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Decisione

32.2010.364

Soppressione della rendita d'invalidità per la via della revisione

17 febbraio 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989

pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06

del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr.

inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 -

il corsivo é del redattore).

Appurato che, su un

mercato equilibrato del lavoro, le opportunità per RI 1 di

reperire un’occupazione idonea, non vanno considerate irrealistiche, occorre

ancora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10. Per quanto

concerne il reddito da valido, in base agli atti LAINF,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse insorto il danno alla

salute, un importo annuo di fr. 72'520 (cfr. doc. 149/inc. LAINF).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro

(cfr. doc. 96 e 149/inc. LAINF), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.11. Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

Considerandi

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.12

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.11., per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.

L’assicurato,

quale operaio di magazzino alle dipendenze della Società __________, avrebbe

guadagnato, nel 2010, fr. 72'520/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 4'436 riportato su

41.6

ore/settimana = fr. 4'613 x 12 mesi = fr. 55’356 + adeguamento

2009/2010 all'indice dei salari nominali = fr. 57’016.68).

Pertanto,

non può entrare in linea di conto alcuna decurtazione del reddito statistico da

invalido a titolo di gap salariale.

2.13

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire tale

aspetto, visto che, anche applicando la decurtazione massima consentita dalla

giurisprudenza federale (25%), l’assicurato non raggiunge la soglia minima di invalidità

richiesta dall’art. 28 cpv. 1 LAI (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'333.62

(fr. 61'778.16 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 72'520, si

ottiene un grado di invalidità del 36.10%, insufficiente per fondare il

diritto a una rendita.

In esito

a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha soppresso

la rendita di invalidità in vigore a far tempo dalla fine del mese seguente

l’intimazione della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), merita di

essere confermata.

2.14

Questo

Tribunale ritiene che possa essere lasciata aperta la questione di sapere se la

decisione formale di rendita del marzo 2010 era manifestamente errata ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, per il motivo che, equiparando l’invalidità

all’incapacità lavorativa, l’UAI è partita da un concetto di invalidità

giuridicamente sbagliato. In effetti, la decisione di revisione impugnata andrebbe

comunque tutelata nel suo risultato anche se, per sostituzione di motivi, si

volesse decidere la fattispecie dal profilo della riconsiderazione (in questo

senso, si veda la STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.3).

2.15

Con

l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente

al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p. 4).

2.16

Secondo l'art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva

di oggetto.

3. Le spese

per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'assicurato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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