32.2010.339
Richiesta di una rendita AI maggiore negata alla luce delle perizie allestite dall'amministrazione. Ricorso respinto
7 giugno 2011Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.339
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI maggiore negata alla luce delle perizie allestite dall'amministrazione. Ricorso respinto
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.339
cs
Lugano
7 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 2 novembre 2010 e del 17
novembre 2010
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato l’__________, impiegato presso le __________, il 23 maggio 2001 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di “problemi psichici”
(doc. AI 1).
B. Con
decisione del 19 giugno 2003 l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza
rendita a far tempo del 1° giugno 2001 (doc. AI 25-1).
C. Il
24 luglio 2008 RI 1, da ultimo attivo al 50% nella pulizia degli uffici (doc.
AI 42-3, impiegato d’esercizio), ha chiesto la revisione della prestazione,
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 31-1).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso e dopo aver fatto allestire una perizia psichiatrica
dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 52-1), con due
distinte decisioni del 2 novembre 2010 (per il periodo dal 1° maggio 2010) e
del 17 novembre 2010 (per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 aprile 2010; doc.
A), preavvisate dal progetto di decisione del 16 marzo 2010 (doc. AI 54-1), l’Ufficio
AI ha assegnato all’interessato una rendita intera dal 1° luglio 2008 fino al
30 aprile 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ed una
mezza rendita dal 1° maggio 2010 (doc. AI 69).
D. RI
1, rappresentato dalle RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione (doc. I). L’insorgente fa in sostanza valere che la perizia del
Centro peritale per le assicurazioni sociali che ha attestato un miglioramento
dello stato di salute dal mese di gennaio 2010 contraddice, senza alcuna
motivazione, le inabilità di lavoro attestate medicalmente e i rapporti medici
esistenti. Il ricorrente rileva in particolare che il 20 luglio 2009 il __________
lo aveva dichiarato inabile per motivi di salute a svolgere l’attività abituale
ed il 22 ottobre 2009 aveva confermato che, dal punto di vista medico, la
capacità di guadagno residua è da considerare come estremamente ridotta o
addirittura inesistente. Non è pertanto riscontrabile alcun miglioramento dello
stato di salute. L’interessato evidenzia che le conclusioni peritali poggiano
su mere ipotesi e su quanto rilevato dalla sua attività giornaliera. La
valutazione non è né esaustiva né comprensibile, non sono state considerate le
incongruenze con i rapporti medici precedenti e non è stato effettuato alcun
accertamento presso il SAM. L’insorgente rileva che a causa della sua totale
inabilità lavorativa dal 15 febbraio 2008, il rapporto di lavoro è stato
sciolto con effetto dal 28 febbraio 2010. In conclusione chiede di essere messo al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008.
E. Tramite
risposta del 10 dicembre 2010 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
F. Con
osservazioni del 22 dicembre 2010 l’insorgente si è riconfermato nella sua
richiesta (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA
del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.
3.2)."
Secondo
la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF), un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto
tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A
determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e
spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione
riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente
sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 nella causa I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 nella
causa I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155
consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversiche-rung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che l’allora TFA si é confermato nella propria giurisprudenza
e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19
maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
5. In
concreto l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di salute del
ricorrente nel corso del 2008 che ha fatto aumentare il grado d’invalidità dal
50% al 100%. La stessa amministrazione ha tuttavia ritenuto che dal gennaio
2010 vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, nel
senso che il medesimo può svolgere sia la sua precedente attività che qualsiasi
altro lavoro nella misura del 50%. Da cui la nuova riduzione del grado
d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI).
L’insorgente
contesta l’avvenuto miglioramento dello stato di salute e ritiene di dover
continuare a beneficiare di una rendita intera.
Dagli
atti emerge che il 24 luglio 2008 il ricorrente ha fatto valere un
peggioramento dello stato di salute (doc. AI 31-1). A comprova di quanto
affermato ha trasmesso all’UAI un certificato del dr. med. __________,
psicanalista e psichiatria FMH, del 22 agosto 2008, dove lo specialista ha
attestato che il ricorrente è in cura “a causa di un disturbo depressivo
ricorrente caratterizzato da una grave instabilità dell’umore legata a problemi
comportamentali e ricadute etiliche. Egli è inabile al lavoro nella misura del
100% a partire dal 15.2.2008. Considerato il carattere cronico del disturbo, il
paziente è da ritenere definitivamente e totalmente inabile al lavoro in
qualsivoglia attività lavorativa” (doc. AI 34-1).
Dopo
aver acquisito un rapporto medico dal dr. med. __________ (doc. AI 40-1 e
seguenti) e dal medico curante dr. med. __________, medicina interna FMH, l’UAI
ha deciso di sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica (doc. AI
49-1).
Con
perizia del 28 gennaio 2010, i dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia e __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito al
colloquio tenutosi il 21 gennaio 2010, dopo aver descritto l’anamnesi, aver
elencato gli atti a disposizione, aver riportato i dati soggettivi
dell’assicurato ed i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità (ICD 10: F33.1; doc. AI 52-6).
I
periti hanno affermato:
" (…)
Siamo confrontati con
un uomo di 59 anni che a partire dal 2000 ha iniziato a manifestare un disagio psichico in relazione ad una riorganizzazione interna delle __________ che ha
determinato per lui, come per tanti altri colleghi, la prospettiva di un
trasferimento in vista del quale l’assicurato si è destabilizzato da un punto
di vista psichico a causa delle sue scarse risorse e del suo scarso livello
intellettivo.
Il suo medico curante
Dr. __________ lo ha inviato allo psichiatra curante Dr. __________ il quale
inizialmente ha ritenuto utile, a causa della sintomatologia ansioso-depressiva
importante, un ricovero presso la Clinica __________ dal 06 al 20.12.2000.
L’assicurato è rimasto
totalmente inabile al lavoro dal 30.06.2000 al 31.03.2011 e successivamente,
grazie ad un miglioramento delle sue condizioni psichiche, ha potuto riprendere
l’attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal 01.04.2001.
Tuttavia, lo
psichiatra curante Dr. __________ ha constatato un peggioramento delle
condizioni psichiche dell’assicurato a partire dall’inizio del 2008 ed ha
certificato nuovamente un’inabilità lavorativa completa a partire dal
15.02.2008 e tuttora in corso.
Mediante la nostra
perizia psichiatrica siamo tenuti ad inquadrare l’eventuale peggioramento
avvenuto precisando decorso, limiti e risorse.
Bisogna innanzitutto
precisare che lo psichiatra Dr. __________ nel suo ultimo rapporto all’UAI del
10.10.2008 riporta la diagnosi di depressione reattiva alla rimozione dal posto
di lavoro su struttura di personalità semplice (dal 2000). Detta diagnosi era
già stata menzionate nel suo rapporto all’UAI del 30.07.2001 ed allora lo
psichiatra curante certificava un’inabilità lavorativa del 50%. Riferisce
inoltre di un uso dannoso di bevande alcoliche da interpretare quindi come il
responsabile del peggioramento certificato.
Interrogato in merito
l’assicurato non ha negato l’assunzione di etile riferendo il consumo di 2
bicchieri di vino al giorno associati talvolta a qualche birra. Evidentemente è
nota la tendenza da parte degli etilisti a minimizzare l’assunzione di alcool e
quindi a questo proposito sarebbe utile valutare il CDT. Da parte nostra
possiamo affermare che durante il colloquio l’assicurato non aveva assunto
bevande alcoliche, era lucido e non si rilevava la presenza di fetore etilico.
Del resto la
problematica dell’assunzione di etile non rappresenta una novità in quanto nel
rapporto del medico durante Dr. __________i all’UAI del mese di dicembre 2008
leggiamo che all’inizio del 2004 vi era una problematica etilica oggettivata da
un aumento delle transaminasi, valori normalizzatisi in seguito. E’ vero
inoltre che spesso, i pazienti depressi, quale automedicazione assumono a
periodi alcool in quantità variabile.
Tuttavia non abbiamo
elementi che ci permettano di escludere senza ombra di dubbio un peggioramento
transitorio delle condizioni psichiche dell’assicurato a partire dal mese di
febbraio 2008, come certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, ma
attualmente riteniamo che la situazione sia migliorata come spiegheremo
procedendo nella nostra valutazione.
Quanto da noi
oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è attualmente riconducibile ad
uno stato depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva
ricorrente.
L’esame psichico ha
rilevato la presenza di una deflessione della timia in assenza di franche
ideazioni suicidali, in presenza di un istinto vitale conservato e di uno
slancio vitale lievemente ridotto. Non abbiamo rilevato la presenza di disturbi
della forma del pensiero anche se il suo contenuto è risultato povero.
L’assicurato in più di un’occasione, a causa della sua personalità semplice e
probabilmente di un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori
della norma, ha mostrato difficoltà nel verbalizzare i propri stati d’animo le
proprie emozioni. Ha riferito che, durante la notte, talvolta ha l’impressione
di vedere animali (serpenti, topi) che si muovono nella sua camera. A questo
proposito non siamo riusciti a chiarire ulteriormente tale sintomo in quanto
l’assicurato non è stato in grado di riferirci se ciò avviene quando è sveglio
o se si tratti piuttosto di sogni.
Per quanto concerne la
sfera cognitiva abbiamo oggettivato disturbi della memoria in presenza di nessi
associativi saldi.
L’assicurato ha
difficoltà a proiettarsi positivamente nel futuro e sembra ormai rassegnato ad
una situazione che egli ritiene immutabile e sicuramente non migliorabile. In
merito alla possibilità di riprendere un’attività lavorativa a tempo parziale
egli ha ritenuto la cosa non realizzabile.
Da parte sua
l’assicurato ha riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido
assente, disturbi di memoria e concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità
per il futuro.
Se quanto descritto
rispecchia clinicamente uno stato depressivo di media gravità, la descrizione
della giornata evidenzia comunque la presenza di risorse pratiche mobilizzabili
da parte dell’assicurato.
Egli a causa
dell’insonnia riferisce di alzarsi verso le 03.00 del mattino e quindi di
iniziare la giornata leggendo, guardando la TV, facendo colazione alle 07.00
prima di uscire a fare la spesa e rimanere fuori casa fino alle 11.00
incontrando amici e conoscenti. Rientra quindi a domicilio e prepara il pranzo
per la sorella. Durante il pomeriggio guarda la TV fino alle 15.00, esce
nuovamente incontrando amici e conoscenti fino alle 17.30 prima di rientrare in
casa, prendersi cura della propria persona e cenare sempre con la sorella.
Generalmente dopo cena non esce di casa se non durante la bella stagione e si
corica ad orari variabili.
Durante il colloquio
ha riferito di occuparsi autonomamente anche delle pulizie in casa e talvolta
di portare a passeggio il cane di un suo amico.
E’ proprio basandoci
sulle descrizione della giornata che possiamo renderci conto di come
quest’assicurato abbia risorse residue (almeno dal lato pratico) che a nostro
avviso sarebbero mobilizzabili anche per una ripresa dell’attività lavorativa
al 50%.
Come già accennato in
precedenza non abbiamo elementi decisivi per escludere il peggioramento
certificato dallo psichiatra curante Dr. __________ a partire dal mese di
febbraio 2008 ma possiamo affermare che a partire dal momento della nostra
perizia, per quanto finora discusso, l’assicurato sia nuovamente abile al
lavoro nella misura del 50% nella sua abituale attività o in un’attività
adeguata.
Del resto egli viene
seguito praticamente soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che
avvengono una volta al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non
così grave da essere invalidante totalmente sull’abilità al lavoro
dell’assicurato.
Per quanto concerne la
terapia psicofarmacologica ci permettiamo di suggerire il cambiamento
dell’antidepressivo che l’assicurato ormai assume da molto tempo e che a suo
dire non sarebbe più efficace. Essendovi un problema di insonnia il Tolvon
potrebbe essere sostituito ad esempio del Remeron o dal Trittico. Eventualmente
uno di questi 2 medicamenti potrebbe essere associato ad un serotoninergico da
assumere al mattino.
Vista la presenza di
uno stato depressivo e quindi di condizione psichiche non ottimali, riteniamo
indicato un aiuto al collocamento.
Per concludere
riteniamo che la prognosi quo ad valetudinem e quindi anche quella lavorativa,
mettendo in atto i cambiamenti suggeriti, non sia da considerare sfavorevole.”
(doc. AI 52-8)
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto due
certificati medici.
Il
20 luglio 2009 la dr. med. __________, del __________ ha affermato:
" (…)
Gestützt auf GAV __________,
Ziffer 129, Absatz 1 und 2, bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit
für die angestammte Tätigkeit.” (doc. AI 60-4)
Il
22 ottobre 2009 il dr. med. __________, anch’egli del __________, ha
affermato:
" (…)
Die verbleibende
Resterwerbsfähigkeit kann aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering
eingeschätzt werden, nachdem sich der behandelnde Fachspezialist bereits im
letzten Herbst sehr skeptisch geäussert hatte, mit einer nicht mehr
vorliegenden Arbeitsfähigkeit. Nachdem auch aus Ihrer Sicht sich die Situation
eher verschlechtert hat, dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende
Restarbeitsfähigkeit besteht. Es bleibt zu hoffen, dass der Entscheid de IV in
Kürze erfolgen möge.” (doc. AI 60-5)
Il
14 settembre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha deciso di sottoporre
le osservazioni dell’assicurato e gli attestati medici al Centro peritale per
una presa di posizione (doc. 65-1).
Il
14 ottobre 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno affermato:
" (…)
Occorre innanzitutto
precisare che da parte nostra sono stati riconosciuti i precedenti periodi di inabilità
lavorativa compreso il peggioramento certificato dallo psichiatra curante Dr. __________.
Non vi sono quindi incongruenze rispetto ai precedenti rapporti medici.
Tuttavia, a partire
dal momento della nostra perizia, l’assicurato è stato nuovamente considerato
abile al lavoro nella misura del 50% e questo in base ad una attenta raccolta
anamnestica e ad un accurato esame psichico.
L’__________ delle __________,
nelle motivazioni che lo portano a contestare la nostra valutazione peritale,
riferisce che le nostre conclusioni contraddicono le inabilità precedentemente
attestate medicalmente e i rapporti medici esistenti (valutazione del __________
del mese di luglio 2009).
Lo stesso ufficio
riferisce che le nostre conclusioni peritali poggiano su mere ipotesi e su
quanto rilevato del lavoro giornaliero e non considerano le incongruenze
rispetto ai precedenti rapporti medici. L’__________ delle __________ conclude
infine, senza argomentare, che il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera
a tempo indeterminato dal 01.07.2008.
Al contrario, la
nostra perizia riconosce i precedenti rapporti medici e le loro certificazioni
di inabilità. Detti rapporti non vengono da parte nostra contestati ma, a
partire dal momento della nostra valutazione peritale (gennaio 2010), viene
riconosciuta un’inabilità del 50% e non più del 100%. Nella stessa argomentiamo
le nostre conclusioni discutendo la diagnosi e le sue ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’assicurato.
L’incontro con il
medesimo, avvenuto il 28.01.2010, ci ha permesso di oggettivare un episodio
depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente.
L’esame psichico aveva
rilevato una deflessione della timia in assenza di franche ideazioni suicidali,
un istinto vitale conservato ed uno slancio vitale lievemente ridotto. Non
erano stati evidenziati disturbi della forma né del contenuto del pensiero
anche se quest’ultimo risultava povero. L’assicurato aveva mostrato difficoltà
nel verbalizzare i propri stati d’animo e le proprie emozioni (probabilmente in
relazione ad un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori della
norma) e, per quanto concerne la sfera cognitiva, avevamo oggettivato disturbi
della memoria in presenza di nessi associativi saldi.
Da parte sua l’assicurato
aveva riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido assente,
disturbi della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di
progettualità per il futuro.
La descrizione della
giornata aveva evidenziato un funzionamento globale di discreto livello:
l’assicurato risultava in grado di mantenere una vita sociale adeguata, di
trascorrere del tempo con la sorella della quale si occupa. Di leggere,
guardare la TV, prendersi cura della propria persona, uscire a fare la spesa ed
in generale di organizzare la propria giornata in maniera costruttiva
occupandosi anche, autonomamente, delle pulizie in casa e di portare a
passeggio il cane di un amico.
Lo stato depressivo di
media gravità presente consente quindi all’assicurato di mobilizzare almeno
parzialmente le sue risorse residue come bene evidenziato nella descrizione
della giornata.
Questo ci porta a
confermare integralmente le nostre conclusioni peritali ribadendo che le stesse
risorse possono essere investite in un’attività lavorativa nella misura del
50%.
La presa in carico
specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico di gravità non
Considerandi
tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. A questo proposito
ricordiamo che l’assicurato viene seguito dallo psicologo __________ con sedute
mensili e vede al bisogno lo psichiatra curante Dr. __________ per la
prescrizione psicofarmacologica a base di Tolvon e Xanax.
La medesima, a detta
dell’assicurato, non sarebbe più efficace e si potrebbe a questo punto,
nell’interesse del medesimo, modificarla o potenziarla.” (doc. AI 67-2)
Sulla
base di quanto sopra il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH in
medicina interna ha affermato che “la presa di posizione del perito è
coerente e le conclusioni della perizia sono pertinenti. Si conferma il grado
d’inabilità lavorativa” (doc. AI 68-1).
6.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25
febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella
causa I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
7.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del Centro
peritale per le assicurazioni sociali del 28 gennaio 2010, allestita dai dr.
med. __________ e __________, entrambi specialisti FMH psichiatria e
psicoterapia, che hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% sia nella
precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato d’esercizio) che in
qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute a partire dal mese
di gennaio 2010 (doc. AI 52-1).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi, i dati
soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi, la terapia psichiatrica attuale,
hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10:F33.1).
Da
parte sua l’insorgente non ha prodotto documentazione medica specialistica
atta a sovvertire le conclusioni peritali.
Egli
ha infatti trasmesso due attestati dei dr. med. __________ del 20 luglio 2009
(doc. AI 60-4) e dr. med. __________ del 22 ottobre 2009 (doc. AI 60-5), comunque
anteriori alla perizia, dove i medici del __________ hanno attestato
un’incapacità lavorativa quasi totale (cfr. doc. AI 63-4: “(…)
bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit für die angestammte
Tätigkeit” e doc. AI 63-3: “Die verbleibende Resterwerbsfähigkeit kann
aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering eingeschätzt werden (…)”
e “Nachdem aus Ihrer Sicht sich die Situation eher verschlechtert hat,
dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende
Restarbeitsfähigkeit besteht”), senza tuttavia prendere espressamente posizione
in merito alla patologia del ricorrente.
I
due periti non hanno messo in dubbio le predette certificazioni, tant’è che
hanno ritenuto l’interessato completamente inabile al lavoro fino al mese di
gennaio 2010, quando l’insorgente è stato ritenuto nuovamente abile al 50%. Gli
specialisti hanno tuttavia evidenziato, motivando le loro conclusioni, che la
situazione valetudinaria dell’insorgente è nel frattempo migliorata rispetto a
quanto attestato dai medici curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________.
Rispondendo
alle critiche del ricorrente, i periti hanno rilevato di aver tenuto conto dei
certificati medici agli atti e di aver preso in considerazione i precedenti
periodi di inabilità lavorativa (doc. AI 67-1).
Ciò
è comprovato dalla circostanza che l’interessato, sulla base della perizia
psichiatrica, è stato messo al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio
2008.
In
secondo luogo gli specialisti hanno ribadito che, perlomeno dal mese di gennaio
2010, vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario, accertato sulla
base sia della raccolta anamnestica che dell’esame psichico eseguito il 21
gennaio 2010, che ha rilevato una deflessione della timia in assenza di franche
ideazioni suicidali, un istinto vitale conservato e uno slancio vitale
lievemente ridotto (cfr. doc. AI 52-7). Inoltre non erano stati evidenziati
disturbi della forma né del contenuto del pensiero anche se quest’ultimo
risultava povero.
I
periti hanno evidenziato che l’assicurato in quell’occasione ha riferito la
presenza di disturbi del sonno, irrequietezza diurna, libido assente, disturbi
della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità per
il futuro, ma che la descrizione della giornata aveva evidenziato un
funzionamento globale di discreto livello. L’interessato è in grado di
mantenere una vita sociale adeguata, di trascorrere il tempo con la sorella
della quale si occupa, di leggere, di guardare la televisione, di prendersi
cura della propria persona, di uscire a fare la spesa ed in generale di
organizzare la propria giornata in maniera costruttiva occupandosi anche delle
pulizie di casa.
Ciò
consente all’interessato di mobilizzare almeno parzialmente le sue risorse
residue e meglio nella misura del 50%.
La
presa a carico specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico
di gravità non tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. L’insorgente
è infatti seguito da uno psicologo con sedute mensili e solo se necessario vede
lo psichiatra curante per la prescrizione della psicofarmacologia (cfr. anche
perizia, doc. AI 52-7: “(…) del resto egli viene seguito praticamente
soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che avvengono una volta
al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non così grave da essere
invalidante totalmente sull’abilità al lavoro dell’assicurato”).
ll
dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno pertanto spiegato e
motivato perché, perlomeno a partire dal mese di gennaio 2010, l’interessato è
abile al lavoro al 50% nella precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato
d’esercizio) e in qualsiasi altra professione confacente al suo stato di salute
e per quale motivo le loro conclusioni non contraddicono le inabilità al lavoro
attestate e i rapporti medici agli atti.
Il
ricorrente invece non ha prodotto attestati medici specialistici atti a
sovvertire le convincenti valutazioni peritali.
Va
qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non
va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il
Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici
di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato
la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza
esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.
anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5
febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia
esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,
vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.
5.4
e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre,
va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico
SMR, dr. med. __________, il quale, prima di pronunciarsi sulle nuove
allegazioni dell’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione,
ha correttamente chiesto di sottoporre l’intera documentazione ai periti per
una presa di posizione.
A
questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico
SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3;
cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e del Centro peritale per
le assicurazioni sociali, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato
è abile al lavoro al 50% nella sua attività ed in ogni è qualsiasi attività
lucrativa confacente al suo stato di salute dal mese di gennaio 2010.
In
queste condizioni la richiesta del ricorrente di far allestire una nuova
perizia psichiatrica va respinta.
A
questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,
119.
V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
8.
In
concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua
precedente attività lucrativa di pulizia degli uffici è del 50%, può essergli
assegnata al massimo 1/2 rendita (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre
2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).
Infatti,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394
consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito
tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.
434).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal gennaio
2010, secondo la perizia, una capacità al
lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione, il
ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa
sua capacità nella sua precedente professione di pulizia degli uffici. In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114.
V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,
pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 50%
del ricorrente nella precedente attività raggiunge il 50%, vi sono i
presupposti per concedergli al massimo il diritto a 1/2 rendita.
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un
cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno
non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.
Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la
restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,
l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI
1993.
U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A
questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha
rammentato che:
" Du
moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une
comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a
et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner
en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du
revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont
attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%.
Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui
n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.” (sottolineatura del redattore)
Ne
segue che, se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità maggiore
l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità
lavorativa, avrebbe diritto al massimo a 1/2 rendita, che verrebbe invece ridotta,
rispettivamente soppressa, in caso di inabilità inferiore al 50% (cfr. sentenza
32.2010.69
del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).
Va
ancora qui rilevato che l’amministrazione non ha proceduto ad un confronto dei
redditi.
9.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato, a partire dal 1° maggio
2008, avrebbe potuto conseguire, lavorando al 50%, un salario mensile di fr.
2'308 (cfr. doc. AI 42-3), che adeguato all’evoluzione dei salari nel 2009 ammonta
a fr. 2'356 (2'308 + 2,1%, cfr. la vie économique 5-2011 tabella 10.2, pag. 91)
e nel 2010 a fr. 2'375 (fr. 2'356 + 0.8%, cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
Ciò corrisponde, prendendo l’ipotesi più favorevole per l’assicurato, ad un
salario annuo, lavorando al 100%, di fr. 61'750 (2'375 X 2 X 13).
10.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a
fr. 61’239 (+ 2,1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0.8%).
L’assicurato,
nella pulizia degli uffici, avrebbe guadagnato fr. 61’750 nel 2010.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali”: fr. 3’774 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 47’100
nel 2008, fr. 48'089 nel 2009 e fr. 48'474 nel 2010).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto può essere ritenuta la riduzione massima del 25%, giacché il risultato
finale (diritto ad una mezza rendita), non sarebbe in ogni casi modificato.
Ne
segue che il reddito da invalido di fr. 61’729 va ridotto del 25% a fr. 46’297.
Ritenuto che l’interessato può svolgere altre attività confacenti al suo stato di
salute nella misura del 50%, il reddito da invalido ammonta a fr. 23’149 che,
raffrontato con quello da valido di fr. 61’724, dà un tasso d’invalidità del 63%.
Rilevato
tuttavia l’obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa (cfr.
consid. 8), l’interessato è tenuto a svolgere la sua precedente attività che gli
permette di ridurre la sua incapacità lavorativa, e dunque il suo diritto alla
rendita, al 50% (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza
32.2010.209
del 13 gennaio 2011).
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha ridotto la rendita da intera
ad un mezzo tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, ossia dal
1° maggio 2010 (art. 88a cpv. 1 OAI).
11.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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