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Decisione

32.2010.340

Incapacità al guadagno per periodo limitato. Nessun versamento della rendita poiché domanda di prestazioni inoltrata dopo la cessazione dell'invalidità a seguito di miglioramento delle condizioni di s

15 giugno 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/067 maggio 2007

consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr.

anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza

federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr.

STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I

447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

fattispecie, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e

dalla documentazione allegata, risulta che l’assicurata, nubile e senza

attività lucrativa, beneficia dell’assistenza pubblica. In queste circostanze la

situazione d’indigenza appare data.

L’insorgente

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva

essere considerato privo di esito favorevole.

L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa,

riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che l’insorgente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza

in lite (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le stesse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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