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Decisione

32.2010.356

Ricorso irricevibile. Trasmissione degli atti al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza

16 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.356

Data decisione, Autorità:

16.12.2010, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile. Trasmissione degli atti al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza

IRRICEVIBILITÀ

art. 69 LAI

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 58 LPGA

art. 60 LPGA

art. 4 LPTCA

art. 40 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.356

FS

Lugano

16 dicembre

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 novembre 2010 emanata

da

Ufficio centrale di compensazione

Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 2

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione 12 novembre 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero, a conferma del progetto d’assegnazione di rendita 23 luglio 2010, ha riconosciuto a RI 1, domiciliato in Italia, il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo

2008 al 31 luglio 2009, oltre alle rendite per figli. Quale rimedio di diritto

il citato ufficio ha indicato, a pagina 3 della decisione, il ricorso entro 30

giorni al Tribunale amministrativo federale e, a pagina 4 delle allegate

Considerandi

motivazioni, il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della

decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale

d’Appello, Lugano;

- con

il presente ricorso l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata decisione amministrativa ed il riconoscimento del

diritto ad una rendita intera illimitato nel tempo;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed

è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

- l’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono

impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo

dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per

gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale

federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

- il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

- nel

caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli

assicurati residenti all’estero in quanto al momento della domanda di

prestazioni l’assicurato era domiciliato all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI).

Competente a conoscere un eventuale ricorso contro questa decisione è quindi,

come correttamente indicato a pag. 3 della decisione, il Tribunale federale amministrativo

(art. 69 cpv. 1 lett. b LAI). Nell’indicare, a pag. 4 della motivazione della

decisione, il rimedio del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni di

Lugano, l’autorità amministrativa federale è quindi incorsa in un errore;

- per

giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31

dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone

assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento

dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008

del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3

pubblicata in SVR 2005 IV n. 39 pag. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c pag. 57), ciò

che corrisponde al caso in esame;

- di

conseguenza questa Corte non è competente per trattare il presente ricorso che

va quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale federale

amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- viste

le particolarità del caso questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di

competenza.

2. Non

si prelevano spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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