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Decisione

32.2010.361

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto psichiatrico

20 giugno 2011Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I periti riconfermano le conclusioni del 29 gennaio 2010, in considerazione della presa di posizione del 26 novembre 2009 del consulente in psichiatria dr.

med. __________. In particolare condividono il fatto che “riconoscere un

margine teorico di possibilità di attivazione lucrativa nella misura del 50% ha

il significato di mantenere attiva l’A., ciò che rappresenta pure una valenza

terapeutica”. La ricorrente ribadisce che l’approccio terapeutico spetta ai

curanti e che i periti prescrivono una terapia nel riconoscere un margine teorico

di possibilità di attivazione, ma non si pronunciano in merito ad un margine

concreto di possibilità di attivazione.

In

via subordinata l’interessata ribadisce la necessità di allestire una perizia

giudiziaria, la quale, in caso di fissazione al 50% della capacità lavorativa,

dovrebbe chinarsi sui discapiti di rendimenti e quindi delle possibili

ripercussioni dell’attività lavorativa sull’attività domestica e viceversa, ciò

che, secondo l’insorgente, manca nella perizia SAM del 29 gennaio 2010 (doc.

VI).

F. Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l’UAI è rimasto silente (doc.

VII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3.

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo

l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività

benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle

Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).

L'invalidità viene

così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer,

Bundessozialversi-cherungsrecht, 1994, p. 145).

Di regola si presume

che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

nell'impresa dell'altro.

4.

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se

l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima

dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno

alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva

svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel

caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla

nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del

caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza

decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza

nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla

necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversi-cherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).

Va ancora rilevato che

il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 190 seg).

Va osservato che in

materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività lucrativa

il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco

conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona senza attività

ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). In sostanza, quindi,

generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si

mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della

stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o

inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 seg.).

5.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag.

10.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine).

(…)" (STFA

del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.

3.

)."

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

6.

In

concreto, al fine di valutare la capacità lavorativa dell’insorgente, l’UAI ha

deciso di far allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.

Dal

referto, datato 29 gennaio 2010 (doc. AI 38), risulta che i periti hanno fatto

capo a 4 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________),

reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________) ed

endocrinologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità (F 33.1), sindrome da attacchi di panico (F41.0),

sindrome lombovertebrale con componente spondilogena lungo la gamba sinistra in

stato dopo sindrome irritativa radicolare S1 a sinistra nel 2004, nonché

intervento di discectomia L5-S1 sinistra il 1.8.2004 e le diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di periartropatia omero scapolare

tendinopatia con leggera sintomatologia di impingement della spalla destra,

dolori nella zona inguinale nell’ambito di tendomiogelosi d’inserzione della

muscolatura degli adduttori, iniziale gonartrosi vara bilaterale con

interessamento del compartimento mediale, emicrania, raramente aura visiva,

diventata cronica, nell’ultimo anno in fase di miglioramento, tiroidite

autoimmunitaria (morbo di Basedow), diagnosticato nel settembre 2006 con

autoanticorpi TRAK positivi, minima oftalmopatia endocrina, gozzo diffuso

bilaterale, terapia tireostatica medicamentosa iniziale, poi tiroidectmonia

totale il 15.12.2006, terapia sostitutiva con Euthyrox, ipertensione arteriosa

di probabile origine essenziale tratta con intolleranza agli ACE-inibitori

(tosse), sovrappeso corporeo (BMI 28%), modica dislipidemia non trattata.

Dal

punto di vista reumatologico i periti rilevano che il consulente esterno

evidenzia che l’insorgente presenta, dal lato muscolo scheletrico, una sindrome

lombospondilogena sinistra in uno stato dopo intervento chirurgico di

discectomia L5-S1 per un’ernia discale, con irritazione della radice S1 a

sinistra nel 2004. Ritiene che il decorso postoperatorio è da considerarsi

favorevole, fa notare che le indagini radiologiche eseguite nel 2007 e 2009

mostrano una situazione sostanzialmente stabile, in particolare l’assenza di

recidive di ernia discale. Aggiunge che clinicamente vi sono degli indizi per

un’instabilità segmentale L5-S1, senza tuttavia deficit sensitivomotorici

rilevanti. Associata a questa patologia principale segnala la presenza di una

periartropatia omero scapolare tendinopatia con leggera sintomatologia

d’impigement alla spalla destra, radiologicamente senza reperti francamente

patologici. Circa le ginocchia il consulente riferisce dal lato clinico un

reperto sostanzialmente normale, a parte una leggera deformazione in ginocchia

vara bilaterale e la presenza radiologicamente di una riduzione della rima

articolare al compartimento mediale nell’ambito di un’iniziale gonartrosi del

compartimento interno. Sul piano funzionale ritiene che limitanti per

l’assicurata sono esclusivamente le patologie alla colonna lombare e ne

descrive di seguito i limiti funzionali e di carico.

Sul

piano valetudinario l’assicurata è giudicata, per l’attività di casalinga,

incapace al lavoro nella misura del 10%, mentre per l’attività svolta di

aiuto-segretaria o di impiegata di commercio, considera un’incapacità lavorativa

nella misura del 30%. La limitazione è dovuta a limiti funzionali e di carico,

alla necessità di cambiare posizione, di muoversi, di alternare la posizione

seduta alla deambulazione e ad altre attività con riduzione del rendimento. In

altre attività lavorative meglio adatte che tengano conto delle limitazioni di

carico e funzionali, che permettano di alternare la posizione seduta alla

deambulazione, all’attività da svolgere in piedi cambiando appoggio, senza

dover alzare pesi superiori ai 5 kg ripetutamente e senza dover lavorare in

posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale, vi è un’incapacità

lavorativa nella misura del 10% (orario di lavoro normale con riduzione del

rendimento).

Circa

la patologia endocrinologica il consulente ha evidenziato che la richiesta di

prestazioni AI non riguarda la problematica tiroidea bensì la stanchezza ed i

dolori lombari. Per quanto concerne la descrizione orientativa dello stato

clinico, va evidenziato che non presenta evidenti segni per un’oftalmopatia, valori

pressori nella norma, assenza di segni di scompenso. La ghiandola tiroidea è

clinicamente non palpabile, la cicatrice è calma, non sono palpabili linfonodi

cervicali patologici. Si tratta di un’assicurata con stato dopo tiroidectomia

totale per una tiroidite autoimmunitaria, provata dalla presenza di

autoanticorpi antirecettori TSH. Il trattamento sostitutivo risulta adeguato

con una situazione ben equilibrata di eutireosi. Non vi sono limiti della

capacità lavorativa nelle attività finora svolte.

Per

quanto concerne la patologia neurologica, il consulente ritiene che nello stato

attuale le cefalee non creano più motivo di incapacità lavorativa nelle

dimensioni in cui sono ridotte. La sindrome algica radicolare S1 può comportare

effettivamente una riduzione della capacità lavorativa, in qualsiasi

professione, non potendo rimanere a lungo seduta. Dal punto di vista

strettamente neurologico non vi è un grado d’incapacità lavorativa superiore

alla misura del 20% sia per l’attività salariata che di casalinga.

A

proposito della patologia psichiatrica, il consulente afferma che di fatto ci

si trova di fronte ad una condizione depressiva recidivante nell’ambito della

quale le crisi di ansia parossistica con le condotte di evitamento, la paura di

rimanere sola o di avere un altro attacco di panico, si accostano come

espressione più appariscente per focalizzare l’attenzione sul proprio disagio

di vivere. Fa notare che tra l’altro la letteratura descrive come gli attacchi

di panico possono essere secondari ad una sindrome depressiva. Sottolinea che

malgrado l’assicurata continui a farsi seguire ambulatoriamente da uno

specialista in psichiatria, la condizione psicoaffettiva continua a

manifestarsi compromessa e secondo lo psichiatra curante l’assicurata è da considerare

totalmente inabile al lavoro. Precisa che quanto attualmente obiettivato, mette

in evidenza certamente la persistenza di un quadro emotivo-affettivo instabile,

ma anche la presenza di margini funzionali residui come ad esempio la buona

propensione al lavoro sempre dimostrata, le buone capacità nella relazione

interpersonale e sufficienti strumenti adattativi, che necessitano tuttavia

d’essere ulteriormente sostenuti. Sul piano valetudinario concorda con lo

psichiatra curante per una completa capacità lavorativa dell’assicurata nelle

mansioni di casalinga, ma reputa un’inabilità lavorativa per esclusive cause

psichiche in ambito lucrativo, non superiore al 50%. I periti affermano che il

consulente “giustifica questa limitazione in quanto i limiti che non

consentono più all’A. di fornire adeguate prestazioni lucrative sono dati dal

fatto che la sua vita continua ad essere segnata dal timore pervasivo per un

possibile perpetuarsi dei attacchi di panico, dalla difficoltà ad affrontare

situazioni nuove il che la porta a rinchiudersi ed isolarsi, dal disturbo

affettivo con i suoi deficit cognitivi e vissuti autosvalutativi e naturalmente

dall’ansia parossistica con i suoi caratteri di imprevedibilità. Precisa infine

che le limitazioni valetudinarie in ambito psichiatrico non vanno addizionati a

quelli eventualmente identificati per cause somatiche” (doc. AI 38-21).

Dall’allegato

consulto, emerge che il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si

è così espresso:

" (…)

Di fatto ci troviamo di

fronte ad una condizione depressiva recidivante nell’ambito della quale le

crisi di ansia parossistica con le condotte di evitamento, la paura di rimanere

sola o di avere un altro attacco di panico, si accostano come espressione più

appariscente per focalizzare l’attenzione sul proprio disagio di vivere.

Peraltro la letteratura descrive come gli attacchi di panico possono essere

secondari ad una sindrome depressiva.

Malgrado continui a

farsi seguire ambulatorialmente da uno specialista psichiatra, la condizione

psicoaffettiva continua a mantenersi compromessa e secondo la psichiatra

curante la peritanda è da considerare totalmente inabile sul piano lucrativo.

Quanto attualmente obiettivato tuttavia mette in evidenza certamente la

persistenza di un quadro emotivo-affettivo instabile ma anche la presenza di

margini funzionali residui come ad esempio la buona propensione al lavoro

sempre dimostrata, le buone capacità nella relazione interpersonale e

sufficienti strumenti adattativi, che necessitano tuttavia di essere

ulteriormente sostenuti.

In tale scenario i

limiti che non le consentono più di fornire adeguate prestazioni lucrative sono

dati dal fatto che la vita della peritanda continua ad essere segnata dal

timore pervasivo per il possibile perpetuarsi di altri attacchi di panico,

dalla difficoltà ad affrontare situazioni nuove il che la porta a rinchiudersi

ed isolarsi, dal disturbo affettivo con i suoi deficit cognitivi e i vissuti

autosvalutativi e naturalmente dall’ansia parossistica con i suoi caratteri di

imprevedibilità.

In conclusione

concordo con lo psicoterapeuta curante per una completa capacità della

peritanda nelle mansioni di casalinga ma reputo una inabilità lucrativa per

causa psichiche non superiore al 50%.

Va precisato che tale

grado di inabilità per motivi psichici non è addizionale a quello eventualmente

identificato per cause internistiche e va inteso nell’ambito di un’occupazione

lucrativa esercitata in percentuale completa.” (doc. AI 38-35)

Alla

luce dei 4 consulti specialistici, i periti hanno stabilito che l’attuale grado

di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’assicurata nell’attività di

impiegata d’ufficio e di commercio non diplomata, è valutabile nella misura del

50% (attività sull’arco di un normale orario lavorativo, con particolari

esigenze ergonomiche e riduzione del rendimento). A riguardo invece

dell’attività quale casalinga (economia domestica di due sole persone), il

grado di capacità lavorativa è valutabile nella misura dell’80% (limiti

funzionali e di carico).

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno

affermato:

" (…)

Le conseguenze sulla

capacità di lavoro dell’A., nell’attività svolta quale impiegata d’ufficio e di

commercio non diplomata, si manifestano nell’ambito delle menomazioni dovute ai

disturbi constatati a livello psichiatrico, reumatologico ed in parte

neurologico.

Sul piano psichiatrico

i limiti che non consentono più all’A. di fornire adeguate prestazioni

lavorative sono dati dal fatto che la sua vita continua ad essere segnata dal

timore pervasivo per il possibile perpetuarsi di altri attacchi di panico,

dalla difficoltà ad affrontare situazioni nuove il che la porta a rinchiudersi

ed isolarsi, inoltre dal disturbo affettivo con i suoi deficit cognitivi ed i vissuti

autosvalutativi e naturalmente dall’ansia parossistica con i suoi caratteri

d’imprevedibilità. In questa nostra valutazione non possiamo concordare con

quanto affermato dallo psichiatra curante (capacità lavorativa 0% in attività

lucrativa) in quanto, benché persista certamente un quadro emotivo-affettivo

instabile, possiamo constatare la presenza di margini funzionali residui come

ad esempio la buona propensione al lavoro sempre dimostrata, le buone capacità

nella relazione interpersonale e sufficienti strumenti adattativi, che

necessitano tuttavia d’essere ulteriormente sostenuti.

Sul piano

reumatologico l’A. presenta i seguenti limiti funzionali e di carico: alzare o

trasportare ripetutamente pesi superiori a 7.5-10 kg, mantenere posizioni statiche in postura eretta, con la parte superiore del corpo leggermente

flessa in avanti, movimenti ripetitivi di flessione-estensione del tronco, o

rotazione dello stesso, mantenere o svolgere lavori in posizioni non

ergonomiche, mantenere la posizione seduta statica per più di un’ora in modo

continuato.

Sul piano neurologico

le limitazioni vanno riferite alla persistenza di disestesie residue nel

territorio S1 sin., limitazioni che si sovrappongono a quelle descritte in

ambito reumatologico.

In una visione d’assieme

riteniamo pertanto che l’attività svolta dall’A., quale impiegata d’ufficio o

di commercio non diplomata, è ancora praticabile nella misura descritta al

capitolo 7.

Per quanto riguarda la

determinazione temporale della prolungata limitazione della capacità di lavoro

dell’A., possiamo concordare con quanto certificato dall’attuale medico curante

(vedasi atto del 21.4.2009), vale a dire un grado d’incapacità lavorativa nella

misura del 50% a partire dal 1.8.2008. Da allora lo sviluppo della limitazione

della capacità di lavoro ha presentato temporanei peggioramenti, con grado di

capacità lavorativa nella misura dello 0%, in occasione dei ricoveri per motivi

psichiatrici dall’11.9 al 3.10.2008 e dal 19.12.2008 al 9.2.2009. A partire

pertanto dal 10.2.2009 il grado di capacità lavorativa è da considerare come

descritto al capitolo 7. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine

risulta abbastanza stazionaria.” (doc. AI 38-26)

Il

15.

luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, medico curante dell’assicurata, ha preso posizione su quanto

affermato dal dr. med. __________:

" Condivido

le conclusioni diagnostiche del Dottor __________ nel senso della presenza di

una doppia patologia:

-

sindrome depressiva ricorrente ICD F 33

-

sindrome di attacchi di panico ICD F 41.0

Nell’ambito di

disturbi depressivi in alcuni casi l’ansia, l’angoscia e l’agitazione motoria

possono essere a tratti più evidenti rispetto alla depressione e l’alterazione

del tono dell’umore può essere mascherata da aspetti aggiuntivi quale

l’accentuazione di sintomi fobici o ossessivi. Questi quadri depressivi a

impronta prevalentemente ansiosa sono comunque parte integrante della

sofferenza depressiva e non necessitano di una seconda diagnosi.

La sindrome depressiva

ricorrente non diminuisce in maniera rilevante la capacità lavorativa della

Signora RI 1 di svolgere la Sua attività quale casalinga. Infatti, come scrive

il Dottor __________, “quanto attualmente obiettivato tuttavia mette in

evidenza certamente la persistenza di un quadro emotivo-affettivo instabile ma

anche la presenza di margini funzionali esigui come a esempio la buona

propensione al lavoro sempre dimostrata, la buona capacità nella relazione

interpersonale e sufficienti strumenti adattivi che necessitano tuttavia di

essere ulteriormente sostenuti.” Tenendo conto esclusivamente della sindrome

depressiva ricorrente condivido quanto scrive il Dottor __________, ossia di

“una inabilità lucrativa… non superiore al 50%”.

Diverso il discorso se

si tiene conto della presenza della sindrome da attacchi di panico. Il Dottor __________

aggiunge una vera e propria seconda diagnosi e non valuta i disturbi ansiosi

della Signora RI 1 come parte integrante della sofferenza depressiva. E’ vero

che gli attacchi di panico possono essere secondari a una sindrome depressiva,

è altrettanto vero che presso l’assicurata la sindrome da attacchi di panico

rappresenta rispetto al passato una psicopatologia autonoma che si è aggiunta

alla sindrome depressiva ricorrente e che non è semplicemente manifestazione di

quest’ultima. Come scrive il Dottor __________ “… la vita della perizianda

continua ad essere segnata dal timore pervasivo per possibile perpetuarsi di

altri attacchi di panico, dalla difficoltà ad affrontare situazioni nuove il

che porta a rinchiudersi ed isolarsi,… e naturalmente dall’ansia parossistica

con i suoi caratteri di imprevedibilità.” E’ proprio quest’ultimo fattore,

ossia di un sentirsi continuamente sotto la spada di Damocle di nuovi attacchi

di panico che ha creato un timore pervasivo, che non permette all’assicurata di

spostarsi liberamente, fattore indispensabile per poter seguire una regolare

attività lavorativa lucrativa. Infatti per venire alle consultazioni dal

sottoscritto la Signora RI 1 è per il viaggio sempre accompagnata da terzi. Il

timore pervasivo ha gli aspetti di una vera e propria agorafobia, anche se non

è possibile porre una rispettiva diagnosi, dato che l’assicurata non ha mai

sofferto di isolati disturbi agorafobici con attacchi di ansia parossistica. La

sofferenza soggettiva raggiunge però i livelli di una fobia vera e propria. Ed

è proprio quest’ultimo fattore a far sì che la limitazione della capacità

lavorativa al 50% dovuta alla sindrome depressiva ricorrente diventa totale a

causa dell’aggiunta della descritta patologia ansiosa. Di conseguenza confermo

la mia valutazione medico-psichiatrica di una incapacità lavorativa totale al

di fuori del nucleo famigliare a partire dal 19 dicembre 2008, fino ad oggi e

molto probabilmente anche a lungo termine.” (doc. AI 44)

Il

23.

agosto 2010 il dr. med. __________ ha preso posizione come segue:

" (…)

Assodato il fatto che

lo psichiatra Dr. __________ concorda con le diagnosi da me avanzate rimane da

chiarire l’aspetto relativo alla incapacità lavorativa determinata dalla

psicopatologia obiettivata.

A tale proposito il

Dr. __________ afferma che la sintomatologia da attacchi di panico per il suo

carattere di imprevedibilità non consente alla propria assistita di spostarsi

da sola in auto ed in quanto tale non le consente attività lucrative al di

fuori del nucleo famigliare.

Ciò è vero sul piano

teorico ma è altrettanto noto che l’approccio terapeutico più funzionale in

questo tipo di patologia è quello di fare in modo che i pazienti che ne sono

affetti evitino di chiudersi in casa ed isolarsi per il timore di possibili

crisi di panico. Riconoscendo alla peritanda una inabilità totale si

arriverebbe inequivocabilmente a questo. La mia valutazione di un margine

teorico di possibilità di attivazione lucrativa del 50% ha proprio il

significato di evitare ciò e come ho avuto modo di descrivere nella perizia da

me redatta mantenere attiva “… la buona propensione al lavoro sempre

dimostrata…”, quindi una valenza terapeutica perché inducendo la peritanda ad

attivarsi almeno in misura parziale eviterebbe la sempre più pervasiva tendenza

all’immobilismo e la conseguente cronicizzazione della psicopatologia.” (doc.

AI 50-1)

Sulla

base di quanto affermato dal dr. med. __________ i periti del SAM hanno evidenziato:

" (…)

Alleghiamo la presa di

posizione del Dr. med. __________ del 23.8.2010 dalla quale si evince come egli

contesti l’affermazione del Dr. med. __________ quando afferma che, in

occasione del consulto peritale del 26.11.2009, i disturbi ansiosi dell’A. non

sarebbero stati valutati come parte integrante della sua sofferenza depressiva.

Il Dr. med. __________ ribadisce la propria valutazione sulla capacità

lavorativa e precisa che il riconoscere un margine teorico di possibilità di

attivazione lucrativa nella misura del 50% ha il significato di mantenere

attiva l’A., ciò che rappresenta pure una valenza terapeutica.

In considerazione di

quanto sopra ed alla luce della presa di posizione del nostro consulente in

psichiatria Dr. med. __________, possiamo confermare le nostre conclusioni

peritali del 29.1.2010.” (doc. AI 49-1)

Il

7.

dicembre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Le osservazioni dello

psichiatra curante Dr. __________ del 15 luglio 2010 in merito alla valutazione specialistica del Dr. __________ nell’ambito della perizia SAM sono

state sottoposte al SAM.

Il Dr. __________

risponde in data 3 settembre 2010: Il Dr. __________ ribadisce la sua

valutazione di modo che le conclusioni peritali vengono confermate.

Infatti, nella sua

lettera del 23 agosto 2010, il Dr. __________ intravvede una funzione

terapeutica nella capacità lavorativa parziale (50%) per mantenere attiva

l’assicurata evitando la cronicizzazione della psicopatologia.

Le osservazioni del

Dr. __________ non modificano le conclusioni indicate nel rapporto medico

dell’8 febbraio 2010.” (doc. AI 51-1)

7.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

8.

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’ammini-strazione prima dell’emissione

della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata

chiarita in modo soddisfacente.

Se

da una parte, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni

delle patologie reumatologica, neurologica ed endocrinologica dell’assicurata,

approfonditamente vagliate dai medici del SAM nel referto peritale del 29

gennaio 2010, peraltro rimaste incontestate da parte dell’assicurata, analogo

discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di natura psichica

dell’insorgente, che necessitano per contro di essere ulteriormente indagati.

9.

Infatti,

per i motivi che seguono, il TCA non può, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, confermare la correttezza della valutazione peritale in ambito

psichiatrico, alla luce delle prese di posizione del 23 agosto 2010 del perito,

dr. med. __________ e del 7 settembre 2010 del medico SMR, dr. med. __________.

Dagli

atti emerge che il perito, dr. med. __________ ed il medico curante, dr. med. __________,

sono concordi circa la diagnosi della patologie psichiche di cui è affetta la

ricorrente, e meglio, la sindrome depressiva ricorrente ICD F.33 e la sindrome

da attacchi di panico ICD F41.0 (doc. AI 44-1).

I

due specialisti evidenziano inoltre che la sindrome depressiva ricorrente non

diminuisce in maniera rilevante la capacità della ricorrente di svolgere la sua

attività quale casalinga e che, tenendo conto esclusivamente della sindrome

depressiva ricorrente, vi è una inabilità lavorativa non superiore al 50% (doc.

AI 44-2).

Il

medico curante rileva tuttavia che vi è una divergenza per quanto concerne la

presa in considerazione della sindrome da attacchi di panico. Il dr. med. __________

sottolinea che “la sindrome da attacchi di panico rappresenta rispetto al

passato una psicopatologia autonoma che si è aggiunta alla sindrome depressiva

ricorrente e che non è semplicemente manifestazione di quest’ultima” ed

evidenzia come il “sentirsi continuamente sotto la spada di Damocle di nuovi

attacchi di panico”, che ha creato un timore pervasivo, non permette

all’assicurata di spostarsi liberamente, “fattore indispensabile per poter

seguire una regolare attività lucrativa.” Il curante sostiene che “il

timore pervasivo ha gli aspetti di una vera propria agorafobia, anche se non è

possibile porre una rispettiva diagnosi, dato che l’assicurata non ha mai

sofferto di isolati disturbi agorafobici con attacchi di ansia parossistica”,

ma la “sofferenza soggettiva raggiunge però i livelli di una fobia vera e

propria”. Questo fattore implica che la “limitazione della capacità

lavorativa al 50% dovuta alla sindrome depressiva ricorrente diventa totale a

causa dell’aggiunta della descritta patologia ansiosa.”

Il

perito, dr. med. __________, nella sua presa di posizione del 23 agosto 2010, contesta

in parte quanto affermato dal medico curante, anche se, dalle sue parole, non

traspare con la necessaria chiarezza, l’effettiva e concreta capacità

lavorativa della ricorrente nella sua precedente attività ed in attività

confacenti al suo stato di salute (doc. AI 50-1).

Da

una parte lo specialista, a proposito della sintomatologia da attacchi di

panico che non consente alla ricorrente “di spostarsi da sola in auto”

(in realtà, come emerge dagli atti medici, anche con altri mezzi di trasporto, ad

esempio con il treno [cfr. doc. AI 38-34]; inoltre il medico curante non ha

parlato dei soli spostamenti in auto ma del fatto che la sindrome da attacchi

di panico “non permette all’assicurata di spostarsi liberamente”)

afferma che “ciò è vero sul piano teorico” (sottolineatura del

redattore), lasciando inizialmente supporre che nel caso di specie, concretamente,

la ricorrente potrebbe in realtà spostarsi liberamente. D’altra parte, tuttavia,

lo stesso perito afferma che la sua valutazione “di un margine teorico

di possibilità di attivazione lucrativa del 50%” (sottolineatura del

redattore) ha il significato di evitare l’isolamento dell’interessata per il

timore di possibili crisi di panico, lasciando intendere, al contrario di

quanto sopra evidenziato, che invece, concretamente, l’interessata in

realtà è incapace al lavoro in una percentuale superiore al 50%.

Dalle

affermazioni, non proprio cristalline, del perito nel suo complemento del 23

agosto 2010 (doc. AI 50-1) non si riesce a comprendere ed a stabilire, con la

necessaria tranquillità ed a fronte delle pertinenti osservazioni del medico

curante, qual è, concretamente nel preciso caso di specie, la capacità

lavorativa della ricorrente nella sua precedente attività o in attività

confacenti al suo stato di salute.

Lo

specialista sembra infatti dare una valutazione teorica generale sulla capacità

lavorativa che occorrerebbe riconoscere agli assicurati affetti dalla sindrome

da attacchi di panico per migliorare la loro capacità lavorativa ed impedire un

cristallizzarsi della situazione (doc. AI 50-1:”(...) è altrettanto noto che

l’approccio terapeutico più funzionale in questo tipo di patologia è quello di

fare in modo che i pazienti che ne sono affetti evitino di chiudersi in casa ed

isolarsi per il timore di possibili crisi di panico”), piuttosto che

esprimersi sulla capacità lavorativa dell’assicurata nel caso concreto che, dal

punto di vista prettamente medico, potrebbe essere diversa da quella di altri

pazienti affetti dalla medesima patologia.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e ad

indicare in quale misura e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro

(cfr. Daniele Cattaneo in Le perizie giudiziarie, CFPG, 2008, pag. 212). Il

sanitario deve stabilire in quale misura i disturbi lamentati limitino

l’assicurato nelle sue funzioni fisiche e psichiche, tenuto conto che il medico,

in tale contesto, si esprimerà in particolare su quelle funzioni che secondo la

propria esperienza risultano essenziali per l’esplicazione delle attività

lavorative entranti in linea di considerazione, pronunciandosi ad esempio se

l’attività esigibile deve essere sedentaria, oppure svolta in posizione eretta,

se deve essere effettuata a tempo parziale, se l’interessato è in grado di

alzare, pesi, ecc. Spetta invece al consulente professionale, avuto riguardo

alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (cfr. Daniele Cattaneo, op. cit., pag. 212).

In

concreto, come emerge con maggiore evidenza dalle annotazioni del 7 settembre

2010.

del medico SMR, dr. med. __________, la fissazione della capacità lavorativa

al 50% ha in realtà una funzione terapeutica (cfr. doc. AI 51-1: “il Dr. __________

intravvede una funzione terapeutica nella capacità lavorativa parziale (50%)

per mantenere attiva l’assicurata evitando la cronicizzazione della

psicopatologia”).

I

periti del SAM, nella presa di posizione del 3 settembre 2010 affermano che ciò

“rappresenta pure una valenza terapeutica” (doc. AI 49-1,

sottolineatura del redattore), senza tuttavia distanziarsi dalle affermazioni

del dr. med. __________.

A

questo proposito in DTF 127 V 294 l’Alta Corte, in merito alla rilevanza al

fine dell’accertamento dell’invalidità, del fatto che un’affezione psichica sia

suscettibile di essere curata ha affermato, tra l’altro:

" 4.

Die Vorinstanz schliesst einen psychischen Gesundheitsschaden

mit Krankheitswert im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG nicht schlechthin aus,

verneint aber dessen Relevanz mangels einer Chronifizierung, weil durch

entsprechende Behandlung (Psychotherapie, Antidepressiva) eine Verbesserung der

psychophysiologischen Beschwerden habe erreicht werden können. Diese Würdigung

wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in tatsächlicher Hinsicht mit dem

Hinweis bestritten, dass in den erwähnten Berichten des Spitals Y und der Frau

Dr. med. A. von einem chronifizierten Krankheitszustand gesprochen werde.

Abgesehen davon könne nicht nur ein chronifizierter oder fixierter, sondern

auch ein noch behandel- und therapierbarer Gesundheitsschaden eine Invalidität

bewirken.

a) Zur Frage, ob und

welche Bedeutung dem Gesichtspunkt der Therapierbarkeit oder Behandelbarkeit

einer psychischen Störung für den Anspruch auf eine Invalidenrente (oder auch

Massnahmen beruflicher Art) zukommt, besteht, wie die in diesem Zusammenhang

im angefochtenen

Entscheid und in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Stützung des jeweiligen

Standpunktes angeführten Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts zeigen, keine

einheitliche Rechtsprechung.

(…)

b) aa) Das bereits

mehrfach erwähnte Urteil E. vom 28. Dezember 1981 stützt die Auffassung, dass

einer psychischen Störung grundsätzlich kein invalidisierender Krankheitswert

zukommt, wenn, soweit und solange sie nach schlüssiger fachärztlicher Ansicht

prognostisch behandel- oder therapierbar ist, nur beschränkt. Vielmehr liegt

jenem Entscheid die Annahme zu Grunde, dass reaktive Depressionen in der Regel

nicht die für die Entstehung des Rentenanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 (Variante

2.

[heute: lit. b]) IVG erforderliche Dauer und Intensität in den Auswirkungen

auf die Arbeitsfähigkeit erreichten, dies auf Grund der medizinischen

Erfahrungstatsache, dass sie im Allgemeinen relativ rasch wieder abklingen. Die

von der Vorinstanz vertretene Auffassung, dass die Therapierbarkeit ein

entscheidendes Kriterium dafür sei, ob einer psychischen Beeinträchtigung der Gesundheit

invalidisierender Charakter zukomme, lässt sich aus dem Urteil E. nicht

ableiten und ist abzulehnen, weil sich für eine solche negative materielle

Anspruchsvoraussetzung im Gesetz keine Grundlage findet, wie sich aus dem

Nachfolgenden ergibt.

(…)

c) Nach dem

Gesagten ist die bisherige uneinheitliche Rechtsprechung in dem Sinne

klarzustellen, dass die Behandelbarkeit einer psychischen Störung, für sich

allein betrachtet, nichts über deren invalidisierenden Charakter aussagt.

Für die Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente im Besonderen ist

immer und einzig vorausgesetzt, dass während eines Jahres (ohne wesentlichen

Unterbruch) eine mindestens 40%ige Arbeitsunfähigkeit nach Art. 29 Abs. 1 lit.

b IVG bestanden hat und eine anspruchsbegründende Erwerbsunfähigkeit gemäss

Art. 28 Abs. 1 bis Abs. 1ter IVG sowie Art. 28 Abs. 2 IVG oder Art. 5 Abs. 1

IVG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 3 IVG und Art. 27 f. IVV weiterhin besteht. Dies bedeutet keineswegs, dass eine fachärztlich festgestellte psychische

Krankheit ohne weiteres gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer Invalidität

ist. In jedem Einzelfall muss eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit

unabhängig von der Diagnose und grundsätzlich unbesehen der Ätiologie

ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt sein (BGE 99 V 29 Erw. 2;

MEYER-BLASER, a.a.O., S. 11 f. und LOCHER, a.a.O., S. 81 N 7 und 10). Entscheidend

ist die nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu erfolgende

Beurteilung, ob und inwiefern dem Versicherten trotz seines Leidens die

Verwertung seiner Restarbeitsfähigkeit auf dem ihm nach seinen Fähigkeiten

offen stehenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch sozial-praktisch zumutbar und

für die Gesellschaft tragbar ist (BGE 102 V 165; AHI 1996 S. 303 Erw. 2a

und ZAK 1992 S. 170 Erw. 2a mit Hinweisen).

Soweit die

Vorinstanz ihren Entscheid mit der Behandelbarkeit (Therapierbarkeit) und

fehlenden Chronifizierung einer allfälligen (nicht auszuschliessenden)

psychischen Störung begründet, hält dies demnach vor Bundesrecht nicht Stand.” (sottolineature

del redattore)

Con

il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore una modifica dell’art. 7 cpv. 2 LPGA,

per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono

considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre,

sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente

superabile.

In DTF 135 V 215 l’Alta

Corte ha, a questo proposito, affermato:

" 7.2 En ce qu'elle prévoit qu'il ne peut y avoir incapacité de gain que si

celle-ci n'est pas objectivement surmontable, la seconde phrase de l'art. 7 al.

2.

LPGA inscrit dans la loi un principe exprimé de longue date par la

jurisprudence quant au caractère objectif de l'appréciation de ce qui peut

encore être exigé de la personne assurée pour surmonter les limitations de sa

capacité de gain entraînées par son atteinte à la santé. En d'autres termes,

pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par

ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et

exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer

d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception

subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de

lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de

ses problèmes de santé.

Cet élément - le

caractère objectif de l'appréciation de l'exigibilité - a été formulé à

diverses reprises et de manière constante par la jurisprudence. Ainsi, dans un

ATFA 1964 p. 153 (arrêt du 25 août 1964) concernant un cas dans lequel le

diagnostic de "névrose" avait été posé, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que l'assurée aurait pu surmonter sa résistance névrotique à

reprendre une activité si elle avait mis à profit l'effort de volonté

nécessaire et objectivement exigible. Dans l' ATF 102 V 165 (du 11 octobre

1976, déjà cité [consid. 6.1.1 supra]), il a également indiqué que la mesure de

ce qui est exigible de l'assuré (afin qu'il empêche les diminutions de la capacité

de gain en faisant preuve de bonne volonté) doit être déterminée aussi

objectivement que possible. Ce principe a également été repris dans l' ATF 127 V 294, où le Tribunal fédéral a rappelé que ce qui est déterminant, c'est le

point de savoir si, et le cas échéant, dans quelle mesure, la mise à profit de

sa capacité de travail, compte tenu de ses aptitudes et d'un marché du travail

équilibré, peut être raisonnablement exigée de l'assuré ou est supportable pour

la société, cet examen devant être effectué de manière aussi objective que

possible ("nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu erfolgende

Beurteilung"; consid. 4c p. 298). Appliquant ce principe au diagnostic de

"troubles somatoformes douloureux", le Tribunal fédéral a précisé

qu'il est déterminant d'établir de manière objective si l'assuré présente un

état douloureux d'une gravité telle - eu égard aux critères déterminants

(consid. 6.1.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le

marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible

de lui, compte tenu de sa constitution psychique (ATF 130 V 352 consid. 2.2.4

p. 355, déjà cité).

7.3

En exprimant l'exigence du caractère objectif de

l'examen de ce qui peut (encore) être exigé de la personne assurée, l'art. 7

al. 2 LPGA n'a pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais inscrit dans la

loi un aspect étroitement lié à celle-ci dont la portée avait déjà été mise en

évidence par la jurisprudence sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 (KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 31 ss ad art.

7.

al. 2 LPGA).

Dans la mesure où les

explications du Conseil fédéral relatives à cette disposition laissent entendre

le contraire (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi

fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005

4215.

ss, 4288, ch. 1.6.1.5.4), en parlant d'une "définition plus étroite,

opérée par le législateur, de la notion d'invalidité",

elles ne sont pas déterminantes. D'abord, elles sont contredites par d'autres

déclarations du Conseil fédéral, selon lesquelles les modifications proposées

(de l'art. 7 LPGA) permettent d'inscrire dans le texte de la loi des principes

juridiques essentiels, notamment la jurisprudence relative au principe de

l'exigibilité (FF 2005 4287, ch. 1.6.1.5.4). Elles n'ont, par ailleurs, pas

trouvé leur expression en droit positif, dans le texte légal, ce qui est

cependant une condition pour qu'on puisse y voir des éléments d'interprétation

historique (ATF 114 V 239 consid. 8a p. 250).

L'art. 7 al. 2 LPGA ne

correspond donc pas à une modification du droit en tant que telle, mais à

l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion

d'invalidité (voir aussi, THOMAS LOCHER, Invalidität, Invaliditätsgrad und

Entstehung des Rentenanspruchs nach dem Entwurf zur 5. IV-Revision,

in Medizin und Sozialversicherung im Gespräch, 2006, p. 273 ss, 293). Par conséquent, cette disposition ne peut pas être considérée comme un

fondement légal pour modifier des rentes qui ont fait l'objet d'une décision

entrée en force.”

Determinante è dunque stabilire se, e in quale misura al

caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare

un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle

sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si

può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298).

Nel

caso di specie, secondo questo Tribunale, alla luce dello scritto del 23 agosto

2010.

(doc. AI 50-1), il perito non ha stabilito la capacità lavorativa

dell’assicurata secondo i criteri posti dalla giurisprudenza ma sembra

piuttosto aver deciso per una capacità lavorativa del 50% per mantenere attiva

l’assicurata ed evitare la cronicizzazione della malattia, senza preoccuparsi

della reale situazione concreta dell’interessata e della possibilità oggettiva

di esercitare un’attività lavorativa nella sua situazione valetudinaria. Il

perito non ha spiegato se l’insorgente può concretamente svolgere

un’attività lucrativa al 50% malgrado la presenza della sindrome da attacchi di

panico ICD F 41.0.

In concreto alla luce della divergenza di valutazione esistente,

quanto alla gravità della patologia dell’interessata e all’influsso che la

stessa ha sulla sua capacità lavorativa, tra quanto stabilito dal perito dr.

med. __________ e quanto invece valutato dal curante, dr. med. __________,

ritenuto la poca chiarezza derivante dalle affermazioni del perito nello

scritto del 23 agosto 2010 (doc. AI 50-1), questo Tribunale ritiene che non sia

possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione

quale sia l’entità della patologia depressiva dell’assicurata e la conseguente

esigibilità lavorativa della stessa.

È

vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

D’altra parte, tuttavia, questa Corte non può che rilevare come le

affermazioni del perito contenute nello scritto del 23 agosto 2010 non sono

convincenti e non aiutano a stabilire, con la necessaria tranquillità, la

capacità lavorativa della ricorrente.

Del

resto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra

esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

In

concreto, vista la lacunosità e la poca chiarezza delle affermazioni contenute

nello scritto del 23 agosto 2010 del dr. med. __________, il TCA ritiene

indispensabile un approfondimento della capacità lavorativa della ricorrente

alla luce delle contestazioni del medico curante.

10.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., l’allora TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p.

560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. anche la sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.8.3 dove l’Alta Corte ha rammentato che

l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza

dell’obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l’assicuratore

esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno).

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il Tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,

come detto, si rivela lacunoso.

Spettava

all’UAI, in presenza di risposte poco chiare e lacunose del perito procedere a

nuovi accertamenti.

In

queste condizioni, la decisione impugnata va annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione affinché proceda con un complemento peritale per stabilire precisamente

ed oggettiva-mente l’effettiva e reale capacità lavorativa dell’insorgente

nella precedente attività lavorativa e in ogni e qualsiasi attività.

In

questo contesto, rilevato che l’interessata è stata oggetto anche di una

inchiesta per casalinghe, l’UAI dovrà verificarne le conclusioni, conformemente

a quanto già deciso recentemente da questo TCA (cfr. sentenza 32.201.240 del 21

aprile 2011, sentenza 32.2010.173 del 24 novembre 2010 e sentenza 32.2010.182

del 10 dicembre 2010), sottoponendo l'esigibilità delle singole mansioni,

accertate in sede d'inchiesta economica, al vaglio di un medico specialista in

psichiatria.

Quanto

alle possibili ripercussioni dell’attività lavorativa sull’attività domestica e

viceversa, va rilevato che in DTF 134 V 9 il TF ha stabilito che una eventuale

ridotta capacità nell’ambito professionale o nell’ambito dell’impedimento delle

mansioni consuete in seguito a maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che la persona

assicurata, nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, deve comunque

scegliere un’occupazione nella quale gli impedimenti hanno un impatto minimo,

precisando che gli influssi tra le due attività sono inferiori tanto più le

attività sono complementari (ad esempio laddove la tenuta dell’economia

domestica è pesante fisicamente mentre l’attività lavorativa lo è intellettualmente).

Il TF ha poi affermato che “Damit die sich durch die

schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative

gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich

offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende

Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre

Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]).” e che “Von einer

vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem Gesagten auszugehen, wenn

sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen

Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann”.

In concreto dagli atti emerge che l’attività precedentemente svolta

dall’interessata e che potrebbe eventualmente continuare a svolgere in misura

parziale, riservato tuttavia il complemento peritale che l’UAI è chiamato ad

esperire, è piuttosto di natura intellettuale e non pesante fisicamente (impiegata

d’ufficio e di commercio non diplomata). Inoltre i periti si sono espressi

sulla capacità lavorativa anche in ambito dell’attività di casalinga (doc. AI

38-25). Per cui, secondo questo TCA, viste le condizioni poste dall’Alta Corte

per ritenere un’influenza reciproca sulle attività lavorativa e domestica, una

perizia su questo punto non si impone.

11.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda dell’assicurata tendente all’assunzione

di ulteriori prove (in particolare l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria)

va respinta.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

12.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata dalla RA 1 ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

ripetibili.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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