32.2010.367
L'UAI ha correttamente attribuito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1.4.2009
23 maggio 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2010.367
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente attribuito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1.4.2009
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
CASALINGHE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 42 LAI
art. 42ter cpv. 1 LAI
art. 9 LPGA
art. 13 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.367
LG/sc
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1949, casalinga, in data 2 settembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele di un’infiltrazione
antidolorifica ascellare, volta ad attenuare l’algesia di un’amiotrofia
neurogena della spalla sinistra, che ha avuto come complicazione una lesione
del nervo radiale dell’arto superiore sinistro (doc. AI 1-1/5; 12-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare due inchieste
economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
17-1; 28-1), l’UAI con decisione del 15 aprile 2010, preavvisata con progetto
del 19 febbraio 2010, ha attribuito all’assicurata una mezza rendita
d’invalidità (grado 50%) a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. AI 31-1; 33-1)
(cfr. inc. 32.2010.207).
1.3. Con domanda
del 27 aprile 2010 RI 1 ha chiesto di essere messa al beneficio di un assegno
per persone grandi invalide dell’AI (doc. AI 36-1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, in particolare tramite un’inchiesta a domicilio
datata 11 agosto 2010 (doc. AI 44-1), l’UAI con decisione del 16 dicembre 2010
(doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 4 ottobre 2010 (doc. AI 45-1), ha
riconosciuto all’assicurata un assegno per grandi invalidi dell’AI (grado
esiguo) a far tempo dal 1° maggio 2006, versato a partire dal 1° aprile 2009 ai
sensi dell’art. 48 vLAI (12 mesi di retroattività dalla data in cui è stato rivendicato
il diritto alla prestazione).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, per il tramite del marito RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I), completato in data 3 gennaio 2011 non ossequiando lo
stesso i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) (doc. III),
postulando il riesame del provvedimento impugnato in quanto non rispecchierebbe
la reale situazione motoria del braccio sinistro (doc. I, III).
1.5. In risposta
l’UAI ha riconfermato i contenuti della propria decisione e postulato la reiezione
del gravame (doc. VII).
1.6. Il 4 aprile
2011 RA 1 ha comunicato a questa Corte di non avere altre prove da notificare precisando
di aver richiesto “un aumento delle prestazioni di grandi invalidi da me
chiesta di grado medio” (doc. IX).
Il doc.
IX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ritenuto RI 1
grande invalido di grado esiguo.
Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);
Gli atti
ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
L’art. 42
LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L'accompagnamento
è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal
1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in
particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino
abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).
L’art 37
OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza
personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI
("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di
grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve
al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34
Considerandi
capoversi 3 e 5 LAVS.
In una
sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è
conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non
avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto
all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha
violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il
divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art.
43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione
della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1
OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana in ambito AVS.
In
un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha
stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla
salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per
altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza
visiva).
2.3
Nella
presente fattispecie l’inchiesta a domicilio effettuata il 3 agosto 2010, ma
datata 11 agosto 2010, dall’assistente sociale __________ ha, in particolare,
permesso di constatare quanto segue:
"
(…)
3.
Informazioni sulla grande
invalidità____________________
Svolgo il colloquio a domicilio con l’assicurata
alla presenza del coniuge.
La signora RI 1 lamenta una ridotta mobilità dell’arto
superiore sinistro a conseguenza di una paresi del maggio 2005; dolori alla
schiena, anche e gambe e una facile affaticabilità.
3.1.1
Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere
una protesi________________________________________
La signora RI 1 necessita l’aiuto di terzi al
momento di vestirsi, in special modo per abbigliare la parte superiore del
corpo ed infilare le calze, a causa del compromesso stato dell’arto superiore
sinistro; da sola è in grado di indossare unicamente gli indumenti “comodi” da
casa.
3.1.2
Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________
La signora RI 1 svolge autonomamente tutte le
funzioni qui considerate.
3.1.3
Mangiare (portare
il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,
necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in
___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________
La signora RI 1 mangia da sola ma necessita
l’aiuto del marito per il taglio degli alimenti per il compromesso stato della
mano sinistra.
3.1.4
Igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)
Nonostante qualche difficoltà, la signora RI 1i
esegue autonomamente la piccola toilette al lavandino.
Al momento della doccia, l’aiuto del marito è necessario
per lavare-asciugare quelle parti del corpo per lei difficili da raggiungere a
causa del compromesso stato dell’arto superiore sinsitro.
3.1.5
Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene
personale/controllare la
______pulizia, andare al gabinetto in
modo inusuale)_________________________
Totalmente autonoma
3.1.6
Spostarsi in casa, fuori casa,
mantenere i contatti sociali_
Nessun impedimento.
3.1.7
A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.
ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata
ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i
contatti sociali_____________________________________
No.
3.2
La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla
salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana? (aiuti
che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere
attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza
regolare di una terza persona per evitare
l'isolamento
permanente)_________________________________________
No.
3.3
La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle
cure di base oppure di trattamenti?____________________
Il marito prepara i medicamenti; e l’assicurata
l’ingerisce autonomamente
3.4
La persona assicurata necessita di
una sorveglianza
personale?________________________________________
La signora RI 1 non necessita di sorveglianza
personale come intesa dalla legge.
3.5
La persona assicurata dispone di
mezzi ausiliari?________
No.
3.6
L'uso di un
mezzo ausiliario potrebbe contribuire a
diminuire la grande invalidità?________________________
4.
Proposta di decisione
La persona assicurata dipende da terzi per
compiere 3 atti ordinari della vita:
-
vestirsi/svestirsi
-
lavarsi
-
mangiare
La situazione descritta è tale dal mese di maggio
2005.
Non necessita di una sorveglianza personale
continua.
Non necessita di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana.
La domanda di AGI è stata presentata nel mese di
aprile 2010.
Sono assolte le condizioni per il versamento di
un assegno per grandi invalidi di grado:
-
esiguo
a decorrere dal mese di aprile 2009
retroattivamente di un anno dalla data di
presentazione della domanda” (doc. AI 44-3+4+5; inc. 32.2010.207).
L’insorgente,
da parte sua, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 4 ottobre
2010.
e in via ricorsuale, ha contestato la valutazione svolta dall’assistente
sociale che non avrebbe preso in considerazione - a suo dire - determinati
“atti di normale regolarità quotidiana” quali: svolgere mansioni/lavori di
casa, condurre l’autovettura, salire e scendere le scale, contatti con le
persone e andare in bagno, e postulato l’assegnazione di un assegno grandi
invalidi di grado medio (doc. AI 46-1; IX).
L’Ufficio
AI ha sottoposto le osservazioni della ricorrente all’assistente sociale, la
quale, in data 11 novembre 2010, ha rilevato che il rapporto d’inchiesta
riporta completamente quanto dichiarato a domicilio dall’assicurata e dal
marito. Quanto emerso a domicilio corrisponde inoltre totalmente - secondo
l’assistente sociale - a quanto dichiarato dall’assicurata nel formulario di
richiesta AGI. L’assistente ha quindi evidenziato che l’AGI non tiene conto
delle difficoltà in ambito casalingo, per le quali RI 1 percepisce già una
rendita.
Per
quanto riguarda la leggera depressione e l’handicap alla gamba sinistra, di cui
ha fatto cenno RA 1 nello scritto dell’11 ottobre 2010, non vengono oggettivati
da certificati medici (doc. AI 50-1; doc. B1).
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA, dopo attento esame della fattispecie, non ha motivo
per scostarsi dalla valutazione, completa ed approfondita, operata
dall’assistente sociale.
Le
argomentazioni ricorsuali non permettono una diversa valutazione della
fattispecie. L’inchiesta è stata svolta per conto dell’Ufficio AI
dall’assistente sociale __________, persona qualificata per poter compiere
simili accertamenti.
Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario
sulla base di quanto osservato.
Questa
Corte non può dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi
invalidi di grado esiguo a far tempo dal 1° aprile 2009 ai sensi
dell’art. 48 vLAI (domanda tardiva).
Ne
discende che la decisione formale del 16 dicembre 2010 merita conferma.
2.4
L’assicurata
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto di essere sentita dal TCA (doc. VI).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In concreto,
alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.5
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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