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Decisione

32.2010.343

Rendita limitata nel tempo. Conferma della perizia psichiatrica. Valutazione economica (inchiesta domiciliare, mercato equilibrato, applicazione del metodo misto)

22 marzo 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC

1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di

comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser ATSG-Kommentar,

2009, ad art. 37 n. 13). La notifica di una decisione avviene quindi in forma

corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura

non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]).

Questo

Tribunale non può pertanto non stigmatizzare l’ope-rato dell’Ufficio AI che non

ha notificato né la motivazione della decisione né la decisione impugnata

all’avv. __________ nonostante quest’ultimo, già in sede di osservazioni 30 agosto

2010 al progetto di decisione (doc. AI 27/1-3), avesse invitato espressamente

l’amministrazione a “(…) voler cortesemente inviare ogni futura corrispondenza

direttamente allo scrivente legale. (…)” (doc. AI 27/3).

2.3. L’insorgente

sostiene innanzitutto che l’Ufficio AI non avrebbe preso in considerazione le

tesi sviluppate in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ella fa

dunque valere una violazione del diritto di essere sentito in quanto la

decisione impugnata non risulterebbe sufficientemente motivata.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011

consid. 2; DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130

consid. 2b pag. 131 con riferimenti; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 15

consid. 2a/aa pag. 16; 124 V 180 consid. 1a pag. 181, 372 consid. 3b pag. 375 e

sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può

occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire

sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti;

DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

In

concreto, sebbene succinte, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione

dell’Ufficio AI sono chiare. Giacché dalla perizia 11 marzo 2010 del __________

emerge che dopo un’inca-pacità totale al lavoro dal mese di novembre 2008, dal

marzo 2010 vi é una capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale

esercitata in quella misura e quindi un grado d’invalidità nullo per la quota

parte salariata, ritenuta una limitazione del 35% e quindi un grado

d’invalidità per la quota parte di casalinga del 18% (50 x 35% = 17.5% arrotondato

al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e viste

le annotazioni 10 settembre 2010 del dr. __________, l’Ufficio AI ha concluso

per il diritto a tre quarti di rendita dal novembre 2009 (dopo l’anno d’attesa

ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 30 giugno 2010 (dopo tre mesi dal

miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e riconosciuto l’inizio del diritto al

versamento dal 1. gennaio 2010 (ex art. 29 LAI, cioè 6 mesi dalla data in cui

le prestazioni sono state rivendicate).

Anche

se l’autorità cantonale non ha esaminato nel dettaglio tutte le censure sollevate

dall’insorgente, quest’ultimo ha potuto comprendere la portata della decisione,

impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Per cui,

l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in

questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le sue

motivazioni (STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza

ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti) dinanzi ad

un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

Il

TCA entra pertanto nel merito del ricorso.

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 16 dicembre 2010 – con la quale

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio

al 30 giugno 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.

L’insorgente

postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato

senza precisare da quando.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia

cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =

RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze

ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.7. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e

125 V 143).

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V

264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.8. Se

un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.

1480, n. 224).

A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

2.9. Nel

caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)

secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente

secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

2.10. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno

esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;

AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in

DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,

pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in:

Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5,

pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I

276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:

"

(…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente

qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées

(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation

avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation

avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en

corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis

LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du

bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à

temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps

partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois

catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si

l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité

à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière

de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour

déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si

elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation

financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications

professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels

(ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la

question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la

situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore

que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative

partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement

en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance

prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).

(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)

2.11. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente

l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura del 50%

e quale casalinga nella misura del 50%, e, di conseguenza, ha applicato il

metodo misto per il calcolo dell’invalidità.

Detta

ripartizione, rimasta incontestata, risulta sia dal questionario 1. ottobre

2009, nel quale l’ultimo datore di lavoro ha attestato che l’assicurata lavorava

4 ore al giorno e 20 ore alla settimana allorquando la durata normale

nell’azienda era di 8 ore al giorno e 40 alla settimana (doc. AI 9/1-7 in particolare il punto 2.9 sub doc. AI 9/2), che dall’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica 8 giugno 2010 (doc. AI 18/1-7) dalla quale si

evince che l’assicurata “(…) dichiara che in assenza del danno alla salute

avrebbe continuato ad esercitare l’attività professionale nella misura da lei

prescelta (…)” e che la stessa alla domanda volta a sapere se conferma le

indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito ha risposto affermativamente

(doc. AI 18/2).

2.12. Sulla

base delle annotazioni 10 dicembre 2009 nelle quali il dr. __________, medico

SMR e FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR vedi la STF I 211/06 del 22 febbraio 2007

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 13 pag. 37), viste le risultanze mediche, aveva

concluso: “(…) giustificasi valutazione psichica atta a descrivere

l’evoluzione dello stato di salute dell’Assicurata, specificando quali problemi

mentali incidono sulla CL e come la limitano, qual è la ragionevole CL in ore

sull’arco della giornata, indicando ulteriori restrizioni oltre che a indicarci

in che misura ella sia capace al lavoro sia in attività ultimo svolta sia in

attività confacente, dettando le eventuali funzioni mentali ed i limiti

funzionali (…)” (doc. AI 11/1), l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento

medico presso il __________doc. AI 12/1).

Nella

perizia 11 marzo 2010 (doc. AI 14/1-7) – posta la seguente

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di media gravità (ICD10:F33.1) – disturbo misto di personalità

(ICD10:F61.0) (…)”

(doc. AI 14/5) – il dr. __________, direttore del Centro, e il dr. __________,

entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Siamo confrontati con una donna di 57 anni, biologa di

professione, che ha esercitato in laboratori diversi in qualità di responsabile

fino al 2009.

Lo psichiatra curante Dr. __________, dal quale è

seguita dal 2006, ha certificato un'IL del 100% dal mese di novembre 2008

giustificata da uno stato ansioso depressivo cronico in personalità narcisisticamente

fragile.

A questo proposito ricordiamo che le perizie della

psichiatra Dr.ssa __________ e del Dr. __________, che risalgono

rispettivamente dal 2006 e 2009, hanno confermato una inabilità lavorativa del

100% a causa di una sindrome depressiva ricorrente di media gravità nell'ambito

di un disturbo di personalità narcisisticamente fragile, psicastenico.

Con grande probabilità l'assicurata ha sviluppato un

disturbo di personalità misto (in presenza a nostro avviso di tratti borderline

ed istrionici come si può dedurre dalle impressioni avute durante il colloquio

e dalla dettagliata ricostruzione anamnestica) in relazione al contesto

familiare nel quale è cresciuta, in particolare dovendosi confrontare con un

padre severo e per nulla empatico.

L'assicurata, nonostante i ripetuti episodi depressivi

nell'ambito del citato disturbo di personalità, è riuscita a mantenere la

propria attività lavorativa fino al 2009. Non dimentichiamo che i primi

contatti con uno psichiatra sono avvenuti quando l'assicurata studiava a __________

e successivamente più volte in occasione degli episodi di mobbing che

l'assicurata avrebbe subito nei vari contesti lavorativi che l'hanno portata a

dare più volte le dimissioni.

A questo proposito durante il colloquio abbiamo potuto

constatare come l'assicurata non si sia mai messa in discussione e come ci

fosse da parte sua la tendenza a giustificare la decisione di licenziarsi

attribuendo le responsabilità ai vari collaboratori (in particolare superiori) senza,

come detto, la presenza di un accenno ad una possibile e parziale

corresponsabilità.

In questo senso l'assicurata ci è apparsa molto rigida

e categorica anche quando ha raccontato delle relazioni sentimentali avute in

passato sempre conclusesi, a suo dire, poiché a un certo punto ella si

accorgeva che tutti la ingannavano.

Quanto finora descritto serva ad evidenziare il ruolo

importante del disturbo di personalità sul funzionamento globale e lavorativo

dell'assicurata che tuttavia, pur in presenza di episodi depressivi

medio-gravi, è sempre riuscita a riprendersi e ad esercitare fino al 2009.

Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo tenuti a

valutare le condizioni psichiche attuali dell'assicurata e la loro evoluzione,

specificando l'eventuale presenza di limiti funzionali nell'attività finora svolta

o in altre attività.

Quanto da noi oggettivato durante l'incontro con

l'assicurata è attualmente riconducibile ad uno stato depressivo di media

gravità.

L'esame psichico ha rilevato la presenza di una

deflessione timica attualmente in assenza di franche ideazioni suicidali.

L'istinto vitale risulta conservato, lo slancio vitale ridotto. Non sono emersi

disturbi della forma né del contenuto del pensiero così come l'assicurata non

ha riferito disturbi della percezione. Non abbiamo evidenziato grossolani

deficit della sfera cognitiva in presenza della capacità da parte

dell'assicurata di mantenere il filo del discorso e di nessi assicurativi

saldi. Mimica e gestica ridotte, atteggiamento oscillante fra il rivendicativo

e il rassegnato, toni della voce scarsamente modulati e bassi, eloquio

spontaneo e a momenti al limite del logorroico.

Come già riferito al punto "esame psichico",

durante il colloquio abbiamo avuto l'impressione che l'assicurata, inconsapevolmente,

tendesse ad accentuare la propria sofferenza interiore percepita da parte

nostra come non del tutto genuina proprio per la presenza dell'accentuazione

inconsapevole citata.

Da parte sua l'assicurata ha riferito un miglioramento

del disagio citando una diminuzione delle crisi di pianto. Con l'assunzione

della terapia anche il sonno notturno risulta di regola ristoratore tranne

quando l'assicurata esce dalla sua abituale routine e questo incrementa il

livello dell'ansia che a sua volta porta a disturbi del sonno.

L'assicurata è riuscita da un anno a questa parte a

normalizzare la propria alimentazione e a questo proposito ha riferito di

seguire la dieta dissociata, di consumare 3 pasti al giorno e di gustarsi la

colazione.

Ha lamentato l'assenza di desiderio sessuale e di una

figura, non necessariamente maschile, su cui appoggiarsi.

Non ha lamentato problemi di memoria ma una maggiore

difficoltà nella lettura. Ha riferito di non riuscire a progettare nulla per il

futuro ma di avere sempre la speranza che la sua situazione possa migliorare.

Ultimamente inoltre, pur in presenza di una deflessione timica, sono assenti

franche ideazioni suicidali.

La descrizione della giornata evidenzia come

l'assicurata riesca a mantenere un funzionamento di discreto livello nonostante

lo stato depressivo di media gravità presente.

Riesce ad attivarsi, pur sentendosi dispersiva,

alzandosi con regolarità alle 08.00 al mattino, facendo esercizi a letto,

prendendosi cura della propria persona, consumando regolarmente 3 pasti

giornalieri, uscendo 2 volte al giorno con il cane, occupandosi dei lavori di

casa.

Necessita di un'ora pomeridiana di riposo quotidiano. È

in grado di uscire a fare la spesa recandosi a piedi nel negozio nelle

vicinanze della propria abitazione o mediamente una volta alla settimana utilizzando

l'automobile per una spesa più cospicua. Pur non riuscendo a coltivare delle

amicizie vere e proprie, è in grado di conversare con i vicini e di mantenere

regolari rapporti telefonici con i parenti. Riesce a leggere e a fare le parole

crociate.

Come detto in precedenza a nostro avviso attualmente

l'assicurata presenta uno stato depressivo di media gravità nell'ambito di un

disturbo di personalità misto con un influsso sulla sua capacità lavorativa del

50%.

L'assicurata è seguita dallo psichiatra Dr. __________

che la vede ogni 2 settimane e le prescrive Tofranil, Lexotanil, Cerzin

(antistaminico) e Temesta. Il Dr. __________ ha optato per il Trofanil essendo

questo antidepressivo triciclico apparentemente l'unico ben tollerato

dall'assicurata al contrario dei serotoninergici. A nostro avviso, sempre che

non sia già stato provato, si potrebbe a questo punto sostituire il Trofanil

con il Bupropione ad un dosaggio e per una durata adeguati. Notoriamente questo

medicamento risulta attivante e potrebbe consentire un miglioramento delle

condizioni psichiche dell'assicurata e quindi della sua capacità lavorativa.

Per quanto riguarda la terapia ansiolitica, ci

permettiamo di osservare come attualmente l'assicurata, nell'arco della

giornata, assuma 3 mg di Lexotanil e come quindi vi sia la possibilità di

aumentare il dosaggio prescritto (secondo Compendium il dosaggio giornaliero parte

da 4.5 mg die, 1.5 mg x 3).

In conclusione riteniamo che, per quando finora

descritto, l'assicurata debba essere considerata inabile al 100%, secondo

quanto certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, dal mese di novembre

2008 fino alla data della nostra perizia. Dal momento della nostra perizia in

poi l'assicurata è da considerare abile al lavoro nella sua abituale

professione o in altre adeguate nella misura del 50%. Viste le condizioni

psichiche non ottimali, riteniamo indicato un aiuto al collocamento in quanto,

a nostro avviso, un rapido reinserimento nel mondo del lavoro avrebbe un significato

terapeutico permettendo di ostacolare il processo di cronicizzazione già in

atto.

Seguendo le nostre proposte terapeutiche concernenti la

terapia psicofarmcologica, le condizioni psichiche dell'assicurata potrebbero

migliorare ulteriormente portando ad un aumento della sua capacità lavorativa.

Per questo motivo riteniamo che il caso sia da rivalutare a distanza di 12

mesi.

(…)" (doc. AI 14/5-7)

Il

medico curante dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

20 agosto 2010 indirizzato all’assicurata (doc. AI 27/4-6), posta la diagnosi

di “(…) ► stato

ansio-depressivo cronico in personalità narcisisticamente fragile ► fobie multiple ► disfunzione vegetativa somatoforme

(…)” (doc. AI 27/4), si è così espresso:

"

(…)

Come già scritto la personalità della paziente è il

disturbo che provoca e giustifica l'incapacità lavorativa del 100% ed anche in

passato questo disturbo ben presente ha indotto la paziente a trovare delle

soluzioni, in primis il fatto di lavorare al 50% sin dall'età di 35 anni. E

probabilmente con rendimenti inferiori alle attese (forse soluzione

economicamente praticabile grazie solo al suo titolo universitario).

Questo prova che quando la paziente aveva le

possibilità di adeguarsi lo ha fatto ma "perdendo un qualcosa",

rinunciando a soluzioni positive che avrebbero arricchito la persona e non

impoverito, restringendo le risorse e le possibilità adattative.

L'anamnesi personale e psichiatrica conferma la

presenza da decenni del disturbo di personalità che l'ha portata a sviluppare

in tutti i campi della sua vita soluzioni e scelte che si sono rilevate

"negative" che a loro volta hanno posto o creano problemi.

Ma la problematica non è solo professionale ma si

estende anche alla sfera personale della paziente, che incontra oserei dire

delle grosse difficoltà.

Già feci osservare che: "Bisogna tener conto che

la paziente sin da giovane per tenere sotto controllo la sua sfiducia in sè

stessa, l'ansia di tipo fobica ha sempre rifiutato parecchie responsabilità

quindi parecchie occasioni di carriera e ha in particolare sempre o quasi

lavorato al 50% ed addirittura alcune volte con una presenza inferiore anche al

25% e assumendo responsabilità inferiori al suo ruolo. Grazie a questo essa ha

potuto mantenere un equilibrio precario che dal punto vista psicologico le ha

permesso di andare avanti, ma dal punto di vista professionale si è poi

dimostrato un handicap come pure nella sua vita". Osservazione non o poco

considerata nella perizia. Il fatto di avere ritrovato regolarmente dei nuovi

posti di lavoro era in buona parte dovuto alla congiuntura (domanda offerta) in

quel specifico campo di lavoro, che richiede un titolo universitario particolare.

La paziente segue una psicoterapia con trattamento

medicamentoso a base di:

- Trofanil 50 mg al giorno (unico antidepressivo

sopportato)

- Lexotanil 1.5 mg da 2 a 3 volte al giorno

- Temesta 1 mg la sera.

Attualmente visto la netta sintomatologia

ansio-depressiva e la personalità di tipo narcisisticamente fragile la paziente

presenta un'incapacità lavorativa dell'80 % al minimo dal 19.11.2008 e per una

durata indeterminata e per qualsiasi attività lucrativa.

La prognosi rimane riservata.

Tengo a sottolineare però l'importanza proprio di

questa personalità fragile, presente già da decenni, che rappresenta il

substrato fertile per situazioni simili, che diventano complesse, intricate e

che spesso hanno prognosi pessime.

(…)" (doc. AI 27/5-6)

Al

riguardo, il dr. __________, medico SMR e FMH in medicina generale SIM

attestato medico perito, nelle annotazioni 10 settembre 2010, ha osservato che “(…) pur comprendendo il rammarico dello scritto a noi rivolto dal rappresentante

legale avv. __________ dell’Assicurata (ndr. si riferisce al rapporto 20

agosto 2010 del dr. __________), la perizia specialistica da noi espletata

presso il __________ obiettiva e distaccata, risponde alle nostre domande mediche

in ambito di esigibilità lavorativa secondo gli attuali criteri di medicina del

lavoro. Dalla certificazione espressa dal dr. __________ non intravediamo

nessun nuovo elemento clinico che possa indurci ad una rivalutazione. Si noti

che l’Assicurata è stata medicalmente reputata incapace al lavoro nella misura

del 50%, per cui il corteo sintomatologico lamentato è stato ben soppesato e

tenuto in debito conto. (…)” (doc. AI 32/1).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali (doc. AI 14/1-7), il rapporto medico

12 marzo nonché le annotazioni 23 marzo, 2 luglio e 10 settembre 2010 del dr. __________

(doc. AI 15/1-3, 17/1, 20/1 e 32/1) e considerato l’esito dell’inchiesta domiciliare

8 giugno 2010 (doc. AI 18/1-7) –, con decisione 16 dicembre 2010 (IV/1),

ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio al 30 giugno

2010.

2.13. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

2.14. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________

e i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni che conferma un’incapacità lavorativa totale dal novembre 2008 e

una capacità lavorativa del 50%, sia nella sua attività abituale che in

un’altra attività adeguata, dal marzo 2010.

Il

TCA rileva innanzitutto che il dr. __________ e il dr. __________, nella

perizia 11 marzo 2010 (doc. A 14/1-7), hanno considerato sia il rapporto medico

5 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 8/1-5) che le valutazioni espresse

dagli altri specialisti in psichiatria e psicoterapia, dr.ssa __________ e dr. __________,

che si sono pronunciati sulla situazione valetudinaria. In particolare i periti

hanno considerato la circostanza che l’assicurata “(…) ha regolarmente

presentato degli importanti stati depressivi che hanno necessitato nel 2007 il

ricovero in Clinica (…)” e che “(…) ora dopo l’ennesima vicissitudine

professionale ma in contemporanea anche un po’ sentimentale, non sembra più in

grado di ritrovare uno stato di salute che le permetta di rimettersi in gioco e

di rientrare nel mondo del lavoro (…)” (doc. AI 11/1, ovvero le annotazioni

10 dicembre 2009 in base alle quali è stata ordinata la perizia del __________).

I

periti, evidenziati “(…) i ripetuti episodi depressivi nell’ambito del

citato disturbo di personalità (…)” (doc. AI 14/5), hanno osservato inoltre

che “(…) a questo proposito durante il colloquio abbiamo potuto constatare

come l’assicurata non si sia mai messa in discussione e come ci fosse da parte

sua la tendenza a giustificare la decisione di licenziarsi attribuendo le

responsabilità ai vari collaboratori (in particolare superiori) senza, come

detto, la presenza di un accenno ad una possibile e parziale corresponsabilità.

In questo senso l’assicurata ci è apparsa molto rigida e categorica anche

quando ha raccontato delle relazioni sentimentali avute in passato sempre

conclusesi, a suo dire, poiché a un certo punto ella si accorgeva che tutti la

ingannavano. Quanto finora descritto serve ad evidenziare il ruolo importante

del disturbo di personalità sul funzionamento globale e lavorativo

dell’assicurata che tuttavia, pur in presenza di episodi depressivi

medio-gravi, è sempre riuscita a riprendersi e ad esercitare fino al 2009. (…)”

(doc. AI 14/5-6).

Il

dr. __________ – sulla base della perizia __________ e posti i seguenti limiti

funzionali (vedi il rinvio alla nota del 23 marzo 2010 sub doc. AI 15/2): “(…)

l’assicurata potrebbe avere l’umore è bloccato sul polo negativo e tutto è

visto in termini pessimistici. Il soggetto potrebbe provare mancanza di senti-mento,

sintomo molto grave, in cui viene percepito il blocco affettivo, e si sente di

non riuscire a provare emozioni e affetto per le persone care. È presente una

generale e pervasiva mancanza di entusiasmo e incapacità di provare piacere,

cui si aggiungono idee di autosvalutazione, indegnità ed un generale senso di estraneità

alla vita. (…)” (doc. AI 17/1) –, nel rapporto medico 12 marzo 2010 (doc.

AI 15/1-3), ha concluso che “(…) l’assicurata, 58enne laureata in biologia,

presenta uno stato depressivo di media gravità nell’ambito di un disturbo di

personalità misto con un influsso sulla sua capacità lavorativa del 50%.

L’Assicurata tende inconsapevolmente ad accentuare la propria sofferenza interiore

riferendo comunque un miglioramento del disagio citando una diminuzione delle

crisi di pianto. Viste le condizioni psichiche non ottimali, riteniamo indicato

un aiuto al collocamento in quanto un rapido reinserimento nel mondo del lavoro

avrebbe un significato terapeutico permettendo di ostacolare il processo di

cronicizzazione già in atto. Caso da rivalutare a distanza di 12 mesi. (…)”

(doc. AI 15/3).

Queste

valutazioni non sono state validamente contestate dal dr. __________ che, nel

rapporto 20 agosto 2008 (doc. AI 27/4-6), si è limitato a confermare

un’incapacità lavorativa dell’80% senza tuttavia porre delle diagnosi secondo

un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente e nemmeno delle

nuove diagnosi dalle quali risulterebbe che le conclusioni dei periti e del

medico SMR sono errate. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti). In ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione

una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali

ivi menzionati).

Le

valutazioni del dr. __________ – che, lo si ribadisce, non ha contestato

validamente le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________ e il

medico SMR –, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione

della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che

siano stati ignorati dai periti e dal medico SMR e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessata hanno sulla capacità di lavoro.

In

conclusione, rispecchiando la perizia 11 marzo 2010 del __________ (doc. AI 14/1-7)

e il rapporto medico 12 marzo nonché le annotazioni 23 marzo, 2 luglio e 10

settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 15/1-3, 17/1, 20/1 e 32/1) tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.13) e senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici, questo

Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata capace

al lavoro nella misura del 50%, tanto nell’attività abituale quanto in un’altra

attività adeguata, dal mese di marzo 2010.

La

domanda volta ad un’ulteriore perizia medica super partes va pertanto disattesa.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

All’insorgente

va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di

salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà

in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non

pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale

per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e

129 V 4).

Quanto

alla censura secondo la quale “(…) la rapidissima visita esperita dal __________

venne eseguita solo per mano del dr. med. __________, mentre il dr. med. __________

si è limitato unicamente ad apporre la sua firma sul referto che ne è seguito

(…)” (X pag. 2) e all’asserita necessità di una perizia super partes, il

TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________ è uno specialista in psichiatria e psicoterapia e ciò basta per

ritenere valida la perizia del __________.

Il

TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (vedi tra le tante STF 8C_942/2009 del 29

marzo 2010 consid. 5.2;9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid.

5.3.3 e I 1094/06 del 14 novembre 2007 pubblicata in RSAS 2008 pag. 393 consid.

3.1.1 con riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351, come accennato, la nostra Corte federale

ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (STFA U

168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Nella DTF 135 V 465

il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti

l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora

sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza

delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione. Nella STF 9C_400/2010

del 9 settembre 2010 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza anche

avuto riguardo al parere giuridico dell’11 febbraio 2010 del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich, intitolato "Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung zur medizinischen Begutachtung durch Medizinische Abklärungsstellen

betreffend Ansprüche auf Leistungen der Invalidenversicherung mit Art. 6 der

Konvention vom 4. November 1950 zum Schut-ze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten" e al principio della parità delle armi

nonché alla legittimazione a ricorrere dell’amministrazione e alla sua

conseguente posizione di parte.

Riguardo

infine alla circostanza che la __________ ha riconosciuto il diritto alle

indennità per perdita di guadagno dal 19 novembre 2008 al 18 novembre 2010

(cfr. doc. C), il TCA rileva che l’incapacità lavorativa riconosciuta dal-l’assicurazione

per la perdita di guadagno non vincola l’assi-curazione invalidità. Nella STF 9C_882/2009,9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte

ha infatti osservato che “(…) eine von einem

privaten Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine

bindende Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit

durch Gutachter abklären liess. (…)” (STF sucitata del 1. aprile 2010 consid. 3).

2.15. Accertata

dunque, dal punto di vista medico teorico, una residua capacità lavorativa del

50% tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata, va respinta la

censura – che parte da una valutazione medica diversa rispetto a quella posta

dai periti del __________ e dal medico SMR (cfr. consid. 2.14) – secondo la

quale l’assicurata non sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro supposto in

equilibrio.

Al

riguardo va innanzitutto rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche

(DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà

del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag.

96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità

né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In

concreto, ritenuto che nell’ultima occupazione svolta quale responsabile FAMH

in ematologia e chimica clinica presso la __________ è stata licenziata per motivi

di riorganizzazione (doc. AI 9/1-7 punto 2.2 e doc. AI 9/9-10) e ribadita

l’appurata residua capacità lavorativa del 50% tanto nella sua abituale quanto

in un’attività adeguata, questo Tribunale deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe

in grado di esercitare, nella misura del 50%, nonostante il danno alla salute.

2.16. Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchie-sta domiciliare l’8 giugno 2010 (doc.

AI 18/1-7).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’as-sicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 35% (doc. AI 18/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicu-rata in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena

adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le

difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento operato dalla

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

2.17. Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va osservato che – stante un’inabilità totale dal novembre 2008 e in seguito

un’abilità al lavoro nella misura del 50% tanto nella sua abituale quanto in

un’attività adeguata dal marzo 2010 e considerato che la domanda di prestazioni

è stata inoltrata nel luglio 2009 – l’amministrazio-ne ha riconosciuto il

diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio.

Orbene,

dal novembre 2009, dopo l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI),

considerata la ripartizione quale salariata (50%) e casalinga (50%) (cfr. consid.

2.11), ritenuta l’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività e la

limitazione del 35% quale casalinga (cfr. consid. 2.16), all’assicurata va

riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita visto il grado d’invalidità

superiore al 60% (50 x 35% + 50 x 100% = 67.5%).

Considerato

che la domanda di prestazioni è stata presentata nel luglio 2009, conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LAI che regola l’inizio del diritto e versamento della

rendita, è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto l’inizio del diritto

all’erogazione della rendita con effetto dal 1. gennaio 2010 (6 mesi dalla domanda

del luglio 2009 con la quale ha rivendicato le prestazioni).

Dal

marzo 2010, dopo che è stata riconosciuta una capacità lavorativa residua del 50%

tanto nella sua abituale quanto in attività adeguate, valgono invece le

seguenti considerazioni.

Ricordato

che, come si avvera nella presente fattispecie, qualora il tasso di capacità

lavorativa residua nell’attività abituale corrisponde e/o è superiore a quello

nel quale avrebbe lavorato senza l’invalidità nella medesima attività, una persona

non subisce di principio alcuna incapacità di guadagno e, quindi, il tasso di

invalidità per la parte consacrata all’esercizio di un’attività lavorativa è

nullo (STF 8C-107/2009 del 18 gennaio 2010 con riferimento anche a DTF 134 V 9)

– dagli atti all’incarto non emergono del resto indizi tali da fare

ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell’ambito

professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi

compiuti nell’altro settore d’attività (cfr. al riguardo in particolare la

perizia del __________ e l’inchiesta casalinga; cfr. in merito la precitata DTF

134 V 9) – e ritenuta la limitazione del 35% quale casalinga (cfr. consid.

2.16), il grado d’invalidità è del 17.5% (50 x 35% + 50 x 0%).

Ritenuto

il grado d’invalidità del 17.5% (cfr. consid. 2.5) è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita dal 1. luglio 2010

(tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

2.18. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.19. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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