'assicurato ha fatto riferimento

ai referti del 23 luglio 2010 del dottor __________ e del 30 luglio 2010 del dottor

__________, suoi medici curanti, in cui il primo ha ritenuto che "l'assicurato

debba potere beneficiare di almeno un'AI del 50%" (doc. 207/4),

mentre il secondo (doc. 207/5) ha confermato la sua precedente presa di

posizione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25).

6.

A

seguito della sentenza del 26 marzo 2009 di questo Tribunale (32.2008.115), il

30.

giugno 2009 (doc. 187) l'amministrazione ha predisposto dei nuovi accertamenti

medici (doc. 187), che si sono svolti alla presenza dei periti reumatologo e

psichiatra, nominati dal Servizio Accertamento Medico.

Nel rapporto peritale

del 31 agosto 2009 (doc. 190/28) il dr. med. __________, specialista FMH

medicina interna e malattie reumatiche, ha indicato di avere visitato

l'interessato il 28 agosto 2009, ma di avere già eseguito una precedente

valutazione, sempre per il SAM, nel gennaio 2006. L'esperto si è basato sulla documentazione messa a sua disposizione, sulla sua precedente

valutazione, sui referti radiologici portati dall'assicurato, sulle sue

dichiarazioni e sui reperti clinici che il perito ha riscontrato.

Per l'anamnesi

personale, sistematica, familiare e sociale dell'assicurato l'esperto ha

rinviato al referto steso dal SAM (doc. 190), mentre ha esposto l'anamnesi reumatologica

da terzi, i dati soggettivi (i diffusi dolori al sistema locomotore sarebbero

peggiorati, si sentiva sempre molto stanco tutto il giorno, il morale era

notevolmente compromesso, era senza più voglia di uscire di casa, il sonno era

disturbato) ed i dati oggettivi riguardanti lo stato generale, il sistema

locomotore (colonna vertebrale apparentemente in asse, i movimenti della

colonna cervicale erano ridotti di circa 2/3 all'estensione ed alle rotazioni,

dolenti in fase terminale, senza comunque evocare dolori irradianti nelle

braccia. I movimenti della colonna toracolombare erano ridotti da 1 a 2/3 in ogni direzione con dolori ubiquitari a livello lombare, pure senza evocazione di dolori

irradianti nelle gambe. La muscolatura paravertebrale risultava essere

notevolmente contratta e dolente alla digitopressione; diffusi dolori praticamente

alla palpazione dell'intero sistema locomotore, ben oltre i classici tender

points fibromialgici. Le ginocchia presentavano evidenti segni di gonartrosi, a

sinistra più marcati che a destra, con una leggera deviazione a varo; assenza

di un sicuro versamento intraarticolare; evidente crepitio ai movimenti di

flessione ed estensione delle ginocchia con segno di Zohlen positivo bilateralmente;

diffusi dolori periarticolari alla palpazione delle ginocchia, non sicuri segni

per una meniscopatia acuta. I movimenti della spalla sinistra erano leggermente

limitati e dolenti in fase terminale con arco dolente leggermente positivo e

test di Neer pure positivo. Ulteriore stato articolare privo di particolarità

di rilievo, assenza di sinoviti o tenosinoviti, nessun segno per la presenza di

un'artropatia infiammatoria sistemica. I tendini di Achille non risultavano

essere ispessiti, ma erano comunque dolenti alla digitopressione) ed il sistema

nervoso cursorio.

Il reumatologo non ha

invece eseguito analisi di laboratorio né radiologiche.

Il perito ha individuato

la sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale e la sindrome

depressiva cronica aventi ripercussioni sulla capacità lavorativa. La prima comprende

la sindrome lombovertebrale cronica su discopatia degenerativa L5-S1; la

sindrome cervicovertebrale cronica su discopatia C6-C7; la gonartrosi

bilaterale, a sinistra più che a destra, con stato dopo meniscectomia

artroscopia mediale al ginocchio sinistro eseguita nell'aprile 2000; la

periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a sinistra su piccola

lesione parziale del sovraspinato e lesione del labbro glenoidale; la

tendinopatia achillea cronica bilaterale; la generalizzazione dei dolori.

Nella sua valutazione,

il dottor __________ ha confermato la presenza di elementi oggettivi peggiorati

rispetto alla sua precedente valutazione del gennaio 2006. In particolare, nel frattempo sono subentrati un peggioramento della discopatia L5-S1 e della

gonartrosi tricompartimentale a sinistra ed è insorto un problema alla spalla

sinistra, con documentata parziale lesione del sovraspinato e del labbro

glenoidale. Il reumatologo ha segnalato un atteggiamento dimostrativo

dell'assicurato, con dolori diffusi alla palpazione dell'intero sistema

locomotore, ben oltre i classici tender points fibromialgici, con segni di

Waddel parzialmente positivi, che parlano a favore di un sovraccarico

funzionale, in assenza di una chiara organicità dei dolori. In queste

circostanze, era piuttosto difficile valutare la reale entità dei dolori

evocabili in una singola articolazione o in un singolo compartimento della colonna.

A livello della spalla sinistra, il perito ha constatato movimenti leggermente

limitati e dolenti in ogni direzione, senza cedimenti ai test di stress e con

solo parziali segni di un eventuale conflitto sottoacromiale. Le ginocchia

presentavano artrosi, più accentuata a sinistra, senza segni infiammatori

acuti.

Sebbene vi fossero

elementi oggettivi sia clinici sia radiologici che potevano almeno in parte

spiegare i dolori cronici, il reumatologo ha confermato che le lesioni alla

colonna vertebrale, alla spalla sinistra ed alle ginocchia potevano spiegare

solo parzialmente i dolori cronici dell'assicurato, che non avevano più alcuna

relazione con le sollecitazioni fisico-meccaniche. La cronicizzazione dei

dolori e l'assenza di una chiara relazione con alterazioni degenerative sono

state ulteriormente confermate dall'assenza di un'adeguata risposta alle

terapie medicamentose e fisiatriche messe più volte in atto negli ultimi anni.

Viste le alterazioni

degenerative a carico della colonna vertebrale, delle ginocchia e della spalla

sinistra, l'esperto ha ritenuto non più idoneo l'assicurato allo svolgimento di

un'attività lavorativa fisicamente pesante, come un lavoro in cantiere. Per

l'attività di cameriere esercitata fino al 1999, ha attestato un parziale peggioramento dell'incapacità lavorativa rispetto alla sua precedente

valutazione del 2006, valutandola ora al 60%. Per lavori fisicamente

leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale

(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non

ergonomiche), lavori inoltre che permettano di cambiare frequentemente la

posizione, da svolgersi comunque principalmente in posizione seduta, lavori che

non richiedano neppure il sollevamento ripetuto della spalla sinistra al di

sopra dell'orizzontale, in tal caso il reumatologo ha considerato l'assicurato

ancora abile al lavoro nella misura del 60%, corrispondente a 5 ore

lavorative al giorno con normale rendimento.

L'aumento

dell'incapacità lavorativa constatata nel 2009 rispetto al 2006 è stato giustificato

dal peggioramento delle alterazioni degenerative alla colonna lombare, dalle

lesioni alla spalla sinistra, elementi non rilevati durante la precedente

valutazione.

Infine, lo specialista

ha considerato sfavorevole la prognosi valetudinaria, dato che si trattava di

disturbi di salute che nel frattempo hanno assunto il carattere cronico, senza

che vi fossero misure terapeutiche efficaci per migliorare la capacità lavorativa.

Per quanto concerne

l'aspetto psichiatrico, il SAM ha sottoposto l'assicurato ad una perizia

specialistica ad opera del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

che il 23 settembre 2009 l'ha esaminato di persona.

Nel suo rapporto del

30.

settembre 2009 (doc. 190/22) l'esperto ha esposto l'anamnesi, rinviando per

taluni aspetti alla sua precedente valutazione peritale del 25 gennaio 2006.

Egli ha inoltre evidenziato che quando ha interrogato l'interessato sugli

aspetti della sua sfera psichica che sono peggiorati, è diventato poco chiaro e

impreciso. Il perito ha tenuto conto dei rapporti redatti dal collega __________

nel 2006 e nel 2008, evidenziando che la sintomatologia psicotica diagnosticata

dal curante dell'assicurato non precisava tuttavia quali fossero i fenomeni che

egli ha ritenuto come psicotici. Peraltro, l'interessato non assumeva alcun

trattamento con farmaci antipsicotici e continuava a frequentare mensilmente il

medico assistente del dottor __________.

Nell'esposizione dello

status psichico, lo specialista ha descritto il colloquio avuto con il

ricorrente, osservando che mai quest'ultimo ha manifestato gesti espressivi di

dolore al volto e che se inizialmente aveva evidenziato un iniziale

rallentamento psicomotorio, è scomparso man mano che si svolgeva il colloquio.

Il tono dell'umore era orientato lievemente verso il polo negativo, riscontrando

un appiattimento dell'umore ed una quota d'angoscia di grado lieve che emergeva

in modo fluttuante. Le funzioni cognitive (attenzione, concentrazione,

percezione, così come la memoria di rievocazione e di fissazione) erano

conservate. Il flusso del pensiero era fluido e l'eloquio era spontaneo e ben

articolato. I nessi associativi erano integri. L'assicurato rispondeva a tutte

le domande formulate, in modo consono e senza alcuna difficoltà, senza denotare

segni di stanchezza mentale dopo 60 minuti di colloquio. Il contenuto del

pensiero appariva incentrato sulla sua situazione fisica e sul peggioramento riscontrato

negli ultimi anni a livello della sintomatologia algica, mentre non riusciva ad

essere più preciso sui sintomi psichici che sarebbero peggiorati. Nell'assicurato

era presente un'ideazione di tipo vittimistico, ma nel contempo appariva

critico rispetto ad altri eventi della vita e conservava un'attitudine egodistonica

rispetto all'ideazione che esprimeva. Non manifestava alcuna attitudine di tipo

persecutorio nel modo in cui entrava in relazione con lo psichiatra, né era

presente un'ideazione ossessiva. Nemmeno erano riscontrabili idee a sfondo melanconico,

di rimorso e di autocolpevolezza. Non presentava una sintomatologia delirante,

né allucinatoria. Il modo spontaneo di entrare in relazione che l'assicurato ha

manifestato durante il colloquio contrastava fortemente con la dichiarazione di

una forte tendenza ad isolarsi socialmente e ad evitare i contatti

interpersonali.

La diagnosi posta era

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F 33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Nella sua valutazione,

lo specialista ha indicato la presenza di una sindrome depressiva di lieve

entità che mostrava un decorso cronico. Nella valutazione attuale, l'assicurato

lamentava una maggiore componente algica diffusa e per questo motivo ha riconosciuto

una componente psicosomatica di tale manifestazione, alla luce della cronicità

del quadro depressivo, che tuttavia non ha alcuna incidenza da un punto di

vista valetudinario. Secondo il perito, il quadro clinico complessivo attuale

era praticamente sovrapponibile a quello evidenziato nel 2006. Pertanto, egli

non concordava con lo psichiatra curante, che faceva riferimento ad una

sintomatologia psicotica e ad una totale incapacità lavorativa. L'ideazione che

l'assicurato presentava a sfondo vittimistico non aveva infatti alcuna caratteristica

di tipo delirante e le funzioni biologiche, cognitive e volitive erano quasi

totalmente conservate.

Pronunciandosi sulla

capacità lavorativa nell'ultima attività svolta, l'esperto ha affermato che l'interessato

presentava un'incapacità lavorativa del 20% dal 2006 a quel momento, con prognosi stazionaria. Queste limitazioni funzionali erano conseguenti alla

forma pseudoregressiva del comportamento, da cui derivava una maggiore esauribilità,

una maggiore lentezza ed una diminuzione del rendimento. Possibilità terapeutiche

per migliorare la capacità lavorativa del ricorrente dovrebbero essere quelle

di provocare nell'assicurato una nuova modalità di adattamento per permettergli

di uscire dalla posizione psicologica passiva e vittimistica nella quale era da

anni. Lo specialista ha infine escluso la possibilità di effettuare

provvedimenti di integrazione professionale, considerando l'assicurato inabile

al lavoro nella misura del 20% per ogni attività medico-teorica.

I certificati dei suoi

medici curanti a cui ha fatto riferimento l'assicurato nel suo ricorso sono

stati allestiti successivamente alle suesposte perizie e sono già stati prodotti

con le osservazioni al progetto di decisione.

Il dr. med. __________,

FMH medicina generale, ha redatto il 23 luglio 2010 (doc. 207/4) un certificato,

con cui ha attestato di essere dal 2006 il medico curante dell'assicurato. Il

dottore ha dichiarato che "Il suo stato di salute continua a

peggiorare, in particolar modo per quel che concerne la sindrome lombo-spondilogena,

le gonalgie su artrosi alle ginocchia, specialmente a sinistra, la

perioartropatia omeroscapolare a sinistra e la sindrome cervicospondilogena. Ritengo

che egli debba poter beneficiare di almeno un'AI del 50%.".

Il 30 luglio 2010

(doc. 207/5) il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH,

psicoanalista, ha osservato di avere in cura l'assicurato dal 2005 "e,

nonostante una compliance soddisfacente, tale quadro, a decorso cronicizzante e

fortemente invalidante, appare tuttora grave e preoccupante.".

Lo specialista ha

ribadito la gravità della diagnosi posta, anche in virtù del fatto che il

perito ha visto l'assicurato una sola volta, mentre egli, che lo segue

regolarmente dal 2005, conosce meglio la sua sintomatologia e la sua

evoluzione.

Lo psichiatra curante

ha descritto una struttura di personalità pre-psicotica, in cui i sintomi

psicotici iniziavano a manifestarsi rendendo probabile un vero e proprio scatenamento

della psicosi in forma conclamata. Egli ha ritenuto assolutamente innegabile il

fatto che, in una struttura di personalità "normale", una psicosi non

si sviluppi da un giorno all'altro e né tanto meno a causa di uno stress, ma era

altrettanto innegabile la presenza, nell'assicurato, di elementi di natura

psicotica mascherati da una struttura solo superficialmente nevrotica.

Nell'interessato persistevano disturbi del pensiero formale, accompagnati da un

comportamento simil-catatonico e da marcata apatia, povertà dell'eloquio, risposte

emozionali appiattite. Era evidente un appiattimento dell'affettività ed un

comportamento sconnesso e privo di progettualità. Le sue relazioni con gli

altri erano scarse e comunque inadeguate, sempre più frequenti apparivano gli

episodi "quasi psicotici", come definiti nell'ICD-10, transitori ma

intensi, con intense idee simil-deliranti. L'assicurato non era in grado di

"ricoprire" i propri traumi con sintomi nevrotici che gli attutivano

l'angoscia; egli si trovava confrontato con l'incapacità di simbolizzare le

proprie sofferenze e dunque in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva

particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.

Stanti queste

circostanze, lo specialista ha confermato la diagnosi posta nella sua

precedente valutazione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25), ribadendone

l'importanza e l'alta probabilità di uno scompenso psicotico vero e proprio,

chiedendo di prestarvi fede onde evitare ulteriori e ben più gravi conseguenze

sul piano clinico, psicopatologico, esistenziale del ricorrente.

7.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la

valutazione dei medici nominati dall'Ufficio AI che si sono espressi nell'agosto

2009.

(reumatologo) rispettivamente nel settembre 2009 (psichiatra) riguardo

alla situazione valetudinaria dell'insorgente, meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'UAI ha affidato la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e malattie reumatiche, ed al dottor __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente il ricorrente il 28

agosto 2009 rispettivamente il 23 settembre 2009 ed hanno potuto cerziorarsi

direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la

documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto

medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo

status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,

sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, con il

ricorso l'assicurato si è limitato a rinviare ai certificati medici dei suoi

due curanti, allestiti nell'estate 2010 e già prodotti con le osservazioni al

progetto di decisione del 23 giugno 2010 di rifiuto della rendita. Egli non ha quindi

prodotto della nuova documentazione medica.

Il certificato del 23

luglio 2010 del dottor __________, di sole cinque righe, riporta la diagnosi e

afferma che lo stato di salute dell'assicurato continuava a peggiorare, ma al

riguardo non ha fornito documentazione medica e clinica che comprovi questa sua

affermazione. Il curante, peraltro specialista in medicina generale ed in altre

branche non attinenti ai problemi reumatologici di cui soffriva l'interessato, non

si è determinato sul grado di incapacità lavorativa nella sua abituale attività

di cameriere/aiuto cucina e nemmeno si è pronunciato sul grado di capacità

lavorativa residua in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute,

limitandosi però a pretendere almeno una rendita di invalidità del 50%.

Quanto al parere del

30.

luglio 2010 dello psichiatra dr. med. __________, esso si limita a ribadire "la

gravità della diagnosi posta", che tuttavia nemmeno è stata indicata

in tale referto, ma è stata indicata in quello allestito l'11 giugno 2008 (sindrome

depressiva, episodio attuale di grave entità con importante somatizzazione

d'ansia e presenza di sintomi psicotici; disturbo misto di personalità;

disturbo dell'adattamento) a cui, presumibilmente, egli ha inteso più volte

rinviare (doc. 165/25).

Lo specialista ha inoltre

ripetutamente sottolineato di potersi esprimere con una maggiore cognizione di

causa rispetto al perito interpellato dall'UAI, poiché egli conosce

l'assicurato dal 2005 e numerosi - e non uno solo - sono stati i colloqui che

ha avuto con lui. Egli ha poi dato una valutazione del paziente, rilevando una

psicosi in forma conclamata mascherata da una struttura solo superficialmente

nevrotica, dei disturbi nel pensiero formale accompagnati ad un comportamento

simil-catatonico e da una marcata apatia, da povertà dell'eloquio con risposte

emozionali appiattite; l'assicurato era incapace di simbolizzare le proprie

sofferenze e dunque era in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva

particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.

Il dottor __________,

medico del Servizio Medico Regionale dell'assicurazione invalidità, FMH in

medicina interna, il 6 settembre 2010 (doc. 210) si è pronunciato sullo stato

di salute dell'assicurato alla luce della documentazione medica agli atti. A

suo dire, i pareri dei due medici curanti non permettono di oggettivare peggioramenti

clinici tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità

rispetto alla valutazione neutrale specialistica del SAM: il dr. med. __________

ha riportato delle constatazioni diagnostiche già note, mentre il dottor __________

ha riferito uno stato valetudinario differente, facendo leva sul fatto che conosce

meglio il decorso dello stato di salute del ricorrente. Al riguardo, il medico

SMR ha osservato che il perito psichiatra ha comunque già esaminato

l'interessato nel 2006 e quindi non soltanto una volta sola, nel 2009. Alla

luce di queste considerazioni, egli ha ritenuto ancora vincolanti le

limitazioni del SAM in un lasso di tempo breve intercorso dall'ultima

valutazione neutrale plurispecialistica e alla luce dell'assenza di nuovi obiettivabili

neutrali elementi clinici di peggioramento significativo.

Queste conclusioni,

come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente.

Egli ha infatti soltanto rinviato ai due citati certificati medici del 2010 per

giustificare un (presunto) peggioramento successivo alla perizia pluridisciplinare.

Inoltre, l'insorgente

ha fatto leva sul fatto che nella sua precedente sentenza del 26 marzo 2009

questo Tribunale avrebbe anch'esso riconosciuto "l'avvenuto peggioramento

dello stato di salute del ricorrente, nel frattempo appunto ancora acuitosi, specie

dopo le visite del SAM del 2009 (doc. cit., pag. 26).".

In realtà,

quest'ultima affermazione è imprecisa.

Il TCA, nel giudizio citato,

ha ritenuto che le valutazioni dell'Ufficio AI non fossero complete, dato che

il ricorrente era stato peritato nel gennaio 2006 e la decisione su opposizione

era stata resa (solo) nel maggio 2008. Poi, nel giugno 2008 due nuovi specialisti

si sono pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, concludendo ad

un peggioramento. Pertanto, "Alla luce di questa recente documentazione

medica, il TCA ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali (…) che, negli oltre due anni

intercorsi, le condizioni di salute dell'assicurato siano (realmente)

peggiorate, in particolare per quanto concerne l'aspetto reumatologico/ ortopedico

e che pertanto sia necessario approfondire la questione." (STCA

32.2008

, consid. 9). Il Tribunale, visto il lasso di tempo intercorso fra i

vari certificati medici e considerato che il medico SMR che si è pronunciato

sulla questione era un medico generico e non specialista come il perito ed il

medico interpellato dall'assicurato, ha ritenuto opportuno che quest'ultimo

fosse nuovamente esaminato mediante un complemento reumatologico e/o ortopedico.

Ed è ciò che è stato

fatto mediante la perizia SAM dell'ottobre 2009, in cui il perito reumatologo si è pronunciato sullo stato di salute del ricorrente sia antecedente

sia posteriore al 1° gennaio 2007 e quindi ha abbracciato anche il periodo di

tempo successivo al precedente referto peritale del SAM del 2006. Il dr. __________

ha effettivamente attestato un leggero peggioramento dall'inizio del 2007, che

ha portato la capacità lavorativa residua come cameriere dal 50% al 40%, mentre

dal 70% al 60% in altre attività adeguate; in entrambi i casi questa percentuale

di abilità lavorativa è rimasta successivamente invariata e non migliorabile

con ulteriori provvedimenti sanitari.

Dal profilo

psichiatrico, poi, visto che la perizia risaliva al 2006 e la decisione impugnata

è stata presa due anni dopo, il TCA ha suggerito l'aggiornamento dell'aspetto

psichiatrico del ricorrente sebbene non ci fossero stati concreti indizi di un

eventuale peggioramento, ma dato che l'incarto doveva già essere retrocesso

all'amministrazione per procedere con il complemento peritale reumatologico.

Invero, anche nel caso

in esame la perizia pluridisciplinare data di un anno prima della decisione

impugnata. Ma a differenza della controversia del 2008/2009, in concreto non vi

sono dei certificati medici successivi prodotti dall'interessato che siano in

grado di scalfire la solidità, la chiarezza, l'attendibilità della perizia SAM

del 29 ottobre 2009.

A proposito del rinvio

che più volte lo stesso dr. med. __________ ha fatto nel suo ultimo certificato

del 30 luglio 2010, questo Tribunale osserva di avere già a suo tempo dettagliatamente

analizzato il precedente parere dell'11 giugno 2008 dello psichiatra e di avere

rilevato, al riguardo, che "seppure riporti più elementi di natura

psico-sociale e culturale piuttosto che medici, ha comunque evidenziato dei (presunti)

peggioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato.". Ma "In

merito a questo referto, il TCA osserva che l'esperto non ha posto una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta, come esige la giurisprudenza (cfr.

consid. 8)" (STCA del 26 marzo 2009, consid. 9 pag. 26).

Inoltre, né

l'attestazione del 2010 né quella del 2008 si sono pronunciate con chiarezza

sulla capacità lavorativa dell'assicurato nella sua precedente attività

lavorativa ed in altre adeguate al suo stato di salute.

9.

In

conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,

l'insorgente ha saputo

giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di

esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a

quello individuato dai medici nominati dall'amministrazione nel 2009 e che

quindi egli sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nell'attività

abituale di cameriere/aiuto cucina, quanto anche in altre attività fisiche

adeguate alle sue condizioni di salute.

Il ricorrente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica,

che la soluzione a cui sono giunti il reumatologo e lo psichiatra interpellati

dall'UAI non sarebbe credibile,

ma sarebbe errata. Egli si è limitato a fare riferimento ai certificati dei suoi

medici curanti che però, come visto, non sono suffragati da elementi

oggettivabili (dr. __________) e nemmeno si sono pronunciati, eccetto il medico

generalista che ha chiesto una rendita d'invalidità del 50%, sulla capacità residua

dell'assicurato nell'attività precedente ed in altre attività adeguate; quindi

non sono di alcun aiuto. Per di più, di questi referti il medico SMR aveva già debitamente

tenuto conto prima di emettere nell'ottobre 2010 la decisione impugnata.

Al riguardo, il

Tribunale osserva inoltre che la valutazione del medico reumatologo del SAM non

è stata smentita da certificazione specialistica di senso contrario, ma solo

contestata con allegazioni (non specialistiche) di parte. Il ricorrente cerca

così di fondare la sua tesi sulla base di dichiarazioni non specialistiche (dal

profilo della disciplina medica in esame).

Infatti, il dr. med. __________ non ha

una specializzazione né in reumatologia né in ortopedia.

Di conseguenza, la valutazione del

curante, oltre a essere stata resa da un medico non specialista per gli

aspetti in discussione e a non potere così beneficiare di pieno valore

probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009

del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti), è comunque in contrasto con l'opinione

di un medico specialista in reumatologia.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora,

il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione

di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità

del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra

il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento

(STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio

2007, consid. 2.2.1).

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.

consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di

condividere i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI,

uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia

e medicina interna, che hanno

sia incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i

precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di

questi esperti dell'agosto 2009 rispettivamente del settembre 2009 possono quindi

essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti,

approfondite e prive di contraddizioni e come tali vanno così pienamente condivise.

Per quanto concerne l'aspetto

reumatologico, nelle sue considerazioni il dr. med. __________ ha ben

valutato la capacità di lavoro presentata dal ricorrente e ha stabilito che,

come egli stesso ha valutato nella precedente perizia del SAM del gennaio 2006

(doc. 119/17), la capacità lavorativa dell'assicurato fino a fine 2006 era del 50% nella precedente

attività di cameriere e aiuto cucina - anche il perito dr. med. __________, nel

dicembre 2001 (doc. 26) e nel giugno 2003 (doc. 51), era giunto a questa

conclusione -, mentre del 70% in altre attività che tenessero conto di

determinate limitazioni fisiche (90% nel 2001 e nel 2003).

Dal 1° gennaio 2007, l'abilità

lavorativa medico-teorica nella precedente attività lucrativa è stata stabilita

nel 40%, mentre nel 60% in attività

confacenti che rispettino le limitazioni formulate dal consulente (lavori fisicamente

leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale come

il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non

ergonomiche, lavori che permettano di cambiare frequentemente la posizione, da

svolgere principalmente in posizione seduta, lavori che non richiedano neppure

il sollevamento ripetuto della spalla sinistra sopra l'orizzontale).

In ambito

psichiatrico, sia in virtù della perizia del SAM

del 2006 sia di quella del 2009, entrambe eseguite dal dr. med. __________, l'assicurato

presentava un'incapacità lavorativa del 20%, che è rimasta invariata ed

è valida per qualunque attività.

Il TCA rileva che già

nel 2002 (doc. 27) e nel 2003 (doc. 49) il dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, aveva fissato nel 20-30% l'inabilità lavorativa per

motivi psichici esistenti dal 2001.

Quale valutazione

medico-teorica globale, il dr. med. __________ del SAM ha concluso che

la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di

patologie psichiatrie e reumatologiche. La gonartrosi e le patologie degenerative

del rachide erano incentrate sul dolore cronico e la diminuzione del rendimento

dovuta ai problemi psichiatrici compensava le limitazioni per la patologia

reumatologica. Di conseguenza, le percentuali di incapacità lavorativa non

andavano sommate.

Egli ha pertanto concluso

che l'assicurato era abile al lavoro nella misura del 40% nell'attività

lavorativa abitualmente svolta fino al 1999 di aiuto cucina e di cameriere,

inteso come normale tempo di lavoro con rendimento ridotto.

Quanto alla capacità

di integrazione, l'interessato era completamente inabile al lavoro già dal

2006.

per attività lavorative fisicamente molto impegnative che implicassero

sforzi intensi per la schiena, come pure il sollevamento e trasporto di carichi

ingenti, ma anche la deambulazione su terreno sconnesso o il lavoro su scale e

ponteggi.

In un'attività

confacente che rispettasse le limitazioni già evidenziate, l'assicurato

manteneva una capacità lavorativa residua del 70% sino a fine 2006, mentre era ridotta al 60%

dall'inizio 2007, senza possibilità di miglioramento con ulteriori provvedimenti

sanitari.

10.

Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe

l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275

consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968.

pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in

assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique

VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato

deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante

dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi

del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata dal medico

nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 60% dal 2007 in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta

nella sua perizia, nella decisione dell'11 ottobre 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito

che l'assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido)

con quello risultante da un'attività

più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo per

il 2007 un grado del 36% di incapacità di guadagno, mentre per il 2008 ed il

2009.

del 37%, e quindi non gli ha concesso alcuna prestazione.

Per calcolare il

reddito da valido, su invito del funzionario incaricato dell'Ufficio AI (doc.

195) la consulente in integrazione professionale si è basata sul Contratto Collettivo

Nazionale del Lavoro nel settore della ristorazione e alberghiera (doc. 200/6)

e ha quindi ritenuto nell'anno 2007 un reddito da valido di Fr. 42'146.- (Fr. 3'242.-

x 13 mesi).

La consulente ha

calcolato il reddito da invalido conseguibile nel 2007 in Fr. 60'150.- (Tabella TA1, attività semplici e ripetitive, 41,7 ore alla settimana), e ha poi

ridotto del 25% questa cifra per motivi personali e del 40% per motivi medico

teorici, determinando quindi un reddito da invalido di Fr. 27'068.-.

La differenza fra

questi due dati dà un grado di invalidità del 36%, confermato dall'Ufficio AI

nella decisione impugnata.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di ottobre 2000, ossia ad un anno senza

interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR

(doc. 195), di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv.

1.

lett. b LAI).

Tuttavia, considerato

che nelle precedenti decisioni l'Ufficio AI ha respinto il diritto alla rendita

dell'assicurato a motivo che il grado di incapacità di guadagno era inferiore

al 40% quando l'incapacità lavorativa era del 50% nella sua attività

rispettivamente del 30% in attività adeguate (il 28 luglio 2003 (doc. 57) ed il

17.

novembre 2004 (doc. 98) l'amministrazione ha fissato nel 38% il grado AI e

con la decisione del 10 marzo 2006 (doc. 120) e la decisione su opposizione del

14.

maggio 2008 (doc. 164) l'UAI l'ha confermato), il TCA ritiene corretto

posizionarsi quindi ora nel 2007, ovvero quando la situazione valetudinaria del

ricorrente è effettivamente peggiorata (inabilità lavorativa del 60% come

cameriere e del 40% in attività confacenti al suo stato di salute).

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13

giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra

le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo è stato contestato in sede

di ricorso, l'UAI l'ha

quantificato, come visto, in Fr. 42'146.- nel 2007.

Il ricorrente sostiene che debba essere

ritenuto il salario lordo di Fr. 2'650.- al mese fissato nel contratto di

lavoro del 6 novembre 1998 (doc. D) con il ristorante __________ di __________,

e non l'importo previsto dal CCNL.

Al riguardo, va osservato che è invece a

giusta ragione che l'Ufficio AI si è basato sul Contratto Collettivo Nazionale

del Lavoro nell'ambito della ristorazione ed alberghiera per stabilire il

salario da valido nel 2007. Infatti, come visto, non si può certo mantenere

l'importo del 1998, ma lo si deve aggiornare. Ora, constatato che il salario

mensile concordato con il ricorrente nel 1998 per il livello funzionale

"l1" corrisponde proprio al salario base mensile stabilito in quell'anno

per la categoria "lb" secondo il predetto CCNL, per l'anno 2007 è

quindi opportuno rifarsi alla cifra indicata da questo stesso Contratto

collettivo per la categoria "I" (che dal 2001 ha integrato le categorie Ia e Ib), che è stata fissata in Fr. 3'242.- al mese.

Riportandola sull'arco

di un anno tenuto conto della 13a mensilità, si ottiene la somma di Fr.

42'146.-, che corrisponde all'importo ritenuto dall'amministrazione ed a

cui questo Tribunale ritiene di non doversi quindi scostare.

12.

Per

quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del

28.

gennaio 2008 l'Alta corte ha

stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una

formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa

sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione

modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente

sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.

Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per

dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre

2007).

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.-

(Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V

81.

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro

dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 5-2011, pag. 91) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 57'692,54 (Fr. 56'784.- + [Fr. 56'784.- x 1,6 : 100]), a Fr. 4'807,71 al

mese.

Questo dato si

riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così

quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore

computabili nel 2007 (cfr.

per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta

a Fr. 5'012,04 mensili (Fr. 4'807,71 : 40 x 41,7) oppure a Fr. 60'144,48

per l'intero anno 2007, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale cameriere presso il

ristorante __________ di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2007, per un'occupazione a tempo pieno, un salario annuo

di Fr. 42'146.- (cfr. consid. 11), corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 3'512,17

al mese (Fr. 42'146.- : 12 mesi), compresa

la tredicesima.

Tale reddito si situa sotto

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2007 al 100%; essa

prevede infatti un salario mensile medio lordo di Fr. 3'861,39 per un'attività esercitata per 42,1 ore alla

settimana nel settore degli alberghi e dei ristoranti, attività semplici e

ripetitive (Tabella TA1 2006, punto 55 “Alberghi e ristoranti”, livello

di qualifica 4, per 40 ore di lavoro: Fr. 3'611.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della

tredicesima] = Fr. 43'332.-. Questa somma va aggiornata al 2007 con l'1,4% (cfr.

tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique,

5-2011, pag. 91) di rincaro nello specifico settore "G, H" dell'attività

dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid.

4.

), per ottenere un salario lordo medio di Fr. 43'938,65 (Fr. 43'332.- + [Fr.

43'332.- x 1,4 : 100]), che a sua volta va poi riportato su 42,1 ore/settimana (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011,

pag. 90) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2007 nello specifico

settore "H" dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16

aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1). Si

ottiene così un importo annuo di Fr. 46'245,43 (Fr. 43'938,65 : 40 x 42,1)

rispettivamente un salario mensile di Fr. 3'853,78 (Fr. 46'245,43 : 12

mesi), quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle stesse condizioni nel 2007).

In specie, più

precisamente, il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo

pieno come cameriere è inferiore dell'8,86% ([Fr. 46'245,43 – Fr. 42'146.-] x 100 : Fr. 46'245,43) a quello statistico

svizzero conseguito nel settore specifico.

Pertanto, posto che

dall'incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che

l'interessato avrebbe potuto realizzare nel 2007 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate,

nonché alla DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo medio da invalido relativo all'anno 2007 (Fr. 60'144,48) va dunque

ridotto del 3,86% - percentuale corrispondente al gap salariale

dell'8,86% meno il 5% (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 e STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009). Esso si attesta all'importo

di Fr. 57'822,90 (Fr. 60'144,48 -

[Fr. 60'144,48 x 3,86 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha

applicato una riduzione del 10% per attività leggere e del 15% per gli

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, per un totale del 25%.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1954), la sua nazionalità (svizzera) e

la possibilità di svolgere un'attività

confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 60% dal

profilo reumatologico e psichiatrico fermo restando determinate limitazioni

funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministratore nell'applicazione

della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti

dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 57'822,90 e ritenuta un'esigibilità

del 60% (Fr. 57'822,90 x 60 : 100) in altre attività

(cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 25% per circostanze personali,

nel 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta

di conseguenza assommare a Fr. 26'020,30 (Fr. 34'693,74

– [Fr. 34'693,74 x 25 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 42'146.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 38,26% ([Fr. 42'146.- -

Fr. 26'020,30] : Fr. 42'146.- x 100), che deve essere arrotondata al 38%

(DTF 130 V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 60% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere del 38% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.

28.

cpv. 1 LAI.

15.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 38% nell'anno 2007, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto

dell'UAI di concedergli una rendita d'invalidità.

Anche aggiornando i

redditi da valido e da invalido agli anni 2008 e 2009, il grado di incapacità

di guadagno e quindi di invalidità è sempre inferiore al tasso minimo del 40%,

con conseguente rifiuto di prestazioni dall'AI.

Nel 2008 si ha

un reddito da valido ex CCNL di Fr. 42'900.- ed un reddito da invalido di Fr. 57'672.-

(TA1 2008: Fr. 4'806.- x 12) che, riportato su 41,6 ore alla settimana (Fr.

59'978,88) e ridotto di un gap salariale dell'8,69% e quindi del 3,69% ({[Fr.

3'729.- x 12 : 40 x 42] - Fr. 42'900.-} x 100 : {Fr. 3'729.- x 12 : 40 x 42}),

dà un importo statistico medio di Fr. 57'765,66. Ritenuta sempre un'esigibilità

del 60% (Fr. 57'765,66 x 60 : 100) ed una riduzione per motivi personali del

25% (Fr. 34'659,40 - [Fr. 34'659,40 x 25 : 100]), il reddito da invalido è di

Fr. 25'994,55. Confrontato con il reddito da valido, si ha un'incapacità di

guadagno del 39,41% ([Fr. 42'900.- - Fr. 25'994,55] : Fr. 42'900.-

x 100), ossia del 39%.

Per l'anno 2009,

il reddito da valido ammonta, secondo il citato CCNL, a Fr. 43'979.-, mentre il

reddito da invalido (Fr. 57'672.-), aggiornato del rincaro del 2,1% e riportato

su 41,7 ore alla settimana, dà un importo di Fr. 61'385,64. Vista la differenza

salariale dell'8,41% ([Fr. 48'019,08 - Fr. 43'979.-] x 100 : Fr. 48'019,08) tra

il reddito medio statistico del settore della ristorazione in quell'anno ({[Fr.

3'729.- x 12] + [Fr. 3'729.- x 12 x 2,2 : 100]} : 40 x 42) ed il reddito da

valido che l'assicurato avrebbe conseguito con la sua attività, il reddito

statistico medio di Fr. 61'385,64 deve essere ridotto del 3,41%, per ottenere

Fr. 59'292,39. Considerando l'esigibilità del 60% in altre attività (Fr.

35'575,43) e la riduzione del 25%, paragonando poi il reddito da invalido ottenuto

(Fr. 35'575,43 - [Fr. 35'575,43 x 25 : 100]) con il reddito da valido, si ha

un'incapacità di guadagno arrotondata al 39% ([Fr. 43'979.- - Fr. 26'681,57] : Fr. 43'979.-

x 100).

Il ricorso deve dunque

essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STF I 560/05 del 31 gennaio

2007; STFA I 816/02 del 4 maggio 2004).

16.

Per

quanto concerne, infine, la richiesta dell'assicurato di beneficiare di provvedimenti

professionali, questo TCA rinvia all'esauriente risposta fornita al riguardo dall'amministrazione

(doc. VIII), non senza evidenziare che essa si è basata su quanto concluso

dalla consulente in integrazione professionale nel 2010.

L'Ufficio AI, con la

risposta di causa, ha pure preso posizione sulla censura del ricorrente

concernente la validità del referto del 31 marzo 2003 (doc. C) allestito da

un'altra consulente in integrazione professionale, la quale aveva ritenuto

nulla la capacità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi attività lucrativa.

Al riguardo, questo

Tribunale osserva da un lato come questo certificato risalga ad oltre sette

anni fa; d'altro lato, fa proprie le argomentazioni dell'amministrazione proposte

dall'UAI nella sua risposta, che hanno ben spiegato in quale misura questo referto,

su cui si è basata la tesi difensiva dell'assicurato, (non) andava tenuto in considerazione.

17.

Infine,

l'assicurato ha chiesto di

effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute, vista la

(presunta) discordanza fra i pareri dei diversi medici intervenuti (doc. I punto

3).

Questo Tribunale, in

virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal

dare seguito alla richiesta del ricorrente ritenuto, come visto, che sulla base

della perizia pluridisciplinare del 2009 sia stato possibile stabilire

chiaramente il grado di capacità lavorativa dell'assicurato in altre attività

adeguate al suo stato di salute, conclusioni che i certificati dei medici

curanti non sono stati invece in grado di mettere in dubbio.

18.

L'insorgente

ha da ultimo chiesto la concessione del beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

Il 1° gennaio 2011 è

entrata in vigore la nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011 - pubblicata in BU 22/2011 del 13 maggio 2011

-, che annulla e sostituisce la Legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio

e sull'assistenza giudiziaria.

Per consolidata prassi

(cfr., da ultimo, STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.3), in caso di

modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in concreto, di

regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche. Per contro le norme

procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione.

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio

diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.

4.1

; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono

in principio dati se l'istante

si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.

1.

Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125

V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recente

sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione

della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di

questa condizione: si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.

Il Tribunale federale,

nella sentenza 9C_916/2009 del 30 agosto 2010, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il ricorso di un assicurato che lamentava la mancata

concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando

come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine, ciò che

comporterebbe, secondo i giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre

"numerose questioni di non immediata soluzione" (che però il

TF non ha indicato) – la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Nel caso concreto

questa Corte, per invalsa abitudine di dare completa informazione all'assicurato,

ha impiegato oltre 30 pagine per motivare il respingimento del gravame, ma

unicamente per debitamente indicare i fatti – esposti in maniera dettagliata – ed

il diritto – citando la giurisprudenza vigente in maniera specifica -, e non

per la complessità della fattispecie.

Alla luce delle

considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole sulla

scorta della chiara perizia medica pluridisciplinare che, come già argomentato,

non è stata validamente messa in dubbio dall'assicurato, il quale si è limitato

a rinviare a due scarni certificati medici, peraltro già prodotti con le

osservazioni al progetto di decisione e quindi già esaminati nell'ambito

dell'emanazione della decisione dell'11 ottobre 2010. Inoltre, questi referti

medici non si sono nemmeno espressi sul grado di abilità lavorativa residua del

ricorrente in altre attività, perciò difficilmente avrebbero potuto mettere in

dubbio l'esito della dettagliata perizia del SAM.

Anche dal profilo

economico il ricorrente ha (inutilmente) contestato l'applicazione del CCNL,

dato che il salario versatogli nel 1998, aggiornato al 2007, corrisponde

proprio all'importo previsto per quell'anno dal Contratto collettivo del settore

specifico.

Formulando (nuovamente)

ugualmente ricorso con l'aiuto

di un legale, ma non apportando novità particolari né in campo medico né dal

profilo economico atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione che si è basata sulle

conclusioni dei periti a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato è

stato alquanto azzardato.

Con queste basi egli

non aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione.

Senza necessità di

verificare le altre due condizioni, deve essere concluso che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

19.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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