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Decisione

32.2010.315

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti a causa dell'assenza di una documentazione completa

11 maggio 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

6. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

7. In

concreto l’amministrazione ha accertato un peggioramento dello stato

valetudinario del ricorrente, che tuttavia, per l’UAI, non è sufficiente per

permettergli di percepire una prestazione dell’AI.

Dalle

tavole processuali si evince che l’8 novembre 2007 l’insorgente è stato vittima

di un infortunio per il quale la __________ ha versato le prestazioni pattuite

(doc. assicuratore 3-1 e seguenti). Il 13 gennaio 2010 l’assicuratore infortuni

ha informato l’insorgente circa le indennità a lui versate nel corso del 2009,

ossia al 100% dal 1° gennaio 2009 al 12 gennaio 2009, al 50% dal 13 gennaio

2009 al 31 marzo 2009, al 75% dal 1° aprile 2009 al 15 maggio 2009, al 50% dal

16 maggio 2009 al 15 luglio 2009 e al 75% dal 16 luglio 2009 al 31 dicembre

2009 (doc. assicuratore 75-1).

Per

quanto concerne l’aspetto medico, il 20 novembre 2007 il dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia a ASA MTC Agopuntura, ha così descritto quanto

accaduto e le patologie riscontrate:

" paziente

diabetico non insulinodipendente da quindici anni trattato con Amaryl e

Glucophage che una settimana fa cadeva sul lavoro all’indietro sollevando una

cassa, con subito dolori lombari, poi irradianti all’arto inferiore destro

sulla parte posteriore della coscia e a livello pre-tibiale destro. Alla RM

ernia discale L4-L5 a destra con compressione della radice L5 e ernia discale

L5-S1 a destra con compressione della radice L5 e S1 a destra, miglioramento

dopo infiltrazione sotto controllo TAC della radice L5 a destra.” (doc. assicuratore

5-1)

Il

23 gennaio 2008 il dr. med. __________, specialista FMH di ortopedia e

chirurgia ortopedica, dopo avere visitato l’insorgente per conto

dell’assicuratore contro gli infortuni, ha concluso:

" (…)

Prima dell’infortunio

del 08.11.07 l’assicurato risultava già affetto da alterazioni degenerative

della colonna lombare di un certo rilievo ma asintomatiche, in particolare di

discopatie L4-L5 e L5-S1. Ma all’occasione della caduta sul sedere queste

alterazioni sono state traumatizzate e sono peggiorate in modo determinante con

l’insorgenza di un’ernia discale L5-S1 a destra.

Tenuto conto

dell’insuccesso delle cure finora applicate e delle ripercussioni negative

della situazione attuale sullo stato psichico (stato ansioso-depressivo con

segni di insofferenza), non si ritiene opportuno proseguire con le cure

conservative e consiglia una cura chirurgica, opportunità che il paziente è già

disposto ad accogliere.

Vi sono buone

probabilità di poter raggiungere lo status quo ante alcune settimane dopo

l’intervento, al più tardi dopo 3 mesi. Rimane comunque riservata l’eventuale

indicazione alla revisione chirurgica oltre allo spazio L5-S1 anche di quello

L4-L5 che verrà precisata dal Prof. __________ e, se del caso, dovrebbe anche

venire riconosciuto dall’assicuratore LAINF.

Tenuto conto delle

alterazioni degenerative preesistenti ed a patto che l’esito dell’intervento

sia favorevole, un’ulteriore ricaduta spontanea dei disturbi in seguito alla

chiusura della pratica assicurativa non potrà più venire considerata come una

conseguenza diretta dell’infortunio del 08.11.07.

Per intanto

l’incapacità lavorativa quale cuoco/gerente di un ristorante risulta

ulteriormente giustificata in modo completo.” (doc. assicuratore 22-11/12)

Il

4 dicembre 2008 il dr. med. __________, medico perito certificato SIM,

specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha eseguito una visita

medico-fiduciaria per la __________. Nel rapporto medico di medesima data, a

proposito della capacità lavorativa, lo specialista ha concluso:

" Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene

pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta

nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, da

subito.

Al momento attuale,

concentrandomi unicamente sulla professione di cuoco, svolta sempre in

posizione eretta, con necessità di torsione e flessione del tronco, sotto

carico, giudico l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 2/3, fino a

definizione da parte del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

che in passato aveva già preso posizione per quanto riguardava la capacità

lavorativa come cuoco.” (doc. assicuratore 73-4)

Il

5 agosto 2009 l’insorgente è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________,

il quale, in data 9 agosto 2009, ha affermato:

" (…)

Come segnalato sopra,

mancano agli atti prese di posizione del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale

__________, per quanto riguarda la strategia diagnostica e terapeutica finora

improntata; bisognerà ora chiedere ai neurochirurghi curanti un rapporto

intermedio che copra l’intervallo di cura dal dicembre 2008 al mese di agosto

2009. Bisognerà inoltre contattare il servizio di neurologia dell’Ospedale __________

dopo il 2.9.2009, per avere una copia della loro valutazione

elettroneurofisiologica, rispettivamente in seguito bisognerà procurarsi

un’ulteriore presa di posizione da parte del servizio di neurochirurgia curante

per capire quali siano le intenzioni terapeutiche derivanti dall’accertamento

neurologico. Le misure terapeutiche concernenti la rottura del tendine del

tibiale anteriore a destra, verranno probabilmente subordinate alle conclusioni

dell’esame neurologico ancora previsto; in merito a questa patologia bisognerà

avere una presa di posizione da parte dell’ortopedico curante a tempo dovuto.

(….)

Valutazione della

capacità lavorativa:

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa derivante dall’attuale visita medico fiduciaria, questa non

si discosta sostanzialmente da quella pronunciata a pagina 4 e pagina 5 del mio

rapporto medico fiduciario del 4.12.2008, in quanto i limiti funzionali e di

carico, per quanto attiene le patologie di stretta competenza reumatologica,

non sono da considerarsi mutati.” (doc. assicuratore 84-5)

Il

13 novembre 2009 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Ho preso atto

dell’esame elettroneurografico del 2.9.2009, praticato presso il servizio di

neurologia dell’Ospedale __________ nel quale si conclude: “Esame

elettromiografico compatibile con una lieve sofferenza cronica del miotoma L5

destro. Nessuna evidenza per una sofferenza neurogena in fase acuta. Inoltre

polineuropatia assonale più dominante sensitiva agli arti inferiori,

probabilmente nell’ambito del diabete mellito. Da segnalare una tumefazione

all’inserzione distale del muscolo tibiale anteriore, DD: nell’ambito di una

rottura parziale del tendine. La discrepanza fra la debolezza del muscolo

tibiale anterior e la forza mantenuta negli altri muscoli del miotoma L5 e

l’elettromiografia quasi normale è ben compatibile con una sottogiacente

problematica meccanica, su rottura parziale del tendine. Consigliamo una

valutazione ortopedica e preghiamo il Dr. __________, che ci legge in copia e

che conosce già il paziente, un suo parere.”

In data 26.10.2009, lo

specialista in neurochirurgica Dr. ____________________, __________ presso il

servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, scriveva alla __________

Assicurazioni: “alla presente alleghiamo copia delle ultime valutazioni

ambulatoriali che vi permetteranno di ricostruire l’evoluzione della storia

clinica. Alleghiamo inoltre copia dell’esito dell’esame elettrofisiologico

eseguito dei colleghi neurologi.”; in allegato, il Dr. __________, inviava,

oltre al rapporto elettroneurofisiologico citato, una sua lettera al medico

curante del 6.2.2009 e del 16.7.2009, atti già da me considerati, alla visita

medico fiduciaria del 5.8.2009.

Sulla base di quanto

menzionato sopra, non dispongo dunque al momento di una valutazione di decorso

attualizzata del servizio di __________, dopo la mia visita del 5.8.2009, con

relativo rapporto, includente anche l’apprezzamento neurochirurgico,

specialmente per quanto concerne le conseguenze terapeutiche, basate sugli

esiti dell’esame elettroneurofisiologico, penso anche che sia essenziale

conoscere l’avviso dell’ortopedico curante per quanto riguarda le conseguenze

terapeutiche che implica la lesione del tendine del muscolo tibiale anteriore.

Sulla base di questi

atti, si potrà stabilire se lo stato di salute dell’assicurato al momento è

meritevole di ulteriori passi terapeutici entro breve oppure se in base alle

dichiarazioni dei medici curanti, questo è da considerarsi stabilizzato. Fino a

chiarimento amministrativo, rimane valida la mia valutazione della capacità

lavorativa formulata nel mio rapporto alla vostra attenzione nell’agosto 2009.” (doc. assicuratore 73).

Va

ancora evidenziato che il dr. med. __________ specialista FMH chirurgia

ortopedica, il 9 dicembre 2009 e nel corso del mese di gennaio 2010 ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% (doc. assicuratore 74-11), mentre il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, endocrinologia e diabetologia, l’8 maggio 2009 ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività svolta dal ricorrente ed

ha affermato che un’attività lavorativa “al 100% non è più possibile”

(doc. AI 71).

Il

15 ottobre 2009 il medico SMR, dr. med. __________, medico generico FMH, dopo

aver posto la diagnosi principale di sindrome lombo-radicolare irritativa L5 a

destra in esiti di decompressione microchirurgica con asportazione di lussato

erniario (11.2.08) e disturbi del rachide (doc. AI 78-1), aver rinviato

all’esame della funzionalità fisica del referto del dr. med. __________ del 4

dicembre 2008 e meglio: sollevamento pesi: molto ridotta 11-25 kg, nulla per pesi superiori; manipolazioni oggetti: molto ridotta per i molto pesanti e posizione

di lavoro: ridotta a braccia elevate, con rotazione, eretta, lievemente ridotta

seduta, ha stabilito un’incapacità lavorativa nella precedente attività di

cuoco del 100% dal 25 ottobre 2008 al 3 dicembre 2008 e di 2/3 dal 4 dicembre

2008 ed un’incapacità lavorativa in attività adatte allo stato di salute dell’insorgente

del 100% dal 25 ottobre 2008 al 3 dicembre 2008 e dello 0% dal 4 dicembre 2008

(doc. AI 78-2).

Il medico

SMR ha inoltre affermato:

" Cuoco

di 56 anni, è stato valutato in sede peritale dal dr. __________ per conto

della __________ lo scorso dicembre.

Il paziente è stato

sottoposto presso il reparto di neurochirurgia dell’__________ il 1.02.2008 ad

intervento di decompressione microchirurgica L5 dx con asportazione di lussato

erniario ed esplorazione del livello L5/S1 in un contesto di radicolopatia

iperalgica L5 dx su ernia discale. Tale intervento ha permesso il netto

miglioramento dei dolori dell’arto inferiore dx. Il paziente ha lamentato

successivamente la comparsa di dolori sub-continui focalizzati al dorso del

piede dx, in particolare al III mediale sino all’alluce, spesso con carattere

di bruciore. Non si è ritenuto necessario nel febbraio 2009 da parte del __________

di __________ un approfondimento ulteriore. Vista questa certificazione medica

specialistica espressa all’indomani di questo intervento neurochirurgico dal

dr. __________ del 6 febbraio 2009, reputasi ancora attuale la valutazione

peritale reumatologica espressa dal dr. __________ nel dicembre del 2008. In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettosa dei limiti funzionali, l’Assicurato è

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Come

cuoco, in posizione eretta con necessità di torsione e flessione del tronco,

sotto carico, l’esigibilità è ridotta in termini valutabili ad 1/3 della CL

normale. Prognosi stazionaria.” (doc. AI 78-3)

Il

7 dicembre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina

generale, medico perito certificato SIM, dopo aver preso atto del ricorso, ha

affermato:

" (…)

Visita fiduciaria

dr. __________ del 5.8.2009:

diagnosi: sindrome

lombo radicolare L5 a destra in recidiva erniaria L4/5 a destra

ernia discale mediana

paramediana destra L5/S1 in esiti da asportazione di lussato erniario a livello

L5/S1 a destra il 11.2.2008

discopatia L2/3 con

bulging discale circonferenziale

disturbi statici del

rachide

decondizionamento

muscolare

rottura cronica del

tendine del muscolo tibiale anteriore a destra

obesità

-

viene richiesta una presa di posizione

neurochirurgica/ neurologica

-

stato di salute non stabilizzato

-

viene confermata una esigibilità lavorativa al

100% per attività adatta dal punto di vista strettamente reumatologico

la __________ in

seguito ha chiesto perizia neurologica dr. __________

Valutazione:

per una valutazione

Considerandi

conclusiva della CL dell’assicurato risulta indispensabile disporre della

perizia dr. __________ richiesta dall’assicuratore. Il lato reumatologico

risulta ben definito dalla valutazione peritale dr. __________.

Per quanto concerne la

diagnosi collaterale di diabete mellito, noto dal 1998. trattato con

antidiabetici orali faccio osservare quanto segue:

- si tratta qui di patologia che finora non ha portato a delle

sequele di rilievo. L’ipertensione arteriosa non è conseguenza del diabete è

risulta controllata mentre la microalbuminuria (fatto prognostico senza

conseguenze funzionali dirette) è rientrata dopo miglioramento del controllo

glicemico. Non si può quindi condividere l’indicazione generica del dr. __________

che il diabete in sé comporti una inabilità lavorativa del 20%.” (doc. IV/Bis)

L’11

gennaio 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,

diabetologia ed endocrinologia, consulente presso l’Ospedale Universitario di __________,

ha affermato:

" Seguo

regolarmente il Signor RI 1 per un diabete mellito tipo II, dal maggio 2009 a tutt’ora il diabete si è mantenuto stabile con valori di HbA1c che oscillano tra i 7.8% e i

6.

%.

Per poter stabilire

questi valore glicemici il paziente ha dovuto effettuare dei controlli regolari

e una vita ordinaria, per questo motivo ha dovuto ridurre il grado di attività

lavorativa.

Attualmente

l’incidenza del diabete sul grado di attività lavorativa resta invariato a

quello del 2009, cioè al 20%.” (doc. B)

8.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

9.

Alla

luce della documentazione medica agli atti questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, ritiene, per i motivi che seguono, che non tutti gli

aspetti siano stati sufficientemente indagati dall’UAI.

L’amministrazione

si è infatti limitata ad esaminare l’aspetto reumatologico, sulla base di un

referto medico fiduciario allestito dal dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia, per l’assicuratore contro gli infortuni, __________, ma non ha

approfondito le altre patologie, in particolare neurologica/neurochirurgica ed

ortopedica malgrado le chiare annotazioni in tal senso dello stesso

reumatologo.

Posto

che l’UAI ha stabilito che l’insorgente non può più svolgere la precedente

attività nella misura del 100% dal 25 ottobre 2008 al 3 dicembre 2008 e di 2/3

dal 4 dicembre 2008 (cfr. anche doc. AI 78-2), le contestazioni circa la

percentuale esatta di inabilità lavorativa nella precedente attività non devono

essere oggetto di approfondimento (cfr. doc. I, punto 4 pag. 5), mentre va accertato

in quale misura e con quali eventuali limitazioni l’interessato può svolgere

un’attività leggera confacente al suo stato di salute.

Dagli

atti si evince innanzitutto che l’insorgente è stato sottoposto, in data 4

dicembre 2008, ad un esame medico approfondito ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia, il quale ha giudicato l’assicurato, in attività

adatte al suo stato di salute, abile al lavoro al 100% con un rendimento

massimo del 100%, da subito, con le limitazioni descritte nell’allegato. In

particolare: sollevamento pesi: molto ridotta 11-25 kg, nulla per pesi superiori; manipolazioni oggetti: “molto ridotta per i molto pesanti”; posizione

di lavoro: ridotta a braccia elevate, con rotazione, eretta, lievemente ridotta

seduta (cfr. doc. AI 78-2).

A

questa valutazione reumatologica, completa e convincente, che giunge a

conclusioni logiche e senza contraddizioni, che tiene conto delle patologie di

cui si lamenta l’insorgente e che è stata realizzata sulla base di accertamenti

approfonditi ed è stata confermata dal medesimo specialista il 9 agosto 2009

(doc. AI 84-5: “Per quanto riguarda la capacità lavorativa derivante

dall’attuale visita medico fiduciaria, questa non si discosta sostanzialmente

da quella pronunciata a pagina 4 e pagina 5 del mio rapporto medico fiduciario

del 4.12.2008, in quanto i limiti funzionali e di carico, per quanto attiene le

patologie di stretta competenza reumatologica, non sono da considerarsi mutati”)

e il 13 novembre 2009 (doc. AI 74-3) va attribuita forza probatoria piena (cfr.

consid. 8).

L’insorgente,

del resto, non ha prodotto atti medici di natura reumatologica tali da

sovvertire le conclusioni dello specialista.

Tuttavia,

come del resto evidenziato dal medesimo reumatologo nelle occasioni in cui è

stato interpellato dall’assicuratore contro gli infortuni, agli atti non è

stata prodotta alcuna valutazione di decorso attualizzata per quanto concerne

l’aspetto neurochirurgico e neurologico e non è neppure stato interpellato un

ortopedico per stabilire le conseguenze della lesione del tendine del muscolo

tibiale anteriore.

Il

dr. med. __________ ha infatti affermato, il 4 dicembre 2008 che “bisognerà

dunque far riferimento al servizio di neurochirurgia per avere ulteriore

informazioni sull’evoluzione diagnostica e terapeutica” (doc. assicuratore

73-4), il 9 agosto 2009 che “come segnalato sopra, mancano agli atti prese

di posizione del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, per

quanto riguarda la strategia diagnostica e terapeutica finora improntata,

bisognerà ora chiedere ai neurochirurghi curanti un rapporto intermedio che

copra l’intervallo di cura dal dicembre 2008 al mese di agosto 2009. Bisognerà inoltre

contattare il servizio di neurologia dell’Ospedale __________ dopo il 2.9.2009,

per avere una copia della loro valutazione elettroneurofisiologica

rispettivamente in seguito bisognerà procurarsi un’ulteriore presa di posizione

da parte del servizio di neurochirurgia curante per capire quali siano le

intenzioni terapeutiche derivanti dall’accertamento neurologico. Le misure

terapeutiche concernenti la rottura del tendine tibiale anteriore a destra,

verranno probabilmente subordinate all’esame neurologico ancora previsto; in

merito a questa patologia bisognerà avere una presa di posizione da parte

dell’ortopedico curante a tempo dovuto. Lo stato di salute non è da

considerarsi stabilizzato in mancanza di quanto precede (…)” (doc.

assicuratore 84) ed infine il 13 novembre 2009, dopo aver citato l’esame

elettroneurografico del 2 settembre 2009 praticato presso il servizio di

neurologia dell’Ospedale __________ dove si conclude che “Consigliamo una

valutazione ortopedica e preghiamo il Dr. __________, che ci legge in copia e

che conosce già il paziente, un suo parere” ha nuovamente rilevato come “non

dispongo dunque al momento di una valutazione di decorso attualizzata del

servizio di neurochirurgia __________, dopo la mia visita del 5 agosto 2009,

con relativo rapporto, includente anche l’apprezzamento neurochirurgico,

specialmente per quanto concerne le conseguenze terapeutiche, basate sugli

esiti dell’esame elettroneurofisiologico, penso anche che sia essenziale

conoscere l’avviso dell’ortopedico curante per quanto riguarda le conseguenze

terapeutiche che implica la lesione del muscolo tibiale anteriore” (doc. assicuratore

74-4). A questo proposito nel corso del mese di dicembre 2009 e gennaio 2010 il

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato

un’incapacità lavorativa del 100% (doc. assicuratore 74-11).

Malgrado

quanto evidenziato sopra, l’UAI, a torto, non ha ritenuto di dover procedere ad

ulteriori accertamenti e/o di attendere la perizia del prof. dr. med. __________,

__________ presso il __________, che il 7 gennaio 2009 aveva comunicato a __________

di poter effettuare una perizia “entro i primi 3 mesi dell’anno” (doc. assicuratore

74-1).

Certo,

lo stesso insorgente in sede di ricorso afferma di aver sollecitato la citata

perizia in data 22 ottobre 2010 ma, malgrado la visita avesse già avuto luogo,

di non aver ricevuto quanto richiesto (doc. I pag. 4).

Tuttavia,

da una parte va evidenziato come, sulla base delle continue richieste di documentazione

che il dr. med. __________ aveva fatto all’assicuratore contro gli infortuni,

doveva apparire evidente che la valutazione medica complessiva, in particolare

l’aspetto neurochirurgico/neurologico e ortopedico, non era completa. D’altra

parte lo stesso medico SMR, dr. med. __________, il 7 dicembre 2010, ha sottolineato che “per una valutazione conclusiva della CL dell’assicurato risulta indispensabile

disporre della perizia dr. __________ richiesta dall’assicuratore” (doc.

IV/Bis, sottolineatura del redattore).

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Ora,

già solo per il fatto che il medico SMR, dr. med. __________, giustamente, alla

luce della (incompleta) documentazione agli atti, ritiene “indispensabile

disporre della perizia dr. __________” per una valutazione conclusiva della

capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. IV/Bis), la decisione impugnata

non può essere tutelata.

La

circostanza che il referto non era stato redatto al momento dell’emissione

della decisione impugnata non può certo essere un motivo, per

l’amministrazione, di non procedere ad ulteriori accertamenti. Infatti, sulla

base di quanto affermato dal dr. med. __________, l’UAI avrebbe in ogni caso

dovuto indagare se e in quale misura l’aspetto neurochirurgico/neurologico ed

ortopedico ha un’influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente.

Alla

luce di quanto sopra esposto si impongono ulteriori accertamenti.

Va

qui rammentato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8; per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo

2008.

consid. 3). L'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]; sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010, consid. 8.3).

In

concreto, l’UAI, al quale l’incarto va rinviato, dovrà richiamare la perizia

neurologica del dr. med. __________, tutta la documentazione menzionata dal dr.

med. __________ nei suoi referti del 4 dicembre 2008, 9 agosto 2009 e 13

novembre 2009 relativa agli aspetti neurochirurgici, interpellando in tale

ambito, laddove necessario, i medici che si sono occupati del ricorrente e dovrà

coinvolgere, per gli aspetti ortopedici, il dr. med. __________ per stabilire

se e in che misura anche la patologia ortopedica ha un’influenza sulla capacità

lavorativa dell’insorgente. Occorrerà inoltre far valutare da un medico specialista

l’attestazione dell’11 gennaio 2011 del dr. med. __________ circa l’(eventuale)

incidenza del diabete sul grado di attività lavorativa dell’interessato.

In

seguito, sulla base di tutta la documentazione acquisita, l’UAI dovrà

nuovamente valutare la capacità lavorativa globale del ricorrente, in

particolare in attività adeguate al suo stato di salute, stabilendo inoltre i

periodi esatti dell’incapacità lavorativa, facendo capo a dei periti.

Va

qui infatti evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare il

grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie,

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria

fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre

2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato

che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Su

questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”,

in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Dopo aver esaminato

approfonditamente, in maniera globale, lo stato valetudinario del ricorrente e

la sua incidenza sulla capacità lavorativa, l’amministrazione dovrà emanare una

nuova decisione.

A

questo proposito va rilevato che l’insorgente contesta pure le valutazioni

economiche ed in particolare il reddito da valido, stabilito dall’UAI in fr.

33'687, in seguito all’inchiesta per l’attività professionale indipendente

dalla consulente __________, mentre il ricorrente chiede che venga preso in

considerazione un reddito di fr. 63'900, ed il reddito da invalido, sostenendo

che occorre ridurlo del 20% e non solo del 15%.

La

questione non va tuttavia ancora decisa in attesa dei nuovi accertamenti medici

sulla base dei quali si potrà procedere con il calcolo definitivo.

Per

quanto concerne la riduzione percentuale del reddito da invalido va comunque segnalata

una recente sentenza del Tribunale federale (9C_474/2010 dell’11 aprile 2011)

che ha annullato una riduzione del 10% accordata dai giudici del Tribunale

amministrativo federale ad una ricorrente, nata nel 1966 ed affetta da un danno

psichico (depressione maggiore senza sintomi psicotici su una grave sindrome da

disadattamento innestata su un disturbo di personalità di tipo istrionico e

conversivo), non essendo dati, nel preciso caso di specie, i presupposti per

procedere con la diminuzione del reddito in tale misura.

10.

L’insorgente

chiede l’assunzione di nuove prove ed in particolare il richiamo dell’intero

incarto della __________ dal quale potranno emergere eventuali ulteriori

informazioni circa la situazione medica e reddituale dell’assicurato e

l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.

Visto

l’esito del ricorso, e meglio, il rinvio degli atti all’amministrazione per

nuovi accertamenti medici e considerato che l’UAI ha prodotto l’incarto

dell’assicuratore contro gli infortuni in sede di risposta, questo TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI,

il quale verserà le ripetibili al ricorrente, rappresentato da un avvocato

(cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti

ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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