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Decisione

32.2010.319

UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a partire dal gennaio 2008

19 maggio 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente diminuito ad una

mezza rendita di invalidità, a partire dal 1° gennaio 2008, la rendita intera

attribuita all’assicurata a decorrere dal 1° febbraio 2006 o se, al contrario,

come da lei richiesto, ella ha diritto ad una rendita intera di invalidità

anche dopo il 31 dicembre 2007.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore

dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente,

in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29

settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.

2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.5. Nel

precedente rapporto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro peritale, posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva

bipolare, attualmente in remissione (F31.7) con adeguata terapia

psicofarmacologica” (doc. 15-7), ha considerato l’assicurata totalmente inabile

al lavoro “per quanto riguarda i periodi passati”, come attestato dal dr. __________,

mentre “dal momento dell’attuale valutazione in avanti, rilevo un grado di

incapacità lavorativa del 20%-25%” sia nella sua attività di scenografa, sia in

altre attività adeguate, che non comportino ritmi eccessivamente stressanti,

numerose ore di straordinario o un ambiente interpersonale di tipo

iperstimolante e conflittuale, vista l’assenza da oltre un anno di episodi

maniacali critici, che hanno limitato, in precedenza, la sua capacità

lavorativa in maniera totale (doc. 15/8-9).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.1.), con

sentenza 32.2008.236 del 22 giugno 2009, il TCA, ritenendo che nella

valutazione peritale psichiatrica vi fossero alcuni aspetti che non erano stati

chiariti a sufficienza e che necessitavano quindi di ulteriori accertamenti, ha

rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie psichiatriche

dell’interessata (doc. 51/1-28).

2.6. L’UAI,

conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2008.236 del 22

giugno 2009 (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di accertare in maniera approfondita

lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato al Centro peritale il mandato

di esperire una nuova valutazione peritale.

Nel

rapporto peritale del 14 gennaio 2010, il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro peritale, ha posto la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva

bipolare, attuale episodio depressivo di grado lieve (F31.3)” (doc. 63-8).

Il dr. __________ ha sottolineato che, rispetto

alla sua precedente visita peritale del 2007, alla luce della nuova crisi

intervenuta nel 2008, occorre effettivamente esprimere un giudizio di maggiore

gravità. Lo specialista ha indicato che “tale giudizio non è legato al problema

depressivo durante le fasi intercritiche che risulta oggettivamente lieve, né

alla tendenza alla iperattività primaverile. Penso piuttosto che il processo di

malattia, che perdura da molti anni, abbia indebolito sistematicamente la

capacità della signora di resistere agli stress provenienti dall’esterno”.

Il dr. __________ ha rilevato che l’interessata

ha sviluppato una progressiva intolleranza alle pressioni esterne ed

interpersonali, di modo che ella va ritenuta, a causa della sua ridotta

caricabilità allo stress, inabile al lavoro nella misura del 50%, osservando

che “un carico lavorativo superiore rischierebbe di scontrarsi con una

difficoltà a gestire lo stress che potrebbe effettivamente ripercuotersi

negativamente sull’equilibrio psichico globale”.

Lo specialista ha per contro indicato che “altri

fattori riferiti dalla peritanda, come la sua età, la sua scarsa conoscenza

delle lingue straniere, il fatto che alla luce della sua formazione di

sentirebbe “umiliata” a fare “la semplice impiegata” o lavori routinari, non

rientrano invece tra i fattori pertinenti per l’AI.

Quanto ai possibili contesti lavorativi esigibili

dall’assicurata, il dr. __________ ha evidenziato che “essi devono certamente

avere degli elementi di protezione, per evitare che le difficoltà vadano a

generare degli scompensi, aggiungendo che “personalmente penso che un simile

posto si possa trovare e mi baso sulla constatazione, derivata dalla mia

esperienza clinica, che alcuni pazienti bipolari analoghi alla signora RI 1

hanno conservato un’attività lavorativa, pur con alcuni aggiustamenti sul

carico di lavoro e sul contesto, operati da un datore di lavoro opportunamente

informato e collaborante” (doc. 63-11).

Infine, a

proposito dei precedenti periodi di incapacità lavorativa dell’interessata, il

dr. __________ ha indicato che, contrariamente a quanto indicato nella

precedente valutazione peritale del 2007 - nella quale egli aveva ritenuto

corretto fare partire la parziale capacità lavorativa dal momento della sua

visita peritale nel settembre 2007 – “alla luce delle attuali riflessioni cliniche

sui livelli di caricabilità e sull’importanza di ridurre lo stress per evitare

i temuti scompensi maniacali, sento in coscienza di dovere esprimere un

giudizio di maggiore gravità anche per i periodi precedenti. Pertanto, dal mese

di settembre 2007 in avanti, la signora RI 1 va ritenuta inabile al lavoro al

50% per ogni attività lavorativa” (doc. 63-11).

Il dr. __________ ha aggiunto che “visto che

nell’ultimo certificato prodotto nel 2008 il dr. __________i ha cambiato

opinione e propende per una completa compromissione lavorativa di vecchissima

data (dall’adolescenza), non posso evidentemente trovare un terreno comune per

individuare una data di partenza all’inabilità parziale. Di conseguenza, in

assenza di altri documenti probanti, ritengo adeguato ammettere la completa

inabilità lavorativa dall’inizio della presa a carico dello psichiatra curante

(gennaio 2005) fino al momento della mia precedente perizia (agosto 2007)”

(doc. 63-11).

Nel rapporto medico del 9 marzo 2010, il dr. D. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

sulla base della perizia eseguita dal dr. __________, ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua attività abituale di scenografa

dal mese di gennaio 2005, mentre in attività adeguate ha ritenuto che ella,

dopo essere stata inabile al lavoro al 100% da gennaio 2005 ad agosto 2007,

vada ritenuta abile al lavoro al 50% a partire dal mese di settembre 2007 (doc.

64-2).

In sede

ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr.

__________ del CPAS, senza tuttavia apportare nuove attestazioni mediche in

grado di mettere in dubbio quanto accertato in sede peritale, ma limitandosi ad

asserire che “il dr. __________ manifesta il suo pieno disaccordo rispetto alla

perizia del 14 gennaio 2010” (doc. I).

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant

été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents

pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dal dr. __________

del CPAS sia dettagliata, approfondita e che quindi rispetti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi infatti dalle accurate valutazioni del dr. __________

e confermate dal dr. __________ del SMR, che, del resto, non sono state

smentite, in sede ricorsuale, da successivi certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire

maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del CPAS i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile al lavoro al 100% nella precedente attività di scenografa,

mentre presenta, a partire dal mese di settembre 2007, un grado di incapacità

lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali

indicati nella perizia CPAS del 14 gennaio 2010 e nel rapporto medico del dr. __________

del SMR del 9 marzo 2010.

2.9. In sede

ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata e l’emissione da parte dell’UAI di una nuova decisione,

munita dei mezzi di diritto, lamentando il fatto di non avere potuto - a causa

del ritardo con il quale l’amministrazione ha provveduto a trasmettere la

perizia del CPAS - redigere un adeguato ricorso corredato da una contro-perizia

da parte del dr. __________.

Va

innanzitutto rilevato che il TF, con sentenza I 688/06 dell’8 ottobre 2007, ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di

essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere

se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe

inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad

Considerandi

ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte

osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta

di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere

sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida

evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della

procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio

della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

Ciò è

quanto si deve ritenere nel caso di specie, giacché la domanda di rinvio

all’UAI viene chiesta unicamente per avere il tempo di eseguire una

contro-perizia di parte, ma non a garanzia del suo diritto di essere sentito.

Inoltre,

come correttamente indicato dall’UAI nella risposta di causa, il rappresentante

dell’assicurata, anziché chiedere l’annullamento della decisione impugnata,

avrebbe potuto produrre la perizia di parte del dr. __________ in corso di

causa, quale nuovo mezzo di prova, a norma dell’art. 9 Lptca, il quale prevede

che “l’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti

vengono trasmessi alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per

la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati”.

In effetti, questo Tribunale il 13 dicembre 2010 ha assegnato al rappresentante dell’assicurata un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. V).

Sebbene da allora siano trascorsi cinque mesi

nessun nuovo rapporto medico è stato fatto pervenire al TCA.

Il TCA

ritiene infine che, alla luce della perizia del CPAS fatta allestire dall’UAI,

non sono necessari gli ulteriori approfondimenti medici richiesti dalla

ricorrente.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.10

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I

670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come

correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2008

(essendo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata in attività

adatte riconducibile al mese di settembre 2007, ma con effetto sul diritto alla

rendita a partire dal gennaio 2008).

Per il periodo precedente (da gennaio 2005),

difatti, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità, a fronte

di una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, come stabilito dal

CPAS e confermato dal dr. __________ del SMR.

2.11

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nella

presente fattispecie, per determinare il reddito da valido, il consulente IP, nel

suo rapporto del 20 aprile 2010, ha tenuto conto dei dati statistici nazionali

di cui alla Tabella TA1 (2008), nel settore privato svizzero globale, in

attività semplici e ripetitive, pari a fr. 51'367.68 (doc. 66-2).

La scelta

di basarsi sui dati statistici è stata presa conformemente a quanto già

indicato dalla precedente consulente IP nel rapporto del 21 luglio 2008, nel

quale aveva osservato che “considerando che l’assicurata ha lavorato

principalmente all’estero e che in Svizzera non ha mai avuto esperienze

lucrative significative, per una valutazione del salario che l’assicurata

potrebbe percepire senza danno alla salute (salario da valido) si ritiene di

potersi basare sui rilevamenti statistici” (doc. 21-2).

Il TCA

ritiene corretto fare riferimento a valori statistici, non essendo possibile

prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurata prima del

danno alla salute, dato che nel 2005 ella ha lavorato presso una ditta di

telemarketing solo per un breve periodo di pochi mesi (cfr. doc. 21-1).

Alla luce

tuttavia delle competenze scolastiche e professionali dell’interessata (che,

come indicato nel rapporto del 21 luglio 2008, dopo le scuole dell’obbligo ha

frequentato dapprima il liceo artistico, poi un corso di grafica di un anno

presso __________ ed in seguito ha frequentato con successo l’Accademia __________

nel settore della scenografia, lavorando in seguito come scenografa in __________,

cfr. doc. 21-1), il TCA ritiene più opportuno fare riferimento, nella

fissazione del reddito da valida, alle tabelle RSS (2008) relative al settore

specifico di attività dell’interessata, vale a dire al ramo economico “92

attività ricreative, culturali e sportive”, livello di qualifica 3 (conoscenze

professionali e specializzate), pari a fr. 71'527.47.

2.12

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Il

Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,

dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e

non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di

principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001

consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129

V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26

novembre 2008)

Nel suo

rapporto del 20 aprile 2010, la consulente IP ha fissato il reddito da invalido

dell’assicurata facendo capo ai dati statistici forniti dalla Tabella TA1 2008,

nel settore privato svizzero globale, livello di qualifica 4, per una donna,

pari a fr. 51'367.68 (cfr. doc. 66-2).

Pur non

essendo stato contestato in sede di ricorso, il TCA non può concordare con

questa scelta dell’amministrazione.

Va

infatti rilevato che la stessa consulente IP ha considerato, quali attività ancora

esigibili al 50% da parte dell’assicurata, oltre alle attività rispettose delle

sue limitazioni funzionali elencate nella tabella RSS TA1, anche altre “attività

affini” alla sua attività di scenografa “quali ad esempio: decoratrice, espositrice,

pittrice di scenari” (doc. 66-2).

Alla luce

di queste considerazioni, sarebbe quindi più corretto, a mente del TCA, fare

riferimento, nella determinazione del reddito da invalido, al livello di

qualifica 3, relativo a conoscenze professionali specializzate, viste le competenze

professionali dell’interessata.

In una

sentenza 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere,

il Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi

al livello di qualifica 3, osservando:

"

3.4.1

Soweit der Versicherte vorbringt, die von

der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41,

Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht

beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht

eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der

Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur

FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den

Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die

Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und

Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist

ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig

erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und

repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem

Versicherten, der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur

noch derartige Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen

zumutbar sein sollen, vermag nicht einzuleuchten.”

Per quanto riguarda, invece, il dato statistico

da usare per determinare il reddito da invalido (che secondo l’UAI dovrebbe

essere quello relativo ad un'attività generica nel settore privato,

Tabella TA1, dato totale), va evidenziato che nella sentenza

I 456/05 del 27 novembre 2006, citata in

precedenza, relativa all’attività di intermediario finanziario, il Tribunale

federale ha considerato non corretto l’utilizzo dei dati statistici relativi

all’insieme del settore privato, applicati da questo Tribunale (cfr. STCA

32.2004.95

del 19 maggio 2005), ma ha ritenuto applicabili i dati statistici

nazionali relativi al settore finanziario. L’Alta Corte si è infatti così

espressa in merito a tale argomento:

" (…)

4.4

Resta da stabilire l'importo base - sul quale si è già

pronunciata la Corte cantonale nel giudizio di rinvio - al quale

l'amministrazione, una volta compiuto il complemento istruttorio, dovrà

orientarsi per la determinazione del guadagno da invalido (sulla portata e

l'impugnabilità di simili indicazioni nell'ambito di una decisione di rinvio

cfr. ad esempio la sentenza inedita del 28 luglio 1987 in re C., I 76/87, dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito che qualora

l'autorità giudiziaria statuente disponga il rinvio della causa perché

l'amministrazione decida secondo schemi vincolanti, sono pure impugnabili i

motivi appartenenti all'oggetto litigioso cui il dispositivo del giudizio non

faccia riferimento).

4.4.1

Riferendosi ai valori medi nazionali di cui all'ISS 2002

(TA1, pag. 43, cifra 65, livello di esigenze 3), l'amministrazione ha stabilito

questo importo base in fr. 80'364.- annui o fr. 6'697.- mensili.

4.4.2

Per parte sua, il primo giudice, riferendosi ai valori

regionali ticinesi riportati nella tabella TA13 di cui all'ISS 2002 (pag. 62,

livello di esigenze 3), ha quantificato questo dato in fr. 60'970.- annui.

4.4.3

Nel suo ricorso, l'UAI contesta l'operato dell'autorità

giudiziaria cantonale e rileva che se anche ci si volesse riferire alle medie

salariali ticinesi, dalla nuova inchiesta sulla struttura dei salari specifica

alle grandi regioni, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica nel 2004,

risulterebbe, per l'anno 2002, un salario base mensile di fr. 6'992.- nella

professione di intermediario finanziario, quindi addirittura superiore e

maggiormente sfavorevole per l'assicurato rispetto a quello stabilito

dall'amministrazione facendo capo ai dati statistici nazionali. A ciò si

aggiungerebbe che l'importo di base preso in considerazione dalla Corte

cantonale sarebbe approssimativo in quanto afferente a un'attività generica nel

settore privato e non alla professione di intermediario finanziario ancora

esercitabile dall'assicurato.

4.4.4

Recentemente, mediante decisione della Corte plenaria del 10

novembre 2005, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di

esprimersi sull'applicabilità dei dati statistici relativi alle "grandi

regioni" (tabella TA13) di cui all'ISS per determinare il reddito

ipotetico da invalido (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). In tale

occasione questa Corte ha stabilito che la precedente prassi che tollerava

l'applicazione dei valori regionali non poteva più essere ammessa essendo

incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come

pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni

quali assicurazioni federali (sentenza citata, consid. 8.5).

4.4.5

Già solo per questo motivo, l'intervento del primo giudice a

correzione dell'importo base determinato dall'amministrazione per il calcolo

del reddito da invalido non può trovare tutela.

Dovendo partire dal dato mensile considerato dall'UAI (fr.

6'697.-) e dovendolo adeguare alla durata oraria settimanale nel settore

finanziario (41,5 ore [La Vie économique, 6/2006, pag. 86, tabella B9.2),

l'importo di riferimento per il calcolo del reddito da invalido va stabilito in

fr. 83'377,65 annui (fr. 6'697 x 41,5 : 40 x 12). In questa misura, il ricorso

dell'UAI merita di essere accolto.”

Nel caso di specie, tuttavia, diversamente del caso appena citato, l’assicurata, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.8.), può essere considerata abile al lavoro in attività non

stressanti, quantomeno nell’ambito dei servizi o, più in generale, nel più

vasto settore della produzione e dei servizi.

Va, al riguardo, segnalato che, in una sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 -

concernente un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente

attività di tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha

stabilito che il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in

base ai dati statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il

dato relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste

le conoscenze professionali qualificate dell’assicurato.

L’Alta

Corte si è così espressa:

"

5.4

Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa

capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être

calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait

toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit

nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée

aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu

serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du

travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le

revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que

l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement

attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.

30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large

et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.

Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de

production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être

considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant

qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu

effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la

jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa

p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la

recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de

s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les conditions

salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche

économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484;

RAMA 2001 n° U 439 p. 347). En revanche, au vu de l'expérience de l'intimé, on

doit admettre que celui-ci possède des connaissances professionnelles

qualifiées justifiant la prise en considération de la catégorie de salaire 3.

Quant à la déduction du salaire statistique de 5% opérée par les premiers

juges, elle n'est pas critiquable compte tenu de l'âge de l'intéressé et du

fait qu'il avait travaillé depuis 1987 auprès du même employeur (cf. ATF 126 V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467

p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).

Le salaire de référence est donc celui auquel

pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et

répétitives dans le secteur privé à un niveau de qualification 3, soit 66'600

fr. par an [5'550 fr. x 12]. Ce montant doit être rapporté à un horaire

hebdomadaire de travail de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse

2006, p. 101, T 3.2.4.19), ce qui donne un salaire de 69'264 fr. [66'600 x 41,6

: 40]. Après un abattement de 5%, le revenu d'invalide s'établit à 65'800 fr..”

Il TCA ritiene, pertanto, che nella

determinazione del reddito da invalido dell’interessata, ancora abile in qualsiasi

attività al 50%, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del

settore privato della Tabella TA1, livello di qualifica 3, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato

di salute dell’interessata.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'095.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 5'298.80

mensili oppure a fr. 63'585.60 per l'intero anno (fr. 5'298.80 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza da un

punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle

sue condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50%

e ammonta a fr. 31'792.80 (fr. 63'585.60 ridotti del 50%).

2.13

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass

die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden

Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive

Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der

prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.14

In concreto,

nel rapporto del 20 aprile 2010, il consulente IP non ha accordato riduzione alcuna

(cfr. doc. 66-2).

Il TCA -

ritenuto che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per distanziarsi da questa scelta

dell’amministrazione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurata.

Procedendo

al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da

invalido di fr. 63’585.60, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'792.80.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'527.47

(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 55.55%, arrotondato

al 56% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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