32.2010.340
Incapacità al guadagno per periodo limitato. Nessun versamento della rendita poiché domanda di prestazioni inoltrata dopo la cessazione dell'invalidità a seguito di miglioramento delle condizioni di s
15 giugno 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.340
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, TCA
Titolo:
Incapacità al guadagno per periodo limitato. Nessun versamento della rendita poiché domanda di prestazioni inoltrata dopo la cessazione dell'invalidità a seguito di miglioramento delle condizioni di salute. Assistenza giudiziaria respinta
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.340
BS/sc
Lugano
15 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 novembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1classe 1960, da ultimo attiva quale tassista, nel maggio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, la
rottura della falange distale dell'alluce sinistro (doc. AI 1).
Esperti
gli accertamenti del caso, con decisione 2 novembre 2011 (preavvisata il 22
settembre 20010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base
delle seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il
danno alla salute, di cui lei era portatrice, le ha comportato un'incapacità al
lavoro e al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal 18.11.2007 al
22.01.2009.
A contare dal 23.01.2009 lei è stata ritenuta abile al
100% sia nella sua attività abituale di autista che in attività adeguata, di
conseguenza il diritto alla rendita AI sarebbe stato dato dal 01.11.2008 (dopo
un anno di attesa art. 28 LAI) al 30.04.2009 (art. 88 OAI, tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute).
Considerato però che la domanda è stata presentata
tardivamente, il versamento della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente
a decorrere dal 01.11.2009 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta –
18.05.2009 – art. 29 cpv. 1 LAI).
Visto quanto precede, la prestazione di diritto dal
01.11.2008 al 30.04.2009 non può essere versata." (Doc. AI 24-1)
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha inoltrato il presente tempestivo ricorso,
completato il 4 gennaio 2001 dal suo rappresentante, avv. RA 1, postulando il
riconoscimento del diritto a prestazioni AI dal 1° novembre 2008. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici
ed economici. In sostanza, l’insorgente contestata la valutazione medica, censurando
l’assenza di accertamenti di natura economica. La ricorrente ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo
di aver correttamente valutato sia l’aspetto medico che quello economico.
1.4. Il 1° febbraio 2011 l’insorgente ha ribadito le tesi ricorsuali.
considerando in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno respinto la
domanda di prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, in data 18 novembre 2007 l’assicurata ha avuto un trauma da
schiacciamento all’avampiede sinistro con ferita lacero-contusa e frattura
della falange distale del dito alluce, infortunio preso a carico dalla __________
Assicurazioni, quale assicuratore LAINF.
Dagli
atti relativi al succitato infortunio, richiamati dall’Ufficio AI, risulta in
particolare la perizia 27 gennaio 2009 del dr. __________, eseguita per conto
dell’assicuratore contro gli infortuni. In merito alla capacità lavorativa il
succitato specialista in chirurgia ortopedica ha evidenziato:
"
(…)
Per quanto attiene alla capacità lavorativa, con
riferimento al quadro clinico riscontrato verso le ore 17.15, ritengo tuttora
valide le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del
27.10.2008.
La signora RI 1 risulta essere abile al lavoro in
misura completa nello svolgimento di un'attività professionale in posizione
prevalentemente sedentaria, oppure in posizione eretta ma con possibilità di
scaricare regolarmente il proprio piede sinistro.
In qualità di autista, nessuna limitazione pratica dal
punto di vista medico nell'uso di un veicolo munito di un cambio automatico.
Con riferimento al certificato medico della dr.ssa __________
con attestazione di un'inabilità lavorativa completa fino al 22.1.2009, nel
rispetto delle limitazioni sopraccitate, la signora RI 1 risulta essere
nuovamente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 23.1.2009."
(Doc. AI 12/2-3)
Fondandosi
su tale valutazione, con rapporto 17 settembre 2010 il SMR ha ritenuto l’assicurata
abile al 100% nell’abituale attività di autista di taxi dal 23 gennaio 2009,
preceduta da una piena inabilità dal 18 novembre 2007 (doc. A 19).
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurata ha prodotto
ulteriore documentazione medica, segnatamente dei certificati del medico
curante (dr.ssa __________) e del dr. __________ (doc. AI 21/2-17).
Con
annotazioni 30 settembre 2010 il SMR ha confermato la valutazione medica,
escludendo nel contempo la presenza di patologie extrainfortunistiche (doc. AI
23).
L’insorgente,
riprendendo le considerazioni espresse in sede di osservazioni, contesta la
valutazione medica, allegando il rapporto 13 dicembre 2010 della Clinica
universitaria __________ (doc. III/B).
2.5. In
merito alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob
Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ricordare che in caso di divergenza di opinioni tra periti e
medici curanti non occorre necessariamente disporre una nuova perizia. In
particolare, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. ad esempio sentenza 9C_482/2008 del 18 maggio 2008 consid. 3.3 con riferimenti).
La
giurisprudenza ha confermato che in ragione della
diversità dell'incarico assunto
(a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Infine,
va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A
questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del
nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo
a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
2.6. Nella
fattispecie concreta, questo TCA non può che aderire alla dettagliata e
concludente perizia 27 gennaio 2009 del dr. __________. L’assicurata è quindi
da ritenere abile al 100% nella sua abituale professione di tassista. In
particolare egli ha ben evidenziato come l’interessata, nonostante i postumi della
frattura all’alluce sinistro, sia in grado di utilizzare un veicolo munito di
cambio automatico.
Né
del resto l’insorgente ha prodotto documentazione che contraddica o metta validamente
in discussione l’esito della succitata valutazione specialistica.
La
ricorrente sostiene che l’amministrazione non ha correttamente valutato il danno
alla salute. Essa fa in particolare riferimento al rapporto 30 marzo 2010 del
dr. __________, anch’egli specialista in ortopedia, già esaminato dal SMR in
sede di amministrativa, ed al rapporto 13 ottobre 2010 della Clinica universitaria
__________.
Nel
primo, il dr. __________ ha posto la seguente valutazione:
" VALUTAZIONE E PROPOSTA
disbalance post-traumatica
secondaria dell'avampiede sinistro con metatarsalgie II e instabilità secondaria
del I raggio. La terapia causale sarebbe quindi un riallineamento
dell'avampiede con un'osteotomia di estensione-accorciamento metatarsale II ed
una stabilizzazione del I raggio a livello tarso-metatarsale. Insieme a questa correzione
ê indicata un'artrolisi di tutte le metatarso-falangee I-V e una tenotomia di allungamento
dell'extensor hallucis longus e dell'extensor digito rum lungus. Con un tale
intervento fissazione subito in un gesso circolare ortogonale senza alcun carico
per 2 settimane ed in seguito un carico protetto per oltre 6 settimane, fino a
2 mesi post-op.
La paziente valuterà
insieme a lei l'aspetto sociale per l'aiuto a domicilio dopo un tale
intervento.
Rimane comunque
l'inabilità lavorativa come finora.
La paziente si annuncerà
dunque al desiderio per il trattamento proposto." (Doc. AI 21-5)
Gli
specialisti della Clinica __________, evidenziando come i dolori accusati al
piede sinistro sono in relazione all’infortunio del 2007, hanno suggerito,
visto il fallimento delle cure conservative, un intervento chirurgico correttivo
all’alluce sinistro (doc. III/B).
Al
riguardo, rettamente nelle annotazioni 19 gennaio 2011 il SMR ha evidenziato
come lo stato di salute dell’assicurata sia rimasto invariato rispetto alla
valutazione del dr. __________, che la limitazione funzionale è rimasta
circoscritta all’alluce sinistro e che, indipendentemente dalla questione
assicurativa e dell’ulteriore procedere terapeutico, questi limiti sono rimasti
invariati. Infatti, la descrizione dello status dell’alluce fratturato sia del
dr. __________ che della Clinica __________ corrispondono sostanzialmente a
quanto a suo tempo riscontrato dal dr. __________.
Certo
che il dr. __________ ha sostenuto che “rimane comunque l’inabilità lavorativa
come finora”. Tale assunto non considera tuttavia che, come rettamente
evidenziato dal dr. __________, con il cambio automatico l’assicurata, utilizzando
il piede destro, non deve far alcun sforzo all’alluce sinistro e quindi può
continuare a svolgere la sua abituale attività di tassista. Inoltre, dagli atti
non risulta alcun problema di deambulazione a piedi nudi (“Unauffälliges
Barfussgangbild”; rapporto 13 dicembre 2010 della Clinica __________), mentre
che, come sostenuto nella perizia __________, il quadro clinico al piede sinistro
non preclude a priori l’utilizzo di una scarpa normale a condizione che questa
sia sufficientemente larga e non eserciti una pressione importante sull’alluce
(doc. AI 12-2).
L’assicurata
rimprovera anche all’amministrazione di non aver valutato le affezioni
extrainfortunistiche, facendo riferimento al riguardo al rapporto 27 maggio
2009 del dr. __________ in merito alla sindrome del tunnel carpale medio-grave
bilaterale. In particolare il suddetto sanitario ha posto la seguente valutazione:
"
(…)
Secondo gli esami elettrofisiologici posso confermare
che la paziente oggi 45.5 anni soffre di una sindrome del tunnel carpale
bilaterale, accentuato a destra. Il fatto che la latenza è prolungata del 25%
sopra la norma, come vediamo nell'illustrazione fotografica, ed il fatto che la
velocità sensibile distale ê chiaramente rallentata e con l'elettroneurografia
del ulnare che è normale, devo classificare unicamente una compressione del
nervo mediano al polso come medio-grave.
Ho appreso che spesso la Signora usa il polso come
martello. Ho sconsigliato questo comportamento e consiglio di continuare di portare
la stecca. Se i disturbi dovessero persistere, dobbiamo prendere in
considerazione un intervento chirurgico.
Secondo l'anamnesi, a parte il sovraccarico del polso,
non ho trovato una forma sintomatica, ovviamente nessun argomento per un
diabete, per ipotiroidismo, reumatismi, ecc.
Clinicamente non ho trovato una radicolopatia cervicale
e sicuramente nessun argomento per una polineuropatia, una mielopatia cervicale
o un'altra forma di patologia neurologica periferica o centrale. Di conseguenza
per il momento non dobbiamo discutere su una diagnosi differenziale, quindi ulteriori
passi diagnostici non sono necessari." (Doc. AI 12-12)
Se
da una parte, nelle annotazioni 30 settembre 2010 il SMR, esaminata la documentazione
medica prodotta, ha sostenuto che non vi è alcuna patologia extrainfortunistica
invalidante (doc. AI 23-1), dall’altra, pendente causa, il 19 gennaio 2011 lo
stesso servizio medico ha evidenziato che “la problematica del tunnel
carpale riveste problematica intercorrente con decorso spontaneo di regola
favorevole e quindi senza influsso prolungato sulla capacità lavorativa”
(doc. VIIIbis).
Quanto
sostenuto dal SMR non è stato smentito da alcun atto medico. Del resto va ricordato
che il citato neurologo aveva consigliato di portare una stecca e di prendere
in considerazione un intervento chirurgico nel caso in cui i disturbi dovessero
persistere. Ora, l’insorgente non ha sostenuto né tantomeno comprovato
l’eventualità di un intervento chirurgico, motivo per cui vi è ritenere, come indicato
dal SMR, un decorso spontaneo favorevole. Non va dimenticato che se da una
parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Sulla
base delle affidabili e concludenti risultanze mediche (cfr. consid. 2.5), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 con riferimenti) – se necessario intraprendendo una
nuova professione (DTF 113 V 28 consdi. 4a e sentenze ivi citate) – è da ritenere siccome dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati), che la ricorrente, a far da tempo dal 23 gennaio 2009, è
pienamente abile in tutte le attività, inclusa la sua abituale professione di
tassista. Per questi motivi rettamente l’Ufficio AI non ha proceduto ad una valutazione
economica.
Considerato
che dal 18 novembre 2007 al 22 gennaio 2009 l’assicurata è inabile al 100% e
dal 23 gennaio 2009 abile in misura completa, essa avrebbe avuto diritto alla
rendita dal 1° novembre 2008 (dopo un anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI) sino al 30 aprile 2009 (tre mesi dopo il miglioramento della situazione
valetudinaria ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 OAI). Avendo inoltrato la domanda di
prestazioni il 18 maggio 2009, conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento
della rendita avrebbe potuto essere effettuato solo dal 1° novembre 2009, ossia
sei mesi dopo l’inoltro della domanda.
Ne
consegue che a ragione l’Ufficio AI ha rigettato la domanda di prestazioni.
Confermata la decisione contestata, il ricorso deve essere respinto.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- vanno
poste a carico dell’insorgente, la quale ha tuttavia
chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.4).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, p. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/067 maggio 2007
consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr.
anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13
p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr.
STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I
447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF
132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella
fattispecie, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e
dalla documentazione allegata, risulta che l’assicurata, nubile e senza
attività lucrativa, beneficia dell’assistenza pubblica. In queste circostanze la
situazione d’indigenza appare data.
L’insorgente
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva
essere considerato privo di esito favorevole.
L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa,
riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che l’insorgente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza
in lite (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le stesse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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