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Decisione

32.2010.337

Nuova domanda di prestazioni. Confermata la perizia CPAS. Confermato il diritto ad un quarto di rendita

16 agosto 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI;

VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen

in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella

fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 4 febbraio

2010 (doc. AI 87/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

"

(…)

A quasi 5 anni di distanza dalla precedente

valutazione, è possibile che il decorso sia evoluto negativamente.

E’ perciò indicato fare eseguire una valutazione

psichiatrica, che valuti il decorso, confronti lo stato 2005 a quello attuale e tenga conto dell’influenza dei fattori famigliari (moglie malata).

(…)" (doc. AI 82/1)

ha

ordinato una perizia presso il CPAS (doc. AI 84/1-2).

Nella

perizia 12 maggio 2010 (doc. AI 85/1-15), il dr. __________ e la dr.ssa __________,

entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore rispettivamente capo

clinica del CPAS, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati

soggettivi e oggettivi nonché la terapia psichiatrica attuale – posta la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1) (…)” (doc. AI 85/10) –, hanno

evidenziato:

"

(…)

All’esame clinico odierno emerge un quadro clinico che

depone per una depressione di grado medio caratterizzato da deflessione timica

accompagnata da idee passive di morte e pregresse franche ideazioni suicidali

con immaginazione di un progetto anticonservativo per defenestrazione, elevata

tensione interiore con ansia e preoccupazione verso il futuro nei confronti del

quale sono presenti pensieri negativi ricorrenti. L'assicurato riporta anche la

presenza di allucinazioni uditive ipnagogiche (allucinazioni che si manifestano

quando sta addormentandosi) comparse solo di recente. Sono inoltre osservabili

decifit di memoria attenzione e concentrazione ed è presente una facile

esauribilità della quota energetica.

Dagli atti a disposizione e dalla raccolta anamnestica

si evince che i disturbi della sfera psichica sono comparsi poco dopo l'assenza

dal lavoro nel corso del 2003 a causa di una sindrome lombovertebrale divenuta

successivamente cronica.

Dal luglio 2003 l'assicurato non ha più ripreso un'attività professionale e si è assistito ad un progressivo e lento peggioramento

del quadro depressivo inizialmente valutato come una sindrome da disadattamento

e successivamente come una depressione ricorrente.

Lo psichiatra curante nei suoi rapporti del 2004 e del

2005 segnala la presenza di una depressione di tipo reattivo alle difficoltà di

salute e alla difficile relazione coniugale compromessa da anni da una malattia

psichiatrica della moglie.

Malgrado il medico curante ritenga che la malattia

della moglie sia un fattore determinante nello sviluppo del quadro

psicopatologico da disadattamento verificatosi nel 2004, sottolineiamo come l'assicurato

sia sempre riuscito a lavorare in misura piena fino a tale data, malgrado la moglie

presentasse una condizione clinica grave già dai primi anni '90.

Di conseguenza riteniamo che l'assicurato abbia

certamente sviluppato una sindrome da disadattamento, ma che questa sia insorta

su molteplici fattori (dolori lombari, perdita del lavoro, malattia della

moglie, difficoltà finanziarie).

La perdita del lavoro e con esso la perdita del proprio

ruolo e di un'attività extradomestica remunerata, ha inciso a nostro avviso

maggiormente sugli aspetti depressivi rispetto alla malattia della moglie che

ha invece successivamente favorito la cristallizzazione dei disturbi e

l'insorgenza di una difficoltà relazionale, dettata anche dall'aumentato tempo

trascorso al domicilio dopo la perdita del lavoro.

I sintomi depressivi inizialmente reattivi, hanno progressivamente

assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti iniziali e ciò è

stato riconosciuto anche dai colleghi ospedalieri, così come dal medico

curante, che hanno modificato le loro diagnosi nel 2009 a favore di una sindrome depressiva ricorrente, diagnosi questa che condividiamo appieno.

Tale progressione negativa è riscontrabile anche se

confrontiamo l'attuale stato psichico con quelli del 2004-2005 dove possiamo

rilevare che allora non era descritta una deflessione timica significativa, non

erano presenti segni d'ansia, la memoria era intatta, la spinta vitale era

mantenuta (Dr. __________ 21.09.2004), non si osservavano alterazioni

grossolane a carico delle funzioni cognitive, mimica e gestualità erano

controllate, il tono dell'umore era blandamente deflesso e l'assicurato non

verbalizzava ideazioni autoclastiche anche se ammetteva di aver avuto pensieri

di morte (dr. __________ 10.07.2005). Al contrario all'attuale osservazione

sono presenti una deflessione timica sostenuta da ricorrenti pensieri passivi

di morte e ideazioni suicidali con immaginazione di un progetto anticonservativo

per defenestrazione, si osserva un lieve rallentamento psicomotorio e sono oggettivabili

decifit di attenzione, concentrazione e memoria, sono inoltre riferite allucinazioni

uditive ipnagogiche, mai presenti in passato.

Il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e

definire con precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente sia giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta

degenza (2.12.2008 al 17.1.2009) presso l'Ospedale __________ essa viene posta

per la prima volta e a tale momento facciamo quindi riferimento.

A nostro avviso gli aspetti socio-famigliari mantengono

certamente un'importanza nel determinare l'entità degli episodi depressivi, ma

non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai abbandonato la

peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni l'assicurato ha

mantenuto un'attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la malattia della

moglie fosse da tempo presente).

Alla luce di quanto esposto riteniamo che l'assicurato

abbia sviluppato una sindrome da disadattamento nel 2004 reattiva a dolori

cronici lombari e alla perdita del lavoro e che quest'ultima sia stata peggiorata

dall'aumentato tempo trascorso al domicilio in compagnia della moglie affetta

da una grave patologia psichiatrica.

I disturbi a carattere inizialmente reattivo si sono

progressivamente cristallizzati in un quadro psichico che depone oggi per una

sindrome depressiva ricorrente di grado medio.

L'entità variabile della gravità degli episodi

depressivi non permette in nessun modo una ripresa dell'attività lavorativa a

tempo pieno ed è significativa per un elevato rischio di nuovi peggioramenti.

Il quadro attuale – ragionevolmente presente almeno da

dic. 2008 (quinta degenza __________ – compromette parzialmente il globale

funzionamento dell'assicurato, soprattutto a causa della deflessione timica,

della facile esauribilità della quota energetica e dei decifit cognitivi

superiori.

Segnaliamo tuttavia che l'assicurato stesso segnala in

sede di perizia una forte volontà di riprendere a lavorare e ribadisce

l'opinione secondo la quale quando ingaggiato in attività extradomestiche, si

verifica un lieve miglioramento della timia ("quando sono fuori casa va un

po’ meglio").

La parziale compromissione funzionale descritta unita

alla buona volontà d'ingaggio professionale dell'assicurato, giustifica a

nostro avviso una ripresa lavorativa al massimo del 50%.

Tuttavia considerato il lungo periodo di assenza dal

mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia presente, non

riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella ricerca

di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei decifit

presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale

ricerca.

La ripresa di un impiego professionale potrebbe

favorire un miglioramento delle condizioni timiche, ma altresì una non riuscita

in tal senso potrebbe nuovamente aggravare il quadro presente e in tale

prospettiva consigliamo che egli possa essere rivalutato fra un anno.

Concludiamo pertanto che l'assicurato è da considerarsi

inabile all'attività lavorativa in misura del 50% a decorrere dal mese di dicembre

2008, data del suo ricovero presso l'__________ di __________ con diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente.

(…)" (doc. AI 85/12-14)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione i periti hanno concluso:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

Il quadro attuale psicopatologico presente

compromette parzialmente il globale funzionamento dell'assicurato, soprattutto

a causa della deflessione timica, della facile esauribilità della quota energetica

e dei deficit cognitivi superiori.

La buona volontà di ripresa lavorativa

dell'assicurato e il desiderio di recuperare un ruolo lavorativo giustifica un

tentativo di reinserimento professionale a tempo parziale, pur considerando un

rischio di ricadute.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

50% in attività a lui consone e rispettose dei

limiti fisici.

Al momento attuale non sono presenti risorse

che permettano all'assicurato di apprendere nuove mansioni né egli presenta a

nostro avviso capacità di adattamento a nuovi ruoli professionali.

L'ultima attività svolta (se tollerante

rispetto ai limiti fisici) o attività affini, potrebbero essere ritenute

adeguate alle condizioni psichiche attuali.

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

IL 50% da dicembre 2008 (quinta degenza c/o __________

di __________

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi di

integrazione

Considerato il lungo periodo di assenza dal

mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia depressiva,

non riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella

ricerca di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei

deficit presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale

ricerca.

Consigliamo inoltre una rivalutazione fra un

anno.

2.

Possibilità di migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale

Non concerne

3.

Capacità di lavoro per altre attività

IL 50% per qualsiasi attività

(…)" (doc. AI 85/14-15)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 maggio

2010.

del dr. __________ (doc. AI 86/1-2) e considerata la valutazione 7 luglio

2010.

del consulente IP (doc. AI 90/1-3 e 91/1-5) – con decisione 21 ottobre

2010.

ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009

(doc. AI 98/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 96/1-3).

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum So-zialversicherungsrecht, 2010, ad art.,

ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS.

I

periti, infatti, visto che i sintomi depressivi, inizialmente reattivi, hanno

assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti e che nel 2009 la

diagnosi (da loro condivisa) è stata modificata in una sindrome depressiva

ricorrente, hanno innanzitutto concluso per un peggioramento dello stato di salute:

“(…) il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e definire con

precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sia

giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta degenza

(2.12.2008 al 17.1.2009) presso __________lrotto essa viene posta per la prima

volta e a tale momento facciamo quindi riferimento. (…)” (doc. AI 85/13).

Quanto alla situazione famigliare – rilevato che, nonostante la malattia

della moglie risalga ai primi anni ’90, l’assicurato ha potuto lavorare fino al

luglio 2003 – i periti hanno evidenziato che “(…) gli aspetti socio-famigliari

mantengono certamente un’importanza nel determinare l’entità degli episodi

depressivi, ma non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai

abbandonato la peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni

l’assicurato ha mantenuto un’attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la

malattia della moglie fosse da tempo presente). (…)” (doc. AI 85/13) e,

circa la capacità lavorativa – osservato che l’assicurato stesso segnala una forte volontà di

riprendere a lavorare e conferma un lieve miglioramento della timia allorquando

è occupato in attività extradomestiche –, hanno concluso che “(…)

l’assicurato è da considerarsi inabile all’attività lavorativa in misura del

50% a decorrere dal mese di dicembre 2008, data del suo ricovero presso __________

con diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. (…)” (doc. AI 85/14).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del CPAS non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, il rapporto 18 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell'assicurato (doc. D), è già

stato considerato dai periti del CPAS.

Quanto

ai rapporti 11 maggio 2010 e 17 gennaio 2011 concernenti le degenze dal 20

aprile al 1. maggio 2010 rispettivamente dal 20 dicembre 2010 all’11 gennaio

2011.

(doc. C e E), negli stessi, i medici del Servizio di psichiatria

dell’Ospe-dale __________, hanno posto la medesima diagnosi ritenuta dal CPAS, non

si sono confrontati puntualmente con le valutazioni dei periti e hanno, da

ultimo, concluso in modo del tutto generico e oltretutto possibilistico che “(…)

pertanto dal punto di vista medico-psichiatrico sembra ottimistico un ripristino

dell’abilità lavorativa, rispettivamente capacità di guadagno del 50%. (…)”

(doc. E).

Al

riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

annotazioni 7 dicembre 2010, hanno concluso che “(…) i documenti presentati

in sede di ricorso non permettono di modificare o mettere in dubbio le conclusioni

basate sulla perizia del centro peritale. (…)” (IV/bis).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 12 maggio 2010 del CPAS tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7)

e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera

approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del

50%, tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, dal dicembre

2008.

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.7) alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Al

riguardo va evidenziato che i periti del CPAS hanno osservato che: “(…) consigliamo

inoltre una rivalutazione fra un anno. (…)” (doc. AI 85/15).

2.9

In

simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% in un’attività

semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi (stabiliti dal consulente IP e non contestati;

cfr. doc. AI 90/1-3, 91/1-5 e consid. 1.4 e 2.2): da valido di fr. 48'998.-- e

da invalido di fr. 29'091.--, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto

a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 41% ([48'998 - 29'091] x

100.

: 48'998 = 40.62% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2) e trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett.

a e cpv. 2 LAI).

Visto

che dagli atti risulta che la domanda di prestazioni, oggetto della presente

vertenza, è del giugno 2009 (doc. AI 73/1-9) e data l’applicabilità dell’art.

29.

cpv. 1 LAI secondo il quale il diritto alla rendita nasce al più presto dopo

sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni,

ci si può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus

del provvedimento impugnato (i 6 mesi sono infatti trascorsi con il mese di

dicembre 2009 e la rendita riconosciuta potrebbe pertanto essere versata solo

con il 1. gennaio 2010; vedi Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad

art. 29, punto 2, pag. 361).

Il

TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a

svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere

posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il

ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61

cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese in più di

rendita ordinaria pari ad un importo di fr. 388.--), rinuncia ad effettuare una

reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (STFA

del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22 aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno

2003.

C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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