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Decisione

32.2010.349

Metodo straordinario. Decisione modificata. L'assicurata ha diritto a una mezza rendita dal 1.7.2008 al 30.9.2009, ad una rendita intera dal 1.10.2009 al 31.7.2010 e mezza rendita dal 1.10.2010

16 giugno 2011Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato

dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)"

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8. Nel caso in

esame, per quanto concerne lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto

riferimento al rapporto medico dell’8 settembre 2008 del Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia, il quale ha posto la seguente diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa:

"

(…)

-

artrite reumatoide sieronegativa, anti-CCP

positivi (diagnosi 07/07), anodulare, erosiva ? con attività clinica umorale

importante, cortico-dipendente malgrado una cura di fondo con MTX;

-

osteoporosi in trattamento." (doc. AI 9-2)

Lo

specialista ha quindi riconosciuto i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

"

(…)

50% dal 10.07.07 al 30.09.07

100% dal 01.10.07 al 07.10.07

50% dal 08.10.07 al 31.07.08

100% dal 01.08.08 al 15.08.08

50% dal 16.08.08 continua."

(doc. AI 9-2)

Il medico

del SMR, Dr. __________, in data 22 luglio 2009, ha chiesto un aggiornamento del quadro valetudinario al Dr. __________:

"

(…)

- Qual è il decorso clinico ad oggi ?

La situazione clinica è caratterizzata dalla

persistenza di sinoviti in particolare ai polsi con impedimenti della funzionalità

delle mani. A paragone del mio rapporto di settembre 2008 non vi è stato alcun

miglioramento.

- Sono stati effettuati nuovi consulti e

rispettivamente qual è il decorso della terapia ad oggi ?

La paziente è stata esaminata dal Prof. __________,

Primario di Reumatologia all’Ospedale di __________ (vedasi allegato) che in

concordanza con il sottoscritto ha suggerito un trattamento con un biologico,

dando preferenza all’Orencia (sempre in combinazione con il Methotrexat). La

paziente non ha potuto per intanto decidersi per fare questo passo. Segue

invece cure alternative presso la Clinica __________.

- Quali reputa essere le funzionalità residue

della paziente rispettivamente può compilare lo schema ELF allegato, necessario

al calcolo di prestazioni da parte degli orientatori professionali ?

Le limitazioni funzionali sono ancora quelle del

mio rapporto precedente (vedasi punto 6, risorse fisiche)

- Se vi è stato un peggioramento del quadro

clinico, mi può indicare la data di tale peggioramento ?

L’evoluzione è altalenante con episodi di

disturbi ed impedimenti maggiori. Il 30.06.2009 la signora si è procurata una

distorsione del ginocchio sinistro con ora una netta sinovialite di natura

reumatica anche in questa articolazione. Avendo subito un trauma è stato

intanto certificato un’incapacità lavorativa del 100% a carico della

Assicurazione Infortuni dal 24.07.2009 in poi (dal medico curante Dr.ssa __________,

__________)” (doc. AI 20-1).

Nello

scritto del 21 dicembre 2009 il Dr. __________, rispondendo ai quesiti posti

dall’assicuratore __________, si è così espresso:

"

(…)

a.

L’assicurata RI 1 è sempre rimasta inabile per malattia nella misura del

50% (procedura AI pendente) anche dopo la data d’esaurimento del diritto a

prestazioni in contanti d’indennità giornaliera per malattia ?

La malattia determina a tuttora un’incapacità

lavorativa che giudico del 50%.

b.

Senza infortunio, l’assicurata, sarebbe stata potenzialmente abile al

lavoro unicamente nella misura del 50% ?

Se

no, in quale percentuale ?

Si.

c.

Sommando le problematiche di malattia e infortunio, quale percentuale

d’inabilità lavorativa si giustifica attualmente ?

Non ho esaminato la

paziente sotto l’aspetto infortunistico.

L’incapacità lavorativa

per malattia del 50% si traduce in concreto in una presenza ridotta sul posto

di lavoro; con la sintomatologia (post-infortunistica) della spalla sinistra la

paziente mi ha riferito di una riduzione del rendimento durante questa presenza

lavorativa considerato circa metà di una resa normale. Calcolando l’inabilità

lavorativa in questa maniera si arriverebbe ad una incapacità lavorativa

complessiva del 75%” (doc. LAINF 56-1).

Da parte

sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico

del 23 aprile 2010 – svolto per conto dell’assicuratore infortuni __________ a

seguito dell’infortunio occorso all’assicurata il 30 giugno 2009 (caduta da uno

scalino) – ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

-

Poliartrite reumatoide con coinvolgimento

pluriarticolare.

-

Stato dopo contusione della spalla sinistra il

30.06.2009, rottura bilaterale delle cuffie dei rotatori;

-

Stato dopo contusione del ginocchio sinistro il

30.06.2009. Estese alterazioni flogistiche, eventuale sospetto di lesione

meniscale laterale." (doc. LAINF 58-6)

Il perito

ha così risposto alle domande inerenti la capacità lavorativa:

“(…)

6. Quesiti inerenti la capacità lavorativa:

a) L’assicurata è in grado di svolgere l’attuale attività

lavorativa, in che misura ?

Indipendentemente dall’aspetto medico-assicurativo

della causalità, la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa completa per

quanto attiene alle mansioni di carattere amministrativo, contatto con i

fornitori, consulenza dei clienti…

Presenza per contro di un’inabilità lavorativa

praticamente completa per le mansioni con ingaggio fisico, quali l’allestimento

delle vetrine, la gestione degli stock…" (doc. LAINF 58-6)

Nel

rapporto del 3 agosto 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la

valutazione del Dr. __________, per quanto riguarda i limiti funzionali e la

capacità lavorativa residua, ed

ha indicato

che l’attività di gerente di negozio d’arredamento con attività di tipo medio

leggero è adeguata al danno alla salute presente (doc. AI 21-2).

Il medico

curante Dr.ssa __________ nel rapporto medico all’indirizzo dell’AI, datato 10

dicembre 2009, ha confermato la diagnosi e la valutazione della capacità

lavorativa indicate dal Dr. __________ e ha confermato che la capacità

lavorativa del 50% è esistente a tutt’oggi (doc. AI 37-4).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle

valutazioni peritali del Dr. __________ e del Dr. __________, che non sono del

resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il referto dell’8 novembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in

medicina generale e dunque non specialista in reumatologia, nel quale il medico

curante ha diagnosticato una poliartrite reumatoide con coinvolgimento

pluri-articolare riprendendo quanto indicato dal Dr. __________ (doc. B).

Il Dr. __________

ha quindi indicato che il degrado della patologia fisica, associata alle

traversie in cui l’assicurata si è trovata coinvolta con gli enti assicurativi

“hanno inoltre generato un’importante depressione”. Il medico ha quindi

concluso indicando una capacità lavorativa residua non superiore al 25% (doc.

B).

Dal punto

di vista psichiatrico il referto, steso peraltro da un medico non specialista

in psichiatria, stringato per quanto attiene a tale patologia, generico, privo

di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza

una valutazione della patologia e del suo influsso sulla capacità lavorativa,

senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una

descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie i requisiti richiesti dalla

giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio

(cfr. consid. 2.7.).

Il TCA sottolinea

a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale

federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Per

quanto riguarda invece la patologia reumatologica la valutazione del medico

curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la capacità

lavorativa residua dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dall’amministrazione e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua

capacità di lavoro.

Su tale

refertazione ha poi preso posizione il medico del SMR, Dr. __________, il 18

gennaio 2011, indicando che “dal rapporto del dr. __________ non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. Rimane fuori dubbio

che l’assicurata è in grado unicamente di svolgere attività senza ingaggio

fisico come da apprezzamento dr. __________ e dr. __________” (doc. VII1).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% nell’abituale attività e

in attività adeguate.

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità dell’assicurata, gerente e proprietaria della __________,

l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente, nel proprio

allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo metodo di

calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

Considerandi

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Come

visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un

indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima

e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame

l’ispettore AI incaricato dell’inchiesta per l’attività professionale ha

ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità,

all’applicazione del metodo straordinario in quanto “non è possibile operare

un raffronto dei dati e valutare l’evoluzione dell’attività prima e dopo il

danno poiché si dispone di elementi insufficienti: manca il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell’orario di lavoro” (doc. AI 31-5).

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, peraltro

non contestate dalla ricorrente, non essendo possibile determinare

concretamente il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo

straordinario.

2.10

In applicazione del metodo

straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 15 ottobre 2009 (doc. AI 31-1).

Nel relativo rapporto

l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurata prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:

quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici,

sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,

delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari

di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

■ Ha

ridotto l'orario di apertura : dall'insorgenza del danno la signora RI 1 lavora

solo il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30, poiché afferma che la mattina le

risulterebbe impossibile - ha bisogno di tempo per essere operativa ed

efficiente. Dalle 46.5 di prima il tempo di apertura è ora di 27 ore

settimanali, con una riduzione del 42%.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione attuale)

L'assicurata non ha mai avuto dipendenti, se non

molti anni orsono. Dall'insorgenza del danno solo il fratello, che abita in

Svizzera interna, le offre una parziale collaborazione senza pretendere

remunerazione; egli è comunque proprietario del 5% del capitale azionario della

Sagl.

Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti il personale

e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

■ Maggiore

aiuto da parte del fratello che le si sostituisce in talune attività (vedi

confronto delle attività).

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

■ L'apertura

del negozio prima del danno corrisponde ad un impegno di 46,5 ore alla

settimana, dopo il danno a 27 ore settimanali con una perdita del 42%.

■ L'assicurata

indica l'impegno nella vendita in un 30%, percentuale tuttavia poco sostenibile

soprattutto se paragonata alla sistemazione del negozio (vetrine comprese); la

vendita comprende infatti molti momenti che non necessariamente sfociano in un

acquisto, ma che restano importanti nel rapporto di fiducia con il cliente.

■ Contabilità-ordinazioni

merce: sono attività che richiedono buone capacità comunicative e una tenuta

semplice della contabilità.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2

Reddito dell'assicurata:

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2001-02

Reddito tassato

(netto)

26'447

28'748

22'870

20'440

21'000

24'549

21'600

Vantaggi

1'300

3'800

16'800

12'900

16'000

12'000

12'000

Reddito dichiarato

(senza

IPG)

-16'064

- 9394

1'920

1'087

449.

C.I.

21'451

24'800

22'300

21'000

26'200

01:

21'600

02:

27'200

Alla voce «Reddito dichiarato» è indicato l'utile

dell'attività cui sono state tolte le IPG. Per ottenere invece il reddito

dichiarato dall'assicurata complessivamente, occorre aggiungere all'utile del

negozio il salario che si è attribuita di anno in anno nell'ambito della Sagl.

Osservazioni:

Non è possibile operare un raffronto dei dati e

valutare l'evoluzione dell'attività prima e dopo il danno poiché si dispone di

elementi insufficienti: manca infatti il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Parimenti possiamo affermare, per gli anni che

precedono il 2007, che l'attività si è retta, con un utile quasi in pareggio,

grazie al fatto che l'assicurata non si è mai attribuita un salario elevato;

con un salario più alto o ricorrendo ad un collaboratore il negozio non avrebbe

sicuramente chiuso in attivo.

La signora RI 1 ha dichiarato, in una lettera ma

anche nel corso del colloquio, di aver dato fondo ai propri risparmi,

dichiarazione che appare verosimile alla luce della scarsa redditività del

negozio. Si tratta tuttavia di un lavoro che l'assicurata svolge da anni e nel

quale ha investito risorse personali e professionali oltre che finanziarie,

come appunto ha affermato più volte in occasione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Lascio al segretario incaricato di valutare se

sottoporre l'incarto al Servizio in Integrazione. Ritengo che l'attività svolta

attualmente dall'assicurata sia ancora esigibile, come appunto viene indicato

medicalmente.

Ritiene necessaria una perizia?

No.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA

Reddito da valido:

Se si procede con la media del reddito tassato

corrispondente agli anni 2004-2005-2005: fr. 21'436.- netto, fr. 22'572.-

lordo, cui vanno aggiunti i vantaggi (medi) relativi agli anni considerati: fr.

15'233.-, si ottiene un reddito senza danno alla salute di fr. 37'805.-.

Reddito da invalido:

Non è possibile giungere a definire il reddito da

invalido, almeno nell'ambito di un'analisi dei conti economici e della

redditività dell'attività svolta abitualmente. Non si dispone infatti del

quadro successivo il danno, che risulterebbe verosimilmente dal conto economico

2009.

Con i dati in nostro possesso è possibile

unicamente procedere al confronto delle attività e dunque all'applicazione del

metodo straordinario.

Metodo straordinario

di valutazione

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Vendita

42%

50%

1)

Sfr. 4'170

Sfr.

21'017

Sfr. 10'508

Sistemazione

negozio

40%

80%

2)

Sfr. 4'144

Sfr.

19'891

Sfr.

15'913

Contabilità/ordinaz.

18%

0%

3)

Sfr. 5'411

Sfr.

11'688

Sfr.

0.

4)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

5)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

6)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

Totale

100%

53%

Sfr.

52'596

Sfr.

26'421

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006

1)

TA 7 pos. 27, livello di qualificazione 3, donne

2)

TA 7 pos. 35, livello di qualificazione 3, donne

3)

TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 3, donne

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 52'596

Reddito da invalido

Sfr. 26'174

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 26'421

VALUTAZIONE

Non potendo procedere con il metodo ordinario si

applica lo straordinario, sulla base delle risultanze del colloquio e dei

limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Dall'applicazione del metodo si

ottiene una perdita del 50%, che corrisponde anche al grado di

invalidità riconosciuto.

L'assicurata ha ridotto l'orario di lavoro in

misura del 42% rispetto a prima; a questo si aggiunga la necessità - sostenuta

e verosimile - di un aiuto parziale da parte del fratello, che interviene nelle

pulizie e nella sistemazione della merce, elementi a sostegno della valutazione

e del grado riconosciuto.

I postumi dell'infortunio, che hanno portato alla

difficoltà dell'assicurata di servirsi del braccio sinistro per riporre oggetti

e capi di vestiario in alto, non incidono in modo sensibile sull'attività

complessiva poiché la signora può servirsi del braccio destro per sollevare

pesi che, comunque, devono essere leggeri (come indicato dal dott. __________).

In ogni caso, prima della decisione, occorre

sottoporre il caso al medico SMR dopo un approfondimento presso il curante.

PROPOSTA

Inizio della malattia di lunga durata: 10.07.2007

Nell'attività di venditrice si propone la mezza

rendita dall'agosto 2008." (doc. AI 31/3-7)

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 15

ottobre 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.

STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6

settembre 2006).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado

di invalidità del 50% consente di mettere l'assicurata al beneficio di una

mezza rendita di invalidità.

2.11

Il TCA constata che l’amministrazione ha pure proceduto ad un raffronto dei redditi per

quanto riguarda le attività adeguate.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.

2.11.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 37’805.-- nel 2005 (cfr.

inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI 31-5) che

aggiornato al 2009 ammonta a fr. 40’500.--.

2.11.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4’280.64

mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per

l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

2.11.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4

In concreto,

nel rapporto del 21 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione

dell’8% per attività leggera e del 5% per altri fattori (doc. AI 54-3).

La

percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'818.22 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 40'500.--

(consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 43,6% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.

2.12

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

RCC 1968 pag. 434).

Nel

rapporto del 20 gennaio 2011 la consulente in integrazione professionale ha

rilevato che nonostante l’assicurata “presenta un minor discapito economico

in un’attività adeguata (4.2), non si ritiene esigibile il cambio di

professione. Anche tenuto conto che sarà sicuramente più facile limitarsi a

svolgere solamente i lavori che i suoi limiti funzionali le permettono”

(doc VII2).

In sede di risposta di

causa del 10 febbraio 2011 l’Ufficio AI, sulla base del rapporto della

Consulente in integrazione del 20 gennaio 2011, ha riconosciuto quindi un grado AI del 50% per il periodo dal 1° agosto 2010 in poi e il conseguente diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. VII+1-2).

Questa Corte condivide la

posizione dell’amministrazione anche in considerazione della sentenza

9C_1034/2010 del 20 maggio 2011, dove il TF ha dato ragione alla Corte

cantonale vodese che non ha ritenuto giustificato, visto l’insieme delle

circostanze soggettive e oggettive, l’abbandono da parte del ricorrente della

sua precedente attività di carrozziere indipendente.

2.13

Per quanto

concerne il periodo precedente l’UAI ha constatato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

-

50% dal 10.07.2007

-

100% dal 01.10.2007

-

50% dal 08.10.2007

-

100% dal 01.08.2008

-

50% dal 16.08.2008

-

100% dal 24.07.2009

-

75% dal 24.08.2009

-

50% dal 01.05.2010

In

considerazione dei periodi d’incapacità lavorativa suindicati è da ritenere

corretta l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità (grado 50%)

limitatamente al periodo dal 1° luglio 2008 (alla scande dell’anno di attesa)

al 30 settembre 2009 e una rendita intera (grado 75%) dal 1° ottobre 2009 (tre

mesi dopo il peggioramento dello stato di salute) al 31 luglio 2010 e una mezza

rendita d’invalidità (grado 50%) dal 1° agosto 2010, tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute .

Dalla

documentazione agli atti emerge infatti che l’assicurata dopo l’infortunio del

30.

giugno 2009 (caduta con trauma contusivo al ginocchio e alla spalla sinistra;

cfr. doc. LAINF 2-1) ha subìto un peggioramento dei dolori e della funzionalità

della spalla sinistra che ha determinato un’inabilità lavorativa completa dal

24.

luglio 2009, poi ridotta la 75% dall’agosto 2009 sino al 30 aprile 2010. In seguito in ambito LAINF non vi sono più postumi infortunistici e l’assicurata è ritenuta

inabile al 50% solo per l’artrite reumatoide (doc. AI 47-1)

La decisione impugnata va, dunque, modificata nel

senso che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° luglio 2008 al 30

settembre 2009 ad una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e

una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2010.

2.14

L’insorgente,

nel proprio atto ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di “un approfondito

esame medico-specialistico dello stato di salute della Signora RI 1 e del

conseguente impatto invalidante sulla sua capacità di guadagno” (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.15

Parzialmente vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha

diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.16

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 250.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 28

ottobre 2010 impugnata è annullata.

§§ L’assicurata ha diritto ad una mezza rendita

dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009, ad una rendita intera dal 1°

ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e ad una mezza rendita d’invalidità dal

1° agosto 2010 in poi.

2. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

L’UAI

verserà all’assicurata fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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