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Decisione

32.2010.357

Rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici

29 aprile 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5);

- nella

fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. B1-

B6), questo TCA concorda con la necessità di procedere ad una nuova perizia

multidisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) a cura del SAM al

fine di accertare se, rispetto alla situazione presente al momento della precedente

decisione del 26 aprile 2005, sia intervenuto un miglioramento duraturo dello

stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa dell’assicurato. In

particolare, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, i periti dovranno

accertare se rispetto alla perizia 17 marzo 2004 del dr. __________ (doc. AI

52) vi sia stato un miglioramento e di quale entità analizzando, come esposto

dal SMR nelle citate annotazioni 1° marzo 2011, le diagnosi di sindrome da dolore

somatoforme posta dal dr. __________ come pure quella di disturbo depressivo e

disturbo di personalità misto esposte dal dr. __________ rapporto 15 dicembre

2009 (doc. AI 102);

- la

proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa

dall’assicurato, appare pertanto giustificata;

- per

quel che concerne le perplessità formulate dal ricorrente in merito

all’esecuzione della perizia multidisciplinare da parte del SAM, va fatto

presente che, come rettamente evidenziato dall`Ufficio AI nelle osservazioni 28

marzo 2011, secondo costante giurisprudenza, ad un

rapporto di detto servizio può infatti essere riconosciuta, dal profilo della

garanzia dell’indipendenza e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena

affidabilità. Non esiste un vincolo per cui il centro medico di accertamento

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi

specifici dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 pag. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio

delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza,

dell’equità del processo e della parità delle armi);

- va comunque fatto presente che alla persona che verrà peritata presso un SAM

deve essere resa nota in anticipo l’identità del perito, con comunicazione

della sua specializzazione (SVR 2007 IV nr. 27). Conformemente all’art. 44 secondo

frase LPGA (pure applicabile alla procedura d’istruzione dell’AI: DTF 135 V 254

consid. 3.2) l’assicurato può ricusare il perito per motivi fondati e

presentare controproposte;

- infine, nelle

citate osservazioni 28 marzo 2011 l’Ufficio AI a ragione ha fatto presente come

il TF abbia confermato che, in caso di rinvio degli atti all’amministrazione

per complemento d’istruttoria – ciò che è il caso in esame - il ritiro

dell’effetto sospensivo di un ricorso, legato ad una decisione di riduzione o

di soppressione di una rendita in via di revisione, perdura fino a che

l’amministrazione rende la nuova decisione. (STF 8C_451/2010 dell’11 novembre

2011, cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2). Pertanto,

contrariamene a quanto sostenuto dall’assicurato, non vi è un ripristino delle

prestazioni interrotte;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI;

- considerato

l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità

per ripetibili di fr. 1'000.--.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 9 novembre 2010 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente

renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

- Le spese di fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI verserà, il quale verserà al ricorrente fr.

1’000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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