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Decisione

32.2010.339

Richiesta di una rendita AI maggiore negata alla luce delle perizie allestite dall'amministrazione. Ricorso respinto

7 giugno 2011Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA

del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.

3.2)."

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF), un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e

spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione

riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente

sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

inedita 28 maggio 2004 nella causa I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 nella

causa I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversiche-rung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che l’allora TFA si é confermato nella propria giurisprudenza

e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19

maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

5. In

concreto l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di salute del

ricorrente nel corso del 2008 che ha fatto aumentare il grado d’invalidità dal

50% al 100%. La stessa amministrazione ha tuttavia ritenuto che dal gennaio

2010 vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, nel

senso che il medesimo può svolgere sia la sua precedente attività che qualsiasi

altro lavoro nella misura del 50%. Da cui la nuova riduzione del grado

d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

L’insorgente

contesta l’avvenuto miglioramento dello stato di salute e ritiene di dover

continuare a beneficiare di una rendita intera.

Dagli

atti emerge che il 24 luglio 2008 il ricorrente ha fatto valere un

peggioramento dello stato di salute (doc. AI 31-1). A comprova di quanto

affermato ha trasmesso all’UAI un certificato del dr. med. __________,

psicanalista e psichiatria FMH, del 22 agosto 2008, dove lo specialista ha

attestato che il ricorrente è in cura “a causa di un disturbo depressivo

ricorrente caratterizzato da una grave instabilità dell’umore legata a problemi

comportamentali e ricadute etiliche. Egli è inabile al lavoro nella misura del

100% a partire dal 15.2.2008. Considerato il carattere cronico del disturbo, il

paziente è da ritenere definitivamente e totalmente inabile al lavoro in

qualsivoglia attività lavorativa” (doc. AI 34-1).

Dopo

aver acquisito un rapporto medico dal dr. med. __________ (doc. AI 40-1 e

seguenti) e dal medico curante dr. med. __________, medicina interna FMH, l’UAI

ha deciso di sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica (doc. AI

49-1).

Con

perizia del 28 gennaio 2010, i dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia e __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito al

colloquio tenutosi il 21 gennaio 2010, dopo aver descritto l’anamnesi, aver

elencato gli atti a disposizione, aver riportato i dati soggettivi

dell’assicurato ed i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media gravità (ICD 10: F33.1; doc. AI 52-6).

I

periti hanno affermato:

" (…)

Siamo confrontati con

un uomo di 59 anni che a partire dal 2000 ha iniziato a manifestare un disagio psichico in relazione ad una riorganizzazione interna delle __________ che ha

determinato per lui, come per tanti altri colleghi, la prospettiva di un

trasferimento in vista del quale l’assicurato si è destabilizzato da un punto

di vista psichico a causa delle sue scarse risorse e del suo scarso livello

intellettivo.

Il suo medico curante

Dr. __________ lo ha inviato allo psichiatra curante Dr. __________ il quale

inizialmente ha ritenuto utile, a causa della sintomatologia ansioso-depressiva

importante, un ricovero presso la Clinica __________ dal 06 al 20.12.2000.

L’assicurato è rimasto

totalmente inabile al lavoro dal 30.06.2000 al 31.03.2011 e successivamente,

grazie ad un miglioramento delle sue condizioni psichiche, ha potuto riprendere

l’attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal 01.04.2001.

Tuttavia, lo

psichiatra curante Dr. __________ ha constatato un peggioramento delle

condizioni psichiche dell’assicurato a partire dall’inizio del 2008 ed ha

certificato nuovamente un’inabilità lavorativa completa a partire dal

15.02.2008 e tuttora in corso.

Mediante la nostra

perizia psichiatrica siamo tenuti ad inquadrare l’eventuale peggioramento

avvenuto precisando decorso, limiti e risorse.

Bisogna innanzitutto

precisare che lo psichiatra Dr. __________ nel suo ultimo rapporto all’UAI del

10.10.2008 riporta la diagnosi di depressione reattiva alla rimozione dal posto

di lavoro su struttura di personalità semplice (dal 2000). Detta diagnosi era

già stata menzionate nel suo rapporto all’UAI del 30.07.2001 ed allora lo

psichiatra curante certificava un’inabilità lavorativa del 50%. Riferisce

inoltre di un uso dannoso di bevande alcoliche da interpretare quindi come il

responsabile del peggioramento certificato.

Interrogato in merito

l’assicurato non ha negato l’assunzione di etile riferendo il consumo di 2

bicchieri di vino al giorno associati talvolta a qualche birra. Evidentemente è

nota la tendenza da parte degli etilisti a minimizzare l’assunzione di alcool e

quindi a questo proposito sarebbe utile valutare il CDT. Da parte nostra

possiamo affermare che durante il colloquio l’assicurato non aveva assunto

bevande alcoliche, era lucido e non si rilevava la presenza di fetore etilico.

Del resto la

problematica dell’assunzione di etile non rappresenta una novità in quanto nel

rapporto del medico durante Dr. __________i all’UAI del mese di dicembre 2008

leggiamo che all’inizio del 2004 vi era una problematica etilica oggettivata da

un aumento delle transaminasi, valori normalizzatisi in seguito. E’ vero

inoltre che spesso, i pazienti depressi, quale automedicazione assumono a

periodi alcool in quantità variabile.

Tuttavia non abbiamo

elementi che ci permettano di escludere senza ombra di dubbio un peggioramento

transitorio delle condizioni psichiche dell’assicurato a partire dal mese di

febbraio 2008, come certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, ma

attualmente riteniamo che la situazione sia migliorata come spiegheremo

procedendo nella nostra valutazione.

Quanto da noi

oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è attualmente riconducibile ad

uno stato depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva

ricorrente.

L’esame psichico ha

rilevato la presenza di una deflessione della timia in assenza di franche

ideazioni suicidali, in presenza di un istinto vitale conservato e di uno

slancio vitale lievemente ridotto. Non abbiamo rilevato la presenza di disturbi

della forma del pensiero anche se il suo contenuto è risultato povero.

L’assicurato in più di un’occasione, a causa della sua personalità semplice e

probabilmente di un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori

della norma, ha mostrato difficoltà nel verbalizzare i propri stati d’animo le

proprie emozioni. Ha riferito che, durante la notte, talvolta ha l’impressione

di vedere animali (serpenti, topi) che si muovono nella sua camera. A questo

proposito non siamo riusciti a chiarire ulteriormente tale sintomo in quanto

l’assicurato non è stato in grado di riferirci se ciò avviene quando è sveglio

o se si tratti piuttosto di sogni.

Per quanto concerne la

sfera cognitiva abbiamo oggettivato disturbi della memoria in presenza di nessi

associativi saldi.

L’assicurato ha

difficoltà a proiettarsi positivamente nel futuro e sembra ormai rassegnato ad

una situazione che egli ritiene immutabile e sicuramente non migliorabile. In

merito alla possibilità di riprendere un’attività lavorativa a tempo parziale

egli ha ritenuto la cosa non realizzabile.

Da parte sua

l’assicurato ha riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido

assente, disturbi di memoria e concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità

per il futuro.

Se quanto descritto

rispecchia clinicamente uno stato depressivo di media gravità, la descrizione

della giornata evidenzia comunque la presenza di risorse pratiche mobilizzabili

da parte dell’assicurato.

Egli a causa

dell’insonnia riferisce di alzarsi verso le 03.00 del mattino e quindi di

iniziare la giornata leggendo, guardando la TV, facendo colazione alle 07.00

prima di uscire a fare la spesa e rimanere fuori casa fino alle 11.00

incontrando amici e conoscenti. Rientra quindi a domicilio e prepara il pranzo

per la sorella. Durante il pomeriggio guarda la TV fino alle 15.00, esce

nuovamente incontrando amici e conoscenti fino alle 17.30 prima di rientrare in

casa, prendersi cura della propria persona e cenare sempre con la sorella.

Generalmente dopo cena non esce di casa se non durante la bella stagione e si

corica ad orari variabili.

Durante il colloquio

ha riferito di occuparsi autonomamente anche delle pulizie in casa e talvolta

di portare a passeggio il cane di un suo amico.

E’ proprio basandoci

sulle descrizione della giornata che possiamo renderci conto di come

quest’assicurato abbia risorse residue (almeno dal lato pratico) che a nostro

avviso sarebbero mobilizzabili anche per una ripresa dell’attività lavorativa

al 50%.

Come già accennato in

precedenza non abbiamo elementi decisivi per escludere il peggioramento

certificato dallo psichiatra curante Dr. __________ a partire dal mese di

febbraio 2008 ma possiamo affermare che a partire dal momento della nostra

perizia, per quanto finora discusso, l’assicurato sia nuovamente abile al

lavoro nella misura del 50% nella sua abituale attività o in un’attività

adeguata.

Del resto egli viene

seguito praticamente soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che

avvengono una volta al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non

così grave da essere invalidante totalmente sull’abilità al lavoro

dell’assicurato.

Per quanto concerne la

terapia psicofarmacologica ci permettiamo di suggerire il cambiamento

dell’antidepressivo che l’assicurato ormai assume da molto tempo e che a suo

dire non sarebbe più efficace. Essendovi un problema di insonnia il Tolvon

potrebbe essere sostituito ad esempio del Remeron o dal Trittico. Eventualmente

uno di questi 2 medicamenti potrebbe essere associato ad un serotoninergico da

assumere al mattino.

Vista la presenza di

uno stato depressivo e quindi di condizione psichiche non ottimali, riteniamo

indicato un aiuto al collocamento.

Per concludere

riteniamo che la prognosi quo ad valetudinem e quindi anche quella lavorativa,

mettendo in atto i cambiamenti suggeriti, non sia da considerare sfavorevole.”

(doc. AI 52-8)

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto due

certificati medici.

Il

20 luglio 2009 la dr. med. __________, del __________ ha affermato:

" (…)

Gestützt auf GAV __________,

Ziffer 129, Absatz 1 und 2, bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit

für die angestammte Tätigkeit.” (doc. AI 60-4)

Il

22 ottobre 2009 il dr. med. __________, anch’egli del __________, ha

affermato:

" (…)

Die verbleibende

Resterwerbsfähigkeit kann aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering

eingeschätzt werden, nachdem sich der behandelnde Fachspezialist bereits im

letzten Herbst sehr skeptisch geäussert hatte, mit einer nicht mehr

vorliegenden Arbeitsfähigkeit. Nachdem auch aus Ihrer Sicht sich die Situation

eher verschlechtert hat, dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende

Restarbeitsfähigkeit besteht. Es bleibt zu hoffen, dass der Entscheid de IV in

Kürze erfolgen möge.” (doc. AI 60-5)

Il

14 settembre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha deciso di sottoporre

le osservazioni dell’assicurato e gli attestati medici al Centro peritale per

una presa di posizione (doc. 65-1).

Il

14 ottobre 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno affermato:

" (…)

Occorre innanzitutto

precisare che da parte nostra sono stati riconosciuti i precedenti periodi di inabilità

lavorativa compreso il peggioramento certificato dallo psichiatra curante Dr. __________.

Non vi sono quindi incongruenze rispetto ai precedenti rapporti medici.

Tuttavia, a partire

dal momento della nostra perizia, l’assicurato è stato nuovamente considerato

abile al lavoro nella misura del 50% e questo in base ad una attenta raccolta

anamnestica e ad un accurato esame psichico.

L’__________ delle __________,

nelle motivazioni che lo portano a contestare la nostra valutazione peritale,

riferisce che le nostre conclusioni contraddicono le inabilità precedentemente

attestate medicalmente e i rapporti medici esistenti (valutazione del __________

del mese di luglio 2009).

Lo stesso ufficio

riferisce che le nostre conclusioni peritali poggiano su mere ipotesi e su

quanto rilevato del lavoro giornaliero e non considerano le incongruenze

rispetto ai precedenti rapporti medici. L’__________ delle __________ conclude

infine, senza argomentare, che il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera

a tempo indeterminato dal 01.07.2008.

Al contrario, la

nostra perizia riconosce i precedenti rapporti medici e le loro certificazioni

di inabilità. Detti rapporti non vengono da parte nostra contestati ma, a

partire dal momento della nostra valutazione peritale (gennaio 2010), viene

riconosciuta un’inabilità del 50% e non più del 100%. Nella stessa argomentiamo

le nostre conclusioni discutendo la diagnosi e le sue ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

L’incontro con il

medesimo, avvenuto il 28.01.2010, ci ha permesso di oggettivare un episodio

depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente.

L’esame psichico aveva

rilevato una deflessione della timia in assenza di franche ideazioni suicidali,

un istinto vitale conservato ed uno slancio vitale lievemente ridotto. Non

erano stati evidenziati disturbi della forma né del contenuto del pensiero

anche se quest’ultimo risultava povero. L’assicurato aveva mostrato difficoltà

nel verbalizzare i propri stati d’animo e le proprie emozioni (probabilmente in

relazione ad un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori della

norma) e, per quanto concerne la sfera cognitiva, avevamo oggettivato disturbi

della memoria in presenza di nessi associativi saldi.

Da parte sua l’assicurato

aveva riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido assente,

disturbi della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di

progettualità per il futuro.

La descrizione della

giornata aveva evidenziato un funzionamento globale di discreto livello:

l’assicurato risultava in grado di mantenere una vita sociale adeguata, di

trascorrere del tempo con la sorella della quale si occupa. Di leggere,

guardare la TV, prendersi cura della propria persona, uscire a fare la spesa ed

in generale di organizzare la propria giornata in maniera costruttiva

occupandosi anche, autonomamente, delle pulizie in casa e di portare a

passeggio il cane di un amico.

Lo stato depressivo di

media gravità presente consente quindi all’assicurato di mobilizzare almeno

parzialmente le sue risorse residue come bene evidenziato nella descrizione

della giornata.

Questo ci porta a

confermare integralmente le nostre conclusioni peritali ribadendo che le stesse

risorse possono essere investite in un’attività lavorativa nella misura del

50%.

La presa in carico

specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico di gravità non

Considerandi

tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. A questo proposito

ricordiamo che l’assicurato viene seguito dallo psicologo __________ con sedute

mensili e vede al bisogno lo psichiatra curante Dr. __________ per la

prescrizione psicofarmacologica a base di Tolvon e Xanax.

La medesima, a detta

dell’assicurato, non sarebbe più efficace e si potrebbe a questo punto,

nell’interesse del medesimo, modificarla o potenziarla.” (doc. AI 67-2)

Sulla

base di quanto sopra il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH in

medicina interna ha affermato che “la presa di posizione del perito è

coerente e le conclusioni della perizia sono pertinenti. Si conferma il grado

d’inabilità lavorativa” (doc. AI 68-1).

6.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

7.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del Centro

peritale per le assicurazioni sociali del 28 gennaio 2010, allestita dai dr.

med. __________ e __________, entrambi specialisti FMH psichiatria e

psicoterapia, che hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% sia nella

precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato d’esercizio) che in

qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute a partire dal mese

di gennaio 2010 (doc. AI 52-1).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi, i dati

soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi, la terapia psichiatrica attuale,

hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10:F33.1).

Da

parte sua l’insorgente non ha prodotto documentazione medica specialistica

atta a sovvertire le conclusioni peritali.

Egli

ha infatti trasmesso due attestati dei dr. med. __________ del 20 luglio 2009

(doc. AI 60-4) e dr. med. __________ del 22 ottobre 2009 (doc. AI 60-5), comunque

anteriori alla perizia, dove i medici del __________ hanno attestato

un’incapacità lavorativa quasi totale (cfr. doc. AI 63-4: “(…)

bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit für die angestammte

Tätigkeit” e doc. AI 63-3: “Die verbleibende Resterwerbsfähigkeit kann

aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering eingeschätzt werden (…)”

e “Nachdem aus Ihrer Sicht sich die Situation eher verschlechtert hat,

dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende

Restarbeitsfähigkeit besteht”), senza tuttavia prendere espressamente posizione

in merito alla patologia del ricorrente.

I

due periti non hanno messo in dubbio le predette certificazioni, tant’è che

hanno ritenuto l’interessato completamente inabile al lavoro fino al mese di

gennaio 2010, quando l’insorgente è stato ritenuto nuovamente abile al 50%. Gli

specialisti hanno tuttavia evidenziato, motivando le loro conclusioni, che la

situazione valetudinaria dell’insorgente è nel frattempo migliorata rispetto a

quanto attestato dai medici curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Rispondendo

alle critiche del ricorrente, i periti hanno rilevato di aver tenuto conto dei

certificati medici agli atti e di aver preso in considerazione i precedenti

periodi di inabilità lavorativa (doc. AI 67-1).

Ciò

è comprovato dalla circostanza che l’interessato, sulla base della perizia

psichiatrica, è stato messo al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio

2008.

In

secondo luogo gli specialisti hanno ribadito che, perlomeno dal mese di gennaio

2010, vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario, accertato sulla

base sia della raccolta anamnestica che dell’esame psichico eseguito il 21

gennaio 2010, che ha rilevato una deflessione della timia in assenza di franche

ideazioni suicidali, un istinto vitale conservato e uno slancio vitale

lievemente ridotto (cfr. doc. AI 52-7). Inoltre non erano stati evidenziati

disturbi della forma né del contenuto del pensiero anche se quest’ultimo

risultava povero.

I

periti hanno evidenziato che l’assicurato in quell’occasione ha riferito la

presenza di disturbi del sonno, irrequietezza diurna, libido assente, disturbi

della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità per

il futuro, ma che la descrizione della giornata aveva evidenziato un

funzionamento globale di discreto livello. L’interessato è in grado di

mantenere una vita sociale adeguata, di trascorrere il tempo con la sorella

della quale si occupa, di leggere, di guardare la televisione, di prendersi

cura della propria persona, di uscire a fare la spesa ed in generale di

organizzare la propria giornata in maniera costruttiva occupandosi anche delle

pulizie di casa.

Ciò

consente all’interessato di mobilizzare almeno parzialmente le sue risorse

residue e meglio nella misura del 50%.

La

presa a carico specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico

di gravità non tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. L’insorgente

è infatti seguito da uno psicologo con sedute mensili e solo se necessario vede

lo psichiatra curante per la prescrizione della psicofarmacologia (cfr. anche

perizia, doc. AI 52-7: “(…) del resto egli viene seguito praticamente

soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che avvengono una volta

al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non così grave da essere

invalidante totalmente sull’abilità al lavoro dell’assicurato”).

ll

dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno pertanto spiegato e

motivato perché, perlomeno a partire dal mese di gennaio 2010, l’interessato è

abile al lavoro al 50% nella precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato

d’esercizio) e in qualsiasi altra professione confacente al suo stato di salute

e per quale motivo le loro conclusioni non contraddicono le inabilità al lavoro

attestate e i rapporti medici agli atti.

Il

ricorrente invece non ha prodotto attestati medici specialistici atti a

sovvertire le convincenti valutazioni peritali.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre,

va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico

SMR, dr. med. __________, il quale, prima di pronunciarsi sulle nuove

allegazioni dell’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione,

ha correttamente chiesto di sottoporre l’intera documentazione ai periti per

una presa di posizione.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3;

cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e del Centro peritale per

le assicurazioni sociali, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato

è abile al lavoro al 50% nella sua attività ed in ogni è qualsiasi attività

lucrativa confacente al suo stato di salute dal mese di gennaio 2010.

In

queste condizioni la richiesta del ricorrente di far allestire una nuova

perizia psichiatrica va respinta.

A

questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,

119.

V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

8.

In

concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua

precedente attività lucrativa di pulizia degli uffici è del 50%, può essergli

assegnata al massimo 1/2 rendita (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre

2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal gennaio

2010, secondo la perizia, una capacità al

lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione, il

ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa

sua capacità nella sua precedente professione di pulizia degli uffici. In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,

pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 50%

del ricorrente nella precedente attività raggiunge il 50%, vi sono i

presupposti per concedergli al massimo il diritto a 1/2 rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du

moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une

comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a

et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner

en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du

revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont

attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%.

Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui

n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.” (sottolineatura del redattore)

Ne

segue che, se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità maggiore

l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità

lavorativa, avrebbe diritto al massimo a 1/2 rendita, che verrebbe invece ridotta,

rispettivamente soppressa, in caso di inabilità inferiore al 50% (cfr. sentenza

32.2010.69

del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

Va

ancora qui rilevato che l’amministrazione non ha proceduto ad un confronto dei

redditi.

9.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato, a partire dal 1° maggio

2008, avrebbe potuto conseguire, lavorando al 50%, un salario mensile di fr.

2'308 (cfr. doc. AI 42-3), che adeguato all’evoluzione dei salari nel 2009 ammonta

a fr. 2'356 (2'308 + 2,1%, cfr. la vie économique 5-2011 tabella 10.2, pag. 91)

e nel 2010 a fr. 2'375 (fr. 2'356 + 0.8%, cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

Ciò corrisponde, prendendo l’ipotesi più favorevole per l’assicurato, ad un

salario annuo, lavorando al 100%, di fr. 61'750 (2'375 X 2 X 13).

10.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a

fr. 61’239 (+ 2,1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0.8%).

L’assicurato,

nella pulizia degli uffici, avrebbe guadagnato fr. 61’750 nel 2010.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali”: fr. 3’774 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 47’100

nel 2008, fr. 48'089 nel 2009 e fr. 48'474 nel 2010).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto può essere ritenuta la riduzione massima del 25%, giacché il risultato

finale (diritto ad una mezza rendita), non sarebbe in ogni casi modificato.

Ne

segue che il reddito da invalido di fr. 61’729 va ridotto del 25% a fr. 46’297.

Ritenuto che l’interessato può svolgere altre attività confacenti al suo stato di

salute nella misura del 50%, il reddito da invalido ammonta a fr. 23’149 che,

raffrontato con quello da valido di fr. 61’724, dà un tasso d’invalidità del 63%.

Rilevato

tuttavia l’obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa (cfr.

consid. 8), l’interessato è tenuto a svolgere la sua precedente attività che gli

permette di ridurre la sua incapacità lavorativa, e dunque il suo diritto alla

rendita, al 50% (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza

32.2010.209

del 13 gennaio 2011).

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha ridotto la rendita da intera

ad un mezzo tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, ossia dal

1° maggio 2010 (art. 88a cpv. 1 OAI).

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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