32.2010.348
Richiesta di una rendita AI respinta poiché l'interessata è completamente abile al lavoro
8 giugno 2011Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.348
Data decisione, Autorità:
08.06.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta poiché l'interessata è completamente abile al lavoro
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.348
cs
Lugano
8 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 novembre 2010 emanata
da
CO 1 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________, attiva quale assistente di studio medico al 50%, il 19
aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI per adulti a
causa di “dolori sparsi in tutto il corpo” (doc. AI 1-8).
B. Acquisiti
gli atti medici ritenuti necessari, con decisione dell’8 novembre 2010 (doc.
A), preavvisata dal progetto di decisione del 24 settembre 2010 (doc. AI 20-1),
l’UAI ha negato il versamento di una rendita dopo aver accertato che
l’assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 ottobre 2009 al 20 aprile
2010 e totalmente abile al lavoro dal 21 aprile 2010.
C. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
(doc. I). L’insorgente sostiene che nel caso concreto l’amministrazione,
malgrado la presenza di certificati medici che attestano l’inabilità lavorativa
anche dopo il 21 aprile 2010, non ha esperito accertamenti tali da permettere
di evidenziare un quadro clinico e giuridico utile a determinarsi sulla
richiesta di prestazioni. In particolare la ricorrente ritiene che a fronte
delle osservazioni del 21 ottobre 2010 dove ha rammentato di essere in congedo
maternità, di lamentare dolori sempre più forti e di essere vittima di
oggettivi impedimenti all’abilità lavorativa, l’amministrazione si è limitata a
liquidare la questione asserendo che non avrebbe portato documentazione medica
atta a giustificare una possibile revisione di quanto già valutato. In realtà,
sarebbe stato compito dell’UAI porre in atto gli accertamenti necessari.
La
ricorrente chiede di conseguenza l’annullamento della decisione ed il rinvio
degli atti all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti necessari in
relazione alla determinazione del grado della sua inabilità lavorativa.
D. Con
risposta del 14 dicembre 2010 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S.
F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
4. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione
a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza
di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità
e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza
remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il
ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della
valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto
stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia
non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una
siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una
comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
5. Nel caso concreto l’insorgente nella sua richiesta di prestazioni
del 19 aprile 2010 ha fatto valere la presenza di “dolori sparsi in tutto il
corpo” (doc. AI 1-8) ed ha prodotto i fogli per l’indennità giornaliera del
proprio assicuratore malattie dove il dr. med. __________, FMH medicina
generale, medico curante, ha attestato la presenza di un’incapacità lavorativa
totale dal 13 ottobre 2009 (doc. AI 2-6 e 2-7).
In
data 26 novembre 2009 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver
diagnosticato la presenza di una sospetta fibromialgia generalizzata, ha
affermato:
" (…)
La paziente 4 anni fa è caduta dalle scale con un grosso trauma di
tutto il rachide e delle gambe con ematomi diffusi. Da allora ha cominciato a
presentare una sintomatologia di dolori dapprima concentrati a livello lombosacrale
in seguito estesi praticamente a tutte le parti del corpo. Fino a dicembre 2008
abitava in Svizzera Tedesca e aveva eseguito RMN e TAC lombari mostranti
probabilmente una discopatia (lombosacrale?). Inoltre era stata visitata da due
reumatologi che non avevano messo in evidenza alcuna patologia particolare. Non
erano neanche stati eseguiti esami particolari (….).” (doc. 2-1)
Il
4 dicembre 2009 il dr. med. __________ ha confermato quanto affermato dal dr.
med. __________ aggiungendo che attualmente l’interessata è incapace al lavoro
al 100% (doc. AI 3).
In
data 14 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, dopo
aver visitato la ricorrente, ha tra l’altro, affermato:
" (…)
Penso di poter escludere ragionevolmente una polineuropatia già sulla
base dell’esame clinico. Ho dunque rinunciato ad indagini elettrofisiologiche.
Penso che al momento attuale dal punto di vista neurologico non vi siano
patologie specifiche sottogiacenti e che i sintomi siano da interpretare
nell’ambito di una sindrome fibromialgica. Ho discusso di questo aspetti con la
paziente e da parte mia non ho previsto controlli (…).” (doc. AI 16-7)
Il
27 gennaio 2010 l’insorgente è stata visitata, su richiesta dell’assicuratore
malattie, dal dr. med. __________, malattie reumatiche e riabilitazione FMH,
medicina manuale, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato
reumatologico e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome
fibriomalgica di origine somatoforme, gravida (settima settimana), ed ha affermato:
" (…)
L’evoluzione sarebbe stata altalenante senza cambiamento del quadro
clinico con il suo trasferimento in Ticino dove si è assistito addirittura ad
un peggioramento a partire dalla estate dell’anno scorso. L’attuale medico
curante Dr. __________, __________, ha quindi chiesto consulto al reumatologo
Dr__________, __________. Nel suo rapporto del 26.11.2009 egli sospetta una
fibromialgia generalizzata. Gli accertamenti paraclinici da lui consigliati
sono risultati normali rispettivamente negativi (sierologia reumatica,
controllo della funzione tiroidea, parametri infiammatori). Il controllo
neurologico da lui consigliato è nel frattempo avvenuto presso lo specialista
Dr. __________ di __________ che non ha evidenziato patologie specifiche con particolare
riferimento ad una polineuropatia.
(…)
La paziente accusa una dolorabilità diffusa delle parti molli senza
che vi siano alterazioni funzionali e/o strutturali delle articolazioni e senza
che le indagini paracliniche abbiano evidenziato patologie di qualsiasi genere
con particolare riferimento ad una affezione reumatica di natura primariamente
infiammatoria.
E’ pure stata esclusa una tireopatia.
La presentazione clinica appare tipica per un’origine somatoforme
della sofferenza che sembra aver preso inizio già in infanzia in un contesto
familiare carico di problemi di salute (vedi sopra).
In assenza di limitazioni della capacità funzionale la presente
incapacità lavorativa non può essere giustificata con i reperti
reumatologici-ortopedici.
Senza tener conto di eventuali problematiche della sfera psichica la
paziente è quindi da considerare abile al 100% ed a partire da subito per la
sua professione di aiuto medico (rendimento e presenza). La mia valutazione
deve però essere completata con quella psichiatrica per stabilire se la
presente sindrome del dolore cronica abbia relazioni con una patologia della
sfera psichica e con quale impatto sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 5)
Il
22 febbraio 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per
conto dell’assicuratore malattie, ha visitato l’insorgente e, dopo aver
descritto l’anamnesi e i disturbi attuali ha posto la diagnosi di sospetta
fibromialgia DD: Disturbo ipocondriaco (ICD10F45.2), ed ha affermato che “l’atteggiamento
e il comportamento durante il colloquio dall’arrivo alla fine costante e
adeguato senza alcun accenno ad alcuna sofferenza nè psichica nè fisica,
atteggiamento in parte spiegabile dall’assenza subtotale di critica sempre
nell’ambito di una massiccia cristallizzazione dell’ideazione.” (doc. AI
6-3).
Il
17 giugno 2010 il dr. med. __________, curante dell’assicurata, interpellato
dall’amministrazione, ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 13
ottobre 2009 a “tuttora” (doc. AI 16-3).
Il
22 giugno 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
interpellata dall’UAI, ha rilevato di avere in cura l’interessata dal 21 aprile
2010 ed ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (“ICD109:F45.4”).
La
specialista ha affermato:
" (…)
La paziente è stata presa a carico presso il nostro studio dal
21.04.2010, a causa di una sintomatologia algica persistente nell’ambito di una
fibromialgia, su consiglio da parte del medico psichiatra di fiducia
dell’assicurazione perdita di guadagno (La Dr.ssa __________). La paziente in
buone condizioni generali si è presentata all’appuntamento in buone condizioni
psichiche. In attesa del suo primo figlio con termine in settembre 2010, la
paziente si è dichiarata in un momento di serenità e gioia senza disturbi
legati al tono dell’umore. Date le buone condizioni psichiche attuali abbiamo
quindi deciso di mantenere degli appuntamenti saltuari (nella misura di una
volta ogni mese e mezzo) almeno fino a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà
rivalutata la situazione psichica.
(…)
Paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una
sofferenza psicologica. Non presenti sintomi e segni di un disturbo
psichiatrico maggiore.
Allo stato attuale è indicata una presa a carico psicologica di
sostegno, come preparazione ad una eventuale presa a carico psicoterapeutica.
(…)
Lamenta una sintomatologia algica persistente di intensità fluttuante
nell’arco della giornata.
Prognosi
Considerandi
Favorevole.
(…)
Tipo entità del trattamento
Colloqui di sostegno ogni mese e mezzo fino al parto
(…)” (doc. AI 17-3)
Alla
richiesta di indicare l’incapacità lavorativa nell’attività di aiuto medico, la
specialista ha affermato: “0%” dal 21 aprile 2010, e alla domanda di
sapere quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare ha
risposto: “Nessun impedimento psichico, per impedimenti fisici vogliate
verificare con il suo medico curante” ed ha ribadito che l’interessata è
capace al lavoro al 100% dal 21 aprile 2010 (doc. AI 17-4).
Sulla
base della citata documentazione medica il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ha
attestato un’inabilità lavorativa totale dal 13 ottobre 2009 al 20 aprile 2010
e dello 0% dal 21 aprile 2010. Il medico ha inoltre affermato:
" Paziente che al 22.12.04 è caduta dalle scale con
importante trauma di tutto il rachide e delle gambe, con ematomi diffusi. Da
allora insorgenza di dolori inizialmente a livello lombosacrale, quindi
estensione praticamente a tutte le parti del corpo. E’ stata vista in Svizzera
tedesca dove abitava fino alla fine di dicembre 2008 e venne anche valutata a
livello reumatologico con diagnosi di sindrome lombospondilogena su
sovraccarico L5-S1, unitamente a disturbi statico-dinamici. In seguito,
dall’estate 2009 la paziente ha iniziato ad avvertire dolori piuttosto intensi
che sono poi peggiorati notevolmente alla fine del mese di settembre,
coinvolgendo tutto il corpo.
Attualmente l’A. è in stato di gravidanza, con termine di gestazione
previsto il 10.09.2010. Dal punto di vista neurologico una visita specialistica
del dr. __________ di __________ escludeva già in gennaio 2010 una
polineuropatia già sulla base dell’esame clinico e i sintomi soggettivi erano
da interpretare nell’ambito di una sindrome fibromialgica.
Il MC Dr. __________, dal canto suo, descrive in data 17.06.2010 la
stessa diagnosi come invalidante nella misura del 100% dal 04.02.2009 al
15.02.2009
(ha lavorato dal 01.05.2009 fino al 12.10.2009, 4 ore al giorno per
20.
ore settimanali) e IL 100% dal 13.10.2009 ma non si esprime sulla prognosi
da valutare a suo dire, in ambito interdisciplinare.
Dal punto di vista reumatologico il Dr. __________ già nel novembre
2009.
sospettava la diagnosi di fibromialgia generalizzata, delegando la
prognosi puramente legata ad aspetti psichici della malattia.
La Dr.ssa __________, psichiatra, prendeva a carico l’A. dall’aprile
2010.
su consiglio del medico psichiatra di fiducia dell’assicurazione perdita
di guadagno Dr.ssa__________.
In data 22.06.2010 la psichiatra Dr.ssa __________ si esprime come
segue:
paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una
sofferenza psicologica.
-
non presenti
sintomi e segni di un disturbo psichiatrico maggiore.
-
Allo stato attuale
è indicata una presa a carico psicologica di sostegno, come preparazione ad una
eventuale presa a carico psicoterapeutica.
Viene indicata una prognosi favorevole e ritiene l’A. abile a tempo
pieno nella sua attività abituale di aiuto medico ed in altre attività già a
partire dal 21.04.2010, poiché non vi è nessun impedimento psichico.” (doc. AI
18)
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, con scritto del 21 ottobre 2010,
l’insorgente ha affermato che dal 13 ottobre 2009 è in malattia e quindi
inabile al lavoro e che “ho sofferto di dolori anche in gravidanza ma
soprattutto adesso che è passata la gravidanza i dolori sono aumentati
ulteriormente e perciò continuo ad essere seguita dal Dr. __________, __________
e dalla Dr.ssa __________, __________. In più il 10.11.2010 inizio una cura con
l’agopuntura per vedere se almeno riesco a stare un po’ meglio e poi valuterò
insieme al mio medico di famiglia come procedere” (doc. AI 21-1).
6.
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto
2004.
nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25 febbraio 2003 U 329/01 ed
U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997.
pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella
causa I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
7.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è
giunto il medico SMR, dr. med. __________, circa l’assenza di qualsiasi
incapacità lavorativa dal 21 aprile 2010.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Dagli
atti medici prodotti dalla ricorrente ed acquisiti dall’UAI emerge infatti che
gli specialisti interpellati sono concordi nel ritenere la ricorrente abile al
lavoro al 100% perlomeno a partire dal 21 aprile 2010.
Infatti,
il dr. med. __________, neurologo, non ha riscontrato alcuna polineuropatia e
nessuna incapacità lavorativa (doc. AI 16-7), il dr. med. __________, malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, dopo un approfondito esame medico
ha potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa dal punto di vista
reumatologico-ortopedico (cfr. doc. AI 5-5: “(…) senza tener conto di
eventuali problematiche della sfera psichica la paziente è quindi da
considerare abile al 100% ed a partire da subito per la sua professione di
aiuto medico”) e le due specialiste in psichiatria, dr.ssa med. __________
e dr.ssa med. __________, hanno escluso qualsiasi ripercussione psichica sulla
capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 6 e 17). In particolare la dr.ssa
med. __________, che ha in cura l’insorgente dal mese di aprile 2010, ha evidenziato come l’interessata dal 21 aprile 2010 è completamente abile al lavoro ed ha
sottolineato che “La paziente in buone condizioni generali
si è presentata all’appuntamento in buone condizioni psichiche. In attesa del
suo primo figlio con termine in settembre 2010, la paziente si è dichiarata in
un momento di serenità e gioia senza disturbi legati al tono dell’umore. Date
le buone condizioni psichiche attuali abbiamo quindi deciso di mantenere degli
appuntamenti saltuari (nella misura di una volta ogni mese e mezzo) almeno fino
a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà rivalutata la situazione
psichica.” e “Non presenti sintomi e segni di un
disturbo psichiatrico maggiore”.
Solo
il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale (cfr.,
per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti,
consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), nel suo
rapporto del 17 giugno 2010 ha segnalato la presenza di una incapacità
lavorativa al 100% continua dal 13 ottobre 2009, ponendo tuttavia una diagnosi simile
a quella degli altri medici, specialisti, che hanno visitato la ricorrente
(cfr. doc. AI 16), e meglio di sindrome fibromialgica di origine somatoforme
(cfr. anche la diagnosi della Dr.ssa med. __________: sindrome somatoforme da
dolore persistente, ICD 10:F45.4). Il curante, medico generalista, non ha
tuttavia spiegato per quale motivo le valutazioni degli specialisti, che in
sostanza dal 21 aprile 2010 non hanno più riscontrato alcuna incapacità
lavorativa, non sarebbero corrette.
D’altra
parte va rammentato che un disturbo somatoforme da dolore persistente (così
come la fibromialgia) di massima non è atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 4 e DTF 131 V 49).
In concreto già solo per il fatto che non vi è una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata (cfr. le attestazioni delle dr.ssa med. __________
e dr.ssa med. __________) non vi sono gli elementi per ritenere invalidante
tale patologia nel caso di specie (cfr. anche DTF 130 V 352, DTF 131 V 49 e
sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004).
Va
ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non
va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il
Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici
di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato
la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza
esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.
anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5
febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia
esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,
vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351
consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.
5.4
e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
In
concreto va inoltre ribadito che le conclusioni degli specialisti che hanno
visitato l’insorgente sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________.
A
questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre
il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso
di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico
SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.
3.
; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e degli specialisti,
dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________, Dr.ssa med. __________,
a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro al 100%
nella sua attività ed in ogni e qualsiasi attività lucrativa confacente al suo
stato di salute dal 21 aprile 2010 e pertanto non ha diritto ad alcuna
prestazione.
Va
del resto evidenziato che, anche se, per pura ipotesi di lavoro, come chiesto
implicitamente dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di
decisione, si volesse ritenere anche il periodo della gravidanza (che comunque
lo stesso medico curante ha rettamente indicato quale diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa, cfr. doc. AI 16-2 domanda 1.1),
l’interessata non sarebbe comunque stata incapace al lavoro per un anno (cfr.
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) dal 13 ottobre 2009, avendo partorito il 29 agosto
2010.
(cfr. doc. AI 21-1).
8.
L’insorgente
sostiene che sulla base di quanto affermato in sede di osservazioni al progetto
di decisione (in particolare l’acuirsi dei dolori), l’amministrazione avrebbe
dovuto procedere ad ulteriori accertamenti.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile
e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Nel
caso di specie sulla base delle chiare risultanze degli attestati medici agli
atti di tutti gli specialisti che sono intervenuti ed hanno visitato la
ricorrente e della giurisprudenza federale in ambito di fibromialgia e dolore
somatoforme, l’amministrazione non aveva alcun motivo per procedere con ulteriori
accertamenti. Infatti dalla documentazione acquisita si evince chiaramente che
l’interessata è completamente abile al lavoro dal 21 aprile 2010. Spettava
semmai all’insorgente produrre eventuali attestati medici specialistici atti a
sovvertire le conclusioni dell’amministrazione e a sostanziare le sue
affermazioni.
In
concreto non vi è alcun motivo, vista l’assenza di documentazione medica
contraria, a parte le attestazioni del medico curante, dr. med. __________, di
cui si è già detto (cfr. consid. 7), per effettuare ulteriori accertamenti.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Ne
segue che anche questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va
comunque abbondanzialmente rammentato che secondo costante giurisprudenza del
TF, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione
effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata
(in concreto: 8 novembre 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
Per
cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute
successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere
l’oggetto di una nuova domanda.
9.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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