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Decisione

32.2010.324

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XVI, XVII e F sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).

1.10. Nelle

osservazioni datate 14 febbraio 2011 l’UAI, dopo aver nuovamente interpellato

il SMR e fatto riferimento al rapporto della Consulente in integrazione

professionale, ha confermato il proprio provvedimento (doc. XIX+bis).

Il doc.

XIX+bis è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XX).

1.11. In data 17

febbraio 2011 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc.

XXI).

I doc. XX

e XXI sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nella

decisione impugnata l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità sulla base della valutazione del SMR.

Nel

rapporto medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in

medicina interna e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

hanno posto la diagnosi reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50).

Lombalgia ricorrente su alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale

ricorrente su alterazioni statico-degenerative”, mentre dal profilo

psichiatrico non sono state riscontrate “apparenti psicopatologie maggiori

in atto” (doc. AI 26-6).

I

medici del SMR hanno quindi così concluso la loro valutazione:

"

(…)

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 47 anni in buone condizioni

generali. Obesità tipo III. Coesiste gonalgia ricorrente e lombalgia ricorrente

su alterazioni statico-degenerative da sovraccarico. Esiti di artroscopia al

ginocchio destro, intervento avvenuto con beneficio nell'08.2009. Dal punto di

vista ortopedico il curante Dr. __________ certifica una IL 0%.

In riferimento alla lombalgia non vengono

documentati esami clinici o radiologici per la sintomatologia descritta.

La valutazione clinica odierna permette di

definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica

allegato.

In attività lavorativa adatta allo stato di

salute e rispettosa dei limiti funzionali, l'assicurato presenta una IL 0%.

Come ultima attività abituale, considerando

quella di cavista, l'assicurato presenta una IL del 30%. CL esigibile

dall'08.2009 (data della comparsa della gonalgia importante a destra). IL

giustificata dalla necessità di pause prolungate, rallentamento nei cambi di

postura.

Risulta indispensabile drastico calo ponderale.

Prognosi sfavorevole in considerazione dei

fattori di rischio cardio-vascolari (obesità grave, abuso nicotinico,

ipertensione arteriosa).

Dal punto di vista reumatologico la

sintomatologia descritta risulta imputabile in gran parte al sovraccarico per

la nota obesità.

Si allega modulo per la misurazione

dell'escursione articolare e modulo con esame EFL.

Dal lato psichico, non si hanno limiti funzionali

aggiuntivi a quelli somatici.

In assenza di documentazione oggettiva in

dossier, l'A.o dichiara, da anni, almeno dieci, una certa instabilità del tono

dell'umore, che egli, a tratti, pare associare alla sua condizione di obesità

permagna.

Dal lato valetudinario, non appaiono tuttavia

oggi segni o sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro

dei disturbi dell'umore o altro, che abbia influenza per sè, rispettivamente

possa avere influenzato in passato, la capacità lavorativa di questo A.o in

qualsiasi attività lavorativa esigibile." (doc. AI 26-7)

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate

di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo

soddisfacente.

Se da una

parte, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione

psichiatrica (Dr. __________), analogo discorso non può invece valere con

riferimento ai disturbi di natura reumatologica dell’assicurato, che

necessitano, per contro, di essere ulteriormente indagati.

2.6.1. Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito

della valutazione del SMR, ad un accurato esame da parte del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale non ha riscontrato “apparenti

psicopatologie maggiori in atto” (doc. AI 26-6).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il medico

curante Dr. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia e

quindi non specialista in psichiatria, nel referto del 14 gennaio 2010 si è limitato

ad indicare in maniera generica che il paziente soffre di “Sindrome

ansioso-depressiva cronica” (doc. E) aggiungendo che RI 1 non sarebbe stato

sottoposto ad una valutazione psichiatrica specialistica. Circostanza non

esatta in quanto l’assicurato, in data 14 aprile 2010, è stato visitato dal Dr.

__________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 26-1).

Anche il

Dr. __________, nel certificato medico del 6 ottobre 2010, si è limitato ad

indicare in maniera del tutto generica che il paziente soffre di “depressione

nervosa” (doc. A).

A mente

del TCA, dunque, il referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________, per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, non sono

atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico del SMR

Dr. __________, circa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI

26-7); (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale

l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo

psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento

specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia

esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata)

invalidante dei disturbi psichici).

Il TCA

sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Inoltre,

va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.6.2. Quanto

all’aspetto reumatologico, per contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, confermare la correttezza della valutazione peritale eseguita dal

Dr. __________ del SMR, alla luce delle critiche sollevate dal medico

curante.

2.6.2.1. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.6.2.2. Nel rapporto

medico del SMR del 14 aprile 2010 il Dr. __________ spec. FMH in medicina

interna e dunque non specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi

reumatologica di “Obesità tipo III (BMI >di 50). Lombalgia ricorrente su

alterazioni statico-degenerative. Gonalgia bilaterale ricorrente su alterazioni

statico-degenerative” (doc. AI 26-6).

Secondo

il Dr. __________ l’assicurato è pienamente abile in attività lavorativa adatta

allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali, mentre nell’ultima

attività di cavista presenta un’inabilità del 30% dal mese di agosto 2009 (data

della comparsa della gonalgia importante a destra) (doc. AI 26-7).

Nel primo

certificato medico del 9 dicembre 2010 il Dr. __________, spec. FMH in

fisiatria, riabilitazione e reumatologia, ha posto la diagnosi di “Sindrome

cervicale cronica con frequenti cefalee. Sindrome lombo vertebrale cronica.

Poliartralgie. Adiposità permagna”, riservandosi una valutazione più

precisa dopo ulteriori accertamenti (doc. VII1).

Nel

successivo referto del 14 gennaio 2011 il medico curante ha precisato la

diagnosi indicando:

"

(…)

- Sindrome lombovertebrale cronica su iperlodosi, scoliosi

sinistro convessa, artrosi e spondilosi lombare, vertebra lombosacrale di

transizione.

- Sindrome cervico-cefalica cronica.

- Stato dopo trauma cranico a 20 c.a.

- Sindrome ansioso-depressiva cronica.

- Poliartralgie degli arti inferiori da

sovraccarico.

- Obesità permagna grave.

- Inpertensione arteriosa. Abuso di nicotina.

- Stato dopo osteosintesi del femore sinistro dopo incidente con

la moto.

- Stato dopo artroscopia del ginocchio destro nel 2009 e

meniscectomia parziale mediale.

- Stato varicoso degli arti inferiori.” (doc.

E)

Il Dr. __________

ha quindi esposto la seguente valutazione:

"

(…)

Valutazione

I disturbi lamentati dal paziente sono credibili.

La mobilità del rachide è ridotta a livello

lombare. Clinicamente si riscontrano disfunzioni vertebrali ipomobili (vertebre

bloccate) a livello cervicale alto (C0-1, C1-2 e C2-3 bilateralmente), al

passaggio cervico toracale e in sede lombare inferiore. Le disfunzioni

cervicali sono una possibile con-causa delle cefalee. La colonna lombare

presenta turbe statiche (scoliosi, iperlordosi), alterazioni degenerative

all’esame radiografico ed una anomalia (vertebra di transizione).

La sintomatologia algica del rachide come pure

degli arti inferiori è in gran parte dovuta al sovraccarico per l’obesità.

Sono previste radiografie delle ginocchia.

Abilità lavorativa:

Per i disturbi sopraccitati ed il

decondizionamento fisico dovuto all’assenza dal lavoro da diversi anni, il

signor RI 1 è, a mio avviso, allo stato attuale inabile al lavoro al 100% per i

lavori in cava e al meno al 50% per lavori leggeri.

Osservazioni:

1. Se si escludono i medicamenti contro i dolori il paziente non ha

mai avuto una terapia adeguata, né per i disturbi dell’apparato muscolo

scheletrico né per i problemi psichici.

Considerandi

2.

L’obesità con BMI oltre a 50 è una delle cause maggiori dello

stato di salute precario del paziente e della sua inabilità lavorativa. Ciò

nonostante non è mai stata prescritta una consulenza dietetica per il drastico

calo ponderale di cui necessita.

3.

Per la valutazione dell’abilità lavorativa e del grado

d’invalidità non sono stati eseguiti esami radiografici. Tali accertamenti sono

a mio avviso indispensabili per l’apprezzamento del danno alla salute del

signor RI 1.

La perizia del

14.4.2010

del SMR dell’AI non risulta perciò essere completa.” (doc. E)

Nel

certificato medico del 6 ottobre 2010 il Dr. __________ spec. FMH in chirurgia,

ha indicato di avere in cura il paziente dal 1996 “per dolori alla colonna

dorso-lombare e lombo sacrale, con irradiazione agli arti inferiori, dolori

alle spalle e dolori alle ginocchia”, oltre che presentare una depressione

nervosa ed essere obeso (doc. A).

Secondo

il medico curante l’assicurato “non può svolgere un’attività né in posizione

seduta né in piedi” (doc. A).

In data 7

febbraio 2011 il Dr. __________ ha fornito ulteriori precisazioni:

"

(…)

1.

Una

diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della colonna vertebrale

e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere fatta solo con

l’aiuto dell’esame radiologico. Se in qualità di medico specialista reumatologo

dovessi stilare una perizia senza aver effettuato l’indagine radiologica,

questo non sarebbe lege artis e potrebbe avere come conseguenza un grave errore

diagnostico di cui dovrei subire le conseguenze giuridiche. I disturbi del

signor RI 1 rientrano nel quadro delle malattie muscolo-schelettriche. Per tali

affezioni come pure per i problemi psichici non risulta nessuna valutazione

specialistica nella perizia. L’assicurato ha diritto ad una valutazione

corretta da una persona competente, anche se obeso.

2.

Le

alterazioni degenerative descritte nella diagnosi della perizia sono visibili

solo all’esame radiologico.

3.

Nella

perizia del 14.4.2010 vengono descritte diverse limitazioni funzionali

imputabili all’obesità; si ipotizza anche una possibile correlazione tra

l’obesità e i disturbi psichici. Una valutazione specialistica psichiatrica non

è stata effettuata.

4.

Non

si nega che l’assicurato abbia seri problemi di salute con prognosi sfavorevole

in considerazione dei fattori di rischio cardiovascolari.

5.

Non

viene descritta una possibile attività lavorativa adatta allo stato di salute e

rispettosa dei suoi limiti funzionali. Si dichiara comunque che possa lavorare

al 100%.

6.

Ribadisco

che in considerazione di quanto esposto nel mio certificato medico del 14.1 a mio avviso la capacità lavorativa attuale del signor RI 1 è al massimo 50% anche per lavori

leggeri.È possibile che dopo un trattamento adeguato (riduzione del peso,

fisioterapia ec.) quest’ultima possa essere aumentata.

7.

Nella

risposta dell’ufficio AI al Tribunale cantonale delle assicurazioni non viene

tenuto in considerazione il mio certificato dettagliato del 14.1.” (doc. F)

Nelle

annotazioni del 15 dicembre 2010 (doc. IX1), del 25 gennaio 2011 (doc. XV1) e

dell’11 febbraio 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha sempre riconfermato

la valutazione del Dr. __________.

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 18 ottobre 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In

concreto, il referto del Dr. __________ del

9.

dicembre 2010 (visita del 3 dicembre 2010) (doc. VII1) e quello successivo

del 14 gennaio 2011 (visita del 13 dicembre 2010 e 10 gennaio 2011) (doc. E) sono

successivi di alcuni mesi alla decisione impugnata.

Secondo

questa Corte essi vanno tuttavia presi in considerazione, in quanto visto il periodo

di tempo relativamente breve intercorso tra la decisione impugnata e i referti in

questione, non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Essi sono dunque suscettibili

di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 18 ottobre 2010 (cfr. STFA U 299/02

del 2 settembre 2003).

Nello

scritto del 7 febbraio 2011 il Dr. __________ aggiunge ulteriori precisazioni

che fanno tuttavia riferimento ai referti del 9 dicembre 2010 e del 14 gennaio

2011.

(doc. F).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.6.2.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della

divergenza di valutazione esistente, quanto all’influsso delle patologie reumatologiche

sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato tra quanto stabilito dai

medici del SMR (piena abilità in attività adeguate e abilità del 70% quale

cavista) e quanto invece valutato dal Dr. __________ – (50% di abilità per

lavori leggeri e inabilità totale quale cavista) non sia possibile, in mancanza

di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità

lavorativa dell’assicurato.

Anche dal

punto di vista diagnostico sono necessari ulteriori accertamenti. La diagnosi

posta dal medico del SMR non è del tutto sovrapponibile a quella dello

specialista in reumatologia (cfr. doc. E; doc. AI 26-6), il quale ha precisato poi

che “Una diagnosi corretta e completa di un’affezione articolare o della

colonna vertebrale e quindi anche delle loro limitazioni funzionali può essere

fatta solo con l’aiuto dell’esame radiologico”.

Nella

fattispecie tuttavia non sono stati eseguiti esami radiografici (doc. F; E).

Questi

aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di

una nuova accurata ed esaustiva perizia reumatologica, da parte di un perito specialista

in reumatologia.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il

principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio

inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA

ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia,

in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di

istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata

criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia reumatologica, al fine di

chiarire le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa residua del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre

patologie dell’interessato, se del caso opportunamente aggiornate,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.8

In data 18

novembre 2010 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 18 ottobre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 18 novembre 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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