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Decisione

32.2010.321

Domanda di condono di restituzione di rendite versate indebitamente. Mancato annuncio di aumento di salario. Negata la buona fede

6 giugno 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF

118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,

op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori

che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si

può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto

1993 nella causa I., p. 3);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

2.4. Nella

fattispecie concreta, nella STCA 16 giugno 2010 questa Corte aveva ravvisato

nella mancata notifica dell’aumento salariale una violazione dell’obbligo

d’informare ex art. 77 OAI, giustificando la soppressione con effetto

retroattivo della rendita.

Al

riguardo il TCA aveva evidenziato:

"

Dopo l’esame

degli atti, questa Corte presta pienamente adesione alla valutazione

dell’Ufficio AI riportata nella risposta di causa e più precisamente:

(…)

In concreto, dall'analisi della documentazione agli

atti, risulta che l'assicurato non ha mai fornito tempestivamente e

spontaneamente all'UAI informazioni circa l'aumento del salario (da Fr.

1'000.-- al mese a Fr. 2'500.-- al mese) avvenuto con l'inizio dell'anno 2008.

Dal formulario relativo alla revisione d'ufficio della

rendita compilato nel novembre 2008 emerge che l'assicurato ha unicamente

indicato il nome del datore di lavoro, "__________, 50%", senza

alcuna osservazione in merito all'aumento di salario (doc. 100 incarto AI).

È solo dopo aver ricevuto la diffida del 12 febbraio

2009 (doc. 103 incarto AI) che il ricorrente ha compilato il questionario del

datore di lavoro (doc. 104 incarto AI), fornendo altresì le dovute informazioni

inerenti il proprio salario. Occorre altresì sottolineare che il salario

mensile (da invalido) percepito dall'assicurato nel 2007 e nel 2008 è sempre

stato costante ed identico, ovverosia Fr. 1'000.-- al mese per l'anno 2007

rispettivamente Fr. 2'500.-- al mese per l'anno 2008.

L'incremento avvenuto nel gennaio 2008 avrebbe quindi

dovuto essere comunicato all'UAI senza indugio, indipendentemente dalla

revisione d'ufficio messa in atto dall'amministrazione. (…)" (Doc. IV,

inc. 32.2010.23)

Inoltre, se, come evidenziato

nel ricorso, nel questionario per la revisione della rendita del 18 gennaio

2006 e nei successivi scritti 20 marzo e 19 aprile 2006 (doc. AI 78, 80 82),

l’assicurato aveva informato l’Ufficio AI dell’inizio della nuova attività

lucrativa, egli non ha tuttavia spontaneamente notificato l’aumento salariale

avvenuto il 1° gennaio 2008, contravvenendo quindi al suo obbligo

d’informazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione 14 dicembre 2006

(come del resto nelle precedenti decisioni) quale esempio di modifica delle

condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare risulta

Considerandi

espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni

patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”.

Infine, irrilevante è la

giustificazione (disorganizzazione amministrativa) fornita dall’insorgente

sull’invio, dopo diffida del 12 febbraio 2009, da parte di __________ del

menzionato questionario del datore di lavoro, formulario che del resto, a sua

detta, sarebbe stato compilato da lui stesso. “ (STCA citata consid.2.7)

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che all’assicurato non poteva

sfuggire, senza contravvenire al suo obbligo d’informare, che l’aumento dello

stipendio aveva delle ripercussioni sul diritto alla rendita.

Certo

che nel formulario 18 novembre 2008 relativo alla revisione avviata d’ufficio

non vi è alcuna domanda inerente al salario percepito (doc. AI 100) ma non va

dimenticato che, come evidenziato nella citata STCA, sul retro delle decisioni

di rendita, quale esempio di

modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da

notificare, vi è il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali,

p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”. Quindi spettava al

ricorrente, indipendentemente dall’avvio della procedura di revisione, segnalare

l’importante aumento del salario, ossia dai fr. 1'000.-- mensili del 2007 ai

2'500.-- del 2008. Tanto più che, come rilevato nel ricorso (punto no. 4), egli

era a conoscenza che il limite di salario anno (reddito da invalido) per avere

diritto alla mezza rendita era di fr. 19'200.--, importo considerato

dall’Ufficio AI nella decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 98; cfr. anche le motivazioni in doc. AI 96-1), limite

ampiamente superato nel 2008.

In

questo contesto, ai fini del giudizio è irrilevante che al momento della compilazione

del formulario 18 novembre 2008 il ricorrente aveva ricevuto, come risulta

dalla scheda contabile della __________ (datore di lavoro) unicamente fr.

10'000.-(doc. R). Va infatti rilevato che a fine 2008 egli aveva percepito fr.

27'057.-- (doc. R), importo che non ha personalmente notificato all’Ufficio AI.

Solo in qualità di socio gerente e socio della __________ e dopo la diffida del

12.

febbraio 2009 (doc. 103 incarto AI), nel questionario del datore di lavoro datato

3.

marzo 2009 egli ha dichiarato un salario mensile di fr. 1'000.-- nel 2007 e

di fr. 2'500.-- nel 2008 (doc. AI 104-4).

L’insorgente

evidenzia l’agire corretto nei riguardi dell’Ufficio AI, rilevando in particolare

che nel citato questionario del datore di lavoro egli non aveva dichiarato che

si trattasse di salario sociale (quindi non computabile ai fini del reddito da

invalido). Egli ritiene inoltre di aver rispettato le decisioni dell’amministrazione,

ciò che è dimostrato – a suo dire – da quanto da lui dichiarato all’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro durante la sua audizione del 27 giugno 2008, di cui

ha riportato i seguenti stralci: “Ricevo una rendita d’invalidità dl 1995

causa problemi di cuore. Prima era una rendita d’invalidità all’80%. Nel 2007

quando abbiamo fondato la __________ ho chiesto personalmente all’ufficio

invalidità d’accordo con il mio medico di ridurre la mia inabilità al lavoro e

rispettiva rendita al 50%; …” la mia richiesta di ridurre la prestazione AI

aveva lo scopo di permettermi di lavorare più di quanto potessi fare fino a

quel momento; … da parte mia sono tranquillo. Ho chiesto la decurtazione delle

rendita AI espressamente per poter lavorare in parte e ciò che sto facendo.

Ritengo di essere in regola.” (doc. T). L’assicurato, tuttavia, non poteva ritenere

di essere in regola, poiché, come detto, egli sapeva – o per lo meno doveva

sapere – dell’obbligo generale di annunciare qualsiasi modifica salariale,

tanto più che il salario nel 2008 è stato aumentato a fr. 30'000.-- (12 x

2'500; dal questionario del datore di lavoro non risulta versata una tredicesima).

In

queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre,

per lo meno, ad un comportamento gravemente negligente.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione

cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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