32.2010.322
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14 giugno 2011Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2010.322
Data decisione, Autorità:
14.06.2011, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'UAI affinché proceda nella corretta determinazione del reddito da valido e da invalido. Non è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'A.avrebbe potuto conseguire da valido sulla base dell'importo calcolato per l'erogazione delle indennità giornaliere
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.322
LG/DC/sc
Lugano
14 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 11 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1954, da ultimo attivo quale decoratore indipendente, in data 21 aprile 2009, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti
d’integrazione professionale) per “infarto pontino paramediano destro di
origine lacunare su/con probabile dissezione dell’arteria vertebrale dx con
stenosi dell’80% sul decorso intracranico. Ematoma intra-murale della basilare
distale a dx di 3mm, emisindrome faccio-brancio sx. Disartria epatopatia
citolica su abuso etilico e trombocipetopenia” (doc. 1-1/7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
presso il Centro d’accertamento professionale di __________ (doc. AI 36-1), l’UAI
con decisione dell’11 ottobre 2010 (doc. AI 40-1), preavvisata con progetto del
2 settembre 2010 (doc. AI 39-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato non presentando alcuna perdita economica.
1.3. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
l’annullamento del provvedimento adottato (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato l’incapacità lavorativa riconosciuta dall’Ufficio AI e
il metodo di calcolo del grado d’invalidità utilizzato. In particolare, secondo
l’insorgente l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare per il calcolo
dell’incapacità di guadagno i dati fiscali (doc. I).
1.4. Il 26
gennaio 2011 l’assicurato ha prodotto copia della notifica d’imposta del 2009
(doc. VII).
Fatti
I
doc. VII e l’allegato sono stati inviati all’UAI (doc. VIII).
1.5. In risposta
l’UAI, richiamati i rapporti del 16 agosto 2010 del CAP e del 31 agosto 2010
del Consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione
impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IX+bis).
1.6. In data 22
febbraio 2011 l’insorgente ha prodotto a questa Corte copia della dichiarazione
d’imposte 2009 e un riassunto delle proprie entrate e uscite riferite al 2009
(doc. XI+C).
I
doc. XI+C sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).
1.7. L’UAI, il 14 marzo 2011, non ha presentato osservazioni essendo, i
nuovi mezzi di prova prodotti, già agli atti (doc. XIII).
I doc.
XII e XIII sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nella
decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato fondandosi sull’accertamento svolto dall’assicurato presso il
Centro di Accertamento professionale di __________ dal 12 luglio al 6 agosto
2010.
Nel
rapporto del 16 agosto 2010 il Dr. __________, con il responsabile __________ e
la consulente per l’accertamento __________, hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa
1. Evento
cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con:
- probabile
dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso
intra-cranico
- ematoma intra-murale della basilare
distale a destra di 3 mm
(AngioMRl del 4 marzo 2009)
- esiti di emisindrome motoria
faccio-brachiale sinistra
- disatria
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa
1. Epatopatia citolitica
Considerandi
2.
Ipertensione arteriosa trattata
3.
Ipercolesterinemia trattata
4.
Obesità” (doc. AI 36-3)
I
consulenti incaricati hanno quindi, in particolare, osservato quanto segue:
"
(…)
Conclusioni e proposte
Le limitazioni più importanti mostrate dall'A.
riguardano un generale rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza
espressiva, un affaticamento (da non sottovalutare che incide sulla tenuta di
un'intera giornata lavorativa) e una palese difficoltà nello svolgere attività
ripetitive.
Da quanto osservato un'attività adeguata per il
signor RI 1 non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare
situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia
necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve
essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve
richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare
seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare qualche
sospensione (che indicativamente quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di
quanto osservato).
Riteniamo attività esigibili quelle dove il
signor RI 1 può sfruttare le conoscenze relative alla sua formazione
(disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi precedenti lavori
(decoratore d'interni/gallerista). Egli potrebbe ad esempio riciclarsi nel
restauro di oggetti di piccola/media taglia, lavorare in un negozio di oggetti
di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte. Queste attività lavorative
possono essere prese in considerazione unicamente con un rendimento lavorativo
ridotto (dal 50% fino eventualmente all'80% a dipendenza del tipo di attività),
da meglio definire una volta che il signor RI 1 sarà inserito in lavoro adatto
ai suoi problemi di salute. A nostro avviso per l'A. sarebbe necessario un
aiuto al collocamento seguito da un periodo di riallenamento e d'introduzione
al nuovo posto di lavoro” (doc. AI 36/1-7)
2.4
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
" La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.5
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dei
consulenti del CAP di __________, da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Dal punto
di vista medico i consulenti incaricati hanno posto la diagnosi, con
ripercussione sulla capacità lavorativa, di “Evento
cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con: -
probabile dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso
intra-cranico; - ematoma intra-murale della basilare distale a destra di 3 mm (AngioMRl del 4 marzo 2009) - esiti di emisindrome motoria faccio-brachiale sinistra; - disatria” (doc. AI 36-3).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua l’assicurato presenta un generale
rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento
(da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa)
e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive (doc. AI 36-7).
Un'attività
adeguata non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare
situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia
necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve
essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve
richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto (doc. AI 36-7).
L'assicurato
deve poter stare seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare
qualche sospensione ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato (doc. AI
36-7).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla
valutazione del CAP che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
L’assicurato
si è limitato a produrre un breve scritto del medico curante Dr. __________,
generalista, che ha unicamente attestato, in data 2 marzo 2010, un’inabilità
lavorativa del 100% (doc. A4).
A mente
del TCA questo certificato, stringato, del tutto privo di una diagnosi, senza
una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla
capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una
prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie
quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto
medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.4.)
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione del CAP i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è abile al lavoro in attività adeguate dal 50% fino eventualmente all'80%
a dipendenza del tipo di attività.
I
responsabili del Centro d’accertamento professionale hanno indicato quali attività
esigibili: quelle dove l’assicurato può sfruttare le conoscenze relative alla
sua formazione (disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi
precedenti lavori (decoratore d'interni/gallerista). Vengono quindi indicate
attività di restauro di oggetti di piccola/media taglia, in un negozio di
oggetti di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte (doc. AI 36-7).
2.6
Per quanto
concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo
economico, il TCA non può condividere la valutazione svolta dall’amministrazione.
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
L’Ufficio
AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano
in fr. 25’185.-- nel 2009 prendendo in considerazione il reddito utilizzato
dalla cassa di compensazione per il calcolo delle indennità giornaliere versate
a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 durante l’accertamento
presso il CAP di __________ (cfr. doc. AI 35-1).
L’assicurato,
da parte sua, ha postulato l’applicazione – quale reddito da valido – dei dati
fiscali 2009 (doc. I).
Nel caso
di specie, l’assicurato ha frequentato negli anni 1970-1975 il Centro
scolastico per le industrie artistiche (CSIA) a Lugano e conseguito il diploma
di disegnatore di stoffe.
Prima dell’insorgenza
del danno alla salute, egli ha lavorato, in qualità di disegnatore, presso l’__________
nella creazione di stoffe (disegni progetti) (1975- 1977) e presso lo Studio __________
quale stilista (1977-1980). Quindi è stato alle dipendenze della __________ a __________
nella decorazione d’interni (1982-1990) e come decoratore presso __________
(1991-2000). Tra il 2000 e il 2006 ha svolto un’attività in proprio, quale
indipendente, alla __________ ad Ascona/Locarno. Dal 2006 al 2009 ha svolto diversi lavori di trasporti (doc. AI 36-2).
A mente
di questa Corte l’importo desunto dall’Ufficio AI dal calcolo delle indennità
giornaliere versate a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 non
è un dato attendibile per il calcolo del reddito da valido.
Base di
calcolo dell’indennità giornaliera per le persone che esercitano un’attività
lucrativa è, generalmente, il reddito realizzato immediatamente prima della
riduzione o della sospensione dell’attività per ragioni di salute. Se,
all’inizio dell’integrazione, questa data risale a più di due anni, è
necessario basarsi sul reddito che tali persone avrebbero ricavato dalla stessa
attività immediatamente prima dell’integrazione (doc. AI 35-2).
In
casu, l’assicurato non ha più svolto l’attività di decoratore/disegnatore,
per la quale ha una formazione specifica, dal 2006 e negli anni seguenti ha
svolto lavori diversificati e saltuari, come indipendente, con redditi
altalenanti derivanti da “piccoli lavori saltuari” e da “vendita
quadri” (cfr. doc. XI). Lo stesso ricorrente ha affermato “dal febbraio
2009, sono stato costretto a ridurre notevolmente la mia attività lavorativa”
(doc. I).
Non è
dunque possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che RI
1.
avrebbe potuto conseguire senza invalidità sulla base dell’importo calcolato
per l’erogazione delle indennità giornaliere percepite dal 12 luglio 2010 al 6
agosto 2010.
Non può
essere condivisa nemmeno l’affermazione della Consulente in integrazione professionale,
quando nel complemento al rapporto del 31 agosto 2010 prende in considerazione,
quale reddito da valido, l’importo di fr. 24'000.—(dichiarati dall’assicurato)
(doc. IXbis), per avvalorare la tesi che il danno alla salute non ha causato
delle perdite economiche. Nella notifica di tassazione 2009 l’assicurato ha sì
dichiarato fr. 24'000.--, ma l’autorità fiscale ha accertato un reddito da
attività indipendente di fr. 40'000.-- (doc. B).
Per
quanto riguarda la determinazione del reddito da valido sulla base di dati
fiscali (cfr. STF 9C_335/2007 dell’8 maggio 2008, in cui il TF, nel caso di un indipendente, ha ritenuto corretto determinare sia il reddito da
valido che quello da invalido sulla base dei dati statistici, considerando che
i dati fiscali non fossero attendibili a causa delle notevoli fluttuazioni
mostrate dai proventi della sua attività).
Di
conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta
fissazione del reddito da valido e la determinazione del reddito da invalido,
in considerazione delle limitazioni rilevate in sede di accertamento CAP:
“Le
limitazioni più importanti mostrate dall'A. riguardano un generale
rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento
(da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa)
e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive.
Da
quanto osservato un'attività adeguata per il signor RI 1 non deve quindi essere
pesante, né ripetitiva, non deve presentare situazioni d'instabilità, non deve
richiedere lavori in altezza o dove sia necessario lavorare con la testa
rivolta verso l'alto per più tempo, non deve essere troppo impegnativa a
livello di concentrazione e di stress e non deve richiedere di lavorare/parlare
a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare seduto con la possibilità di
cambiare posizione ed effettuare qualche sospensione (che indicativamente
quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato)” (doc. AI 36-7).
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello
di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità
della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia
agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché
proceda nella corretta determinazione del reddito da valido e da invalido e il
conseguente grado d’invalidità.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione dell’11 ottobre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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