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Decisione

32.2010.318

Rinvio atti all'UAI per nuovi accertamenti di carattere psichiatrico intesi a delucidare sia l'aspetto diagnostico sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell'assicurata

23 maggio 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia reumatologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia del 5 febbraio 2009,

dopo aver riassunto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi e quelli

oggettivi, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

4. DIAGNOSI REUMATOLOGICHE

4.1 CON RIPERCUSSIONE SULLA CAPACITA'

LAVORATIVA –

- nessuna

4.2 SENZA RIPERCUSSIONE SULLA

CAPACITA' LAVORATIVA

- fibromialgia

- peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale

nell'ambito del quadro fibromialgico e su possibile lesione del labbro

glenoidale

- lombalgie su alterazioni statiche ed iniziali alterazioni

degenerative L5/S1

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA

SALUTE

Questa paziente presenta dei dolori a carattere

diffuso all'apparato muscolo-scheletrico.

La sintomatologia si è instaurata a partire dal

marzo del 2005 dopo una caduta dalle scale. Inizialmente i dolori erano

soprattutto al pollice destro dove ha avuto una distorsione e nella zona della

spalla destra. Sono poi persistiti questi disturbi associati a dei dolori alla

colonna lombare che hanno mostrato un decorso cronico progrediente e tendente alla

generalizzazione. Per quanto riguarda le indagini radiologiche eseguite, non si

sono evidenziate patologie sostanziali. L'artro-RM della spalla destra del

11.10.2005 non ha mostrato lesioni della cuffia dei rotatori ma un sospetto per

una parziale lesione post­traumatica del labbro glenoidale. L'indagine di RM

della colonna lombare del 28.02.2006 non mostra patologie significative se non

una minima discopatia L5/S1. Anche le radiografie attualmente eseguite alla

colonna lombare non mostrano patologie di rilievo. Si tratta quindi di un

quadro clinico nell'ambito di una problematica fibromialgica in relazione con

uno stato depressivo diagnosticato il 25.06.2006 presso il servizio di

psichiatria e di psicologia medica a Savosa.

Tenendo in considerazione i reperti clinici e

radiologici, non ritengo che vi siano delle alterazioni all'apparato

muscolo-scheletrico tali da portare a delle limitazioni funzionali. La paziente

è quindi da ritenere abile al lavoro in tutte le attività professionali

eseguite finora ed in quella di casalinga nella forma completa.

Tenendo in considerazione la documentazione

messaci a disposizione, questa capacità lavorativa può essere senz'altro

riferita a partire dal 26.10.2006 se non antecedentemente, in particolar modo

da dopo la valutazione del collega reumatologo Dr. __________ Non vi sono in

effetti nella documentazione a disposizione riferimenti alla capacità

lavorativa da parte degli altri colleghi che l'hanno visitata in particolar

modo dello specialista ortopedico e dal Dr. Salani reumatologo.

6. POSSIBILITA' DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

Con terapie conservative o con terapie di tipo

invasivo non si potranno migliorare sostanzialmente le condizioni di salute

della paziente." (doc. AI 25/25-27)

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 1° aprile 2009, dopo

aver riassunto l’anamnesi dell’assicurata e lo stato psichico, è giunto alle

seguenti conclusioni:

"

(…)

L'A. è una donna di origine __________ che

sposando un signore svizzero molto più anziano di lei ha lasciato il suo paese

di origine ed è giunta in Ticino dove ha svolto diversi lavori umili. L'A. ha

mostrato una propensione al sacrificio di sé dandosi molto da fare con i lavori

umili per sopperire alla inconsistenza del marito nullafacente e in pubblica

assistenza. Nei confronti del coniuge defunto tre anni or sono l'A. mostra

adesso un atteggiamento ambivalente, da un lato è cosciente di essere stata

sfruttata da lui mentre dall'altro gli è riconoscente in quanto fu tramite il

marito che poté arrivare in Svizzera e cambiare la sua vita.

Dal punto di vista psicologico l'A. denota una

personalità depressiva con un forte accento sul passato come tempo nel quale ha

subito delle frustrazioni, tempo della memoria dal quale fatica a distaccarsi.

Questa tendenza all'attaccamento verso ciò che è stato negativo nella sua vita

ma che in fin dei conti è stata in grado di superare ricorrendo alle sue

risorse e alle sue lotte rimane un aspetto non del tutto coscientizzato e

tratto saliente della personalità emotiva dell'A. Ciò a mio avviso è la causa

profonda che determina una sottovalutazione di quanto di buono I'A. è riuscita

comunque a realizzare e a conquistare.

DIAGNOSI

Tratti depressivi di personalità

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nelle condizioni attuali non ritengo che sussista

una incapacità lavorativa psichiatrica.

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

La stato di salute è migliorato a partire dalla

fine del 2008 in avanti ma anche prima di quella data, pur non trovandosi a suo

agio nell'ambito di lavoro come è stata in seguito, l'A. presentava comunque

una piena capacità lavorativa dal lato psichiatrico.

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal lato psichico in questo momento non constato

la presenza di fattori che riducono la capacità lavorativa dell'A. Il clima di

lavoro è molto migliorato dopo le modifiche apportate.

POSSIBILITÀ Di MIGLIORARE LA CAPACITÀ

LAVORATIVA

È importante che l'A. continui ad essere seguita

dal lato psicologico focalizzando il lavoro sulle realizzazioni positive

ottenute dall'A. nella sua vita in maniera da limitare la tendenza alla

recriminazione e alla rivendicazione.

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Non ritengo che provvedimenti di integrazione

professionale siano indicati in questo caso.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ

Come casalinga l'A. è anche abile totalmente dal

lato esclusivamente psichiatrico." (doc. AI 25/17-18)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 7 aprile 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento non hanno posto nessuna

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, mentre quale diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa è stata indicata “Fibromialgia.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale nell’ambito del quadro

fibromialgico e su possibile lesione del labbro glenoidale. Lombalgie su

alterazioni statiche ed iniziali alterazioni degenerative L5-S1. Tratti

depressivi di personalità. Sovrappeso con BMI di 30 kg/m2” (doc. AI 25-9).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro (100%) in ogni attività dal

mese di novembre 2006 (doc. AI 25-12).

Nel

decreto del 23 novembre 2009 (inc. 32.2009.167; doc. AI 45-1) il TCA ha

stralciato la causa dai ruoli rinviando gli atti all’Ufficio AI per procedere "ad un aggiornamento peritale (...) da parte del Dr. __________

(perizia monodisciplinare in ambito del Servizio accertamento medico/SAM), il

quale dovrà esprimersi sulle osservazioni poste dal __________, e sui criteri

di Förster, ritenuta la presenza di problematica di tipo fibromialgico /

somatoforme".

Nell’accertamento

peritale del 19 aprile 2010 il Dr. __________, dopo aver riassunto l’anamnesi

dell’assicurata e lo stato psichico, è giunto alle seguenti conclusioni:

"

(…)

CONCLUSIONI

Nonostante la presenza di un miglioramento della

situazione oggettiva sul posto di lavoro e sul piano finanziario l’A. ha

mantenuto, a distanza di due anni, lo stesso atteggiamento mentale rivolto al

passato quale luogo della memoria nel quale si sono verificati episodi che

l'hanno irrimediabilmente delusa ed amareggiata. È presente nella coscienza

psicologica dell'A. la costante di una certa rabbia verso il destino avverso

che continua a gettare una ombra negativa su quanto di buono si è comunque

venuto oggettivamente a creare nel frattempo nella sua vita. L'A. mostra dunque

un angolo di visuale ristretto e fissato che ha portato ad una

cristallizzazione di immagini idealizzate che non si sono concretamente

realizzate piuttosto che ad una vera e propria deflessione dell'umore che non

ho potuto invece appurare nell'esame psichico dell'A. Le conclusioni a cui sono

giunto nel precedente rapporto sono dunque pressoché le medesime già enunciate.

Siamo confrontati con un problema di atteggiamenti mentali fissati (aspetto che

per la verità è stato preso in considerazione anche dai colleghi del __________

nel loro rapporto riconducendolo ad un nucleo depressivo non scalfibile dai

medicamenti antidepressivi finora prescritti e assimilabile a mio modo di

vedere ad una incrinatura della sfera affettiva piuttosto che ad una

deflessione del tono dell'umore) e di prospettive di vita ristrette che portano

a sentimenti di delusione, rabbia e amarezza. L'inquadramento diagnostico è

dunque sovrapponibile a quello riportato nel consulto da me precedentemente

effettuato. Quanto evidenziato a mio avviso, all'infuori della persistenza del

vissuto soggettivo a sfondo depressivo che come detto sopra è stato messo in

evidenza anche dagli stessi colleghi del __________ nel loro rapporto, elemento

sul quale sussiste dunque una sostanziale concordanza di vedute, non produce un

impatto tangibile sul funzionamento psicologico dell'A. Concludendo ribadisco

il mio punto di vista e rispetto alla presa di posizione dei colleghi del __________

ritengo che non ci siano degli elementi nuovi e persuasivi che giustifichino

una incapacità lavorativa dal lato psichiatrico.

DIAGNOSI

Tratti depressivi di personalità.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nelle condizioni attuali non ritengo che sussista

una incapacità lavorativa psichiatrica.

EVOLUZIONE DELLO STATO Di SALUTE

La stato psichico è rimasto invariato a distanza

di due anni dalla precedente osservazione.

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal lato psichico in questo momento non constato

la presenza di fattori riducenti la capacità lavorativa dell'A. Faccio anche

notare che l'ambiente di lavoro e la situazione finanziaria sono migliorati

negli ultimi due anni.

POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Come avevo già evidenziato nel precedente

consulto è a mio avviso importante che l'A. la presa a carico psicologica sia

focalizzata su di un lavoro di recupero del potenziale positivo dell'A.

attraverso lo smantellamento delle sue immagini idealizzate che la fissano nel

passato rendendola scontenta di sé stessa.

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Non ritengo che provvedimenti di integrazione

professionale siano indicati in questo caso.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ

Come casalinga l'A. è anche abile totalmente dal

lato esclusivamente psichiatrico.

MI ESPRIMO INFINE IN MERITO AI CRITERI DI

FOERSTER

1- Nel

caso in esame non è riscontrabile una comorbidità psichica non avendo

riscontrato una diagnosi codificabile secondo l'ICD10.

2- L'A.

presenta da anni una sintomatologia algica a carico dell'apparato locomotorio

che è risultata refrattaria alle terapie effettuate.

3- Non sussiste un ritiro sociale in questo

caso.

4- Esiste

nell'A. un atteggiamento mentale negativo che si è fissato e che trova la sua

ragione di essere in una proiezione dovuta delle sue immagini idealizzate che

in parte determinano una fuga nella malattia.

5- II

comportamento cooperativo dell'A. nei confronti delle cure e il trattamento

specialistico effettuato a regola d'arte non hanno finora portato ad un

successo terapeutico soddisfacente.

6- Non sussistono indizi per un aggravamento in

questo caso.

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori

precisazioni e collaborazioni invio cordiali saluti." (doc. AI 55/18-20)

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

Considerandi

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, il TCA, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata

chiarita in modo soddisfacente.

Se da una

parte, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione della

patologia reumatologica approfonditamente vagliata dai medici del SAM (Dr. __________),

analogo discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di natura psichiatrica

dell’assicurata, che necessitano, per contro, di essere ulteriormente indagati.

2.6.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame reumatologico,

grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia

e riabilitazione, il quale nel referto del 5 febbraio 2009 non ha posto alcuna

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, mentre senza influenza su

tale capacità ha indicato “Fibromialgia. Peri-artropatia omeroscapolare

tendinopatica bilaterale nell’ambito del quadro fibromialgico e su possibile

lesione del labbro glenoidale. Lombalgie su alterazioni statiche ed iniziali

alterazioni degenerative L5-S1” (doc. AI 25-25).

In

considerazione dei reperti clinici e radiologici, secondo il Dr. __________ non

vi sono delle alterazioni all’apparato muscolo-scheletrico tali da portare a delle

limitazioni funzionali. RI 1 è dunque ritenuta abile al lavoro in forma

completa in tutte le attività professionali e quale casalinga a partire dal 26

ottobre 2006 (doc. AI 25-26).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Tali non

possono essere i referti del 17 giugno 2009 (doc. AI 38-18) e del 16 settembre

2009.

(doc. AI 39-3) del medico curante Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina

generale e dunque non specialista in reumatologia.

Nel primo

documento viene succintamente certificata un’inabilità lavorativa del 50% dal

17.

giugno al 20 luglio 2009, mentre nel secondo viene posta una diagnosi

sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________ senza tuttavia

alcuna indicazione circa la capacità lavorativa residua e i limiti funzionali.

Nel referto vengono in gran parte descritti i disturbi soggettivi riportati

dalla paziente stessa (cfr. doc. AI 38-18; 39-3).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico,

sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

2.6.2

Quanto

all’aspetto psichiatrico, per contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, prestare piena adesione alla valutazione peritale eseguita dal

Dr. __________, per le ragioni che seguono.

2.6.2.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.6.2.2

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni dei medici del __________ - che, in qualità di specialisti, hanno

avuto (ed hanno) in cura RI 1 - e, d'altro canto, le perizie SAM del Dr. __________.

Di

principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di

una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Nel

referto del 1° aprile 2009 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Tratti

depressivi di personalità” e ritenuto che dal profilo psichico non vi sono

fattori che riducono la capacità lavorativa (doc. AI 25-17/18).

Nel rapporto medico del 25

giugno 2008 della Dr.ssa __________, medico capo servizio, e della psicologa __________

del __________ è stata posta invece la diagnosi di “Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi biologici (F33.11)”,

a partire dal mese di maggio 2007, quando la paziente è stata annunciata al

Servizio __________ alla Clinica di __________.

Secondo i medici

l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. AI

30-4).

Nelle annotazioni del 26

giugno 2009 il medico del SMR, Dr. __________, non ha considerato influente il

referto del __________, in quanto antecedente alla valutazione del SAM (Dr. __________)

(doc. AI 32-1).

Nell’ambito quindi della

procedura ricorsuale (inc. 32.2009.167) l’assicurata ha prodotto lo scritto del

14.

settembre 2009 della Dr.ssa __________, medico capo clinica, e della

psicologa __________ del __________) nel quale viene contestata la diagnosi

posta dallo specialista e l’abilità completa dal mese di novembre 2006, con

particolare riferimento alle certificazioni d’inabilità del 2008 e 2009 dei

medici curanti che – secondo il __________ – non sarebbero state prese in

debita considerazione. Le Dr.sse __________ hanno da parte loro indicato una

diagnosi di “episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici nel

contesto di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10, F33.11)” (doc. AI

38-8/9).

In sede di rinvio per

nuovi accertamenti di carattere psichiatrico, voluti dall’UAI su indicazioni

del SMR per chiarire la differente diagnosi e le divergenze di valutazione, il

Dr. __________ ha confermato sia la diagnosi di “Tratti

depressivi di personalità” che l’assenza di fattori che riducono la

capacità lavorativa dell’assicurata. Il Dr. __________ ha quindi concluso

ribadendo il proprio punto di vista e indicando che “rispetto alla presa di

posizione dei colleghi del __________ ritengo che non ci siano degli elementi

nuovi e persuasivi che giustifichino una incapacità lavorativa dal lato

psichico” (doc. AI 55-18).

Le

conclusioni del Dr. __________ sono state confermate dai medici del SMR, Dr. __________

nelle annotazioni del 14 giugno 2010 (doc. AI 57-1) e Dr.ssa __________, nel

rapporto medico del 30 giugno 2010 (doc. AI 58-1).

Il 15

luglio 2010 i medici del __________ hanno nuovamente preso posizione sulla

valutazione del Dr. __________, contestandola, e negando un miglioramento della

situazione professionale e finanziaria dell’assicurata (doc. AI 67-1)

Il Dr. __________

e la Dr.ssa __________i nei rispettivi rapporti del 27 settembre 2010 e del 30

settembre 2010 riconfermano la valutazione peritale SAM (doc. AI 71-2; 72-1).

In sede

di ricorso al TCA il Dr. __________, medico capo-clinica __________ e spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, la Dr.ssa __________, Capo servizio __________ e

la psicologa __________ hanno prodotto un nuovo referto datato 9 novembre 2010

concernente l’assicurata nel quale viene riassunta l’anamnesi, il trattamento

attuale, lo status psichico e posta la diagnosi di “Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità, con sintomi biologici (ICD-10,

F33.11) e Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-10, F45.4)” con

una ripercussione sulla capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2007. Viene inoltre

riconosciuto un “profilo personologico con verosimili tratti di dipendenza

(ICD-10, F60.7) e possibili aspetti di Sindrome da disadattamento (ICD-10,

F43.2)” (doc. A2).

A mente

dei medici del __________ la prognosi è negativa e il quadro psicopatologico

appare cronicizzato. Rispetto alla patologia somatoforme viene osservata la

presenza dei seguenti elementi:

"

(…)

-

Co-morbidità psichiatrica: è presente una

sindrome depressiva ricorrente.

-

Malattie somatiche croniche: vedi diagnosi

somatiche sotto riportate.

-

Perdita d’integrazione sociale: la paziente si è

divorziata, sussiste una tendenza all’isolamento sociale, ha ridotto la propria

attività lavorativa al 50%.

-

Decorso su più anni con sintomatologia invariata

benché apparentemente non progredente ma senza remissione prolungata.

-

Insoddisfacenti risultati terapeutici nonostante

trattamenti adeguati stazionari (cfr. ricovero Clinica riabilitativa di __________)

ed ambulatoriali, con approcci variegati.

-

Sono stati previsti trattamenti riabilitativi

giudiziosi.

-

Assenza di importante vantaggio secondario

sociale” (doc. A2, pag. 3).

I

medici del __________ hanno così concluso la loro valutazione:

"

(…)

MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DEL RICORSO

In primo luogo,

nella decisione emanata dall'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità il 14.10.2010, è riportato che il Servizio

d'Accertamento Medico, Bellinzona riconosce "una diversa valutazione dello stato di salute" da

parte nostra, i curanti, e del medico psichiatra incaricato dell'aggiornamento peritale. Malgrado

questa netta discrepanza fra le due valutazioni il Servizio medico regionale dell'Ufficio AI non

ha proceduto ad una valutazione dello stato psichico

della paziente da parte di un terzo perito. Procedendo in questo modo ha dato

pieno credito alla valutazione del perito

SAM Dr. __________, screditando completamente quella dei curanti.

In secondo luogo,

nella valutazione dello stato psichico effettuata a febbraio 2010, il Dr. __________

riconferma le osservazioni

della perizia del 2009, riconoscendo un quadro psichico tutto sommato stabile e non peggiorato.

Da parte nostra riteniamo che la diagnosi posta

dal collega di "tratti depressivi di personalità" e l'accento messo sull'atteggiamento mentale

"fissato" della paziente, non caratterizzi sufficientemente il quadro psicopatologico depressivo, in quanto non

riflette la componente "biologica"

della depressione che invece la paziente riporta, in particolare sul piano

della mancanza d'energia vitale che del disturbo del sonno e della

sintomatologia dolorosa. Inoltre, è fatto

noto che appartiene proprio ai quadri depressivi una tipologia di pensiero

negativa e pessimista; la depressione

genera una modifica nello stile cognitivo e quindi lo stato depressivo di

cui è prigioniera la paziente determina ed influisce massicciamente sulla sua

interpretazione della realtà. Come riconosce

il Dr. __________, c'è come una "fissazione", che nel lavoro psicoterapeutico

sino ad ora non è stato possibile modificare.

A differenza del Dr. __________ che afferma che

il vissuto soggettivo a sfondo depressivo non produce un impatto sul

funzionamento psicologico della paziente, noi osserviamo tale impatto e le sue ricadute sul funzionamento sociale e

professionale che ne risulta compromesso con un'abilità lavorativa che noi valutiamo ridotta al 50%.

Questa "fissazione" la valutiamo come

cristallizzazione di un quadro depressivo che si riflette anche nella

sintomatologia algica.

La terapia antidepressiva non ha scalfito il

nucleo depressivo e sembra fornire un supporto minimo e poco significativo. Il

lavoro psicoterapeutico volge quindi alla stabilizzazione dello stato psichico

che può essere obiettivo valido seppur non risolutivo. L'abilità lavorativa al

50% è possibile grazie alla stabilizzazione del quadro psicopatologico.

CONCLUSIONI

Il Dr. __________ riconosce un vissuto soggettivo

depressivo nella paziente, ma non ne riconosce evidenza sul piano oggettivo. Da parte nostra osserviamo invece sintomi

biologici della depressione: calo

dell'energia vitale, aumentata affaticabilità (per la paziente, seppur

motivata, è già molto impegnativo

mantenere il 50% d'abilità lavorativa), un disturbo del sonno caratterizzato da un ritmo sonno-veglia alterato,

difficoltà di mantenimento del sonno e risveglio

precoce; anche la sintomatologia algica può essere considerata la traduzione

nel corpo della componente depressiva.

Circa il vissuto soggettivo, concordiamo con il

Dr. __________ nell'evidenza di uno stile di pensiero "fissato", ma lo interpretiamo non come "tratto di

personalità" bensì come sintomo di una sindrome depressiva

cristallizzata.

Da parte dei curanti si riconosce pertanto una

sindrome depressiva ricorrente.

In fine, circa la situazione della paziente sul

piano professionale e finanziario, il miglioramento riferito dal Dr. __________,

è impreciso e improprio. Al lavoro la paziente ha dovuto firmare un contratto

di percentuale ridotta d'impiego e che non copre le assenze per malattia, le

sue entrate sono quindi minime e insufficienti per una vita autonoma dalla

figlia, il che è fonte di sentimenti d'inadeguatezza e di colpa.

Sul posto di lavoro l'aspetto relazionale è sì

migliorato, ma suscettibile di rapidi cambiamenti cui adeguarsi, le era infatti

stato ventilato un cambiamento di sede con l'inizio dell'anno scolastico poi

non avvenuto.

Precisiamo inoltre che la situazione finanziaria

non entra in linea di conto nella

valutazione della capacità lavorativa di un paziente

(doc. A2).

Il rapporto del 9 novembre

2010.

è quindi stato sottoposto dal SMR (Dr.ssa __________) al SAM che lo ha

inviato al Dr. __________ per una sua presa di posizione sulle argomentazioni

sollevate dai medici curanti.

La Dr.ssa __________ del

SMR, il 22 novembre 2010, ha chiesto chiarimenti al SAM, in merito alle

seguenti argomentazioni:

“(…)

- Gli elementi clinici che hanno portato il vostro perito ad una

diverso orientamento diagnostico (sindrome

depressiva ricorrente vs tratti depressivi di personalità);

- Il corrispondente codice lCD

relativo alla diagnosi posta dal Dr __________­;

- Dalla perizia

psichiatrica sono emersi elementi medici che possano confermare le diagnosi lCD

F 60.7 e F 43.2, citate nel rapporto

del Dr __________ allegato?” (doc. VI1).

Il perito, Dr. __________,

si è così espresso:

" Caro

collega,

ho preso visione del rapporto del 09.11.2010 dello psichiatra

curante dell’A. Dr. med. __________ e delle osservazioni formulate dal medico

SMR Dr.ssa med. __________ in data 22.11.2010. Parallelamente in riferimento

alla presa di posizione richiestami da quest’ultima sulle argomentazioni

sollevate dallo psichiatra curante dell’A. rispondo come segue:

1- Sulla base

dell’esame specialistico da me effettuato in data 24.02.2010 non ho potuto

oggettivare una deflessione del tono dell’umore o altri disturbi

specificatamente correlabili con una vera e propria patologia affettiva quanto

piuttosto un vissuto di delusione e di amareggiamento presente nella coscienza psicologica

dell’A. la cui genesi va ricondotta a quanto riportato nelle conclusioni

dell’accertamento da me effettuato.

2- La diagnosi da me posta corrisponde al codice F34.8 dell’ICD10.

3- Non ho potuto

appurare degli elementi correlabili con le diagnosi F60.7 e F43.2 come invece

sono stati rilevati dal collega Dr. __________.

Per quanto infine attiene alla

richiesta di precisazione formulata dall’Avv. __________ confermo in toto

quanto riportato nella mia valutazione." (doc. VI1)

2.6.2.3

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce

dell’importante divergenza di diagnosi e di valutazione della capacità

lavorativa residua - vada ulteriormente approfondito l’aspetto psichiatrico.

Il Dr. __________

nei propri referti peritali ha sempre confermato la diagnosi di “Tratti

depressivi di personalità” (doc. AI 25-17; 55-18), mentre i medici del __________

hanno posto una diagnosi ben più ampia indicando: “Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità, con sintomi biologici (ICD-10,

F33.11) e Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-10, F45.4) e un

“profilo personologico con verosimili tratti di dipendenza (ICD-10, F60.7) e

possibili aspetti di Sindrome da disadattamento (ICD-10, F43.2)” (doc. AI

A2).

Dal punto

di vista diagnostico va, in particolare, chiarita la presenza o meno di una “sindrome

depressiva ricorrente”.

I medici

del __________ ritengono che la diagnosi posta dal Dr. __________ di “Tratti

depressivi di personalità” non caratterizzi sufficientemente il quadro

psicopatologico depressivo della paziente, in quanto non riflette la componente

“biologica” della depressione che l’assicurata riporta. Secondo il __________ il

vissuto soggettivo della paziente, gli “atteggiamenti mentali fissati”,

di cui sia il perito che i medici del __________ hanno constatato la presenza,

vengono valutati come una “sindrome depressiva cristallizzata” (doc.

A2).

Per

contro, il Dr. __________ non ha oggettivato “una deflessione dell’umore o

altri disturbi specificatamente correlabili con una vera e propria patologia

affettiva” (doc. VI1).

In merito

all’influsso che tali patologie psichiatriche hanno sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurata il Dr. __________ ha ribadito l’assenza di un’incapacità

lavorativa, mentre i medici del __________ hanno sempre certificato

un’inabilità del 50%.

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa circostanza assume,

nel caso di specie, un’importanza decisiva.

I medici

del __________ hanno in cura la paziente dal mese di maggio del 2007 e da quel

momento è stata certificata un’inabilità la 50% per un “episodio depressivo

di media gravità con sintomi biologici nel contesto di una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10, F33.11)”. Per contro, il Dr. __________ ha visitato

l’assicurata in sole due circostanze: il 28 gennaio 2009 e il 24 febbraio 2010

(doc. AI 15-1; 25-14; 55-15).

In

definitiva si giustifica un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico da

svolgersi presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), inteso

a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. STF 8C_49/2011 del 12 aprile 2011;

STF 8C_1018/2010 del 18 aprile 2011).

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura

convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al

giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza

federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa,

l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando

tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello della patologia

psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS),

inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei

disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione

globale delle diverse patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente

motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

2.9

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 14 ottobre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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