32.2010.349
Metodo straordinario. Decisione modificata. L'assicurata ha diritto a una mezza rendita dal 1.7.2008 al 30.9.2009, ad una rendita intera dal 1.10.2009 al 31.7.2010 e mezza rendita dal 1.10.2010
16 giugno 2011Italiano64 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.349
Data decisione, Autorità:
16.06.2011, TCA
Titolo:
Metodo straordinario. Decisione modificata. L'assicurata ha diritto a una mezza rendita dal 1.7.2008 al 30.9.2009, ad una rendita intera dal 1.10.2009 al 31.7.2010 e mezza rendita dal 1.10.2010
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
METODO STRAORDINARIO
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.349
LG/sc
Lugano
16 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1952, attiva a tempo parziale quale gerente della __________, in data 1°
settembre 2008, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni
AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “poliartrite
reumatoide” (doc. AI 6-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per
l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1), l’UAI con decisione del
28 ottobre 2010 (doc. AI 60-1), preavvisata con progetto del 25 giugno 2010
(doc. AI 55-1), ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità
(grado 50%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 settembre
2009, una rendita intera (grado 75%) dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e un
quarto di rendita dal 1° agosto 2010 (grado 44%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera a
far tempo dal 1° luglio 2008 (doc. I).
Sostanzialmente
l’insorgente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che
non ha sottoposto l’assicurata ad alcuna visita peritale, rispettivamente ad un
accertamento specialistico. Il legale ha fatto riferimento, a sostegno delle
proprie argomentazioni, al parere del medico curante Dr. __________ che ritiene
RI 1 abile nella misura massima del 25% (doc. B)
1.4. In risposta
l’UAI, dopo aver sottoposto il nuovo referto del Dr. __________ al vaglio del
SMR, ha confermato il provvedimento impugnato (per quel che concerne il periodo
dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2010) fondandosi sulle valutazioni del Dr. __________
e del Dr. __________, nonché sul rapporto della consulente in integrazione
professionale, mentre ha riformato la decisione per il periodo dal 1° agosto
2010 attribuendo una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) (doc. VII+1-2).
1.5. In data 14
marzo 2011 l’assicurata ha preso atto del riconoscimento di una mezza rendita
d’invalidità, a far tempo dal 1° agosto 2010, mantenendo tuttavia le proprie
pretese ricorsuali. In particolare l’avv. RA 1 ha messo in evidenza l’assenza
di un approfondimento medico-specialistico dello stato di salute
dell’assicurata, di cui è chiesta l’assunzione (doc. IX).
Il
doc. IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata una mezza rendita d’invalidità dal 1° luglio 2008 al 30
settembre 2009, una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e un
quarto di rendita dal 1° agosto 2010.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato
dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)"
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nel caso in
esame, per quanto concerne lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto
riferimento al rapporto medico dell’8 settembre 2008 del Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia, il quale ha posto la seguente diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa:
"
(…)
-
artrite reumatoide sieronegativa, anti-CCP
positivi (diagnosi 07/07), anodulare, erosiva ? con attività clinica umorale
importante, cortico-dipendente malgrado una cura di fondo con MTX;
-
osteoporosi in trattamento." (doc. AI 9-2)
Lo
specialista ha quindi riconosciuto i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
"
(…)
50% dal 10.07.07 al 30.09.07
100% dal 01.10.07 al 07.10.07
50% dal 08.10.07 al 31.07.08
100% dal 01.08.08 al 15.08.08
50% dal 16.08.08 continua."
(doc. AI 9-2)
Il medico
del SMR, Dr. __________, in data 22 luglio 2009, ha chiesto un aggiornamento del quadro valetudinario al Dr. __________:
"
(…)
- Qual è il decorso clinico ad oggi ?
La situazione clinica è caratterizzata dalla
persistenza di sinoviti in particolare ai polsi con impedimenti della funzionalità
delle mani. A paragone del mio rapporto di settembre 2008 non vi è stato alcun
miglioramento.
- Sono stati effettuati nuovi consulti e
rispettivamente qual è il decorso della terapia ad oggi ?
La paziente è stata esaminata dal Prof. __________,
Primario di Reumatologia all’Ospedale di __________ (vedasi allegato) che in
concordanza con il sottoscritto ha suggerito un trattamento con un biologico,
dando preferenza all’Orencia (sempre in combinazione con il Methotrexat). La
paziente non ha potuto per intanto decidersi per fare questo passo. Segue
invece cure alternative presso la Clinica __________.
- Quali reputa essere le funzionalità residue
della paziente rispettivamente può compilare lo schema ELF allegato, necessario
al calcolo di prestazioni da parte degli orientatori professionali ?
Le limitazioni funzionali sono ancora quelle del
mio rapporto precedente (vedasi punto 6, risorse fisiche)
- Se vi è stato un peggioramento del quadro
clinico, mi può indicare la data di tale peggioramento ?
L’evoluzione è altalenante con episodi di
disturbi ed impedimenti maggiori. Il 30.06.2009 la signora si è procurata una
distorsione del ginocchio sinistro con ora una netta sinovialite di natura
reumatica anche in questa articolazione. Avendo subito un trauma è stato
intanto certificato un’incapacità lavorativa del 100% a carico della
Assicurazione Infortuni dal 24.07.2009 in poi (dal medico curante Dr.ssa __________,
__________)” (doc. AI 20-1).
Nello
scritto del 21 dicembre 2009 il Dr. __________, rispondendo ai quesiti posti
dall’assicuratore __________, si è così espresso:
"
(…)
a.
L’assicurata RI 1 è sempre rimasta inabile per malattia nella misura del
50% (procedura AI pendente) anche dopo la data d’esaurimento del diritto a
prestazioni in contanti d’indennità giornaliera per malattia ?
La malattia determina a tuttora un’incapacità
lavorativa che giudico del 50%.
b.
Senza infortunio, l’assicurata, sarebbe stata potenzialmente abile al
lavoro unicamente nella misura del 50% ?
Se
no, in quale percentuale ?
Si.
c.
Sommando le problematiche di malattia e infortunio, quale percentuale
d’inabilità lavorativa si giustifica attualmente ?
Non ho esaminato la
paziente sotto l’aspetto infortunistico.
L’incapacità lavorativa
per malattia del 50% si traduce in concreto in una presenza ridotta sul posto
di lavoro; con la sintomatologia (post-infortunistica) della spalla sinistra la
paziente mi ha riferito di una riduzione del rendimento durante questa presenza
lavorativa considerato circa metà di una resa normale. Calcolando l’inabilità
lavorativa in questa maniera si arriverebbe ad una incapacità lavorativa
complessiva del 75%” (doc. LAINF 56-1).
Da parte
sua il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico
del 23 aprile 2010 – svolto per conto dell’assicuratore infortuni __________ a
seguito dell’infortunio occorso all’assicurata il 30 giugno 2009 (caduta da uno
scalino) – ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
-
Poliartrite reumatoide con coinvolgimento
pluriarticolare.
-
Stato dopo contusione della spalla sinistra il
30.06.2009, rottura bilaterale delle cuffie dei rotatori;
-
Stato dopo contusione del ginocchio sinistro il
30.06.2009. Estese alterazioni flogistiche, eventuale sospetto di lesione
meniscale laterale." (doc. LAINF 58-6)
Il perito
ha così risposto alle domande inerenti la capacità lavorativa:
“(…)
6. Quesiti inerenti la capacità lavorativa:
a) L’assicurata è in grado di svolgere l’attuale attività
lavorativa, in che misura ?
Indipendentemente dall’aspetto medico-assicurativo
della causalità, la signora RI 1 presenta una capacità lavorativa completa per
quanto attiene alle mansioni di carattere amministrativo, contatto con i
fornitori, consulenza dei clienti…
Presenza per contro di un’inabilità lavorativa
praticamente completa per le mansioni con ingaggio fisico, quali l’allestimento
delle vetrine, la gestione degli stock…" (doc. LAINF 58-6)
Nel
rapporto del 3 agosto 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la
valutazione del Dr. __________, per quanto riguarda i limiti funzionali e la
capacità lavorativa residua, ed
ha indicato
che l’attività di gerente di negozio d’arredamento con attività di tipo medio
leggero è adeguata al danno alla salute presente (doc. AI 21-2).
Il medico
curante Dr.ssa __________ nel rapporto medico all’indirizzo dell’AI, datato 10
dicembre 2009, ha confermato la diagnosi e la valutazione della capacità
lavorativa indicate dal Dr. __________ e ha confermato che la capacità
lavorativa del 50% è esistente a tutt’oggi (doc. AI 37-4).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle
valutazioni peritali del Dr. __________ e del Dr. __________, che non sono del
resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessata.
Tale non
può essere il referto dell’8 novembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in
medicina generale e dunque non specialista in reumatologia, nel quale il medico
curante ha diagnosticato una poliartrite reumatoide con coinvolgimento
pluri-articolare riprendendo quanto indicato dal Dr. __________ (doc. B).
Il Dr. __________
ha quindi indicato che il degrado della patologia fisica, associata alle
traversie in cui l’assicurata si è trovata coinvolta con gli enti assicurativi
“hanno inoltre generato un’importante depressione”. Il medico ha quindi
concluso indicando una capacità lavorativa residua non superiore al 25% (doc.
B).
Dal punto
di vista psichiatrico il referto, steso peraltro da un medico non specialista
in psichiatria, stringato per quanto attiene a tale patologia, generico, privo
di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza
una valutazione della patologia e del suo influsso sulla capacità lavorativa,
senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una
descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie i requisiti richiesti dalla
giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio
(cfr. consid. 2.7.).
Il TCA sottolinea
a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale
federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Per
quanto riguarda invece la patologia reumatologica la valutazione del medico
curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la capacità
lavorativa residua dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dall’amministrazione e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua
capacità di lavoro.
Su tale
refertazione ha poi preso posizione il medico del SMR, Dr. __________, il 18
gennaio 2011, indicando che “dal rapporto del dr. __________ non risulta una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. Rimane fuori dubbio
che l’assicurata è in grado unicamente di svolgere attività senza ingaggio
fisico come da apprezzamento dr. __________ e dr. __________” (doc. VII1).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 50% nell’abituale attività e
in attività adeguate.
2.9. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità dell’assicurata, gerente e proprietaria della __________,
l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).
L’insorgente, nel proprio
allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo metodo di
calcolo del grado d’invalidità (doc. I).
Considerandi
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Come
visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un
indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nel caso in esame
l’ispettore AI incaricato dell’inchiesta per l’attività professionale ha
ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità,
all’applicazione del metodo straordinario in quanto “non è possibile operare
un raffronto dei dati e valutare l’evoluzione dell’attività prima e dopo il
danno poiché si dispone di elementi insufficienti: manca il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell’orario di lavoro” (doc. AI 31-5).
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, peraltro
non contestate dalla ricorrente, non essendo possibile determinare
concretamente il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo
straordinario.
2.10
In applicazione del metodo
straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 15 ottobre 2009 (doc. AI 31-1).
Nel relativo rapporto
l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurata prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:
quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(cambiamenti logistici,
sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,
delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari
di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
■ Ha
ridotto l'orario di apertura : dall'insorgenza del danno la signora RI 1 lavora
solo il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.30, poiché afferma che la mattina le
risulterebbe impossibile - ha bisogno di tempo per essere operativa ed
efficiente. Dalle 46.5 di prima il tempo di apertura è ora di 27 ore
settimanali, con una riduzione del 42%.
SITUAZIONE DEL PERSONALE
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione attuale)
L'assicurata non ha mai avuto dipendenti, se non
molti anni orsono. Dall'insorgenza del danno solo il fratello, che abita in
Svizzera interna, le offre una parziale collaborazione senza pretendere
remunerazione; egli è comunque proprietario del 5% del capitale azionario della
Sagl.
Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti il personale
e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
■ Maggiore
aiuto da parte del fratello che le si sostituisce in talune attività (vedi
confronto delle attività).
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1
■ L'apertura
del negozio prima del danno corrisponde ad un impegno di 46,5 ore alla
settimana, dopo il danno a 27 ore settimanali con una perdita del 42%.
■ L'assicurata
indica l'impegno nella vendita in un 30%, percentuale tuttavia poco sostenibile
soprattutto se paragonata alla sistemazione del negozio (vetrine comprese); la
vendita comprende infatti molti momenti che non necessariamente sfociano in un
acquisto, ma che restano importanti nel rapporto di fiducia con il cliente.
■ Contabilità-ordinazioni
merce: sono attività che richiedono buone capacità comunicative e una tenuta
semplice della contabilità.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2
Reddito dell'assicurata:
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2001-02
Reddito tassato
(netto)
26'447
28'748
22'870
20'440
21'000
24'549
21'600
Vantaggi
1'300
3'800
16'800
12'900
16'000
12'000
12'000
Reddito dichiarato
(senza
IPG)
-16'064
- 9394
1'920
1'087
449.
C.I.
21'451
24'800
22'300
21'000
26'200
01:
21'600
02:
27'200
Alla voce «Reddito dichiarato» è indicato l'utile
dell'attività cui sono state tolte le IPG. Per ottenere invece il reddito
dichiarato dall'assicurata complessivamente, occorre aggiungere all'utile del
negozio il salario che si è attribuita di anno in anno nell'ambito della Sagl.
Osservazioni:
Non è possibile operare un raffronto dei dati e
valutare l'evoluzione dell'attività prima e dopo il danno poiché si dispone di
elementi insufficienti: manca infatti il conto economico 2009 a verifica della perdita economica indotta dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Parimenti possiamo affermare, per gli anni che
precedono il 2007, che l'attività si è retta, con un utile quasi in pareggio,
grazie al fatto che l'assicurata non si è mai attribuita un salario elevato;
con un salario più alto o ricorrendo ad un collaboratore il negozio non avrebbe
sicuramente chiuso in attivo.
La signora RI 1 ha dichiarato, in una lettera ma
anche nel corso del colloquio, di aver dato fondo ai propri risparmi,
dichiarazione che appare verosimile alla luce della scarsa redditività del
negozio. Si tratta tuttavia di un lavoro che l'assicurata svolge da anni e nel
quale ha investito risorse personali e professionali oltre che finanziarie,
come appunto ha affermato più volte in occasione dell'incontro.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Lascio al segretario incaricato di valutare se
sottoporre l'incarto al Servizio in Integrazione. Ritengo che l'attività svolta
attualmente dall'assicurata sia ancora esigibile, come appunto viene indicato
medicalmente.
Ritiene necessaria una perizia?
No.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA
Reddito da valido:
Se si procede con la media del reddito tassato
corrispondente agli anni 2004-2005-2005: fr. 21'436.- netto, fr. 22'572.-
lordo, cui vanno aggiunti i vantaggi (medi) relativi agli anni considerati: fr.
15'233.-, si ottiene un reddito senza danno alla salute di fr. 37'805.-.
Reddito da invalido:
Non è possibile giungere a definire il reddito da
invalido, almeno nell'ambito di un'analisi dei conti economici e della
redditività dell'attività svolta abitualmente. Non si dispone infatti del
quadro successivo il danno, che risulterebbe verosimilmente dal conto economico
2009.
Con i dati in nostro possesso è possibile
unicamente procedere al confronto delle attività e dunque all'applicazione del
metodo straordinario.
Metodo straordinario
di valutazione
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
Vendita
42%
50%
1)
Sfr. 4'170
Sfr.
21'017
Sfr. 10'508
Sistemazione
negozio
40%
80%
2)
Sfr. 4'144
Sfr.
19'891
Sfr.
15'913
Contabilità/ordinaz.
18%
0%
3)
Sfr. 5'411
Sfr.
11'688
Sfr.
0.
4)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
5)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
6)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
Totale
100%
53%
Sfr.
52'596
Sfr.
26'421
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006
1)
TA 7 pos. 27, livello di qualificazione 3, donne
2)
TA 7 pos. 35, livello di qualificazione 3, donne
3)
TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 3, donne
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 52'596
Reddito da invalido
Sfr. 26'174
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 26'421
VALUTAZIONE
Non potendo procedere con il metodo ordinario si
applica lo straordinario, sulla base delle risultanze del colloquio e dei
limiti funzionali medicalmente riconosciuti. Dall'applicazione del metodo si
ottiene una perdita del 50%, che corrisponde anche al grado di
invalidità riconosciuto.
L'assicurata ha ridotto l'orario di lavoro in
misura del 42% rispetto a prima; a questo si aggiunga la necessità - sostenuta
e verosimile - di un aiuto parziale da parte del fratello, che interviene nelle
pulizie e nella sistemazione della merce, elementi a sostegno della valutazione
e del grado riconosciuto.
I postumi dell'infortunio, che hanno portato alla
difficoltà dell'assicurata di servirsi del braccio sinistro per riporre oggetti
e capi di vestiario in alto, non incidono in modo sensibile sull'attività
complessiva poiché la signora può servirsi del braccio destro per sollevare
pesi che, comunque, devono essere leggeri (come indicato dal dott. __________).
In ogni caso, prima della decisione, occorre
sottoporre il caso al medico SMR dopo un approfondimento presso il curante.
PROPOSTA
Inizio della malattia di lunga durata: 10.07.2007
Nell'attività di venditrice si propone la mezza
rendita dall'agosto 2008." (doc. AI 31/3-7)
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 15
ottobre 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.
STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6
settembre 2006).
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Il grado
di invalidità del 50% consente di mettere l'assicurata al beneficio di una
mezza rendita di invalidità.
2.11
Il TCA constata che l’amministrazione ha pure proceduto ad un raffronto dei redditi per
quanto riguarda le attività adeguate.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.
2.11.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 37’805.-- nel 2005 (cfr.
inchiesta per l’attività professionale indipendente, doc. AI 31-5) che
aggiornato al 2009 ammonta a fr. 40’500.--.
2.11.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4’280.64
mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per
l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).
2.11.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005.
nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.11.4
In concreto,
nel rapporto del 21 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione
dell’8% per attività leggera e del 5% per altri fattori (doc. AI 54-3).
La
percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata
dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'818.22 confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 40'500.--
(consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 43,6% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.
2.12
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
RCC 1968 pag. 434).
Nel
rapporto del 20 gennaio 2011 la consulente in integrazione professionale ha
rilevato che nonostante l’assicurata “presenta un minor discapito economico
in un’attività adeguata (4.2), non si ritiene esigibile il cambio di
professione. Anche tenuto conto che sarà sicuramente più facile limitarsi a
svolgere solamente i lavori che i suoi limiti funzionali le permettono”
(doc VII2).
In sede di risposta di
causa del 10 febbraio 2011 l’Ufficio AI, sulla base del rapporto della
Consulente in integrazione del 20 gennaio 2011, ha riconosciuto quindi un grado AI del 50% per il periodo dal 1° agosto 2010 in poi e il conseguente diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. VII+1-2).
Questa Corte condivide la
posizione dell’amministrazione anche in considerazione della sentenza
9C_1034/2010 del 20 maggio 2011, dove il TF ha dato ragione alla Corte
cantonale vodese che non ha ritenuto giustificato, visto l’insieme delle
circostanze soggettive e oggettive, l’abbandono da parte del ricorrente della
sua precedente attività di carrozziere indipendente.
2.13
Per quanto
concerne il periodo precedente l’UAI ha constatato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
-
50% dal 10.07.2007
-
100% dal 01.10.2007
-
50% dal 08.10.2007
-
100% dal 01.08.2008
-
50% dal 16.08.2008
-
100% dal 24.07.2009
-
75% dal 24.08.2009
-
50% dal 01.05.2010
In
considerazione dei periodi d’incapacità lavorativa suindicati è da ritenere
corretta l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità (grado 50%)
limitatamente al periodo dal 1° luglio 2008 (alla scande dell’anno di attesa)
al 30 settembre 2009 e una rendita intera (grado 75%) dal 1° ottobre 2009 (tre
mesi dopo il peggioramento dello stato di salute) al 31 luglio 2010 e una mezza
rendita d’invalidità (grado 50%) dal 1° agosto 2010, tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute .
Dalla
documentazione agli atti emerge infatti che l’assicurata dopo l’infortunio del
30.
giugno 2009 (caduta con trauma contusivo al ginocchio e alla spalla sinistra;
cfr. doc. LAINF 2-1) ha subìto un peggioramento dei dolori e della funzionalità
della spalla sinistra che ha determinato un’inabilità lavorativa completa dal
24.
luglio 2009, poi ridotta la 75% dall’agosto 2009 sino al 30 aprile 2010. In seguito in ambito LAINF non vi sono più postumi infortunistici e l’assicurata è ritenuta
inabile al 50% solo per l’artrite reumatoide (doc. AI 47-1)
La decisione impugnata va, dunque, modificata nel
senso che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° luglio 2008 al 30
settembre 2009 ad una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e
una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2010.
2.14
L’insorgente,
nel proprio atto ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di “un approfondito
esame medico-specialistico dello stato di salute della Signora RI 1 e del
conseguente impatto invalidante sulla sua capacità di guadagno” (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.15
Parzialmente vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha
diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.16
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 250.-- a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 28
ottobre 2010 impugnata è annullata.
§§ L’assicurata ha diritto ad una mezza rendita
dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009, ad una rendita intera dal 1°
ottobre 2009 al 31 luglio 2010 e ad una mezza rendita d’invalidità dal
1° agosto 2010 in poi.
2. Le spese
per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.
L’UAI
verserà all’assicurata fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster