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Decisione

32.2010.317

Decisione con la quale l'UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni può essere confermata dal TCA,dato che l'interessata,ancora abile al lavoro al 90% in attività adeguate,non presenta a

23 maggio 2011Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è

motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale del SMR, sulla quale si

fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni, che

soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente

servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere

ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Nel loro

rapporto medico del 28 settembre 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR hanno infatti considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella

sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100%, con una riduzione del

rendimento del 10%, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 48-10).

Il TCA concorda con queste valutazioni, che non

sono, del resto, state smentite da altri certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire

maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurata

si è infatti limitata a contestare le conclusioni della perizia del SMR a

proposito di un miglioramento delle sue condizioni di salute, in quanto ciò

sarebbe “in netto contrasto con le risultanze mediche agli atti, che indicano

una situazione soggetta invece a peggioramenti futuri” (doc. I).

Tale contestazione - del tutto generica, priva di

riscontri oggettivi e smentita dalla perizia del SMR - non può essere accolta

da questo Tribunale.

Va

infatti sottolineato come la dr.ssa __________ abbia potuto constatare, dal

profilo psichiatrico, un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

caratterizzato da un decorso positivo (doc. 48-9).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Il TCA

non può neppure seguire l’assicurata in riferimento all’altra contestazione

ricorsuale circa la mancata valutazione da parte dei periti del SMR della

cumulabilità o meno dei gradi di incapacità lavorativa dal profilo

reumatologico e psichiatrico, nonostante un approfondimento della questione

fosse stato ritenuto necessario dallo stesso Ufficio AI con decisione del 3

dicembre 2008 (doc. I).

Al

riguardo, il TCA rileva che, secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel caso in esame, il TCA rileva che,

contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la questione è stata oggetto

di valutazione collegiale da parte del dr. __________ e della dr.ssa __________

del SMR, i quali hanno considerato che, a partire dal momento della loro

valutazione peritale, l’assicurata vada considerata capace al lavoro “su intera

giornata con rendimento ridotto del 10%” in attività medio-leggera, rispettosa

dei limiti funzionali di natura somatica, non presentando la stessa alcuna

incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico (doc. 48-10).

Quanto al periodo precedente, i medici del SMR

hanno escluso che i gradi di incapacità lavorativi determinati in precedenza

dal dr. __________ (dal profilo somatico) e dal dr. __________ (per gli aspetti

psichiatrici) possano venire cumulati. Essi hanno infatti rilevato che “per

quanto riguarda la CL precedente, riteniamo che visto i limiti psichiatrici

evidenziati dal dr. __________ e reumatologici identificati dal dr. __________

questi non vadano sommati. Entrambi i periti intravedevano come sbocco

lavorativo quello inerente alla formazione artistica intrapresa, compreso

l’insegnamento” (doc. 48-10).

Chiamati

ad ulteriormente esprimersi in merito all’aspetto della cumulabilità o meno dei

gradi di incapacità lavorativa dell’assicurata, nelle annotazioni del 26 luglio

2010 il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno espressamente

indicato che le “incapacità lavorative non si sommano perché entrambe

determinano una riduzione del rendimento” (doc. 64-1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SMR i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività presso un chiosco, a

partire da luglio 2003, mentre presenta, a partire dal mese di settembre 2009, un

grado di incapacità lavorativa del 10% in attività adeguate, rispettose dei

limiti funzionali indicati nella perizia del SMR.

2.8. Siccome è

esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 90%,

in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF

116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che

l’assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua professione dal mese di

luglio 2003, cfr. doc. VI/1).

L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei

redditi con riferimento all’anno 2009, dato che in quell’anno è avvenuto il

miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata.

In sede di risposta di causa, poi, alla luce

delle contestazioni ricorsuali a proposito della mancata presa in

considerazione della riduzione per il cosiddetto gap salariale,

l’amministrazione ha provveduto ad un confronto dei redditi anche con

riferimento all’anno 2004, giungendo comunque sempre alla conclusione che

l’assicurata non presenta un grado di invalidità pensionabile (cfr. doc. VI e

allegati).

2.8.1. Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato in fr. 39’600.-- il

reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2004, lavorando

al 100% presso il chiosco __________ di proprietà della madre, signora __________,

a __________, dove l’interessata è stata occupata dal 1° febbraio 2001 al 31

ottobre 2003, come indicato nel formulario del datore di lavoro del 5 ottobre

2004 (doc. 14) e come stabilito dal precedente consulente IP nel rapporto del 6

giugno 2006 (cfr. doc. 29-3).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale importo.

2.8.2. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che, conformemente

alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio

2008, esso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Il

Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,

dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e

non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di

principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001

consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129

V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del

26 novembre 2008)

Nel suo

rapporto del 12 luglio 2010, la consulente IP, rifacendosi a quanto determinato

dal precedente consulente nel rapporto del 6 giugno 2006, ha fissato il reddito da invalido dell’assicurata facendo capo ai dati statistici forniti dalla

Tabella TA1 2008, nel settore privato svizzero globale, livello di qualifica 3,

per una donna, pari a fr. 64’927 (cfr. doc. 56-2).

Nel

Considerandi

precedente rapporto del 6 giugno 2006, il consulente IP ha stabilito che,

tenuto conto delle competenze dell’interessata (laureata all’accademia di belle

arti), l’assicurata potrebbe ancora, malgrado il danno alla salute, svolgere

oltre alle attività “di tipo non qualificato (che, in base alle limitazioni

descritte medicalmente, riguardano principalmente l’ambito della vendita o il

settore industriale)”, anche “attività di tipo semi-qualificato (ad esempio

quale aiuto-ufficio, in mansioni amministrative, di ricezione, centralinista,

telefonista) o lavori qualificati (la sua laurea in pittura le permetterebbe ad

esempio di insegnare visiva alle scuole medio-superiori, oppure storia

dell’arte)” (doc. 29-2).

Quanto all’applicazione,

nella determinazione del reddito da invalido, del livello di qualifica 3,

relativo a conoscenze professionali specializzate, questo Tribunale,

contrariamente a quanto preteso dalla patrocinatrice (doc. VIII), condivide la

scelta dell’amministrazione, alla luce delle vaste competenze dell’interessata.

Infatti, come giustamente indicato dal consulente

in integrazione professionale, nel suo rapporto del 6 giugno 2006, le attività

professionali ancora esigibili dall’assicurata non sono solo quelle

appartenenti alla categoria dei lavori semplici e ripetitivi (livello 4 delle

statistiche RSS), ma anche quelle che prevedono conoscenze professionali

specifiche (livello 3 delle statistiche RSS), viste le competenze professionali

dell’interessata (cfr. STF 8C_708/2007 del 21 agosto 2008, in cui il TF ha stabilito che il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in

base ai dati statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il

dato relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste

le conoscenze professionali qualificate dell’assicurato, tecnico del suono; per

un caso diverso, cfr. STF I 456/05 del 27 novembre 2006, nella quale il

Tribunale federale ha considerato non corretto l’utilizzo dei dati statistici

relativi all’insieme del settore privato, ma ha ritenuto applicabili i dati

statistici nazionali relativi al settore finanziario, livello di qualifica 3,

per un assicurato di professione intermediario finanziario).

In una

sentenza 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere,

il Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi

al livello di qualifica 3, osservando:

"

3.4.1

Soweit der Versicherte vorbringt, die von

der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41,

Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht

beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht

eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der

Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur

FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den

Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die

Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und

Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist

ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig

erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und

repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem

Versicherten, der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur

noch derartige Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen

zumutbar sein sollen, vermag nicht einzuleuchten.”

Il TCA ritiene, pertanto, che nella

determinazione del reddito da invalido dell’interessata, ancora abile in

attività adatte all’80% da maggio 2004 e al 90% da settembre 2009, sia corretto

applicare il dato relativo all’insieme del settore privato della Tabella TA1,

livello di qualifica 3, concernente una vasta

gamma di attività adeguate allo stato di salute dell’interessata, come ritenuto dall’amministrazione.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’870.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

5'064.80 mensili oppure a fr. 60'777.60 per l'intero anno (fr. 5'064.80 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata, quale venditrice/gerente di

chiosco, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 39’600 / anno per un’occupazione a

tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media

dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 47'665.44, cfr.

Tabella TA1 p.to 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”, livello di

qualifica 4, fr. 3’792.-- X 12 mesi = 45’504.-- riportato su 41.9 ore = 47'665.44).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 60'777.60) va

dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 – dell’11.9% -

percentuale corrispondente al gap salariale dell’16.9% (fr. 47'665.44

vs. fr. 39’600), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si

attesta pertanto a fr. 53'545.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare, da maggio

2004, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito

statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 42’836.08 (fr. 53'545 ridotti del 20%).

2.8.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt

und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl.

BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de

l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.8.4

In concreto,

nel calcolo allegato alla risposta di causa, il consulente IP - dopo avere

elencato e analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in

considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di

servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, gap

salariale, cfr. doc. VI/2) - ha applicato una riduzione del 4% per attività

leggere (cfr. doc. VI/2).

La

patrocinatrice ha contestato questa percentuale di riduzione, chiedendo che

venga applicata una riduzione almeno del 15% (doc. VIII).

Nel caso

di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale del 4% applicata dall’amministrazione.

In ogni

caso, comunque, il TCA rileva che anche se si volesse applicare, come richiesto

dalla legale dell’assicurata, la riduzione del 15%, non sarebbe comunque possibile

assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un

salario da invalido di fr. 53'545, ritenuta un’esigibilità dal profilo

medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 4%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'122.56 (fr. 42’836 - (fr. 42'836 x 4

: 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’600.--

(consid. 2.8.1.), non emerge alcun tasso d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione nella decisione impugnata.

Anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 15%

richiesta dalla ricorrente, l’assicurata non avrebbe comunque diritto ad una

rendita di invalidità.

In

effetti, decurtato del 15%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 36'410.60 (fr. 42'836 ridotti del 15%), che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 39'600.- conduce ad un tasso d’invalidità dell’8.05%,

insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.

2.9

Alla stessa

soluzione si giunge anche effettuando il confronto dei redditi per l’anno 2009,

come indicato dall’amministrazione nella decisione impugnata.

2.9.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2009 in fr. 42’828 (cfr. doc. 56-2 e doc. VI/4).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale importo.

2.9.2

Quanto al

reddito da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,

svolgendo nel 2008 una professione che presuppone conoscenze professionali

specializzate (colonna 3) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5'095.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 5'298.80

mensili oppure a fr. 63'585.60 per l'intero anno (fr. 5'298.80 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio

federale di statistica), un reddito annuo di fr. 64'920.90.

L’assicurata, quale venditrice/gerente di

chiosco, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 42’828 / anno per un’occupazione a

tempo pieno (cfr. consid. 2.9.1.).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media

dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 51’610.26, cfr.

Tabella TA1 2008 p.to 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”, livello

di qualifica 4, fr. 4’031.-- X 12 mesi = 48’372.-- riportato su 41.8 ore = 50'548.74 e aggiornato

al 2009).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito

statistico da invalido (fr. 64'920.90) va dunque

ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 12.01% - percentuale

corrispondente al gap salariale dell’17.01% (fr. 51’610.26 vs. fr. 42’828),

meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.

57'130.40.

Ritenuto che, come visto in

precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 90%, il reddito

statistico citato va ridotto del 10% e ammonta a fr. 51’417.35 (fr. 57'130.40 ridotti

del 10%).

2.9.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, nel rapporto del 12 luglio 2010, il consulente IP ha applicato una

riduzione del 4% per attività leggere (cfr. doc. 56-2), percentuale poi

confermata nel calcolo allegato alla risposta di causa (cfr. doc. VI/4).

La legale

dell’assicurata ha contestato questa percentuale di riduzione, chiedendo che

venga applicata la riduzione del 15% (doc. I).

Nel caso

di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale del 4% applicata dall’amministrazione.

In ogni

caso, comunque, il TCA rileva che anche se si volesse applicare, come richiesto

dalla legale dell’assicurata, la riduzione del 15%, non sarebbe possibile

assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un

salario da invalido di fr. 57'130.40, ritenuta un’esigibilità dal

profilo medico del 90% e ammettendo la riduzione del 4%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'360.66 (fr. 51'417.36 - (fr. 51'417.36

x 4 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42’828.--

(consid. 2.9.1.), non emerge alcun tasso d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione nella decisione impugnata.

Anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 15%

richiesta dalla ricorrente, ella non avrebbe comunque diritto ad una rendita di

invalidità.

In

effetti, decurtato del 15%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 43'704.80 (fr. 51'417.36 ridotti del 15%), che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 42’828.- non dà luogo comunque ad alcun tasso

d’invalidità.

A titolo

abbondanziale, il TCA rileva che il risultato non cambierebbe neppure qualora

si volesse tenere conto, quale reddito da valido, anziché del reddito

effettivamente percepito dall’assicurata (cfr. consid. 2.8.1. e 2.9.1.), dei

dati statistici relativi al settore 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”,

pari, come esposto in precedenza, a fr. 47'665.44 (2004) e fr. 51’610.26 (2009).

Procedendo

al raffronto dei redditi, infatti, si otterrebbe - nell’ipotesi maggiormente

favorevole all’assicurata (vale a dire applicando al reddito da invalido la

riduzione percentuale del 15% da lei richiesta) - per il 2004 un grado di

invalidità del 13%, mentre per il 2009 un grado di invalidità del 4%, comunque

insufficiente per avere diritto ad una rendita di invalidità.

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di

invalidità, la decisione dell’11 ottobre 2010 deve, perciò, essere confermata.

2.10

L’assicurata

ha chiesto l’espletamento di una perizia giudiziaria (cfr. doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto (consid. 2.7.) che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate

nei considerandi precedenti.

Non è

pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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