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Decisione

32.2010.355

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione dell'11 novembre

2010 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato in Fr. 760.- l'importo

della rendita ordinaria semplice di invalidità a cui l'assicurato ha diritto

con effetto dal 1° luglio 2010, dato un grado di invalidità del 50%.

C. Con

ricorso del 9 dicembre 2010 (doc. I) l'assicurato ha espressamente indicato di

non contestare il quantum della decisione.

Egli ha però rilevato

che con un salario attuale mensile medio di Fr. 2'443,60 difficilmente riesce a

fare fronte alle sue spese correnti senza l'aiuto dei genitori.

Ha pertanto chiesto

"in primo luogo che siano rivisti i parametri di base (media dei salari

degli ultimi 4 anni) perché in questo periodo sono successi diversi cambiamenti

nella mia situazione professionale". Il ricorrente ha precisato che

nell'agosto 2006 ha terminato l'apprendistato, dopodiché ha lavorato per un

anno con stipendio mensile di Fr. 2'655,40; dal settembre 2007 al settembre 2008 ha tentato di frequentare, tuttavia senza successo, la __________. Così, nel novembre 2008 ha trovato un lavoro con salario mensile di Fr. 3'587,60 ed il 26 maggio 2009, mentre lavorava,

ha avuto una crisi con collasso di nervi.

Inoltre, l'insorgente

ha chiesto che gli sia attribuita una prestazione complementare, "se la

prima richiesta non possa essere valutata", così da poter condurre una

vita autonoma.

D. Nella

risposta del 24 gennaio 2011 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto di respingere il

ricorso e ha esposto nel dettaglio sia le norme legali applicabili sia i

calcoli alla base della rendita di Fr. 760.- confermandola per il 2010 e

fissandola a Fr. 774.- per il 2011.

L'amministrazione ha

poi indicato che la domanda di prestazioni complementari all'AI deve essere

inoltrata al competente Ufficio.

Il ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Il

ricorrente ha affermato di non contestare la mezza rendita AI di Fr. 760.-

attribuitagli dal 1° luglio 2010, però ha evidenziato di avere conseguito determinati

redditi negli ultimi quattro anni e quindi sembra mettere comunque in

discussione tale importo.

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte

sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv.

1.

LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione dell'AI), l'assicurato ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua

capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta

o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

Per l'art. 28 cpv. 2

LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Il 1° gennaio 2008 è

stato introdotto l'art. 28a LAI concernente la valutazione dell'invalidità.

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Secondo l'art. 28a

cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa

ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere

che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16

LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte

dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei

due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza del

14.

luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

4.

Nell'esame

della domanda di prestazioni dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità

ha svolto i necessari accertamenti medici ed economici e, sulla base sia del

rapporto medico del 16 giugno 2010 (doc. 28) del dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, sia della proposta

di decisione di principio del 5 luglio 2010 (doc. 29), ha stabilito che l'interessato

è stato inabile al lavoro al 100% quale impiegato d'ufficio dal 26 maggio 2009.

Per contro, in un'attività

rispettosa dei suoi limiti funzionali, l'incapacità lavorativa dell'assicurato era

totale dal 26 maggio 2009 al 26 gennaio 2010, mentre dal 27 gennaio 2010 in poi egli era in grado di svolgere al 50% la nuova attività di operaio generico presso lo

stesso datore di lavoro.

Ritenuto per il 2009

un reddito da valido di Fr. 44'109.- ed un reddito da invalido di Fr. 22'054,50

vista la capacità lavorativa residua del 50%, l'amministrazione ha quindi emesso

l'8 luglio 2010 (doc. 30) il progetto di decisione di assegnazione di una

rendita d'invalidità del 50%, visto il grado di invalidità del 50%.

Non avendo l'assicurato

formulato osservazioni al riguardo, l'UAI ha dato mandato alla Cassa cantonale

di compensazione (docc. 31 e 33) di calcolare l'ammontare della prestazione e

di emettere la relativa decisione. L'11 novembre 2010 (doc. A) l'Ufficio AI ha così

stabilito in Fr. 760.- mensili l'importo della mezza rendita AI di diritto dell'assicurato

a far data dal 1° luglio 2010, ossia dopo sei mesi dal momento della domanda AI

del 14 gennaio 2010.

Con la risposta di

causa, l'amministrazione ha precisato che il raffronto dei redditi da valido e

da invalido doveva essere fatto sugli importi del 2010 e non del 2009, ma in

ogni caso il risultato non mutava.

Inoltre, nell'effettuare

il calcolo della rendita AI, l'Ufficio AI ha corretto il numero di anni di

contribuzione aggiungendo, in virtù dell'art. 52a OAVS, i redditi dell'attività

lucrativa conseguiti nei primi cinque mesi dell'anno 2010. Anche così facendo,

però, l'ammontare della rendita non mutava comunque.

5.

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da

quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Il ricorrente non ha

contestato il grado di incapacità lavorativa residuo del 50% ritenuto dal

medico SMR, perciò questo Tribunale lo pone alla base della verifica, dal

profilo economico, delle conseguenze del danno alla salute che ha egli subìto.

Per quanto concerne l'importo

del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato

che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., l'allora

Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita (e

non quello della decisione), quindi in specie il mese

di luglio 2010, ossia dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Riguardo al reddito

da valido, il cui importo non è stato espressamente contestato in sede

di ricorso, l'UAI l'ha

quantificato, per l'attività di impiegato d'ufficio svolta nel 2009, in Fr. 44'109.-.

Come visto, però, l'anno

di raffronto è il 2010 e quindi occorre tenere conto del salario che il

ricorrente avrebbe percepito in quell'anno se avesse continuato a lavorare come

impiegato d'ufficio presso la ditta __________.

Di uguale parere è

comunque anche l'amministrazione, che nella sua risposta ha evidenziato questo

punto (doc. IV pag. 2) e, basandosi sulla dichiarazione dello stesso datore di

lavoro (doc. 22), ha calcolato il reddito percepibile nel 2010 in Fr. 46'709.- lordi, pari a Fr. 3'593.- al mese per 13 mensilità.

Questa cifra di Fr. 46'709.-

è corretta e va quindi qui ritenuta.

Per quanto concerne il

reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha

stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

In concreto, la consulente in

integrazione professionale ha al riguardo concluso che in considerazione delle

limitazioni funzionali in ambito medico, è esigibile nella misura del 50%

solamente l'attività di operaio generico presso l'attuale datore di lavoro. Ed

in effetti, dal 27 gennaio 2010 l'assicurato lavora al 50% in tali vesti. Va

pertanto ritenuto il reddito effettivo che egli conseguiva.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 46'709.- e ritenuta un'esigibilità,

dal profilo medico, del 50% nell'attività di operaio generico presso l'attuale

datore di lavoro, nell'anno 2010 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza pari a Fr. 23'354,50 (Fr. 46'709.- x 50 : 100).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 46'709.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nel 2010 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 50% ([Fr. 46'709.- - Fr. 23'354,50] : Fr. 46'709.- x

100).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2010 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire - e che in realtà ha percepito - nel

2010.

svolgendo al 50% un'altra

attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 50% e quindi gli

conferisce il diritto ad una mezza rendita AI giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI.

6.

Resta

dunque ora da verificare se la Cassa cantonale di compensazione ha calcolato correttamente in Fr. 760.- la

rendita d'invalidità spettante al ricorrente dal 1° luglio 2010.

A norma dell'art. 36

cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere

dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

Per l'art. 36 cpv. 2

LAI, le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle

rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

L'importo delle

rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS

(art. 37 cpv. 1 LAI).

Giusta l'art. 37 cpv.

2.

LAI, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora

compiuto 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità

e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 % dell'importo

minimo della corrispondente rendita completa.

A seconda che l'assicurato

abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo

periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad

una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a

dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di

una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della

rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza

tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20

anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto

alla prestazione (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di

contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di

contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l'art. 29ter

cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c).

Inoltre, per l'art.

29quater LAVS la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato.

Esso si compone:

- dei

redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi

dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.

51.

bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS ed art. 33ter

LAVS).

Il reddito annuo medio

è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli

accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni

di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo

determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente

a fissare la corrispondente rendita.

Va ancora rilevato che

in virtù del rinvio agli artt. 50-53bis OAVS previsto dall'art. 32 cpv. 1 OAI, giusta

l'art. 52a LAVS se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno

intero (art. 29 cpv. 1 LAVS, ma, come visto, in ambito di assicurazione invalidità

la durata di contribuzione minima è di tre anni: art. 36 cpv. 1 LAI), tra il 1°

gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere

dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività

lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti

fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per

compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli

anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato i contributi.

7.

Nel

caso di specie, con il 1° gennaio 2008 (anno susseguente il compimento del 20°

anno d'età) è sorto l'obbligo contributivo di RI 1, nato nel 1987, e con il 31

dicembre 2009 è terminato tale obbligo (anno precedente l'inizio del diritto

alla rendita fissato al 1° luglio 2010).

Durante questi due

anni l'assicurato ha contribuito ininterrottamente (dall'11 novembre 2008 è

alle dipendenze di __________ e prima di allora ha versato contributi quale

persona senza attività lucrativa), perciò la Cassa di compensazione l'ha posto

al beneficio della scala di rendita massima 44.

Siccome il periodo

contributivo minimo di tre anni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI non è stato

raggiunto, in virtù dell'art. 52a OAVS, su rinvio dell'art. 32 cpv. 1 OAI, occorre

fare capo alla totalità dei redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato

ha pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello del compimento

dei 17 anni fino alla fine del mese precedente il riconoscimento del diritto

alla rendita.

Di conseguenza, per il

calcolo della rendita d'invalidità vanno ritenuti i redditi che egli ha

percepito dal 1° gennaio 2005 (anno successivo all'anno in cui ha compiuto 17

anni) al 31 maggio 2010 (mese precedente l'inizio del diritto alla rendita

fissato per il 14 giugno 2010, ossia, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, sei mesi dalla

data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione).

Si tratta quindi di

una durata contributiva di 5 anni e 5 mesi, come rettamente computato dalla

Cassa di compensazione.

A norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni

assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI),

sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite

ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. I redditi di un'attività

lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto

i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di

lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

Secondo l'art. 141 OAVS, l'assicurato

ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un

conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione

degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente

(cpv. 1).

L'assicurato può chiedere inoltre alla

cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra

cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da

ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la

domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).

L'assicurato può chiedere alla cassa di

compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento.

La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).

Se non è domandato nessun estratto del

conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata

respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può

essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto

quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (cpv.

3).

Questo vale anche se si tratta di

iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF

110.

V 97 consid. 4).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3

OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena

deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della

prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della

parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378).

Le correzioni possono essere estese a

tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i

quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa

del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF

117.

V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1). Tuttavia, in tale ambito le casse di

compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche,

quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184,

459).

8.

Nella

fattispecie, l'insorgente ha affermato di avere conseguito dal mese di ottobre

2006.

Fr. 2'655,40 verosimilmente fino al mese di settembre 2007, quando ha

iniziato la __________.

Dal novembre 2008 ha percepito un salario di Fr. 3'587,60 al mese ed il 26 maggio 2009 ha avuto il collasso di nervi, a cui ha fatto seguito, come visto, un periodo di inabilità

lavorativa totale e poi del 50%, in cui guadagnava la metà del salario precedente.

La Cassa di

compensazione, basandosi sul conto individuale, ha sommato i redditi da

attività lucrativa realizzati dal ricorrente fino a quel momento e ha ottenuto la

somma di Fr. 95'095.-. Infatti, l'importo di Fr. 92'055.- rappresenta la somma

dei redditi conseguiti nei predetti 5 anni di contribuzione, mentre i Fr. 3'040.-

provengono dai conteggi dei salari da gennaio a maggio 2010 compresi, cifre qui

conteggiabili giusta l'art. 52a OAVS.

Da quanto precede dunque

discende che l'amministrazione ha già incluso nel predetto totale i redditi

indicati dal ricorrente.

In seguito, la somma dei redditi da

attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per

l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art.

33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione.

Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art.

51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la

determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell'assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che ci occupa, dalle citate

tavole il fattore di rivalutazione risulta essere 1,000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (5 anni e 5

mesi).

Ne deriva che la media dei redditi da

attività lucrativa si fissa in Fr. 17'556.- (Fr. 95'095.- x 1 : 5 anni e 5

mesi), arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS

in Fr. 17'784.- nel 2010.

Avendo il ricorrente diritto ad una

mezza rendita e tenuto conto che al momento dell'insorgenza dell'invalidità,

nel 2010, egli non aveva ancora compiuto 25 anni, in virtù dell'art. 37 cpv. 2

LAI la sua rendita d'invalidità ammonta ad almeno il 133 1/3% dell'importo

minimo della corrispondente rendita completa.

In altre parole, poiché l'importo

minimo della mezza rendita d'invalidità per la scala 44 è pari a Fr. 570.-

secondo le apposite tabelle edite dall'UFAS, l'adeguamento del 133 1/3% dà l'importo

di Fr. 760.-.

In queste circostanze, la decisione

dell'Ufficio AI che ha fissato in Fr. 760.- il diritto mensile dell'assicurato

ad una mezza rendita AI dal 1° luglio 2010 va confermata, mentre il ricorso va

respinto.

9.

Infine,

quanto alla domanda di beneficiare di prestazioni complementari all'AI, come

giustamente indicato dall'amministrazione l'assicurato deve rivolgersi alla

Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona obbligatoriamente tramite l'Agenzia

AVS del suo Comune di domicilio e compilando l'apposito formulario.

Il Tribunale non si

può quindi (ancora) pronunciare su detta questione e pertanto il ricorso è

irricevibile su questo punto.

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza le spese, cifrate in Fr. 500.-, vanno caricate al ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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