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Decisione

32.2010.369

Revisione. Confermata riduzione a mezza rendita a seguito di un miglioramento delle patologie invalidanti

26 settembre 2011Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII, X 1/3 sono stati inviati al RA 1 per osservazioni (doc. XI).

1.16. Il RA 1 ha

preso posizione il 9 agosto 2011 sostanzialmente riconfermandosi nelle proprie

argomentazioni (doc. XII).

I doc.

XI, XII sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIII).

1.17. Il 17 agosto

2011 il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ del SMR sulla cumulabilità o

meno del grado d’inabilità lavorativa dal profilo psichiatrico con quello

cardiologico (doc. XIV).

1.18. La Dr.ssa __________

ha risposto in data 23 agosto 2011 (doc. XV).

I doc.

XIV e XV sono stati inviato alle parti per osservazioni (doc. XVI).

1.19. Il RA 1L ha

presentato le proprie osservazioni l’8 settembre 2011 (doc. XVII), mentre l’UAI

ha preso posizione il 16 settembre 2011 (doc. XVIII).

Il

doc. XVII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

Il doc.

XVIII è stato trasmesso all’RA 1 per conoscenza (doc. XX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento

delle patologie invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di

revisione, la riduzione della rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore sino dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete

(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado

d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata

inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per

grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Con la

decisione del 2 marzo 1998 l’UAI aveva attribuito all’assicurata una rendita

intera limitatamente al periodo dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1997 e una

mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 1997, sulla base della

documentazione agli atti, in particolare delle valutazioni del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, cardiologia e angiologia e Primario

dell’Ospedale __________ e del Dr. __________, spec. FMH in medicina generale

(doc. AI 20-1; 31-4; 33-1; 34-1; 35-1).

Il Dr. __________

aveva diagnosticato il 23 febbraio 1998 una “Cardiopatia valvolare

congenita, st.d.ripetuti interventi sulla valvola aortica in seguito a stenosi

aortica con primo intervento con operazione di commissurotomia aperta

cardiochirurgica nel 1968, st.d.sostituzione valvolare con bioprotesi nel 1982, st.d.sostituzione dell’aorta ascendente con Graft composito e sostituzione della valvola con

valvola meccanica nel 1992. St.d.ripetute complicazioni da impianto di

pace-maker in seguito a BAV dal 1989 con interventi di revisione molteplici,

ripetuti nel corso del 96/97” (doc. AI 35-2).

Il Dr. __________

riteneva la paziente, dal punto di vista cardiaco, invalida al 50% nella sua

attività professionale originale e per attività professionali che comportano

sforzi fisici di grado lieve o moderato (doc. AI 35-2). Anche il medico curante,

Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, certificava un’inabilità al

lavoro totale sino al 16 novembre 1997 e in seguito al 50% (doc. AI 33-1;

34-1).

Con la

decisione del 27 agosto 2002 l’UAI ha aumentato il grado d’invalidità dal 50%

al 75%, con diritto alla rendita intera dal mese di agosto 2001, fondandosi sulla

valutazione del Dr. __________ del 31 maggio 2002, che ha posto la diagnosi di

“grave cardiopatia valvolare con stato dopo ben tre interventi sulla valvola

aortica (primo nel 1968 con commissurotomia; il secondo con sostituzione

valvolare biologica nel 1982 ed il terzo con stato dopo sostituzione valvolare

aortica con valvola meccanica e composit graft dell’aorta ascendente nel 1992).

Stato dopo molteplici interventi dopo posa di pace-maker con gravi

complicazioni postoperatorie e ripetute revisioni con necessità di intervento

extra-cantonale con riposizionamento delle sonde auricolari-ventricolari e riposizionamento

della batteria del pace-maker a livello dei muscoli addominali presso il __________.

Quale nuova diagnosi da segnalare un sospetto di embolia da colesterolo con

ripetuti eventi clinici con livedo reticolare ai due arti inferiori” (doc. AI

64-1).

Il Dr. __________

ha quindi concluso indicando che la situazione attuale è “peggiorata dal

momento dell’apparizione di un nuovo fenomeno di embolia da colesterolo

investigato con TAC toraco-addominale in una paziente che necessita tuttavia,

in maniera vitale, di un’anticoagulazione orale”.

Alla luce

di tale aspetto e di una problematica psicologica-psichicatrica lo specialista

ha ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 75% per attività lavorative

che comportano stress psico-fisici di grado leggero o moderato (doc. AI 64-1).

Il Dr. __________

del SMR, nell’annotazione del 19 luglio 2002 aveva rilevato un peggioramento

dello stato di salute, “essenzialmente per stato ansioso-depressivo”

facendo riferimento al rapporto del 4 luglio 2002 della Dr.ssa __________,

psicoterapeuta che diagnosticava uno “stato ansioso-depressivo in gran parte

relativo alla storia personale della paziente e in particolare alla sua

condizione fisica precaria e agli innumerevoli, delicati e gravi interventi

cardiaci subiti nel corso degli anni a partire dall’infanzia. Manifestazioni di

sintomi conversivi psicosomatici e altri sintomi nevrotici” (doc. AI 67-1).

Sulla

base di tali refertazioni il Dr. __________ ha ritenuto giustificato un aumento

dell’inabilità lavorativa al 75% (doc. AI 68-1).

L’UAI,

con decisione del 27 agosto 2002 ha aumentato il grado d’invalidità dal 50% al

75% con diritto alla rendita intera dal mese di agosto 2001 (doc. AI 69-1).

2.6. In sede di

revisione della rendita, nel giugno del 2009, l’assicurata è stato

valutata, dal punto di vista cardiologico, dal Dr. __________ del Servizio

medico regionale (SMR) dell’assicurazione invalidità.

Il Dr. __________da,

nelle annotazioni del 2 dicembre 2009, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Si tratta di una A. che presentava dalla nascita

una stenosi aortica, trattata con commissurotomia nel 1968, sostituzione

valvolare biologica nel 1982 e da ultimo con sostituzione della valvola aortica

e dell'aorta ascendente con composite graft e reimpianto delle coronarie nel

1992.

Inoltre impianto a più riprese di pace‑maker

per blocco atrio ventricolare completo, ultimo nel dicembre 2008.

Dal Rapporto del Prof. __________ dell'__________

di __________, che ha visitato l'A. il 20 luglio 2007, eseguendo anche un esame

ecocardiografico, risulta che:

"per quel che riguarda la situazione attuale

i sintomi lamentati dalla paziente non sono sintomi tipici cardiaci ma

probabilmente associati ad un certo stato ansioso, ormai noto da diverso tempo

in una paziente che facendo sforzi leggeri non lamenta sintomi maggiori. La

funzione ventricolare sinistra è normale come pure la funzione diastolica, la

valvola aortica è normofunzionante, è presente una leggera, già nota da anni

insufficienza mitralica e non vi è una ipertensione polmonare".

Nel Rapporto del 07.09.2009 il Prof. __________

scrive:

“Il decorso è caratterizzato da un punto

cardiologico da un miglioramento della sintomatologia con una dispnea da sforzo

al massimo NYHA II, i sintomi riportati dalla paziente sono appunto una dispnea

da sforzo NYHA classe Il senza sincopi, senza angor, senza ortopnea."

La funzione dell'ultimo pace‑maker,

impiantato a __________ il 18.12.2008, risulta essere normale, secondo il

Rapporto del Prof. __________ dell'11.02.2009, confermato poi nel Rapporto del

07.09.2009.

Per quel che riguarda la capacità lavorativa, il

Prof. __________, che segue l'A., dichiara nel suo Rapporto del 07.09.2009:

“La situazione presso la signora RI 1 è cambiata

sostanzialmente in meglio nel senso che il decorso, stabile in questi ultimi

anni, è leggermente migliorato da un punto di vista oggettivo e permette di

poter dire che la paziente è inabile al lavoro solo nella misura del 50% al

massimo (perlomeno da un punto di vista strettamente cardiologico): il tutto

motivato appunto dal relativo miglioramento e stabilizzazione dopo che la

situazione a livello della tormentata storia di impianti e reimpianti per

ripetute complicazioni di pace‑maker si è stabilizzata da quando la

paziente ha ricevuto l'impianto di un pace‑maker presso l'__________ di __________

in data 19 dicembre 2008".

Riassumendo:

-

la funzione della protesi aortica è normale

-

la forza contrattile del ventricolo sinistro è

pure nella norma

-

è presente da anni una leggera insufficienza

mitralica, senza che vi siano segni di ipertensione polmonare

-

il pace‑maker, impiantato nel dicembre

2008, è ben funzionante

-

l'A. riesce a compiere sforzi fisici con al massimo

una dispnea stadio NYHA II, quindi solo in seguito a sforzi fisici importanti.

Concludendo quindi, sulla base dei Rapporti dei

Prof. __________, ritengo che, da un punto di vista strettamente cardiologico

-

l'A. è in grado di compiere un'attività adeguata

sedentaria, per esempio lavori di ufficio, con CL 100%

-

l’A. è in grado di svolgere un'attività adeguata

che richieda sforzi fisici leggeri e moderati, per esempio gestione di un

ristorante bar, con CL 100%

-

per un'attività lavorativa che richieda sforzi

fisici più importanti la CL dell'A. è limitata e non mi sento in grado di

pronunciarmi in merito, anche perché non figura agli atti una prova da sforzo.”

(doc. AI 103-1/2).

Dal

punto di vista della patologia psichiatrica l’assicurata è stata visitata dalla

Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale (SMR) dell’assicurazione

invalidità.

La Dr.ssa

__________, nel rapporto del 6 aprile 2010, ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2)” ed ha così concluso la propria

valutazione:

"

(…)

Valutazione/conclusione:

trattasi di un'A di 50 anni a beneficio di

prestazioni Al (grado Al 50%) dal dicembre 1997 per patologia cardiaca a cui si

era riconosciuto un peggioramento clinico per la concomitante sovrapposizione

di una patologia a livello psichico che aveva portato dal

2001 ad un aumento del grado di invalidità del 75%, confermato nella

successiva revisione del 2005.

L'attuale valutazione psichiatrica viene

richiesta dal medico SMR, Dr __________ in quanto il peggioramento alla base

dell'aumento della rendita Al era stato correlato al peggioramento psichico.

L’A non è mai stata in cura psichiatrica,

nonostante l'anamnesi raccolta e la documentazione a disposizione abbiano messo

in evidenza la presenza di stati depressivi intercorrenti in relazione ad

eventi di vita particolarmente stressanti.

L'analisi delle vicende personali identifica la

comparsa almeno dal 1995 di stati ansioso depressivi esorditi a seguito delle

complicanze cardiologiche che hanno reso necessario vari interventi chirurgici.

La precarietà dello stato di salute ha favorito una fragilizzazione

dell'assetto psichico rendendo l'A di fatto maggiormente vulnerabile agli

eventi di vita stressanti e favorendo la comparsa successivamente di stati

ansiosi depressivi di varia gravità e che hanno reso necessario tra il 2001 e 2003 l'inizio di una psicoterapia.

Le manifestazioni ansiose depressive sono quindi

sostanzialmente indotte dalle difficoltà che l’A incontra nel razionalizzare ed

adattarsi al cambiamento delle proprie condizioni cliniche e alla costante

paura della morte. La presenza di una personalità strutturata, l'intervento

psicoterapeutico che ha permesso all'A di essere maggiormente consapevole verso

i propri vissuti ha evitato un peggioramento dello stato psichico nel senso di

scivolamenti depressivi più gravi intesi come episodi depressivi maggiori ma

non ha di fatto impedito che l'A andasse incontro a nuovi scompensi ansioso

depressivi.

In base all'anamnesi raccolta, alla

documentazione agli atti e al decorso clinico, l'orientamento diagnostico è di

una sindrome ansioso‑depressiva (ICD 10 F 41.2) che attualmente appare di grado medio grazie anche ad una fase di stabilizzazione della situazione somatica

come affermato dagli specialisti che l'hanno in cura. La stabilizzazione del

quadro cardiologico ha senz'altro influito sullo stato di salute psichico.

L’A mostra comunque a causa di questa fragilità

una tendenza verso lo sviluppo di preoccupazione e reazione di allarme, ansia

relativa al proprio stato di salute con conseguente minore caricabilità,

capacità di adattamento e necessità di organizzare la propria giornata con i

propri ritmi. La CL in base agli elementi espressi viene quantificata nella

misura del 50% (orario ridotto) a partire dalla valutazione odierna nella sua

professione abituale che in attività medico esigibili, attuate in ambienti

lavorativi poco stressanti e che permettano all'A di organizzare autonomamente

la propria giornata e di prendersi delle pause. La prognosi è incerta; visto il

decorso clinico non si possono escludere future riacutizzazioni del quadro

psicopatologico in relazione anche all'andamento della patologia cardiaca e

dello stato di salute dell'A.” (doc. AI 110-7).

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

Considerandi

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft

versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen)

Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung

oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a verificare

se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.8.1

Per

quanto riguarda la patologia cardiologica, il Dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 2 dicembre 2009 ha fatto riferimento ai referti del 20 luglio 2007 (doc. AI 92-19) e 7 settembre 2009 (doc. AI

97-1) del Dr. __________, spec. FMH in cardiologia, angiologia e medicina

interna dell’Ospedale Regionale di __________, il quale aveva diagnosticato uno

“stato dopo commisurotomia della valvola aortica e seguito di stenosi valvolare

aortica congenita (1968, fecit Prof. Dr. __________), stato dopo impianto di

protesi biologica nel 1982 e, a seguito di degenerazione severa di

quest’ultima, stato dopo impianto di protesi meccanica e protesi dell’aorta

ascendente nel 1992 (fecit Dr. __________, __________)”.

Il Dr. __________

ha quindi aggiunto che l’assicurata ha subìto numerosi impianti e revisioni di

pace-maker sfociati poi con un intervento “risolutivo” eseguito al __________

(doc. AI 92-19).

Il medico

del SMR ha quindi ripreso le annotazioni del Dr. __________ quando precisava

che "per quel che riguarda la situazione attuale i sintomi lamentati

dalla paziente non sono sintomi tipici cardiaci ma probabilmente associati ad

un certo stato ansioso, ormai noto da diverso tempo in una paziente che facendo

sforzi leggeri non lamenta sintomi maggiori. La funzione ventricolare sinistra

è normale come pure la funzione diastolica, la valvola aortica è

normofunzionante, è presente una leggera, già nota da anni insufficienza

mitralica e non vi è una ipertensione polmonare" (doc. AI 92-19;

103-1).

Quindi il

Dr. __________ ha fatto riferimento al rapporto datato 7 settembre 2009, sempre

del Dr. __________, che informava l’Ufficio AI del cambiamento, in meglio, del

quadro valetudinario della paziente. Secondo lo specialista: “il decorso

della paziente, stabile in questi ultimi anni, è leggermente migliorato dal

punto di vista obbiettivo e oggettivo e permette di poter dire che la paziente

è inabile solo nella misura del 50% al massimo (perlomeno dal punto di vista

strettamente cardiologico): il tutto motivato appunto dal relativo

miglioramento della situazione e stabilizzazione della situazione dopo che la

situazione a livello della tormentata storia di impianti e reimpianti per

ripetute complicazioni di pace-maker si è stabilizzata dopo che la paziente ha

ricevuto l’impianto di un pace-maker presso l’__________ in data 19 dicembre 2008” (doc. AI 97-1).

Il Dr. __________

ha quindi concluso le proprie annotazioni ritenendo l’assicurata, da un punto

di vista strettamente cardiologico, in grado di compiere al 100% un'attività

adeguata sedentaria e adeguata che richieda sforzi fisici leggeri e moderati,

per esempio lavori di ufficio o gestione di un ristorante bar, mentre per

un'attività lavorativa che richieda sforzi fisici più importanti la capacità

lavorativa è limitata, ma lo specialista non ha dato alcuna indicazione non

essendoci agli atti una prova da sforzo (doc. AI 103-2).

Nello

scritto del 20 agosto 2010 la Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, e

dunque non specialista in cardiologia, ha posto la diagnosi di “cardiopatia

valvolare e disturbi del ritmo cardiaco” ampiamente illustrata dagli

specialisti Dr. __________ e Dr. __________ e indicato che la paziente non è in

grado di sostenere un ritmo di lavoro al 50%. Secondo la Dr. ssa __________

prima di ritenere l’assicurata abile al 50% va nuovamente visitata dal punto di

vista cardiologico (doc. AI 123-3).

Il 10

settembre 2010 il Dr. __________ ha quindi riferito all’UAI che la paziente si

è presentata l’8 settembre 2010 lamentando una dispnea NYHA classe II (III). A

mente dello specialista prima di prendere una decisione definitiva sul grado

d’invalidità è ritenuto opportuno eseguire una prova ciclo ergometrica sul

tapis roulant nonché un esame ecocardiografico (doc. AI 121-1).

L’UAI ha

quindi proceduto ad un aggiornamento della situazione clinica di Carmen

Virginia Melone (doc. AI 126-1).

Nello

scritto dell’11 settembre 2010 il Dr. __________ ha comunicato all’UAI che la

paziente lamenta una dispnea NYHA classe II da ricondurre verosimilmente in

parte ad una disfunzione diastolica ventricolare sinistra e al pace-maker

bicamerale con tuttavia una funzione ventricolare sinistra che nel passato si è

sempre dimostrata al di sopra del 60% (doc. AI 127-1).

Dal punto

di vista cardiologico l’insorgente è ritenuta abile in attività con sforzi

fisici di grado leggero al 50% (doc. AI 127-2).

Nelle

annotazioni del 16 novembre 2010 il Dr. __________ ha quindi ripreso la risposta

del Dr. __________ e confermato l’abilità lavorativa al 50% in attività leggere

(doc. AI 128).

Da parte

sua il Dr. __________, il 17 novembre 2010, ha confermato le proprie conclusioni del mese di dicembre 2009 ritenendo, dal punto di vista cardiologico,

l’assicurata abile in misura piena in attività che richiedono impegno fisico

leggero (doc. AI 129-1).

Il 21

giugno 2011 il TCA ha interpellato l’UAI per la seguente precisazione

dell’aspetto medico:

"

(…)

L’assicurata è stata valutata per la patologia

cardiologica dal Dr. __________ del SMR, il quale nelle annotazioni del

2.

dicembre 2009 (doc. AI 103-1) riteneva l’assicurata abile al

100% in un’attività lavorativa adeguata (sedentaria o che richieda sforzi

fisici leggeri e moderati).

Nello scritto dell’11 novembre 2010 il Dr. __________

ha comunicato all’UAI che la paziente lamenta una dispnea NYHA classe II da

ricondurre verosimilmente in parte ad una disfunzione diastolica ventricolare

sinistra e al pace-maker bicamerale con tuttavia una funzione ventricolare

sinistra che nel passato si è sempre dimostrata al di sopra del 60%. Dal punto

di vista cardiologico l’insorgente è ritenuta abile in attività con sforzi

fisici di grado leggero “perlomeno nella misura del 50%” (doc. AI

127-2).

Da parte sua il Dr. __________, nelle annotazioni

del 17 novembre 2010, ha confermato le proprie conclusioni del mese di dicembre

2009.

ritenendo, dal punto di vista cardiologico, l’assicurata abile al 100%

in attività che richiedono impegno fisico leggero (doc. AI 129-1).

Con la presente la invitiamo chiarirci,

sottoponendo la questione al medico del SMR, sulla base di quali motivazioni il

Dr. __________, dopo aver visionato lo scritto del Dr. __________ dell’11

novembre 2010 che ha fissato un’abilità del 50% in un’attività fisica leggera,

ritiene l’assicurata pienamente abile in attività adeguate (cfr. doc. AI 127-2;

129-1).

L’amministrazione

ha risposto il 13 luglio 2011 inviando la presa di posizione del Dr.

__________, qui esposta:

"

In risposta alla richiesta del TCA preciso che

l’A. è a mio giudizio abile al lavoro al 100% in attività già descritte nella

mia Annotazione precedente del 02.12.2009.

Faccio notare che la funzione sistolica del

ventricolo sinistro è normale (frazione di eiezione del 60%) e che quindi il cuore

dell’A. è sicuramente in grado di compiere attività come quelle da me indicate.

Del resto il prof. __________ afferma che l’A. è

in grado di compiere uno sforzo che, “ha pur sempre permesso alla paziente di

raggiungere i 4,3 METS per l’intera durata di 1 minuto e 6,7 METS per la durata

di 40”:

Ciò significa che l’A. ha compiuto uno sforzo

superiore al grado leggero di impegno fisico e quindi corrispondente già al

grado medio.

Aggiungo che lo stesso prof. __________ afferma

che “la paziente è abile in una attività fisica che comporti sforzi fisici di

grado leggero perlomeno nella misura del 50%” (sottolineatura del

redattore).

Egli descrive il limite inferiore della capacità

lavorativa al 50%, ma con l’espressione “perlomeno del 50%” non esclude che

l’A. possa svolgere un’attività leggera a un grado superiore.

A mio giudizio questo grado superiore raggiunge

il 100% e questa mia affermazione non contrasta l’affermazione del prof. __________”

(doc. X1).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

cardiologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________

del SMR.

2.8.2

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico della

Dr.ssa __________, la quale nel rapporto medico ha diagnosticato una “Sindrome

ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2)”. Secondo la Dr.ssa __________ la

capacità lavorativa dell’assicurata è da quantificare nella misura del 50% (orario

ridotto) sia nella professione abituale che in attività medico esigibili,

attuate in ambienti lavorativi poco stressanti e che permettano a RI 1 di

organizzare autonomamente la propria giornata e di prendersi delle pause (doc.

AI 110-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale dalla valutazione che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Nel

rapporto del 7 aprile 2010 il medico del SMR, Dr__________, ha ripreso le

diagnosi cardiologiche e psichiatriche e concluso che dal mese di marzo 2010 vi

è stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata con un’inabilità

lavorativa del 50% (doc. AI 111-1).

Nelle

annotazioni del 16 novembre 2010, dopo gli aggiornamenti della patologia

cardiologica, il Dr. __________ ha confermato l’abilità lavorativa al 50% in

attività leggere (doc. AI 128).

2.8.3

Va

qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Al

fine di chiarire la questione di un’eventuale cumulabilità questa Corte ha

interpellato il 17 agosto 2010 la Dr.ssa __________ del SMR.

"

(…)

Gentile Dr.ssa __________,

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la

vertenza che vede opposta la Signora RI 1, che lei ha avuto modo di visitare

nell’ambito della valutazione del SMR del 22 marzo 2010, all’Ufficio

assicurazione invalidità (UAI).

Rileviamo che nel rapporto medico del 6 aprile

2010.

veniva diagnosticata all’assicurata una sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) di grado medio, grazie anche ad una stabilizzazione del quadro cardiologico che “ha

senz’altro influito sullo stato di salute psichico” (doc. AI 110-7).

La capacità lavorativa viene quindi quantificata

nella misura del 50% con una prognosi incerta che non esclude future

riacutizzazioni in relazione all’andamento della patologia cardiaca (doc. AI

110-7).

Con la presente la invito ad indicarci in quale

misura la patologia cardiaca influenza quella psichiatrica, in particolare se a

suo parere il grado d’inabilità lavorativa dal profilo psichiatrico (50%) può

essere cumulato con un’eventuale incapacità lavorativa dal profilo cardiologico

oppure se si sovrappongono (totalmente o almeno in maniera parziale) ?” (doc.

XIV).

La Dr.ssa

__________ del SMR ha fornito la seguente risposta:

"

(…)

Come riportato nel mio rapporto del 06.04.2010,

il miglioramento oggettivo della patologia cardiaca, descritta nella

documentazione agli atti, aveva influito positivamente anche sull’aspetto

psichico. La raccolta anamnestica aveva messo in evidenza una correlazione tra

la patologia cardiaca e quella psichica nel senso che la prima aveva favorito

una fragilizzazione dell’assetto psichico rendendo l’assicurata di fatto

maggiormente vulnerabile agli eventi di vita stressanti e favorendo la comparsa

successivamente di stati ansiosi depressivi di varia gravità e che avevano reso

necessario tra il 2001 e il 2003 l’inizio di una psicoterapia.

Le manifestazioni ansiose depressive erano a mio

avviso quindi sostanzialmente indotte dalle difficoltà che l’Assicurata

incontrava nel razionalizzare ed adattarsi al cambiamento delle proprie

condizioni cliniche e alla costante paura della morte. La presenza però di una

personalità strutturata, l’intervento psicoterapeutico che aveva permesso

all’assicurata di essere maggiormente consapevole verso i propri vissuti aveva

evitato un peggioramento dello stato psichico nel senso di scivolamenti

depressivi più gravi intesi come episodi depressivi maggiori ma non aveva di

fatto impedito che l’assicurata andasse incontro a nuovi scompensi ansioso

depressivi.

Su tali basi avevo posto la diagnosi di una

sindrome ansiosa-depressiva (F 41.2) secondo ICD e avevo ritenuto l’assicurata

abile nella misura del 50%, inteso come orario ridotto in qualsiasi attività

medico esigibile, in ambienti lavorativi poco stressanti e che le permettessero

di organizzarsi autonomamente la propria giornata e di prendersi delle pause.

Per quanto riguarda la questione se il grado di

inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico possa essere cumulato o

sovrapposto con un’eventuale incapacità lavorativa per la patologia di

pertinenza cardiologica, basandomi sulla mia valutazione e sulla documentazione

a mia disposizione, ritengo che i limiti funzionali dettati dalla patologia

psichiatrica si sovrappongano totalmente a quelli derivati dalla patologia

cardiaca. Dal punto di vista cardiologico appare, infatti, esigibile

un’attività fisicamente leggera; una tale attività può essere svolta anche dal

punto di vista psichiatrico tenendo in considerazione i limiti dettati dalla

patologia ansiosa depressiva e delle caratteristiche ideali dell’ambiente,

lavorativo descritti nel mio rapporto” (doc. XV).

La

risposta della Dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la questione

(cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile al lavoro al 50% sia nella sua attività di collaboratrice/

amministratrice che in altre attività adeguate.

2.9

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010. Tuttavia, in

mancanza di dati più recenti viene applicato il 2009.

2.9.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso

di specie, l’assicurata dal 1983 ha svolto l’attività di cameriera e in seguito quella di amministratrice unica della __________

SA percependo un’indennità annua di fr. 1'200.-- per la partecipazione alle

assemblee e a non meglio precisati “compiti amministrativi per un totale di

due giornate annue” (cfr. doc. AI 101-2).

Non

essendo possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurata

avrebbe potuto conseguire senza invalidità, il reddito da valido va determinato

sulla base di dati statistici come correttamente ha fatto l’Ufficio AI e non

contestato dall’insorgente.

Applicando

i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, l’UAI ha quantificato il reddito da valido, dopo la correzione del

13.

luglio 2011 (cfr. doc. X 1-3), in fr. 46'922.-- per il 2009.

2.9.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso

concreto, l’UAI applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurata, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68

per l'intero anno (fr. 4'280.64. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009, un reddito mensile di fr.

4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, la consulente ha applicato una riduzione del 10% (per altri fattori

di riduzione) dal reddito statistico (cfr. doc. AI 116-3). Il TCA non vede

alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un

salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e

ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 23'605.05 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'922.--

(consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità del 49,6% arrotondato al 50%, secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita

d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Va

precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i

dati del 2009 invece del 2010, come invece avrebbe dovuto secondo la

giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV

Nr.11).

Questo

modo di operare non è corretto.

Tuttavia,

anche applicando i dati del 2010 (+0,8% secondo l’indice dei salari nominali,

Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe. A fronte

di un reddito da valido di fr. 47'297.37 (+0,8%) e un reddito da invalido di

fr. 23'793.89 (+ 0,8%), il grado d’invalidità è comunque ancora del 50%.

2.10

L’amministrazione

ha proceduto ad un confronto dei redditi anche per quanto riguarda l’attività

abituale applicando i dati statistici.

Il TCA

rileva tuttavia che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del

50% nella sua abituale attività, nella quale è in grado di conseguire, mettendo

a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50%

del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità lucrativa

della ricorrente ammonta dunque al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid.

3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

La

soluzione finale non cambia anche considerando l’attività abituale

dell’insorgente.

Nella

misura in cui l’UAI ha ridotto le prestazioni ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2

OAI, la decisione impugnata merita conferma.

2.11

L’assicurata

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

(doc. I, IV, XII).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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