32.2010.356
Ricorso irricevibile. Trasmissione degli atti al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza
16 dicembre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.356
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. Trasmissione degli atti al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza
IRRICEVIBILITÀ
art. 69 LAI
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 58 LPGA
art. 60 LPGA
art. 4 LPTCA
art. 40 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.356
FS
Lugano
16 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2010 emanata
da
Ufficio centrale di compensazione
Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 2
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 12 novembre 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero, a conferma del progetto d’assegnazione di rendita 23 luglio 2010, ha riconosciuto a RI 1, domiciliato in Italia, il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo
2008 al 31 luglio 2009, oltre alle rendite per figli. Quale rimedio di diritto
il citato ufficio ha indicato, a pagina 3 della decisione, il ricorso entro 30
giorni al Tribunale amministrativo federale e, a pagina 4 delle allegate
Considerandi
motivazioni, il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della
decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale
d’Appello, Lugano;
- con
il presente ricorso l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata decisione amministrativa ed il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera illimitato nel tempo;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al
competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono
impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo
dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per
gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale
federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
- il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
- nel
caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli
assicurati residenti all’estero in quanto al momento della domanda di
prestazioni l’assicurato era domiciliato all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI).
Competente a conoscere un eventuale ricorso contro questa decisione è quindi,
come correttamente indicato a pag. 3 della decisione, il Tribunale federale amministrativo
(art. 69 cpv. 1 lett. b LAI). Nell’indicare, a pag. 4 della motivazione della
decisione, il rimedio del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni di
Lugano, l’autorità amministrativa federale è quindi incorsa in un errore;
- per
giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31
dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone
assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento
dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008
del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3
pubblicata in SVR 2005 IV n. 39 pag. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c pag. 57), ciò
che corrisponde al caso in esame;
- di
conseguenza questa Corte non è competente per trattare il presente ricorso che
va quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale federale
amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste
le particolarità del caso questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di
competenza.
2. Non
si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster