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Decisione

32.2010.36

Interessi di mora su rendita d'invalidità aumentata in via di revisione

30 settembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

31.12.2002), con l’introduzione dell’art. 26 cpv. 2 LPGA è stato codificato un

obbligo di versamento di interessi di mora per le prestazioni assicurative.

Questo in applicazione del principio secondo cui nel diritto amministrativo i

crediti pecuniari di diritto pubblico sono in linea di massima soggetti ad

interessi (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 17, p. 380 con riferimenti).

La

restrizione del diritto a interessi moratori, così come sostenuto dall’Ufficio

AI, ai soli casi di primo riconoscimento del diritto alle prestazioni è

contraria allo spirito della normativa in discussione.

In primo

luogo, come giustamente evidenziato dall’assicurata, va ricordato il principio “secondo

cui il ritardo nella fornitura di prestazioni di assicurazioni sociali dà

diritto a interessi di mora” (Rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione

del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità in FF 3950),

principio, come già detto, esistente prima della LPGA. Inoltre, nella sentenza

U 383/04 del 17 agosto 2005 (pubblicata in DTF 131 V 358), citata

dall’insorgente, il TFA aveva riassunto la motivazione per l’introduzione di un

obbligo generale di versamento di interessi moratori per le prestazioni

arretrate, in particolare quale indennizzo per la lunga durata

dell’accertamento del diritto alla prestazione oppure per la fissazione di tale

diritto in una decisione definitiva dopo una o più procedure giudiziarie.

Rilevante

è pertanto il lasso di tempo che intercorre tra la nascita del diritto alla

prestazione, rispettivamente la modifica nel senso di aumento della stessa, ed

Considerandi

il relativo versamento.

Inoltre

va fatto presente che un esponente della dottrina ha giustamente sostenuto il

versamento di interessi anche in caso di modifica delle prestazioni

assicurative in via di revisione ex art. 17 LPGA ed i 24 mesi decorrono, in tal

caso, dall’inizio del diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; nel

caso di revisione avviata d’ufficio il termine dei 12 mesi viene invece a

cadere (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 48, p. 391).

Non vi è quindi

motivo per non riconoscere interessi di mora a prestazioni aumentate in via di

revisione e versate retroattivamente dopo 24 mesi dal diritto a tale aumento.

Nel caso

concreto, l’aumento delle prestazioni da un quarto di rendita a rendita intera

dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e a mezza rendita dal 1° gennaio 2008

è avvenuto con le decisioni qui impugnate. Siccome sono ampiamente trascorsi

sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, sia i 12 mesi

dalla domanda di revisione inoltrata il 20 dicembre 2006 (doc. AI 55-1), l’assicurata

ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° dicembre 2008 e sino

al versamento delle rendite arretrate. In questo senso le decisioni contestate

vanno modificate ed il ricorso accolto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni 8 gennaio 2010 sono modificate nel senso che l’assicurata ha diritto

agli interessi moratori dal 1° dicembre 2008 sino al versamento delle rendite

arretrate, al tasso d’interesse del 5%.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente

fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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