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Decisione

32.2010.320

Diritto ad un quarto di rendita dopo STCA di rinvio per ulteriori accertamenti medici

9 giugno 2011Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I referti clinici documentati a partire dal 2007

riguardanti il ginocchio sinistro sono quindi sostanzialmente stabili e

corrispondono ai riscontri attuali. Ciò combacia anche con i dati anamnestici

forniti dal paziente con una descrizione attuale dei sintomi ed impedimenti

analoga a quanto dichiarato in precedenza. Una conferma della stabilità

morfologica non è invece possibile, non essendoci a disposizione le indagini radiologiche

del 2007.

Complessivamente valuto la capacità funzionale

residuale del paziente come segue (considerando anche le patologie delle

spalle):

- sollevamento e/o trasporti di carichi (adoperando

le due

braccia):

× molto

leggeri (fino a 5 kg): normale

. leggeri (fino a 10 kg): ridotta

. medi (fino a 25 kg): esigua a nulla

. pesanti (oltre a 25 kg): nulla

. sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: ridotta

+ di 5 kg: nulla

- manipolazione di oggetti ed attrezzi: *

. leggeri/di precisione: normale

. medi: ridotta

. pesanti: nulla

* escluse attività che richiedono

movimenti ripetitivi di elevazione e/o abduzione nelle spalle maggiore di 40°

circa

- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

. a braccia elevate: molto ridotta

. con rotazione del tronco: normale

. seduta e piegata in avanti: normale

. eretta e piegata in avanti: normale

. inginocchiata: nulla

. con le ginocchia flesse: nulla

- mantenere posizioni statiche:

. seduta: per un massimo di 2 ore senza

interruzione

. eretta (senza possibilità di fare

piccoli spostamenti): per un massimo di 15 minuti

- spostarsi/camminare:

. fino a 500 m circa: normale

. oltre a 500 m: ridotta

. per lunghi tragitti: esigua (solo con pause)

. su terreni accidentati: esigua

. salire/scendere scale: ridotta

. spostamenti su ponteggi o scale a pioli: nulla

- diversi:

. il paziente non può essere esposto a situazioni

di scarso equilibrio

Pur ritenendo la situazione clinica attuale (del

ginocchio sinistro) simile ai riscontri del perito Dr. __________ del gennaio

2007, valuto la capacità funzionale residuale del signor RI 1 in maniera differente

con particolare riferimento alla posizione eretta, parzialmente eretta e

seduta, dal Dr. __________ considerata assumibile "senza problema alcuno"

ma da me giudicata assumibile solo in forma limitata a causa della ridotta

caricabilità di un'articolazione portante affetta da un'artrosi "di grado

da medio a grave" (Dr. __________).

Per valutare la capacità lavorativa residuale del

paziente nel lavoro svolto va ricordato il mansionario come fornito dal datore

di lavoro in data del 20.03.2006: "lavorava nel reparto di manutenzione e

le sue mansioni erano di diverse tipologie, riguardanti le riparazioni e il

buon mantenimento della macchine utensili (pulizia, rabbocco lubrificanti

ecc.).

Nel 99% dei casi si trattava di lavori da svolgere in

posizione non seduta, vale a dire: in piedi, chinato, rannicchiato, sdraiato,

in ginocchio e in tutte le varianti possibili tipiche del lavoro di

manutenzione.

Per quanto riguarda il sollevamento dei pesi, risulta

difficile catalogare le frequenza e il valore dei pesi sollevati, in quanto le

riparazioni di attrezzature e di macchine comporta sollevamenti continui che possono

andare dai pochi kg di un trapano a mano o di un fustino di olio fino ai 20/30

kg. Oppure il montaggio di un grosso motore elettrico da montare in posti a

volte non agevoli che consentono l'utilizzo di paranchi e sollevatori".

Anche se non viene specificato in che misure le diverse

posizioni corporee vennero richieste appare poco probabile, che il signor RI 1

potrebbe svolgere un'attività di questa tipologia in misura superiore al 40%

con un'incapacità lavorativa che giudico del 60% a partire dall'inizio del 2007

e questo considerando anche le patologie delle spalle. La situazione al momento

della perizia SAM nel maggio del 2005 non apparve migliore con un decorso

post-traumatico non ancora concluso al punto che ritengo la presente

valutazione della capacità lavorativa valida anche allora. Le mansioni fornite

dal datore di lavoro porta la data del 20.03.2006; non era quindi a

disposizione del perito ortopedico della SAM, Dr. __________, il che potrà

spiegare la differenza tra la sua valutazione della capacità lavorativa

residuale per la professione svolta e quella presente. L'asportazione del

materiale osteosintetico nel 2006 giustifica una temporanea interruzione di qualsiasi

attività lucrativa per la durata di un mese.

Data la stabilità delle condizioni cliniche del

paziente la presente valutazione ha carattere definitivo.

6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI

LAVORO

Le limitazioni funzionali di entrambe le spalle sono di

tipo strutturale (retrazione della capsula articolare). Non si sono modificate

nel decorso degli ultimi anni. Non credo, che misure terapeutiche di qualsiasi

tipo siano in grado di migliorare la mobilità articolare ulteriormente.

Per il ginocchio sinistro si prospetta a medio termine

lo impianto di un'endoprotesi per lo meno parziale ma più verosimile di tipo

totale, opzione che il paziente al momento esclude ma che andrà ridiscusso in

caso di nuovi aspetti clinici. Il gesto non modificherà però in maniera

tangibile le limitazioni sotto il punto 5 e con ciò la valutazione della

capacità lavorativa residuale.

Per un'attività lucrativa consone alle risorse fisiche

ancora presenti (nel rispetto delle limitazioni stabilite) il signor RI 1 è da

considerare abile al lavoro nella misura del 60% inteso come presenza normale

sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto dovuto ad un ritmo di lavoro

rallentato a causa dei presenti dolori (al ginocchio sinistro) rispettivamente

della necessità di interrompere le sue posizioni corporee. In analogia alle

considerazioni sotto il punto 5. ciò vale a partire da maggio 2005 (perizia

SAM). Si tratta di una valutazione medico-teorica che non prende in

considerazione fattori non medici che potrebbero ostacolare il reinserimento

del paziente nel mondo di lavoro dal quale è assente da ormai 7 anni.

Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari con

particolare riferimento al ginocchio sinistro.

(…)" (doc. AI 135/11-16)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 20 maggio

2009 e le annotazioni 13 gennaio e 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI

136/1-2, 150/1 e 159/1), nonché i rapporti 25 settembre 2009 e 28 gennaio 2010

della consulente in integrazione (doc. AI 137/1-3, 152/1 e tabelle sub doc. AI

155/1 e 156/1-8) – con decisioni 21 ottobre 2010 ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005 (doc. AI 161/1-2 e 162/1-3).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________,

il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo

la quale, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale dal novembre 2004, dal

mese di maggio 2005 vi é una capacità lavorativa del 40% nella sua attività

abituale quale meccanico-manutentore e del 60% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non é stata del

resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti

attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel

rapporto medico 20 maggio 2009 (doc. AI 136/1-2).

In

particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera 23 febbraio

2010 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 157/2-3), non ha posto delle nuove

diagnosi che non siano già state considerate dal perito e non si è espresso chiaramente

sulla capacità lavorativa limitandosi sostanzialmente a sostenere che il dr. __________

avrebbe sottovalutato le problematiche che affliggono l’assicurato.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 19 aprile 2010, ha osservato che “(…) il curante si dissocia dalla nostra valutazione (“non sono

assolutamente d’accordo come al solito”) e in particolare per la valutazione

delle capacità funzionali residue. Per quanto mi riguarda posso affermare che

la valutazione del dr. __________ (perizia 11.05.2009) è completa, comprende

anamnesi, visita accurata con rilevamento dello stato reumatologico,

valutazione delle immagini radiologiche e giunge a delle conclusioni coerenti.

Per quanto riguarda i pesi di 5 kg, essi sono riferiti al sollevamento-trasporto

con 2 braccia (fino all’altezza della cintura), non con un braccio solo e sopra

le spalle. Per quanto riguarda la protesi al ginocchio essa è citata come

possibile evoluzione futura. La valutazione si riferisce alla situazione

attuale, e pertanto confermo la valutazione data (dal punto di vista medico) (…)”

(doc. AI 159/1).

Del

resto, dopo aver preavvisato un rapporto medico a cura del dr. __________ (IX),

l’assicurato ha comunicato al TCA di non aver ulteriori mezzi di prova da presentare

(X).

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di valutazione peritale), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii).

Quanto

alla patologia psichiatrica, questo Tribunale, nella STCA del 23 settembre 2008

(doc. AI 116/1-25), aveva già concluso che “(…) il dr. __________, nel

rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi

ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto

questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005),

precisando che “(…) non

si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del

19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico

impartito. (…)” (doc. AI 50/2). Pertanto, senza che sia

necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA

1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________

che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile

come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato.

L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una

attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14). Una tale conclusione si impone a maggiore ragione

visto che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM. (…)” (doc. AI 116/22).

Con

il presente ricorso l’assicurato non ha apportato la benché minima documentazione

medica che attesti un danno alla salute di natura psichica e dagli atti risulta

inoltre che egli, dall’ottobre 2005, non è nemmeno più in cura dal dr. __________

(doc. AI 124/1 e 125/1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 11 maggio 2009 tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e

non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità lavorativa

dopo il mese di maggio 2009 e prima del 21 ottobre 2010 (data delle decisioni

impugnate), a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’inca-pacità lavorativa

totale dal novembre 2004 rispettivamente una capacità lavorativa del 40% nella

sua attività abituale e del 60% in un’altra attività adeguata dal mese di

maggio 2005.

La

domanda di un’ulteriore perizia medica come il richiamo delle cartelle mediche

dai medici indicati va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.9. Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2005 visto che l’inabilità al lavoro

è iniziata nel novembre 2004 (cfr. consid. 1.1).

2.9.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza, nel 2005 il reddito da valido ammonta a fr. 48'520.--

(salario annuo indicato dall’ex datore di lavoro riferito al 2005 sub. doc. AI

66/1-2, considerato un premio di fr. 600.-- in caso di assenza annua per malattia

di al massimo mezza giornata, così come ritenuto dalla consulente in

integrazione sub doc. AI 137/2 e 155/1).

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,

consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135

V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.9.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2005 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido di fr. 57’830.82 (fr. 4'588.--

[dato secondo la TA1 valida per il 2004] aggiornati al 2005 aumentandoli del’1%

[cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95], riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Presso

il suo ultimo datore di lavoro, la __________, nel 2005 con un grado di

occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 48'520.--

(cfr. consid. 2.9.1).

Questo

salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore produzione e fabbricazione di prodotti in

metallo di fr. 59'811.28 (Tabella TA1 2004, ramo economico 27,28 [ramo questo

considerato anche dalla consulente in integrazione sub. doc. AI 156/2], livello

di qualifica 4: fr. 4'777.--, aggiornati al 2005 aumentandoli del’1.3% [cfr.

tabella B 10.2, settore D industria manifatturiera, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95] riportati su 41.2 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2011, settore D industria manifatturiera pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 59'811.28).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9.2) e posto che dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 57’830.82) va dunque ridotto del 13.88%, percentuale corrispondente al gap

salariale applicabile (fr. 48'520.-- contro fr. 59'811.28 danno un gap

del 18.88% che va ridotto dei primi 5 punti attestandosi al 13.88%) e si attesta a fr. 49'803.90 (fr. 57’830.82 ridotti del

13.88% = fr. 49'803.90).

Considerata la capacità lavorativa del 60% e

applicata la riduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione

professionale il reddito ipotetico da invalido si

attesta infine in fr. 25'399.98 (fr. 49'803.90 x 60% e ridotti del 15%).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 48'520.-- e quello ipotetico da invalido di fr.

25'399.98 si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([48'520.-- - 25'399.98] x

100 : 48'520.-- = 47.65% arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto un quarto di rendita

d’invali-dità (cfr. consid. 2.4).

Quanto

alla censura in merito alla riduzione del 15% – a pagina 3 del ricorso

l’assicurato osserva: “(…) si noti del resto che l’Ufficio AI, in modo del

tutto incomprensibile ed arbitrario, non ha proceduto ad alcuna deduzione

sociale (mentre nella precedente decisione del 2007, poi annullata da codesto lodevole

TCA a seguito dell’accoglimento del ricorso del signor RI 1, l’Ufficio AI aveva

calcolato una deduzione sociale del 25%, e qui [ndr. recte: quindi] la

percentuale massima). Si tenga del resto conto del fatto: a) che l’assicurato è

in età avanzata (è del 1948); b) che è abile al lavoro solo parzialmente; c)

che è straniero; d) che ha una formazione limitata (…)” – il TCA osserva

quanto segue.

Innanzitutto

la decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2 e le motivazioni sub. doc. AI 96/1-4)

è stata annullata da questo Tribunale con la STCA del 23 settembre 2008 (doc.

AI 116/1-25) e pertanto i dati economici in essa considerati non possono essere

ritenuti da base per il presente calcolo.

Inoltre,

a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, la consulente in

integrazione ha riconosciuto una riduzione del 15% per attività leggera e a

tempo parziale (doc. AI 137/2 dal quale risulta una riduzione complessiva del

28.9% comprensiva del gap salariale del 13.9% come risulta dalla tabella sub.

doc. AI 156/1).

Prendendo

poi posizione su analoghe censure – già con le osservazioni 8 gennaio 2010 (doc.

AI 148/1-2) il ricorrente aveva sostenuto che: “(…) Quanto al reddito

ipotetico da invalido, va in ogni caso detto che, oltre al GAP salariale, occorre

tenere conto della riduzione sociale a seguito del fatto che l’assicurato è in

età avanzata, che è abile al lavoro solo parzialmente, che è straniero, che ha

una formazione limitata, ecc. Orbene, a questo proposito non avete dedotto

nulla, mentre nella precedente decisione la deduzione era stata quella massima

(25%) (…)” (doc. AI 148/2) –, nel rapporto 28 gennaio 2010, la

consulente in integrazione si è così espressa: “(…) contrariamente a quanto

asserito dal rappresentante legale dell’A., oltre al gap salariale (13.9%) è

stata applicata la riduzione per attività leggera (5%) e quella per attività a

tempo parziale (10%) per un totale di 28.9% di riduzioni per svantaggi

salariali. In base all’attuale prassi dell’UAI e delle direttive concernenti le

riduzioni possibili da applicare al reddito da invalido per quanto concernono

gli eventuali svantaggi salariali, non è possibile apportare ulteriori

modifiche oltre a quelle che si possono leggere nel rapporto CIP del 25 settembre

2009 (…)” (doc. AI 152/1).

In

concreto, viste le argomentazioni addotte dalla consulente in integrazione e

ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), questo

Tribunale non può che confermare la riduzione del 15%.

In

particolare, in merito al fattore “età” – al momento della nascita

del diritto l’insorgente aveva 57 anni e 62 quando é stata resa la decisione

impugnata –, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione

a lavoratori ausiliari, siccome essi “(…) auf

dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis

zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55,

LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07

vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)

(…)” (STF 8C_319/2007

del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, vedi anche le STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2;8C_292/2009 del 10 giugno 2009

consid. 5.2.1;9C_124/2010 del 21 settembre 2010 consid. 5;8C_482/2010 del 27

settembre 2010 consid. 4.2 e 4.2 e 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12).

2.9.4. Dalle

motivazioni della decisione (doc. AI 153/1-4) si evince che l’amministrazione

ha proceduto a raffrontare i redditi relativi agli anni dal 2005 al 2008,

raffronti dai quali sono risultati dei tassi di invalidità del 48% e del 47%

(si veda in particolare il doc. AI 153/2).

Al

proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza, in caso di peggioramento

della capacità lucrativa, la modificazione influenzante il diritto deve essere

considerata dal profilo di una nuova determinazione del diritto alla rendita

per la via della revisione ex art. 17 LPGA, a condizione che essa sia perdurata

tre mesi senza interruzione notevole (DTF 121 V 264 consid. 6b/dd; 109 V 125;

AHI-Praxis 2001 pag. 277 consid. 4).

Il

Tribunale federale, nella DTF 133 V 545, ha inoltre precisato che la revisione giusta l’art. 17 LPGA si occupa di modifiche nella situazione personale della

persona assicurata (stato di salute o circostanze economiche), di modo che

modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano la revisione di

una rendita di invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore

soglia viene superato (per eccesso o per difetto).

Nel

caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha

più ripreso alcuna attività lavorativa), nell’ipotesi in cui venisse superato

il valore soglia che dà diritto a una rendita di invalidità più elevata, ciò

sarebbe imputabile all’evoluzione economica generale ai sensi della DTF 133 V

545 consid. 7.1, di cui devono tener conto sia i validi che gli invalidi, e non

a modifiche nella situazione personale dell’as-sicurato. Se ne deduce pertanto

che, anche in tale ipotesi, non sarebbero adempiuti i presupposti per procedere

a una revisione della rendita di invalidità.

In

questo senso questo Tribunale può dunque esimersi dal verificare la correttezza

dei raffronti dei redditi operati dall’Uf-ficio AI dal 2006 al 2008 come pure

dal procedere al confronto dei redditi fino al momento della decisione impugnata.

2.10. In

simili circostanze visto tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno pertanto

confermate e il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe che è al beneficio di prestazioni

USSI (dalla perizia pluridisciplinare del SAM 13 giugno 2005 risulta che

“(…) riceve un aiuto dalla PA (USSI) di Fr. 2'900.-- mensili (…)” (doc.

AI 44/4)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può in

ogni caso essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin

dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti

all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica e che si è limitato a ripetere delle censure di natura

economica sulle quali la consulente in integrazione aveva già preso puntualmente

posizione) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le

allegazioni secondo le quali le valutazioni del perito dr. __________ non fossero

valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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