32.2010.344
Richiesta di revisione della rendita all'amministrazione parzialmente accolta, nel senso di assegnare per un determinato periodo una rendita intera in luogo di quella al 50% precedentemente percepita.
14 giugno 2011Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.344
Data decisione, Autorità:
14.06.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di revisione della rendita all'amministrazione parzialmente accolta, nel senso di assegnare per un determinato periodo una rendita intera in luogo di quella al 50% precedentemente percepita. Ricorso respinto
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.344
cs
Lugano
14 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 novembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato il __________, da ultimo impiegato quale tuttofare presso il __________,
il 4 marzo 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa
di “due operazioni successive di by-pass, complicato versamento pericardico
recidivante” e di “dispnea al minimo sforzo. Operazione arteria gamba
sinistra” (doc. AI 1).
B. Con
decisione del 24 aprile 2007 l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità
del 50% con effetto dal 1° aprile 2005 (doc. AI 40 e seguenti).
C. Il
19 settembre 2008 l’assicurato ha presentato una richiesta di revisione della
rendita a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute in particolare
dal punto di vista psichico (doc. AI 45-1).
D. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, ed in particolare una perizia
bidisciplinare ad opera dei medici SMR dr. med. __________, FMH medicina
interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI con
decisione del 4 novembre 2010 (doc. A5), preavvisata dal progetto del 2 agosto
2010 (doc. AI 73-1), ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2009
(tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento) e nuovamente al 50% dal 1° settembre
2010 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento).
E. RI
1, rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc.
I). Il ricorrente rileva che l’accertamento presso il servizio medico regionale
è stato sbrigativo, poiché durato meno di mezz’ora e che quando si è presentato
alla visita aveva assunto tranquillanti e quindi “non era totalmente in
grado di rispondere in modo preciso ed esaustivo alle domande che gli sono
state poste”. L’insorgente evidenzia che nel questionario sull’esame della
funzionalità fisica e della capacità funzionale residua, che tra l’altro non ha
sottoscritto, si afferma che può camminare per lunghi tragitti e su terreni
accidentati senza alcun problema, mentre in realtà già dopo poche decine di
metri ha il fiatone. Inoltre nel salire e nel scendere le scale ha grosse
difficoltà, non minime come invece riportato nel rapporto medico. Non
corrisponde inoltre alla realtà il fatto di riuscire a portare con capacità
lievemente ridotte pesi da 11 a 25 Kg. Viste le patologie di cui è affetto, il
ricorrente ritiene che una perizia pluridisciplinare sarebbe stata più adatta
per definire le effettive difficoltà cui deve far fronte, sostiene che
l’amministrazione non ha indagato correttamente il suo stato di salute e fa
valere che in passato una perizia pluridisciplinare è stata ordinata per una
revisione di ¼ di rendita.
In
conclusione il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata,
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, l’assegnazione di almeno ¾ di
rendita e protesta spese, tasse e ripetibili.
F. Con
risposta del 16 dicembre 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
G. Con
duplica del 27 dicembre 2010 il ricorrente ha ribadito le sue censure ed ha
rilevato che nella risposta di causa si fa riferimento anche ad una sua
audizione del 20 settembre 2010. Ritenuto che già dal 3 settembre 2010 RA 1
disponeva della procura per rappresentarlo, è sorprendente che l’interessato
sia stato sentito senza la presenza del suo rappresentante e censura il fatto
che al rappresentante non sia stato spedito né il verbale di audizione né la
relazione del medico SMR del 24 settembre 2010.
Il
ricorrente sostiene inoltre che non corrisponde alla realtà l’affermazione
secondo cui il suo stato di salute è rimasto invariato dalla valutazione
clinica del dr. med. __________ nel 2006, poiché nel frattempo ha subito un
importante intervento chirurgico invasivo alle cervicali C4/C5 presso la __________
di __________.
L’interessato
fa inoltre valere di aver chiesto la proroga del termine impartitogli per poter
produrre ulteriore documentazione, ma che tale richiesta è stata rifiutata.
H. Con
osservazioni del 4 gennaio 2011 l’UAI ha rilevato di aver tenuto conto
dell’intervento subito a __________ dall’assicurato nel gennaio 2010. Proprio
per questo motivo è stata ordinata una perizia bidisciplinare reumatologica e
psichiatrica presso l’SMR. All’epoca della perizia del dr. __________ nel
maggio 2010 la situazione oggettivata risultava però invariata rispetto alla
valutazione del Dr. __________.
L’amministrazione
ha evidenziato inoltre che l’audizione cui ha accennato nella risposta di causa
consiste nella facoltà dell’assicurato di presentare le proprie osservazioni al
progetto di decisione, cosa che è stata fatta dal patrocinatore stesso il 20
settembre 2010.
Infine,
per quanto concerne la proroga del termine di 30 giorni per inoltrare
osservazioni al progetto di decisione, l’UAI ha affermato che essendo questo
termine non prorogabile, la richiesta dell’insorgente non è stata accolta ma nulla
avrebbe impedito al ricorrente di presentare eventuale nuova documentazione
medica in tempi successivi (doc. VIII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Con
le osservazioni del 27 dicembre 2010 l’insorgente sostiene che in sede di
risposta l’amministrazione ha indicato che vi è stata una sua audizione il 20
settembre 2010. Ciò sarebbe avvenuto senza la presenza del suo rappresentante,
malgrado l’invio della procura del 3 settembre 2010. Il ricorrente ritiene inoltre
“scandaloso” che il relativo verbale di audizione e la presa di
posizione del medico SMR, dr. med. __________, datata 24 settembre 2010 non gli
siano stati trasmessi. L’interessato ritiene che siano state violate basilari
norme di procedura.
In
secondo luogo l’assicurato rileva di aver chiesto la proroga del termine di 30
giorni per presentare osservazioni scritte al progetto di decisione, ma che
tale possibilità gli è stata rifiutata, ciò che gli avrebbe impedito di
acquisire la necessaria documentazione medica.
L’insorgente,
in sostanza, fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere
sentito.
Il
diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima
l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 e rinvii; sentenza
9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 4.1). Tale garanzia comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire e di esigere
l’assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti
rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF
135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 con rinvii). In sostanza, il medesimo, quale
diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e
richiami). Esso comprende altresì l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (DTF 134
Fatti
I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).
Va
ancora rammentato che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPGA la parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. Per l’art. 37 cpv. 3
LPGA finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il
rappresentante.
Circa
il mancato invio del verbale di audizione del 20 settembre 2010, va evidenziato
che in realtà l’amministrazione in sede di risposta ha fatto riferimento alla
procedura di audizione che permette all’assicurato di esprimersi sul progetto
di decisione entro 30 giorni (cfr. doc. IV e doc. VIII). La data del 20
settembre 2010 corrisponde a quella delle osservazioni inoltrate dal
rappresentante dell’interessato tramite le quali sono state contestate le
risultanze del progetto di decisione (doc. A4). Del resto, lo stesso
rappresentante, nelle citate osservazioni, ha affermato, all’inizio dello
scritto, che si riferisce “al mio ricorso inoltrato in data 03.09.2010
nonché al colloquio odierno avuto nei vostri uffici.” (doc. A4).
Per
quanto concerne invece la mancata concessione di una proroga per presentare
ulteriore documentazione medica in sede di osservazioni al progetto di
decisione, va evidenziato che il termine di 30 giorni per esprimersi in merito
al progetto è previsto dall’art. 73ter cpv. 1 OAI e che per l’art. 40 cpv. 1
LPGA il termine legale non può essere prorogato (cfr. anche per quanto concerne
la procedura di audizione preliminare: DTF 134 V 97).
Del
resto, l’insorgente, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi al TCA,
che gode del pieno potere cognitivo, e al quale avrebbe potuto trasmettere la
citata documentazione.
Ne
segue che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata
comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue
motivazioni e ha potuto produrre ulteriore documentazione (cfr. sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Infine,
con riferimento alla mancata trasmissione della relazione del dr. med. __________
del 24 settembre 2010, va evidenziato che nella risposta di causa l’UAI ha citato
le conclusioni del medico SMR, il quale ha affermato che “le osservazioni
mediche attuali non permettono di modificare quanto già esposto
antecedentemente”.
Con
le osservazioni del 27 dicembre 2010 l’interessato ha potuto prendere posizione
anche sulle affermazioni del dr. med. __________, riportate nella risposta di
causa. Per cui anche in questo caso un’eventuale violazione del diritto di
essere sentito è stata comunque sanata in questa sede che dispone del pieno
potere cognitivo.
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
6. Nel
caso di specie, in seguito alla domanda di revisione del 19 settembre 2008
dell’assicurato (doc. AI 45-1) e del peggioramento del suo stato di salute
(doc. AI 47-1), l’UAI ha proceduto a numerosi accertamenti medici.
Dagli
atti emerge in particolare che dopo l’intervento chirurgico alla colonna
cervicale del 27 gennaio 2010 presso la Clinica __________ di __________ (doc.
AI 68-4), l’UAI ha deciso di far allestire una perizia bidisciplinare
reumatologica e psichiatrica presso l’SMR.
Il
medico SMR referente, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, dopo
aver esaminato la perizia, ha posto la diagnosi principale di
cervicobrachialgia ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage
(27.01.2010), lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2
e L5 e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di broncopatia
cronica ostruttiva (gold II), stato dopo by-pass aortocoronarico (aprile 2004),
esiti di complicazione da sindrome di Dressler, intervento per versamento
pericardico (28.05.2004), stato dopo PTA arteria femorale superficiale di
sinistra (2003), OSAS in terapia con C-PAP notturna, pregressi episodi di
gotta, intolleranza glucidica, episodio depressivo di media gravità
(anamnestico, non osservabile oggi), ha attestato un’incapacità lavorativa
totale dal lato psichiatrico dal 16 ottobre 2008 al 24 maggio 2010 ed ha
osservato che “in assenza di altre osservazioni oggettive, si riconosce la
IL PSI certificata dal Dr. __________ a partire dalla sua prima visita fino
all’osservazione odierna, in cui non è oggettivabile alcun segno o sintomo di
depressione di qualsiasi gravità. Dopo le attuali visite cliniche si può
pertanto giustificare un’intercorrente IL totale (vedi sopra) con nel decorso
successivo un invariato stato di salute con ripresa delle esigibilità come a
livello anteriore” (doc. AI 72-2).
Dalla
perizia del 25 maggio 2010 dei dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, emerge quanto
segue:
" A.o
a beneficio di una mezza rendita AI con grado al 50% dal 01.04.2005 per
problematica cardiaca, viene richiesta revisione per peggioramento dello stato
di salute psichico. Sarebbe anche insorta una problematica a livello delle
vertebre cervicali, l’A.o ha subito recentemente un intervento chirurgico per
questo motivo a __________. Si provvede dunque a valutazione bi disciplinare
internistico-psichiatrica c/o SMR.
(…)
Diagnosi:
Cervicobrachialgia
ricorrente in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010)
Lombalgia ricorrente
su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5
Senza influsso sulla
CL:
Episodio depressivo di
media gravità (anamnestico, non osservabile oggi)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 55 anni
in buone condizioni generali. Cardiopatia ischemica trattata con
rivascolarizzazione nell’aprile 2004. Successiva complicazione con versamento
pericardico trattato con nuovo intervento il 28.05.2004. Coesiste ipertensione
arteriosa non ben controllata. Obesità tipo I, dislipidemia, intolleranza
glucidica. Insufficienza respiratoria in BPCO. Sindrome delle apnee notturne
(OSAS) trattata con C-PAP durante le ore notturne.
Nel gennaio 2010
intervento di microdiscectomia C4-C5 su alterazioni generative e mielopatia
nota. Sintomatologia al rachide cervicale invariata. Risulta comunque
conservata la mobilità complessiva. I movimenti ampi di estensione corporea non
sono limitati. I cambi di postura non sono limitati.
Tender points
fibromialgici negativi.
La valutazione clinica
odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell’esame della
funzionalità fisica in allegato.
Dal punto di vista
internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a
quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006. Dal
punto di vista cardiopolmonare l’assicurato risulta in buon compenso, a
dimostrazione di tale affermazione, l’obiettività clinica cardiopolmonare
risulta negativa. L’assicurato è stato inoltre sottoposto ad anestesia generale
nel gennaio 2010.
(…)
Dal lato psichico, non
abbiamo elementi oggettivi che al momento dell’osservazione odierna.
Dall’analisi degli
atti e da quanto riferisce oggi l’A.o è molto probabile che una situazione
famigliare difficile unita al problema vertebrale abbiano influenzato in modo
determinante allora il suo stato di salute psichico cosi come la sua capacità
lavorativa.
All’osservazione
Considerandi
odierna non vengono oggettivati i sintomi descritti dello psichiatra curante,
in particolare il riferito ritiro sociale non apparirebbe essersi verificato
anche in passato, secondo le dichiarazioni odierne dell’A.o, che afferma di
avere avuto un supporto fondamentale dagli amici durante quel periodo
difficile. Anche disturbi del sonno e dell’appetito non sono presenti. Il tono
dell’umore è oggi in asse. Assenti nervosismo, ansia importante, ruminazioni nichilistiche.
Non evidenti difficoltà di concentrazione, non evidenti segni di affaticamento
durante il colloquio.
Pertanto, non si hanno
oggi segni o sintomi induttivi di un disturbo dell’umore in atto di qualsiasi
gravità, con o senza influenza sulla capacità lavorativa.
In assenza di altri
dati oggettivi, si riconoscono le IL PSI certificate dal dr. __________ fino
all’osservazione odierna, a partire dalla quale l’A.o presenta una completa
capacità lavorativa dal lato PSI.”
(doc. AI 72-6)
In
seguito alle osservazioni del 20 settembre 2010 presentate dall’insorgente e
tramite le quali contesta in particolare le risultanze dell’esame della
funzionalità fisica (capacità funzionale residua, doc. AI 83-1), il medico SMR,
dr. med __________, ha affermato che “le osservazioni mediche attuali non
permettono di modificare quanto già esposto antecedentemente” (doc. AI
85-1).
7.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25
febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella
causa I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
8.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia bidisciplinare
del SMR del 25 maggio 2010 che ha concluso per una capacità lavorativa invariata
al momento dell’esame medico (doc. AI 72-1).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli
specialisti, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare,
sistemica del ricorrente, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita
quotidiana, la terapia attuale, i disturbi lamentati dall’insorgente, lo status
somatico e psichico, hanno posto la diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente
in stato dopo microdiscectomia C4-C5 con cage (27.01.2010) e lombalgia
ricorrente su alterazioni degenerative maggiori tra L2 e L5, oltre che la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di
media gravità (anamnestico, non osservabile al momento attuale).
I medici SMR si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione, compresa quella relativa all’operazione presso la Clinica __________
di __________ del 27 gennaio 2010 (cfr. doc. 68 e seguenti) ed hanno valutato
la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata il 25 maggio 2010 (doc. AI 72-1).
9.
L’insorgente contesta le risultanze dell’esame SMR e chiede l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare.
Egli
fa valere che l’accertamento medico, al quale si sarebbe presentato dopo aver
assunto tranquillanti, ciò che lo avrebbe reso non totalmente in grado di
rispondere in modo preciso ed esaustivo alle domande postegli, è stato fatto in
maniera sbrigativa, con una durata inferiore alla mezz’ora.
Il
ricorrente afferma inoltre che non ha potuto sottoscrivere il “questionario
delle domande” nel quale figurerebbero delle risposte non corrette. In
particolare non corrisponderebbe al vero che può camminare per lunghi tragitti
e su terreni accidentati senza alcun problema poiché dopo poche decine di metri
ha il fiatone, si trova in grosse difficoltà nel salire e scendere le scale e
non potrebbe portare con capacità lievemente ridotte pesi da 11 a 25 kg. L’assicurato rileva inoltre, in sede di osservazioni, che non corrisponde alla realtà
l’affermazione secondo cui dal punto di vista internistico e reumatologico lo
stato di salute risulta invariato rispetto a quanto descritto dal dr. __________
nel 2006. Infatti nel mese di gennaio 2010 ha subito un importante intervento chirurgico invasivo alle cervicali C4/C5 a ____________________.
Per
quanto concerne la contestazione secondo cui la visita presso i medici SMR sarebbe
durata meno di mezz’ora (dal referto peritale emerge tuttavia che il solo esame
psichiatrico è durato dalle ore 9.00 alle ore 10.00, cfr. doc. AI 72-1), il TF
ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti). Come spiegato in precedenza (cfr. consid. 8), nel caso di specie
il referto dei medici SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 7) per conferirgli piena forza probatoria.
Circa
l’asserita difficoltà nel rispondere alle domande a causa dell’assunzione di
tranquillanti, va evidenziato che dal rapporto medico del 25 maggio 2010 non
emerge nessuna alterazione del ricorrente, il quale del resto non ha comprovato
e neppure reso verosimile di aver ingerito medicamenti che lo avrebbero reso
(parzialmente) incapace di prendere posizione sulle questioni poste dagli
specialisti. Del resto l’insorgente durante il colloquio ha affermato di essere
in terapia, tra l’altro, con lo “Zoloft” due volte al giorno (cfr. doc. AI
72-4), per cui gli specialisti hanno tenuto conto dei medicamenti assunti
dall’interessato.
Quanto
all’assenza della firma del ricorrente nel “questionario delle domande”,
e meglio nel formulario dell’esame della funzionalità fisica, capacità
funzionale residua, va evidenziato che si tratta di un documento che va compilato
dal medico specialista nel corso della visita medica sulla base delle
osservazioni effettuate in seguito all’esame della persona assicurata e non di
un’”autocertificazione” dell’interessato, il quale, di conseguenza, non deve
apporvi la firma.
I
rilievi dell’interessato circa la non conformità delle risposte figuranti nel
citato documento alla situazione reale a proposito del sollevamento di pesi tra
11.
e 25 kg, del salire e scendere le scale e della possibilità di camminare su
lunghi tragitti e su terreni accidentati, non sono supportati da alcuna
documentazione medica e si esauriscono in mere contestazioni senza alcun
fondamento probatorio.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile
e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Spettava
pertanto all’interessato produrre la necessaria documentazione medica atta a
sovvertire o perlomeno mettere in dubbio gli accertamenti circa la sua capacità
funzionale residua. In assenza di un qualsiasi attestato medico e a fronte di
un referto dei medici SMR completo, non contraddittorio e motivato, ulteriori
accertamenti non si impongono.
Infine,
per quanto concerne l’affermazione secondo cui “dal punto di vista
internistico e reumatologico lo stato di salute risulta invariato rispetto a
quanto descritto dal Dr. __________ nella valutazione clinica del 2006”, che l’insorgente
ritiene inveritiera già solo alla luce del fatto che il 27 gennaio 2010 è stato
operato alla cervicale, va evidenziato come il confronto è stato fatto con “quanto
descritto nell’obiettività clinica dal Dr. __________ nel rapporto medico del
gennaio 2006” (cfr. doc. AI 72-5) e come i rapporti medici della __________ di __________
relativi alla degenza del ricorrente dal 26 gennaio al 31 gennaio 2010 siano
stati presi in considerazione (doc. AI 72-4).
Nel
rapporto del 13 gennaio 2006 (doc. AI 53-15), il dr. med. __________, per
quanto concerne i valori comparati dai medici SMR, ha riferito:
" La
mobilità della colonna lombare è normale e indolore, rotazioni cervicali
ridotte di 1/3, inclinazioni cervicali verso destra diminuite del 50% (dolori
in fase finale percepiti a sinistra), l’inclinazione laterale cervicale verso
sinistra è ridotta di 1/3. Distanza mento-sterno 0/16, Flèche 0, Schober 10/16,
distanza dito-suolo 10 cm. Lasègue negativo. Lieve ipotrofia della muscolatura
paravertebrale sinistra, bacino equilibrato. Mobilità delle spalle in elevazione
140°, rotazione esterna/interna 40-0-90°, non elementi per lesione della cuffia
dei rotatori. Normale mobilità dei gomiti. Rotazione esterna/interna delle
anche 35-0-20°. Flessione/estensione delle ginocchia 140-0-0°. Dolore alla
pressione MTF1 di destra. L’esame delle mani non mostra particolarità di
rilievo. Assenza di sinoviti.”
I
medici SMR, per quanto concerne lo status somatico, hanno riscontrato quanto
segue:
" (…)
Rachide con baricentro
fisiologico. Bacino orizzontale. Rachide cervicale -1/3 in tutte le direzioni
(invariato). Schober 10-13 cm (10-16 cm). Distanza dita/pavimento 10 cm (invariato). Manovra di Lasègue e SLR test negativo bilateralmente (invariato). Tender points
fibromialgici negativi.
Spalla destra con
limitazione dolorosa al piano orizzontale. Spalla sinistra non limitata.
Lift-off test a destra S1 e a sinistra L3 (spalla in elevazione 140°).
Limitazione attiva al movimento.
Nessuna localizzazione
sinovitica. Nessun difetto neurologico di tipo focale. Manovra di Tinel e
Phalen negativa bilateralmente.
Deambulazione in punta
dei piedi limitata per dolore metatarsale. Deambulazione sui talloni non
limitata.
Trofismo muscolare
conservato ai 4 arti.” (doc. AI 72-5)
E’
sulla base di questo dati, oggettivi, che i medici SMR, rettamente hanno potuto
costatare uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto a quanto
descritto dal dr. med. __________.
Ne
segue che anche su questo punto le censure del ricorrente vanno respinte.
Alla luce
di quanto sopra, le conclusioni dei medici SMR devono essere confermate.
A
questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. sentenza
9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 5.1; sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici
SMR, dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. più in generale sul
valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14
settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno
2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato, dal 25 maggio 2010
è inabile al lavoro al 50%, come in precedenza.
A
questo proposito va evidenziato che nella precedente decisione del 24 aprile
2007.
l’UAI ha già evidenziato che “la capacità di guadagno non è
incrementabile in altre professioni generiche e provvedimenti professionali non
vengono presi in considerazione a causa dell’assenza di premesse che ne
garantiscono il successo in tempi ragionevoli (età professionale avanzata,
mancanza di una qualifica di base,…), pertanto, fa stato una perdita della
capacità di guadagno del 50% che corrisponde al grado d’invalidità” (doc.
AI 40).
Per
cui, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI l’insorgente ha diritto alla
rendita intera fino al 31 agosto 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute [a partire dal 1° gennaio 2009]) e dal 1° settembre 2010 a mezza rendita come in precedenza.
10.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, in presenza di rapporto SMR cui va
attribuita piena forza probatoria ed in assenza di attestati medici contrari
successivi a quelli presi in considerazione dai medici SMR, la richiesta di
allestire una perizia pluridisciplinare va respinta.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in
base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster