32.2010.319
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a partire dal gennaio 2008
19 maggio 2011Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.319
Data decisione, Autorità:
19.05.2011, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a partire dal gennaio 2008
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.319
cr/DC/sc
Lugano
19 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1959, di formazione scenografa, ma da ultimo attiva quale telefonista a
tempo parziale, in data 20 febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “disturbo bipolare” (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a
cura del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, con
progetto di decisione del 30 settembre 2008 (doc. 25/1-4), poi confermato con
decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita
intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006
e il 30 novembre 2006, poi soppressa a partire dal 1° dicembre 2006 a seguito del miglioramento delle condizioni di salute, che la rendono abile al lavoro all’80%
in qualsiasi attività, con un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. B).
Con
sentenza 32.2008.236 del 22 giugno 2009, il TCA ha annullato la decisione
impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le
patologie psichiatriche tramite un complemento peritale da parte del dottor __________
del Centro peritale per le assicurazioni sociali.
1.2. Dopo avere
effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli
accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova perizia
psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS)
(doc. 63), con progetto di decisione del 27 luglio 2010 (doc. 71/1-3), poi
confermato con decisione del 13 ottobre 2010 (doc. 72 e 75-76), l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal
1° febbraio 2006, poi diminuita ad una mezza rendita di invalidità (grado AI
50%) dal 1° gennaio 2008.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato un
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e di “condannare
l’amministrazione ad emettere una nuova decisione formale indicante un nuovo
termine per la presentazione del ricorso”.
Il rappresentante dell’assicurata, a motivazione
della propria richiesta, ha indicato che “sentito il parere dello specialista
curante dr. med. ____________________ in __________ (__________), che manifesta
il suo pieno disaccordo rispetto alla perizia del 14 gennaio 2010, in questa sede si lamenta l’impossibilità da parte della ricorrente, rispettivamente del
sottoscritto patrocinatore, di preparare un degno atto ricorsuale fondato su di
una controperizia, ritenuto come la perizia del Centro peritale sia stata
inviata dall’UAI alla controparte unicamente in data 5 novembre 2010”, tramite posta “B”, “pervenuta al sottoscritto patrocinatore e allo specialista curante il
giorno 10 gennaio 2010 a tre soli giorni dalla scadenza del termine di
ricorso”.
Il rappresentante dell’interessata ha concluso
che “il ritardo con cui l’UAI ha trasmesso la perizia medica su cui si fonda la
decisione impugnata è inspiegabile e costituisce una palese negligenza:
negligenza che di fatto preclude alla ricorrente e in particolare allo
specialista curante la possibilità materiale di allestire una contro-perizia
sulla quale fondare e motivare” il ricorso (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere rilevato che, dal profilo formale, non vi sono i
presupposti per annullare la decisione impugnata, considerato che “controparte
può sempre richiedere al Lodevole TCA di potere completare il proprio ricorso
con l’ulteriore rapporto del dr. __________ (cfr. art. 9 Lptca) - ne ha chiesto
la reiezione (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA
Fatti
I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del
25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente diminuito ad una
mezza rendita di invalidità, a partire dal 1° gennaio 2008, la rendita intera
attribuita all’assicurata a decorrere dal 1° febbraio 2006 o se, al contrario,
come da lei richiesto, ella ha diritto ad una rendita intera di invalidità
anche dopo il 31 dicembre 2007.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente,
in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.5. Nel
precedente rapporto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro peritale, posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva
bipolare, attualmente in remissione (F31.7) con adeguata terapia
psicofarmacologica” (doc. 15-7), ha considerato l’assicurata totalmente inabile
al lavoro “per quanto riguarda i periodi passati”, come attestato dal dr. __________,
mentre “dal momento dell’attuale valutazione in avanti, rilevo un grado di
incapacità lavorativa del 20%-25%” sia nella sua attività di scenografa, sia in
altre attività adeguate, che non comportino ritmi eccessivamente stressanti,
numerose ore di straordinario o un ambiente interpersonale di tipo
iperstimolante e conflittuale, vista l’assenza da oltre un anno di episodi
maniacali critici, che hanno limitato, in precedenza, la sua capacità
lavorativa in maniera totale (doc. 15/8-9).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.1.), con
sentenza 32.2008.236 del 22 giugno 2009, il TCA, ritenendo che nella
valutazione peritale psichiatrica vi fossero alcuni aspetti che non erano stati
chiariti a sufficienza e che necessitavano quindi di ulteriori accertamenti, ha
rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie psichiatriche
dell’interessata (doc. 51/1-28).
2.6. L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2008.236 del 22
giugno 2009 (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di accertare in maniera approfondita
lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato al Centro peritale il mandato
di esperire una nuova valutazione peritale.
Nel
rapporto peritale del 14 gennaio 2010, il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro peritale, ha posto la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva
bipolare, attuale episodio depressivo di grado lieve (F31.3)” (doc. 63-8).
Il dr. __________ ha sottolineato che, rispetto
alla sua precedente visita peritale del 2007, alla luce della nuova crisi
intervenuta nel 2008, occorre effettivamente esprimere un giudizio di maggiore
gravità. Lo specialista ha indicato che “tale giudizio non è legato al problema
depressivo durante le fasi intercritiche che risulta oggettivamente lieve, né
alla tendenza alla iperattività primaverile. Penso piuttosto che il processo di
malattia, che perdura da molti anni, abbia indebolito sistematicamente la
capacità della signora di resistere agli stress provenienti dall’esterno”.
Il dr. __________ ha rilevato che l’interessata
ha sviluppato una progressiva intolleranza alle pressioni esterne ed
interpersonali, di modo che ella va ritenuta, a causa della sua ridotta
caricabilità allo stress, inabile al lavoro nella misura del 50%, osservando
che “un carico lavorativo superiore rischierebbe di scontrarsi con una
difficoltà a gestire lo stress che potrebbe effettivamente ripercuotersi
negativamente sull’equilibrio psichico globale”.
Lo specialista ha per contro indicato che “altri
fattori riferiti dalla peritanda, come la sua età, la sua scarsa conoscenza
delle lingue straniere, il fatto che alla luce della sua formazione di
sentirebbe “umiliata” a fare “la semplice impiegata” o lavori routinari, non
rientrano invece tra i fattori pertinenti per l’AI.
Quanto ai possibili contesti lavorativi esigibili
dall’assicurata, il dr. __________ ha evidenziato che “essi devono certamente
avere degli elementi di protezione, per evitare che le difficoltà vadano a
generare degli scompensi, aggiungendo che “personalmente penso che un simile
posto si possa trovare e mi baso sulla constatazione, derivata dalla mia
esperienza clinica, che alcuni pazienti bipolari analoghi alla signora RI 1
hanno conservato un’attività lavorativa, pur con alcuni aggiustamenti sul
carico di lavoro e sul contesto, operati da un datore di lavoro opportunamente
informato e collaborante” (doc. 63-11).
Infine, a
proposito dei precedenti periodi di incapacità lavorativa dell’interessata, il
dr. __________ ha indicato che, contrariamente a quanto indicato nella
precedente valutazione peritale del 2007 - nella quale egli aveva ritenuto
corretto fare partire la parziale capacità lavorativa dal momento della sua
visita peritale nel settembre 2007 – “alla luce delle attuali riflessioni cliniche
sui livelli di caricabilità e sull’importanza di ridurre lo stress per evitare
i temuti scompensi maniacali, sento in coscienza di dovere esprimere un
giudizio di maggiore gravità anche per i periodi precedenti. Pertanto, dal mese
di settembre 2007 in avanti, la signora RI 1 va ritenuta inabile al lavoro al
50% per ogni attività lavorativa” (doc. 63-11).
Il dr. __________ ha aggiunto che “visto che
nell’ultimo certificato prodotto nel 2008 il dr. __________i ha cambiato
opinione e propende per una completa compromissione lavorativa di vecchissima
data (dall’adolescenza), non posso evidentemente trovare un terreno comune per
individuare una data di partenza all’inabilità parziale. Di conseguenza, in
assenza di altri documenti probanti, ritengo adeguato ammettere la completa
inabilità lavorativa dall’inizio della presa a carico dello psichiatra curante
(gennaio 2005) fino al momento della mia precedente perizia (agosto 2007)”
(doc. 63-11).
Nel rapporto medico del 9 marzo 2010, il dr. D. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
sulla base della perizia eseguita dal dr. __________, ha considerato
l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua attività abituale di scenografa
dal mese di gennaio 2005, mentre in attività adeguate ha ritenuto che ella,
dopo essere stata inabile al lavoro al 100% da gennaio 2005 ad agosto 2007,
vada ritenuta abile al lavoro al 50% a partire dal mese di settembre 2007 (doc.
64-2).
In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr.
__________ del CPAS, senza tuttavia apportare nuove attestazioni mediche in
grado di mettere in dubbio quanto accertato in sede peritale, ma limitandosi ad
asserire che “il dr. __________ manifesta il suo pieno disaccordo rispetto alla
perizia del 14 gennaio 2010” (doc. I).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,
con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato
ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità
dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in
precedenza.
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V
376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è
affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,
il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere
visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15
p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dal dr. __________
del CPAS sia dettagliata, approfondita e che quindi rispetti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi infatti dalle accurate valutazioni del dr. __________
e confermate dal dr. __________ del SMR, che, del resto, non sono state
smentite, in sede ricorsuale, da successivi certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire
maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del CPAS i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro al 100% nella precedente attività di scenografa,
mentre presenta, a partire dal mese di settembre 2007, un grado di incapacità
lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali
indicati nella perizia CPAS del 14 gennaio 2010 e nel rapporto medico del dr. __________
del SMR del 9 marzo 2010.
2.9. In sede
ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e l’emissione da parte dell’UAI di una nuova decisione,
munita dei mezzi di diritto, lamentando il fatto di non avere potuto - a causa
del ritardo con il quale l’amministrazione ha provveduto a trasmettere la
perizia del CPAS - redigere un adeguato ricorso corredato da una contro-perizia
da parte del dr. __________.
Va
innanzitutto rilevato che il TF, con sentenza I 688/06 dell’8 ottobre 2007, ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di
essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere
se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe
inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad
Considerandi
ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte
osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta
di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere
sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida
evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della
procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio
della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
Ciò è
quanto si deve ritenere nel caso di specie, giacché la domanda di rinvio
all’UAI viene chiesta unicamente per avere il tempo di eseguire una
contro-perizia di parte, ma non a garanzia del suo diritto di essere sentito.
Inoltre,
come correttamente indicato dall’UAI nella risposta di causa, il rappresentante
dell’assicurata, anziché chiedere l’annullamento della decisione impugnata,
avrebbe potuto produrre la perizia di parte del dr. __________ in corso di
causa, quale nuovo mezzo di prova, a norma dell’art. 9 Lptca, il quale prevede
che “l’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti
vengono trasmessi alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per
la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati”.
In effetti, questo Tribunale il 13 dicembre 2010 ha assegnato al rappresentante dell’assicurata un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Sebbene da allora siano trascorsi cinque mesi
nessun nuovo rapporto medico è stato fatto pervenire al TCA.
Il TCA
ritiene infine che, alla luce della perizia del CPAS fatta allestire dall’UAI,
non sono necessari gli ulteriori approfondimenti medici richiesti dalla
ricorrente.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.10
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come
correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2008
(essendo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata in attività
adatte riconducibile al mese di settembre 2007, ma con effetto sul diritto alla
rendita a partire dal gennaio 2008).
Per il periodo precedente (da gennaio 2005),
difatti, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di invalidità, a fronte
di una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, come stabilito dal
CPAS e confermato dal dr. __________ del SMR.
2.11
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella
presente fattispecie, per determinare il reddito da valido, il consulente IP, nel
suo rapporto del 20 aprile 2010, ha tenuto conto dei dati statistici nazionali
di cui alla Tabella TA1 (2008), nel settore privato svizzero globale, in
attività semplici e ripetitive, pari a fr. 51'367.68 (doc. 66-2).
La scelta
di basarsi sui dati statistici è stata presa conformemente a quanto già
indicato dalla precedente consulente IP nel rapporto del 21 luglio 2008, nel
quale aveva osservato che “considerando che l’assicurata ha lavorato
principalmente all’estero e che in Svizzera non ha mai avuto esperienze
lucrative significative, per una valutazione del salario che l’assicurata
potrebbe percepire senza danno alla salute (salario da valido) si ritiene di
potersi basare sui rilevamenti statistici” (doc. 21-2).
Il TCA
ritiene corretto fare riferimento a valori statistici, non essendo possibile
prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurata prima del
danno alla salute, dato che nel 2005 ella ha lavorato presso una ditta di
telemarketing solo per un breve periodo di pochi mesi (cfr. doc. 21-1).
Alla luce
tuttavia delle competenze scolastiche e professionali dell’interessata (che,
come indicato nel rapporto del 21 luglio 2008, dopo le scuole dell’obbligo ha
frequentato dapprima il liceo artistico, poi un corso di grafica di un anno
presso __________ ed in seguito ha frequentato con successo l’Accademia __________
nel settore della scenografia, lavorando in seguito come scenografa in __________,
cfr. doc. 21-1), il TCA ritiene più opportuno fare riferimento, nella
fissazione del reddito da valida, alle tabelle RSS (2008) relative al settore
specifico di attività dell’interessata, vale a dire al ramo economico “92
attività ricreative, culturali e sportive”, livello di qualifica 3 (conoscenze
professionali e specializzate), pari a fr. 71'527.47.
2.12
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Il
Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,
dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e
non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di
principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)
conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul
posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001
consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129
V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26
novembre 2008)
Nel suo
rapporto del 20 aprile 2010, la consulente IP ha fissato il reddito da invalido
dell’assicurata facendo capo ai dati statistici forniti dalla Tabella TA1 2008,
nel settore privato svizzero globale, livello di qualifica 4, per una donna,
pari a fr. 51'367.68 (cfr. doc. 66-2).
Pur non
essendo stato contestato in sede di ricorso, il TCA non può concordare con
questa scelta dell’amministrazione.
Va
infatti rilevato che la stessa consulente IP ha considerato, quali attività ancora
esigibili al 50% da parte dell’assicurata, oltre alle attività rispettose delle
sue limitazioni funzionali elencate nella tabella RSS TA1, anche altre “attività
affini” alla sua attività di scenografa “quali ad esempio: decoratrice, espositrice,
pittrice di scenari” (doc. 66-2).
Alla luce
di queste considerazioni, sarebbe quindi più corretto, a mente del TCA, fare
riferimento, nella determinazione del reddito da invalido, al livello di
qualifica 3, relativo a conoscenze professionali specializzate, viste le competenze
professionali dell’interessata.
In una
sentenza 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere,
il Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi
al livello di qualifica 3, osservando:
"
3.4.1
Soweit der Versicherte vorbringt, die von
der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41,
Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht
beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht
eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der
Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur
FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den
Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die
Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und
Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist
ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig
erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und
repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem
Versicherten, der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur
noch derartige Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen
zumutbar sein sollen, vermag nicht einzuleuchten.”
Per quanto riguarda, invece, il dato statistico
da usare per determinare il reddito da invalido (che secondo l’UAI dovrebbe
essere quello relativo ad un'attività generica nel settore privato,
Tabella TA1, dato totale), va evidenziato che nella sentenza
I 456/05 del 27 novembre 2006, citata in
precedenza, relativa all’attività di intermediario finanziario, il Tribunale
federale ha considerato non corretto l’utilizzo dei dati statistici relativi
all’insieme del settore privato, applicati da questo Tribunale (cfr. STCA
32.2004.95
del 19 maggio 2005), ma ha ritenuto applicabili i dati statistici
nazionali relativi al settore finanziario. L’Alta Corte si è infatti così
espressa in merito a tale argomento:
" (…)
4.4
Resta da stabilire l'importo base - sul quale si è già
pronunciata la Corte cantonale nel giudizio di rinvio - al quale
l'amministrazione, una volta compiuto il complemento istruttorio, dovrà
orientarsi per la determinazione del guadagno da invalido (sulla portata e
l'impugnabilità di simili indicazioni nell'ambito di una decisione di rinvio
cfr. ad esempio la sentenza inedita del 28 luglio 1987 in re C., I 76/87, dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito che qualora
l'autorità giudiziaria statuente disponga il rinvio della causa perché
l'amministrazione decida secondo schemi vincolanti, sono pure impugnabili i
motivi appartenenti all'oggetto litigioso cui il dispositivo del giudizio non
faccia riferimento).
4.4.1
Riferendosi ai valori medi nazionali di cui all'ISS 2002
(TA1, pag. 43, cifra 65, livello di esigenze 3), l'amministrazione ha stabilito
questo importo base in fr. 80'364.- annui o fr. 6'697.- mensili.
4.4.2
Per parte sua, il primo giudice, riferendosi ai valori
regionali ticinesi riportati nella tabella TA13 di cui all'ISS 2002 (pag. 62,
livello di esigenze 3), ha quantificato questo dato in fr. 60'970.- annui.
4.4.3
Nel suo ricorso, l'UAI contesta l'operato dell'autorità
giudiziaria cantonale e rileva che se anche ci si volesse riferire alle medie
salariali ticinesi, dalla nuova inchiesta sulla struttura dei salari specifica
alle grandi regioni, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica nel 2004,
risulterebbe, per l'anno 2002, un salario base mensile di fr. 6'992.- nella
professione di intermediario finanziario, quindi addirittura superiore e
maggiormente sfavorevole per l'assicurato rispetto a quello stabilito
dall'amministrazione facendo capo ai dati statistici nazionali. A ciò si
aggiungerebbe che l'importo di base preso in considerazione dalla Corte
cantonale sarebbe approssimativo in quanto afferente a un'attività generica nel
settore privato e non alla professione di intermediario finanziario ancora
esercitabile dall'assicurato.
4.4.4
Recentemente, mediante decisione della Corte plenaria del 10
novembre 2005, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di
esprimersi sull'applicabilità dei dati statistici relativi alle "grandi
regioni" (tabella TA13) di cui all'ISS per determinare il reddito
ipotetico da invalido (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). In tale
occasione questa Corte ha stabilito che la precedente prassi che tollerava
l'applicazione dei valori regionali non poteva più essere ammessa essendo
incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come
pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni
quali assicurazioni federali (sentenza citata, consid. 8.5).
4.4.5
Già solo per questo motivo, l'intervento del primo giudice a
correzione dell'importo base determinato dall'amministrazione per il calcolo
del reddito da invalido non può trovare tutela.
Dovendo partire dal dato mensile considerato dall'UAI (fr.
6'697.-) e dovendolo adeguare alla durata oraria settimanale nel settore
finanziario (41,5 ore [La Vie économique, 6/2006, pag. 86, tabella B9.2),
l'importo di riferimento per il calcolo del reddito da invalido va stabilito in
fr. 83'377,65 annui (fr. 6'697 x 41,5 : 40 x 12). In questa misura, il ricorso
dell'UAI merita di essere accolto.”
Nel caso di specie, tuttavia, diversamente del caso appena citato, l’assicurata, come visto in precedenza (cfr.
consid. 2.8.), può essere considerata abile al lavoro in attività non
stressanti, quantomeno nell’ambito dei servizi o, più in generale, nel più
vasto settore della produzione e dei servizi.
Va, al riguardo, segnalato che, in una sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 -
concernente un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha
stabilito che il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in
base ai dati statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il
dato relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste
le conoscenze professionali qualificate dell’assicurato.
L’Alta
Corte si è così espressa:
"
5.4
Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa
capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être
calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait
toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit
nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée
aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu
serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du
travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le
revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que
l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.
30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.
Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de
production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être
considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant
qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la
recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de
s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les conditions
salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche
économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484;
RAMA 2001 n° U 439 p. 347). En revanche, au vu de l'expérience de l'intimé, on
doit admettre que celui-ci possède des connaissances professionnelles
qualifiées justifiant la prise en considération de la catégorie de salaire 3.
Quant à la déduction du salaire statistique de 5% opérée par les premiers
juges, elle n'est pas critiquable compte tenu de l'âge de l'intéressé et du
fait qu'il avait travaillé depuis 1987 auprès du même employeur (cf. ATF 126 V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467
p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).
Le salaire de référence est donc celui auquel
pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé à un niveau de qualification 3, soit 66'600
fr. par an [5'550 fr. x 12]. Ce montant doit être rapporté à un horaire
hebdomadaire de travail de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse
2006, p. 101, T 3.2.4.19), ce qui donne un salaire de 69'264 fr. [66'600 x 41,6
: 40]. Après un abattement de 5%, le revenu d'invalide s'établit à 65'800 fr..”
Il TCA ritiene, pertanto, che nella
determinazione del reddito da invalido dell’interessata, ancora abile in qualsiasi
attività al 50%, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del
settore privato della Tabella TA1, livello di qualifica 3, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato
di salute dell’interessata.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5'095.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 5'298.80
mensili oppure a fr. 63'585.60 per l'intero anno (fr. 5'298.80 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza da un
punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle
sue condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50%
e ammonta a fr. 31'792.80 (fr. 63'585.60 ridotti del 50%).
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass
die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden
Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive
Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der
prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.14
In concreto,
nel rapporto del 20 aprile 2010, il consulente IP non ha accordato riduzione alcuna
(cfr. doc. 66-2).
Il TCA -
ritenuto che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per distanziarsi da questa scelta
dell’amministrazione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurata.
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da
invalido di fr. 63’585.60, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'792.80.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'527.47
(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 55.55%, arrotondato
al 56% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.15
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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