32.2010.355
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14 giugno 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2010.355
Data decisione, Autorità:
14.06.2011, TCA
Titolo:
Assicurato ha capacità lavorativa residua del 50%. Calcolo grado AI dà 50%. Verificare l'importo della mezza rendita. Periodo contributivo:minimo 3 anni.Poiché il ricorrente ha contribuito 2 anni,si contano anche i periodi dai 17 anni al diritto alla rendita. Diritto al 133 1/3% della rendita minima
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 36 cpv. 1 LAI
art. 37 cpv. 2 LAI
art. 30ter LAVS
art. 16 LPGA
art. 32 cpv. 1 OAI
art. 52a OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.355
TB
Lugano
14 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione dell'11 novembre 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1987, il 14 gennaio 2010 (doc. 1) ha chiesto all'assicurazione
invalidità di beneficiare di prestazioni per adulti a causa del crollo
psico-fisico avuto il 26 maggio 2009.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione dell'11 novembre
2010 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato in Fr. 760.- l'importo
della rendita ordinaria semplice di invalidità a cui l'assicurato ha diritto
con effetto dal 1° luglio 2010, dato un grado di invalidità del 50%.
C. Con
ricorso del 9 dicembre 2010 (doc. I) l'assicurato ha espressamente indicato di
non contestare il quantum della decisione.
Egli ha però rilevato
che con un salario attuale mensile medio di Fr. 2'443,60 difficilmente riesce a
fare fronte alle sue spese correnti senza l'aiuto dei genitori.
Ha pertanto chiesto
"in primo luogo che siano rivisti i parametri di base (media dei salari
degli ultimi 4 anni) perché in questo periodo sono successi diversi cambiamenti
nella mia situazione professionale". Il ricorrente ha precisato che
nell'agosto 2006 ha terminato l'apprendistato, dopodiché ha lavorato per un
anno con stipendio mensile di Fr. 2'655,40; dal settembre 2007 al settembre 2008 ha tentato di frequentare, tuttavia senza successo, la __________. Così, nel novembre 2008 ha trovato un lavoro con salario mensile di Fr. 3'587,60 ed il 26 maggio 2009, mentre lavorava,
ha avuto una crisi con collasso di nervi.
Inoltre, l'insorgente
ha chiesto che gli sia attribuita una prestazione complementare, "se la
prima richiesta non possa essere valutata", così da poter condurre una
vita autonoma.
D. Nella
risposta del 24 gennaio 2011 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso e ha esposto nel dettaglio sia le norme legali applicabili sia i
calcoli alla base della rendita di Fr. 760.- confermandola per il 2010 e
fissandola a Fr. 774.- per il 2011.
L'amministrazione ha
poi indicato che la domanda di prestazioni complementari all'AI deve essere
inoltrata al competente Ufficio.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Il
ricorrente ha affermato di non contestare la mezza rendita AI di Fr. 760.-
attribuitagli dal 1° luglio 2010, però ha evidenziato di avere conseguito determinati
redditi negli ultimi quattro anni e quindi sembra mettere comunque in
discussione tale importo.
3.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1.
LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione dell'AI), l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta
o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per l'art. 28 cpv. 2
LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Il 1° gennaio 2008 è
stato introdotto l'art. 28a LAI concernente la valutazione dell'invalidità.
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a
cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa
ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30.
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14.
luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
4.
Nell'esame
della domanda di prestazioni dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità
ha svolto i necessari accertamenti medici ed economici e, sulla base sia del
rapporto medico del 16 giugno 2010 (doc. 28) del dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, sia della proposta
di decisione di principio del 5 luglio 2010 (doc. 29), ha stabilito che l'interessato
è stato inabile al lavoro al 100% quale impiegato d'ufficio dal 26 maggio 2009.
Per contro, in un'attività
rispettosa dei suoi limiti funzionali, l'incapacità lavorativa dell'assicurato era
totale dal 26 maggio 2009 al 26 gennaio 2010, mentre dal 27 gennaio 2010 in poi egli era in grado di svolgere al 50% la nuova attività di operaio generico presso lo
stesso datore di lavoro.
Ritenuto per il 2009
un reddito da valido di Fr. 44'109.- ed un reddito da invalido di Fr. 22'054,50
vista la capacità lavorativa residua del 50%, l'amministrazione ha quindi emesso
l'8 luglio 2010 (doc. 30) il progetto di decisione di assegnazione di una
rendita d'invalidità del 50%, visto il grado di invalidità del 50%.
Non avendo l'assicurato
formulato osservazioni al riguardo, l'UAI ha dato mandato alla Cassa cantonale
di compensazione (docc. 31 e 33) di calcolare l'ammontare della prestazione e
di emettere la relativa decisione. L'11 novembre 2010 (doc. A) l'Ufficio AI ha così
stabilito in Fr. 760.- mensili l'importo della mezza rendita AI di diritto dell'assicurato
a far data dal 1° luglio 2010, ossia dopo sei mesi dal momento della domanda AI
del 14 gennaio 2010.
Con la risposta di
causa, l'amministrazione ha precisato che il raffronto dei redditi da valido e
da invalido doveva essere fatto sugli importi del 2010 e non del 2009, ma in
ogni caso il risultato non mutava.
Inoltre, nell'effettuare
il calcolo della rendita AI, l'Ufficio AI ha corretto il numero di anni di
contribuzione aggiungendo, in virtù dell'art. 52a OAVS, i redditi dell'attività
lucrativa conseguiti nei primi cinque mesi dell'anno 2010. Anche così facendo,
però, l'ammontare della rendita non mutava comunque.
5.
Nell'ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione
del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile
per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da
quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Il ricorrente non ha
contestato il grado di incapacità lavorativa residuo del 50% ritenuto dal
medico SMR, perciò questo Tribunale lo pone alla base della verifica, dal
profilo economico, delle conseguenze del danno alla salute che ha egli subìto.
Per quanto concerne l'importo
del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato
che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., l'allora
Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e
non quello della decisione), quindi in specie il mese
di luglio 2010, ossia dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Riguardo al reddito
da valido, il cui importo non è stato espressamente contestato in sede
di ricorso, l'UAI l'ha
quantificato, per l'attività di impiegato d'ufficio svolta nel 2009, in Fr. 44'109.-.
Come visto, però, l'anno
di raffronto è il 2010 e quindi occorre tenere conto del salario che il
ricorrente avrebbe percepito in quell'anno se avesse continuato a lavorare come
impiegato d'ufficio presso la ditta __________.
Di uguale parere è
comunque anche l'amministrazione, che nella sua risposta ha evidenziato questo
punto (doc. IV pag. 2) e, basandosi sulla dichiarazione dello stesso datore di
lavoro (doc. 22), ha calcolato il reddito percepibile nel 2010 in Fr. 46'709.- lordi, pari a Fr. 3'593.- al mese per 13 mensilità.
Questa cifra di Fr. 46'709.-
è corretta e va quindi qui ritenuta.
Per quanto concerne il
reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui
criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha
stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
In concreto, la consulente in
integrazione professionale ha al riguardo concluso che in considerazione delle
limitazioni funzionali in ambito medico, è esigibile nella misura del 50%
solamente l'attività di operaio generico presso l'attuale datore di lavoro. Ed
in effetti, dal 27 gennaio 2010 l'assicurato lavora al 50% in tali vesti. Va
pertanto ritenuto il reddito effettivo che egli conseguiva.
Partendo quindi da un
salario da invalido di Fr. 46'709.- e ritenuta un'esigibilità,
dal profilo medico, del 50% nell'attività di operaio generico presso l'attuale
datore di lavoro, nell'anno 2010 il reddito ipotetico da invalido
del ricorrente risulta di conseguenza pari a Fr. 23'354,50 (Fr. 46'709.- x 50 : 100).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 46'709.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla
salute) nel 2010 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 50% ([Fr. 46'709.- - Fr. 23'354,50] : Fr. 46'709.- x
100).
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non
confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2010 se non fosse intervenuta la malattia, con il
reddito che egli avrebbe potuto percepire - e che in realtà ha percepito - nel
2010.
svolgendo al 50% un'altra
attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 50% e quindi gli
conferisce il diritto ad una mezza rendita AI giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.
6.
Resta
dunque ora da verificare se la Cassa cantonale di compensazione ha calcolato correttamente in Fr. 760.- la
rendita d'invalidità spettante al ricorrente dal 1° luglio 2010.
A norma dell'art. 36
cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere
dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Per l'art. 36 cpv. 2
LAI, le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle
rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
L'importo delle
rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS
(art. 37 cpv. 1 LAI).
Giusta l'art. 37 cpv.
2.
LAI, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità
e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 % dell'importo
minimo della corrispondente rendita completa.
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della
rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza
tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20
anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto
alla prestazione (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l'art. 29ter
cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c).
Inoltre, per l'art.
29quater LAVS la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato.
Esso si compone:
- dei
redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.
51.
bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS ed art. 33ter
LAVS).
Il reddito annuo medio
è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli
accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni
di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
Va ancora rilevato che
in virtù del rinvio agli artt. 50-53bis OAVS previsto dall'art. 32 cpv. 1 OAI, giusta
l'art. 52a LAVS se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno
intero (art. 29 cpv. 1 LAVS, ma, come visto, in ambito di assicurazione invalidità
la durata di contribuzione minima è di tre anni: art. 36 cpv. 1 LAI), tra il 1°
gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere
dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività
lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti
fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per
compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli
anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato i contributi.
7.
Nel
caso di specie, con il 1° gennaio 2008 (anno susseguente il compimento del 20°
anno d'età) è sorto l'obbligo contributivo di RI 1, nato nel 1987, e con il 31
dicembre 2009 è terminato tale obbligo (anno precedente l'inizio del diritto
alla rendita fissato al 1° luglio 2010).
Durante questi due
anni l'assicurato ha contribuito ininterrottamente (dall'11 novembre 2008 è
alle dipendenze di __________ e prima di allora ha versato contributi quale
persona senza attività lucrativa), perciò la Cassa di compensazione l'ha posto
al beneficio della scala di rendita massima 44.
Siccome il periodo
contributivo minimo di tre anni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI non è stato
raggiunto, in virtù dell'art. 52a OAVS, su rinvio dell'art. 32 cpv. 1 OAI, occorre
fare capo alla totalità dei redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato
ha pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello del compimento
dei 17 anni fino alla fine del mese precedente il riconoscimento del diritto
alla rendita.
Di conseguenza, per il
calcolo della rendita d'invalidità vanno ritenuti i redditi che egli ha
percepito dal 1° gennaio 2005 (anno successivo all'anno in cui ha compiuto 17
anni) al 31 maggio 2010 (mese precedente l'inizio del diritto alla rendita
fissato per il 14 giugno 2010, ossia, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, sei mesi dalla
data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione).
Si tratta quindi di
una durata contributiva di 5 anni e 5 mesi, come rettamente computato dalla
Cassa di compensazione.
A norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni
assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI),
sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite
ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. I redditi di un'attività
lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto
i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di
lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Secondo l'art. 141 OAVS, l'assicurato
ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un
conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione
degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente
(cpv. 1).
L'assicurato può chiedere inoltre alla
cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra
cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da
ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la
domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).
L'assicurato può chiedere alla cassa di
compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento.
La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).
Se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (cpv.
3).
Questo vale anche se si tratta di
iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF
110.
V 97 consid. 4).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3
OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena
deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della
parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378).
Le correzioni possono essere estese a
tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i
quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa
del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF
117.
V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1). Tuttavia, in tale ambito le casse di
compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche,
quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184,
459).
8.
Nella
fattispecie, l'insorgente ha affermato di avere conseguito dal mese di ottobre
2006.
Fr. 2'655,40 verosimilmente fino al mese di settembre 2007, quando ha
iniziato la __________.
Dal novembre 2008 ha percepito un salario di Fr. 3'587,60 al mese ed il 26 maggio 2009 ha avuto il collasso di nervi, a cui ha fatto seguito, come visto, un periodo di inabilità
lavorativa totale e poi del 50%, in cui guadagnava la metà del salario precedente.
La Cassa di
compensazione, basandosi sul conto individuale, ha sommato i redditi da
attività lucrativa realizzati dal ricorrente fino a quel momento e ha ottenuto la
somma di Fr. 95'095.-. Infatti, l'importo di Fr. 92'055.- rappresenta la somma
dei redditi conseguiti nei predetti 5 anni di contribuzione, mentre i Fr. 3'040.-
provengono dai conteggi dei salari da gennaio a maggio 2010 compresi, cifre qui
conteggiabili giusta l'art. 52a OAVS.
Da quanto precede dunque
discende che l'amministrazione ha già incluso nel predetto totale i redditi
indicati dal ricorrente.
In seguito, la somma dei redditi da
attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per
l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art.
33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione.
Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art.
51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale dell'assicurato determinante per la
rendita.
Nel caso che ci occupa, dalle citate
tavole il fattore di rivalutazione risulta essere 1,000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (5 anni e 5
mesi).
Ne deriva che la media dei redditi da
attività lucrativa si fissa in Fr. 17'556.- (Fr. 95'095.- x 1 : 5 anni e 5
mesi), arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS
in Fr. 17'784.- nel 2010.
Avendo il ricorrente diritto ad una
mezza rendita e tenuto conto che al momento dell'insorgenza dell'invalidità,
nel 2010, egli non aveva ancora compiuto 25 anni, in virtù dell'art. 37 cpv. 2
LAI la sua rendita d'invalidità ammonta ad almeno il 133 1/3% dell'importo
minimo della corrispondente rendita completa.
In altre parole, poiché l'importo
minimo della mezza rendita d'invalidità per la scala 44 è pari a Fr. 570.-
secondo le apposite tabelle edite dall'UFAS, l'adeguamento del 133 1/3% dà l'importo
di Fr. 760.-.
In queste circostanze, la decisione
dell'Ufficio AI che ha fissato in Fr. 760.- il diritto mensile dell'assicurato
ad una mezza rendita AI dal 1° luglio 2010 va confermata, mentre il ricorso va
respinto.
9.
Infine,
quanto alla domanda di beneficiare di prestazioni complementari all'AI, come
giustamente indicato dall'amministrazione l'assicurato deve rivolgersi alla
Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona obbligatoriamente tramite l'Agenzia
AVS del suo Comune di domicilio e compilando l'apposito formulario.
Il Tribunale non si
può quindi (ancora) pronunciare su detta questione e pertanto il ricorso è
irricevibile su questo punto.
10.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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