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Decisione

32.2010.344

Richiesta di revisione della rendita all'amministrazione parzialmente accolta, nel senso di assegnare per un determinato periodo una rendita intera in luogo di quella al 50% precedentemente percepita.

14 giugno 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).

Va

ancora rammentato che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. Per l’art. 37 cpv. 3

LPGA finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il

rappresentante.

Circa

il mancato invio del verbale di audizione del 20 settembre 2010, va evidenziato

che in realtà l’amministrazione in sede di risposta ha fatto riferimento alla

procedura di audizione che permette all’assicurato di esprimersi sul progetto

di decisione entro 30 giorni (cfr. doc. IV e doc. VIII). La data del 20

settembre 2010 corrisponde a quella delle osservazioni inoltrate dal

rappresentante dell’interessato tramite le quali sono state contestate le

risultanze del progetto di decisione (doc. A4). Del resto, lo stesso

rappresentante, nelle citate osservazioni, ha affermato, all’inizio dello

scritto, che si riferisce “al mio ricorso inoltrato in data 03.09.2010

nonché al colloquio odierno avuto nei vostri uffici.” (doc. A4).

Per

quanto concerne invece la mancata concessione di una proroga per presentare

ulteriore documentazione medica in sede di osservazioni al progetto di

decisione, va evidenziato che il termine di 30 giorni per esprimersi in merito

al progetto è previsto dall’art. 73ter cpv. 1 OAI e che per l’art. 40 cpv. 1

LPGA il termine legale non può essere prorogato (cfr. anche per quanto concerne

la procedura di audizione preliminare: DTF 134 V 97).

Del

resto, l’insorgente, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi al TCA,

che gode del pieno potere cognitivo, e al quale avrebbe potuto trasmettere la

citata documentazione.

Ne

segue che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata

comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue

motivazioni e ha potuto produrre ulteriore documentazione (cfr. sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Infine,

con riferimento alla mancata trasmissione della relazione del dr. med. __________

del 24 settembre 2010, va evidenziato che nella risposta di causa l’UAI ha citato

le conclusioni del medico SMR, il quale ha affermato che “le osservazioni

mediche attuali non permettono di modificare quanto già esposto

antecedentemente”.

Con

le osservazioni del 27 dicembre 2010 l’interessato ha potuto prendere posizione

anche sulle affermazioni del dr. med. __________, riportate nella risposta di

causa. Per cui anche in questo caso un’eventuale violazione del diritto di

essere sentito è stata comunque sanata in questa sede che dispone del pieno

potere cognitivo.

Il TCA deve

pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione

di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

6. Nel

caso di specie, in seguito alla domanda di revisione del 19 settembre 2008

dell’assicurato (doc. AI 45-1) e del peggioramento del suo stato di salute

(doc. AI 47-1), l’UAI ha proceduto a numerosi accertamenti medici.

Dagli

atti emerge in particolare che dopo l’intervento chirurgico alla colonna

cervicale del 27 gennaio 2010 presso la Clinica __________ di __________ (doc.

AI 68-4), l’UAI ha deciso di far allestire una perizia bidisciplinare

reumatologica e psichiatrica presso l’SMR.

Il

medico SMR referente, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, dopo

aver esaminato la perizia, ha posto la diagnosi principale di

cervicobrachialgia ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage

(27.01.2010), lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2

e L5 e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di broncopatia

cronica ostruttiva (gold II), stato dopo by-pass aortocoronarico (aprile 2004),

esiti di complicazione da sindrome di Dressler, intervento per versamento

pericardico (28.05.2004), stato dopo PTA arteria femorale superficiale di

sinistra (2003), OSAS in terapia con C-PAP notturna, pregressi episodi di

gotta, intolleranza glucidica, episodio depressivo di media gravità

(anamnestico, non osservabile oggi), ha attestato un’incapacità lavorativa

totale dal lato psichiatrico dal 16 ottobre 2008 al 24 maggio 2010 ed ha

osservato che “in assenza di altre osservazioni oggettive, si riconosce la

IL PSI certificata dal Dr. __________ a partire dalla sua prima visita fino

all’osservazione odierna, in cui non è oggettivabile alcun segno o sintomo di

depressione di qualsiasi gravità. Dopo le attuali visite cliniche si può

pertanto giustificare un’intercorrente IL totale (vedi sopra) con nel decorso

successivo un invariato stato di salute con ripresa delle esigibilità come a

livello anteriore” (doc. AI 72-2).

Dalla

perizia del 25 maggio 2010 dei dr. med. __________, specialista FMH medicina

interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, emerge quanto

segue:

" A.o

a beneficio di una mezza rendita AI con grado al 50% dal 01.04.2005 per

problematica cardiaca, viene richiesta revisione per peggioramento dello stato

di salute psichico. Sarebbe anche insorta una problematica a livello delle

vertebre cervicali, l’A.o ha subito recentemente un intervento chirurgico per

questo motivo a __________. Si provvede dunque a valutazione bi disciplinare

internistico-psichiatrica c/o SMR.

(…)

Diagnosi:

Cervicobrachialgia

ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010)

Lombalgia ricorrente

su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5

Senza influsso sulla

CL:

Episodio depressivo di

media gravità (anamnestico, non osservabile oggi)

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 55 anni

in buone condizioni generali. Cardiopatia ischemica trattata con

rivascolarizzazione nell’aprile 2004. Successiva complicazione con versamento

pericardico trattato con nuovo intervento il 28.05.2004. Coesiste ipertensione

arteriosa non ben controllata. Obesità tipo I, dislipidemia, intolleranza

glucidica. Insufficienza respiratoria in BPCO. Sindrome delle apnee notturne

(OSAS) trattata con C-PAP durante le ore notturne.

Nel gennaio 2010

intervento di microdiscectomia C4-C5 su alterazioni generative e mielopatia

nota. Sintomatologia al rachide cervicale invariata. Risulta comunque

conservata la mobilità complessiva. I movimenti ampi di estensione corporea non

sono limitati. I cambi di postura non sono limitati.

Tender points

fibromialgici negativi.

La valutazione clinica

odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell’esame della

funzionalità fisica in allegato.

Dal punto di vista

internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a

quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006. Dal

punto di vista cardiopolmonare l’assicurato risulta in buon compenso, a

dimostrazione di tale affermazione, l’obiettività clinica cardiopolmonare

risulta negativa. L’assicurato è stato inoltre sottoposto ad anestesia generale

nel gennaio 2010.

(…)

Dal lato psichico, non

abbiamo elementi oggettivi che al momento dell’osservazione odierna.

Dall’analisi degli

atti e da quanto riferisce oggi l’A.o è molto probabile che una situazione

famigliare difficile unita al problema vertebrale abbiano influenzato in modo

determinante allora il suo stato di salute psichico cosi come la sua capacità

lavorativa.

All’osservazione

Considerandi

odierna non vengono oggettivati i sintomi descritti dello psichiatra curante,

in particolare il riferito ritiro sociale non apparirebbe essersi verificato

anche in passato, secondo le dichiarazioni odierne dell’A.o, che afferma di

avere avuto un supporto fondamentale dagli amici durante quel periodo

difficile. Anche disturbi del sonno e dell’appetito non sono presenti. Il tono

dell’umore è oggi in asse. Assenti nervosismo, ansia importante, ruminazioni nichilistiche.

Non evidenti difficoltà di concentrazione, non evidenti segni di affaticamento

durante il colloquio.

Pertanto, non si hanno

oggi segni o sintomi induttivi di un disturbo dell’umore in atto di qualsiasi

gravità, con o senza influenza sulla capacità lavorativa.

In assenza di altri

dati oggettivi, si riconoscono le IL PSI certificate dal dr. __________ fino

all’osservazione odierna, a partire dalla quale l’A.o presenta una completa

capacità lavorativa dal lato PSI.”

(doc. AI 72-6)

In

seguito alle osservazioni del 20 settembre 2010 presentate dall’insorgente e

tramite le quali contesta in particolare le risultanze dell’esame della

funzionalità fisica (capacità funzionale residua, doc. AI 83-1), il medico SMR,

dr. med __________, ha affermato che “le osservazioni mediche attuali non

permettono di modificare quanto già esposto antecedentemente” (doc. AI

85-1).

7.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

8.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia bidisciplinare

del SMR del 25 maggio 2010 che ha concluso per una capacità lavorativa invariata

al momento dell’esame medico (doc. AI 72-1).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli

specialisti, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare,

sistemica del ricorrente, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita

quotidiana, la terapia attuale, i disturbi lamentati dall’insorgente, lo status

somatico e psichico, hanno posto la diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente

in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010) e lombalgia

ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5, oltre che la

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di

media gravità (anamnestico, non osservabile al momento attuale).

I medici SMR si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione, compresa quella relativa all’operazione presso la Clinica __________

di __________ del 27 gennaio 2010 (cfr. doc. 68 e seguenti) ed hanno valutato

la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata il 25 maggio 2010 (doc. AI 72-1).

9.

L’insorgente contesta le risultanze dell’esame SMR e chiede l’allestimento di

una perizia pluridisciplinare.

Egli

fa valere che l’accertamento medico, al quale si sarebbe presentato dopo aver

assunto tranquillanti, ciò che lo avrebbe reso non totalmente in grado di

rispondere in modo preciso ed esaustivo alle domande postegli, è stato fatto in

maniera sbrigativa, con una durata inferiore alla mezz’ora.

Il

ricorrente afferma inoltre che non ha potuto sottoscrivere il “questionario

delle domande” nel quale figurerebbero delle risposte non corrette. In

particolare non corrisponderebbe al vero che può camminare per lunghi tragitti

e su terreni accidentati senza alcun problema poiché dopo poche decine di metri

ha il fiatone, si trova in grosse difficoltà nel salire e scendere le scale e

non potrebbe portare con capacità lievemente ridotte pesi da 11 a 25 kg. L’assicurato rileva inoltre, in sede di osservazioni, che non corrisponde alla realtà

l’affermazione secondo cui dal punto di vista internistico e reumatologico lo

stato di salute risulta invariato rispetto a quanto descritto dal dr. __________

nel 2006. Infatti nel mese di gennaio 2010 ha subito un importante intervento chirurgico invasivo alle cervicali C4/C5 a ____________________.

Per

quanto concerne la contestazione secondo cui la visita presso i medici SMR sarebbe

durata meno di mezz’ora (dal referto peritale emerge tuttavia che il solo esame

psichiatrico è durato dalle ore 9.00 alle ore 10.00, cfr. doc. AI 72-1), il TF

ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti). Come spiegato in precedenza (cfr. consid. 8), nel caso di specie

il referto dei medici SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 7) per conferirgli piena forza probatoria.

Circa

l’asserita difficoltà nel rispondere alle domande a causa dell’assunzione di

tranquillanti, va evidenziato che dal rapporto medico del 25 maggio 2010 non

emerge nessuna alterazione del ricorrente, il quale del resto non ha comprovato

e neppure reso verosimile di aver ingerito medicamenti che lo avrebbero reso

(parzialmente) incapace di prendere posizione sulle questioni poste dagli

specialisti. Del resto l’insorgente durante il colloquio ha affermato di essere

in terapia, tra l’altro, con lo “Zoloft” due volte al giorno (cfr. doc. AI

72-4), per cui gli specialisti hanno tenuto conto dei medicamenti assunti

dall’interessato.

Quanto

all’assenza della firma del ricorrente nel “questionario delle domande”,

e meglio nel formulario dell’esame della funzionalità fisica, capacità

funzionale residua, va evidenziato che si tratta di un documento che va compilato

dal medico specialista nel corso della visita medica sulla base delle

osservazioni effettuate in seguito all’esame della persona assicurata e non di

un’”autocertificazione” dell’interessato, il quale, di conseguenza, non deve

apporvi la firma.

I

rilievi dell’interessato circa la non conformità delle risposte figuranti nel

citato documento alla situazione reale a proposito del sollevamento di pesi tra

11.

e 25 kg, del salire e scendere le scale e della possibilità di camminare su

lunghi tragitti e su terreni accidentati, non sono supportati da alcuna

documentazione medica e si esauriscono in mere contestazioni senza alcun

fondamento probatorio.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Spettava

pertanto all’interessato produrre la necessaria documentazione medica atta a

sovvertire o perlomeno mettere in dubbio gli accertamenti circa la sua capacità

funzionale residua. In assenza di un qualsiasi attestato medico e a fronte di

un referto dei medici SMR completo, non contraddittorio e motivato, ulteriori

accertamenti non si impongono.

Infine,

per quanto concerne l’affermazione secondo cui “dal punto di vista

internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a

quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006”, che l’insorgente

ritiene inveritiera già solo alla luce del fatto che il 27 gennaio 2010 è stato

operato alla cervicale, va evidenziato come il confronto è stato fatto con “quanto

descritto nell’obiettività clinica dal Dr. __________ nel rapporto medico del

gennaio 2006” (cfr. doc. AI 72-5) e come i rapporti medici della __________ di __________

relativi alla degenza del ricorrente dal 26 gennaio al 31 gennaio 2010 siano

stati presi in considerazione (doc. AI 72-4).

Nel

rapporto del 13 gennaio 2006 (doc. AI 53-15), il dr. med. __________, per

quanto concerne i valori comparati dai medici SMR, ha riferito:

" La

mobilità della colonna lombare è normale e indolore, rotazioni cervicali

ridotte di 1/3, inclinazioni cervicali verso destra diminuite del 50% (dolori

in fase finale percepiti a sinistra), l’inclinazione laterale cervicale verso

sinistra è ridotta di 1/3. Distanza mento-sterno 0/16, Flèche 0, Schober 10/16,

distanza dito-suolo 10 cm. Lasègue negativo. Lieve ipotrofia della muscolatura

paravertebrale sinistra, bacino equilibrato. Mobilità delle spalle in elevazione

140°, rotazione esterna/interna 40-0-90°, non elementi per lesione della cuffia

dei rotatori. Normale mobilità dei gomiti. Rotazione esterna/interna delle

anche 35-0-20°. Flessione/estensione delle ginocchia 140-0-0°. Dolore alla

pressione MTF1 di destra. L’esame delle mani non mostra particolarità di

rilievo. Assenza di sinoviti.”

I

medici SMR, per quanto concerne lo status somatico, hanno riscontrato quanto

segue:

" (…)

Rachide con baricentro

fisiologico. Bacino orizzontale. Rachide cervicale -1/3 in tutte le direzioni

(invariato). Schober 10-13 cm (10-16 cm). Distanza dita/pavimento 10 cm (invariato). Manovra di Lasègue e SLR test negativo bilateralmente (invariato). Tender points

fibromialgici negativi.

Spalla destra con

limitazione dolorosa al piano orizzontale. Spalla sinistra non limitata.

Lift-off test a destra S1 e a sinistra L3 (spalla in elevazione 140°).

Limitazione attiva al movimento.

Nessuna localizzazione

sinovitica. Nessun difetto neurologico di tipo focale. Manovra di Tinel e

Phalen negativa bilateralmente.

Deambulazione in punta

dei piedi limitata per dolore metatarsale. Deambulazione sui talloni non

limitata.

Trofismo muscolare

conservato ai 4 arti.” (doc. AI 72-5)

E’

sulla base di questo dati, oggettivi, che i medici SMR, rettamente hanno potuto

costatare uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto a quanto

descritto dal dr. med. __________.

Ne

segue che anche su questo punto le censure del ricorrente vanno respinte.

Alla luce

di quanto sopra, le conclusioni dei medici SMR devono essere confermate.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. sentenza

9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 5.1; sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato, dal 25 maggio 2010

è inabile al lavoro al 50%, come in precedenza.

A

questo proposito va evidenziato che nella precedente decisione del 24 aprile

2007.

l’UAI ha già evidenziato che “la capacità di guadagno non è

incrementabile in altre professioni generiche e provvedimenti professionali non

vengono presi in considerazione a causa dell’assenza di premesse che ne

garantiscono il successo in tempi ragionevoli (età professionale avanzata,

mancanza di una qualifica di base,…), pertanto, fa stato una perdita della

capacità di guadagno del 50% che corrisponde al grado d’invalidità” (doc.

AI 40).

Per

cui, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI l’insorgente ha diritto alla

rendita intera fino al 31 agosto 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello

stato di salute [a partire dal 1° gennaio 2009]) e dal 1° settembre 2010 a mezza rendita come in precedenza.

10.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in presenza di rapporto SMR cui va

attribuita piena forza probatoria ed in assenza di attestati medici contrari

successivi a quelli presi in considerazione dai medici SMR, la richiesta di

allestire una perizia pluridisciplinare va respinta.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in

base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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