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Decisione

32.2010.327

Rendita intera limitata nel tempo

17 giugno 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determi-nante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V

264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.6. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità

lavorativa sulla perizia 3 maggio 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia

e medicina interna (doc. AI 44/1-9).

Il

perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive

e posta la diagnosi di “(…) Dolori meccanici cronici alla caviglia destra in

– Esiti da frattura pluriframmentaria del calcagno destro il 12.7.2006 – Esiti

da artrodesi talocalcaneare a destra il 5.3.2007 – Pseudoartrosi

sottoastragalica destra con abbassamento del calcagno nella sua zona posteriore,

conflitto talocrurale con la testa della vite dorso plantare – Piede destro

Piatto / Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in – Possibile

instabilità segmentale in discopatia L5/S1 – Disturbi statici del rachide

(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale) – Decondizionamento e

sbilancio muscolare (…)” (doc. AI 44/7) – ha espresso la seguente

valutazione:

"

(…)

Il signor RI 1, il 12.7.2006, si contraeva una frattura

pluriframmentaria del calcagno destro, poi sottoposta, il 5.3.2007, ad

artrodesi talocalcaneare destra, dopo un periodo di trattamento conservativo;

successivamente, tramite TAC dell'avampiede destro del 28.4.2008, veniva

confermata una pseudoartrosi già sospettata in precedenza, con mancato

consolidamento della frattura calcaneare che si estendeva verso il seno del

tarso; gli specialisti del consultorio del piede dell'Ospedale universitario di

__________, valutando le immagini realizzate, il 9.12.2008, descrivevano la

pseudoartrosi dell'articolazione sottoastragalica destra con abbassamento del

calcaneo nella sua zona posteriore e con conflitto talocrurale con la testa

della vite dorsoplantare, per cui proponevano di risottoporre l'assicurato ad

un'osteosintesi della pseudoartrosi tramite trapianto osseo, operazione finora

mai realizzata; ora l'assicurato continua a lamentare dolori bloccanti

anteriori posteriori e laterali alla caviglia destra, sotto carico e al

movimento soprattutto all'avvio, deambulando in salita; deambula con una zoppia

antalgica destra; la caviglia destra appare con cicatrici laterali calme,

diffusamente ingrossata, nel contesto di un'artrosi secondaria, diffusamente

indolenzita con mobilità passiva di flessione-estensione altamente limitata e

dolorante, bloccata alla prosupinazione, moderatamente ridotta all'eversione-inversione;

rispetto al piede sinistro, il destro, appare piatto con alluce valgo;

l'assicurato non avverte più dolori alle spalle, come segnalati nel novembre

2007, la mobilità delle stesse risulta praticamente libera in ogni direzione,

fatta eccezione la flessione passiva bilaterale, minimamente ridotta ma

indolore, non vi è una sintomatologia di attrito, i test resistivi per le cuffie

rotatorie sono normali. L'assicurato segnala che dal 2001 sono presenti dolori

lombogluteali a sinistra, non meglio specificati, assenti di notte, in aumento

al mattino, camminando, stando seduto prolungatamente, raddrizzandosi da

anteflessione del tronco, lombalgie descritte agli atti a partire dal giugno

2008, allorché veniva realizzata una prima radiografia della colonna lombare in

due proiezioni con immagini funzionali, risultanti senza alterazioni

strutturali rispettivamente instabilità; la radiografia della colonna lombare

veniva ripetuta il 13.1.2010, evidenziando una discopatia L5/S1 con

spondilartrosi lombari inferiori e sindrome di Baastrup lombare inferiore; la colonna

lombare si presenta in iperlordosi con corsetto muscolare addominale e

paraspinale lombare decondizionato, la mobilità della colonna lombare, appare

moderatamente limitata ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con

dolori lombogluteali a sinistra, a fine corsa alla lateroflessione passiva

verso sinistra e quando l'assicurato si rialza da anteflessione del tronco,

indizio clinico, sostenuto dall'anamnesi, per un'instabilità segmentale; sono

assenti deficit lomboradicolari.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori meccanici

cronici alla caviglia destra in esiti da frattura pluriframmentaria del

calcagno destro il 12.7.2006, esiti da artrodesi talocalcaneare a destra il 5.3.2007,

pseudoartrosi sottoastragalica destra con abbassamento del calcagno nella sua

zona posteriore, conflitto talocrurale con la testa della vite dorsoplantare,

piede destro piatto, sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in possibile

instabilità segmentale in discopatia L5/S 1, disturbi statici del rachide

(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e

sbilancio muscolare.

Da notare che l'assicurato, sebbene lamenti dolori

cronici, sull'arco di tutta la giornata, non assume un trattamento analgesico

adeguato atto a coprire 10 - 12 ore; per la sintomatologia algica-cronica

lombare, in presenza di un decondizionamento e sbilancio muscolare, non segue

alcun programma di fisioterapia; in merito è raccomandabile che si sottoponga

ad un intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento del corsetto

muscolare addominale e paraspinale lombare onde aumentare la resistenza agli

sforzi fisici. Potrebbe inoltre beneficiare di scarpe ortopediche adatte, con

collo alto rivolto a stabilizzare le caviglie portando nel contempo plantari su

misura.

Le misure terapeutiche menzionate, sono in grado di

migliorare la qualità di vita dell'assicurato, anche se non necessariamente la

sua capacità funzionale e di carico residua e quindi la sua capacità lavorativa.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di

carico residua, descritti nell'allega-to.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del

100 %, a decorrere dall'1.2.2010, allorché l'assicuratore LAINF lo riteneva

abile al lavoro nella misura massima possibile per gli esiti infortunistici.

Nella sua ultima attività principale come aiuto

ferraiolo, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100 % a

decorrere dal 12.7.2006 fino al 31.12.2009 e nella misura del 75 (da intendersi

come lavoro svolto sull'arco di una giornata lavorativa usuale di 8 - 9 ore ma

con una diminuzione del rendimento del 75 %) a decorrere dall'1.1.2010, in modo

definitivo, in quanto questa professione, in gran parte, non soddisfa i limiti

funzionali e di carico evidenziati nell'allegato.

(…)" (doc. AI 44/5-7)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito ha concluso

che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua, descritti nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento

massimo del 100%, a decorrere dall’1.2.2010, allorché l’assicuratore LAINF lo

riteneva abile al lavoro nella misura massima possibile per gli esiti

infortunistici. Nella sua ultima attività principale come ferraiolo, giudico

l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 100% a decorrere dal 12.7.2006

fino al 31.12.2009 e nella misura del 75% (da intendersi come lavoro svolto

sull’arco di una giornata lavorativa usuale di 8-9 ore ma con una diminuzione

del rendimento del 75%) a decorrere dall’1.1.2010, in modo definitivo, in

quanto questa professione, in gran parte, non soddisfa i limiti funzionali e di

carico evidenziati nell’allegato. (…)” (doc. AI 44/7-8).

Alla

perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353-354). Il ricorrente non ha validamente

contestato la valutazione dell’evoluzione e della residua capacità lavorativa – incapacità

lavorativa totale in qualsiasi attività dal 12 luglio 2006 al 31 dicembre 2009

e capacità lavorativa del 25% nella sua attività abituale di ferraiolo rispettivamente

del 100% in un’attività adeguata dal 1. gennaio 2010 – che è stata

confermata dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 7 maggio 2010

(doc. AI 46/1-4).

In

particolare, il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica – che nel

rapporto 5 marzo 2010 (doc. 35/1) (evidenziata, tra l’altro, una sindrome

lombo-vertebrale cronica) aveva auspicato una valutazione da parte del servizio

competente dell’Ufficio AI – non ha contestato la perizia 3 maggio 2010 del dr. __________ che

gli era stata trasmessa in copia (doc. AI 47/1) e, nel rapporto di visita 2 dicembre

2010, poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa residua

in un’attività adeguata concludendo che “(…) per tale conseguenza dell’in-fortunio,

il paziente è tuttora completamente inabile al lavoro in una professione nella

quale deve rimanere in piedi per più di una mezz’ora di seguito. Non c’è

purtroppo da prevedere miglioramento della capacità lavorativa con provvedimenti

terapeutici. (…)” (doc. C).

Va

qui, tra l’altro, evidenziato che anche il dr. __________, nell’al-legato sulla

capacità funzionale residua (doc. AI 44/9), aveva ritenuto molto ridotta la

capacità di mantenere una posizione statica eretta.

Inoltre,

al riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 14 dicembre 2010, ha evidenziato che “(…) la perizia del Dr. __________ prende in considerazione il danno

della salute a carico dell’apparato locomotore, sia per quanto riguarda le

conseguenze dell’infortunio, sia per quanto riguarda i disturbi extra-infortunistici

ed i limiti funzionali sono formulati a proposito. La perizia è pertanto da

considerare completa e le conclusioni sono coerenti ed esaustive. Da un punto

di vista medico non s’impongono nuovi accertamenti. (…)” (VIII/bis)

Del

resto, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella causa promossa

dall’assicurato contro l’assicuratore infortuni, con la STCA 22 settembre 2010

(35.2010.45), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la valutazione

del dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che, nella visita

di chiusura del 20 ottobre 2009, aveva dichiarato l’assicu-rato in grado di

esercitare a tempo pieno un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo

dell’impegno fisico, da svolgere in posizione prevalentemente seduta (cfr. il

consid. 2.5 della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]).

In

conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 3 maggio 2010 del dr. __________

(doc. AI 44/1-9) e il rapporto medico 7 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI

46/1-4) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza,

questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato

capace al lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2010.

Quanto

alla censura, sollevata nel ricorso, secondo la quale sarebbe necessario “(…)

fare allestire una perizia neutra la quale non avrà problema a dimostrare

(addirittura) il peggioramento del grado d’invalidità (…)” e alla relativa

domanda di una perizia medica giudiziaria, il TCA rileva quanto segue.

Nella

DTF 125 V 351, come accennato, la nostra Corte federale

ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA U

168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465

il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti

l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora

sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione. Nella STF

9C_400/2010 del 9 settembre 2010 il TF si è confermato nella propria

giurisprudenza anche avuto riguardo al parere giuridico dell’11 febbraio 2010

del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes

Reich, intitolato "Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit

der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur medizinischen Begutachtung durch

Medizinische Abklärungsstellen betreffend Ansprüche auf Leistungen der

Invalidenversicherung mit Art. 6 der Konvention vom 4. November 1950 zum

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten" e al principio

della parità delle armi nonché alla legittimazione a ricorrere

dell’am-ministrazione e alla sua conseguente posizione di parte.

In

questo senso la domanda volta ad un’ulteriore perizia medica giudiziaria super

partes va pertanto disattesa. In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.7. Quanto

alla valutazione economica (rimasta incontestata), conformemente alla

giurisprudenza federale (DTF 135 V 297, 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc), l’Ufficio AI – ritenuti per il 2009 un reddito da valido di fr. 57'073.-- e un

reddito ipotetico da invalido di fr. 50'391.80 (cfr. il rapporto 2 giugno con

relative tabelle allestite il 7 giugno 2010 del consulente sub doc. 49/1-2 e

50/1-5) – ha concluso per un grado d’invalidità del 12%.

Va

qui osservato che questo Tribunale, statuendo sulla causa tra l’assicurato e

l’assicuratore infortuni, nella già menzionata STCA 22 settembre 2010

(35.2010.45) – riferendosi all’anno 2010, considerato un reddito da valido di fr.

72'910.-- sulla base delle informazioni fornite dallo stesso datore di lavoro e

ritenuto un reddito ipotetico da invalido di fr. 49'802.80 determinato in base

alle DPL – ha confermato un grado d’invali-dità del 32% (cfr. i consid. dal

2.6 al 2.9 della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]).

Dunque,

in ogni caso, l’assicurato non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile del

40% (cfr. consid. 2.4).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che

l’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

luglio 2007 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; art. 29 cpv.

2 lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007) fino al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo il

miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI) – ha respinto il diritto a

prestazioni a contare dal 1. aprile 2010.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui ancora evidenziato che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza

sociale (l’Ufficio del sostegno sociale ha infatti chiesto la compensazione

di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. AI 60/1-3)) e ricordato che i

presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assi-stenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr.

anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti) – l’assicurato non può in ogni caso essere esonerato dalle spese in

quanto il suo ricorso appariva sin dall’inizio manifestamente privo di

possibilità di esito favorevole. Infatti all’insorgente (che in corso di

procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a

contestare le valutazioni del perito dr. __________ e che nemmeno ha contestato

la valutazione economica anche se già in possesso della STCA 22 settembre 2010 [35.2010.45]) non poteva sfuggire la

necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni

del perito dr. __________ non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrato prima della decisione

impugnata del 21 ottobre 2010.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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