32.2010.320
Diritto ad un quarto di rendita dopo STCA di rinvio per ulteriori accertamenti medici
9 giugno 2011Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.320
Data decisione, Autorità:
09.06.2011, TCA
Titolo:
Diritto ad un quarto di rendita dopo STCA di rinvio per ulteriori accertamenti medici
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.320
FS/sc
Lugano
9 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 21 ottobre 2010 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, nel dicembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) grave stato diabetico – sindrome depressiva
(…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione
12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2), preavvisata con progetto 4 ottobre 2006 (doc.
AI 76/1-3), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assi-curato il diritto ad un
quarto di rendita (grado d’invalidità 43%) dal 1. novembre 2005.
In
esito al ricorso del 20 agosto 2007 interposto contro la decisione del 12 luglio
2007 questo Tribunale, con STCA del 23 settembre 2008 (doc. AI 116/1-25), ha
annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.
In
particolare, stabilito che a ragione l’amministrazione ha fatto iniziare l’anno
di carenza dal novembre 2004, circa le patologie somatiche e extra somatiche, questa
Corte aveva concluso che:
"
(…)
Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale
osserva che, senza interpellare precisamente il SAM al riguardo, l’Ufficio AI
non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di
un’abilità lavorativa del 70% a contare dal mese di novembre 2005 in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni poste.
Infatti, i periti non si sono espressi chiaramente
sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, oltre ad usare il
condizionale, hanno ritenuto l’eventualità del decorso più favorevole.
Del resto, anche il dr. __________, nelle annotazioni
15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1 riportato in esteso al consid. 2.6), non si è
espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata ed ha concluso che
“(…) pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell’abituale attività e anche in
attività con i limiti dati.” (doc. AI 62/1).
Anche nel precedente rapporto medico 17 agosto 2005
(doc. AI 47/1-3), il dr. __________ non aveva attestato una capacità lavorativa
del 70% in un attività adeguata.
Il dr. __________, nel suo reperto 16 febbraio 2007
(doc. AI 94/4-8) – nel quale riferisce della sua visita eseguita il 15 gennaio
2007 su incarico della Generali Assicurazioni –, se da una parte ha attestato
che “(…) in posizione eretta, parzialmente eretta e seduta il paziente può
lavorare senza problema alcuno. (…)” (doc. AI 94/8), d’altra parte non si è
espresso in alcun modo sull’evoluzione della capacità lavorativa in un’attività
adeguata dopo la perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 del SAM.
In particolare, il dr. __________ si è espresso solo
sull’evoluzione dell’inabilità lavorativa nella sua professione dopo
l’infortunio e non ha attestato da quando e se gradualmente sarebbe subentrata
la possibilità di lavorare senza problemi in un’attività adeguata.
In simili circostanze, la decisione impugnata va
pertanto annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i
necessari accertamenti per appurare compiutamente la capacità lavorativa in
un’attività adeguata e la sua evoluzione nel tempo, si pronunci nuovamente
sulla domanda di prestazioni.
In particolare, visto che il dr. __________, nella
lettera 20 novembre 2006 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 82/2), ha attestato
che il problema delle cuffie dei rotatori delle spalle sarebbe stata sottovalutata,
osservando che “(…) la risonanza magnetica della spalla destra ha mostrato un
versamento articolare, una tendinosi del sovraspinato con lesioni di secondo
grado su artrite sottoacromiale e borsite. (…)”, l’Ufficio AI dovrà procurarsi
il suddetto referto in modo da poterne, se del caso, tenere conto globalmente
nell’ambito dei necessari accertamenti medici sopra enunciati.
Non è possibile concludere differentemente neanche
avuto riguardo alla documentazione medica prodotta in corso di procedura in
merito alla quale il TCA, in particolare, rileva quanto segue.
Negli scritti 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________,
indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. E/1, E/2), il primario dr. __________ e il
capo servizio fisiatria dr. __________, si sono limitati a porre una diversa
valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia nella sua attività
abituale che in un’attività adeguata (in questo senso anche il dr. __________,
medico SMR, nelle annotazioni 5 dicembre 2007, cfr. doc. XII/2).
Questi aspetti, come visto sopra, necessitano tuttavia
di essere ulteriormente indagati.
Nello scritto 30 maggio 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.
XXIII), il dr. __________, divenuto nel frattempo primario della Clinica di
riabilitazione di __________ – a prescindere dal fatto che per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) –, ha poi riferito sulla visita di controllo del 13
maggio 2008 e, anche se ha rilevato che “(…) oggettivamente rispetto al
controllo precedente si evidenzia un maggior dolore alla palpazione
dell’emirima mediale e laterale del ginocchio sinistro e una maggior ipotrofia
del m. tricipite surale omolaterale (…)”, ha confermato un’inabilità lavorativa
del 100% nella precedente attività abituale e del 50% in un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni funzionali poste.
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il TCA
rileva invece che il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005
(doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi ritenuta nel precedente rapporto
19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto questo considerato dal SAM nella
perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005), precisando che “(…) non si sono
evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004
malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico impartito.
(…)” (doc. AI 50/2).
Pertanto, senza che sia necessario interpellare
nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale
deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________ che, nel suo
consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato
descritto non è codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come
stadio esistenziale fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente
in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
(…)” (doc. AI 44/14).
Una tale conclusione si impone a maggiore ragione visto
che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM.
(…)" (doc. AI 116/20-22)
1.2. Viste
le risultanze della perizia 11 maggio 2009 del dr. __________ (doc. AI
135/1-20) e sulla base del rapporto medico 20 maggio 2009 e delle annotazioni
13 gennaio e 19 aprile 2010 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 136/1-2,
150/1 e 159/1), nonché dei rapporti 25 settembre 2009 e 28 gennaio 2010 della
consulente in integrazione (doc. AI 137/1-3, 152/1 e tabelle sub doc. AI 155/1
e 156/1-8), con decisioni 21 ottobre 2010, preavvisate con progetto 23 dicembre
2009 (doc. AI 144/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1. novembre 2005 (doc. AI 161/1-2, 162/1-3 e le motivazioni sub
doc. AI 153/1-4).
1.3. Contro
queste decisioni, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e, in particolare,
la mancata considerazione della patologia psichiatrica di cui soffre – ha
chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e il riconoscimento del
diritto a tre quarti di rendita.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) ha fondato la valutazione
della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita
perizia medica del Dr. __________. […] Dal lato psichiatrico, come rammentato
dal Dr. __________ nel suo rapporto del 13.01.2010, codesto lodevole Tribunale
ha già avuto modo di determinarsi in merito nella sentenza del 23.09.2008. […]
Inoltre non è stata prodotta dal ricorrente, né in sede di osservazioni, né in
sede di ricorso, alcuna nuova certificazione medica a sostegno delle sue
asserzioni e/o che renda verosimile la presenza di una patologia psichiatrica
invalidante. […] La consulente in integrazione professionale, tenendo conto
delle risultanze mediche, ha elencato degli esempi di attività esigibili
leggere, adeguate allo stato di salute, che l’assicurato potrebbe ancora svolgere.
La consulente ha poi ritenuto una riduzione totale del 28.9% (5% per attività
laggera, 10% per attività a tempo parziale e 13.9% per GAP salariale) da operare
sul salario ipotetico da invalido. […] A tale proposito, nel caso concreto, non
vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, effettuata tra
l’altro da una persona versata in questioni reintegrative. Occorre inoltre
precisare che la precedente decisione emanata dallo scrivente Ufficio in data
12.07.2007 non è mai cresciuta in giudicato ed è stata quindi a suo tempo annullata
in seguito alla retrocessione degli atti da parte del TCA (cfr. sentenza
23.09.2008 – incarto n° 32.2007.268). Di conseguenza, non è da prendere come
termine di paragone rispetto alla decisione emanata il 21.10.2010, poiché
quest’ultima si basa su tutti gli atti raccolti in fase istruttoria (…)”
(IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritti 31 gennaio e 2 febbraio 2011 (X e XIII) l’assicurato ha comunicato al
TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e ha ritirato la
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
considerando in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a
STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se le decisioni 21 ottobre 2010 – con le quali
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. novembre
2005 – sono conformi o meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il diritto a tre quarti di rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA
di rinvio del 23 settembre 2008 (cfr. doc. AI 116/1-25 e consid. 1.1) –
l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori accertamenti medici e il 9 febbraio
2009 ha ordinato una valutazione a cura del dr. __________ (doc. AI 129/1-2).
Nella
perizia 11 maggio 2009 (doc. AI 135/1-20) il dr. __________,
FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione – posta la
diagnosi di “(…) – Esiti da fratture d’impressione del piatto tibiale
laterale sinistra (infortunio del 24.11.2004) necessitando della osteosintesi
(31.05.2006) con asportazione del materiale osteosintetico avvenuta
(31.05.2006); artrosi secondaria del compartimento femoro-tibiale laterale con
limitazioni funzionali persistenti – Periartropatia omero-scapolare cronica
bilaterale di tipo misto tendinotica ed anchilosante – Anamnesticamente
lombalgie recidivanti in/con • turbe statiche modiche del rachide • vertebra di
transizione lombosacrale (sacralizzazione sub completa di L5) – Diabete mellito
II (noto dal 1999, insulinodipendente dal 2004) con retinopatia (e
polineuropatia ?) (…)” (doc. AI 135/10-11) –, ha espresso la seguente
valutazione:
"
(…)
5.- GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN
PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITÀ ABITUALE
SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
All'origine della presente valutazione per giudicare il
diritto del signor RI 1 a prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità vi
sono tre patologie dello apparato locomotorio di sfere differenti (mentre sono
state giudicate ininfluenti sulla sua capacità lavorativa le patologie
internistiche e quelle psichiatriche).
La prima riguarda le spalle dove il paziente ha
avvertito i primi sintomi circa nel 2001 con un quadro di periartropatia
anchilosante bilaterale (capsulite retrattile) rilevata dal reumatologo Dr. __________
nella sua valutazione del 2002; conformemente alla diagnosi clinica posta, i
reperti morfologici del suo esame ecografico sono risultati normali (vedasi
anche punto 3.4.). Nella sua relazione descrive una riduzione della mobilità in
entrambe le spalle, maggiore di quanto rilevato in seguito e presente
attualmente. Essi avrebbero secondo lui giustificata allora un'incapacità lavorativa
non ulteriormente specificata. Il ricupero funzionale ed il miglioramento della
sintomatologia come da lui ipotizzati si sono verificati solo parzialmente al
punto che il medico curante Dr. __________, __________, ha ritenuto opportuno
chiarire ulteriormente la patologia morfologica della spalla destra tramite una
RM. L'esame del 04.09.2006 ha mostrato un moderato versamento articolare e
segni di tendinosi del sovraspinato con una sua lesione di II° ritenuta la
conseguenza di una sindrome da attrito sottoacromiale in presenza di una borsite
in questa sede (vedasi anche punto 3.4.). Dagli atti non risulta che questo esame
abbia scatenato ulteriori indagini, consulti o trattamenti; secondo il paziente
sarebbe stato messo a beneficio di sedute di fisioterapia che non avrebbero
però modificato nulla ai suoi disturbi, presenti a tutt'oggi e questo in entrambe
le spalle con dolori che si presentano regolarmente qualora alza pesi anche
leggeri, anche se tenuti a corpo, con l'impossibilità di alzarli oltre
all'altezza di un tavolo. I movimenti spontanei senza carico sarebbero invece
possibili anche sopra l'orizzontale, senza dolori a riposo o di notte.
Clinicamente persiste una limitazione dei movimenti attivi e passiva sia in
elevazione che nei movimenti rotatori da abduzione di entità lieve a moderata,
senza segni per un attrito sottoacromiale (rispettivi test negativi) e senza
indizi in favore di una franca insufficienza della cuffia dei rotatori con il
tendine del sovraspinato che appare ancora funzionante in particolare a destra
(pur presentando un aspetto degenerato nella RM citata).
Le limitazioni funzionali di entrambe le spalle
determinano una riduzione della capacità fisica per quanto riguarda l'alzare
pesi e lavori manuali sopra l'orizzontale (vedasi sotto).
La seconda riguarda la colonna vertebrale dove
vi sono dolori lombari intermittenti, senza che abbiano mai raggiunto
un'intensità da giustificare accertamenti medici (per quanto risulta dagli
atti) e con sintomi riferiti dal paziente presenti solo nel camminare e di
intensità contenuta. Sul piano clinico vi sono modiche alterazioni statiche del
rachide, segnalate anche da chi ha esaminato il paziente in precedenza, senza
limitazioni funzionali maggiori al di fuori di quanto ci si può aspettare in un
uomo di 61 anni e senza attualmente una sindrome vertebrale oggettivabile.
Radiologicamente si conferma il raddrizzamento clinicamente evidente della
lordosi lombare senza altre patologie significative in particolare di tipo
degenerativo; la vertebra di transizione al passaggio lombosacrale è da considerare
una variante anatomica senza significato clinico. Non vi sono perciò limitazioni
funzionali con eventuali ripercussioni sulla capacità fisica del paziente.
La terza e più significativa riguarda il ginocchio
sinistro dove il paziente ha subito una frattura d'impressione del piatto
tibiale laterale il 24.11.2004 necessitando della ricostruzione di esso tramite
osteosintesi ed un trapianto di spongiosa con il consecutivo sviluppo di
un'artrosi secondaria nel compartimento femoro-tibiale laterale. In una prima
valutazione da parte dell'AI sei mesi dopo l'evento (perizia SAM, maggio 2005)
si ipotizzò un ricupero parziale della capacità lavorativa del signor RI 1,
giudicata del 50% per l'ultima professione svolta di meccanico/operaio
manutentore presso le officine __________ (con una capacità lavorativa massima
fino al 70% in caso di un decorso favorevole) rispettivamente del 70% per
un'attività lucrativa fisicamente più leggera. Queste conclusioni si basarono
su una valutazione ortopedica richiesta allo specialista Dr. __________ (suo
rapporto del 24.05.2005). Egli segnalò però già allora, che la situazione clinica
non poteva essere considerata stabilizzata essendo probabile l'evoluzione della
patologia in una gonartrosi, ipotesi che si è prontamente verificata. La funzionalità
del ginocchio sinistro come da lui descritto (estensione/flessione: 0-10-90°) è
rimasta stabile nel decorso (Dr. __________, gennaio 2007: 0-0-95°; Dr. __________/Dr.
__________, ottobre 2007: 0-5-90°) e si riconferma anche nell'esame attuale
(0-10-95°). Sul piano morfologico la situazione nel compartimento
femoro-tibiale laterale si è consolidata progressivamente con comunque persistenti
irregolarità della superficie articolare del versante tibiale ed il consecutivo
sviluppo di una gonartrosi laterale. Non sono a disposizione le radiografie del
2007 del ginocchio sinistro (fatte effettuare dal perito dell'Assicurazione __________,
Dr. __________, __________). La descrizione fornita nel suo rapporto peritale
sembra comunque simile a quanto presente attualmente (artrosi compartimentale
di grado da medio a grave). La descrizione dei reperti clinici del Dr. __________
e dei Dr. __________ e __________ sono simili (esami avvenuti a distanza di 9
mesi) e riflettono la situazione attuale. Nessuno di loro descrive
un'attivazione del processo degenerativo (versamento articolare, sinovialite),
non rilevabili nemmeno nel presente. La dolorabilità alla palpazione
periarticolare può variare nella sua intensità ma è un criterio soggettivo
senza influsso sulla funzionalità dell'articolazione (come invece sostenuto dal
Dr. __________ nella sua relazione del 27.11.2007).
Fatti
I referti clinici documentati a partire dal 2007
riguardanti il ginocchio sinistro sono quindi sostanzialmente stabili e
corrispondono ai riscontri attuali. Ciò combacia anche con i dati anamnestici
forniti dal paziente con una descrizione attuale dei sintomi ed impedimenti
analoga a quanto dichiarato in precedenza. Una conferma della stabilità
morfologica non è invece possibile, non essendoci a disposizione le indagini radiologiche
del 2007.
Complessivamente valuto la capacità funzionale
residuale del paziente come segue (considerando anche le patologie delle
spalle):
- sollevamento e/o trasporti di carichi (adoperando
le due
braccia):
× molto
leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): ridotta
. medi (fino a 25 kg): esigua a nulla
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano delle spalle:
- di 5 kg: ridotta
+ di 5 kg: nulla
- manipolazione di oggetti ed attrezzi: *
. leggeri/di precisione: normale
. medi: ridotta
. pesanti: nulla
* escluse attività che richiedono
movimenti ripetitivi di elevazione e/o abduzione nelle spalle maggiore di 40°
circa
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate: molto ridotta
. con rotazione del tronco: normale
. seduta e piegata in avanti: normale
. eretta e piegata in avanti: normale
. inginocchiata: nulla
. con le ginocchia flesse: nulla
- mantenere posizioni statiche:
. seduta: per un massimo di 2 ore senza
interruzione
. eretta (senza possibilità di fare
piccoli spostamenti): per un massimo di 15 minuti
- spostarsi/camminare:
. fino a 500 m circa: normale
. oltre a 500 m: ridotta
. per lunghi tragitti: esigua (solo con pause)
. su terreni accidentati: esigua
. salire/scendere scale: ridotta
. spostamenti su ponteggi o scale a pioli: nulla
- diversi:
. il paziente non può essere esposto a situazioni
di scarso equilibrio
Pur ritenendo la situazione clinica attuale (del
ginocchio sinistro) simile ai riscontri del perito Dr. __________ del gennaio
2007, valuto la capacità funzionale residuale del signor RI 1 in maniera differente
con particolare riferimento alla posizione eretta, parzialmente eretta e
seduta, dal Dr. __________ considerata assumibile "senza problema alcuno"
ma da me giudicata assumibile solo in forma limitata a causa della ridotta
caricabilità di un'articolazione portante affetta da un'artrosi "di grado
da medio a grave" (Dr. __________).
Per valutare la capacità lavorativa residuale del
paziente nel lavoro svolto va ricordato il mansionario come fornito dal datore
di lavoro in data del 20.03.2006: "lavorava nel reparto di manutenzione e
le sue mansioni erano di diverse tipologie, riguardanti le riparazioni e il
buon mantenimento della macchine utensili (pulizia, rabbocco lubrificanti
ecc.).
Nel 99% dei casi si trattava di lavori da svolgere in
posizione non seduta, vale a dire: in piedi, chinato, rannicchiato, sdraiato,
in ginocchio e in tutte le varianti possibili tipiche del lavoro di
manutenzione.
Per quanto riguarda il sollevamento dei pesi, risulta
difficile catalogare le frequenza e il valore dei pesi sollevati, in quanto le
riparazioni di attrezzature e di macchine comporta sollevamenti continui che possono
andare dai pochi kg di un trapano a mano o di un fustino di olio fino ai 20/30
kg. Oppure il montaggio di un grosso motore elettrico da montare in posti a
volte non agevoli che consentono l'utilizzo di paranchi e sollevatori".
Anche se non viene specificato in che misure le diverse
posizioni corporee vennero richieste appare poco probabile, che il signor RI 1
potrebbe svolgere un'attività di questa tipologia in misura superiore al 40%
con un'incapacità lavorativa che giudico del 60% a partire dall'inizio del 2007
e questo considerando anche le patologie delle spalle. La situazione al momento
della perizia SAM nel maggio del 2005 non apparve migliore con un decorso
post-traumatico non ancora concluso al punto che ritengo la presente
valutazione della capacità lavorativa valida anche allora. Le mansioni fornite
dal datore di lavoro porta la data del 20.03.2006; non era quindi a
disposizione del perito ortopedico della SAM, Dr. __________, il che potrà
spiegare la differenza tra la sua valutazione della capacità lavorativa
residuale per la professione svolta e quella presente. L'asportazione del
materiale osteosintetico nel 2006 giustifica una temporanea interruzione di qualsiasi
attività lucrativa per la durata di un mese.
Data la stabilità delle condizioni cliniche del
paziente la presente valutazione ha carattere definitivo.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI
LAVORO
Le limitazioni funzionali di entrambe le spalle sono di
tipo strutturale (retrazione della capsula articolare). Non si sono modificate
nel decorso degli ultimi anni. Non credo, che misure terapeutiche di qualsiasi
tipo siano in grado di migliorare la mobilità articolare ulteriormente.
Per il ginocchio sinistro si prospetta a medio termine
lo impianto di un'endoprotesi per lo meno parziale ma più verosimile di tipo
totale, opzione che il paziente al momento esclude ma che andrà ridiscusso in
caso di nuovi aspetti clinici. Il gesto non modificherà però in maniera
tangibile le limitazioni sotto il punto 5 e con ciò la valutazione della
capacità lavorativa residuale.
Per un'attività lucrativa consone alle risorse fisiche
ancora presenti (nel rispetto delle limitazioni stabilite) il signor RI 1 è da
considerare abile al lavoro nella misura del 60% inteso come presenza normale
sul posto di lavoro ma con un rendimento ridotto dovuto ad un ritmo di lavoro
rallentato a causa dei presenti dolori (al ginocchio sinistro) rispettivamente
della necessità di interrompere le sue posizioni corporee. In analogia alle
considerazioni sotto il punto 5. ciò vale a partire da maggio 2005 (perizia
SAM). Si tratta di una valutazione medico-teorica che non prende in
considerazione fattori non medici che potrebbero ostacolare il reinserimento
del paziente nel mondo di lavoro dal quale è assente da ormai 7 anni.
Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari con
particolare riferimento al ginocchio sinistro.
(…)" (doc. AI 135/11-16)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuti il rapporto medico 20 maggio
2009 e le annotazioni 13 gennaio e 19 aprile 2010 del dr. __________ (doc. AI
136/1-2, 150/1 e 159/1), nonché i rapporti 25 settembre 2009 e 28 gennaio 2010
della consulente in integrazione (doc. AI 137/1-3, 152/1 e tabelle sub doc. AI
155/1 e 156/1-8) – con decisioni 21 ottobre 2010 ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005 (doc. AI 161/1-2 e 162/1-3).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________,
il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo
la quale, dopo un periodo di inabilità lavorativa totale dal novembre 2004, dal
mese di maggio 2005 vi é una capacità lavorativa del 40% nella sua attività
abituale quale meccanico-manutentore e del 60% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non é stata del
resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti
attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel
rapporto medico 20 maggio 2009 (doc. AI 136/1-2).
In
particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera 23 febbraio
2010 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 157/2-3), non ha posto delle nuove
diagnosi che non siano già state considerate dal perito e non si è espresso chiaramente
sulla capacità lavorativa limitandosi sostanzialmente a sostenere che il dr. __________
avrebbe sottovalutato le problematiche che affliggono l’assicurato.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 19 aprile 2010, ha osservato che “(…) il curante si dissocia dalla nostra valutazione (“non sono
assolutamente d’accordo come al solito”) e in particolare per la valutazione
delle capacità funzionali residue. Per quanto mi riguarda posso affermare che
la valutazione del dr. __________ (perizia 11.05.2009) è completa, comprende
anamnesi, visita accurata con rilevamento dello stato reumatologico,
valutazione delle immagini radiologiche e giunge a delle conclusioni coerenti.
Per quanto riguarda i pesi di 5 kg, essi sono riferiti al sollevamento-trasporto
con 2 braccia (fino all’altezza della cintura), non con un braccio solo e sopra
le spalle. Per quanto riguarda la protesi al ginocchio essa è citata come
possibile evoluzione futura. La valutazione si riferisce alla situazione
attuale, e pertanto confermo la valutazione data (dal punto di vista medico) (…)”
(doc. AI 159/1).
Del
resto, dopo aver preavvisato un rapporto medico a cura del dr. __________ (IX),
l’assicurato ha comunicato al TCA di non aver ulteriori mezzi di prova da presentare
(X).
Va
qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di valutazione peritale), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii).
Quanto
alla patologia psichiatrica, questo Tribunale, nella STCA del 23 settembre 2008
(doc. AI 116/1-25), aveva già concluso che “(…) il dr. __________, nel
rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima diagnosi
ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3; rapporto
questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005),
precisando che “(…) non
si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal mio ultimo rapporto medico del
19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico e psicofarmacologico
impartito. (…)” (doc. AI 50/2). Pertanto, senza che sia
necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come preteso dall’avv. RA
1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni del dr. __________
che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile
come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato.
L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una
attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14). Una tale conclusione si impone a maggiore ragione
visto che il dr. __________ non ha mai criticato la perizia del SAM. (…)” (doc. AI 116/22).
Con
il presente ricorso l’assicurato non ha apportato la benché minima documentazione
medica che attesti un danno alla salute di natura psichica e dagli atti risulta
inoltre che egli, dall’ottobre 2005, non è nemmeno più in cura dal dr. __________
(doc. AI 124/1 e 125/1).
In
conclusione, rispecchiando la perizia 11 maggio 2009 tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e
non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità lavorativa
dopo il mese di maggio 2009 e prima del 21 ottobre 2010 (data delle decisioni
impugnate), a ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’inca-pacità lavorativa
totale dal novembre 2004 rispettivamente una capacità lavorativa del 40% nella
sua attività abituale e del 60% in un’altra attività adeguata dal mese di
maggio 2005.
La
domanda di un’ulteriore perizia medica come il richiamo delle cartelle mediche
dai medici indicati va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
2.9. Occorre
ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2005 visto che l’inabilità al lavoro
è iniziata nel novembre 2004 (cfr. consid. 1.1).
2.9.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente
alla succitata giurisprudenza, nel 2005 il reddito da valido ammonta a fr. 48'520.--
(salario annuo indicato dall’ex datore di lavoro riferito al 2005 sub. doc. AI
66/1-2, considerato un premio di fr. 600.-- in caso di assenza annua per malattia
di al massimo mezza giornata, così come ritenuto dalla consulente in
integrazione sub doc. AI 137/2 e 155/1).
2.9.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,
consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando
in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135
V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.9.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2005 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido di fr. 57’830.82 (fr. 4'588.--
[dato secondo la TA1 valida per il 2004] aggiornati al 2005 aumentandoli del’1%
[cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95], riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso
il suo ultimo datore di lavoro, la __________, nel 2005 con un grado di
occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario di fr. 48'520.--
(cfr. consid. 2.9.1).
Questo
salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello
svizzero dai lavoratori del settore produzione e fabbricazione di prodotti in
metallo di fr. 59'811.28 (Tabella TA1 2004, ramo economico 27,28 [ramo questo
considerato anche dalla consulente in integrazione sub. doc. AI 156/2], livello
di qualifica 4: fr. 4'777.--, aggiornati al 2005 aumentandoli del’1.3% [cfr.
tabella B 10.2, settore D industria manifatturiera, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95] riportati su 41.2 ore [cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,
1/2-2011, settore D industria manifatturiera pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 59'811.28).
Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9.2) e posto che dall’incarto non
emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 57’830.82) va dunque ridotto del 13.88%, percentuale corrispondente al gap
salariale applicabile (fr. 48'520.-- contro fr. 59'811.28 danno un gap
del 18.88% che va ridotto dei primi 5 punti attestandosi al 13.88%) e si attesta a fr. 49'803.90 (fr. 57’830.82 ridotti del
13.88% = fr. 49'803.90).
Considerata la capacità lavorativa del 60% e
applicata la riduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione
professionale il reddito ipotetico da invalido si
attesta infine in fr. 25'399.98 (fr. 49'803.90 x 60% e ridotti del 15%).
Ritenuto
il reddito da valido di fr. 48'520.-- e quello ipotetico da invalido di fr.
25'399.98 si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([48'520.-- - 25'399.98] x
100 : 48'520.-- = 47.65% arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà diritto un quarto di rendita
d’invali-dità (cfr. consid. 2.4).
Quanto
alla censura in merito alla riduzione del 15% – a pagina 3 del ricorso
l’assicurato osserva: “(…) si noti del resto che l’Ufficio AI, in modo del
tutto incomprensibile ed arbitrario, non ha proceduto ad alcuna deduzione
sociale (mentre nella precedente decisione del 2007, poi annullata da codesto lodevole
TCA a seguito dell’accoglimento del ricorso del signor RI 1, l’Ufficio AI aveva
calcolato una deduzione sociale del 25%, e qui [ndr. recte: quindi] la
percentuale massima). Si tenga del resto conto del fatto: a) che l’assicurato è
in età avanzata (è del 1948); b) che è abile al lavoro solo parzialmente; c)
che è straniero; d) che ha una formazione limitata (…)” – il TCA osserva
quanto segue.
Innanzitutto
la decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2 e le motivazioni sub. doc. AI 96/1-4)
è stata annullata da questo Tribunale con la STCA del 23 settembre 2008 (doc.
AI 116/1-25) e pertanto i dati economici in essa considerati non possono essere
ritenuti da base per il presente calcolo.
Inoltre,
a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, la consulente in
integrazione ha riconosciuto una riduzione del 15% per attività leggera e a
tempo parziale (doc. AI 137/2 dal quale risulta una riduzione complessiva del
28.9% comprensiva del gap salariale del 13.9% come risulta dalla tabella sub.
doc. AI 156/1).
Prendendo
poi posizione su analoghe censure – già con le osservazioni 8 gennaio 2010 (doc.
AI 148/1-2) il ricorrente aveva sostenuto che: “(…) Quanto al reddito
ipotetico da invalido, va in ogni caso detto che, oltre al GAP salariale, occorre
tenere conto della riduzione sociale a seguito del fatto che l’assicurato è in
età avanzata, che è abile al lavoro solo parzialmente, che è straniero, che ha
una formazione limitata, ecc. Orbene, a questo proposito non avete dedotto
nulla, mentre nella precedente decisione la deduzione era stata quella massima
(25%) (…)” (doc. AI 148/2) –, nel rapporto 28 gennaio 2010, la
consulente in integrazione si è così espressa: “(…) contrariamente a quanto
asserito dal rappresentante legale dell’A., oltre al gap salariale (13.9%) è
stata applicata la riduzione per attività leggera (5%) e quella per attività a
tempo parziale (10%) per un totale di 28.9% di riduzioni per svantaggi
salariali. In base all’attuale prassi dell’UAI e delle direttive concernenti le
riduzioni possibili da applicare al reddito da invalido per quanto concernono
gli eventuali svantaggi salariali, non è possibile apportare ulteriori
modifiche oltre a quelle che si possono leggere nel rapporto CIP del 25 settembre
2009 (…)” (doc. AI 152/1).
In
concreto, viste le argomentazioni addotte dalla consulente in integrazione e
ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), questo
Tribunale non può che confermare la riduzione del 15%.
In
particolare, in merito al fattore “età” – al momento della nascita
del diritto l’insorgente aveva 57 anni e 62 quando é stata resa la decisione
impugnata –, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione
a lavoratori ausiliari, siccome essi “(…) auf
dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis
zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55,
LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07
vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)
(…)” (STF 8C_319/2007
del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, vedi anche le STF
8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2;8C_292/2009 del 10 giugno 2009
consid. 5.2.1;9C_124/2010 del 21 settembre 2010 consid. 5;8C_482/2010 del 27
settembre 2010 consid. 4.2 e 4.2 e 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12).
2.9.4. Dalle
motivazioni della decisione (doc. AI 153/1-4) si evince che l’amministrazione
ha proceduto a raffrontare i redditi relativi agli anni dal 2005 al 2008,
raffronti dai quali sono risultati dei tassi di invalidità del 48% e del 47%
(si veda in particolare il doc. AI 153/2).
Al
proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza, in caso di peggioramento
della capacità lucrativa, la modificazione influenzante il diritto deve essere
considerata dal profilo di una nuova determinazione del diritto alla rendita
per la via della revisione ex art. 17 LPGA, a condizione che essa sia perdurata
tre mesi senza interruzione notevole (DTF 121 V 264 consid. 6b/dd; 109 V 125;
AHI-Praxis 2001 pag. 277 consid. 4).
Il
Tribunale federale, nella DTF 133 V 545, ha inoltre precisato che la revisione giusta l’art. 17 LPGA si occupa di modifiche nella situazione personale della
persona assicurata (stato di salute o circostanze economiche), di modo che
modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano la revisione di
una rendita di invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore
soglia viene superato (per eccesso o per difetto).
Nel
caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha
più ripreso alcuna attività lavorativa), nell’ipotesi in cui venisse superato
il valore soglia che dà diritto a una rendita di invalidità più elevata, ciò
sarebbe imputabile all’evoluzione economica generale ai sensi della DTF 133 V
545 consid. 7.1, di cui devono tener conto sia i validi che gli invalidi, e non
a modifiche nella situazione personale dell’as-sicurato. Se ne deduce pertanto
che, anche in tale ipotesi, non sarebbero adempiuti i presupposti per procedere
a una revisione della rendita di invalidità.
In
questo senso questo Tribunale può dunque esimersi dal verificare la correttezza
dei raffronti dei redditi operati dall’Uf-ficio AI dal 2006 al 2008 come pure
dal procedere al confronto dei redditi fino al momento della decisione impugnata.
2.10. In
simili circostanze visto tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno pertanto
confermate e il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va
qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe che è al beneficio di prestazioni
USSI (dalla perizia pluridisciplinare del SAM 13 giugno 2005 risulta che
“(…) riceve un aiuto dalla PA (USSI) di Fr. 2'900.-- mensili (…)” (doc.
AI 44/4)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può in
ogni caso essere esonerato dalle spese in quanto il suo ricorso appariva sin
dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole. Infatti
all’insorgente (che in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna
documentazione medica e che si è limitato a ripetere delle censure di natura
economica sulle quali la consulente in integrazione aveva già preso puntualmente
posizione) non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le
allegazioni secondo le quali le valutazioni del perito dr. __________ non fossero
valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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