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Decisione

32.2010.322

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. VII e l’allegato sono stati inviati all’UAI (doc. VIII).

1.5. In risposta

l’UAI, richiamati i rapporti del 16 agosto 2010 del CAP e del 31 agosto 2010

del Consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione

impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IX+bis).

1.6. In data 22

febbraio 2011 l’insorgente ha prodotto a questa Corte copia della dichiarazione

d’imposte 2009 e un riassunto delle proprie entrate e uscite riferite al 2009

(doc. XI+C).

I

doc. XI+C sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.7. L’UAI, il 14 marzo 2011, non ha presentato osservazioni essendo, i

nuovi mezzi di prova prodotti, già agli atti (doc. XIII).

I doc.

XII e XIII sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure

no.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Nella

decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato fondandosi sull’accertamento svolto dall’assicurato presso il

Centro di Accertamento professionale di __________ dal 12 luglio al 6 agosto

2010.

Nel

rapporto del 16 agosto 2010 il Dr. __________, con il responsabile __________ e

la consulente per l’accertamento __________, hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa

1. Evento

cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con:

- probabile

dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso

intra-cranico

- ematoma intra-murale della basilare

distale a destra di 3 mm

(AngioMRl del 4 marzo 2009)

- esiti di emisindrome motoria

faccio-brachiale sinistra

- disatria

Diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa

1. Epatopatia citolitica

Considerandi

2.

Ipertensione arteriosa trattata

3.

Ipercolesterinemia trattata

4.

Obesità” (doc. AI 36-3)

I

consulenti incaricati hanno quindi, in particolare, osservato quanto segue:

"

(…)

Conclusioni e proposte

Le limitazioni più importanti mostrate dall'A.

riguardano un generale rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza

espressiva, un affaticamento (da non sottovalutare che incide sulla tenuta di

un'intera giornata lavorativa) e una palese difficoltà nello svolgere attività

ripetitive.

Da quanto osservato un'attività adeguata per il

signor RI 1 non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare

situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia

necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve

essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve

richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare

seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare qualche

sospensione (che indicativamente quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di

quanto osservato).

Riteniamo attività esigibili quelle dove il

signor RI 1 può sfruttare le conoscenze relative alla sua formazione

(disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi precedenti lavori

(decoratore d'interni/gallerista). Egli potrebbe ad esempio riciclarsi nel

restauro di oggetti di piccola/media taglia, lavorare in un negozio di oggetti

di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte. Queste attività lavorative

possono essere prese in considerazione unicamente con un rendimento lavorativo

ridotto (dal 50% fino eventualmente all'80% a dipendenza del tipo di attività),

da meglio definire una volta che il signor RI 1 sarà inserito in lavoro adatto

ai suoi problemi di salute. A nostro avviso per l'A. sarebbe necessario un

aiuto al collocamento seguito da un periodo di riallenamento e d'introduzione

al nuovo posto di lavoro” (doc. AI 36/1-7)

2.4

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

" La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.5

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dei

consulenti del CAP di __________, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Dal punto

di vista medico i consulenti incaricati hanno posto la diagnosi, con

ripercussione sulla capacità lavorativa, di “Evento

cerebro-vascolare ischemico pontino destro nel febbraio 2009 su/con: -

probabile dissezione arteria vertebrale destra, con stenosi dell'80% su decorso

intra-cranico; - ematoma intra-murale della basilare distale a destra di 3 mm (AngioMRl del 4 marzo 2009) - esiti di emisindrome motoria faccio-brachiale sinistra; - disatria” (doc. AI 36-3).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua l’assicurato presenta un generale

rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento

(da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa)

e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive (doc. AI 36-7).

Un'attività

adeguata non deve quindi essere pesante, né ripetitiva, non deve presentare

situazioni d'instabilità, non deve richiedere lavori in altezza o dove sia

necessario lavorare con la testa rivolta verso l'alto per più tempo, non deve

essere troppo impegnativa a livello di concentrazione e di stress e non deve

richiedere di lavorare/parlare a ritmo sostenuto (doc. AI 36-7).

L'assicurato

deve poter stare seduto con la possibilità di cambiare posizione ed effettuare

qualche sospensione ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato (doc. AI

36-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla

valutazione del CAP che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

L’assicurato

si è limitato a produrre un breve scritto del medico curante Dr. __________,

generalista, che ha unicamente attestato, in data 2 marzo 2010, un’inabilità

lavorativa del 100% (doc. A4).

A mente

del TCA questo certificato, stringato, del tutto privo di una diagnosi, senza

una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla

capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una

prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie

quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto

medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.4.)

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la valutazione del CAP i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è abile al lavoro in attività adeguate dal 50% fino eventualmente all'80%

a dipendenza del tipo di attività.

I

responsabili del Centro d’accertamento professionale hanno indicato quali attività

esigibili: quelle dove l’assicurato può sfruttare le conoscenze relative alla

sua formazione (disegnatore di stoffe) o le competenze acquisite nei suoi

precedenti lavori (decoratore d'interni/gallerista). Vengono quindi indicate

attività di restauro di oggetti di piccola/media taglia, in un negozio di

oggetti di seconda mano o come aiuto in una galleria d'arte (doc. AI 36-7).

2.6

Per quanto

concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo

economico, il TCA non può condividere la valutazione svolta dall’amministrazione.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

L’Ufficio

AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano

in fr. 25’185.-- nel 2009 prendendo in considerazione il reddito utilizzato

dalla cassa di compensazione per il calcolo delle indennità giornaliere versate

a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 durante l’accertamento

presso il CAP di __________ (cfr. doc. AI 35-1).

L’assicurato,

da parte sua, ha postulato l’applicazione – quale reddito da valido – dei dati

fiscali 2009 (doc. I).

Nel caso

di specie, l’assicurato ha frequentato negli anni 1970-1975 il Centro

scolastico per le industrie artistiche (CSIA) a Lugano e conseguito il diploma

di disegnatore di stoffe.

Prima dell’insorgenza

del danno alla salute, egli ha lavorato, in qualità di disegnatore, presso l’__________

nella creazione di stoffe (disegni progetti) (1975- 1977) e presso lo Studio __________

quale stilista (1977-1980). Quindi è stato alle dipendenze della __________ a __________

nella decorazione d’interni (1982-1990) e come decoratore presso __________

(1991-2000). Tra il 2000 e il 2006 ha svolto un’attività in proprio, quale

indipendente, alla __________ ad Ascona/Locarno. Dal 2006 al 2009 ha svolto diversi lavori di trasporti (doc. AI 36-2).

A mente

di questa Corte l’importo desunto dall’Ufficio AI dal calcolo delle indennità

giornaliere versate a RI 1 nel periodo dal 12 luglio 2010 al 6 agosto 2010 non

è un dato attendibile per il calcolo del reddito da valido.

Base di

calcolo dell’indennità giornaliera per le persone che esercitano un’attività

lucrativa è, generalmente, il reddito realizzato immediatamente prima della

riduzione o della sospensione dell’attività per ragioni di salute. Se,

all’inizio dell’integrazione, questa data risale a più di due anni, è

necessario basarsi sul reddito che tali persone avrebbero ricavato dalla stessa

attività immediatamente prima dell’integrazione (doc. AI 35-2).

In

casu, l’assicurato non ha più svolto l’attività di decoratore/disegnatore,

per la quale ha una formazione specifica, dal 2006 e negli anni seguenti ha

svolto lavori diversificati e saltuari, come indipendente, con redditi

altalenanti derivanti da “piccoli lavori saltuari” e da “vendita

quadri” (cfr. doc. XI). Lo stesso ricorrente ha affermato “dal febbraio

2009, sono stato costretto a ridurre notevolmente la mia attività lavorativa”

(doc. I).

Non è

dunque possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che RI

1.

avrebbe potuto conseguire senza invalidità sulla base dell’importo calcolato

per l’erogazione delle indennità giornaliere percepite dal 12 luglio 2010 al 6

agosto 2010.

Non può

essere condivisa nemmeno l’affermazione della Consulente in integrazione professionale,

quando nel complemento al rapporto del 31 agosto 2010 prende in considerazione,

quale reddito da valido, l’importo di fr. 24'000.—(dichiarati dall’assicurato)

(doc. IXbis), per avvalorare la tesi che il danno alla salute non ha causato

delle perdite economiche. Nella notifica di tassazione 2009 l’assicurato ha sì

dichiarato fr. 24'000.--, ma l’autorità fiscale ha accertato un reddito da

attività indipendente di fr. 40'000.-- (doc. B).

Per

quanto riguarda la determinazione del reddito da valido sulla base di dati

fiscali (cfr. STF 9C_335/2007 dell’8 maggio 2008, in cui il TF, nel caso di un indipendente, ha ritenuto corretto determinare sia il reddito da

valido che quello da invalido sulla base dei dati statistici, considerando che

i dati fiscali non fossero attendibili a causa delle notevoli fluttuazioni

mostrate dai proventi della sua attività).

Di

conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta

fissazione del reddito da valido e la determinazione del reddito da invalido,

in considerazione delle limitazioni rilevate in sede di accertamento CAP:

“Le

limitazioni più importanti mostrate dall'A. riguardano un generale

rallentamento motorio ed esecutivo, una lentezza espressiva, un affaticamento

(da non sottovalutare che incide sulla tenuta di un'intera giornata lavorativa)

e una palese difficoltà nello svolgere attività ripetitive.

Da

quanto osservato un'attività adeguata per il signor RI 1 non deve quindi essere

pesante, né ripetitiva, non deve presentare situazioni d'instabilità, non deve

richiedere lavori in altezza o dove sia necessario lavorare con la testa

rivolta verso l'alto per più tempo, non deve essere troppo impegnativa a

livello di concentrazione e di stress e non deve richiedere di lavorare/parlare

a ritmo sostenuto. L'A. deve inoltre poter stare seduto con la possibilità di

cambiare posizione ed effettuare qualche sospensione (che indicativamente

quantifichiamo ogni 45-50 minuti sulla base di quanto osservato)” (doc. AI 36-7).

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello

di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità

della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia

agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché

proceda nella corretta determinazione del reddito da valido e da invalido e il

conseguente grado d’invalidità.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione dell’11 ottobre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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