Lexipedia

Decisione

32.2010.333

Perizia SAM non univoca e inequivocabile. Rinvio per accertamenti medici. Valutazione economica e possibilità di reintegrarsi sul mercato del lavoro

18 agosto 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 22 giugno 2009

(doc. AI 15/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

"

(…)

PROCEDERE

Trattasi di un A. 52enne, agente di polizia, che si

dichiara inabile dall'11.2007 (a tutt'oggi IL 100%). Nell'autunno del 2006 l'A. ha cominciato ad accusare cervico-brachialgia dx, con accentuazione di dolori lombari e

lombosacrali con associata limitazione deambulante (claudicatio). Da citare che

l'A. nel 12.01.2005 è stata operata in urgenza per una compressione acuta del

midollo spinale con mielopatia cervicale sintomatica (decompressione/fusione

C4/C5). Successivamente vi fu una ripresa lavorativa normale. Comunque il

12.02.2008 l'A. ha subìto una decompressione microchirurgica con fusione C5/C6.

Ancora il 04.09.2008 nuovo trattamento chirurgico di laminectomia cross-over

L4/L5 con approccio sx. In considerazione di tali trattamenti il collega Dr.

med. __________ considerava abile l'A. al 50% nella sua abituale professione di

agente di polizia dal 11.2008, sempre che ci sia un certo evitamento delle

mansioni più pesanti e statiche e/o erette.

Contemporaneamente l'A. dal 2008 presenta una IL 100%

per "depressione ansiosa (F 41.2)", di tipo reattivo legato al dolore

e alla condizione somatica di cui risulta tutt'ora ancora sofferente, come

affermato sia dallo psichiatra curante Dr. med. __________ e sia dal medico

curante Dr. med. __________.

Quindi in virtù della discrepanza di oggettività

dell'attuale stato di salute dell'A., si rende necessaria una valutazione

specialistica bi-disciplinare (psichiatrica-reumatologica) avente lo scopo di

valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'A., rispettivamente le

limitazioni funzionali per l'abituale attività e per attività adeguate e la

determinazione temporale della CL residua.

(…)" (doc. AI 15/1)

ha

ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 16/1-2).

Dalla

perizia bidisciplinare 12 novembre 2009 (doc. AI 21/1-31) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (Dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome lombospondilogena cronica con su alterazioni

statico degenerative del rachide lombare con:

- moderati segni di spondilartrosi a

livello L2-L3, L4-L5

- stato dopo laminectomia cross-over

L4-L5 con approccio sin. per stenosi focale L4-L5

- esiti da intervento di esplorazione

microchirurgica anterolaterale sin..

Sindrome cervicovertebrale cronica con su alterazioni

statico degenerative del rachide cervicale con:

- riduzione della lordosi fisiologica;

- moderati segni di spondilartrosi

C4-C5 e C5-C6;

- discectomia C4-C5;

- rimozione di lussato erniario;

- stato dopo intervento chirurgico di

discectomia C5-C6 per radicolopatia C6 ds. su ernia discale.

Fibromialgia.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) che assume per certi versi gli aspetti di una fobia specifica atipica e paucisintomatica.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Nessuna.

(…)" (doc. AI 21/15)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) l’A., nell’attività

da ultimo svolta come agente di polizia va considerata abile al lavoro nella

misura del 60% (orario di lavoro normale ma con rendimento ridotto). (…)”

(doc. AI 21/18), i periti hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Da un punto di vista reumatologico la capacità

lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia associata a stanchezza ed

insonnia. Tale patologia inoltre si innesta su un quadro di alterazioni degenerative

di moderata entità a livello del rachide cervicale e lombare, con ulteriore

influenza sulla capacità lavorativa.

Da un punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

sindrome mista ansioso-depressiva con un tema umorale misto a contenuti d'ansia

somatica che si esprimono con una modalità a tinte fobico situazionale inerente

l'ambito lavorativo che definisce un limite emotivo che non le è più possibile

superare. Contribuisce il quadro umorale ed ansioso a ridurre la sua competenza

e la capacità di coping necessaria in un ottica di rientro e riadattamento. In

tal senso l'A. viene considerata inabile al 25% per l'ultima attività

lavorativa svolta.

In una valutazione globale le limitazioni sopraccitate

non vanno sommate bensì integrate in quanto contribuiscono a provocare un

affaticamento cronico, una più facile stancabilità ed una riduzione della

prestazione lavorativa. Nell'attività di lavoro finora esercitata l'A. va

pertanto giudicata incapace al lavoro globalmente nella misura del 40%.

L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 100% a

partire dal 12.02.2008 quando viene sottoposta ad intervento chirurgico di

decompressione con fusione C5-C6 e per i due mesi successivi. In seguito

presenta una capacità lavorativa del 75% a causa del quadro psichiatrico

insorto all'inizio del 2008 e che da allora non ha mostrato nessuna modifica

sostanziale. Nuovamente incapacità lavorativa del 100% dal 4.09.2008, data

dell'intervento chirurgico di laminectomia crossover L4-L5 e per i due mesi

successivi. Pertanto alla luce degli attuali accertamenti possiamo confermare

una capacità lavorativa come agente di polizia nella misura del 60% dalla metà

di novembre 2008. Da allora, da un punto di vista radiografico, la patologia

cervicale e lombare, in seguito agli interventi chirurgici, non ha mostrato un

carattere di progressività. Gli esami radiologici effettuati nel mese di luglio

u.s. non mostrano presenza di tessuto fibrotico patologico a livello delle

cicatrici chirurgiche e nemmeno segni di microinstabilità. La prognosi

valetudinaria a medio-lungo termine, per l'attività di agente di polizia, non

permette di stabilire miglioramenti in considerazione degli aspetti

degenerativi sul piano osteoarticolare.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

I provvedimenti d'integrazione andrebbero messi in

campo solo se apparisse poco probabile per l'A. il reintegro in attività

lavorativa più idonea. Se in un esame delle disponibilità lavorative presenti

ci si rendesse conto che l'A. necessita di strumenti altri di cui è sprovvista

potrebbe rendersi necessario un programma d'integrazione. L'A. è capace,

pratica, efficiente, competente in ambito di telefonia e centralino, avendo

svolto l'attività di poliziotta appare immaginabile una sua spendibilità altra

piuttosto generalizzabile fatto salvo i limiti culturali e fisici. Da un punto

di vista medico-teorico l'A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività

mediamente pesanti che rispettino le regole di ergonomia della schiena, che evitino

movimenti molto ripetitivi con la colonna cervicale e lombare, che permettano

di cambiare spesso posizione e che evitino spesso spostamenti prolungati a

piedi o permanenza prolungata in posizione eretta. In attività rispettose di

queste esigenze valutiamo l'A. abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento

ridotto nella misura del 30%. In un'attività leggera che rispetti gli stessi

criteri l'A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella

misura del 20%.

Come casalinga, nella situazione attuale l'A. è inabile

al lavoro nella misura del 15%.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande

particolari non sono poste.

Lasciamo

al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di

inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato

sulle conclusioni peritali.

(…)"

(doc. AI 21/18-20)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 12

febbraio e le annotazioni 16 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 22/1-3 e

27/1) e considerato il rapporto finale 16 luglio 2010 del consulente in integrazione

(doc. AI 30/1-3) – con decisioni 28 ottobre 2010 ha quindi riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. febbraio 2009 (doc. AI 39/1-4 e 40/1-4).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale osserva che, per i motivi che

seguiranno, da una parte la perizia del SAM non é univoca e inequivocabile

circa le conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua nella sua attività

abituale quale agente di polizia, dall’altra nemmeno sulla base degli atti la

situazione valetudinaria al riguardo é chiara.

In

simili circostanze (e per questa ragione la decisione impugnata va annullata e

gli atti gli vanno rinviati per ulteriori accertamenti) l’amministrazione avrebbe

dovuto intraprendere ulteriori accertamenti al fine di stabilire compiutamente

la capacità lavorativa residua nella sua attività abituale.

In

questo senso anche il TF – (nella STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011, confermata ancora al

consid. 4.4.1.4 della STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 destinata alla pubblicazione)

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la perizia ordinata

dall’amministrazione non risultava essere inequivocabile e conseguentemente gli

atti chiari – ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti

all’Ufficio AI sviluppando la seguente considerazione: “(…) Angesichts der fehlenden Eindeutigkeit des Gutachtens und der insoweit

unklaren Aktenlage hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen über die

verbleibende Leistungsfähigkeit der Beschwerdegegnerin in die Wege leiten

müssen. Indem sie dies unterliess und sich abschliessend auf die unklaren

Ausführungen des Gutachters stützte, hat sie den Sachverhalt unvollständig

festgestellt und den Untersuchungsgrundsatz verletzt, was vom Bundesgericht als

Rechtsverletzung zu berücksichtigen ist (E. 1 hiervor; Urteil 9C_85/2009 vom

15. März 2010 E. 3.5 mit Hinweisen). Die Sache ist daher an die IV-Stelle zurückzuweisen,

damit sie in diesem Punkt weitere Abklärungen in die Wege leite und hernach

über den Rentenanspruch der Beschwerdegegnerin neu verfüge. (…)” (STF 9C_646/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4).

In

concreto, la dr.ssa __________, nel consulto 24 settembre 2009 (doc. AI

21/21-25) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD

10, F41.2) che assume per certi versi gli aspetti di una fobia specifica

atipica e paucisintomatica. Dal 2008 - esordio - ad oggi, a suo dire, nessun sostanziale

miglioramento, anche se oggettivamente la riduzione del ritmo delle sedute con

il Dr. __________ deporrebbero per un miglioramento sintomatico (…)” (doc.

AI 21/23) –, ha, in particolare, evidenziato che “(…) oggi il quadro si caratterizza

per un tema umorale misto a contenuti d’ansia somatica che si esprimono con una

modalità a tinte fobico situazionale inerente l’ambito lavorativo che definisce

un limite emotivo che non le è possibile più superare. In tal senso prognosticamente

sarebbe più utile considerarla inabile al 25% per l’ultima attività svolta

(agente di polizia); più utile un ricollocamento in ambito lavorativo altro

dove si mostra abile al 85% in tutte le altre attività teoricamente esigibili.

Tale stato di cose risulta presente fin dagli inizi del 2008. Non è detto che

il lavoro psicologico in futuro non le permetta di elaborare il

conflitto e mitigare-annullare l’oggetto fobico e il quadro psico-fisico

associato ma, non è un dato certo. […] Il quadro fobico le rende oggi

difficile-impossibile riaccedere all’ambiente lavorativo da ultimo frequentato

(inabile al 75% per l’ultima attività svolta). […] Per l’ultima attività

svolta la percentuale maggiore di IL pari al 25% attiene a un piano che ha

caratteri vicini a una fobia specifica che appare oggi non più gestibile e che,

in caso di confronto, potrebbe determinare un peggioramento clinico. Lo

spazio psicologico presente potrebbe nel tempo favorire una metabolizzazione

e ridurre-annullare tale contenuto fobico ma, non è né certo né un processo

veloce. (…)” (doc. AI 21/24-25, le sottolineature sono del redattore).

Ora

– viste le suenunciate valutazioni espresse dalla dr.ssa __________

che sembrerebbero attestare un’incapacità lavorativa nella sua attività

abituale quale agente di polizia del 75% e, solo prognosticamente e in caso di

buona riuscita della terapia, una possibile capacità lavorativa del 25% nella

stessa attività – non è dato di capire su quali basi i periti del SAM abbiano potuto

concludere che “(…) l’A., nell’attività da ultimo svolta come agente di

polizia va considerata abile al lavoro nella misura del 60% (orario di lavoro

normale ma con rendimento ridotto) (…)” (doc. AI 21/18).

D’altra

parte – nonostante dalla perizia 12 novembre 2009 del SAM risulta che “(…)

l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal 12.02.2008 quando

viene sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione con fusione C5-C6 e

per i due mesi successivi. In seguito presenta una capacità lavorativa del 75%

a causa del quadro psichiatrico insorto all’inizio del 2008 e che da allora non

ha mostrato nessuna modifica sostanziale. (…)” (doc. AI 21/19) – il dr. __________,

nel rapporto medico 12 febbraio 2010 (doc. AI 22/1-3), ha invece confermato – tra i due

periodi in cui è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e meglio,

dal 12 febbraio all’11 aprile e dal 4 settembre al 14 novembre 2008 – un’incapacità

lavorativa del 75% nella sua attività abituale dal 12 aprile al 3 settembre

2008.

Non

vi sono invece motivi per non fare propria la valutazione del SAM circa la

capacità lavorativa residua in un’attività adeguata, secondo cui “(…) da un

punto di vista medico-teorico l’A. è da ritenere in grado di svolgere altre

attività mediamente pesanti che rispettino le regole di ergonomia della schiena,

che evitino movimenti molto ripetitivi con la colonna cervicale e lombare, che

permettano di cambiare spesso posizione e che evitino spesso spostamenti

prolungati a piedi o permanenza prolungata in posizione eretta. In attività

rispettose di queste esigenze valutiamo l’A. abile al lavoro a tempo pieno con

un rendimento ridotto nella misura del 30%. In un’attività leggera che rispetti

gli stessi criteri l’A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento

ridotto nella misura del 20%. Come casalinga, nella situazione attuale l’A. è

inabile al lavoro nella misura del 15%. (…)” (doc. AI 21/19).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla documentazione

medica prodotta in sede di procedura (doc. A/2, A/3, B, C e da D/1 a D/3).

Infatti,

il dr. __________, vice primario del Centro per la Terapia del Dolore

dell’Ospedale Regionale di __________ (nei rapporti 21 maggio e 8 luglio 2010,

10 febbraio e 14 marzo 2011 tutti indirizzati al dr. __________ e 9 marzo 2011

indirizzato all’assicura-ta) non si è confrontato con la perizia del SAM né

tanto meno si è espresso sulla capacità lavorativa e la dr.ssa __________,

viceprimario del Servizio di radiologia interventistica, confrontando l’esame

RM Colonna lombare del 4 marzo 2011 con quello eseguito il 31.7.2009, ha concluso

che “(…) il quadro radiologico è sostanzialmente invariato: Livello

L4-L5: Esiti di laminectomia sinistra. A questo livello non si hanno segni

compressivi di rilievo. Livello L5-S1: Canale spinale di ampiezza

normale. Non erniazioni all’origine di compressioni. Non si hanno enhancement

di contrasto patologici. (…)” (doc. D/1).

Quanto

alla lista dei medicamenti acquistati presso la Farmacia __________ di __________

dal 18 gennaio al 30 dicembre 2010 va evidenziato che per il solo fatto che una

farmacoterapia venga modificata e/o aumentata non si può ancora concludere per

un peggioramento dello stato valetudinario con effetti sulla capacità

lavorativa. In questo senso il TF, nella STF 9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, ha rilevato che “(…) Es trifft zu, dass die Medikation im Laufe

der Zeit gesteigert und teils wegen Unverträglichkeit, teils wegen ungenügender

Wirkung neu angepasst wurde. Daraus allein kann jedoch nicht auf eine auf

objektivierbaren Ursachen beruhende Verschlechterung des Gesundheitszustandes

seit der Untersuchung durch Dr. med. H. im Mai 2007 und noch weniger auf eine

dadurch bedingte (weitere) Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geschlossen

werden. (…)” (STF 9C_870/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 4.2)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 dicembre 2010, 25

gennaio, 21 febbraio e 17 marzo 2011, ha concluso che:

"

(…)

Documentazione presentata:

- rapporto dr. __________ del 21.5.2010 e del

8.7.2010

○ viene

indicato un miglioramento superiore al 50% con la termocoagulazione

Valutazione:

- dall’attuale documentazione non

risulta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, anzi viene

riferita una regressione della sintomatologia algica.

(…)" (IV/bis)

"

(…)

attualmente viene fornito un estratto dei medicamenti

assunti da parte dell’assi-curata da gennaio a dicembre 2010

[…]

Valutazione:

l’attuale lista dei medicamenti corrisponde a grandi

linee al trattamento medicamentoso descritta nella perizia SAM (allora

indicazione: fino a 6 pastiglie di Co-Dafalgan/di). Il trattamento medicamentoso

cronico a questi dosaggi è ben compatibile con un’attività lavorativa e

l’abilità alla guida.

Si conferma la validità della valutazione SAM.

(…)"

(VIII/1)

"

(…)

attuale nuova documentazione:

rapporto dr. __________ del 10.2.2011

- dolori inizialmente presenti a

livello lombare destro regrediti praticamente completamente dopo l’intervento

di denervazione

- da ca. un paio di mesi insorgenza di

dolori a livello lombosacrale, per questi dolori è prevista un nuovo esame RM

Valutazione:

l’attuale rapporto del dr. __________ mostra una

evoluzione favorevole dei dolori presenti in precedenza.

Presenza di un nuovo tipo di dolore da ca. 2 mesi

(quindi chiaramente posteriore la decisione impugnata) ragion per la quale è

previsto un nuovo esame RM.

(…)" (XII/1)

"

(…)

Attuale nuova documentazione:

Referto RM colonna lombare del 4.3.2011

- quadro radiologico sostanzialmente

invariato rispetto al 31.7.2009

- assenza di compressione radicolare

Rapporto dr. Maino del 14.3.2011

- da dicembre 2010 la paziente sembra

lamentare un dolore a livello lombosacrale

- quadro radiologico sostanzialmente

invariato

- quadro compatibile con discopatia

L4/5 e si ritiene indicata infiltrazione epidurale L4/5 (esame previsto per il

4.4.2011)

Valutazione:

non posso che confermare le precedenti prese di

posizione. L’attuale problematica è insorta ben 2 mesi dopo la decisione

impugnata. In presenza di un referto radiologico blando la prognosi è favorevole

(prevista infiltrazione peridurale).

(…)" (XVI/1)

In

simili circostanze – ribadita la non univocità e inequivocabilità della perizia del SAM

e la non chiarezza degli atti di causa in merito alla capacità lavorativa residua

nella sua attività abituale di agente di polizia –, la decisione impugnata

va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, predisposti i

necessari accertamenti per valutare compiutamente e motivatamente la situazione

sotto questo aspetto, renda un nuovo provvedimento.

In

questo senso, visto il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti,

l’audizione richiesta del dr. __________ e del dr. __________ – che non si

sono comunque confrontati con la perizia del SAM nemmeno dopo che la stessa è stata

trasmessa, come richiesto, al dr. __________ (doc. AI 41/1) – va respinta.

2.8. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

In particolare – quanto alla censura sollevata al punto 5.4 del ricorso: “(…) non

è sicuramente realistico pretendere oggi, ossia 33 anni dopo la cessazione

dell’attività quale telefonista presso le PTT, che la Signora RI 1 possa impiegarsi

nuovamente in quella professione. (…)” –,

ricordato che la questione relativa

alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente

in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni

del consulente in integrazione che, quali attività esigibili senza

(ri)formazione specifica, ha indicato quelle di: “(…) operaia generica (mansioni

d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e

della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni,

imballaggio, etichettatura). Operaio generico nell’industria alimentare (pasta,

oli, cioccolata, …). Cassiera, venditrice non qualificata, impiegata d’ufficio

(…)” (doc. AI 30/2). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.7).

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata

sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’80%, nonostante il danno alla

salute.

In

questa evenienza, nel 2009, ritenuto il reddito da valido fissato dal

consulente in integrazione in fr. 82’409.40 (dato, questo, rimasto

incontestato che corrisponde a quanto indicato dall’Ufficio stipendi dell’ex

datore di lavoro (sub doc. AI 32/1) e che può pertanto essere fatto proprio da

questo Tribunale) e il reddito da invalido che – conformemente alla giurisprudenza

federale e in corretta applicazione della tabella TA1 (DTF 135 V 297, 134 V

322, 129 V 222, 126 V 75; SVR 2007 UV Nr. 17 e STFA I 224/04 del 5 settembre

2006) – va fissato in fr. 38'272.76 (fr. 4'116.-- aggiornati

al 2009 aumentandoli del 2.1% e riportati su 41.7 ore [cfr. Tabella B 10.2 e B

9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95], moltiplicati per

12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], ritenuta una capacità lavorativa

dell’80% e applicata la riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione

del 9% [“(…) effettuiamo una riduzione complessiva del 9% per i motivi

menzionati nell’allegato (…)” (doc. AI 30/3)] = fr. 38'272.76), si otterrebbe un grado

d’invalidità del 54% ([82’409.40 - 38'272.76] x 100 :

82’409.40 = 53.55% arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130 V 121 consid. 3.2) che darebbe diritto ad una mezza rendita (cfr. consid.

2.3).

2.9. In

simili circostanze – ribadito che per quanto attiene alla capacità lavorativa nella sua

attività abituale la situazione deve essere ancora acclarata nel senso di stabilire

se l’incapacità lavorativa, quale appuntato nella polizia comunale della città

di __________, non sia in realtà (e in che misura) superiore a quella

del 40% ritenuta dall’amministrazione – la decisione impugnata

va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli

accertamenti sopra evidenziati, renda un nuovo provvedimento.

Va

qui evidenziato che se dall’esito degli accertamenti dovesse risultare effettivamente

un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale (come preteso) del 75%,

all’assicurata andrebbe comunque riconosciuto il diritto ad una mezza rendita visto

che, in questa evenienza, la capacità lavorativa residua sarebbe sfruttata al

meglio in un’occupazione adeguata all’80% (cfr. consid. 2.8).

2.10. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda come ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster