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Decisione

32.2010.331

Soppressione del diritto alla rendita causa mancata produzione del questionario per la revisione. Produzione del questionario in sede ricorsuale

10 febbraio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:

"

(…)

Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui

violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza

che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di

riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati

nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto

vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati

anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente

prestazioni dell’AI.

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione

militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono

essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado

della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)

2.5. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che, con raccomandata 21 settembre 2010

(doc. AI 38/1), l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che:

"

(…)

Ci permettiamo si sollecitare l’evasione del formulario

per la revisione della rendita, trasmessole in data 27 luglio 2010.

A proposito le rammentiamo che [ndr.: secondo] l’art.

7b cpv. 2 lett. d LAI, se un assicurato non fornisce all’ufficio AI le

informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni

possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione.

Qualora entro un termine di 10 giorni non

dovessimo ricevere il formulario compilato e firmato, ci vedremo costretti ad

applicare le citate sanzioni senza ulteriore avviso.

(…)" (doc. AI 38/1)

Entro

il termine assegnatogli l’assicurato non ha trasmesso all’Ufficio AI la documentazione

richiestagli.

2.6. Viste

le risultanze sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che – essendo il

questionario per la revisione della rendita fondamentale per potersi esprimere

in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, da una parte, omettendo

di trasmettere la documentazione richiestagli, l’assicurato non ha fornito

all’Ufficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti

legali.

D’altra

parte però, anche se solo con il ricorso, egli ha prodotto il questionario per

la revisione della rendita richiestogli adducendo quali motivi del ritardo: “(…)

grave depressione a seguito della morte della compagna (…)” (I).

Inoltre,

anche se l’art. 7b cpv. 3 stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare

presetazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in

particolare del grado di colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato,

l’Ufficio AI – nonostante dalla perizia pluridisciplinare 11 aprile 2008 del SAM

risulti che “(…) l’A. attualmente vive in un appartamento di 3 locali, piccoli,

con giardino a __________, dovendo pagare CHF 700.-- al mese d’affitto, vive a

carico dell’Assistenza Pubblica dall’aprile 2007, dopo il divorzio, in

precedenza ha percepito per un certo periodo la complementare, in quanto la

moglie era a carico dell’AI (…)” (doc. AI 25/5) – non ha addotto alcun

motivo per cui nel caso concreto si giustificherebbe l’applica-zione dell’art.

86bis cpv. 3 OAI che stabilisce che in casi particolarmente gravi la rendita

può essere rifiutata.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, si giustifica – come del resto

auspicato dall’amministrazione – l’annulla-mento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti affinché, esperiti i necessari accertamenti, l’Ufficio AI

renda un nuovo provvedimento.

Viste

le particolarità del caso non si prelevano spese.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda

come sopra indicato.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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