32.2010.313
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25 maggio 2011Italiano71 min
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Numero d'incarto:
32.2010.313
Data decisione, Autorità:
25.05.2011, TCA
Titolo:
Domanda di rendita AI respinta. Esposizione e discussione dei certificati medici. Perizia pluridisciplinare SAM va confermata. Certificati dei curanti sono scarni e incompleti,né allestiti da specialisti. Abilità residua del 60%. Gap salariale.Calcolo grado AI: 38%. AG respinta per esito sfavorevole
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.313
TB
Lugano
25 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Aa. L'11 ottobre 2000 (doc. 4) RI 1, nato nel 1954, ha postulato la concessione di prestazioni dall'assicurazione invalidità.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha accertato il suo stato di salute
sia presso i medici curanti sia sottoponendolo ad un accertamento medico
reumatologico.
Con decisione del 28
luglio 2003 (doc. 57), confermata con decisione su opposizione del 17 novembre
2004 (doc. 95), l'UAI ha negato
il diritto alla rendita, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% (38%).
Ab. Il
12 maggio 2005 (doc. 107) questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurato (32.2004.109), rinviando gli
atti all'amministrazione
affinché l'aspetto psichiatrico
fosse approfondito e si pronunciasse poi sul diritto alle prestazioni dell'assicurato.
Ac. Conformandosi
al predetto giudizio, il 20-27 gennaio 2006 (doc. 119) l'interessato è stato peritato dal Servizio Accertamento
Medico e con decisione del 10 marzo 2006 (doc. 120) l'amministrazione ha confermato una capacità lavorativa del 50% per l'attività di cameriere/aiuto cucina e un'abilità residua del 70% per attività
adatte, non constatando quindi alcun peggioramento dello stato di salute.
Pertanto, l'Ufficio AI ha confermato il grado d'invalidità del 38% stabilito nel 2003, negando il diritto a prestazioni.
Ad. L'opposizione che è seguita (docc. 134 e 137)
ha dato luogo il 14 maggio 2008 (doc. 164) alla decisione su opposizione, che
dopo avere ripercorso gli antecedenti fattuali della fattispecie, ha esposto il
giudizio del medico del Servizio Medico Regionale e l'opinione del consulente in integrazione professionale. Ritenendo che
Fatti
i certificati medici prodotti dall'opponente non fossero prove atte a mettere in dubbio le valutazioni
eseguite dai periti incaricati, l'Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata, respingendo inoltre
l'istanza di assistenza giudiziaria.
Ae. Il
ricorso del 13 giugno 2008 (doc. 165/6) dell'assicurato, che ha ritenuto inadeguato un grado d'invalidità del 38% e ha quindi chiesto di
annullare quest'ultima
decisione, di sottoporlo ad una valutazione specialistica reumatologica e
psichiatrica presso uno specialista designato dal Tribunale e di concedergli
una rendita d'invalidità da
definire a dipendenza delle risultanze mediche, è sfociato nella STCA 32.2008.115
del 26 marzo 2009 (doc. 179). Questo Tribunale, esaminata tutta la
documentazione medica agli atti, ha concluso che l'Ufficio AI avrebbe dovuto
verificare autonomamente i disturbi somatici lamentati dall'assicurato e quindi
sottoporlo ad un complemento reumatologico e/o ortopedico, tenendo in
particolare considerazione l'ultimo referto stilato da un esperto il 18 giugno
2008, ma non esaminato per conto dell'amministrazione da uno specialista in materia.
Inoltre, il TCA ha osservato che poiché la precedente perizia psichiatrica era del
gennaio 2006 e la decisione impugnata era del maggio 2008, l'UAI doveva aggiornarla. Una volta in possesso di tutti i dati, doveva determinare la capacità
lavorativa del ricorrente nell'attività di cameriere/aiuto cucina
rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni fisiche e
psichiche. Ha quindi accolto il ricorso e rinviato gli atti all'Ufficio AI per
procedere con tali perizie.
B. L'amministrazione
ha quindi sottoposto l'assicurato a nuovi accertamenti medici specialistici
(doc. 188), riassunti nella perizia pluridisciplinare di cui al referto del 29
ottobre 2009 (doc. 190). Su questa base e visto il parere della consulente in
integrazione professionale (doc. 199), il 23 giugno 2010 (doc. 203) l'UAI ha
emesso il progetto di decisione con cui ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurato, siccome il grado di invalidità era del 36% nel 2007 e del 37%
nel 2008 e nel 2009.
C. Le
osservazioni del 25 agosto 2010 (doc. 207) dell'assicurato sono state vagliate
dall'amministrazione, che l'11 ottobre 2010 (doc. 213) ha confermato la
decisione con cui non gli ha concesso i provvedimenti professionali né la
rendita d'invalidità. I nuovi certificati medici prodotti con le osservazioni,
esaminati dal SMR, non hanno permesso di oggettivare dei peggioramenti clinici
tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità rispetto alla
valutazione neutrale specialistica effettuata presso il Servizio Accertamento
Medico. L'UAI ha osservato che la consulente in integrazione professionale ha
confermato i suoi calcoli.
D. Con
ricorso del 10 novembre 2010 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha
ribadito il peggioramento dei suoi disturbi, avvenuto dopo la perizia del SAM e
comprovato dai certificati di due medici curanti e, a suo dire, pure accertato
da questo Tribunale nel precedente giudizio. Vista la discrepanza di opinioni
fra i diversi medici intervenuti, il ricorrente ha chiesto in via principale l'erezione
di una perizia che accerti definitivamente i disturbi fisici e psichici, dato
che i suoi medici l'hanno ritenuto inabile nella misura di almeno il 50%,
mentre l'UAI solo del 37%.
Inoltre, l'insorgente
ha osservato come la vasta gamma di attività semplici e non qualificate
accessibili con la sua residua capacità lavorativa elencate dalla consulente in
integrazione professionale nel 2009, strida con le conclusioni del 2003 di una sua
collega (doc. C). Visto che da allora sono trascorsi 7 anni e in questo periodo
non ha potuto lavorare, i precedenti risultati sono corretti.
L'assicurato ha poi
contestato il metodo di calcolo del grado di invalidità, siccome
l'amministrazione ha ritenuto quale reddito da valido quello previsto dal CCNL
nel settore della ristorazione ed alberghiera, mentre il suo ultimo contratto
di lavoro del 1998 fissava in Fr. 2'650.- il salario base mensile (doc. D). In
tal caso, tenuto conto del gap salariale con il salario statistico, il grado
d'invalidità sarebbe così superiore al 37% stabilito dall'Ufficio AI.
In via subordinata, il
ricorrente ha chiesto la messa in atto di provvedimenti professionali.
E. Nella
risposta del 12 gennaio 2011 (doc. VIII) l'Ufficio AI ha rilevato che il peggioramento dello stato di salute del
ricorrente, che a dire di quest'ultimo sarebbe intervenuto dopo la perizia del
SAM del 2009, sarebbe stato certificato il 23 luglio 2010 dal dr. med. __________
ed il 30 luglio 2010 dal dr. med. __________. Ma il medico SMR ha già esaminato
questa documentazione e non ha individuato motivi per distanziarsi dalla
valutazione del SAM dato che, peraltro, questi attestati nemmeno si esprimono
sulla capacità lavorativa né apportano delle novità.
L'amministrazione ha
inoltre osservato come non sia vero che nella sentenza del 26 marzo 2009 il
Tribunale abbia riconosciuto che ci sia stato un peggioramento delle sue
condizioni valetudinarie, ma ha solo stabilito il rinvio degli atti per
approfondimenti.
L'Ufficio AI ha poi
evidenziato la confusione dei concetti di capacità lavorativa/di guadagno espressa
dal ricorrente con il riconoscimento del 50% di incapacità lavorativa e non del
37% (AI). La documentazione agli atti, chiara e completa, ha permesso di determinare
l'attuale incapacità al guadagno dell'assicurato. Non v'è pertanto motivo di
procedere con una nuova perizia medica.
Quanto all'aspetto
economico contestato, l'amministrazione ha chiarito la valenza del rapporto del
2003 della consulente in integrazione professionale, ha confermato la
correttezza dell'utilizzo del Contratto Collettivo Nazionale del settore
ristorazione e dell'alberghiera per determinare il reddito da valido e ha
osservato che anche applicando il gap salariale l'assicurato non avrebbe
comunque raggiunto un grado d'invalidità superiore al 40%.
In merito alla
richiesta di provvedimenti professionali, l'Ufficio AI ha ribadito il rifiuto a
cui è giunta la consulente IP.
F. Ottenute
tre proroghe (docc. IX-XV), il 30 marzo 2011 (doc. XVI) il ricorrente ha preso
atto che, con l'applicazione del gap salariale, il grado d'invalidità è del
39%.
Egli ha nuovamente
richiamato il rapporto del 2003 della consulente in integrazione professionale
di allora, che aveva concluso che "le condizioni all'impiego del signor
RI 1 si sono rivelate eccessive per potere configurare un'attività ancora
ragionevolmente esigibile.", ed al riguardo l'assicurato ha ricordato
di non avere mai lavorato durante questi 8 anni.
Infine, l'interessato ha
ribadito la necessità di una perizia medica, vista la discordanza dei risultati
raggiunti dagli specialisti interpellati (inabilità lavorativa del 50% secondo
i suoi medici curanti, mentre 37% per l'amministrazione che poi l'ha fissata al
39% con la risposta di causa).
L'Ufficio AI si è
riconfermato nella propria risposta (doc. XVIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3.
Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente
sia ad una rendita AI visto un grado d'invalidità del 36% rispettivamente del 37%, sia a provvedimenti
professionali.
4.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1.
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28
cpv. 2 LAI, per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita
un'attività lucrativa è applicabile l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30.
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5.
Dal
lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nell'agosto
2009.
(doc. 190/28) che, in considerazione del quadro reumatologico constatato,
la capacità lavorativa nella professione di cameriere/aiuto cucina è diminuita dal
50% al 40% a partire dal 1° gennaio 2007, quando i nuovi elementi clinici
(problema alla spalla sinistra, peggioramento della sintomatologia dovuta alla
gonartrosi, peggioramento della sintomatologia da imputare alle patologie
degenerative del rachide) sono stati documentati dal dottor __________. La
capacità residua in attività confacenti era del 60% da inizio 2007 ed è rimasta
invariata.
Il quadro psicopatologico non ha subìto
variazioni rispetto alla valutazione SAM del 2006, così per il perito l'assicurato
presentava un'incapacità lavorativa del 20%, valida per tutte le attività.
Sulla scorta del
rapporto medico del 15 gennaio 2010 (doc. 191) del
dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale
e del rapporto finale del 23 aprile 2010 (doc. 199) e del 22 giugno 2010 (doc.
202) della consulente in integrazione professionale, con la decisione
impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal
reumatologo e dallo psichiatra incaricati dal SAM, perciò le ha riconfermate e
così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il
reddito da valido (Fr. 42'146.-) con quello da invalido (Fr. 27'068.-), che ha
dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - del 36%.
Il ricorrente ha preteso che il suo
stato di salute fosse riesaminato da un medico neutro viste le discrepanze
emerse fra gli specialisti interpellati dalle parti.
Secondo l'assicurato, né il perito
reumatologo né il perito psichiatra avrebbe tenuto conto del peggioramento del
suo stato di salute fisica e psichica intervenuto dopo la perizia
pluridisciplinare del SAM dell'ottobre 2009. A sostegno della fondatezza della sua affermazione,
l'assicurato ha fatto riferimento
ai referti del 23 luglio 2010 del dottor __________ e del 30 luglio 2010 del dottor
__________, suoi medici curanti, in cui il primo ha ritenuto che "l'assicurato
debba potere beneficiare di almeno un'AI del 50%" (doc. 207/4),
mentre il secondo (doc. 207/5) ha confermato la sua precedente presa di
posizione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25).
6.
A
seguito della sentenza del 26 marzo 2009 di questo Tribunale (32.2008.115), il
30.
giugno 2009 (doc. 187) l'amministrazione ha predisposto dei nuovi accertamenti
medici (doc. 187), che si sono svolti alla presenza dei periti reumatologo e
psichiatra, nominati dal Servizio Accertamento Medico.
Nel rapporto peritale
del 31 agosto 2009 (doc. 190/28) il dr. med. __________, specialista FMH
medicina interna e malattie reumatiche, ha indicato di avere visitato
l'interessato il 28 agosto 2009, ma di avere già eseguito una precedente
valutazione, sempre per il SAM, nel gennaio 2006. L'esperto si è basato sulla documentazione messa a sua disposizione, sulla sua precedente
valutazione, sui referti radiologici portati dall'assicurato, sulle sue
dichiarazioni e sui reperti clinici che il perito ha riscontrato.
Per l'anamnesi
personale, sistematica, familiare e sociale dell'assicurato l'esperto ha
rinviato al referto steso dal SAM (doc. 190), mentre ha esposto l'anamnesi reumatologica
da terzi, i dati soggettivi (i diffusi dolori al sistema locomotore sarebbero
peggiorati, si sentiva sempre molto stanco tutto il giorno, il morale era
notevolmente compromesso, era senza più voglia di uscire di casa, il sonno era
disturbato) ed i dati oggettivi riguardanti lo stato generale, il sistema
locomotore (colonna vertebrale apparentemente in asse, i movimenti della
colonna cervicale erano ridotti di circa 2/3 all'estensione ed alle rotazioni,
dolenti in fase terminale, senza comunque evocare dolori irradianti nelle
braccia. I movimenti della colonna toracolombare erano ridotti da 1 a 2/3 in ogni direzione con dolori ubiquitari a livello lombare, pure senza evocazione di dolori
irradianti nelle gambe. La muscolatura paravertebrale risultava essere
notevolmente contratta e dolente alla digitopressione; diffusi dolori praticamente
alla palpazione dell'intero sistema locomotore, ben oltre i classici tender
points fibromialgici. Le ginocchia presentavano evidenti segni di gonartrosi, a
sinistra più marcati che a destra, con una leggera deviazione a varo; assenza
di un sicuro versamento intraarticolare; evidente crepitio ai movimenti di
flessione ed estensione delle ginocchia con segno di Zohlen positivo bilateralmente;
diffusi dolori periarticolari alla palpazione delle ginocchia, non sicuri segni
per una meniscopatia acuta. I movimenti della spalla sinistra erano leggermente
limitati e dolenti in fase terminale con arco dolente leggermente positivo e
test di Neer pure positivo. Ulteriore stato articolare privo di particolarità
di rilievo, assenza di sinoviti o tenosinoviti, nessun segno per la presenza di
un'artropatia infiammatoria sistemica. I tendini di Achille non risultavano
essere ispessiti, ma erano comunque dolenti alla digitopressione) ed il sistema
nervoso cursorio.
Il reumatologo non ha
invece eseguito analisi di laboratorio né radiologiche.
Il perito ha individuato
la sindrome del dolore cronico di origine multifattoriale e la sindrome
depressiva cronica aventi ripercussioni sulla capacità lavorativa. La prima comprende
la sindrome lombovertebrale cronica su discopatia degenerativa L5-S1; la
sindrome cervicovertebrale cronica su discopatia C6-C7; la gonartrosi
bilaterale, a sinistra più che a destra, con stato dopo meniscectomia
artroscopia mediale al ginocchio sinistro eseguita nell'aprile 2000; la
periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica a sinistra su piccola
lesione parziale del sovraspinato e lesione del labbro glenoidale; la
tendinopatia achillea cronica bilaterale; la generalizzazione dei dolori.
Nella sua valutazione,
il dottor __________ ha confermato la presenza di elementi oggettivi peggiorati
rispetto alla sua precedente valutazione del gennaio 2006. In particolare, nel frattempo sono subentrati un peggioramento della discopatia L5-S1 e della
gonartrosi tricompartimentale a sinistra ed è insorto un problema alla spalla
sinistra, con documentata parziale lesione del sovraspinato e del labbro
glenoidale. Il reumatologo ha segnalato un atteggiamento dimostrativo
dell'assicurato, con dolori diffusi alla palpazione dell'intero sistema
locomotore, ben oltre i classici tender points fibromialgici, con segni di
Waddel parzialmente positivi, che parlano a favore di un sovraccarico
funzionale, in assenza di una chiara organicità dei dolori. In queste
circostanze, era piuttosto difficile valutare la reale entità dei dolori
evocabili in una singola articolazione o in un singolo compartimento della colonna.
A livello della spalla sinistra, il perito ha constatato movimenti leggermente
limitati e dolenti in ogni direzione, senza cedimenti ai test di stress e con
solo parziali segni di un eventuale conflitto sottoacromiale. Le ginocchia
presentavano artrosi, più accentuata a sinistra, senza segni infiammatori
acuti.
Sebbene vi fossero
elementi oggettivi sia clinici sia radiologici che potevano almeno in parte
spiegare i dolori cronici, il reumatologo ha confermato che le lesioni alla
colonna vertebrale, alla spalla sinistra ed alle ginocchia potevano spiegare
solo parzialmente i dolori cronici dell'assicurato, che non avevano più alcuna
relazione con le sollecitazioni fisico-meccaniche. La cronicizzazione dei
dolori e l'assenza di una chiara relazione con alterazioni degenerative sono
state ulteriormente confermate dall'assenza di un'adeguata risposta alle
terapie medicamentose e fisiatriche messe più volte in atto negli ultimi anni.
Viste le alterazioni
degenerative a carico della colonna vertebrale, delle ginocchia e della spalla
sinistra, l'esperto ha ritenuto non più idoneo l'assicurato allo svolgimento di
un'attività lavorativa fisicamente pesante, come un lavoro in cantiere. Per
l'attività di cameriere esercitata fino al 1999, ha attestato un parziale peggioramento dell'incapacità lavorativa rispetto alla sua precedente
valutazione del 2006, valutandola ora al 60%. Per lavori fisicamente
leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale
(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non
ergonomiche), lavori inoltre che permettano di cambiare frequentemente la
posizione, da svolgersi comunque principalmente in posizione seduta, lavori che
non richiedano neppure il sollevamento ripetuto della spalla sinistra al di
sopra dell'orizzontale, in tal caso il reumatologo ha considerato l'assicurato
ancora abile al lavoro nella misura del 60%, corrispondente a 5 ore
lavorative al giorno con normale rendimento.
L'aumento
dell'incapacità lavorativa constatata nel 2009 rispetto al 2006 è stato giustificato
dal peggioramento delle alterazioni degenerative alla colonna lombare, dalle
lesioni alla spalla sinistra, elementi non rilevati durante la precedente
valutazione.
Infine, lo specialista
ha considerato sfavorevole la prognosi valetudinaria, dato che si trattava di
disturbi di salute che nel frattempo hanno assunto il carattere cronico, senza
che vi fossero misure terapeutiche efficaci per migliorare la capacità lavorativa.
Per quanto concerne
l'aspetto psichiatrico, il SAM ha sottoposto l'assicurato ad una perizia
specialistica ad opera del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
che il 23 settembre 2009 l'ha esaminato di persona.
Nel suo rapporto del
30.
settembre 2009 (doc. 190/22) l'esperto ha esposto l'anamnesi, rinviando per
taluni aspetti alla sua precedente valutazione peritale del 25 gennaio 2006.
Egli ha inoltre evidenziato che quando ha interrogato l'interessato sugli
aspetti della sua sfera psichica che sono peggiorati, è diventato poco chiaro e
impreciso. Il perito ha tenuto conto dei rapporti redatti dal collega __________
nel 2006 e nel 2008, evidenziando che la sintomatologia psicotica diagnosticata
dal curante dell'assicurato non precisava tuttavia quali fossero i fenomeni che
egli ha ritenuto come psicotici. Peraltro, l'interessato non assumeva alcun
trattamento con farmaci antipsicotici e continuava a frequentare mensilmente il
medico assistente del dottor __________.
Nell'esposizione dello
status psichico, lo specialista ha descritto il colloquio avuto con il
ricorrente, osservando che mai quest'ultimo ha manifestato gesti espressivi di
dolore al volto e che se inizialmente aveva evidenziato un iniziale
rallentamento psicomotorio, è scomparso man mano che si svolgeva il colloquio.
Il tono dell'umore era orientato lievemente verso il polo negativo, riscontrando
un appiattimento dell'umore ed una quota d'angoscia di grado lieve che emergeva
in modo fluttuante. Le funzioni cognitive (attenzione, concentrazione,
percezione, così come la memoria di rievocazione e di fissazione) erano
conservate. Il flusso del pensiero era fluido e l'eloquio era spontaneo e ben
articolato. I nessi associativi erano integri. L'assicurato rispondeva a tutte
le domande formulate, in modo consono e senza alcuna difficoltà, senza denotare
segni di stanchezza mentale dopo 60 minuti di colloquio. Il contenuto del
pensiero appariva incentrato sulla sua situazione fisica e sul peggioramento riscontrato
negli ultimi anni a livello della sintomatologia algica, mentre non riusciva ad
essere più preciso sui sintomi psichici che sarebbero peggiorati. Nell'assicurato
era presente un'ideazione di tipo vittimistico, ma nel contempo appariva
critico rispetto ad altri eventi della vita e conservava un'attitudine egodistonica
rispetto all'ideazione che esprimeva. Non manifestava alcuna attitudine di tipo
persecutorio nel modo in cui entrava in relazione con lo psichiatra, né era
presente un'ideazione ossessiva. Nemmeno erano riscontrabili idee a sfondo melanconico,
di rimorso e di autocolpevolezza. Non presentava una sintomatologia delirante,
né allucinatoria. Il modo spontaneo di entrare in relazione che l'assicurato ha
manifestato durante il colloquio contrastava fortemente con la dichiarazione di
una forte tendenza ad isolarsi socialmente e ad evitare i contatti
interpersonali.
La diagnosi posta era
di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F 33.0) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Nella sua valutazione,
lo specialista ha indicato la presenza di una sindrome depressiva di lieve
entità che mostrava un decorso cronico. Nella valutazione attuale, l'assicurato
lamentava una maggiore componente algica diffusa e per questo motivo ha riconosciuto
una componente psicosomatica di tale manifestazione, alla luce della cronicità
del quadro depressivo, che tuttavia non ha alcuna incidenza da un punto di
vista valetudinario. Secondo il perito, il quadro clinico complessivo attuale
era praticamente sovrapponibile a quello evidenziato nel 2006. Pertanto, egli
non concordava con lo psichiatra curante, che faceva riferimento ad una
sintomatologia psicotica e ad una totale incapacità lavorativa. L'ideazione che
l'assicurato presentava a sfondo vittimistico non aveva infatti alcuna caratteristica
di tipo delirante e le funzioni biologiche, cognitive e volitive erano quasi
totalmente conservate.
Pronunciandosi sulla
capacità lavorativa nell'ultima attività svolta, l'esperto ha affermato che l'interessato
presentava un'incapacità lavorativa del 20% dal 2006 a quel momento, con prognosi stazionaria. Queste limitazioni funzionali erano conseguenti alla
forma pseudoregressiva del comportamento, da cui derivava una maggiore esauribilità,
una maggiore lentezza ed una diminuzione del rendimento. Possibilità terapeutiche
per migliorare la capacità lavorativa del ricorrente dovrebbero essere quelle
di provocare nell'assicurato una nuova modalità di adattamento per permettergli
di uscire dalla posizione psicologica passiva e vittimistica nella quale era da
anni. Lo specialista ha infine escluso la possibilità di effettuare
provvedimenti di integrazione professionale, considerando l'assicurato inabile
al lavoro nella misura del 20% per ogni attività medico-teorica.
I certificati dei suoi
medici curanti a cui ha fatto riferimento l'assicurato nel suo ricorso sono
stati allestiti successivamente alle suesposte perizie e sono già stati prodotti
con le osservazioni al progetto di decisione.
Il dr. med. __________,
FMH medicina generale, ha redatto il 23 luglio 2010 (doc. 207/4) un certificato,
con cui ha attestato di essere dal 2006 il medico curante dell'assicurato. Il
dottore ha dichiarato che "Il suo stato di salute continua a
peggiorare, in particolar modo per quel che concerne la sindrome lombo-spondilogena,
le gonalgie su artrosi alle ginocchia, specialmente a sinistra, la
perioartropatia omeroscapolare a sinistra e la sindrome cervicospondilogena. Ritengo
che egli debba poter beneficiare di almeno un'AI del 50%.".
Il 30 luglio 2010
(doc. 207/5) il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH,
psicoanalista, ha osservato di avere in cura l'assicurato dal 2005 "e,
nonostante una compliance soddisfacente, tale quadro, a decorso cronicizzante e
fortemente invalidante, appare tuttora grave e preoccupante.".
Lo specialista ha
ribadito la gravità della diagnosi posta, anche in virtù del fatto che il
perito ha visto l'assicurato una sola volta, mentre egli, che lo segue
regolarmente dal 2005, conosce meglio la sua sintomatologia e la sua
evoluzione.
Lo psichiatra curante
ha descritto una struttura di personalità pre-psicotica, in cui i sintomi
psicotici iniziavano a manifestarsi rendendo probabile un vero e proprio scatenamento
della psicosi in forma conclamata. Egli ha ritenuto assolutamente innegabile il
fatto che, in una struttura di personalità "normale", una psicosi non
si sviluppi da un giorno all'altro e né tanto meno a causa di uno stress, ma era
altrettanto innegabile la presenza, nell'assicurato, di elementi di natura
psicotica mascherati da una struttura solo superficialmente nevrotica.
Nell'interessato persistevano disturbi del pensiero formale, accompagnati da un
comportamento simil-catatonico e da marcata apatia, povertà dell'eloquio, risposte
emozionali appiattite. Era evidente un appiattimento dell'affettività ed un
comportamento sconnesso e privo di progettualità. Le sue relazioni con gli
altri erano scarse e comunque inadeguate, sempre più frequenti apparivano gli
episodi "quasi psicotici", come definiti nell'ICD-10, transitori ma
intensi, con intense idee simil-deliranti. L'assicurato non era in grado di
"ricoprire" i propri traumi con sintomi nevrotici che gli attutivano
l'angoscia; egli si trovava confrontato con l'incapacità di simbolizzare le
proprie sofferenze e dunque in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva
particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.
Stanti queste
circostanze, lo specialista ha confermato la diagnosi posta nella sua
precedente valutazione dell'11 giugno 2008 (doc. 165/25), ribadendone
l'importanza e l'alta probabilità di uno scompenso psicotico vero e proprio,
chiedendo di prestarvi fede onde evitare ulteriori e ben più gravi conseguenze
sul piano clinico, psicopatologico, esistenziale del ricorrente.
7.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est
le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de
l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur
rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à
faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8.
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la
valutazione dei medici nominati dall'Ufficio AI che si sono espressi nell'agosto
2009.
(reumatologo) rispettivamente nel settembre 2009 (psichiatra) riguardo
alla situazione valetudinaria dell'insorgente, meriti conferma.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'UAI ha affidato la
valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna e malattie reumatiche, ed al dottor __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente il ricorrente il 28
agosto 2009 rispettivamente il 23 settembre 2009 ed hanno potuto cerziorarsi
direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la
documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto
medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo
status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,
sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.
Dal canto suo, con il
ricorso l'assicurato si è limitato a rinviare ai certificati medici dei suoi
due curanti, allestiti nell'estate 2010 e già prodotti con le osservazioni al
progetto di decisione del 23 giugno 2010 di rifiuto della rendita. Egli non ha quindi
prodotto della nuova documentazione medica.
Il certificato del 23
luglio 2010 del dottor __________, di sole cinque righe, riporta la diagnosi e
afferma che lo stato di salute dell'assicurato continuava a peggiorare, ma al
riguardo non ha fornito documentazione medica e clinica che comprovi questa sua
affermazione. Il curante, peraltro specialista in medicina generale ed in altre
branche non attinenti ai problemi reumatologici di cui soffriva l'interessato, non
si è determinato sul grado di incapacità lavorativa nella sua abituale attività
di cameriere/aiuto cucina e nemmeno si è pronunciato sul grado di capacità
lavorativa residua in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute,
limitandosi però a pretendere almeno una rendita di invalidità del 50%.
Quanto al parere del
30.
luglio 2010 dello psichiatra dr. med. __________, esso si limita a ribadire "la
gravità della diagnosi posta", che tuttavia nemmeno è stata indicata
in tale referto, ma è stata indicata in quello allestito l'11 giugno 2008 (sindrome
depressiva, episodio attuale di grave entità con importante somatizzazione
d'ansia e presenza di sintomi psicotici; disturbo misto di personalità;
disturbo dell'adattamento) a cui, presumibilmente, egli ha inteso più volte
rinviare (doc. 165/25).
Lo specialista ha inoltre
ripetutamente sottolineato di potersi esprimere con una maggiore cognizione di
causa rispetto al perito interpellato dall'UAI, poiché egli conosce
l'assicurato dal 2005 e numerosi - e non uno solo - sono stati i colloqui che
ha avuto con lui. Egli ha poi dato una valutazione del paziente, rilevando una
psicosi in forma conclamata mascherata da una struttura solo superficialmente
nevrotica, dei disturbi nel pensiero formale accompagnati ad un comportamento
simil-catatonico e da una marcata apatia, da povertà dell'eloquio con risposte
emozionali appiattite; l'assicurato era incapace di simbolizzare le proprie
sofferenze e dunque era in preda alla pulsione di morte, che lo rendeva
particolarmente a rischio di un passaggio all'atto di tipo suicidario.
Il dottor __________,
medico del Servizio Medico Regionale dell'assicurazione invalidità, FMH in
medicina interna, il 6 settembre 2010 (doc. 210) si è pronunciato sullo stato
di salute dell'assicurato alla luce della documentazione medica agli atti. A
suo dire, i pareri dei due medici curanti non permettono di oggettivare peggioramenti
clinici tali da presupporre un concreto deterioramento delle esigibilità
rispetto alla valutazione neutrale specialistica del SAM: il dr. med. __________
ha riportato delle constatazioni diagnostiche già note, mentre il dottor __________
ha riferito uno stato valetudinario differente, facendo leva sul fatto che conosce
meglio il decorso dello stato di salute del ricorrente. Al riguardo, il medico
SMR ha osservato che il perito psichiatra ha comunque già esaminato
l'interessato nel 2006 e quindi non soltanto una volta sola, nel 2009. Alla
luce di queste considerazioni, egli ha ritenuto ancora vincolanti le
limitazioni del SAM in un lasso di tempo breve intercorso dall'ultima
valutazione neutrale plurispecialistica e alla luce dell'assenza di nuovi obiettivabili
neutrali elementi clinici di peggioramento significativo.
Queste conclusioni,
come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente.
Egli ha infatti soltanto rinviato ai due citati certificati medici del 2010 per
giustificare un (presunto) peggioramento successivo alla perizia pluridisciplinare.
Inoltre, l'insorgente
ha fatto leva sul fatto che nella sua precedente sentenza del 26 marzo 2009
questo Tribunale avrebbe anch'esso riconosciuto "l'avvenuto peggioramento
dello stato di salute del ricorrente, nel frattempo appunto ancora acuitosi, specie
dopo le visite del SAM del 2009 (doc. cit., pag. 26).".
In realtà,
quest'ultima affermazione è imprecisa.
Il TCA, nel giudizio citato,
ha ritenuto che le valutazioni dell'Ufficio AI non fossero complete, dato che
il ricorrente era stato peritato nel gennaio 2006 e la decisione su opposizione
era stata resa (solo) nel maggio 2008. Poi, nel giugno 2008 due nuovi specialisti
si sono pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, concludendo ad
un peggioramento. Pertanto, "Alla luce di questa recente documentazione
medica, il TCA ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (…) che, negli oltre due anni
intercorsi, le condizioni di salute dell'assicurato siano (realmente)
peggiorate, in particolare per quanto concerne l'aspetto reumatologico/ ortopedico
e che pertanto sia necessario approfondire la questione." (STCA
32.2008
, consid. 9). Il Tribunale, visto il lasso di tempo intercorso fra i
vari certificati medici e considerato che il medico SMR che si è pronunciato
sulla questione era un medico generico e non specialista come il perito ed il
medico interpellato dall'assicurato, ha ritenuto opportuno che quest'ultimo
fosse nuovamente esaminato mediante un complemento reumatologico e/o ortopedico.
Ed è ciò che è stato
fatto mediante la perizia SAM dell'ottobre 2009, in cui il perito reumatologo si è pronunciato sullo stato di salute del ricorrente sia antecedente
sia posteriore al 1° gennaio 2007 e quindi ha abbracciato anche il periodo di
tempo successivo al precedente referto peritale del SAM del 2006. Il dr. __________
ha effettivamente attestato un leggero peggioramento dall'inizio del 2007, che
ha portato la capacità lavorativa residua come cameriere dal 50% al 40%, mentre
dal 70% al 60% in altre attività adeguate; in entrambi i casi questa percentuale
di abilità lavorativa è rimasta successivamente invariata e non migliorabile
con ulteriori provvedimenti sanitari.
Dal profilo
psichiatrico, poi, visto che la perizia risaliva al 2006 e la decisione impugnata
è stata presa due anni dopo, il TCA ha suggerito l'aggiornamento dell'aspetto
psichiatrico del ricorrente sebbene non ci fossero stati concreti indizi di un
eventuale peggioramento, ma dato che l'incarto doveva già essere retrocesso
all'amministrazione per procedere con il complemento peritale reumatologico.
Invero, anche nel caso
in esame la perizia pluridisciplinare data di un anno prima della decisione
impugnata. Ma a differenza della controversia del 2008/2009, in concreto non vi
sono dei certificati medici successivi prodotti dall'interessato che siano in
grado di scalfire la solidità, la chiarezza, l'attendibilità della perizia SAM
del 29 ottobre 2009.
A proposito del rinvio
che più volte lo stesso dr. med. __________ ha fatto nel suo ultimo certificato
del 30 luglio 2010, questo Tribunale osserva di avere già a suo tempo dettagliatamente
analizzato il precedente parere dell'11 giugno 2008 dello psichiatra e di avere
rilevato, al riguardo, che "seppure riporti più elementi di natura
psico-sociale e culturale piuttosto che medici, ha comunque evidenziato dei (presunti)
peggioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato.". Ma "In
merito a questo referto, il TCA osserva che l'esperto non ha posto una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta, come esige la giurisprudenza (cfr.
consid. 8)" (STCA del 26 marzo 2009, consid. 9 pag. 26).
Inoltre, né
l'attestazione del 2010 né quella del 2008 si sono pronunciate con chiarezza
sulla capacità lavorativa dell'assicurato nella sua precedente attività
lavorativa ed in altre adeguate al suo stato di salute.
9.
In
conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,
l'insorgente ha saputo
giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di
esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a
quello individuato dai medici nominati dall'amministrazione nel 2009 e che
quindi egli sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nell'attività
abituale di cameriere/aiuto cucina, quanto anche in altre attività fisiche
adeguate alle sue condizioni di salute.
Il ricorrente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica,
che la soluzione a cui sono giunti il reumatologo e lo psichiatra interpellati
dall'UAI non sarebbe credibile,
ma sarebbe errata. Egli si è limitato a fare riferimento ai certificati dei suoi
medici curanti che però, come visto, non sono suffragati da elementi
oggettivabili (dr. __________) e nemmeno si sono pronunciati, eccetto il medico
generalista che ha chiesto una rendita d'invalidità del 50%, sulla capacità residua
dell'assicurato nell'attività precedente ed in altre attività adeguate; quindi
non sono di alcun aiuto. Per di più, di questi referti il medico SMR aveva già debitamente
tenuto conto prima di emettere nell'ottobre 2010 la decisione impugnata.
Al riguardo, il
Tribunale osserva inoltre che la valutazione del medico reumatologo del SAM non
è stata smentita da certificazione specialistica di senso contrario, ma solo
contestata con allegazioni (non specialistiche) di parte. Il ricorrente cerca
così di fondare la sua tesi sulla base di dichiarazioni non specialistiche (dal
profilo della disciplina medica in esame).
Infatti, il dr. med. __________ non ha
una specializzazione né in reumatologia né in ortopedia.
Di conseguenza, la valutazione del
curante, oltre a essere stata resa da un medico non specialista per gli
aspetti in discussione e a non potere così beneficiare di pieno valore
probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009
del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti), è comunque in contrasto con l'opinione
di un medico specialista in reumatologia.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Ancora,
il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione
di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità
del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra
il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento
(STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio
2007, consid. 2.2.1).
Richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.
consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di
condividere i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI,
uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia
e medicina interna, che hanno
sia incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i
precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.
Le conclusioni di
questi esperti dell'agosto 2009 rispettivamente del settembre 2009 possono quindi
essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti,
approfondite e prive di contraddizioni e come tali vanno così pienamente condivise.
Per quanto concerne l'aspetto
reumatologico, nelle sue considerazioni il dr. med. __________ ha ben
valutato la capacità di lavoro presentata dal ricorrente e ha stabilito che,
come egli stesso ha valutato nella precedente perizia del SAM del gennaio 2006
(doc. 119/17), la capacità lavorativa dell'assicurato fino a fine 2006 era del 50% nella precedente
attività di cameriere e aiuto cucina - anche il perito dr. med. __________, nel
dicembre 2001 (doc. 26) e nel giugno 2003 (doc. 51), era giunto a questa
conclusione -, mentre del 70% in altre attività che tenessero conto di
determinate limitazioni fisiche (90% nel 2001 e nel 2003).
Dal 1° gennaio 2007, l'abilità
lavorativa medico-teorica nella precedente attività lucrativa è stata stabilita
nel 40%, mentre nel 60% in attività
confacenti che rispettino le limitazioni formulate dal consulente (lavori fisicamente
leggeri, che non implichino sforzi particolari per la colonna vertebrale come
il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni non
ergonomiche, lavori che permettano di cambiare frequentemente la posizione, da
svolgere principalmente in posizione seduta, lavori che non richiedano neppure
il sollevamento ripetuto della spalla sinistra sopra l'orizzontale).
In ambito
psichiatrico, sia in virtù della perizia del SAM
del 2006 sia di quella del 2009, entrambe eseguite dal dr. med. __________, l'assicurato
presentava un'incapacità lavorativa del 20%, che è rimasta invariata ed
è valida per qualunque attività.
Il TCA rileva che già
nel 2002 (doc. 27) e nel 2003 (doc. 49) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, aveva fissato nel 20-30% l'inabilità lavorativa per
motivi psichici esistenti dal 2001.
Quale valutazione
medico-teorica globale, il dr. med. __________ del SAM ha concluso che
la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di
patologie psichiatrie e reumatologiche. La gonartrosi e le patologie degenerative
del rachide erano incentrate sul dolore cronico e la diminuzione del rendimento
dovuta ai problemi psichiatrici compensava le limitazioni per la patologia
reumatologica. Di conseguenza, le percentuali di incapacità lavorativa non
andavano sommate.
Egli ha pertanto concluso
che l'assicurato era abile al lavoro nella misura del 40% nell'attività
lavorativa abitualmente svolta fino al 1999 di aiuto cucina e di cameriere,
inteso come normale tempo di lavoro con rendimento ridotto.
Quanto alla capacità
di integrazione, l'interessato era completamente inabile al lavoro già dal
2006.
per attività lavorative fisicamente molto impegnative che implicassero
sforzi intensi per la schiena, come pure il sollevamento e trasporto di carichi
ingenti, ma anche la deambulazione su terreno sconnesso o il lavoro su scale e
ponteggi.
In un'attività
confacente che rispettasse le limitazioni già evidenziate, l'assicurato
manteneva una capacità lavorativa residua del 70% sino a fine 2006, mentre era ridotta al 60%
dall'inizio 2007, senza possibilità di miglioramento con ulteriori provvedimenti
sanitari.
10.
Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe
l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275
consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC
1968.
pag. 434).
Dalla persona assicurata possono
tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto
delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto
d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima
teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi
criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a
profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in
assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique
VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione
d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato
deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante
dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi
del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta quindi ora
di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto
dal ricorrente.
Accertata dal medico
nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 60% dal 2007 in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta
nella sua perizia, nella decisione dell'11 ottobre 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito
che l'assicurato avrebbe
conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido)
con quello risultante da un'attività
più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo per
il 2007 un grado del 36% di incapacità di guadagno, mentre per il 2008 ed il
2009.
del 37%, e quindi non gli ha concesso alcuna prestazione.
Per calcolare il
reddito da valido, su invito del funzionario incaricato dell'Ufficio AI (doc.
195) la consulente in integrazione professionale si è basata sul Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro nel settore della ristorazione e alberghiera (doc. 200/6)
e ha quindi ritenuto nell'anno 2007 un reddito da valido di Fr. 42'146.- (Fr. 3'242.-
x 13 mesi).
La consulente ha
calcolato il reddito da invalido conseguibile nel 2007 in Fr. 60'150.- (Tabella TA1, attività semplici e ripetitive, 41,7 ore alla settimana), e ha poi
ridotto del 25% questa cifra per motivi personali e del 40% per motivi medico
teorici, determinando quindi un reddito da invalido di Fr. 27'068.-.
La differenza fra
questi due dati dà un grado di invalidità del 36%, confermato dall'Ufficio AI
nella decisione impugnata.
Per quanto concerne
l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va
rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174
seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di ottobre 2000, ossia ad un anno senza
interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR
(doc. 195), di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv.
1.
lett. b LAI).
Tuttavia, considerato
che nelle precedenti decisioni l'Ufficio AI ha respinto il diritto alla rendita
dell'assicurato a motivo che il grado di incapacità di guadagno era inferiore
al 40% quando l'incapacità lavorativa era del 50% nella sua attività
rispettivamente del 30% in attività adeguate (il 28 luglio 2003 (doc. 57) ed il
17.
novembre 2004 (doc. 98) l'amministrazione ha fissato nel 38% il grado AI e
con la decisione del 10 marzo 2006 (doc. 120) e la decisione su opposizione del
14.
maggio 2008 (doc. 164) l'UAI l'ha confermato), il TCA ritiene corretto
posizionarsi quindi ora nel 2007, ovvero quando la situazione valetudinaria del
ricorrente è effettivamente peggiorata (inabilità lavorativa del 60% come
cameriere e del 40% in attività confacenti al suo stato di salute).
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del
18.
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02
del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13
giugno 2003 consid. 4.2).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra
le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).
11.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo è stato contestato in sede
di ricorso, l'UAI l'ha
quantificato, come visto, in Fr. 42'146.- nel 2007.
Il ricorrente sostiene che debba essere
ritenuto il salario lordo di Fr. 2'650.- al mese fissato nel contratto di
lavoro del 6 novembre 1998 (doc. D) con il ristorante __________ di __________,
e non l'importo previsto dal CCNL.
Al riguardo, va osservato che è invece a
giusta ragione che l'Ufficio AI si è basato sul Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro nell'ambito della ristorazione ed alberghiera per stabilire il
salario da valido nel 2007. Infatti, come visto, non si può certo mantenere
l'importo del 1998, ma lo si deve aggiornare. Ora, constatato che il salario
mensile concordato con il ricorrente nel 1998 per il livello funzionale
"l1" corrisponde proprio al salario base mensile stabilito in quell'anno
per la categoria "lb" secondo il predetto CCNL, per l'anno 2007 è
quindi opportuno rifarsi alla cifra indicata da questo stesso Contratto
collettivo per la categoria "I" (che dal 2001 ha integrato le categorie Ia e Ib), che è stata fissata in Fr. 3'242.- al mese.
Riportandola sull'arco
di un anno tenuto conto della 13a mensilità, si ottiene la somma di Fr.
42'146.-, che corrisponde all'importo ritenuto dall'amministrazione ed a
cui questo Tribunale ritiene di non doversi quindi scostare.
12.
Per
quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
13.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I
790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il
Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06
del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con
sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con STF U 529/06 del
28.
gennaio 2008 l'Alta corte ha
stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una
formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa
sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione
modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente
sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.
Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per
dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre
2007).
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3
In
una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente
settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore
alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli
altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto
(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente
alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
14.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.-
(Fr. 4'732.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino a porsi al momento in cui
l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V
81.
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro
dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 5-2011, pag. 91) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 57'692,54 (Fr. 56'784.- + [Fr. 56'784.- x 1,6 : 100]), a Fr. 4'807,71 al
mese.
Questo dato si
riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così
quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore
computabili nel 2007 (cfr.
per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta
a Fr. 5'012,04 mensili (Fr. 4'807,71 : 40 x 41,7) oppure a Fr. 60'144,48
per l'intero anno 2007, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
L'assicurato, quale cameriere presso il
ristorante __________ di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2007, per un'occupazione a tempo pieno, un salario annuo
di Fr. 42'146.- (cfr. consid. 11), corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 3'512,17
al mese (Fr. 42'146.- : 12 mesi), compresa
la tredicesima.
Tale reddito si situa sotto
la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2007 al 100%; essa
prevede infatti un salario mensile medio lordo di Fr. 3'861,39 per un'attività esercitata per 42,1 ore alla
settimana nel settore degli alberghi e dei ristoranti, attività semplici e
ripetitive (Tabella TA1 2006, punto 55 “Alberghi e ristoranti”, livello
di qualifica 4, per 40 ore di lavoro: Fr. 3'611.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della
tredicesima] = Fr. 43'332.-. Questa somma va aggiornata al 2007 con l'1,4% (cfr.
tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique,
5-2011, pag. 91) di rincaro nello specifico settore "G, H" dell'attività
dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid.
4.
), per ottenere un salario lordo medio di Fr. 43'938,65 (Fr. 43'332.- + [Fr.
43'332.- x 1,4 : 100]), che a sua volta va poi riportato su 42,1 ore/settimana (cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 5-2011,
pag. 90) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2007 nello specifico
settore "H" dell'albergheria e ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16
aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1). Si
ottiene così un importo annuo di Fr. 46'245,43 (Fr. 43'938,65 : 40 x 42,1)
rispettivamente un salario mensile di Fr. 3'853,78 (Fr. 46'245,43 : 12
mesi), quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle stesse condizioni nel 2007).
In specie, più
precisamente, il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo
pieno come cameriere è inferiore dell'8,86% ([Fr. 46'245,43 – Fr. 42'146.-] x 100 : Fr. 46'245,43) a quello statistico
svizzero conseguito nel settore specifico.
Pertanto, posto che
dall'incarto non emergono
indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i
presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che
l'interessato avrebbe potuto realizzare nel 2007 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di
salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate,
nonché alla DTF 135 V 297.
Di conseguenza, il reddito
statistico lordo medio da invalido relativo all'anno 2007 (Fr. 60'144,48) va dunque
ridotto del 3,86% - percentuale corrispondente al gap salariale
dell'8,86% meno il 5% (STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 e STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009). Esso si attesta all'importo
di Fr. 57'822,90 (Fr. 60'144,48 -
[Fr. 60'144,48 x 3,86 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in
seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in
quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.
5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,
percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha
applicato una riduzione del 10% per attività leggere e del 15% per gli
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, per un totale del 25%.
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1954), la sua nazionalità (svizzera) e
la possibilità di svolgere un'attività
confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 60% dal
profilo reumatologico e psichiatrico fermo restando determinate limitazioni
funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministratore nell'applicazione
della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti
dalla giurisprudenza.
Partendo quindi da un
salario da invalido di Fr. 57'822,90 e ritenuta un'esigibilità
del 60% (Fr. 57'822,90 x 60 : 100) in altre attività
(cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 25% per circostanze personali,
nel 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta
di conseguenza assommare a Fr. 26'020,30 (Fr. 34'693,74
– [Fr. 34'693,74 x 25 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 42'146.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla
salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 38,26% ([Fr. 42'146.- -
Fr. 26'020,30] : Fr. 42'146.- x 100), che deve essere arrotondata al 38%
(DTF 130 V 121).
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non
confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il
reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 60% un'altra attività confacente al suo stato di
salute, risulta essere del 38% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.
28.
cpv. 1 LAI.
15.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 38% nell'anno 2007, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto
dell'UAI di concedergli una rendita d'invalidità.
Anche aggiornando i
redditi da valido e da invalido agli anni 2008 e 2009, il grado di incapacità
di guadagno e quindi di invalidità è sempre inferiore al tasso minimo del 40%,
con conseguente rifiuto di prestazioni dall'AI.
Nel 2008 si ha
un reddito da valido ex CCNL di Fr. 42'900.- ed un reddito da invalido di Fr. 57'672.-
(TA1 2008: Fr. 4'806.- x 12) che, riportato su 41,6 ore alla settimana (Fr.
59'978,88) e ridotto di un gap salariale dell'8,69% e quindi del 3,69% ({[Fr.
3'729.- x 12 : 40 x 42] - Fr. 42'900.-} x 100 : {Fr. 3'729.- x 12 : 40 x 42}),
dà un importo statistico medio di Fr. 57'765,66. Ritenuta sempre un'esigibilità
del 60% (Fr. 57'765,66 x 60 : 100) ed una riduzione per motivi personali del
25% (Fr. 34'659,40 - [Fr. 34'659,40 x 25 : 100]), il reddito da invalido è di
Fr. 25'994,55. Confrontato con il reddito da valido, si ha un'incapacità di
guadagno del 39,41% ([Fr. 42'900.- - Fr. 25'994,55] : Fr. 42'900.-
x 100), ossia del 39%.
Per l'anno 2009,
il reddito da valido ammonta, secondo il citato CCNL, a Fr. 43'979.-, mentre il
reddito da invalido (Fr. 57'672.-), aggiornato del rincaro del 2,1% e riportato
su 41,7 ore alla settimana, dà un importo di Fr. 61'385,64. Vista la differenza
salariale dell'8,41% ([Fr. 48'019,08 - Fr. 43'979.-] x 100 : Fr. 48'019,08) tra
il reddito medio statistico del settore della ristorazione in quell'anno ({[Fr.
3'729.- x 12] + [Fr. 3'729.- x 12 x 2,2 : 100]} : 40 x 42) ed il reddito da
valido che l'assicurato avrebbe conseguito con la sua attività, il reddito
statistico medio di Fr. 61'385,64 deve essere ridotto del 3,41%, per ottenere
Fr. 59'292,39. Considerando l'esigibilità del 60% in altre attività (Fr.
35'575,43) e la riduzione del 25%, paragonando poi il reddito da invalido ottenuto
(Fr. 35'575,43 - [Fr. 35'575,43 x 25 : 100]) con il reddito da valido, si ha
un'incapacità di guadagno arrotondata al 39% ([Fr. 43'979.- - Fr. 26'681,57] : Fr. 43'979.-
x 100).
Il ricorso deve dunque
essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STF I 560/05 del 31 gennaio
2007; STFA I 816/02 del 4 maggio 2004).
16.
Per
quanto concerne, infine, la richiesta dell'assicurato di beneficiare di provvedimenti
professionali, questo TCA rinvia all'esauriente risposta fornita al riguardo dall'amministrazione
(doc. VIII), non senza evidenziare che essa si è basata su quanto concluso
dalla consulente in integrazione professionale nel 2010.
L'Ufficio AI, con la
risposta di causa, ha pure preso posizione sulla censura del ricorrente
concernente la validità del referto del 31 marzo 2003 (doc. C) allestito da
un'altra consulente in integrazione professionale, la quale aveva ritenuto
nulla la capacità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi attività lucrativa.
Al riguardo, questo
Tribunale osserva da un lato come questo certificato risalga ad oltre sette
anni fa; d'altro lato, fa proprie le argomentazioni dell'amministrazione proposte
dall'UAI nella sua risposta, che hanno ben spiegato in quale misura questo referto,
su cui si è basata la tesi difensiva dell'assicurato, (non) andava tenuto in considerazione.
17.
Infine,
l'assicurato ha chiesto di
effettuare una perizia medica che valuti il suo stato di salute, vista la
(presunta) discordanza fra i pareri dei diversi medici intervenuti (doc. I punto
3).
Questo Tribunale, in
virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal
dare seguito alla richiesta del ricorrente ritenuto, come visto, che sulla base
della perizia pluridisciplinare del 2009 sia stato possibile stabilire
chiaramente il grado di capacità lavorativa dell'assicurato in altre attività
adeguate al suo stato di salute, conclusioni che i certificati dei medici
curanti non sono stati invece in grado di mettere in dubbio.
18.
L'insorgente
ha da ultimo chiesto la concessione del beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,
gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
Il 1° gennaio 2011 è
entrata in vigore la nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011 - pubblicata in BU 22/2011 del 13 maggio 2011
-, che annulla e sostituisce la Legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio
e sull'assistenza giudiziaria.
Per consolidata prassi
(cfr., da ultimo, STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010 consid. 5.3), in caso di
modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche. Per contro le norme
procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione.
I tre presupposti
cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio
diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.
4.1
; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono
in principio dati se l'istante
si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.
1.
Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125
V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,
pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
In una recente
sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione
della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di
questa condizione: si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.
Il Tribunale federale,
nella sentenza 9C_916/2009 del 30 agosto 2010, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il ricorso di un assicurato che lamentava la mancata
concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando
come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine, ciò che
comporterebbe, secondo i giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre
"numerose questioni di non immediata soluzione" (che però il
TF non ha indicato) – la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Nel caso concreto
questa Corte, per invalsa abitudine di dare completa informazione all'assicurato,
ha impiegato oltre 30 pagine per motivare il respingimento del gravame, ma
unicamente per debitamente indicare i fatti – esposti in maniera dettagliata – ed
il diritto – citando la giurisprudenza vigente in maniera specifica -, e non
per la complessità della fattispecie.
Alla luce delle
considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole sulla
scorta della chiara perizia medica pluridisciplinare che, come già argomentato,
non è stata validamente messa in dubbio dall'assicurato, il quale si è limitato
a rinviare a due scarni certificati medici, peraltro già prodotti con le
osservazioni al progetto di decisione e quindi già esaminati nell'ambito
dell'emanazione della decisione dell'11 ottobre 2010. Inoltre, questi referti
medici non si sono nemmeno espressi sul grado di abilità lavorativa residua del
ricorrente in altre attività, perciò difficilmente avrebbero potuto mettere in
dubbio l'esito della dettagliata perizia del SAM.
Anche dal profilo
economico il ricorrente ha (inutilmente) contestato l'applicazione del CCNL,
dato che il salario versatogli nel 1998, aggiornato al 2007, corrisponde
proprio all'importo previsto per quell'anno dal Contratto collettivo del settore
specifico.
Formulando (nuovamente)
ugualmente ricorso con l'aiuto
di un legale, ma non apportando novità particolari né in campo medico né dal
profilo economico atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione che si è basata sulle
conclusioni dei periti a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato è
stato alquanto azzardato.
Con queste basi egli
non aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'amministrazione.
Senza necessità di
verificare le altre due condizioni, deve essere concluso che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
19.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della
vertenza, le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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