32.2010.324
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18 maggio 2011Italiano37 min
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Numero d'incarto:
32.2010.324
Data decisione, Autorità:
18.05.2011, TCA
Titolo:
Rinvio atti. Alla luce della divergenza esistente quanto all'influsso delle patologie reumatologiche sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato tra quanto stabilito dai medici del SMR e quanto valutato dal medico curante, la patologia va approfondita tramite perizia specialistica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 49 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.324
LG/sc
Lugano
18 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, da ultimo attivo in qualità di cavista, in data 22 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per “Dorso-lombosciatalgia.
Dolori alle spalle. Gonalgia bilaterale. Depressione nervosa” (doc. 1-1;
19-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 ottobre
2010 (doc. AI 40-1), preavvisata con progetto del 26 agosto 2010 (doc. AI
31-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo il
grado d’invalidità pensionabile (10%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’erogazione di una rendita d’invalidità e in
aggiunta, se del caso, dei provvedimenti professionali sulla base di una
perizia giudiziaria, di cui è chiesta l’esecuzione (doc. I).
L’insorgente
ha contestato la valutazione medica effettuata dall’amministrazione che non
avrebbe “correttamente valutato il proprio stato di salute e la propria
capacità lavorativa. Inoltre ritiene che occorrevano analisi mediche più
approfondite”. Secondo la sua patrocinatrice l’assicurato non può essere
ritenuto abile al 100% nelle attività indicate dall’UAI (doc. I, pag. 3).
La
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, fondandosi sulla valutazione del SMR, ha confermato la correttezza del
provvedimento adottato (doc. IV).
1.5. Il 9
dicembre 2010 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del Dr. __________
(doc. VII+1/2).
Il doc.
VII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.6. Con le
osservazioni del 16 dicembre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la correttezza della
decisione impugnata (doc. IX+1).
Lo
scritto dell’UAI e l’allegato sono stati trasmessi al legale dell’insorgente
per osservazioni (doc. X).
1.7. Il 18
gennaio 2011 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nelle proprie
argomentazioni ed ha prodotto il referto datato 14 gennaio 2011 del Dr. __________
(doc. XIII+E).
Il doc.
XIII e l’allegato sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.8. L’UAI, il 26
gennaio 2011, ha sottoposto il nuovo certificato del Dr. __________ all’esame
del SMR, e confermato la decisione impugnata (doc. XV+1).
Il doc.
XV e l’allegato sono stati inviati al legale dell’assicurato per osservazioni
(doc. XVI).
1.9. L’8 febbraio
2011 l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto del 7 febbraio 2011 del Dr. __________
che contesta l’operato del SMR (doc. XVII).
Fatti
I doc.
XVI, XVII e F sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).
1.10. Nelle
osservazioni datate 14 febbraio 2011 l’UAI, dopo aver nuovamente interpellato
il SMR e fatto riferimento al rapporto della Consulente in integrazione
professionale, ha confermato il proprio provvedimento (doc. XIX+bis).
Il doc.
XIX+bis è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XX).
1.11. In data 17
febbraio 2011 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc.
XXI).
I doc. XX
e XXI sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nella
decisione impugnata l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità sulla base della valutazione del SMR.
Nel
rapporto medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in
medicina interna e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
hanno posto la diagnosi reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50).
Lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale
ricorrente su alterazioni statico-degenerative”, mentre dal profilo
psichiatrico non sono state riscontrate “apparenti psicopatologie maggiori
in atto” (doc. AI 26-6).
I
medici del SMR hanno quindi così concluso la loro valutazione:
"
(…)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 47 anni in buone condizioni
generali. Obesità tipo III. Coesiste gonalgia ricorrente e lombalgia ricorrente
su alterazioni statico-degenerative da sovraccarico. Esiti di artroscopia al
ginocchio destro, intervento avvenuto con beneficio nell'08.2009. Dal punto di
vista ortopedico il curante Dr. __________ certifica una IL 0%.
In riferimento alla lombalgia non vengono
documentati esami clinici o radiologici per la sintomatologia descritta.
La valutazione clinica odierna permette di
definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica
allegato.
In attività lavorativa adatta allo stato di
salute e rispettosa dei limiti funzionali, l'assicurato presenta una IL 0%.
Come ultima attività abituale, considerando
quella di cavista, l'assicurato presenta una IL del 30%. CL esigibile
dall'08.2009 (data della comparsa della gonalgia importante a destra). IL
giustificata dalla necessità di pause prolungate, rallentamento nei cambi di
postura.
Risulta indispensabile drastico calo ponderale.
Prognosi sfavorevole in considerazione dei
fattori di rischio cardio-vascolari (obesità grave, abuso nicotinico,
ipertensione arteriosa).
Dal punto di vista reumatologico la
sintomatologia descritta risulta imputabile in gran parte al sovraccarico per
la nota obesità.
Si allega modulo per la misurazione
dell'escursione articolare e modulo con esame EFL.
Dal lato psichico, non si hanno limiti funzionali
aggiuntivi a quelli somatici.
In assenza di documentazione oggettiva in
dossier, l'A.o dichiara, da anni, almeno dieci, una certa instabilità del tono
dell'umore, che egli, a tratti, pare associare alla sua condizione di obesità
permagna.
Dal lato valetudinario, non appaiono tuttavia
oggi segni o sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro
dei disturbi dell'umore o altro, che abbia influenza per sè, rispettivamente
possa avere influenzato in passato, la capacità lavorativa di questo A.o in
qualsiasi attività lavorativa esigibile." (doc. AI 26-7)
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
A questo
proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi
regionali:
"
1I servizi
medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate
di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.
2Se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei
risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo
l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso
esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto
scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una
raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di
prestazioni.
4I servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione."
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo
soddisfacente.
Se da una
parte, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione
psichiatrica (Dr. __________), analogo discorso non può invece valere con
riferimento ai disturbi di natura reumatologica dell’assicurato, che
necessitano, per contro, di essere ulteriormente indagati.
2.6.1. Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito
della valutazione del SMR, ad un accurato esame da parte del Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale non ha riscontrato “apparenti
psicopatologie maggiori in atto” (doc. AI 26-6).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il medico
curante Dr. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia e
quindi non specialista in psichiatria, nel referto del 14 gennaio 2010 si è limitato
ad indicare in maniera generica che il paziente soffre di “Sindrome
ansioso-depressiva cronica” (doc. E) aggiungendo che RI 1 non sarebbe stato
sottoposto ad una valutazione psichiatrica specialistica. Circostanza non
esatta in quanto l’assicurato, in data 14 aprile 2010, è stato visitato dal Dr.
__________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 26-1).
Anche il
Dr. __________, nel certificato medico del 6 ottobre 2010, si è limitato ad
indicare in maniera del tutto generica che il paziente soffre di “depressione
nervosa” (doc. A).
A mente
del TCA, dunque, il referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________, per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, non sono
atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico del SMR
Dr. __________, circa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI
26-7); (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale
l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo
psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento
specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia
esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata)
invalidante dei disturbi psichici).
Il TCA
sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Inoltre,
va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.6.2. Quanto
all’aspetto reumatologico, per contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori
approfondimenti, confermare la correttezza della valutazione peritale eseguita dal
Dr. __________ del SMR, alla luce delle critiche sollevate dal medico
curante.
2.6.2.1. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.6.2.2. Nel rapporto
medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in medicina
interna e dunque non specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi
reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50). Lombalgia ricorrente su
alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale ricorrente su alterazioni
statico-degenerative” (doc. AI 26-6).
Secondo
il Dr. __________ l’assicurato è pienamente abile in attività lavorativa adatta
allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali, mentre nell’ultima
attività di cavista presenta un’inabilità del 30% dal mese di agosto 2009 (data
della comparsa della gonalgia importante a destra) (doc. AI 26-7).
Nel primo
certificato medico del 9 dicembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in
fisiatria, riabilitazione e reumatologia, ha posto la diagnosi di “Sindrome
cervicale cronica con frequenti cefalee. Sindrome lombo vertebrale cronica.
Poliartralgie. Adiposità permagna”, riservandosi una valutazione più
precisa dopo ulteriori accertamenti (doc. VII1).
Nel
successivo referto del 14 gennaio 2011 il medico curante ha precisato la
diagnosi indicando:
"
(…)
- Sindrome lombovertebrale cronica su iperlodosi, scoliosi
sinistro convessa, artrosi e spondilosi lombare, vertebra lombosacrale di
transizione.
- Sindrome cervico-cefalica cronica.
- Stato dopo trauma cranico a 20 c.a.
- Sindrome ansioso-depressiva cronica.
- Poliartralgie degli arti inferiori da
sovraccarico.
- Obesità permagna grave.
- Inpertensione arteriosa. Abuso di nicotina.
- Stato dopo osteosintesi del femore sinistro dopo incidente con
la moto.
- Stato dopo artroscopia del ginocchio destro nel 2009 e
meniscectomia parziale mediale.
- Stato varicoso degli arti inferiori.” (doc.
E)
Il Dr. __________
ha quindi esposto la seguente valutazione:
"
(…)
Valutazione
I disturbi lamentati dal paziente sono credibili.
La mobilità del rachide è ridotta a livello
lombare. Clinicamente si riscontrano disfunzioni vertebrali ipomobili (vertebre
bloccate) a livello cervicale alto (C0-1, C1-2 e C2-3 bilateralmente), al
passaggio cervico toracale e in sede lombare inferiore. Le disfunzioni
cervicali sono una possibile con-causa delle cefalee. La colonna lombare
presenta turbe statiche (scoliosi, iperlordosi), alterazioni degenerative
all’esame radiografico ed una anomalia (vertebra di transizione).
La sintomatologia algica del rachide come pure
degli arti inferiori è in gran parte dovuta al sovraccarico per l’obesità.
Sono previste radiografie delle ginocchia.
Abilità lavorativa:
Per i disturbi sopraccitati ed il
decondizionamento fisico dovuto all’assenza dal lavoro da diversi anni, il
signor RI 1 è, a mio avviso, allo stato attuale inabile al lavoro al 100% per i
lavori in cava e al meno al 50% per lavori leggeri.
Osservazioni:
1. Se si escludono i medicamenti contro i dolori il paziente non ha
mai avuto una terapia adeguata, né per i disturbi dell’apparato muscolo
scheletrico né per i problemi psichici.
Considerandi
2.
L’obesità con BMI oltre a 50 è una delle cause maggiori dello
stato di salute precario del paziente e della sua inabilità lavorativa. Ciò
nonostante non è mai stata prescritta una consulenza dietetica per il drastico
calo ponderale di cui necessita.
3.
Per la valutazione dell’abilità lavorativa e del grado
d’invalidità non sono stati eseguiti esami radiografici. Tali accertamenti sono
a mio avviso indispensabili per l’apprezzamento del danno alla salute del
signor RI 1.
La perizia del
14.4.2010
del SMR dell’AI non risulta perciò essere completa.” (doc. E)
Nel
certificato medico del 6 ottobre 2010 il Dr. __________ spec. FMH in chirurgia,
ha indicato di avere in cura il paziente dal 1996 “per dolori alla colonna
dorso-lombare e lombo sacrale, con irradiazione agli arti inferiori, dolori
alle spalle e dolori alle ginocchia”, oltre che presentare una depressione
nervosa ed essere obeso (doc. A).
Secondo
il medico curante l’assicurato “non può svolgere un’attività né in posizione
seduta né in piedi” (doc. A).
In data 7
febbraio 2011 il Dr. __________ ha fornito ulteriori precisazioni:
"
(…)
1.
Una
diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della colonna vertebrale
e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere fatta solo con
l’aiuto dell’esame radiologico. Se in qualità di medico specialista reumatologo
dovessi stilare una perizia senza aver effettuato l’indagine radiologica,
questo non sarebbe lege artis e potrebbe avere come conseguenza un grave errore
diagnostico di cui dovrei subire le conseguenze giuridiche. I disturbi del
signor RI 1 rientrano nel quadro delle malattie muscolo-schelettriche. Per tali
affezioni come pure per i problemi psichici non risulta nessuna valutazione
specialistica nella perizia. L’assicurato ha diritto ad una valutazione
corretta da una persona competente, anche se obeso.
2.
Le
alterazioni degenerative descritte nella diagnosi della perizia sono visibili
solo all’esame radiologico.
3.
Nella
perizia del 14.4.2010 vengono descritte diverse limitazioni funzionali
imputabili all’obesità; si ipotizza anche una possibile correlazione tra
l’obesità e i disturbi psichici. Una valutazione specialistica psichiatrica non
è stata effettuata.
4.
Non
si nega che l’assicurato abbia seri problemi di salute con prognosi sfavorevole
in considerazione dei fattori di rischio cardiovascolari.
5.
Non
viene descritta una possibile attività lavorativa adatta allo stato di salute e
rispettosa dei suoi limiti funzionali. Si dichiara comunque che possa lavorare
al 100%.
6.
Ribadisco
che in considerazione di quanto esposto nel mio certificato medico del 14.1 a mio avviso la capacità lavorativa attuale del signor RI 1 è al massimo 50% anche per lavori
leggeri.È possibile che dopo un trattamento adeguato (riduzione del peso,
fisioterapia ec.) quest’ultima possa essere aumentata.
7.
Nella
risposta dell’ufficio AI al Tribunale cantonale delle assicurazioni non viene
tenuto in considerazione il mio certificato dettagliato del 14.1.” (doc. F)
Nelle
annotazioni del 15 dicembre 2010 (doc. IX1), del 25 gennaio 2011 (doc. XV1) e
dell’11 febbraio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha sempre riconfermato
la valutazione del Dr. __________.
Per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 18 ottobre 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
In
concreto, il referto del Dr. __________ del
9.
dicembre 2010 (visita del 3 dicembre 2010) (doc. VII1) e quello successivo
del 14 gennaio 2011 (visita del 13 dicembre 2010 e 10 gennaio 2011) (doc. E) sono
successivi di alcuni mesi alla decisione impugnata.
Secondo
questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il periodo
di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i referti in
questione, non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Essi sono dunque suscettibili
di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione
precedente la decisione del 18 ottobre 2010 (cfr. STFA U 299/02
del 2 settembre 2003).
Nello
scritto del 7 febbraio 2011 il Dr. __________ aggiunge ulteriori precisazioni
che fanno tuttavia riferimento ai referti del 9 dicembre 2010 e del 14 gennaio
2011.
(doc. F).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della
divergenza di valutazione esistente, quanto all’influsso delle patologie reumatologiche
sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato tra quanto stabilito dai
medici del SMR (piena abilità in attività adeguate e abilità del 70% quale
cavista) e quanto invece valutato dal Dr. __________ – (50% di abilità per
lavori leggeri e inabilità totale quale cavista) non sia possibile, in mancanza
di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato.
Anche dal
punto di vista diagnostico sono necessari ulteriori accertamenti. La diagnosi
posta dal medico del SMR non è del tutto sovrapponibile a quella dello
specialista in reumatologia (cfr. doc. E; doc. AI 26-6), il quale ha precisato poi
che “Una diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della
colonna vertebrale e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere
fatta solo con l’aiuto dell’esame radiologico”.
Nella
fattispecie tuttavia non sono stati eseguiti esami radiografici (doc. F; E).
Questi
aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di
una nuova accurata ed esaustiva perizia reumatologica, da parte di un perito specialista
in reumatologia.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:
o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere
personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il
principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio
inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA
ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia,
in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di
istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata
criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica, al fine di
chiarire le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa residua del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre
patologie dell’interessato, se del caso opportunamente aggiornate,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurato.
2.8
In data 18
novembre 2010 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 18 ottobre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 18 novembre 2010.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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