32.2010.321
Domanda di condono di restituzione di rendite versate indebitamente. Mancato annuncio di aumento di salario. Negata la buona fede
6 giugno 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2010.321
Data decisione, Autorità:
06.06.2011, TCA
Titolo:
Domanda di condono di restituzione di rendite versate indebitamente. Mancato annuncio di aumento di salario. Negata la buona fede
BUONA FEDE
ORDINE DI RESTITUZIONE
art. 25 LPGA
art. 31 LPGA
art. 77 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.321
BS
Lugano
6 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
classe 1946, di professione agricoltore indipendente, con decisione 25 luglio
1994 è stato posto al beneficio di una mezza rendita (grado d’invalidità del
60%) con effetto dal 1° maggio 1994 (doc. AI -12).
Con
decisione 24 novembre 1999 l’Ufficio AI ha aumentato la rendita da mezza ad
intera (grado d’invalidità dell’80%) con effetto dal 1° novembre 1995 (doc. AI
65-1), successivamente confermata con comunicazione 18 febbraio 2003 (doc. AI
72-1).
Dopo
aver accertato un miglioramento della residua capacità lavorativa con conseguente
parziale ripresa dell’attività lucrativa (nella misura del 50%), mediante
decisione 14 dicembre 2006 (preavvisata il 26 ottobre 2006) l’Ufficio AI ha ridotto
la prestazione a metà rendita a partire dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 98-1).
1.2. Appurato
nell’ambito dell’ultima revisione un aumento salariale con conseguente
riduzione, dopo il consueto raffronto dei redditi, del grado d’invalidità al
32%, con decisione 11 dicembre 2009 (preavvisata il 3 settembre 2009) l’Ufficio
AI ha retroattivamente soppresso la rendita al 31 dicembre 2007. A motivazione della soppressione retroattiva ha evidenziato: “… dal 01.01.2008 la situazione
economica è cambiata a tal punto da determinare un grado invalidante del 32%
tuttavia non è stato rispettato l’obbligo d’informazione. La reale situazione
economica è emersa unicamente il 04.03.2009 dopo la ricezione del formulario
del datore di lavoro. Per questo motivo la cassa __________ dovrà valutare
l’emissione di un ordine di restituzione del periodo compreso fra gennaio 2008
e marzo 2009” (doc. AI 110-2).
Sulla
base della summenzionata decisione di soppressione della rendita, con pronunzia
28 dicembre 2009 l’amministrazione ha emesso un ordine di restituzione di fr.
11'820.-- per prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2008 al 31
marzo 2009 (doc. AI 119).
I
singoli ricorsi dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro le
succitate due decisioni sono stati respinti dal TCA con sentenza del 16 giugno
2010 (doc. AI 127), cresciuta in giudicato.
1.3. In
data 30 settembre 2010 l’assicurato, sempre per il tramite del suo legale, ha
inoltrato una domanda di condono del debito di restituzione di fr. 11'820.--
(doc. AI 130).
Con
decisione 12 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono,
difettando il requisito della buona fede (doc. AI 132).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente tempestivo ricorso. In sostanza sostiene che la violazione dell’obbligo
d’informazione (notifica dell’aumento salariale) è da ricondurre solo ad una lieve
negligenza, motivo per cui il presupposto della buona fede non può essergli
negato. Evidenziando inoltre come anche il requisito dell’indigenza sia dato, l’assicurato
è dell’avviso che la restituzione di fr. 11'820.-- debba essere condonata. Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la conseguente
conferma della decisione impugnata. Facendo riferimento alla STCA 16 giugno
2010, esso ribadisce l’assenza della buona fede.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il
condono dell’obbligo di restituzione di fr. 11'820.-- stabilito a carico
dell’assicurato con decisione 28 dicembre 2009, confermata dal TCA con sentenza
del 16 giugno 2010, cresciuta in giudicato.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4
OPGA);
Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica
relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,
per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp.
21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La
Fatti
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,
op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori
che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si
può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto
1993 nella causa I., p. 3);
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
2.4. Nella
fattispecie concreta, nella STCA 16 giugno 2010 questa Corte aveva ravvisato
nella mancata notifica dell’aumento salariale una violazione dell’obbligo
d’informare ex art. 77 OAI, giustificando la soppressione con effetto
retroattivo della rendita.
Al
riguardo il TCA aveva evidenziato:
"
Dopo l’esame
degli atti, questa Corte presta pienamente adesione alla valutazione
dell’Ufficio AI riportata nella risposta di causa e più precisamente:
(…)
In concreto, dall'analisi della documentazione agli
atti, risulta che l'assicurato non ha mai fornito tempestivamente e
spontaneamente all'UAI informazioni circa l'aumento del salario (da Fr.
1'000.-- al mese a Fr. 2'500.-- al mese) avvenuto con l'inizio dell'anno 2008.
Dal formulario relativo alla revisione d'ufficio della
rendita compilato nel novembre 2008 emerge che l'assicurato ha unicamente
indicato il nome del datore di lavoro, "__________, 50%", senza
alcuna osservazione in merito all'aumento di salario (doc. 100 incarto AI).
È solo dopo aver ricevuto la diffida del 12 febbraio
2009 (doc. 103 incarto AI) che il ricorrente ha compilato il questionario del
datore di lavoro (doc. 104 incarto AI), fornendo altresì le dovute informazioni
inerenti il proprio salario. Occorre altresì sottolineare che il salario
mensile (da invalido) percepito dall'assicurato nel 2007 e nel 2008 è sempre
stato costante ed identico, ovverosia Fr. 1'000.-- al mese per l'anno 2007
rispettivamente Fr. 2'500.-- al mese per l'anno 2008.
L'incremento avvenuto nel gennaio 2008 avrebbe quindi
dovuto essere comunicato all'UAI senza indugio, indipendentemente dalla
revisione d'ufficio messa in atto dall'amministrazione. (…)" (Doc. IV,
inc. 32.2010.23)
Inoltre, se, come evidenziato
nel ricorso, nel questionario per la revisione della rendita del 18 gennaio
2006 e nei successivi scritti 20 marzo e 19 aprile 2006 (doc. AI 78, 80 82),
l’assicurato aveva informato l’Ufficio AI dell’inizio della nuova attività
lucrativa, egli non ha tuttavia spontaneamente notificato l’aumento salariale
avvenuto il 1° gennaio 2008, contravvenendo quindi al suo obbligo
d’informazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione 14 dicembre 2006
(come del resto nelle precedenti decisioni) quale esempio di modifica delle
condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare risulta
Considerandi
espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni
patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”.
Infine, irrilevante è la
giustificazione (disorganizzazione amministrativa) fornita dall’insorgente
sull’invio, dopo diffida del 12 febbraio 2009, da parte di __________ del
menzionato questionario del datore di lavoro, formulario che del resto, a sua
detta, sarebbe stato compilato da lui stesso. “ (STCA citata consid.2.7)
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che all’assicurato non poteva
sfuggire, senza contravvenire al suo obbligo d’informare, che l’aumento dello
stipendio aveva delle ripercussioni sul diritto alla rendita.
Certo
che nel formulario 18 novembre 2008 relativo alla revisione avviata d’ufficio
non vi è alcuna domanda inerente al salario percepito (doc. AI 100) ma non va
dimenticato che, come evidenziato nella citata STCA, sul retro delle decisioni
di rendita, quale esempio di
modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da
notificare, vi è il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali,
p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”. Quindi spettava al
ricorrente, indipendentemente dall’avvio della procedura di revisione, segnalare
l’importante aumento del salario, ossia dai fr. 1'000.-- mensili del 2007 ai
2'500.-- del 2008. Tanto più che, come rilevato nel ricorso (punto no. 4), egli
era a conoscenza che il limite di salario anno (reddito da invalido) per avere
diritto alla mezza rendita era di fr. 19'200.--, importo considerato
dall’Ufficio AI nella decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 98; cfr. anche le motivazioni in doc. AI 96-1), limite
ampiamente superato nel 2008.
In
questo contesto, ai fini del giudizio è irrilevante che al momento della compilazione
del formulario 18 novembre 2008 il ricorrente aveva ricevuto, come risulta
dalla scheda contabile della __________ (datore di lavoro) unicamente fr.
10'000.-(doc. R). Va infatti rilevato che a fine 2008 egli aveva percepito fr.
27'057.-- (doc. R), importo che non ha personalmente notificato all’Ufficio AI.
Solo in qualità di socio gerente e socio della __________ e dopo la diffida del
12.
febbraio 2009 (doc. 103 incarto AI), nel questionario del datore di lavoro datato
3.
marzo 2009 egli ha dichiarato un salario mensile di fr. 1'000.-- nel 2007 e
di fr. 2'500.-- nel 2008 (doc. AI 104-4).
L’insorgente
evidenzia l’agire corretto nei riguardi dell’Ufficio AI, rilevando in particolare
che nel citato questionario del datore di lavoro egli non aveva dichiarato che
si trattasse di salario sociale (quindi non computabile ai fini del reddito da
invalido). Egli ritiene inoltre di aver rispettato le decisioni dell’amministrazione,
ciò che è dimostrato – a suo dire – da quanto da lui dichiarato all’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro durante la sua audizione del 27 giugno 2008, di cui
ha riportato i seguenti stralci: “Ricevo una rendita d’invalidità dl 1995
causa problemi di cuore. Prima era una rendita d’invalidità all’80%. Nel 2007
quando abbiamo fondato la __________ ho chiesto personalmente all’ufficio
invalidità d’accordo con il mio medico di ridurre la mia inabilità al lavoro e
rispettiva rendita al 50%; …” la mia richiesta di ridurre la prestazione AI
aveva lo scopo di permettermi di lavorare più di quanto potessi fare fino a
quel momento; … da parte mia sono tranquillo. Ho chiesto la decurtazione delle
rendita AI espressamente per poter lavorare in parte e ciò che sto facendo.
Ritengo di essere in regola.” (doc. T). L’assicurato, tuttavia, non poteva ritenere
di essere in regola, poiché, come detto, egli sapeva – o per lo meno doveva
sapere – dell’obbligo generale di annunciare qualsiasi modifica salariale,
tanto più che il salario nel 2008 è stato aumentato a fr. 30'000.-- (12 x
2'500; dal questionario del datore di lavoro non risulta versata una tredicesima).
In
queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre,
per lo meno, ad un comportamento gravemente negligente.
Non
essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione
cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve
essere respinto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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