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Decisione

32.2010.352

Domanda di revisione. Conferma perizia multidisciplinare. Assistenza giudiziaria respinta

20 giugno 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Avviata

la procedura di revisione, l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il SAM di

eseguire una perizia multidisciplinare. Dal rapporto, datato 19 agosto 2010

(doc. AI 120), risulta che i periti, dopo aver riassunto gli atti medici ed

esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consulti specialistici

esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

media gravità ICD-10 F 33.1.

Sindrome lombospondilogena cronica, con/su:

- incipiente osteocondrosi L5-S1.

Sindrome dolorosa cronica e lieve disfunzione della

spalla ds., con/su:

- sospetta ri-rottura della cuffia

dei rotatori;

- stato dopo infortunio

nel 1999 e nel 2001, con rottura del sottoscapolare e capo lungo del bicipite;

- stato dopo

stabilizzazione anteriore nel 1999 e ricostruzione dei tendini lesi nel 2002.

Parziale anchilosi del retro piede ds., con/su:

- stato dopo frattura esposta nel

1985;

- stato dopo due interventi chirurgici

anamnestici;

- stato dopo intervento correttivo

per contrattura delle dita nel 2004.

Stato dopo amputazione traumatica parziale delle

falangi distali delle dita III-IV mano sin. nel 1985.

Stato dopo distorsione del I dito mano ds. con lesione

parziale del legamento collaterale ulnare nel 2004.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Asma bronchiale leggera con componente allergica.

Stato dopo tonsillectomia. (…)" (Doc. AI

120/13-14)

Visti

i singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al

50% nella sua precedente attività di magazziniere, in modo invariato rispetto

alla precedente perizia del 28 luglio 2004. I periti hanno posto la seguente

valutazione delle singole patologie in merito alla capacità lavorativa:

"

(…)

A causa della patologia psichiatrica, non sono indicate

misure d'integrazione professionale e l'A. risulta inabile al lavoro nella

misura del 50% per ogni attività professionale, in modo invariato dal 2003.

Per la patologia reumatologica, in un'attività adatta,

l'A. sarebbe abile al lavoro in misura non inferiore al 60%. Dovrebbe trattarsi

di un'attività leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena,

eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione/rotazione del

tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla ds. e movimenti

ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore ds., eviti lunghi

spostamenti a piedi o spostamenti frequenti, nonché spostamenti su terreno

accidentato o salire/scendere le scale, particolarmente scale a pioli.

A causa della concomitante malattia polmonare, deve

inoltre essere evitata l'esposizione a sostanze irritanti per le vie

respiratorie.

Le percentuali d'incapacità lavorativa per le varie

patologie non deve essere sommate, compensandosi vicendevolmente. L'A. risulta

quindi complessivamente inabile al lavoro nella misura del 50% per ogni

attività, in modo invariato dal 2003.

Nonostante la capacità lavorativa residua del 50%, l'A.

non esercita nessuna attività lavorativa dall'estate 2003.

Per l'attività di casalingo, l'A. mantiene una capacità

lavorativa non inferiore all'80%. (…)" (Doc. AI 120/18-19)

In

merito alle attività adeguate essi hanno concluso:

"

(…)

L'incapacità lavorativa del 50%, intesa come

diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, rimasta invariata

rispetto alla precedente valutazione peritale SAM del 28.7.2004, è giustificata

dalla concomitante presenza delle patologie psichiatrica e

reumatologico-ortopedica.

La patologia psichiatrica è rimasta sostanzialmente

invariata rispetto alla precedente valutazione peritale e implica, come già

allora, un'incapacità lavorativa del 50% con prognosi stazionaria.

Anche la patologia reumatologico-ortopedica non ha

subìto variazioni di rilievo negli ultimi anni e implica una diminuzione della

capacità lavorativa del 50%, rimasta invariata rispetto alla precedente valutazione

del 28.7.2004.

In questo senso non può essere condivisa la valutazione

della capacità lavorativa formulata dallo specialista neurologo Dr. med. __________

in occasione della sua visita di inizio 2009 (vedasi atto 21.1.2009), quando

considerava necessario portare la rendita AI al 100%, senza fornire elementi oggettivi

a supporto nella sua valutazione, essendo anche da parte sua confermato un

quadro clinico stabile e cronico, caratterizzato da una sindrome algica a

livello lombare sulla nota discopatia L5-S1, senza sintomi neurologici.

Non riscontriamo altre patologie con influsso sulla

capacità lavorativa.

Le percentuali di incapacità lavorativa per la

patologia somatica e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate,

in quanto si compensano vicendevolmente. (…)" (Doc. AI 120-18)

La

perizia del SAM è stata fatta propria dal SMR con rapporto 30 agosto 2010 (doc.

AI 122).

Ritenendo

l’attuale valutazione sovrapponibile a quella del 2004, con la decisione

contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione e confermato

l’erogazione della mezza rendita.

2.6. Con

il presente ricorso l’assicurato sostiene invece un peggioramento delle proprie

condizioni di salute, in particolare per quanto riguarda l’aspetto reumatologico.

Occorre innanzitutto rilevare che l’insorgente non contesta

le risultanze della seconda perizia SAM, ma le conclusioni tratte dall’amministrazione.

Occorre del resto ricordare che, secondo giurisprudenza, le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni

o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni

su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di

forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in

causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007), indizi che nel caso della perizia multidisciplinare qui in discussione

non sussistono.

Nell’ambito della

perizia SAM 28 luglio 2004, con rapporto 29 giugno 2004

il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, aveva ritenuto

l’assicurato abile al 50% nella sua professione di magazziniere, manovale e

autista, spiegando che la riduzione della capacità lavorativa era dovuta alla

limitazione funzionale alla spalla destra, alla presenza di una osteocondrosi

lombosacrale ed alla rigidità parziale ma importante del retropiede destro.

In

merito all’esigibilità di altre attività lucrative egli aveva evidenziato:

" 8. Integrazione lavorativa

Una integrazione lavorativa è possibile in caso di

difficoltà sull'abituale posto di lavoro anche auspicabile. Il signor RI 1 non

ha ancora raggiunto i 50 anni. Appare importante evitare lavori fisicamente

molto pesanti, lavori che esigano degli sforzi al di sopra del livello delle

spalle e che esigano il trasporto di pesi rilevanti oltre i 12 kg. Sono pure nei limiti del possibile da evitare percorsi più lunghi su terreni accidentati. Si

pensa a attività lavorative nel campo della meccanica medio-leggera. È possibile

pure un'attività nel settore commerciale, nel sorteggio e nella distribuzione

di generi alimentari, ortofrutticoli eccetera. Pure un'attività in magazzino

entra in considerazione purché siano rispettate le riserve sopra espresse. Nella

migliore delle ipotesi comunque la capacità lavorativa raggiungerà al massimo

il 70%. Infatti le varie sequele provocano un certo ritardo nei movimenti e un

affaticamento rapido."

(sottolineatura del redattore; doc. AI 29-26)

Nel rapporto 3

maggio 2010, reso nell’ambito della seconda perizia SAM, poste le diagnosi

reumatologiche elencate al considerando precedente, con riferimento alla valutazione

del 29 giugno 2004 del dr. __________ del 2004 il dr. __________ ha concluso che “in questi

anni la situazione è rimasta invariata per quanto riguarda la capacità

lavorativa dal punto di vista reumatologico/ortopedico” (perizia p. 3; doc.

AI 120-124). Il perito ha infatti valutato l’assicurato inabile al 50% nella

sua attività precedentemente svolta, facendo presente, come lo fece allora il

dr. __________, che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai

problemi lombari, alla spalla destra ed al piede destro (perizia p. 5). Alla domanda

riguardo ad eventuali provvedimenti d’integrazione egli ha risposto che “dal

punto di vista reumatologico teorico è possibile offrire all’assicurato

provvedimenti d’integrazione professionale in un’attività leggera ed adatta del

50%” (perizia p. 6).

In merito alla

residua capacità lavorativa in altre attività (punto no. 8 della perizia), il

dr. __________ ha rilevato che:

"

(…)

L'assicurato è in grado di svolgere un'attività

leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena ed eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, che

eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla destra e movimenti

ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore destro, che eviti

lunghi spostamenti a piedi o spostamenti frequenti nonché spostamenti su

terreno accidentato o il salire e scendere le scale particolarmente scale a

pioli, a tempo pieno ma con un rendimento ridotto fino al 40%. (…)" (Doc.

AI 120-25)

Tenuto conto della

succitata risposta, l’assicurato non può concludere, come sostenuto nel ricorso

(p. 6), che “l’abilità al lavoro del ricorrente è dal 40% in attività adatta

(leggera con limitazioni), con conseguente inabilità del 60%, come indicato dal

dr. __________ al punto 8 della propria perizia alla domanda specifica sulla

capacità lavorativa dell’assicurato di svolgere un’attività adatta”. Piuttosto

si tratta, vista la riduzione del 40%, di una residua abilità in attività adeguate

del 60%.

Rispetto alla

valutazione medico-teorica del dr. __________ quanto sostenuto dal dr. __________

può apparire un peggioramento della componente reumatologica. Si tratta

tuttavia di una diversa valutazione di una situazione rimasta sostanzialmente

invariata.

Non

va tuttavia dimenticato che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta,

come nel 2004, un’abilità lavorativa in qualsiasi attività – quindi

anche nella propria – nella misura del 50%, valutazione, questa, confermata dal

consulto del 14 maggio 2010 della dr. __________, attiva presso il Servizio di __________

(cfr. rapporto 31 maggio 2010, doc. AI 120-27), rimasto incontestato.

Dal

momento che, come valutato dal SAM (cfr. perizia punto 8, p. 18; doc. AI

120-18), l’incapacità lavorativa per la patologia somatica e per la patologia

psichiatrica non devono essere sommate, in quanto si compensano vicendevolmente,

l’assicurato è da ritenere abile al 50% sia nella sua abituale che in altre

attività.

Del

resto, nella sentenza 3 ottobre 2005 questo TCA aveva evidenziato che:

"

In

casu, va ricordato che in base all’esito peritale il ricorrente è stato

ritenuto valido nella misura del 50% nella sua professione di magazziniere ed è

quindi in quell’attività che egli può mettere a maggior frutto la sua residua

capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono

motivi per non ritenere che l’assicurato, dal punto di vista economico, facendo

uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di

guadagno di pari grado.” (p. 11),

situazione che, come visto, è rimasta invariata.

In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di revisione, senza dover procedere ad un

accertamento economico e tantomeno ad un raffronto dei redditi, come sostenuto

dal ricorrente.

Ne consegue che il

ricorso va respinto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.8. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, dopo un esame forzatamente sommario, la fondatezza delle

argomentazioni ricorsuali apparivano destinate all’insuccesso, in quanto le prospettive

di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la

causa.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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