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Decisione

32.2010.314

Rendita limitata del tempo. Conferma della perizia multidisciplinare attestante un miglioramento della capacità lavorativa non presentando più l'assicurato un grado d'invalidità pensionabile. Assisten

23 maggio 2011Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al

50% nella sua precedente attività di operario addetto alla manutenzione e

riparazione macchinari. I periti hanno posto la seguente valutazione delle

singole patologie in merito alla capacità lavorativa:

"

(…)

La patologia cardiologica implica una non idoneità allo

svolgimento dì attività professionali con impegno fisico medio-pesante e

pesante. Globalmente, per la patologia cardiaca, l'A. è da considerare inabile

al 50% nella sua precedente professione di operaio metalcostruttore addetto

alla manutenzione di macchinari, professione che consiste in attività

fisicamente variabili, con in parte impegno fisico leggero, in parte medio, in

parte pesante.

Per quanto concerne la patologia psichiatrica l'A.

presenta una sindrome mista ansioso­depressiva su disadattamento. Ciò provoca

una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20-30%. La

sintomatologia psìchiatrica porta ad una riduzione della capacità lavorativa a

causa dello stato ansioso-depressivo che riduce la flessibilità dell'A. e la

sua resistenza.

La patologia reumatologica a carico della spalla ds.

influisce sulla capacità lavorativa attraverso il dolore cronico, la ridotta

resistenza agli sforzi fisici, la difficoltà e peggioramento della

sintomatologia algica in seguito al sollevamento di pesi ed in seguito ad

attività che prevedano il sollevamento delle braccia al disopra dell'orizzontale.

Tale patologia riduce la capacità lavorativa, nell'attività da ultimo svolta,

nella misura del 30%.

La diagnosi oncologica e le sequele delle terapie

ricevute non determinano limitazioni funzionali. La malattia oncologica, con i

disturbi d'impotenza riferiti secondariamente, possono contribuire ad una

sindrome da disadattamento con disturbi ansioso-depressivi e condizionare indirettamente

la capacità lavorativa dell'A.. Tuttavia, tale influenza sulla capacità

lavorativa, è verosimilmente marginale.

Le varie patologie portano ad un'incapacità lavorativa

a causa del dolore cronico, della stanchezza e della ridotta tolleranza allo

sforzo, con riduzione del rendimento. Di fatto, anche per la patologia cardiologica,

valgono le limitazioni psichiatriche e reumatologiche con la necessità di minor

affaticamento e diminuzione del rendimento. Pertanto le varie incapacità

lavorative non vanno sommate, bensì integrate. La prognosi è da considerarsi

stazionaria a lungo termine sia per quanto concerne la patologia psichiatrica

che quella reumatologica. La prognosi, dal punto di vista oncologico, è favorevole

per quanto riguarda il rischio di recidiva/metastasi della neoplasia che è da

considerarsi basso (inferiore al 10% a dieci anni). Dal punto di vista

cardiologico, sulla base dei dati attuali la prognosi a medio-lungo termine è

discreta con una mortalità annuale dell'ordine del 2-5%. Globalmente

nell'attività lavorativa finora esercitata l'A. va pertanto giudicato incapace

al lavoro nella misura del 50%. (…)" (Doc. AI 36/26-27)

In

attività leggere ed adeguate, senza obblighi di sollevare spesso pesi superiori

ai 10 chili o di effettuare lavori al di sopra della testa, il SAM ha concluso per

un’incapacità lavorativa globale del 30% a causa unicamente della problematica psichica

(doc. AI 36-28).

Con il presente

ricorso l’assicurato contestata la succitata valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal

TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p.

110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore

probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza,

dell’equità del processo e della parità delle armi).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In

essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore,

con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del

30% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto in sede di

ricorso alcuna documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la

fedefacenza delle conclusioni del SAM.

2.8.1 Dal

punto di vista psichiatrico, l’assicurato fa riferimento al rapporto 31 marzo

2009 del suo psichiatra curante, dr. __________ referto che è stato richiesto

ed esaminato dal SAM. In quel rapporto lo psichiatra curante, partendo dalla

stessa diagnosi postulata dal dr. __________ nel consulto del 10 giugno 2009 (parte

della perizia multidisciplinare), ha concluso per un’incapacità lavorativa del

60/70% (doc. AI 36-45).

L’insorgente

rileva come il dr. __________ non abbia motivato la diversa valutazione in

merito alla capacità lavorativa posta dal dr. __________. Orbene, va rilevato

come il perito abbia steso un rapporto dettagliato, completo, scostandosi

invece dalla valutazione finale circa il grado d’incapacità lavorativa

formulata dallo psichiatra curante, ponendo le seguenti conclusioni:

"

(…)

Fino al 2006 l'A. non è mai stato malato e si è

disimpegnato con continuità sul piano lavorativo. Successivamente è andato

incontro ad una serie di eventi negativi che hanno frenato il suo percorso esistenziale.

Egli ha mostrato una reazione mista ansioso-depressiva e per un certo periodo è

stato seguito a livello specialistico. Insoddisfatto dei risultati raggiunti ha

poi abbandonato la terapia e ha finito per gravitare in uno spazio psicologico

chiuso risultando per lo più irritato dalle circostanze e deluso dalle persone

con cui ha avuto a che fare.

Siamo dunque confrontati con un soggetto fortemente

amareggiato che vive le sue difficoltà con sofferenza percependole come una

situazione deplorevole e inaccettabile. Egli denota una tendenza a mantenersi

guardingo nei confronti di ciò che lo circonda motivo per cui appare come una

persona modicamente poco accessibile nei confronti degli altri. Appare inoltre

sfiduciato in quanto vede che in queste condizioni avverse la realizzazione dei

suoi progetti è messa fortemente in discussione. (…)" (Doc. AI 36/31-32)

Tali

conclusioni indicano uno stato ansioso depressivo, limitante la capacità lavorativa,

non così grave come valutato dallo psichiatra curante, tant’é che il perito ha

apprezzato un’inabilità lavorativa del 20-30%.

Non

va qui dimenticato, come accennato al considerando precedente, che il Tribunale

federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

L’insorgente

menziona inoltre lo scritto 22 marzo 2010 del dr. __________, medico curante, il

quale ha fra l’altro sostenuto che il recente scompenso diabetico ed il ricorso

all’insulina hanno contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione,

auspicando quindi una rivalutazione psichica (doc. 55-38), senza tuttavia descrivere

in che cosa consiste il peggioramento rispetto alla situazione descritta in

ambito SAM. Non risulta nemmeno che l’assicurato abbia ripreso un trattamento

specialistico, come suggerito dal perito dr. __________.

2.8.2. L’assicurato

contesta altresì la valutazione reumatologica eseguita dallo stesso SAM.

Al

riguardo, il dr. __________ del SAM ha evidenziato:

"

(…)

Attualmente il problema principale dell'A., da un punto

di vista reumatologico, è costituito dalla patologia degenerativa a carico

della spalla ds.. Già nel 2007 viene riscontrata rottura parziale del tendine

del sovraspinato che viene trattata chirurgicamente in data 26.09.2007 con

intervento di acromioplastìca e borsectomia subacromiale, inoltre capsular

release circonferenziale. L'A., dopo l'intervento, si sottopone a terapia

riabilitativa, ma senza regressione del dolore. A marzo 2008, per ìl persistere

della sintomatologia algica, effettua nuova MR] della spalla, che mostra gli

esiti da tenotomia del capo lungo del bicipite, in più una tendinopatia del sovraspinato

con lesione parziale intratendinea, possibile lesione parziale del tendine del

sottoscapolare ed artrosi acromioclaveare con sindrome da impingement sul

sovraspinato. Per tale quadro, in data 28.05.2008, viene effettuato un nuovo intervento

chirurgico in artroscopia con borsectomìa parziale e subacromiale,

acromíoplastica anteriore e resezione dell'articolazione acromioclavicolare con

reiserzione della cuffia dei rotatori. Tuttavia, nemmeno tale intervento chirurgico

determina una riduzione del dolore alla spalla ds.. L'A. continua infatti ad

avere dolori importanti, anche a riposo nonostante assuma quotidianamente

farmaci anti-infiammatori non steroideì, non riesce a mobilizzare la spalla al

dì sopra dell'orizzontale. Obiettivamente si riscontra una lieve atrofia del

deltoide ds. ed una lieve dolorabilità alla palpazione della fossa sovraspinata

ed in corrispondenza dell'articolazione acromioclaveare di ds.. Inoltre

presenza di limitazione funzionale alla mobìlizzazìone attiva e passiva

dell'arto superiore ds. nei movimenti di abduzione e rotazione esterna. Dal

punto di vista reumatologico teorico, nell'attività da ultimo svolta, quale

operaio addetto alla manutenzione e riparazione dei macchinari, l'A. è abile al

lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto nella misura del 30%. Non vi è

evidenza per cambiamenti di rilievo nel corso degli ultimi anni. La patologia

degenerativa della spalla ds. influisce sulla capacità lavorativa attraverso il

dolore cronico, la difficoltà a sollevare pesi ed a sollevare il braccio sopra

l'orizzontale. L'A. è in grado di svolgere attività lavorative da leggere a

mediamente pesanti che evitino di dover sollevare spesso pesi superiori ai 10 kg o di lavorare al disopra dell'altezza della testa, con un rendimento ridotto al massimo nella

misura del 10%. (…)" (sottolineatura del redattore Doc. AI 36/25-26)

L’insorgente

fa riferimento al già citato rapporto 22 marzo 2010 del dr. __________, il

quale riguardo alla problematica reumatologica ha scritto:

"

Intervento alla spalla

destra il 26.09.2007 con acromioplastica e borsectomia subacromiale, capsular-release

circoferenziale. Secondo intervento il 28.05.2008: borsectomia parziale

subcromiale, acromioplastica anteriore; resezione articolare

acromio-clavicolare, reinserzione della cuffia rotatoria.

In seguito il paziente ha sviluppato un importante

capsulite retrattile che si manifesta con un importante limitazione funzionale

e forti dolori quando la spalla viene mossa e durante la notte. I dolori sono

tali che il paziente deve assumere regolarmente compresse di morfina da 2 a 3 volte alla settimana. Attualmente anche i lavori leggeri di precisione non possono essere

svolti con la dovuta perizia per più di un'ora in quanto il mantenimento della

stessa posizione porta progressivamente ai dolori. Il paziente inoltre non

riesce a sollevare dei pesi sopra i 5 kg e comunque per più di 1-2 minuti. (…)" (Doc. AI 55-38)

Fondandosi

su quanto sopra, l’assicurato sostiene pertanto di non poter più svolgere la

precedente attività di operaio e neppure lavori leggeri a causa della patologia

alla spalla destra.

Tenuto

conto della succitata dettagliata valutazione del SAM, integrata nella perizia

multidisciplinare, questo TCA non ha motivo per discostarsene.

Va

qui ricordato che già in occasione della visita di chiusura 30 ottobre 2008 il

medico di circondario __________, dr. __________, specialista in ortopedia,

aveva esposto la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa:

"

(…)

L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può spesso sollevare e

portare pesi dai 5 a 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi di 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri, egli può di rado maneggiare attrezzi di media entità e mai

più attrezzi pesanti o molto pesanti, l'assicurato può spesso effettuare la rotazione

della mano.

L'assicurato non può più effettuare lavori al di sopra

della testa, non ha ulteriori limitazioni per quanto attiene alla posizione, la

mobilità o gli spostamenti, egli può soltanto di rado salire su scale a pioli.

(…)" (Doc. AI 129-2)

Tale

valutazione delle limitazioni, a parte l’entità dei pesi da sollevare, corrisponde

in sostanza alle conclusioni del perito del SAM.

Determinante

è tuttavia che l’assicurato possa pienamente svolgere delle attività leggere,

attività che, come verrà esposto nel prossimo considerando in relazione alla

valutazione economica, permettono di variare la posizione senza sollevamento di

pesi.

L’insorgente

sostiene inoltre la necessità di eseguire una valutazione della capacità

funzionale (EFL), facendo riferimento alla STCA 32.2009.124 del 15 febbraio

2010. Vero che in quell’occasione questa Corte aveva evidenziato l’importanza

di una simile valutazione. Vanno tuttavia fatte presenti le particolari

condizioni fisiche dell’assicurato (a seguito di un infortunio egli aveva

subito diverse fratture e l’amputazione del piede e di parte della gamba

destra) che in quella fattispecie giustificavano un valutazione EFL, ciò che manifestamente

non è il caso in esame.

Non

da ultimo, con annotazioni 6 luglio 2010 il dr. __________ del SMR ha evidenziato

che la documentazione prodotta dal ricorrente in ambito amministrativo, non

apporta alcun nuovo elemento medico che non sia stato già ampiamente appurato e

valutato attraverso la perizia multidisciplinare del SAM (doc. AI 60).

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente con atto 13

dicembre 2010.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8.3. In conclusione, sulla base della perizia SAM, alla

quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente

presenta un’abilità lavorativa del 30% in attività adeguate rispettose dei

limiti funzionali descritti.

2.9. Per quel che concerne

l’aspetto economico, nel rapporto finale 29 dicembre 2009 la consulente in

integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha

ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere

una riqualifica professionale, precisando inoltre la presenza sul mercato del

lavoro di attività direttamente accessibili al ricorrente (doc. AI 43). Va

qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore

delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura.

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del

25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Quale reddito

da valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di

lavoro, ha considerato un importo di fr. 52'510.--, dato aggiornato al 2008 e

non contestato.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nel

caso di specie, per il 2008 la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza,

ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), giungendo ad un

salario di fr. 59'979.--. Essa ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito

per circostanze personali del 12% (4% per attività leggera e 8% per attività a

tempo parziale) nonché di una residua capacità lavorativa del 30%, determinando

in tal modo un reddito da invalido di fr. 36'947. Dal raffronto dei redditi n’è

risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 29%.

L’insorgente

contesta la percentuale di riduzioni applicate, postulando il riconoscimento di

un 20% in quanto non può completamente utilizzare la propria residua capacità

lavorativa nemmeno in lavori leggeri.

Questo

Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può

scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126

V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale

del 12% applicata dalla consulente. La riduzione per attività leggera e tempo

parziale è stata riconosciuta ed è frutto, come le altre riduzioni verificate,

di precise valutazioni contenute nel citato rapporto 29 dicembre 2010. In via abbondaziale occorre evidenziare come una simile riduzione (per attività leggera e per attività

a tempo parziale) sia generosa, allorquando si consideri che per ogni fattore

va generalmente operata una decurtazione del 5% (cfr. STCA inc. 35.2004.104 del

25 aprile 2005 consid. 2.11, cfr. anche STCA 32.2009.141 del 19 ottobre 2009 consid.

2.8.2).

Va

poi rimarcato che la consulente non ha applicato la riduzione relativa al cosiddetto

gap salariale in quanto:

"

(…)

Pur essendo presente un gap salariale del 16.03%

rispetto ai valori svizzeri' (considerando la categoria 25: Fabbr. articoli

gomma e materie plastiche) non ci possibile considerarlo nel calcolo del grado

d'invalidità in quanto anche rispetto ai valori ticinesi siamo in presenza di

un importante gap (10.18%). Questo dato permette di affermare che il salario

percepito dall'assicurato non era in linea con quelli normalmente versati nel

cantone per cui egli avrebbe potuto ambire ad un posto di lavoro maggiormente

remunerato. In pratica si può ritenere che egli si sia accontentato" di

questo salario per cui non è possibile applicare il gap salariale. (…)"

(Doc. AI 43-4)

Quindi,

fondandosi unicamente sul fatto che l’assicurato aveva percepito un salario

inferiore del 10,18% rispetto alla media salariale ticinese nel settore di

attività in cui era attivo, la consulente ha ritenuto che l’interessato si sia

“accontentato” di simile remunerazione. Essa non ha quindi applicato la riduzione

del 11,03% (16,03% del gap salariale nazionale – 5%) prevista dalla giurisprudenza.

Come detto nella STCA 32.2010.203 del 21 febbraio 2011 (di prossima

pubblicazione in www.sentenze.ti.ch), la sola circostanza che il salario senza

invalidità è inferiore, oltre che alla media svizzera, anche a quella ticinese

non può essere ritenuta sufficiente per ammettere che un assicurato si sia

accontentato di un siffatto salario. In quella fattispecie questa Corte aveva

rinviato gli atti all’Ufficio AI per dei precisi accertamenti volti a stabilire

se effettivamente l’interessato si fosse accontentato deliberatamente di un

salario considerevolmente inferiore alla media.

Nel

caso in esame un simile rinvio risulta essere tuttavia superfluo. Se si volesse

applicare anche la riduzione del gap salariale, da aggiungere al 12% di cui sopra,

ciò non sarebbe sufficiente per assegnare all’insorgente una rendita di invalidità

successivamente al 28 febbraio 2009. Partendo da un salario statistico (stato

2008) di fr. 59'979.--, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 30% e ammettendo una

riduzione complessiva del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe

a fr. 32'328,70 [fr. 41'985,30 (70% di 59'979) – 9'656,60 (41'985,30 x 23 :

100)]. Confrontando

questo dato con il reddito da valido di fr. 52’510.--, emerge un tasso d’invalidità

del 38,43 % (52'510 - 32'328,70 x 100 : 52'510), arrotondato a 38%

conformemente la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto

che in sede LAINF l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% sino al 30

novembre 2008, con sospensione delle indennità giornaliere e diritto alla

rendita d’invalidità del 16% dal 1° dicembre 2009 (cfr. doc. 134 e 136), l’Ufficio

AI ha rettamente soppresso la rendita con effetto dal 1° marzo 2009, tre mesi

dopo il miglioramento della situazione somatica (ex art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.11. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come già detto al consid.

2.8, la documentazione medica prodotta in sede amministrativa è stata valutata

dal SMR (cfr. doc. AI 60). Con il ricorso l’assicurato non ha allegato altro,

limitandosi a contestare le risultanze mediche.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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