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Decisione

32.2010.348

Richiesta di una rendita AI respinta poiché l'interessata è completamente abile al lavoro

8 giugno 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S.

F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

4. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

5. Nel caso concreto l’insorgente nella sua richiesta di prestazioni

del 19 aprile 2010 ha fatto valere la presenza di “dolori sparsi in tutto il

corpo” (doc. AI 1-8) ed ha prodotto i fogli per l’indennità giornaliera del

proprio assicuratore malattie dove il dr. med. __________, FMH medicina

generale, medico curante, ha attestato la presenza di un’incapacità lavorativa

totale dal 13 ottobre 2009 (doc. AI 2-6 e 2-7).

In

data 26 novembre 2009 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver

diagnosticato la presenza di una sospetta fibromialgia generalizzata, ha

affermato:

" (…)

La paziente 4 anni fa è caduta dalle scale con un grosso trauma di

tutto il rachide e delle gambe con ematomi diffusi. Da allora ha cominciato a

presentare una sintomatologia di dolori dapprima concentrati a livello lombosacrale

in seguito estesi praticamente a tutte le parti del corpo. Fino a dicembre 2008

abitava in Svizzera Tedesca e aveva eseguito RMN e TAC lombari mostranti

probabilmente una discopatia (lombosacrale?). Inoltre era stata visitata da due

reumatologi che non avevano messo in evidenza alcuna patologia particolare. Non

erano neanche stati eseguiti esami particolari (….).” (doc. 2-1)

Il

4 dicembre 2009 il dr. med. __________ ha confermato quanto affermato dal dr.

med. __________ aggiungendo che attualmente l’interessata è incapace al lavoro

al 100% (doc. AI 3).

In

data 14 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, dopo

aver visitato la ricorrente, ha tra l’altro, affermato:

" (…)

Penso di poter escludere ragionevolmente una polineuropatia già sulla

base dell’esame clinico. Ho dunque rinunciato ad indagini elettrofisiologiche.

Penso che al momento attuale dal punto di vista neurologico non vi siano

patologie specifiche sottogiacenti e che i sintomi siano da interpretare

nell’ambito di una sindrome fibromialgica. Ho discusso di questo aspetti con la

paziente e da parte mia non ho previsto controlli (…).” (doc. AI 16-7)

Il

27 gennaio 2010 l’insorgente è stata visitata, su richiesta dell’assicuratore

malattie, dal dr. med. __________, malattie reumatiche e riabilitazione FMH,

medicina manuale, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato

reumatologico e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome

fibriomalgica di origine somatoforme, gravida (settima settimana), ed ha affermato:

" (…)

L’evoluzione sarebbe stata altalenante senza cambiamento del quadro

clinico con il suo trasferimento in Ticino dove si è assistito addirittura ad

un peggioramento a partire dalla estate dell’anno scorso. L’attuale medico

curante Dr. __________, __________, ha quindi chiesto consulto al reumatologo

Dr__________, __________. Nel suo rapporto del 26.11.2009 egli sospetta una

fibromialgia generalizzata. Gli accertamenti paraclinici da lui consigliati

sono risultati normali rispettivamente negativi (sierologia reumatica,

controllo della funzione tiroidea, parametri infiammatori). Il controllo

neurologico da lui consigliato è nel frattempo avvenuto presso lo specialista

Dr. __________ di __________ che non ha evidenziato patologie specifiche con particolare

riferimento ad una polineuropatia.

(…)

La paziente accusa una dolorabilità diffusa delle parti molli senza

che vi siano alterazioni funzionali e/o strutturali delle articolazioni e senza

che le indagini paracliniche abbiano evidenziato patologie di qualsiasi genere

con particolare riferimento ad una affezione reumatica di natura primariamente

infiammatoria.

E’ pure stata esclusa una tireopatia.

La presentazione clinica appare tipica per un’origine somatoforme

della sofferenza che sembra aver preso inizio già in infanzia in un contesto

familiare carico di problemi di salute (vedi sopra).

In assenza di limitazioni della capacità funzionale la presente

incapacità lavorativa non può essere giustificata con i reperti

reumatologici-ortopedici.

Senza tener conto di eventuali problematiche della sfera psichica la

paziente è quindi da considerare abile al 100% ed a partire da subito per la

sua professione di aiuto medico (rendimento e presenza). La mia valutazione

deve però essere completata con quella psichiatrica per stabilire se la

presente sindrome del dolore cronica abbia relazioni con una patologia della

sfera psichica e con quale impatto sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 5)

Il

22 febbraio 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per

conto dell’assicuratore malattie, ha visitato l’insorgente e, dopo aver

descritto l’anamnesi e i disturbi attuali ha posto la diagnosi di sospetta

fibromialgia DD: Disturbo ipocondriaco (ICD10F45.2), ed ha affermato che “l’atteggiamento

e il comportamento durante il colloquio dall’arrivo alla fine costante e

adeguato senza alcun accenno ad alcuna sofferenza nè psichica nè fisica,

atteggiamento in parte spiegabile dall’assenza subtotale di critica sempre

nell’ambito di una massiccia cristallizzazione dell’ideazione.” (doc. AI

6-3).

Il

17 giugno 2010 il dr. med. __________, curante dell’assicurata, interpellato

dall’amministrazione, ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 13

ottobre 2009 a “tuttora” (doc. AI 16-3).

Il

22 giugno 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

interpellata dall’UAI, ha rilevato di avere in cura l’interessata dal 21 aprile

2010 ed ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (“ICD109:F45.4”).

La

specialista ha affermato:

" (…)

La paziente è stata presa a carico presso il nostro studio dal

21.04.2010, a causa di una sintomatologia algica persistente nell’ambito di una

fibromialgia, su consiglio da parte del medico psichiatra di fiducia

dell’assicurazione perdita di guadagno (La Dr.ssa __________). La paziente in

buone condizioni generali si è presentata all’appuntamento in buone condizioni

psichiche. In attesa del suo primo figlio con termine in settembre 2010, la

paziente si è dichiarata in un momento di serenità e gioia senza disturbi

legati al tono dell’umore. Date le buone condizioni psichiche attuali abbiamo

quindi deciso di mantenere degli appuntamenti saltuari (nella misura di una

volta ogni mese e mezzo) almeno fino a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà

rivalutata la situazione psichica.

(…)

Paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una

sofferenza psicologica. Non presenti sintomi e segni di un disturbo

psichiatrico maggiore.

Allo stato attuale è indicata una presa a carico psicologica di

sostegno, come preparazione ad una eventuale presa a carico psicoterapeutica.

(…)

Lamenta una sintomatologia algica persistente di intensità fluttuante

nell’arco della giornata.

Prognosi

Considerandi

Favorevole.

(…)

Tipo entità del trattamento

Colloqui di sostegno ogni mese e mezzo fino al parto

(…)” (doc. AI 17-3)

Alla

richiesta di indicare l’incapacità lavorativa nell’attività di aiuto medico, la

specialista ha affermato: “0%” dal 21 aprile 2010, e alla domanda di

sapere quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare ha

risposto: “Nessun impedimento psichico, per impedimenti fisici vogliate

verificare con il suo medico curante” ed ha ribadito che l’interessata è

capace al lavoro al 100% dal 21 aprile 2010 (doc. AI 17-4).

Sulla

base della citata documentazione medica il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ha

attestato un’inabilità lavorativa totale dal 13 ottobre 2009 al 20 aprile 2010

e dello 0% dal 21 aprile 2010. Il medico ha inoltre affermato:

" Paziente che al 22.12.04 è caduta dalle scale con

importante trauma di tutto il rachide e delle gambe, con ematomi diffusi. Da

allora insorgenza di dolori inizialmente a livello lombosacrale, quindi

estensione praticamente a tutte le parti del corpo. E’ stata vista in Svizzera

tedesca dove abitava fino alla fine di dicembre 2008 e venne anche valutata a

livello reumatologico con diagnosi di sindrome lombospondilogena su

sovraccarico L5-S1, unitamente a disturbi statico-dinamici. In seguito,

dall’estate 2009 la paziente ha iniziato ad avvertire dolori piuttosto intensi

che sono poi peggiorati notevolmente alla fine del mese di settembre,

coinvolgendo tutto il corpo.

Attualmente l’A. è in stato di gravidanza, con termine di gestazione

previsto il 10.09.2010. Dal punto di vista neurologico una visita specialistica

del dr. __________ di __________ escludeva già in gennaio 2010 una

polineuropatia già sulla base dell’esame clinico e i sintomi soggettivi erano

da interpretare nell’ambito di una sindrome fibromialgica.

Il MC Dr. __________, dal canto suo, descrive in data 17.06.2010 la

stessa diagnosi come invalidante nella misura del 100% dal 04.02.2009 al

15.02.2009

(ha lavorato dal 01.05.2009 fino al 12.10.2009, 4 ore al giorno per

20.

ore settimanali) e IL 100% dal 13.10.2009 ma non si esprime sulla prognosi

da valutare a suo dire, in ambito interdisciplinare.

Dal punto di vista reumatologico il Dr. __________ già nel novembre

2009.

sospettava la diagnosi di fibromialgia generalizzata, delegando la

prognosi puramente legata ad aspetti psichici della malattia.

La Dr.ssa __________, psichiatra, prendeva a carico l’A. dall’aprile

2010.

su consiglio del medico psichiatra di fiducia dell’assicurazione perdita

di guadagno Dr.ssa__________.

In data 22.06.2010 la psichiatra Dr.ssa __________ si esprime come

segue:

paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una

sofferenza psicologica.

-

non presenti

sintomi e segni di un disturbo psichiatrico maggiore.

-

Allo stato attuale

è indicata una presa a carico psicologica di sostegno, come preparazione ad una

eventuale presa a carico psicoterapeutica.

Viene indicata una prognosi favorevole e ritiene l’A. abile a tempo

pieno nella sua attività abituale di aiuto medico ed in altre attività già a

partire dal 21.04.2010, poiché non vi è nessun impedimento psichico.” (doc. AI

18)

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, con scritto del 21 ottobre 2010,

l’insorgente ha affermato che dal 13 ottobre 2009 è in malattia e quindi

inabile al lavoro e che “ho sofferto di dolori anche in gravidanza ma

soprattutto adesso che è passata la gravidanza i dolori sono aumentati

ulteriormente e perciò continuo ad essere seguita dal Dr. __________, __________

e dalla Dr.ssa __________, __________. In più il 10.11.2010 inizio una cura con

l’agopuntura per vedere se almeno riesco a stare un po’ meglio e poi valuterò

insieme al mio medico di famiglia come procedere” (doc. AI 21-1).

6.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto

2004.

nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25 febbraio 2003 U 329/01 ed

U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997.

pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

7.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è

giunto il medico SMR, dr. med. __________, circa l’assenza di qualsiasi

incapacità lavorativa dal 21 aprile 2010.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Dagli

atti medici prodotti dalla ricorrente ed acquisiti dall’UAI emerge infatti che

gli specialisti interpellati sono concordi nel ritenere la ricorrente abile al

lavoro al 100% perlomeno a partire dal 21 aprile 2010.

Infatti,

il dr. med. __________, neurologo, non ha riscontrato alcuna polineuropatia e

nessuna incapacità lavorativa (doc. AI 16-7), il dr. med. __________, malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, dopo un approfondito esame medico

ha potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa dal punto di vista

reumatologico-ortopedico (cfr. doc. AI 5-5: “(…) senza tener conto di

eventuali problematiche della sfera psichica la paziente è quindi da

considerare abile al 100% ed a partire da subito per la sua professione di

aiuto medico”) e le due specialiste in psichiatria, dr.ssa med. __________

e dr.ssa med. __________, hanno escluso qualsiasi ripercussione psichica sulla

capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 6 e 17). In particolare la dr.ssa

med. __________, che ha in cura l’insorgente dal mese di aprile 2010, ha evidenziato come l’interessata dal 21 aprile 2010 è completamente abile al lavoro ed ha

sottolineato che “La paziente in buone condizioni generali

si è presentata all’appuntamento in buone condizioni psichiche. In attesa del

suo primo figlio con termine in settembre 2010, la paziente si è dichiarata in

un momento di serenità e gioia senza disturbi legati al tono dell’umore. Date

le buone condizioni psichiche attuali abbiamo quindi deciso di mantenere degli

appuntamenti saltuari (nella misura di una volta ogni mese e mezzo) almeno fino

a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà rivalutata la situazione

psichica.” e “Non presenti sintomi e segni di un

disturbo psichiatrico maggiore”.

Solo

il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale (cfr.,

per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti,

consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), nel suo

rapporto del 17 giugno 2010 ha segnalato la presenza di una incapacità

lavorativa al 100% continua dal 13 ottobre 2009, ponendo tuttavia una diagnosi simile

a quella degli altri medici, specialisti, che hanno visitato la ricorrente

(cfr. doc. AI 16), e meglio di sindrome fibromialgica di origine somatoforme

(cfr. anche la diagnosi della Dr.ssa med. __________: sindrome somatoforme da

dolore persistente, ICD 10:F45.4). Il curante, medico generalista, non ha

tuttavia spiegato per quale motivo le valutazioni degli specialisti, che in

sostanza dal 21 aprile 2010 non hanno più riscontrato alcuna incapacità

lavorativa, non sarebbero corrette.

D’altra

parte va rammentato che un disturbo somatoforme da dolore persistente (così

come la fibromialgia) di massima non è atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 4 e DTF 131 V 49).

In concreto già solo per il fatto che non vi è una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata (cfr. le attestazioni delle dr.ssa med. __________

e dr.ssa med. __________) non vi sono gli elementi per ritenere invalidante

tale patologia nel caso di specie (cfr. anche DTF 130 V 352, DTF 131 V 49 e

sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004).

Va

ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

In

concreto va inoltre ribadito che le conclusioni degli specialisti che hanno

visitato l’insorgente sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e degli specialisti,

dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________, Dr.ssa med. __________,

a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro al 100%

nella sua attività ed in ogni e qualsiasi attività lucrativa confacente al suo

stato di salute dal 21 aprile 2010 e pertanto non ha diritto ad alcuna

prestazione.

Va

del resto evidenziato che, anche se, per pura ipotesi di lavoro, come chiesto

implicitamente dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di

decisione, si volesse ritenere anche il periodo della gravidanza (che comunque

lo stesso medico curante ha rettamente indicato quale diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa, cfr. doc. AI 16-2 domanda 1.1),

l’interessata non sarebbe comunque stata incapace al lavoro per un anno (cfr.

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) dal 13 ottobre 2009, avendo partorito il 29 agosto

2010.

(cfr. doc. AI 21-1).

8.

L’insorgente

sostiene che sulla base di quanto affermato in sede di osservazioni al progetto

di decisione (in particolare l’acuirsi dei dolori), l’amministrazione avrebbe

dovuto procedere ad ulteriori accertamenti.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212;

DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Nel

caso di specie sulla base delle chiare risultanze degli attestati medici agli

atti di tutti gli specialisti che sono intervenuti ed hanno visitato la

ricorrente e della giurisprudenza federale in ambito di fibromialgia e dolore

somatoforme, l’amministrazione non aveva alcun motivo per procedere con ulteriori

accertamenti. Infatti dalla documentazione acquisita si evince chiaramente che

l’interessata è completamente abile al lavoro dal 21 aprile 2010. Spettava

semmai all’insorgente produrre eventuali attestati medici specialistici atti a

sovvertire le conclusioni dell’amministrazione e a sostanziare le sue

affermazioni.

In

concreto non vi è alcun motivo, vista l’assenza di documentazione medica

contraria, a parte le attestazioni del medico curante, dr. med. __________, di

cui si è già detto (cfr. consid. 7), per effettuare ulteriori accertamenti.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ne

segue che anche questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va

comunque abbondanzialmente rammentato che secondo costante giurisprudenza del

TF, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione

effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata

(in concreto: 8 novembre 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

Per

cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute

successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere

l’oggetto di una nuova domanda.

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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