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Decisione

32.2010.368

Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato 1/4 di rendita non è corretta:egli ha diritto a 1/2 rendita dal 1.5.2007,poi ridotta a 1/4 dal 1.1.2010

6 ottobre 2011Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità, a partire dal 1° maggio 2007

- con conseguente obbligo per l’interessato, che nel frattempo, sulla base di

una precedente decisione del 16 luglio 2008, poi annullata dal TCA con sentenza

32.2008.154 del 29 aprile 2009, era stato posto al beneficio di una mezza

rendita di invalidità (grado AI del 51%) dal 1° maggio 2007, di restituire

quanto percepito di troppo - o se, al contrario, come da lui richiesto, egli ha

diritto ad una rendita intera di invalidità a partire dalla stessa data.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.5. Nel

precedente rapporto del 15 novembre 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH

in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha ritenuto che

“la documentazione medica del dr. __________, cardiologo, è esaustiva e

permette senza nuove indagini di giustificare dal 1.2007 IL 100% nella sua

attività mentre IL 30% per attività leggere ergonomicamente e sedentarie senza

sollevare/portare/spostare pesi > 5-10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter

cambiare posizione di tanto in tanto” (doc. 17-1).

A seguito della documentazione medica prodotta

dall’assicurato nel corso della precedente procedura, nelle annotazioni del 10

novembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha,

da una parte, considerato che “dall'attuale documentazione risulta

espressamente una situazione cardiologica invariata” e, dall’altra, ritenuto

possibile “l’insorgenza invece di possibile problematica psichiatrica con

influsso sulla CL, problematica insorta posteriore alla decisione impugnata (in

ottobre il dr. __________ indica problematica insorta "negli ultimi

mesi")” (doc. 55-1).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.1.), con

sentenza 32.2008.154 del 29 aprile 2009, il TCA, ritenendo che i disturbi

psichici dell’interessato potessero essere insorti già prima dell’emanazione

della decisione impugnata, ha rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di

approfondire l’aspetto psichiatrico tramite l’esecuzione di una perizia

specialistica (doc. 59/1-19).

2.6. L’UAI ha

affidato il mandato di esperire una nuova valutazione peritale

pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia

reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica

(dr. __________).

A

proposito della critica ricorsuale concernente la scelta dell’Ufficio AI di

ordinare l’esecuzione di una valutazione pluridisciplinare e non solo

psichiatrica, il TCA rileva che è vero che nella sentenza di rinvio 32.2008.154

del 29 aprile 2009, questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione

con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute psichico

dell’assicurato.

È

altrettanto vero, tuttavia, che essendo l’assicurato affetto, oltre che da

disturbi in ambito psichiatrico e cardiologico, anche da patologie di origine

reumatologica, era necessaria una valutazione pluridisciplinare al fine di

esprimere una valutazione globale riguardante lo stato di salute dell’interessato

e la sua capacità lavorativa residua.

Nel caso

di specie, dunque, il TCA ritiene corretta la scelta operata

dall’amministrazione di ordinare l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare.

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________sten,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 22 settembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. poliartralgie

meccaniche in esiti da intervento chirurgico alla spalla destra nel 1985 e nel

2003, alla spalla sinistra il 13.10.2005; esiti da frattura prossimale

dell’avambraccio destro nel 1962; esiti da meniscectomia al ginocchio destro

nel 1976, meniscectomia parziale in artroscopia nel 1995; esiti da

meniscectomia in artroscopia al ginocchio sinistro nel 2001; 2. sindrome cervicovertebrale

ricorrente e lombovertebrale parzialmente spondilogena bilaterale subacuta in

disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del

capo, iperlordosi lombare); decondizionamento muscolare” (doc. 73-32).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, nella sua precedente

attività di muratore, a decorrere dal 23 maggio 2006 (doc. 73-34).

In altre attività adatte alle sue condizioni di

salute, rispettose dei suoi limiti funzionali, lo specialista ha considerato

l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento del 100%, sempre

a decorrere dal 23 maggio 2006, aggiungendo “allorché veniva ritenuto inabile

al lavoro in misura totale dal cardiologo curante” (doc. 73-33).

L’aspetto cardiologico è invece stato vagliato

dal dr. __________, specialista FMH in cardiologia e Capo-servizio del Servizio

di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale,

nel suo referto del 1° ottobre 2009, ha posto la diagnosi di “possibile

cardiomiopatia di tipo non compaction del ventricolo sinistro con leggera

disfunzione sistolica globale, insufficienza cardiaca NYHA classe II,

tachicardie ventricolari non sostenute” (doc. 73-36).

Il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “è

conosciuto per una cardiomiopatia dal 2006 con allora disfunzione sistolica

moderata/severa e manifesta insufficienza cardiaca”, precisando che “grazie ad

una terapia farmacologica completa vi è stato un miglioramento oggettivo

cardiaco con diminuzione del volume ventricolare e miglioramento della funzione

sistolica che dal 2008 si attesta ad una disfunzione sistolica globale leggera

(FE attualmente del 45% circa)” (doc. 73-37).

Il dr. __________ ha ritenuto che, “sulla base

dei dati attuali, la prognosi cardiologica appare relativamente favorevole”.

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista

ha ritenuto che, dal profilo strettamente cardiologico, a causa della

cardiomiopatia con disfunzione ventricolare sinistra leggera, delle tachicardie

ventricolari non sostenute e dell’insufficienza cardiaca NYHA classe II,

l’assicurato deve essere considerato pienamente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di muratore, professione che richiede sforzi fisici

medio/pesanti e attività talvolta pericolose (doc. 73-37).

Il dr. __________ ha per contro considerato che,

“allo stato attuale, dal punto di vista strettamente cardiologico, l’assicurato

è in grado di svolgere altre attività. Queste possono implicare attività con

impegno fisico da leggero a medio e questo anche al 100%. È invece da

considerare definitivamente non idoneo allo svolgimento di attività

professionali che implicano sforzi fisici medio-pesanti e pesanti e attività

pericolose e a rischio per se stessi o per gli altri (tra cui guida

professionale)” (doc. 73-38).

Infine, il dr. __________ ha rilevato che “la

valutazione attuale sull’idoneità professionale per quanto riguarda l’aspetto

cardiaco può venire modificata in un prossimo futuro in funzione

dell’evoluzione della cardiomiopatia” (doc. 73-38).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 13 ottobre 2009, ha posto la diagnosi di “reazione mista

ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22)”

(doc. 73-28).

Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista

ha ritenuto che l’assicurato presenti, dal profilo psichiatrico, un’inabilità

lavorativa del 10%-20% in qualsiasi attività (doc. 73-28).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. possibile cardiomiopatia di tipo

non-compaction del ventricolo sinistro con leggera disfunzione sistolica

globale; insufficienza cardiaca NYHA classe II; tachicardie ventricolari non

sostenute; 2. poliartralgie meccaniche in esiti da intervento chirurgico alla

spalla destra nel 1985 e nel 2003, alla spalla sinistra il 13.10.2005; esiti da

frattura prossimale dell’avambraccio destro nel 1972; esiti da meniscectomia al

ginocchio destro nel 1976, meniscectomia parziale in artroscopia nel 1995,

esiti da meniscectomia in artroscopia al ginocchio sinistro nel 2001; 3.

sindrome cervicovertebrale ricorrente e lombovertebrale parzialmente

spondilogena bilaterale subacuta in disturbi statici del rachide (cifoscoliosi

della dorsale, con protrazione del capo, iperlordosi lombare);

decondizionamento muscolare; 4. reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito

di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22)”, mentre quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “leggera iniziale

varicosi troncolare della vena saphena sotto le ginocchia, prevalentemente a

destra, in assenza di segni per insufficienza venosa cronica; modica

dislipidemia non trattata” (doc. 73/16-17).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente

attività di muratore diplomato (doc. 73-22), mentre “sul piano medico-teorico

globale, l’assicurato è da ritentere in grado di svolgere altre attività

implicanti unicamente un impegno fisico da leggero a medio, non comprendenti

nel mansionario attività pericolose e a rischio per se stessi o per altri (tra

cui la guida professionale), rispettose dei limiti di carico descritti in

ambito reumatologico (capitolo 8), nella misura dell’85% (attività sull’arco di

un normale orario giornaliero, con riduzione del rendimento), a partire dal 1°

gennaio 2007 (dopo l’introduzione dell’adeguata terapia farmacologica per

l’insufficienza cardiaca, come valutato dal cardiologo curante nel suo rapporto

del 12 giugno 2007)” (doc. 73-24).

Nel rapporto medico del 3 febbraio 2010, il dr__________

del SMR, specialista FMH in medicina interna, dopo avere indicato le patologie

che affliggono l’assicurato e i suoi limiti funzionali, ha indicato che lo

stesso è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di muratore,

ma abile al lavoro all’85% in attività adatte, a partire dal 1° gennaio 2007

(doc. 74-2).

A seguito delle contestazioni presentate in sede

di osservazioni dall’assicurato a proposito della valutazione di una sua

presunta capacità lavorativa residua dell’85% in attività adatte, nelle

annotazioni mediche del 23 settembre 2010, il dr. __________ ha osservato:

"

Ho riletto attentamente il SAM del 1.2010 e a

mio giudizio è da ritenersi ben redatto e coerente oltre che ottemperante i

criteri di validità di un esame pluridisciplinare neutrale necessari ai fini

assicurativi.

Le attuali osservazioni al progetto di decisione

del 23.07.2010 non riportano nuovi elementi tali da mettere in dubbio le

limitazioni espresse nel SAM sopraesposto ed in particolar modo ricordo che

anche il dr. __________ cardiologo curante condivide quanto espresso nel SAM.

Per quanto riguarda le osservazioni della sfera

psichiatrica non vi sono anche qui a mio modo di vedere delle discrepanze con

il SAM essendo stata riconosciuta una lieve patologia ansiosa in esso ed

essendo stata anch’essa conglobata nella valutazione generale. Ricordo che

l’assicurato ha iniziato solo attualmente ad intrattenere un sostegno

specialistico presso il dr. __________ ed anche questo obiettiva la lieve

patologia presente fino ad ora. Nelle osservazioni riportate de facto vi è solo

il cartellino da visita dello psichiatra e nulla di più.

In definitiva, dal lato medico non vi sono le

premesse per una rivalutazione delle limitazioni già note dopo il SAM del

gennaio 2010 sulla base delle osservazioni al progetto di decisione attuale.”

(Doc. 83-1)

2.7. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato le decisioni dell’amministrazioni di

riconoscergli il diritto unicamente ad un quarto di rendita a partire dal mese

di maggio 2007, sulla base di una capacità lavorativa residua dell’85% in

attività adatte, trasmettendo i seguenti referti medici a comprova della sua

maggiore inabilità lavorativa:

- referto

del 1° dicembre 2010, redatto dal PD dr. __________ __________, Facharzt für

Orthopädische Chirurgie Schulter- & Ellbogenchirurgie di __________,

attestante una totale inabilità lavorativa dell’assicurato dal 27 ottobre 2010

al 1° febbraio 2011 (doc. E);

- referto

del 20 ottobre 2010 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel quale lo specialista ha posto la diagnosi di “episodio

depressivo di media gravità (ICD10-F32.1)” (doc. 88).

Al riguardo, nelle annotazioni mediche dell’11

gennaio 2011, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la

dr.ssa __________ psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

Assicurato muratore, nato nel 1949, IL dal

24.5.2006

Peritato in ambito SAM 10.2009 dopo sentenza TCA

Diagnosi:

- possibile cardiomiopatia di tipo non-compaction del ventricolo sinistro

- poliartralgia meccanica

- sindrome cervicovertebrale

e lombovertebrale

-

reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento

F43.22

Valutato inabile al 100% in attività abituale, IL

15% in attività adatta

Decisione del 24.11.2010: grado AI 40%

Ricorso

13.10.2009 perizia psichiatrica dr. __________

Diagnosi reazione mista ansioso-depressiva

nell’ambito di una sindrome da disadattamento (F43.22)

Non assume alcuno psicofarmaco; ritiene che in

caso di persistenza dei sintomi (ansia, varie preoccupazioni) la prescrizione

di una terapia con antidepressivo con azione ansiolitica.

Prognosi favorevole a lungo termine.

Descrive obiettivamente la presenza di tensione,

mimica e umore depressi, certo rallentamento psicomotorio, leggero stato

d’ansia, angoscia, preoccupazioni per il futuro, diminuzione della memoria e

leggera diminuzione della concentrazione.

20.10.2010 rapporto medico psicologico dr.ssa __________,

psicologa / dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

Viene riportata la diagnosi di episodio

depressivo di media gravità (F32.1)

L’obiettivo primo del sig. RI 1 è legato al

ricorso presso l’Assicurazione Invalidità; chiede anche una valutazione

psicologica poiché lamenta forte ansia, sensazione di impotenza, incapacità ad

immaginarsi un futuro (sintomatologia già descritta nella valutazione peritale

del dr. __________ nel 2009).

La terapia si basa su incontri settimanali ad

indirizzo sistemico effettuati con la psicologa e in alcuni colloqui congiunti

psichiatra/psicologa. Segnalate problematiche di coppia.

La nuova documentazione pervenuta del 20.10.2010

cita la somministrazione di test dei quali vengono solamente riportati i

punteggi totali. Viene posta la diagnosi di un episodio depressivo medio ma non

è definita la data di insorgenza, non è nemmeno descritto il quadro clinico

oggettivo, la sintomatologia soggettiva riferita era già stata descritta

obiettivamente dal dr. __________. Nonostante comunque una diagnosi di

depressione maggiore non è prescritto nessun intervento farmacologico

(consigliato invece dal dr. __________ in caso di persistenza dei sintomi), non

è riportato in quale modo il disturbo psichiatrico incide sulla CL.

La documentazione presa in esame non porta a

nuovi elementi medici che possano modificare le conclusioni basate sulla

perizia SAM.

Per quanto concerne il certificato del dr. __________

del 1.12.2010 attestante una IL del 100% dal 27.10.2010 al 1.2.2011 questo è

privo di ogni elemento clinico.” (Doc. VIII/2)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti

referti medici:

-

referto del 21 febbraio 2011 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e cardiologia, indirizzato al legale

dell’intertessato, del seguente tenore:

" (…)

Punto A

Come già evidenziato in occasione della mia lettera del

21.01.2011, la stima della incapacità lavorativa non rappresenta una scienza

esatta. In allegato troverà la mia valutazione della capacità lavorativa

richiestami dall’__________ Assicurazioni e inviata il 12.06.2007. Al punto 8b

questa viene esposta in maniera forse più dettagliata. Da allora il quadro

clinico è rimasto più o meno stabile ad eccezione forse di un minimo

peggioramento occorso nel 2010 (cfr. referto 21.01.2011). A ciò si aggiunge uno

stato ansioso-depressivo ingravescente che pure possiede un’influenza negativa

sulla capacità lavorativa. Come lei ben sa, il diritto ad una rendita nasce

solo a partire da un’inabilità lavorativa permanente di almeno il 40%. È dunque

difficile valutare se, ai fini pratici, una inabilità al 70% o al 100%

rappresenti una differenza significativa.

Punto B

L’eventuale diagnosi di non-compaction isolata del ventricolo

sinistro non comporterebbe dal lato funzionale grossi cambiamenti. La

valutazione della capacità lavorativa non subirebbe dunque grosse modifiche. La

diagnosi andrebbe posta attraverso una risonanza magnetica cardiaca, esame che

se il paziente è d’accordo potrei organizzare __________ di __________.” (Doc.

F1)

-

referto del 12 giugno 2007 del dr. __________,

indirizzato all’__________ Assicurazioni:

" (…)

1. diagnosi attive:

1. cardiopatia

dilatativa di origine idiopatica

-

ventricolo sinistro leggermente dilatato con lieve ipertrofia eccentrica,

ipocinesia diffusa, contrazione asincrona antero-settale, FE circa 35%

- lieve

disfunzione diastolica

- coronarie

blande

Considerandi

2.

diagnosi passive:

1.

stato dopo intervento chirurgico alla spalla sinistra 10.2005 e alla

spalla destra 1978

2.

stato dopo meniscectomia al ginocchio destro 1976 e 1995 e al

ginocchio sinistro 2001

3.

iperplasia prostatica

3.

decorso della malattia

dopo la diagnosi di

cardiopatia dilatativa di origine indeterminata è stato introdotto un

trattamento per l’insufficienza cardiaca con ACE-inibitore, betabloccante e

Eplerenone. Diversi controlli ecocardiografici hanno evidenziato un

miglioramento di una insufficienza mitralica inizialmente moderata-grave e

all’ultimo controllo del 26.04.2007 di entità minima. Per contro dilatazione

del ventricolo sinistro e i disturbi della cinetica regionale sono migliorati

solo in modo assai modesto, la FE appare gravemente ridotta e raggiunge ora il

35%. Dal lato funzionale il paziente continua a lamentare una dispnea NYHA II

(-III) migliorata all’inizio ma ora stabile, malgrado 36 sedute di

riabilitazione ambulatoriale.

4.

stato attuale

dispnea da

sforzo NYHA II (-III)

5.

terapie in corso o previste

terapia

farmacologica: - Triatec 10 mg 0-0-1, Beloc Zoc 100 mg 1-0-1, Inspra 25 mh

1-0-0

6.

prognosi

tendenzialmente

non favorevole

7.

È in grado di poter un giorno riprendere totalmente l’attuale

attività?

Vista la grave

affezione cardiaca il paziente non potrà più riprendere l’attività precedente

di muratore.

8.

a) grado di abilità lavorativa nella nuova professione

abilità

lavorativa teoricamente al 70% per attività strettamente leggere.

b) tipo di

professione e con quali caratteristiche/limitazioni

attività

strettamente leggere da svolgersi in posizione prevalentemente seduta con

l’obbligo di sollevare e/o portare ma non ripetutamente o per lunghi tratti

pesi fino a un massimo di 5-10 kg.

c) da quale data

ca. dal

01.01.2007

” (Doc. F2)

-

cartella clinica del PD dr. __________ relativa all’operazione

del 28.10.2010 e ai controlli medici del 5.11.2010 e del 01.12.2010 (doc. F3);

-

referto del 7 febbraio 2011 del dr. __________,

indirizzato al legale dell’assicurato, del seguente tenore:

" Herr

RI 1 leidet an Ellbogen und Schulterbeschwerden rechts. Im Ellbogenbereich

handelt es sich um eine leichte Ellbogenarthrose nach Unfall im Jahre 1963.

Im Schulterbereich

handelt es sich um eine Verkalkung der Supraspinatussehne, einer sogenannten

Tendinitis calcarea.

Herrn RI 1 habe ich

am 28.10.10 am rechten Ellbogen operiert. Im Moment ist er in Rehabilitation.

Wegen der Ellbogenoperation und den Schulterbeschwerden ist er meines Erachtens

vom 27.10.10 mindestens bis zur nächsten Kontrolle am 04.04.11 zu 100%

arbeitsunfähig.

Im Ellbogenbereich

bestehen noch eine relevante Bewegungseinschränkung, belastungsabhängige

Beschwerden und die Unfähigkeit, den Ellbogen belasten zu können. Im

Ellbogenbereich wie auch im Schulterbereich ist aber die Prognose günstig. Im

Verlauf sollten sowohl der Ellbogen wie auch die Schulter wieder belastbar

werden. Bezüglich Schulter und Ellbogen sollte eigentlich eine Arbeitsfähigkeit

wiederhergestellt werden können.” (Doc. F4)

Nelle annotazioni del 29 marzo 2011, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Assicurato nato nel 1949 peritato in ambito SAM

10.2009

Diagnosi:

possibile cardiomiopatia di tipo non-compaction del ventricolo sinistro

§

leggera disfunzione sistolica globale

§

insufficienza cardiaca NYA II

§

tachicardie ventricolari non sostenute

poliartralgie meccaniche

sindrome cervicovertebrale e

lombovertebrale

reazione

mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento F43.22

impedimento psi 10-20%

impedimento cardiologico: abile al 100% in

attività leggera a media

abile al 100% in attività adatta dal punto di

vista reumatologico

Decisione del 24.11.2010: grado AI 40% dal

1.5.2007

Ricorso:

vedi nota SMR del 11.1.2011

nuova documentazione:

rapporto dr. __________ del 21.1.2011

o

situazione +/- stabile ad eccezione forse di un

minimo peggioramento nel 2010

rapporto dr. __________ del 7.2.2011

o

dolori a livello del gomito destro in stato dopo

infortunio nel 1963

o

tendinite calcarea spalla destra

o

l’assicurato è stato operato il 28.10.2010 al

gomito destro con conseguente IL 100% fino al 4.4.2011

o

prognosi favorevole con in sé recupero della CL

valutazione:

l’assicurato si è fatto operare il 28.10.2010 con

conseguente IL temporanea per la relativa convalescenza. Dalla documentazione

non è chiaro di che tipo di intervento si è trattato. In ogni caso l’indicata

inabilità lavorativa completa fino al 4.4.2011 appare abbondante.

Per quanto concerne la situazione cardiaca questa

risulta espressamente invariata.

Si conferma quindi la validità della perizia SAM

fino alla data dell’intervento elettivo del 28.10.2010. Dopo l’intervento si

può riconoscere una IL completa per la durata di circa 10 settimane. Una IL

completa superiore a 2-3 mesi deve essere verificata da un medico

fiduciario/perito.” (Doc. XVI/bis)

Su richiesta del TCA, il legale dell’assicurato

ha prodotto il referto del 21 gennaio 2011 del dr. __________i, indirizzato

allo stesso avv. RA 1, del seguente tenore:

"

Con la presente desidero rispondere alla sua

missiva del 20 dicembre 2010.

1.

Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i

disturbi attualmente lamentati dall’assicurato dal punto di vista cardiologico?

Reperto oggettivo e soggettivo. Quale è stata l’evoluzione di detti disturbi?

Negli ultimi mesi il

paziente ha notato un calo della propria capacità di sforzo a causa di una

aumentata dispnea. Nessun dolore toracico. Peso stabile. Rispetto alle indagini

effettuate per conto del SAM, all’ecocardiografia vi è una lieve diminuzione

della prestazione sistolica del ventricolo sinistro (FE 40% 02.09.10 vs 45%

01.09

). Nel complesso non si tratta tuttavia di un cambiamento tale da

definirsi assai rilevante. Alla prova da sforzo del 02.09.2010 viene raggiunto

un carico massimo di 125 W a fronte di un valore teorico di 157 W e del

risultato del 01.09.09 di 150 W. Se ciò rappresenti l’inizio di un progressivo

peggioramento lo si potrà valutare solo monitorando il decorso.

2.

Diagnosi: è d’accordo con le diagnosi (cardiologiche) poste dai

medici incaricati dall’AI – dr. __________ e dr. __________?

Dal lato

morfologico-funzionale le diagnosi poste dal Prof. dr. __________ e dr. __________

sono a mio modo di vedere corrette. Rimane l’incognita di una possibile

non-compaction del ventricolo sinistro. Si tratterebbe di una forma di

cardiopatia la cui diagnosi andrebbe probabilmente posta tramite risonanza

magnetica cardiaca, esame fino a qui non ancora eseguito. Dal lato pratico ciò

non avrebbe tuttavia delle ricadute significative eccetto l’eventuale

indicazione per una anticoagulazione orale.

3.

Dica qual è stata l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato

(dal punto di vista cardiologico) nell’ambito della sua precedente attività

lavorativa o nell’ambito di eventuali altre attività confacenti? Motivi p.f. la

sua risposta.

Per quel che riguarda l’attività originale di muratore il

paziente rimane inabile al lavoro al 100%. Per attività leggere vi è un’abilità

residua di non sempre facile quantificazione. Si può tuttavia dire che questa

è, dal punto di vista teorico, molto probabilmente non inferiore al 70%.

4.

È d’accordo con il grado di inabilità valutato dal dr. __________ e

dr. __________? In caso negativo, per quali motivi?

Vedi punto 3.” (Doc. G)

2.8

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene

Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie

die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und

objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich

vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per

distanziarsi dalla valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Dal

profilo psichiatrico, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 6

ottobre 2009, ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del

dr. __________, dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie,

deve essere considerato “attualmente inabile al lavoro al 10%-20%” (cfr. doc. 73-28).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del

resto, non sono state smentite in sede ricorsuale da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

L’assicurato

si è infatti limitato a produrre, nella procedura amministrativa, un rapporto

medico psicologico del 20 ottobre 2010 del dr. __________ e della lic. psych. __________,

nel quale figura la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità (F32.1)”

e nel quale è stato indicato che “l’obiettivo primario è quello di creare una

relazione di fiducia e collaborazione reciproca”, mentre per l’assicurato

“l’obiettivo primo che ci si è posti è legato al ricorso presso l’Assicurazione

invalidità che egli sta attualmente portando avanti” (doc. 88-1).

Al

riguardo, nelle annotazioni mediche dell’11 gennaio 2011, il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del SMR hanno indicato che “la documentazione prodotta

dall’interessato non porta nuovi elementi medici che possano modificare le

conclusioni basate sulla perizia SAM”, dato che “viene posta la diagnosi di un

episodio depressivo medio ma non è definita la data di insorgenza, non è

nemmeno descritto il quadro clinico oggettivo, la sintomatologia soggettiva

riferita era già stata descritta obiettivamente dal dr. __________. Nonostante

comunque una diagnosi di depressione maggiore non è prescritto nessun

intervento farmacologico (consigliato invece dal dr. __________ in caso di

persistenza dei sintomi), non è riportato in quale modo il disturbo

psichiatrico incide sulla capacità lavorativa” (doc. VIII/2).

Il TCA condivide queste considerazioni dei medici

del SMR.

Va qui inoltre

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Quanto

all’aspetto somatico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto

ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________

– dal quale è emerso che egli deve essere ritenuto abile al lavoro sull’arco di

una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 25%,

nella sua attività di muratore (doc. 73-34), ma abile al lavoro al 100%, con un

rendimento del 100%, nello svolgimento di attività adeguate (doc. 73-33) - e ad

un esame cardiologico, a cura del Prof. dr. __________ e del dr. __________ - dal

quale è emerso che egli è da considerare definitivamente non idoneo allo

svolgimento di attività che implicano sforzi fisici medio-pesanti e pesanti e

attività pericolose, mentre va ritenuto pienamente abile al lavoro in attività

con impegno fisico da leggero a medio (doc. 73-38).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi, fino al momento di emanazione delle decisioni

impugnate, da tali valutazioni peritali per quel che riguarda la determinazione

delle patologie invalidanti e della capacità lavorativa residua

dell’interessato, che non possono essere smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Va

infatti sottolineato che lo stesso medico curante dell’interessato, dr. __________,

nel suo referto del 21 gennaio 2011, ha espressamente indicato che “dal lato

morfologico-funzionale le diagnosi poste dal Prof. dr. __________ e dal dr. __________

sono a mio modo di vedere corrette”, ritenendo che il grado di capacità

lavorativa residua dell’assicurato in attività adatte, “di non sempre facile

quantificazione”, sia “molto probabilmente non inferiore al 70%” (doc. G).

Il TCA

non è invece in grado di stabilire se, dopo l’emanazione delle decisioni

impugnate, lo stato di salute dell’interessato abbia subito un peggioramento

duraturo, a seguito dell’operazione al gomito destro del 28 ottobre 2010

eseguita dal dr. __________ e che, secondo lo specialista, ha comportato una

totale inabilità lavorativa dell’assicurato fino al 4 aprile 2011 (cfr. doc.

F4).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 24 novembre 2010 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In casu, il referto

del dr. __________ del 7 febbraio 2011 è successivo

alla decisione impugnata (doc. F4).

Il dr. __________ del SMR,

nelle annotazioni del 29 marzo 2011, ha rilevato che “si

conferma quindi la validità della perizia SAM fino alla data dell’intervento

elettivo del 28.10.2010. Dopo l’intervento si può riconoscere una IL completa

per la durata di ca. 10 settimane. Una IL completa superiore a 2-3 mesi deve

essere verificata da un medico fiduciario / perito”

(doc. XVI/bis).

In

considerazione, dunque, di questo certificato medico e delle annotazioni del

SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché

proceda ad una revisione d’ufficio secondo le indicazioni del dr. __________

(cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

2.10

Questo

Tribunale non può, per contro, concordare con i medici del SAM quanto alla fissazione

del momento di insorgenza della capacità lavorativa residua dell’85% dell’interessato.

Nel

rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i medici del SAM hanno concluso che

l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di muratore, ma abile al lavoro all’85% in attività adatte,

rispettose dei suoi limiti funzionali, che implichino sforzi fisici da leggeri

a medi e non siano pericolose, a partire dal 1° gennaio 2007, ossia “dopo

l’introduzione dell’adeguata terapia farmacologica per l’insufficienza

cardiaca, come valutato dal cardiologo curante nel suo rapporto del 12 giugno 2007” (doc. 73-24).

Va

infatti sottolineato che nella precedente sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29

aprile 2009 (cfr. consid. 2.2.) - che vincola l’amministrazione - il TCA aveva

stabilito che “dal profilo somatico, il dr. __________ del SMR ha correttamente

ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione medica eseguita dal cardiologo

curante, dr. __________, inabile al lavoro al 100% nella sua attività, ma abile

al lavoro al 70% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 17-1)”, e questo a partire dal 1° gennaio 2007 (doc. 6-5).

Questa valutazione, del resto, era stata

condivisa anche dal dr. __________ del SMR.

Il TCA rileva inoltre che, nonostante quanto

indicato dai medici del SAM nel rapporto peritale del 27 gennaio 2010, i periti

cardiologi, Prof. dr. __________ e dr. __________, nel loro referto peritale

del 1° ottobre 2009, hanno indicato che “sulla base dei dati attuali la

prognosi cardiologica appare relativamente favorevole” e che “l’assicurato

dispone allo stato attuale delle risorse per lo svolgimento di attività

professionali con impegno fisico leggero a medio e questo al 100%” (doc. 73-38,

il corsivo è della redattrice).

Inoltre, dal profilo psichiatrico, il dr. __________

ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 10%-20% a

partire dal momento dell’esame peritale, ossia dal mese di ottobre 2009 (doc.

73-28).

Pertanto,

alla luce di queste considerazioni, il TCA ritiene che la valutazione dei

medici del SAM relativa ad una capacità lavorativa residua dell’assicurato

dell’85% nello svolgimento di attività adatte debba valere a partire dal

momento dell’esame peritale cardiologico e psichiatrico, ossia dal mese di ottobre

2009, mentre in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2007, l’assicurato debba

essere considerato abile al lavoro al 70% in attività adatte, come già

stabilito nella sentenza di rinvio 32.2008.154 del 29 aprile 2009 (cfr. STF 9C_810/2010

consid. 4.2. del 16 settembre 2011).

In

conclusione, quindi, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua professione di muratore, ma

presenti una capacità lavorativa del 70% in attività adatte, rispettose dei

suoi limiti funzionali, dal mese di gennaio 2007 e dell’85% dal mese di ottobre

2009.

2.11

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di gennaio 2007, sfrutti

la sua residua capacità lavorativa, del 70%, in attività adeguate e, dal mese

di ottobre 2009, dell’85%, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2007 (visto che l’assicurato è totalmente

inabile al lavoro quale muratore a partire dal mese di maggio 2006).

2.11.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 65’094.- (cfr. doc. 76-1), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di

lavoro (doc. 5-3).

2.11.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che, conformemente

alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio

2008, esso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza

non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali

desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece

essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17

pag. 56 (U 75/03)).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente

la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07.

L’assicurato,

quale muratore, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 65’094 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1).

Tale

reddito, come indicato dal consulente IP nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr.

doc. 76-1), si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 68'756.--, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”,

livello di qualifica 3, fr. 5’422.-- X 12 mesi = 65’064.-- riportato su 41.6 e

aggiornato al 2007).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) va

dunque ridotto, come indicato dall’UAI nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr.

doc. 76-1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009

del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - dello 0.33% - percentuale

corrispondente al gap salariale del 5.33% (fr. 68’756 vs. fr. 65’094),

meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.

60'027.30.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare, dal mese di gennaio 2007, un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 42'019.--

(fr. 60’027.30 ridotti del 30%).

2.11.3

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,

Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit

Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen

Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird

von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)

non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de

l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4

In concreto,

nel rapporto del 20 maggio 2010, il consulente IP - dopo avere elencato e

analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in

considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di

servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, gap

salariale, cfr. doc. 76) - ha applicato una riduzione del 23% così motivata: “8%

per attività leggere” e “in considerazione dell’età dell’assicurato, delle sue

capacità ridotte di adeguarsi ad un nuovo impiego, delle limitazioni mediche

(alternanza della postura che in attività semplici e non qualificate implicano

il dover svolgere delle piccole pause supplementari), del salario e dei

contributi padronali da versare alla previdenza professionale, la possibilità

di trovare un datore di lavoro disposto ad assumere l’assicurato risulta molto

ridotta. Questo, pur non arrivando a determinare la non reintegrabilità

dell’assicurato nel mercato del lavoro, implica una diminuzione del salario

statistico che valuto attorno al 15%” (doc. 76-1 e 23-2).

Nel caso

di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale del 23% applicata dall’amministrazione e rimasta

incontestata dall’assicurato.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 60’027.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la

riduzione del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 32'354.60

(fr. 42'019 - (fr. 42'019 x 23 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 65’094.--

(consid. 2.11.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16

settembre 2011 (cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 50.30%, arrotondato

al 50% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

2.12

Essendo poi

intervenuto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), un miglioramento

della capacità lavorativa residua dell’interessato - passata dal 70% all’85% a

partire dal mese di ottobre 2009 - occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico con riferimento al 2009.

2.12.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, aggiornando al 2009 il reddito da

valido del 2007 si ottiene, come indicato dal consulente incaricato nel

rapporto del 20 maggio 2010, un importo di fr. 67'191.-- (cfr. doc. 77-5).

2.12.2

Quanto al reddito

da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un

reddito annuo di fr. 61'238.44.

L’assicurato,

quale muratore, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 67’191 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.).

Tale

reddito, come indicato dal consulente IP nel rapporto del 20 maggio 2010 (cfr.

doc. 77-6), si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 71'388.-, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”,

livello di qualifica 3, fr. 5’602.-- X 12 mesi = 67’224.-- riportato su 41.6 = fr.

69'913.- e aggiornato al 2009).

In

casu, il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.44) va dunque ridotto, come indicato dall’UAI nel rapporto del 20

maggio 2010 (cfr. doc. 77-6) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla

STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - dello 0.9% -

percentuale corrispondente al gap salariale del 5.88% (fr. 71’388 vs. fr.

67’191), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta

pertanto a fr. 60'687.30.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.10.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare, dal mese di ottobre 2009, un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute all’85%, il reddito statistico citato va ridotto del 15% e ammonta a fr.

51'584.-- (fr. 60’687.30 ridotti

del 15%).

A tale

importo va poi applicata, come indicato dal consulente incaricato, la riduzione

supplementare del 23% per tenere conto degli altri fattori (doc. 77-5).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un

salario da invalido di fr. 61'238.44, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo la

riduzione del 23%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr.

39'719.80 (fr. 51'584 - (fr. 51'584 x 23 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 67’191.--

(consid. 2.12.1.), emerge, come indicato dall’UAI nello scritto del 16

settembre 2011 (cfr. doc. XII/1), un tasso d’invalidità del 40.88%, arrotondato

al 41% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità.

2.13

In

conclusione, quindi, contrariamente a quanto stabilito dall’UAI nelle decisioni

impugnate, occorre ritenere che l’assicurato ha diritto, trascorso l’anno di

carenza, ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° maggio

2007, poi ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 41%) a partire dal 1°

gennaio 2010 (al riguardo va evidenziato che la riduzione delle prestazioni,

per un grado di invalidità del 41%, va fatto risalire al mese di gennaio 2010, in quanto giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In

concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.), l’assicurato va

considerato abile all’85% in attività adeguate, a partire dal 1° ottobre 2009).

Alla luce

di queste considerazioni, dunque, l’Ufficio AI non può pretendere

dall’assicurato la restituzione degli importi corrispondenti ad una mezza

rendita di invalidità riconosciutigli dall’amministrazione a partire dal 1°

maggio 2007 e fino al 31 dicembre 2009.

2.14

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a

un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 250.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Le

decisioni impugnate del 24 novembre 2010 sono annullate.

§§RI

1RI 1 ha diritto a una mezza

rendita di invalidità dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009 e a un quarto di

rendita di invalidità dal 1° gennaio 2010.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato

al consid. 2.9..

3. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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