32.2010.337
Nuova domanda di prestazioni. Confermata la perizia CPAS. Confermato il diritto ad un quarto di rendita
16 agosto 2011Italiano35 min
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Numero d'incarto:
32.2010.337
Data decisione, Autorità:
16.08.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Confermata la perizia CPAS. Confermato il diritto ad un quarto di rendita
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.337
FS/lb
Lugano
16 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, da ultimo attivo quale venditore presso il __________ di __________o
(doc. AI 7/1-3), nel mese di ottobre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti segnalando quali danni alla salute “(…) problemi alla schiena
– depressione reattiva (…)” (doc. AI 2/1-8).
Con
decisione su opposizione 2 novembre 2006 (doc. AI 55/1-7), cresciuta incontestata
in giudicato – sulla base della perizia pluridisciplinare 28 luglio 2005 del SAM
(doc. AI 37/1-24), del rapporto medico 31 agosto e delle annotazioni 21 dicembre
2005 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 38/1-3 e 44/1), nonché del rapporto
finale 21 ottobre 2005 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
45/1-3) e in applicazione dei dati statistici nazionali contenuti nella Tabella
TA1 –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado
d’invalidità non pensionabile.
1.2. Nel
mese di aprile 2007, tramite l’avv. __________, l’assicurato ha inoltrato una
seconda domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di
salute (doc. AI 61/1-2).
Con
decisione 19 settembre 2007, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni
(doc. AI 67/1-2).
1.3. Nel
mese di giugno 2009 l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni
indicando quale danno alla salute un “(…) disturbo depressivo ricorrente
(…)” (doc. AI 73/1-9) e trasmettendo, tramite il consulente RA 1 (doc. AI
75/1 e 77/1), il rapporto 18 giugno del dr. __________ e 31 agosto 2009 del
Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ (doc. AI 76/1 e 80/1-2).
Con
decisione 21 ottobre 2010, preavvisata con progetto 19 luglio 2010 (doc. AI
92/1-3) – sulla base della perizia 12 maggio 2010 del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (CPAS, doc. AI 85/1-15), del rapporto medico 17 maggio
2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1-2) e della valutazione 7 luglio 2010 del
consulente IP (doc. AI 90/1-3 e 91/1-5) – l’Ufficio AI ha
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009 (doc.
98/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 96/1-3).
1.4. Contro
questa decisione, tramite in consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata esclusivamente la
valutazione medica – ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato e di
retrocedere gli atti all’Ufficio AI per una più approfondita valutazione medica.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato che “(…) mediante annotazioni
7 dicembre 2010 in fine, il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________
del SMR hanno specificato che “(…) i documenti presentati in sede di ricorso non permettono di
modificare o mettere in dubbio le conclusioni basate sulla perizia del centro
peritale”. […] Per quanto riguarda invece l’aspetto
economico (rimasto peraltro incontestato), lo scrivente Ufficio conferma
integralmente il calcolo eseguito dal consulente in integrazione professionale
all’interno del rapporto datato 7 luglio 2010. (…)”
(IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 7 febbraio 2011 il rappresentante dell'insorgente ha trasmesso al TCA
il rapporto 17 gennaio 2011 del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________
concernente la degenza del suo assistito dal 20 dicembre 2010 all’11 gennaio
2011 (VI e allegato doc. E).
1.7. Con
osservazioni 18 febbraio 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la
dettagliata ed approfondita perizia eseguita dal Centro peritale per le
assicurazioni sociali di Bellinzona non è stata smentita da altri certificati
attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un
peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate. Quanto prodotto dal
ricorrente – mediante lettera datata 7.2.2011 – non è difatti in grado di sovvertire
le conclusioni del perito o attestare un peggioramento duraturo delle sue
affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Oltre a quanto
menzionato in precedenza, non va dimenticato che la (nuova) documentazione
medica sub doc. E incarto TCA (degenza dal 20.12.2010 all’11.1.2011), si
riferisce ad un’epoca successiva alla data di emissione della decisione
impugnata (28 ottobre 2010); la questione inerente un eventuale peggioramento
dello stato di salute del Signor RI 1 esula pertanto dalla presente disputa
davanti al TCA e dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo. (…)” (VIII) – ha confermato la domanda di reiezione del
ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 21 ottobre 2010 – con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre
2009 – é conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente
contesta unicamente l’aspetto medico postulando l’annullamento del
provvedimento impugnato con retrocessione degli atti all’Ufficio AI per una più
approfondita valutazione medica.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Qualora
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI;
VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 4 febbraio
2010 (doc. AI 87/1) nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
"
(…)
A quasi 5 anni di distanza dalla precedente
valutazione, è possibile che il decorso sia evoluto negativamente.
E’ perciò indicato fare eseguire una valutazione
psichiatrica, che valuti il decorso, confronti lo stato 2005 a quello attuale e tenga conto dell’influenza dei fattori famigliari (moglie malata).
(…)" (doc. AI 82/1)
ha
ordinato una perizia presso il CPAS (doc. AI 84/1-2).
Nella
perizia 12 maggio 2010 (doc. AI 85/1-15), il dr. __________ e la dr.ssa __________,
entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore rispettivamente capo
clinica del CPAS, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati
soggettivi e oggettivi nonché la terapia psichiatrica attuale – posta la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1) (…)” (doc. AI 85/10) –, hanno
evidenziato:
"
(…)
All’esame clinico odierno emerge un quadro clinico che
depone per una depressione di grado medio caratterizzato da deflessione timica
accompagnata da idee passive di morte e pregresse franche ideazioni suicidali
con immaginazione di un progetto anticonservativo per defenestrazione, elevata
tensione interiore con ansia e preoccupazione verso il futuro nei confronti del
quale sono presenti pensieri negativi ricorrenti. L'assicurato riporta anche la
presenza di allucinazioni uditive ipnagogiche (allucinazioni che si manifestano
quando sta addormentandosi) comparse solo di recente. Sono inoltre osservabili
decifit di memoria attenzione e concentrazione ed è presente una facile
esauribilità della quota energetica.
Dagli atti a disposizione e dalla raccolta anamnestica
si evince che i disturbi della sfera psichica sono comparsi poco dopo l'assenza
dal lavoro nel corso del 2003 a causa di una sindrome lombovertebrale divenuta
successivamente cronica.
Dal luglio 2003 l'assicurato non ha più ripreso un'attività professionale e si è assistito ad un progressivo e lento peggioramento
del quadro depressivo inizialmente valutato come una sindrome da disadattamento
e successivamente come una depressione ricorrente.
Lo psichiatra curante nei suoi rapporti del 2004 e del
2005 segnala la presenza di una depressione di tipo reattivo alle difficoltà di
salute e alla difficile relazione coniugale compromessa da anni da una malattia
psichiatrica della moglie.
Malgrado il medico curante ritenga che la malattia
della moglie sia un fattore determinante nello sviluppo del quadro
psicopatologico da disadattamento verificatosi nel 2004, sottolineiamo come l'assicurato
sia sempre riuscito a lavorare in misura piena fino a tale data, malgrado la moglie
presentasse una condizione clinica grave già dai primi anni '90.
Di conseguenza riteniamo che l'assicurato abbia
certamente sviluppato una sindrome da disadattamento, ma che questa sia insorta
su molteplici fattori (dolori lombari, perdita del lavoro, malattia della
moglie, difficoltà finanziarie).
La perdita del lavoro e con esso la perdita del proprio
ruolo e di un'attività extradomestica remunerata, ha inciso a nostro avviso
maggiormente sugli aspetti depressivi rispetto alla malattia della moglie che
ha invece successivamente favorito la cristallizzazione dei disturbi e
l'insorgenza di una difficoltà relazionale, dettata anche dall'aumentato tempo
trascorso al domicilio dopo la perdita del lavoro.
I sintomi depressivi inizialmente reattivi, hanno progressivamente
assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti iniziali e ciò è
stato riconosciuto anche dai colleghi ospedalieri, così come dal medico
curante, che hanno modificato le loro diagnosi nel 2009 a favore di una sindrome depressiva ricorrente, diagnosi questa che condividiamo appieno.
Tale progressione negativa è riscontrabile anche se
confrontiamo l'attuale stato psichico con quelli del 2004-2005 dove possiamo
rilevare che allora non era descritta una deflessione timica significativa, non
erano presenti segni d'ansia, la memoria era intatta, la spinta vitale era
mantenuta (Dr. __________ 21.09.2004), non si osservavano alterazioni
grossolane a carico delle funzioni cognitive, mimica e gestualità erano
controllate, il tono dell'umore era blandamente deflesso e l'assicurato non
verbalizzava ideazioni autoclastiche anche se ammetteva di aver avuto pensieri
di morte (dr. __________ 10.07.2005). Al contrario all'attuale osservazione
sono presenti una deflessione timica sostenuta da ricorrenti pensieri passivi
di morte e ideazioni suicidali con immaginazione di un progetto anticonservativo
per defenestrazione, si osserva un lieve rallentamento psicomotorio e sono oggettivabili
decifit di attenzione, concentrazione e memoria, sono inoltre riferite allucinazioni
uditive ipnagogiche, mai presenti in passato.
Il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e
definire con precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente sia giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta
degenza (2.12.2008 al 17.1.2009) presso l'Ospedale __________ essa viene posta
per la prima volta e a tale momento facciamo quindi riferimento.
A nostro avviso gli aspetti socio-famigliari mantengono
certamente un'importanza nel determinare l'entità degli episodi depressivi, ma
non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai abbandonato la
peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni l'assicurato ha
mantenuto un'attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la malattia della
moglie fosse da tempo presente).
Alla luce di quanto esposto riteniamo che l'assicurato
abbia sviluppato una sindrome da disadattamento nel 2004 reattiva a dolori
cronici lombari e alla perdita del lavoro e che quest'ultima sia stata peggiorata
dall'aumentato tempo trascorso al domicilio in compagnia della moglie affetta
da una grave patologia psichiatrica.
I disturbi a carattere inizialmente reattivo si sono
progressivamente cristallizzati in un quadro psichico che depone oggi per una
sindrome depressiva ricorrente di grado medio.
L'entità variabile della gravità degli episodi
depressivi non permette in nessun modo una ripresa dell'attività lavorativa a
tempo pieno ed è significativa per un elevato rischio di nuovi peggioramenti.
Il quadro attuale – ragionevolmente presente almeno da
dic. 2008 (quinta degenza __________ – compromette parzialmente il globale
funzionamento dell'assicurato, soprattutto a causa della deflessione timica,
della facile esauribilità della quota energetica e dei decifit cognitivi
superiori.
Segnaliamo tuttavia che l'assicurato stesso segnala in
sede di perizia una forte volontà di riprendere a lavorare e ribadisce
l'opinione secondo la quale quando ingaggiato in attività extradomestiche, si
verifica un lieve miglioramento della timia ("quando sono fuori casa va un
po’ meglio").
La parziale compromissione funzionale descritta unita
alla buona volontà d'ingaggio professionale dell'assicurato, giustifica a
nostro avviso una ripresa lavorativa al massimo del 50%.
Tuttavia considerato il lungo periodo di assenza dal
mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia presente, non
riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella ricerca
di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei decifit
presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale
ricerca.
La ripresa di un impiego professionale potrebbe
favorire un miglioramento delle condizioni timiche, ma altresì una non riuscita
in tal senso potrebbe nuovamente aggravare il quadro presente e in tale
prospettiva consigliamo che egli possa essere rivalutato fra un anno.
Concludiamo pertanto che l'assicurato è da considerarsi
inabile all'attività lavorativa in misura del 50% a decorrere dal mese di dicembre
2008, data del suo ricovero presso l'__________ di __________ con diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente.
(…)" (doc. AI 85/12-14)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione i periti hanno concluso:
"
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit
Il quadro attuale psicopatologico presente
compromette parzialmente il globale funzionamento dell'assicurato, soprattutto
a causa della deflessione timica, della facile esauribilità della quota energetica
e dei deficit cognitivi superiori.
La buona volontà di ripresa lavorativa
dell'assicurato e il desiderio di recuperare un ruolo lavorativo giustifica un
tentativo di reinserimento professionale a tempo parziale, pur considerando un
rischio di ricadute.
Considerandi
2.
Capacità di lavoro nell'attività
attuale o da ultimo svolta
50% in attività a lui consone e rispettose dei
limiti fisici.
Al momento attuale non sono presenti risorse
che permettano all'assicurato di apprendere nuove mansioni né egli presenta a
nostro avviso capacità di adattamento a nuovi ruoli professionali.
L'ultima attività svolta (se tollerante
rispetto ai limiti fisici) o attività affini, potrebbero essere ritenute
adeguate alle condizioni psichiche attuali.
3.
Periodi di inabilità lavorativa
accertabili
IL 50% da dicembre 2008 (quinta degenza c/o __________
di __________
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'
D'INTEGRAZIONE
1.
Indicazioni mediche per interventi di
integrazione
Considerato il lungo periodo di assenza dal
mondo del lavoro e la fragilità sottostante dovuta alla patologia depressiva,
non riteniamo che l'assicurato possa ingaggiarsi in maniera autonoma nella
ricerca di un impiego, consono alle sue attuali possibilità e rispettoso dei
deficit presenti e consigliamo pertanto che egli possa essere sostenuto in tale
ricerca.
Consigliamo inoltre una rivalutazione fra un
anno.
2.
Possibilità di migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale
Non concerne
3.
Capacità di lavoro per altre attività
IL 50% per qualsiasi attività
(…)" (doc. AI 85/14-15)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 maggio
2010.
del dr. __________ (doc. AI 86/1-2) e considerata la valutazione 7 luglio
2010.
del consulente IP (doc. AI 90/1-3 e 91/1-5) – con decisione 21 ottobre
2010.
ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2009
(doc. AI 98/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 96/1-3).
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum So-zialversicherungsrecht, 2010, ad art.,
ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS.
I
periti, infatti, visto che i sintomi depressivi, inizialmente reattivi, hanno
assunto un carattere indipendente dagli eventi scatenanti e che nel 2009 la
diagnosi (da loro condivisa) è stata modificata in una sindrome depressiva
ricorrente, hanno innanzitutto concluso per un peggioramento dello stato di salute:
“(…) il peggioramento appare tuttavia lento e progressivo e definire con
precisione il momento in cui la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sia
giustificata appare arduo, ma segnaliamo che durante la quinta degenza
(2.12.2008 al 17.1.2009) presso __________lrotto essa viene posta per la prima
volta e a tale momento facciamo quindi riferimento. (…)” (doc. AI 85/13).
Quanto alla situazione famigliare – rilevato che, nonostante la malattia
della moglie risalga ai primi anni ’90, l’assicurato ha potuto lavorare fino al
luglio 2003 – i periti hanno evidenziato che “(…) gli aspetti socio-famigliari
mantengono certamente un’importanza nel determinare l’entità degli episodi
depressivi, ma non sono causa diretta del malessere soggiacente che ha ormai
abbandonato la peculiarità reattiva (ricordiamo di nuovo che per molti anni
l’assicurato ha mantenuto un’attività lavorativa a tempo pieno, malgrado la
malattia della moglie fosse da tempo presente). (…)” (doc. AI 85/13) e,
circa la capacità lavorativa – osservato che l’assicurato stesso segnala una forte volontà di
riprendere a lavorare e conferma un lieve miglioramento della timia allorquando
è occupato in attività extradomestiche –, hanno concluso che “(…)
l’assicurato è da considerarsi inabile all’attività lavorativa in misura del
50% a decorrere dal mese di dicembre 2008, data del suo ricovero presso __________
con diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. (…)” (doc. AI 85/14).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del CPAS non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, il rapporto 18 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell'assicurato (doc. D), è già
stato considerato dai periti del CPAS.
Quanto
ai rapporti 11 maggio 2010 e 17 gennaio 2011 concernenti le degenze dal 20
aprile al 1. maggio 2010 rispettivamente dal 20 dicembre 2010 all’11 gennaio
2011.
(doc. C e E), negli stessi, i medici del Servizio di psichiatria
dell’Ospe-dale __________, hanno posto la medesima diagnosi ritenuta dal CPAS, non
si sono confrontati puntualmente con le valutazioni dei periti e hanno, da
ultimo, concluso in modo del tutto generico e oltretutto possibilistico che “(…)
pertanto dal punto di vista medico-psichiatrico sembra ottimistico un ripristino
dell’abilità lavorativa, rispettivamente capacità di guadagno del 50%. (…)”
(doc. E).
Al
riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle
annotazioni 7 dicembre 2010, hanno concluso che “(…) i documenti presentati
in sede di ricorso non permettono di modificare o mettere in dubbio le conclusioni
basate sulla perizia del centro peritale. (…)” (IV/bis).
In
conclusione, rispecchiando la perizia 12 maggio 2010 del CPAS tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7)
e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in maniera
approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del
50%, tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, dal dicembre
2008.
Va
qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.7) alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e
i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
All’assicurato
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Al
riguardo va evidenziato che i periti del CPAS hanno osservato che: “(…) consigliamo
inoltre una rivalutazione fra un anno. (…)” (doc. AI 85/15).
2.9
In
simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% in un’attività
semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi (stabiliti dal consulente IP e non contestati;
cfr. doc. AI 90/1-3, 91/1-5 e consid. 1.4 e 2.2): da valido di fr. 48'998.-- e
da invalido di fr. 29'091.--, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto
a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 41% ([48'998 - 29'091] x
100.
: 48'998 = 40.62% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2) e trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett.
a e cpv. 2 LAI).
Visto
che dagli atti risulta che la domanda di prestazioni, oggetto della presente
vertenza, è del giugno 2009 (doc. AI 73/1-9) e data l’applicabilità dell’art.
29.
cpv. 1 LAI secondo il quale il diritto alla rendita nasce al più presto dopo
sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni,
ci si può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus
del provvedimento impugnato (i 6 mesi sono infatti trascorsi con il mese di
dicembre 2009 e la rendita riconosciuta potrebbe pertanto essere versata solo
con il 1. gennaio 2010; vedi Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad
art. 29, punto 2, pag. 361).
Il
TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a
svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere
posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il
ricorso (art. 20 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61
cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerata l’esiguità della differenza (un mese in più di
rendita ordinaria pari ad un importo di fr. 388.--), rinuncia ad effettuare una
reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (STFA
del 23 giugno 2003 U 192/02, STFA del 22 aprile 2003 U 334/02, STFA del 2 giugno
2003.
C 119/02, STFA del 17 giugno 2003 H 313/01 e DTF 119 V 249).
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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