32.2010.364
Soppressione della rendita d'invalidità per la via della revisione
17 febbraio 2011Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.364
Data decisione, Autorità:
17.02.2011, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita d'invalidità per la via della revisione
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.364
mm/DC/sc
Lugano
17 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione formale del 17 novembre 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
settembre 2007, RI 1, nato nel 1961, di professione operaio di magazzino, ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, a titolo di
danno alla salute, di essere “scivolato a terra con frattura tendini, cuffia
spalla destra”.
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2010, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. 39 e 40).
1.3. Con
decisione formale del 30 giugno 2010 (doc. 43) - poi confermata in sede di
opposizione (doc. 51) -, l’__________ ha riconosciuto all’assicurato una
rendita di invalidità del 33% a contare dal 1° luglio 2010.
1.4. In data 17
novembre 2010, l’UAI ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
comunicato all’assicurato che la rendita di invalidità in vigore sarebbe stata
soppressa a far tempo dalla fine del mese seguente l’intimazione della
decisione. In quella sede, l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo
a un eventuale ricorso (doc. 60).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 dicembre 2010, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che al ricorso venga concesso l’effetto
sospensivo e che l’UAI venga condannato a ripristinare la precedente rendita di
invalidità, nonché, in via subordinata, sempre la concessione
dell’effetto sospensivo e il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto
rimproverato all’amministrazione di avere fatto proprio il grado di invalidità
stabilito dall’assicuratore LAINF, sebbene la relativa decisione non fosse
ancora cresciuta in giudicato poiché oggetto di una procedura ricorsuale al
TCA. D’altro canto, per quanto concerne i disturbi psichici e quelli
interessanti il rachide, relativamente ai quali l’__________ ha negato la
propria responsabilità, egli ha fatto valere che “nella denegata ipotesi in cui
il TCA vorrà confermare che la __________ ha stabilito correttamente il grado
d’invalidità LAINF dell’assicurato nella misura del 33% e quindi nella denegata
ipotesi in cui il TCA vorrà confermare che tra i disturbi di cui soffre
l’assicurato alla schiena ed alla psiche non è dato un sufficiente nesso di
causalità, naturale ed adeguato, con l’infortunio, l’invalidità dell’assicurato
non potrà più essere considerata un’esclusiva conseguenza dell’infortunio.”, di
modo che “… per poter valutare l’invalidità LAI dell’assicurato, l’Ufficio AI
non potrà più limitarsi a riprendere esclusivamente le valutazioni della __________
bensì dovrà procedere esso stesso ad accertamenti e valutazioni proprie.” (doc.
I, p. 3s.).
Trattandosi
della domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, il ricorrente ha rilevato
che la relativa revoca “… non si giustifica ed in particolare già solamente per
il fatto che la revoca non risulta minimamente motivata.” (doc. I, p. 4).
1.6. In data 11
gennaio 2011, l’amministrazione ha chiesto che la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo venga respinta (doc. IV).
1.7. Con atto di
risposta del 19 gennaio 2011, l’Ufficio AI ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. VI + allegati).
1.8. RI 1 ha
presentato la propria replica il 3 febbraio 2011 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’UAI era legittimato a sopprimere la
rendita di invalidità in vigore, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (J.-L. Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA in una sentenza U 156/05 del
14 luglio 2006 consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado di
invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica notevole,
ossia tale da influire sulla perdita di guadagno.
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; U. Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA),
p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di
riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione
cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia
anche come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita
solo per il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che l’incapacità lavorativa di RI 1 ha avuto inizio con
l’infortunio del 13 settembre 2006 - assunto dall’__________ -, in occasione
del quale egli ha riportato la rottura subtotale della cuffia dei rotatori
della spalla destra, e si è protratta nel tempo a causa di due successive
re-rotture della medesima.
L’assicuratore
LAINF ha quindi corrisposto all’assicurato indennità giornaliere corrispondenti
a un’inabilità lavorativa del 100% fino al 31 maggio 2010, del 50% fino al 15
giugno 2010 e del 25% fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 147/inc. LAINF).
Tenuto
conto di quanto precede, l’Ufficio AI, in data 4 marzo 2010, ha riconosciuto all’insorgente una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° settembre
2007, e meglio trascorso l’anno di carenza di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (doc. 40, p. 1: “esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria,
segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato riconoscere
che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un’incapacità al lavoro
nella sua attività di magazziniere ed in tutte le attività in misura diversa
dal 13.09.2006, …”). In quella stessa sede, l’assicurato è stato avvertito che
rimaneva “… impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art.
17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della
documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva
della fattispecie (cfr. STF del 20.11.2008 in re J.,9C_342/2008).” (doc. 40,
p. 2).
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’insorgente di una rendita intera di invalidità.
Dall’incarto
LAINF si evince che in occasione della visita circondariale di chiusura, il
chirurgo ortopedico dott. __________, assodata l’impossibilità di riprendere la
precedente professione di magazziniere, ha ritenuto l’assicurato in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa
leggera, in cui non debba né sollevare/trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, né eseguire lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr.
doc. 139, p. 4/inc. LAINF).
Sempre il
medico di __________ appena citato, a margine della visita di controllo del 22
settembre 2010, ha negato che i disturbi alla schiena di cui soffre il
ricorrente fossero imputabili all’infortunio assicurato (cfr. doc. 185, p.
4/inc. LAINF: “I dolori cronici a livello della colonna cervicale e dorsale con
ridotta mobilità della colonna cervicale si lasciano spiegare con le
alterazioni degenerative evidenziate tramite la risonanza magnetica. La
risonanza magnetica della colonna cervicale, dorsale e lombare, non evidenzia
postumi infortunistici ma segni di degenerazioni pluri-segmentali. Assenza di
segni per stenosi foraminale o spinale e assenza di segni per mielopatia. In
assenza di postumi traumatici a livello della colonna vertebrale non abbiamo
elementi per ammettere una relazione di causalità probabile tra gli attuali
disturbi a livello della colonna vertebrale e l’infortunio avvenuto il
13.9.2006. Si tratta piuttosto di una patologia degenerativa che può spiegare
almeno parzialmente la cervico-dorsalgia e la lombalgia.” - il corsivo è
del redattore).
D’altro
canto, secondo il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
l’assicurato non presentava una patologia psichiatrica che potesse limitare
l’esercizio di un’attività lavorativa giudicata confacente da un punto di vista
ortopedico (doc. 145, p. 4/inc. LAINF: “A livello clinico, la lieve
sintomatologia depressiva con sintomi somatici (F32.01) può essere compresa
come reazione al disturbo algico esistente ma non comporta, di per sé, delle
conseguenze sulla capacità e sul funzionamento lavorativo. (…). … da un punto
di vista medico-psichiatrico non sussiste una patologia psichiatrica maggiore,
in rapporto causale naturale con l’evento infortunistico in questione, che
potrebbe in qualche modo limitare l’esercizio di un’attività giudicata
confacente da un punto di vista ortopedico.”).
Tenuto
conto unicamente dello stato infortunistico della spalla destra, fatta dunque
astrazione dai disturbi psichici e da quelli interessanti la colonna
vertebrale, l’__________, con decisione formale del 30 giugno 2010, ha quindi ritenuto esigibile che RI 1 svolgesse “… un lavoro leggero per tutto il giorno. Le
attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l’operaio rilegatore o
di fabbrica, il raffilatore, l’aiuto meccanico industriale o l’addetto alla
sorveglianza, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di CHF 48'687.00.
Senza l’infortunio, come magazziniere, guadagnerebbe attualmente CHF 72'520.00
(indennità comprese). Dal confronto delle due cifre risulta un’incapacità al
guadagno del 33% pertanto, dal 01.07.2010, accordiamo una rendita d’invalidità
in tale misura.” (doc. 164/inc. LAINF).
L’assicuratore
infortuni ha ribadito la propria posizione con la decisione su opposizione del
18 ottobre 2010 (cfr. doc. 187/inc. LAINF).
2.7. Con la
decisione formale impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di
invalidità, siccome “dalla documentazione acquisita all’incarto, con
particolare riferimento alla decisione __________ del 30.06.2010, risulta che
il suo stato di salute è migliorato e che medicalmente viene ritenuto abile al
lavoro in misura massima possibile dal 01.07.2010. (…). Con decisione __________
del 30.06.2010 viene riconosciuto un grado di invalidità del 33%. Essendo il
grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita di estingue.”
(doc. 62).
Da quanto
precede si deduce che l’amministrazione ha fatto proprio il grado di invalidità
stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.
A tal
proposito, va però segnalato che, secondo un’affermata giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549
consid. 6).
2.8. Con sentenza
35.2010.60 del 27 gennaio 2011, emanata nella causa parallela in materia di
assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha innanzitutto confermato la
natura extra-infortunistica dei disturbi alla schiena e, inoltre, che il
ricorrente non presentava alcuna incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico
(cfr. consid. 2.3.4.).
D’altro
canto, il TCA ha fatto propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal dott. __________ in occasione della visita medica di chiusura del
28 gennaio 2010, rilevando in particolare che i limiti funzionali da lui
descritti corrispondono a quelli che si riscontrano normalmente in assicurati
che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr. consid.
2.5.3.). Per quanto riguarda l’aspetto economico, questo Tribunale ha segnatamente
ritenuto che l’assicuratore LAINF aveva validamente determinato il reddito da
invalido in base alle DPL (cfr. consid. 2.5.5.).
Per
quanto attiene alla problematica psichica, il TCA ha dunque ritenuto che essa non
ha una rilevanza clinica tale da incidere negativamente sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, ciò che è evidentemente rilevante anche nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità.
Per
quanto concerne invece i disturbi alla schiena - dai quali __________ ha
correttamente fatto astrazione per definire il grado dell’invalidità di RI 1 -,
dagli atti di causa si evince che l’UAI ha compiuto un complemento istruttorio
per definire l’esigibilità lavorativa tenuto conto anche di tali disturbi.
Nel corso
del mese di gennaio 2011, RI 1 è in effetti stato periziato dal dott. __________,
spec. FMH in medicina interna. Dal relativo suo referto (doc. VI 3) si evince -
per quanto qui di interesse -, che all’assicurato è stata diagnosticata una
cervicalgia, una dorsalgia e una lombalgia cronica su alterazioni statico
degenerative multisegmentali del rachide cervicale, lombare e dorsale, nonché
una lieve discopatia degenerativa L3/L4. Per quanto attiene alla capacità
lavorativa, il medico fiduciario dell’UAI ha dichiarato l’insorgente inabile al
lavoro in misura del 30% nell’abituale attività di magazziniere, inabilità
giustificata “… dall’impossibilità di un carico ripetitivo sul rachide e dai
movimenti di torsione ripetitivi durante carico e scarico di cassette (attività
svolta con frequenza presso il magazzino __________. Necessità di rispetto
dell’ergonomia della schiena e pause maggiori.”. Sempre secondo il dott. __________,
egli potrebbe però esercitare in misura completa un’attività professionale adatta
al suo stato di salute (“Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di
salute attuale, un’attività che tenga pienamente conto della capacità
funzionale e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti
nell’esame della funzionalità fisica allegato. In attività lavorativa adatta
allo stato di salute, l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dello 0%.”
- il corsivo è del redattore).
Dal
formulario afferente all’esame della capacità funzionale residua risulta che sarebbe
adeguata un’attività che, in particolare, implichi il sollevamento/trasporto di
pesi da molto leggeri a leggeri, la manipolazione di oggetti/attrezzi
leggeri/di precisione e che consenta di alternare di tanto in tanto la
posizione seduta a quella eretta (cfr. doc. VI 4).
Da parte
sua, questo Tribunale non vede motivi che gli impediscano di fare proprio
l’apprezzamento enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, motivi
che del resto neppure il ricorrente è stato in grado di evidenziare.
2.9. Il TCA
osserva innanzitutto che, per costante giurisprudenza, l'Alta Corte riconosce
l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente per coloro che, a causa del
danno alla salute, sono costretti, fra l’altro, a cambiare con frequenza
posizione (cfr. STFA I 306/97 del 23 marzo 1998 consid. 4b: “Questa Corte
ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni,
segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell’industria
(sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino
lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle
circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare
con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).” - il corsivo è del
redattore).
Più di
recente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare, nella
misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera scelta
della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non
comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o
torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente
spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che
non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti
bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della
temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in
cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b
pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
Fatti
I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989
pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06
del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr.
inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 -
il corsivo é del redattore).
Appurato che, su un
mercato equilibrato del lavoro, le opportunità per RI 1 di
reperire un’occupazione idonea, non vanno considerate irrealistiche, occorre
ancora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.10. Per quanto
concerne il reddito da valido, in base agli atti LAINF,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V
174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse insorto il danno alla
salute, un importo annuo di fr. 72'520 (cfr. doc. 149/inc. LAINF).
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro
(cfr. doc. 96 e 149/inc. LAINF), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.11. Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,
nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
Considerandi
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.12
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.11., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.
L’assicurato,
quale operaio di magazzino alle dipendenze della Società __________, avrebbe
guadagnato, nel 2010, fr. 72'520/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 4'436 riportato su
41.6
ore/settimana = fr. 4'613 x 12 mesi = fr. 55’356 + adeguamento
2009/2010 all'indice dei salari nominali = fr. 57’016.68).
Pertanto,
non può entrare in linea di conto alcuna decurtazione del reddito statistico da
invalido a titolo di gap salariale.
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire tale
aspetto, visto che, anche applicando la decurtazione massima consentita dalla
giurisprudenza federale (25%), l’assicurato non raggiunge la soglia minima di invalidità
richiesta dall’art. 28 cpv. 1 LAI (40%). Infatti, confrontando i fr. 46'333.62
(fr. 61'778.16 - 25%) al reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 72'520, si
ottiene un grado di invalidità del 36.10%, insufficiente per fondare il
diritto a una rendita.
In esito
a quanto precede, la decisione impugnata, mediante la quale l’UAI ha soppresso
la rendita di invalidità in vigore a far tempo dalla fine del mese seguente
l’intimazione della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), merita di
essere confermata.
2.14
Questo
Tribunale ritiene che possa essere lasciata aperta la questione di sapere se la
decisione formale di rendita del marzo 2010 era manifestamente errata ai sensi
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, per il motivo che, equiparando l’invalidità
all’incapacità lavorativa, l’UAI è partita da un concetto di invalidità
giuridicamente sbagliato. In effetti, la decisione di revisione impugnata andrebbe
comunque tutelata nel suo risultato anche se, per sostituzione di motivi, si
volesse decidere la fattispecie dal profilo della riconsiderazione (in questo
senso, si veda la STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.3).
2.15
Con
l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente
al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p. 4).
2.16
Secondo l'art.
29.
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva
di oggetto.
3. Le spese
per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'assicurato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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