32.2010.36
Interessi di mora su rendita d'invalidità aumentata in via di revisione
30 settembre 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.36
Data decisione, Autorità:
30.09.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_897/2010, 01.07.2011
Titolo:
Interessi di mora su rendita d'invalidità aumentata in via di revisione
INTERESSI DI MORA
art. 26 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.36
BS/sc
Lugano
30 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni dell'8 gennaio 2010 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
il 3 gennaio 1954, di professione ausiliaria di pulizia, nel mese di agosto 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni Al (doc. AI 2-3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare
presso il Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM), con decisione su
opposizione 14 maggio 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata un
quarto di rendita (grado d’invalidità del 41 %) a decorrere dal 1° settembre
2006 (doc. AI 69).
1.2. Con
decisione 17 marzo 2008 (preavvisata il 9 novembre 2007) l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di revisione della rendita inoltrata dall’assicurata (doc. AI 85-1).
Contro la
succitata decisione essa, per il tramite della RA 1, ha interposto ricorso al
TCA sostenendo un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria.
Con la
risposta di causa, vista la documentazione medica prodotta dall’insorgente,
l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di
ulteriori accertamenti medici. Su richiesta del Tribunale, la proposta è stata
avallata dalla ricorrente.
Con
giudizio 1° luglio 2008 il vicepresidente del TCA, omologando la detta
transazione, ha stralciato dai ruoli il ricorso con rinvio degli atti
all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti (inc. 32.2008.83
in doc. AI 93-1).
1.3. Esperita
un’altra perizia SAM, con progetto di decisione 15 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata una rendita intera con effetto dal 1° dicembre
2006, ridotta a metà rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 111-1).
Con
decisione 17 dicembre 2009 l’amministrazione ha erogato la mezza rendita con
effetto dal 1° gennaio 2010 (doc. AI 118-1).
Le
prestazioni arretrate (1° dicembre 2006 – 31 dicembre 2009) sono state oggetto
di due separate decisioni datate 8 gennaio 2010 (doc. AI 118-1/2). Avendo l’interessata
chiesto, in sede di osservazioni al progetto di decisione 15 ottobre 2009, la
corresponsione di interessi di mora, l’amministrazione ha respinto tale
richiesta poiché “lo scrivente ufficio non concede interessi di mora in fase
di revisione poiché la nascita del diritto alle prestazioni in quanto tale è
insorta nel momento del riconoscimento del quarto di rendita, nel caso
specifico a contare dal 1° settembre 2006. L’aumento della prestazione è da
considerasi una modifica del diritto” (doc. AI 115-2).
1.4. Contro la
succitata decisione l’assicurata è nuovamente insorta al TCA, postulandone
l’annullamento e il riconoscimento d’interessi di mora. In sintesi l’insorgente
sostiene che gli interessi di mora, previo adempimento del termine temporale di
cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, non sono versati unicamente in occasione del primo
riconoscimento del diritto alla rendita, ma anche quando i versamenti arretrati
riguardano aumenti del grado d’invalidità, come è il caso in esame.
1.5. Con la risposta
di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso ribadendo che
l’art. 26 cpv. 2 LPGA contempla esclusivamente la “nascita del diritto” e non
la “modifica del diritto”. In caso di ipotetico diritto agli interessi di mora,
l’amministrazione sostiene che ciò sorgerebbe soltanto a partire dal dicembre
2008.
1.6. Il 16 marzo
2010 la ricorrente ha dichiarato di non avere nuovi mezzi di prova da
notificare, confermando il ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se, a seguito della domanda di revisione, l’Ufficio AI deve
versare degli interessi moratori per l’aumento della rendita, con decorrenza
dal 1° settembre 2006, che è stato formalmente riconosciuto con la decisione
impugnata, datata 8 gennaio 2010.
2.2. Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
L’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi)
di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun
interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (DTF
131 V 358). Prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante
giurisprudenza, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano
assegnati solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti
illegali o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).
L’obbligo di versare gli interessi moratori inizia per l’insieme delle
prestazioni maturate 24 mesi dopo la nascita del diritto in quanto tale e non
solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 133 V 13
consid. 3.6).
Per
quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA
prevede:
"
1 Il tasso
per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti
al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il
primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese
in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora,
conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati
l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in
proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto
rispetto alla prestazione complessiva."
2.3. Nel caso in
esame, l’insorgente sostiene che dal tenore letterale dell’art. 26 cpv. 2 LPGA
si evince che il diritto ad interessi di mora esiste ogniqualvolta
l’amministrazione versa una prestazione più tardi di 24 mesi dalla nascita del relativo
diritto, indipendentemente da che si tratti del primo riconoscimento di una
prestazione o di un aumento della stessa.
L’assicurata
ha inoltre verificato se il testo di legge corrisponde anche alla volontà del
legislatore, evidenziando:
"
(…)
Fino all'entrata in vigore della LPGA, la
corresponsione di interessi di mora, laddove non espressamente prevista da una
norma di legge, poteva avvenire solo eccezionalmente e soltanto in evenienze
isolate che particolarmente urtavano il senso del diritto, come ad esempio in presenza
di manovre illecite o puramente dilatorie (DTF 127 V 446). Questa prassi era
stata ripresa anche dal Consiglio degli Stati che nella sua proposta del 1991
prevedeva il diritto di mora in caso di comportamento dilatorio o illecito
della parte debitrice o nel caso una singola legge lo prevedesse (FF 1191 II
249). La prassi vigente era stata criticata a più riprese nella dottrina, che
chiedeva un cambiamento della giurisprudenza del TF. La Commissione di
sicurezza sociale del Consiglio nazionale modificava radicalmente il resto di
legge e inseriva nella sua proposta l'attuale art. 26 cpv. 2 LPGA (allora art.
33), che veniva poi ripreso senza discussione dal parlamento (FF 1999 3949 ss.,
Kieser, ATSG-Kommentar, 2. ed., art. 26 marg. 1). Come emerge chiaramente dalle
motivazioni della Commissione di sicurezza sociale, essa con l'art. 26 cpv. 2
intendeva iscrivere nella LPGA "(…) il principio secondo cui il ritardo
nella fornitura di prestazioni di assicurazioni sociali dà diritto a interessi
di mora". Si tratta quindi di un principio generale, così come
esistente già prima dell'introduzione della LPGA nel diritto amministrativo,
secondo il quale i crediti pecuniari di diritto pubblico sono di massima
soggetti ad interesse. Da nessuna parte è menzionato che in caso di versamenti
retroattivi di rendite di invalidità gli interessi di mora vanno versati
unicamente in occasione del primo riconoscimento del diritto e non sono dovuti
quando tali versamenti arretrati riguardano aumenti del grado di invalidità.
Una tale restrizione sarebbe infatti in contrapposizione con l'intenzione del
legislatore di introdurre un principio generale. Indizi per una tale
restrizione non si trovano neppure nè nell'OPGA, né a livello di circolari o
direttive.
Secondo le Direttive concernenti le rendite, ad
esempio, l'interesse di mora è dovuto su tutti i versamenti retroattivi
di prestazioni riconosciute con decisioni a partire dal 1° gennaio 2003 ("Der
Verzugszins ist auf sämtlichen Leistungsnachzahlungen zu entrichten, die
ab 1. Januar 2003 verfügungsweise zugesprochen werden"). Anche nella giurisprudenza
federale e cantonale non si trovano indizi in tal senso. Al contrario, in una
sentenza del 17 agosto 2005 il TF ha sottolineato come la volontà del
legislatore sia stata quella di permettere all'assicurato di ottenere
attraverso gli interessi di mora una sorta di compensazione per le in parte
lunghissime procedure amministrative. "Damit wollte der Gesetzgeber
erreichen, dass Versicherte während der teils sehr langen Dauer, welche mitunter
für die Abklärung des Leistungsanspruchs benötigt wierd und unter Umständen bis
zu dessen rechtskräftigen Festsetzung in einem oder mehreren gerichtlichen
Verfahren verstreicht, zumindest in Form eines Verzugszinses – nach Ablauf von
24 Monaten – einen gewissen Schadensausgleich erhalten". (STFA U
383/04 del 17.8.2005) È quindi irrilevante la natura della prestazione versata
rispettivamente dei chiarimenti da parte dell'amministrazione; determinante è
unicamente il lasso di tempo intercorso tra la nascita del diritto alla
prestazione e il suo effettivo versamento."
(Doc. I, pag. 4-5)
L’Ufficio
AI, in risposta, invece rileva:
"
(…)
Si evidenzia nuovamente che l'art. 26 cpv. 2 LPGA
considera esclusivamente la "nascita del diritto"
("Entstehung des Anspruchs", "naissance du droit"
– ciò che ad ogni modo non si interpreta nel senso di "avverarsi
dell'evento assicurato" come al contrario sostiene l'assicurata), non
contemplando così di tutta evidenza la "modifica del diritto"
("Änderung des Anspruchs", "modification du droit").
(…)" (Doc. IV)
2.4. Questo TCA,
dopo esame della giurisprudenza, è giunto alla conclusione che il diritto al
versamento di interessi di mora va riconosciuto nel caso in esame.
Nel caso
concreto si tratta dell’aumento delle prestazioni a seguito della domanda di
revisione inoltrata il 20 dicembre 2006 (doc. AI 55-).
Va qui
ricordato che, contrariamente alla (vecchia) giurisprudenza del TFA di cui al DTF
119 V 81 consid. 3a (esposta al considerando 2.2, giurisprudenza che è stata criticata
dalla dottrina; cfr. al riguardo: Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 26 n.
6, p. 377) ed all’art. 9 cpv. 2 LAM (nella versione in vigore sino al
Fatti
31.12.2002), con l’introduzione dell’art. 26 cpv. 2 LPGA è stato codificato un
obbligo di versamento di interessi di mora per le prestazioni assicurative.
Questo in applicazione del principio secondo cui nel diritto amministrativo i
crediti pecuniari di diritto pubblico sono in linea di massima soggetti ad
interessi (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 17, p. 380 con riferimenti).
La
restrizione del diritto a interessi moratori, così come sostenuto dall’Ufficio
AI, ai soli casi di primo riconoscimento del diritto alle prestazioni è
contraria allo spirito della normativa in discussione.
In primo
luogo, come giustamente evidenziato dall’assicurata, va ricordato il principio “secondo
cui il ritardo nella fornitura di prestazioni di assicurazioni sociali dà
diritto a interessi di mora” (Rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione
del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità in FF 3950),
principio, come già detto, esistente prima della LPGA. Inoltre, nella sentenza
U 383/04 del 17 agosto 2005 (pubblicata in DTF 131 V 358), citata
dall’insorgente, il TFA aveva riassunto la motivazione per l’introduzione di un
obbligo generale di versamento di interessi moratori per le prestazioni
arretrate, in particolare quale indennizzo per la lunga durata
dell’accertamento del diritto alla prestazione oppure per la fissazione di tale
diritto in una decisione definitiva dopo una o più procedure giudiziarie.
Rilevante
è pertanto il lasso di tempo che intercorre tra la nascita del diritto alla
prestazione, rispettivamente la modifica nel senso di aumento della stessa, ed
Considerandi
il relativo versamento.
Inoltre
va fatto presente che un esponente della dottrina ha giustamente sostenuto il
versamento di interessi anche in caso di modifica delle prestazioni
assicurative in via di revisione ex art. 17 LPGA ed i 24 mesi decorrono, in tal
caso, dall’inizio del diritto ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; nel
caso di revisione avviata d’ufficio il termine dei 12 mesi viene invece a
cadere (Kieser, op. cit., ad art. 26 n. 48, p. 391).
Non vi è quindi
motivo per non riconoscere interessi di mora a prestazioni aumentate in via di
revisione e versate retroattivamente dopo 24 mesi dal diritto a tale aumento.
Nel caso
concreto, l’aumento delle prestazioni da un quarto di rendita a rendita intera
dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e a mezza rendita dal 1° gennaio 2008
è avvenuto con le decisioni qui impugnate. Siccome sono ampiamente trascorsi
sia i 24 mesi dalla nascita del diritto alle citate prestazioni, sia i 12 mesi
dalla domanda di revisione inoltrata il 20 dicembre 2006 (doc. AI 55-1), l’assicurata
ha diritto agli interessi di mora al tasso del 5% dal 1° dicembre 2008 e sino
al versamento delle rendite arretrate. In questo senso le decisioni contestate
vanno modificate ed il ricorso accolto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni 8 gennaio 2010 sono modificate nel senso che l’assicurata ha diritto
agli interessi moratori dal 1° dicembre 2008 sino al versamento delle rendite
arretrate, al tasso d’interesse del 5%.
2. Le spese
di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente
fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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