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Decisione

32.2010.35

Irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso inoltrato dall'assicurato

21 luglio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre

2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.4. Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94

consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi

sono giuridicamente irrilevanti, riservati i casi in cui vada tutelata la buona

fede di un assicurato, come nell’ipotesi in cui la seconda notificazione abbia

luogo prima che sia scaduto il termine originario senza riserve e con

l’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. STF C 189/05 del 5 gennaio 2006; I

366/04 del 27 aprile 2005).

Con

sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta

Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in

applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una

cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un

ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio

raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine

di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario mantiene la

sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art.

38 cpv. 2bis LPGA.

La

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto.

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto

2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H

338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139

consid. 1, pag. 142-144).

La

giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con

una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per

una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima,

senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare

l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad

agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la

notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC

1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA

del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00).

Nel caso

di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire

l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere

il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa

Considerandi

comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione

dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato

non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa

prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità

di condurre la procedura diligentemente.

Se

l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si

allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone

l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della

decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili

circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di

un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14

settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid.

2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al

riguardo cfr. pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg.

2.5

Nell'evenienza

concreta occorre, innanzitutto, osservare che RI 1 doveva attendersi

l’emanazione di una decisione da parte dell’UAI, avendo lo stesso, il 31 agosto

2009, inoltrato le proprie osservazioni al progetto di decisione del 5 agosto

2009.

con cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non

essendo il grado d’invalidità pensionabile (doc. 27-1, 28-1).

Il

ricorrente, pertanto, era tenuto a provvedere affinché la decisione potesse

essergli agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.).

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere che, nel caso in esame, la

decisione dell’UAI del 9 dicembre 2009 è stata correttamente notificata

all’assicurato.

In

effetti il provvedimento menzionato è stato spedito per plico raccomandato l’11

dicembre 2009 (cfr. doc. AI 36-1 e estratto Track & Trace) e non il 7

gennaio 2010 come indica invece RI 1 nel proprio ricorso del 2 febbraio 2010

(doc. I).

Il 14

dicembre 2009 nella buca delle lettere dell’assicurato è stato depositato il

relativo invito di ritiro. La decisione contestata non è, tuttavia, mai stata

ritirata dall’interessato. L’ufficio postale di destinazione, decorso il

periodo di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.), l’ha quindi rinviata

al mittente il 22 dicembre 2009 (doc. AI 36-2 e estratto Track & Trace). La

decisione del 9 dicembre 2009 è poi stata rispedita all’insorgente per posta B

(doc. III).

L’ultimo

giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui

ha luogo la notifica di una decisione, spedita per raccomandata ma non

ritirata, corrisponde in casu al 21 dicembre 2009.

La circostanza

che la decisione del 9 dicembre 2009 sia stata nuovamente spedita

all’assicurato mediante posta semplice si rivela, nel caso in esame,

ininfluente.

Risulta,

di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere, in

considerazione dell’interruzione per le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (art. 11 lett.c Lptca), ha iniziato a decorrere il 3 gennaio

2010.

ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2010.

Entro

questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a

questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

Consegnato

alla Posta, per contro, solo martedì 2 febbraio 2010 2010 (cfr. il timbro

postale apposto sulla busta di invio raccomandato, doc. I), il ricorso

dell’insorgente si rivela tardivo.

L’impugnativa

dell’assicurato è, perciò, irricevibile.

2.6

Va peraltro

sottolineato, a titolo abbondanziale, che anche qualora fosse stato ricevibile

il ricorso avrebbe dovuto essere respinto nel merito. In effetti, il perito del

SMR, Dr. __________, si è espresso chiaramente sia per quanto riguarda la

diagnosi delle patologie di cui soffre il ricorrente sia in merito alla

capacità lavorativa residua, e la sua valutazione non è stata contestata

validamente da altri specialisti. Il ricorrente infatti non ha prodotto la

benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione

dell’amministrazione.

2.7

L’assicurato

nell’intestazione del proprio allegato ricorsuale ha indicato “domanda di

assistenza giudiziaria” senza tuttavia sviluppare, né tantomeno documentare

tale richiesta.

Questa

Corte rileva al riguardo che la presente vertenza doveva apparire, dopo un

esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Non

essendo soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole la

domanda di assistenza giudiziaria va in ogni caso respinta (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese di

procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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