32.2010.331
Soppressione del diritto alla rendita causa mancata produzione del questionario per la revisione. Produzione del questionario in sede ricorsuale
10 febbraio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2010.331
Data decisione, Autorità:
10.02.2011, TCA
Titolo:
Soppressione del diritto alla rendita causa mancata produzione del questionario per la revisione. Produzione del questionario in sede ricorsuale
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 7b cpv. 2 let. d LAI
art. 17 LPGA
art. 28 cpv. 2 LPGA
art. 86bis cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.331
FS
Lugano
10 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, nel mese di gennaio 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso – sulla base della perizia pluridisciplinare 11 aprile 2008 del SAM
(doc. AI 25/1-25), delle annotazioni 6 maggio 2008 del dr. __________ (doc. AI
26/1) e del rapporto finale 20 aprile 2009 del consulente in integrazione (doc.
AI 28/1-3 e 29/1) – l’Ufficio AI, con decisione 5 novembre 2009, cresciuta incontestata
in giudicato, ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio
2008 (doc. AI 35/1 e le motivazioni sub doc. AI 32/1-2).
1.2. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel luglio 2010 l’Ufficio AI, con decisione 12
ottobre 2010, ha soppresso il diritto alla rendita adducendo:
"
(…)
Con lettera raccomandata del 21 settembre 2010
l’abbiamo informata sulle conseguenze che avrebbe potuto avere un rifiuto
ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare e di collaborare.
Malgrado ciò, trascorso il termine dei 10 giorni
concessole per ritornarci il formularia debitamente compilato e firmato, lei
persiste nel rifiutarsi a fornirci le informazioni necessarie per
l’accertamento al diritto alle prestazioni AI; ci vediamo quindi costretti ad
applicare l’art. 86bis cpv. 3 dell’Ordinanza Invalidità che prevede la
soppressione immediata della rendita finora versatale.
(…)" (doc. AI 39/1-2)
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il
quale ha osservato che:
"
(…)
In data odierna ho spedito il formulario richiesto e mi
scuso per il ritardo dovuto a grave depressione a seguito della morte della mia
compagna.
Sono tossicodipendente, in cura con metadone, inabile a
svolgere qualsiasi tipo di lavoro, la rendita invalidità è il mio solo mezzo di
sostentamento.
Favorite cortesemente far ripristinare i versamenti.
Il 9.11.2010 sono stato nello studio del mio medico Dr.
__________ a __________, mi hanno detto di spedire il formulario (ciò che ho
fatto oggi) e che poi avrebbe pensato il dottore a comunicare con l’Ufficio
ass. invalidità.
Spero che tutto possa risolversi per il meglio.
(…)" (I)
1.4. Con
la risposta di causa, osservato come l’assicurato abbia prodotto il documento
richiesto dall’amministrazione, l’Ufficio AI ha proposto l’annullamento della
decisione e lo stralcio della causa dai ruoli.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 12 ottobre 2010 – con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita dal 1. novembre 2010 sulla
base degli articoli 7b cpv. 2 lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI – è conforme o
meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il ripristino del versamento della rendita.
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modifica notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
2.4. L’art. 28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo
l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se
l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna
per adempiere ai suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo
stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto
di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa
e della situazione finanziaria dell’assicurato.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le
misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…)
freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…)” e, in particolare,
sotto il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)”
evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione
occorre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare. Adesso
la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve
adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF
Fatti
N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:
"
(…)
Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui
violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza
che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di
riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati
nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto
vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati
anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente
prestazioni dell’AI.
Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione
militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono
essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.
(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)
2.5. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che, con raccomandata 21 settembre 2010
(doc. AI 38/1), l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che:
"
(…)
Ci permettiamo si sollecitare l’evasione del formulario
per la revisione della rendita, trasmessole in data 27 luglio 2010.
A proposito le rammentiamo che [ndr.: secondo] l’art.
7b cpv. 2 lett. d LAI, se un assicurato non fornisce all’ufficio AI le
informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione.
Qualora entro un termine di 10 giorni non
dovessimo ricevere il formulario compilato e firmato, ci vedremo costretti ad
applicare le citate sanzioni senza ulteriore avviso.
(…)" (doc. AI 38/1)
Entro
il termine assegnatogli l’assicurato non ha trasmesso all’Ufficio AI la documentazione
richiestagli.
2.6. Viste
le risultanze sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che – essendo il
questionario per la revisione della rendita fondamentale per potersi esprimere
in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, da una parte, omettendo
di trasmettere la documentazione richiestagli, l’assicurato non ha fornito
all’Ufficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti
legali.
D’altra
parte però, anche se solo con il ricorso, egli ha prodotto il questionario per
la revisione della rendita richiestogli adducendo quali motivi del ritardo: “(…)
grave depressione a seguito della morte della compagna (…)” (I).
Inoltre,
anche se l’art. 7b cpv. 3 stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare
presetazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in
particolare del grado di colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato,
l’Ufficio AI – nonostante dalla perizia pluridisciplinare 11 aprile 2008 del SAM
risulti che “(…) l’A. attualmente vive in un appartamento di 3 locali, piccoli,
con giardino a __________, dovendo pagare CHF 700.-- al mese d’affitto, vive a
carico dell’Assistenza Pubblica dall’aprile 2007, dopo il divorzio, in
precedenza ha percepito per un certo periodo la complementare, in quanto la
moglie era a carico dell’AI (…)” (doc. AI 25/5) – non ha addotto alcun
motivo per cui nel caso concreto si giustificherebbe l’applica-zione dell’art.
86bis cpv. 3 OAI che stabilisce che in casi particolarmente gravi la rendita
può essere rifiutata.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, si giustifica – come del resto
auspicato dall’amministrazione – l’annulla-mento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti affinché, esperiti i necessari accertamenti, l’Ufficio AI
renda un nuovo provvedimento.
Viste
le particolarità del caso non si prelevano spese.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda
come sopra indicato.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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