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Decisione

32.2010.367

L'UAI ha correttamente attribuito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1.4.2009

23 maggio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, in particolare tramite un’inchiesta a domicilio

datata 11 agosto 2010 (doc. AI 44-1), l’UAI con decisione del 16 dicembre 2010

(doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 4 ottobre 2010 (doc. AI 45-1), ha

riconosciuto all’assicurata un assegno per grandi invalidi dell’AI (grado

esiguo) a far tempo dal 1° maggio 2006, versato a partire dal 1° aprile 2009 ai

sensi dell’art. 48 vLAI (12 mesi di retroattività dalla data in cui è stato rivendicato

il diritto alla prestazione).

1.4. Contro

questa decisione l’assicurata, per il tramite del marito RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I), completato in data 3 gennaio 2011 non ossequiando lo

stesso i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) (doc. III),

postulando il riesame del provvedimento impugnato in quanto non rispecchierebbe

la reale situazione motoria del braccio sinistro (doc. I, III).

1.5. In risposta

l’UAI ha riconfermato i contenuti della propria decisione e postulato la reiezione

del gravame (doc. VII).

1.6. Il 4 aprile

2011 RA 1 ha comunicato a questa Corte di non avere altre prove da notificare precisando

di aver richiesto “un aumento delle prestazioni di grandi invalidi da me

chiesta di grado medio” (doc. IX).

Il doc.

IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ritenuto RI 1

grande invalido di grado esiguo.

Secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.

DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno

alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha

precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

Gli atti

ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2.):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

- provvedere

all'igiene personale

- andare

al gabinetto

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti

che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L’art. 42

LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande

invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento

è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal

1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in

particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino

abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art 37

OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a)

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza

personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi

soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a

un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve

al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34

Considerandi

capoversi 3 e 5 LAVS.

In una

sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è

conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non

avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto

all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha

violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il

divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art.

43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione

della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1

OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana in ambito AVS.

In

un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha

stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla

salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per

altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza

visiva).

2.3

Nella

presente fattispecie l’inchiesta a domicilio effettuata il 3 agosto 2010, ma

datata 11 agosto 2010, dall’assistente sociale __________ ha, in particolare,

permesso di constatare quanto segue:

"

(…)

3.

Informazioni sulla grande

invalidità____________________

Svolgo il colloquio a domicilio con l’assicurata

alla presenza del coniuge.

La signora RI 1 lamenta una ridotta mobilità dell’arto

superiore sinistro a conseguenza di una paresi del maggio 2005; dolori alla

schiena, anche e gambe e una facile affaticabilità.

3.1.1

Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

La signora RI 1 necessita l’aiuto di terzi al

momento di vestirsi, in special modo per abbigliare la parte superiore del

corpo ed infilare le calze, a causa del compromesso stato dell’arto superiore

sinistro; da sola è in grado di indossare unicamente gli indumenti “comodi” da

casa.

3.1.2

Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

La signora RI 1 svolge autonomamente tutte le

funzioni qui considerate.

3.1.3

Mangiare (portare

il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,

necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

La signora RI 1 mangia da sola ma necessita

l’aiuto del marito per il taglio degli alimenti per il compromesso stato della

mano sinistra.

3.1.4

Igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Nonostante qualche difficoltà, la signora RI 1i

esegue autonomamente la piccola toilette al lavandino.

Al momento della doccia, l’aiuto del marito è necessario

per lavare-asciugare quelle parti del corpo per lei difficili da raggiungere a

causa del compromesso stato dell’arto superiore sinsitro.

3.1.5

Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene

personale/controllare la

______pulizia, andare al gabinetto in

modo inusuale)_________________________

Totalmente autonoma

3.1.6

Spostarsi in casa, fuori casa,

mantenere i contatti sociali_

Nessun impedimento.

3.1.7

A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.

ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata

ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i

contatti sociali_____________________________________

No.

3.2

La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla

salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana? (aiuti

che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere

attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza

regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento

permanente)_________________________________________

No.

3.3

La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?____________________

Il marito prepara i medicamenti; e l’assicurata

l’ingerisce autonomamente

3.4

La persona assicurata necessita di

una sorveglianza

personale?________________________________________

La signora RI 1 non necessita di sorveglianza

personale come intesa dalla legge.

3.5

La persona assicurata dispone di

mezzi ausiliari?________

No.

3.6

L'uso di un

mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità?________________________

4.

Proposta di decisione

La persona assicurata dipende da terzi per

compiere 3 atti ordinari della vita:

-

vestirsi/svestirsi

-

lavarsi

-

mangiare

La situazione descritta è tale dal mese di maggio

2005.

Non necessita di una sorveglianza personale

continua.

Non necessita di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di

aprile 2010.

Sono assolte le condizioni per il versamento di

un assegno per grandi invalidi di grado:

-

esiguo

a decorrere dal mese di aprile 2009

retroattivamente di un anno dalla data di

presentazione della domanda” (doc. AI 44-3+4+5; inc. 32.2010.207).

L’insorgente,

da parte sua, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 4 ottobre

2010.

e in via ricorsuale, ha contestato la valutazione svolta dall’assistente

sociale che non avrebbe preso in considerazione - a suo dire - determinati

“atti di normale regolarità quotidiana” quali: svolgere mansioni/lavori di

casa, condurre l’autovettura, salire e scendere le scale, contatti con le

persone e andare in bagno, e postulato l’assegnazione di un assegno grandi

invalidi di grado medio (doc. AI 46-1; IX).

L’Ufficio

AI ha sottoposto le osservazioni della ricorrente all’assistente sociale, la

quale, in data 11 novembre 2010, ha rilevato che il rapporto d’inchiesta

riporta completamente quanto dichiarato a domicilio dall’assicurata e dal

marito. Quanto emerso a domicilio corrisponde inoltre totalmente - secondo

l’assistente sociale - a quanto dichiarato dall’assicurata nel formulario di

richiesta AGI. L’assistente ha quindi evidenziato che l’AGI non tiene conto

delle difficoltà in ambito casalingo, per le quali RI 1 percepisce già una

rendita.

Per

quanto riguarda la leggera depressione e l’handicap alla gamba sinistra, di cui

ha fatto cenno RA 1 nello scritto dell’11 ottobre 2010, non vengono oggettivati

da certificati medici (doc. AI 50-1; doc. B1).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivo

per scostarsi dalla valutazione, completa ed approfondita, operata

dall’assistente sociale.

Le

argomentazioni ricorsuali non permettono una diversa valutazione della

fattispecie. L’inchiesta è stata svolta per conto dell’Ufficio AI

dall’assistente sociale __________, persona qualificata per poter compiere

simili accertamenti.

Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario

sulla base di quanto osservato.

Questa

Corte non può dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi

invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1° aprile 2009 ai sensi

dell’art. 48 vLAI (domanda tardiva).

Ne

discende che la decisione formale del 16 dicembre 2010 merita conferma.

2.4

L’assicurata

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto di essere sentita dal TCA (doc. VI).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In concreto,

alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.5

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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