32.2010.369
Revisione. Confermata riduzione a mezza rendita a seguito di un miglioramento delle patologie invalidanti
26 settembre 2011Italiano59 min
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Numero d'incarto:
32.2010.369
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, TCA
Titolo:
Revisione. Confermata riduzione a mezza rendita a seguito di un miglioramento delle patologie invalidanti
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.369
LG/sc
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1960, da ultimo attiva quale amministratrice della __________ SA, in data 2
febbraio 1993 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (rendita) per una disfunzione cardiovascolare presente dalla nascita
(doc. AI 3-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 24 giugno
1993, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurata (doc. AI 12-1).
1.3. In data 2
agosto 1996 l’assicurata ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI
per la medesima patologia (doc. AI 17-1).
1.4. Esperiti
nuovi accertamenti medici ed economici, in particolare un’inchiesta economica
per indipendenti (doc. AI 29-1), l’UAI con decisione del 2 marzo 1998 ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 100%) limitatamente al periodo dal 1°
settembre 1996 al 30 novembre 1997 e una mezza rendita d’invalidità (grado 50%)
dal 1° dicembre 1997 (doc. AI 36-1).
1.5. Nell’ambito
della prima procedura di revisione del mese di marzo 1999 (doc. AI 43-2) l’Ufficio
AI, con comunicazione del 27 aprile 1999, ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità con un grado del 50% (doc. AI 46-1).
1.6. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di ottobre del 2001 una seconda procedura di revisione, a
seguito della segnalazione da parte dell’assicurata di un peggioramento del quadro
clinico (doc. AI 56-1)
1.7. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 27 agosto
2002, cresciuta incontestata in giudicato, ha aumentato il grado d’invalidità
dal 50% al 75% con diritto alla rendita intera dal mese di agosto 2001 (doc. AI
69-1).
1.8. Nell’ambito
della procedura di revisione del mese di luglio del 2005 (doc. AI 77-1),
l’amministrazione con comunicazione del 22 febbraio 2006 ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità con un grado del
75% (doc. AI 82-1).
1.9. L’Ufficio AI
ha quindi avviato nel mese di giugno del 2009 una nuova procedura di revisione
(doc. AI 90-1).
1.10. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 dicembre
2010 (doc. AI 130-1), preavvisata con progetto di decisione del 28 luglio 2010
(doc. AI 118-1), ha ridotto la rendita dell’assicurata a una mezza rendita
(grado 50%).
1.11. Contro questa
decisione RI 1, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della
rendita intera (doc. I).
Secondo
l’insorgente l’amministrazione avrebbe trascurato di approfondire la patologia
psichiatrica (doc. I).
1.12. L’UAI, in
risposta, sulla base della valutazione del SMR (cardiologica e psichiatrica) ha
confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione del gravame (doc.
IV).
1.13. In data 3
febbraio 2011 il RA 1 ha riconfermato la propria richiesta di un
approfondimento peritale di tutte le patologie di cui è portatrice l’assicurata
(doc. VI).
Il
doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.14. Questa Corte,
in data 21 giugno 2011, ha interpellato l’UAI per alcune precisazioni di natura
medica e economica (doc. VIII).
1.15. L’UAI ha
risposto il 13 luglio 2011 allegando la presa di posizione del Dr. __________
del SMR e un nuovo conteggio del reddito da valido (doc. X 1-3).
Fatti
I doc.
VIII, X 1/3 sono stati inviati al RA 1 per osservazioni (doc. XI).
1.16. Il RA 1 ha
preso posizione il 9 agosto 2011 sostanzialmente riconfermandosi nelle proprie
argomentazioni (doc. XII).
I doc.
XI, XII sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
1.17. Il 17 agosto
2011 il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ del SMR sulla cumulabilità o
meno del grado d’inabilità lavorativa dal profilo psichiatrico con quello
cardiologico (doc. XIV).
1.18. La Dr.ssa __________
ha risposto in data 23 agosto 2011 (doc. XV).
I doc.
XIV e XV sono stati inviato alle parti per osservazioni (doc. XVI).
1.19. Il RA 1L ha
presentato le proprie osservazioni l’8 settembre 2011 (doc. XVII), mentre l’UAI
ha preso posizione il 16 settembre 2011 (doc. XVIII).
Il
doc. XVII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
Il doc.
XVIII è stato trasmesso all’RA 1 per conoscenza (doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di
revisione, la riduzione della rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore sino dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Con la
decisione del 2 marzo 1998 l’UAI aveva attribuito all’assicurata una rendita
intera limitatamente al periodo dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1997 e una
mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 1997, sulla base della
documentazione agli atti, in particolare delle valutazioni del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, cardiologia e angiologia e Primario
dell’Ospedale __________ e del Dr. __________, spec. FMH in medicina generale
(doc. AI 20-1; 31-4; 33-1; 34-1; 35-1).
Il Dr. __________
aveva diagnosticato il 23 febbraio 1998 una “Cardiopatia valvolare
congenita, st.d.ripetuti interventi sulla valvola aortica in seguito a stenosi
aortica con primo intervento con operazione di commissurotomia aperta
cardiochirurgica nel 1968, st.d.sostituzione valvolare con bioprotesi nel 1982, st.d.sostituzione dell’aorta ascendente con Graft composito e sostituzione della valvola con
valvola meccanica nel 1992. St.d.ripetute complicazioni da impianto di
pace-maker in seguito a BAV dal 1989 con interventi di revisione molteplici,
ripetuti nel corso del 96/97” (doc. AI 35-2).
Il Dr. __________
riteneva la paziente, dal punto di vista cardiaco, invalida al 50% nella sua
attività professionale originale e per attività professionali che comportano
sforzi fisici di grado lieve o moderato (doc. AI 35-2). Anche il medico curante,
Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, certificava un’inabilità al
lavoro totale sino al 16 novembre 1997 e in seguito al 50% (doc. AI 33-1;
34-1).
Con la
decisione del 27 agosto 2002 l’UAI ha aumentato il grado d’invalidità dal 50%
al 75%, con diritto alla rendita intera dal mese di agosto 2001, fondandosi sulla
valutazione del Dr. __________ del 31 maggio 2002, che ha posto la diagnosi di
“grave cardiopatia valvolare con stato dopo ben tre interventi sulla valvola
aortica (primo nel 1968 con commissurotomia; il secondo con sostituzione
valvolare biologica nel 1982 ed il terzo con stato dopo sostituzione valvolare
aortica con valvola meccanica e composit graft dell’aorta ascendente nel 1992).
Stato dopo molteplici interventi dopo posa di pace-maker con gravi
complicazioni postoperatorie e ripetute revisioni con necessità di intervento
extra-cantonale con riposizionamento delle sonde auricolari-ventricolari e riposizionamento
della batteria del pace-maker a livello dei muscoli addominali presso il __________.
Quale nuova diagnosi da segnalare un sospetto di embolia da colesterolo con
ripetuti eventi clinici con livedo reticolare ai due arti inferiori” (doc. AI
64-1).
Il Dr. __________
ha quindi concluso indicando che la situazione attuale è “peggiorata dal
momento dell’apparizione di un nuovo fenomeno di embolia da colesterolo
investigato con TAC toraco-addominale in una paziente che necessita tuttavia,
in maniera vitale, di un’anticoagulazione orale”.
Alla luce
di tale aspetto e di una problematica psicologica-psichicatrica lo specialista
ha ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 75% per attività lavorative
che comportano stress psico-fisici di grado leggero o moderato (doc. AI 64-1).
Il Dr. __________
del SMR, nell’annotazione del 19 luglio 2002 aveva rilevato un peggioramento
dello stato di salute, “essenzialmente per stato ansioso-depressivo”
facendo riferimento al rapporto del 4 luglio 2002 della Dr.ssa __________,
psicoterapeuta che diagnosticava uno “stato ansioso-depressivo in gran parte
relativo alla storia personale della paziente e in particolare alla sua
condizione fisica precaria e agli innumerevoli, delicati e gravi interventi
cardiaci subiti nel corso degli anni a partire dall’infanzia. Manifestazioni di
sintomi conversivi psicosomatici e altri sintomi nevrotici” (doc. AI 67-1).
Sulla
base di tali refertazioni il Dr. __________ ha ritenuto giustificato un aumento
dell’inabilità lavorativa al 75% (doc. AI 68-1).
L’UAI,
con decisione del 27 agosto 2002 ha aumentato il grado d’invalidità dal 50% al
75% con diritto alla rendita intera dal mese di agosto 2001 (doc. AI 69-1).
2.6. In sede di
revisione della rendita, nel giugno del 2009, l’assicurata è stato
valutata, dal punto di vista cardiologico, dal Dr. __________ del Servizio
medico regionale (SMR) dell’assicurazione invalidità.
Il Dr. __________da,
nelle annotazioni del 2 dicembre 2009, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Si tratta di una A. che presentava dalla nascita
una stenosi aortica, trattata con commissurotomia nel 1968, sostituzione
valvolare biologica nel 1982 e da ultimo con sostituzione della valvola aortica
e dell'aorta ascendente con composite graft e reimpianto delle coronarie nel
1992.
Inoltre impianto a più riprese di pace‑maker
per blocco atrio ventricolare completo, ultimo nel dicembre 2008.
Dal Rapporto del Prof. __________ dell'__________
di __________, che ha visitato l'A. il 20 luglio 2007, eseguendo anche un esame
ecocardiografico, risulta che:
"per quel che riguarda la situazione attuale
i sintomi lamentati dalla paziente non sono sintomi tipici cardiaci ma
probabilmente associati ad un certo stato ansioso, ormai noto da diverso tempo
in una paziente che facendo sforzi leggeri non lamenta sintomi maggiori. La
funzione ventricolare sinistra è normale come pure la funzione diastolica, la
valvola aortica è normofunzionante, è presente una leggera, già nota da anni
insufficienza mitralica e non vi è una ipertensione polmonare".
Nel Rapporto del 07.09.2009 il Prof. __________
scrive:
“Il decorso è caratterizzato da un punto
cardiologico da un miglioramento della sintomatologia con una dispnea da sforzo
al massimo NYHA II, i sintomi riportati dalla paziente sono appunto una dispnea
da sforzo NYHA classe Il senza sincopi, senza angor, senza ortopnea."
La funzione dell'ultimo pace‑maker,
impiantato a __________ il 18.12.2008, risulta essere normale, secondo il
Rapporto del Prof. __________ dell'11.02.2009, confermato poi nel Rapporto del
07.09.2009.
Per quel che riguarda la capacità lavorativa, il
Prof. __________, che segue l'A., dichiara nel suo Rapporto del 07.09.2009:
“La situazione presso la signora RI 1 è cambiata
sostanzialmente in meglio nel senso che il decorso, stabile in questi ultimi
anni, è leggermente migliorato da un punto di vista oggettivo e permette di
poter dire che la paziente è inabile al lavoro solo nella misura del 50% al
massimo (perlomeno da un punto di vista strettamente cardiologico): il tutto
motivato appunto dal relativo miglioramento e stabilizzazione dopo che la
situazione a livello della tormentata storia di impianti e reimpianti per
ripetute complicazioni di pace‑maker si è stabilizzata da quando la
paziente ha ricevuto l'impianto di un pace‑maker presso l'__________ di __________
in data 19 dicembre 2008".
Riassumendo:
-
la funzione della protesi aortica è normale
-
la forza contrattile del ventricolo sinistro è
pure nella norma
-
è presente da anni una leggera insufficienza
mitralica, senza che vi siano segni di ipertensione polmonare
-
il pace‑maker, impiantato nel dicembre
2008, è ben funzionante
-
l'A. riesce a compiere sforzi fisici con al massimo
una dispnea stadio NYHA II, quindi solo in seguito a sforzi fisici importanti.
Concludendo quindi, sulla base dei Rapporti dei
Prof. __________, ritengo che, da un punto di vista strettamente cardiologico
-
l'A. è in grado di compiere un'attività adeguata
sedentaria, per esempio lavori di ufficio, con CL 100%
-
l’A. è in grado di svolgere un'attività adeguata
che richieda sforzi fisici leggeri e moderati, per esempio gestione di un
ristorante bar, con CL 100%
-
per un'attività lavorativa che richieda sforzi
fisici più importanti la CL dell'A. è limitata e non mi sento in grado di
pronunciarmi in merito, anche perché non figura agli atti una prova da sforzo.”
(doc. AI 103-1/2).
Dal
punto di vista della patologia psichiatrica l’assicurata è stata visitata dalla
Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale (SMR) dell’assicurazione
invalidità.
La Dr.ssa
__________, nel rapporto del 6 aprile 2010, ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2)” ed ha così concluso la propria
valutazione:
"
(…)
Valutazione/conclusione:
trattasi di un'A di 50 anni a beneficio di
prestazioni Al (grado Al 50%) dal dicembre 1997 per patologia cardiaca a cui si
era riconosciuto un peggioramento clinico per la concomitante sovrapposizione
di una patologia a livello psichico che aveva portato dal
2001 ad un aumento del grado di invalidità del 75%, confermato nella
successiva revisione del 2005.
L'attuale valutazione psichiatrica viene
richiesta dal medico SMR, Dr __________ in quanto il peggioramento alla base
dell'aumento della rendita Al era stato correlato al peggioramento psichico.
L’A non è mai stata in cura psichiatrica,
nonostante l'anamnesi raccolta e la documentazione a disposizione abbiano messo
in evidenza la presenza di stati depressivi intercorrenti in relazione ad
eventi di vita particolarmente stressanti.
L'analisi delle vicende personali identifica la
comparsa almeno dal 1995 di stati ansioso depressivi esorditi a seguito delle
complicanze cardiologiche che hanno reso necessario vari interventi chirurgici.
La precarietà dello stato di salute ha favorito una fragilizzazione
dell'assetto psichico rendendo l'A di fatto maggiormente vulnerabile agli
eventi di vita stressanti e favorendo la comparsa successivamente di stati
ansiosi depressivi di varia gravità e che hanno reso necessario tra il 2001 e 2003 l'inizio di una psicoterapia.
Le manifestazioni ansiose depressive sono quindi
sostanzialmente indotte dalle difficoltà che l’A incontra nel razionalizzare ed
adattarsi al cambiamento delle proprie condizioni cliniche e alla costante
paura della morte. La presenza di una personalità strutturata, l'intervento
psicoterapeutico che ha permesso all'A di essere maggiormente consapevole verso
i propri vissuti ha evitato un peggioramento dello stato psichico nel senso di
scivolamenti depressivi più gravi intesi come episodi depressivi maggiori ma
non ha di fatto impedito che l'A andasse incontro a nuovi scompensi ansioso
depressivi.
In base all'anamnesi raccolta, alla
documentazione agli atti e al decorso clinico, l'orientamento diagnostico è di
una sindrome ansioso‑depressiva (ICD 10 F 41.2) che attualmente appare di grado medio grazie anche ad una fase di stabilizzazione della situazione somatica
come affermato dagli specialisti che l'hanno in cura. La stabilizzazione del
quadro cardiologico ha senz'altro influito sullo stato di salute psichico.
L’A mostra comunque a causa di questa fragilità
una tendenza verso lo sviluppo di preoccupazione e reazione di allarme, ansia
relativa al proprio stato di salute con conseguente minore caricabilità,
capacità di adattamento e necessità di organizzare la propria giornata con i
propri ritmi. La CL in base agli elementi espressi viene quantificata nella
misura del 50% (orario ridotto) a partire dalla valutazione odierna nella sua
professione abituale che in attività medico esigibili, attuate in ambienti
lavorativi poco stressanti e che permettano all'A di organizzare autonomamente
la propria giornata e di prendersi delle pause. La prognosi è incerta; visto il
decorso clinico non si possono escludere future riacutizzazioni del quadro
psicopatologico in relazione anche all'andamento della patologia cardiaca e
dello stato di salute dell'A.” (doc. AI 110-7).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.
iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
Considerandi
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto
segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft
versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen)
Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung
oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8
Questo Tribunale, chiamato a verificare
se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
2.8.1
Per
quanto riguarda la patologia cardiologica, il Dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 2 dicembre 2009 ha fatto riferimento ai referti del 20 luglio 2007 (doc. AI 92-19) e 7 settembre 2009 (doc. AI
97-1) del Dr. __________, spec. FMH in cardiologia, angiologia e medicina
interna dell’Ospedale Regionale di __________, il quale aveva diagnosticato uno
“stato dopo commisurotomia della valvola aortica e seguito di stenosi valvolare
aortica congenita (1968, fecit Prof. Dr. __________), stato dopo impianto di
protesi biologica nel 1982 e, a seguito di degenerazione severa di
quest’ultima, stato dopo impianto di protesi meccanica e protesi dell’aorta
ascendente nel 1992 (fecit Dr. __________, __________)”.
Il Dr. __________
ha quindi aggiunto che l’assicurata ha subìto numerosi impianti e revisioni di
pace-maker sfociati poi con un intervento “risolutivo” eseguito al __________
(doc. AI 92-19).
Il medico
del SMR ha quindi ripreso le annotazioni del Dr. __________ quando precisava
che "per quel che riguarda la situazione attuale i sintomi lamentati
dalla paziente non sono sintomi tipici cardiaci ma probabilmente associati ad
un certo stato ansioso, ormai noto da diverso tempo in una paziente che facendo
sforzi leggeri non lamenta sintomi maggiori. La funzione ventricolare sinistra
è normale come pure la funzione diastolica, la valvola aortica è
normofunzionante, è presente una leggera, già nota da anni insufficienza
mitralica e non vi è una ipertensione polmonare" (doc. AI 92-19;
103-1).
Quindi il
Dr. __________ ha fatto riferimento al rapporto datato 7 settembre 2009, sempre
del Dr. __________, che informava l’Ufficio AI del cambiamento, in meglio, del
quadro valetudinario della paziente. Secondo lo specialista: “il decorso
della paziente, stabile in questi ultimi anni, è leggermente migliorato dal
punto di vista obbiettivo e oggettivo e permette di poter dire che la paziente
è inabile solo nella misura del 50% al massimo (perlomeno dal punto di vista
strettamente cardiologico): il tutto motivato appunto dal relativo
miglioramento della situazione e stabilizzazione della situazione dopo che la
situazione a livello della tormentata storia di impianti e reimpianti per
ripetute complicazioni di pace-maker si è stabilizzata dopo che la paziente ha
ricevuto l’impianto di un pace-maker presso l’__________ in data 19 dicembre 2008” (doc. AI 97-1).
Il Dr. __________
ha quindi concluso le proprie annotazioni ritenendo l’assicurata, da un punto
di vista strettamente cardiologico, in grado di compiere al 100% un'attività
adeguata sedentaria e adeguata che richieda sforzi fisici leggeri e moderati,
per esempio lavori di ufficio o gestione di un ristorante bar, mentre per
un'attività lavorativa che richieda sforzi fisici più importanti la capacità
lavorativa è limitata, ma lo specialista non ha dato alcuna indicazione non
essendoci agli atti una prova da sforzo (doc. AI 103-2).
Nello
scritto del 20 agosto 2010 la Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, e
dunque non specialista in cardiologia, ha posto la diagnosi di “cardiopatia
valvolare e disturbi del ritmo cardiaco” ampiamente illustrata dagli
specialisti Dr. __________ e Dr. __________ e indicato che la paziente non è in
grado di sostenere un ritmo di lavoro al 50%. Secondo la Dr. ssa __________
prima di ritenere l’assicurata abile al 50% va nuovamente visitata dal punto di
vista cardiologico (doc. AI 123-3).
Il 10
settembre 2010 il Dr. __________ ha quindi riferito all’UAI che la paziente si
è presentata l’8 settembre 2010 lamentando una dispnea NYHA classe II (III). A
mente dello specialista prima di prendere una decisione definitiva sul grado
d’invalidità è ritenuto opportuno eseguire una prova ciclo ergometrica sul
tapis roulant nonché un esame ecocardiografico (doc. AI 121-1).
L’UAI ha
quindi proceduto ad un aggiornamento della situazione clinica di Carmen
Virginia Melone (doc. AI 126-1).
Nello
scritto dell’11 settembre 2010 il Dr. __________ ha comunicato all’UAI che la
paziente lamenta una dispnea NYHA classe II da ricondurre verosimilmente in
parte ad una disfunzione diastolica ventricolare sinistra e al pace-maker
bicamerale con tuttavia una funzione ventricolare sinistra che nel passato si è
sempre dimostrata al di sopra del 60% (doc. AI 127-1).
Dal punto
di vista cardiologico l’insorgente è ritenuta abile in attività con sforzi
fisici di grado leggero al 50% (doc. AI 127-2).
Nelle
annotazioni del 16 novembre 2010 il Dr. __________ ha quindi ripreso la risposta
del Dr. __________ e confermato l’abilità lavorativa al 50% in attività leggere
(doc. AI 128).
Da parte
sua il Dr. __________, il 17 novembre 2010, ha confermato le proprie conclusioni del mese di dicembre 2009 ritenendo, dal punto di vista cardiologico,
l’assicurata abile in misura piena in attività che richiedono impegno fisico
leggero (doc. AI 129-1).
Il 21
giugno 2011 il TCA ha interpellato l’UAI per la seguente precisazione
dell’aspetto medico:
"
(…)
L’assicurata è stata valutata per la patologia
cardiologica dal Dr. __________ del SMR, il quale nelle annotazioni del
2.
dicembre 2009 (doc. AI 103-1) riteneva l’assicurata abile al
100% in un’attività lavorativa adeguata (sedentaria o che richieda sforzi
fisici leggeri e moderati).
Nello scritto dell’11 novembre 2010 il Dr. __________
ha comunicato all’UAI che la paziente lamenta una dispnea NYHA classe II da
ricondurre verosimilmente in parte ad una disfunzione diastolica ventricolare
sinistra e al pace-maker bicamerale con tuttavia una funzione ventricolare
sinistra che nel passato si è sempre dimostrata al di sopra del 60%. Dal punto
di vista cardiologico l’insorgente è ritenuta abile in attività con sforzi
fisici di grado leggero “perlomeno nella misura del 50%” (doc. AI
127-2).
Da parte sua il Dr. __________, nelle annotazioni
del 17 novembre 2010, ha confermato le proprie conclusioni del mese di dicembre
2009.
ritenendo, dal punto di vista cardiologico, l’assicurata abile al 100%
in attività che richiedono impegno fisico leggero (doc. AI 129-1).
Con la presente la invitiamo chiarirci,
sottoponendo la questione al medico del SMR, sulla base di quali motivazioni il
Dr. __________, dopo aver visionato lo scritto del Dr. __________ dell’11
novembre 2010 che ha fissato un’abilità del 50% in un’attività fisica leggera,
ritiene l’assicurata pienamente abile in attività adeguate (cfr. doc. AI 127-2;
129-1).
L’amministrazione
ha risposto il 13 luglio 2011 inviando la presa di posizione del Dr.
__________, qui esposta:
"
In risposta alla richiesta del TCA preciso che
l’A. è a mio giudizio abile al lavoro al 100% in attività già descritte nella
mia Annotazione precedente del 02.12.2009.
Faccio notare che la funzione sistolica del
ventricolo sinistro è normale (frazione di eiezione del 60%) e che quindi il cuore
dell’A. è sicuramente in grado di compiere attività come quelle da me indicate.
Del resto il prof. __________ afferma che l’A. è
in grado di compiere uno sforzo che, “ha pur sempre permesso alla paziente di
raggiungere i 4,3 METS per l’intera durata di 1 minuto e 6,7 METS per la durata
di 40”:
Ciò significa che l’A. ha compiuto uno sforzo
superiore al grado leggero di impegno fisico e quindi corrispondente già al
grado medio.
Aggiungo che lo stesso prof. __________ afferma
che “la paziente è abile in una attività fisica che comporti sforzi fisici di
grado leggero perlomeno nella misura del 50%” (sottolineatura del
redattore).
Egli descrive il limite inferiore della capacità
lavorativa al 50%, ma con l’espressione “perlomeno del 50%” non esclude che
l’A. possa svolgere un’attività leggera a un grado superiore.
A mio giudizio questo grado superiore raggiunge
il 100% e questa mia affermazione non contrasta l’affermazione del prof. __________”
(doc. X1).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
cardiologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________
del SMR.
2.8.2
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico della
Dr.ssa __________, la quale nel rapporto medico ha diagnosticato una “Sindrome
ansioso-depressiva (ICD10 F 41.2)”. Secondo la Dr.ssa __________ la
capacità lavorativa dell’assicurata è da quantificare nella misura del 50% (orario
ridotto) sia nella professione abituale che in attività medico esigibili,
attuate in ambienti lavorativi poco stressanti e che permettano a RI 1 di
organizzare autonomamente la propria giornata e di prendersi delle pause (doc.
AI 110-7).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale dalla valutazione che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Nel
rapporto del 7 aprile 2010 il medico del SMR, Dr__________, ha ripreso le
diagnosi cardiologiche e psichiatriche e concluso che dal mese di marzo 2010 vi
è stato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata con un’inabilità
lavorativa del 50% (doc. AI 111-1).
Nelle
annotazioni del 16 novembre 2010, dopo gli aggiornamenti della patologia
cardiologica, il Dr. __________ ha confermato l’abilità lavorativa al 50% in
attività leggere (doc. AI 128).
2.8.3
Va
qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Al
fine di chiarire la questione di un’eventuale cumulabilità questa Corte ha
interpellato il 17 agosto 2010 la Dr.ssa __________ del SMR.
"
(…)
Gentile Dr.ssa __________,
lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la
vertenza che vede opposta la Signora RI 1, che lei ha avuto modo di visitare
nell’ambito della valutazione del SMR del 22 marzo 2010, all’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI).
Rileviamo che nel rapporto medico del 6 aprile
2010.
veniva diagnosticata all’assicurata una sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) di grado medio, grazie anche ad una stabilizzazione del quadro cardiologico che “ha
senz’altro influito sullo stato di salute psichico” (doc. AI 110-7).
La capacità lavorativa viene quindi quantificata
nella misura del 50% con una prognosi incerta che non esclude future
riacutizzazioni in relazione all’andamento della patologia cardiaca (doc. AI
110-7).
Con la presente la invito ad indicarci in quale
misura la patologia cardiaca influenza quella psichiatrica, in particolare se a
suo parere il grado d’inabilità lavorativa dal profilo psichiatrico (50%) può
essere cumulato con un’eventuale incapacità lavorativa dal profilo cardiologico
oppure se si sovrappongono (totalmente o almeno in maniera parziale) ?” (doc.
XIV).
La Dr.ssa
__________ del SMR ha fornito la seguente risposta:
"
(…)
Come riportato nel mio rapporto del 06.04.2010,
il miglioramento oggettivo della patologia cardiaca, descritta nella
documentazione agli atti, aveva influito positivamente anche sull’aspetto
psichico. La raccolta anamnestica aveva messo in evidenza una correlazione tra
la patologia cardiaca e quella psichica nel senso che la prima aveva favorito
una fragilizzazione dell’assetto psichico rendendo l’assicurata di fatto
maggiormente vulnerabile agli eventi di vita stressanti e favorendo la comparsa
successivamente di stati ansiosi depressivi di varia gravità e che avevano reso
necessario tra il 2001 e il 2003 l’inizio di una psicoterapia.
Le manifestazioni ansiose depressive erano a mio
avviso quindi sostanzialmente indotte dalle difficoltà che l’Assicurata
incontrava nel razionalizzare ed adattarsi al cambiamento delle proprie
condizioni cliniche e alla costante paura della morte. La presenza però di una
personalità strutturata, l’intervento psicoterapeutico che aveva permesso
all’assicurata di essere maggiormente consapevole verso i propri vissuti aveva
evitato un peggioramento dello stato psichico nel senso di scivolamenti
depressivi più gravi intesi come episodi depressivi maggiori ma non aveva di
fatto impedito che l’assicurata andasse incontro a nuovi scompensi ansioso
depressivi.
Su tali basi avevo posto la diagnosi di una
sindrome ansiosa-depressiva (F 41.2) secondo ICD e avevo ritenuto l’assicurata
abile nella misura del 50%, inteso come orario ridotto in qualsiasi attività
medico esigibile, in ambienti lavorativi poco stressanti e che le permettessero
di organizzarsi autonomamente la propria giornata e di prendersi delle pause.
Per quanto riguarda la questione se il grado di
inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico possa essere cumulato o
sovrapposto con un’eventuale incapacità lavorativa per la patologia di
pertinenza cardiologica, basandomi sulla mia valutazione e sulla documentazione
a mia disposizione, ritengo che i limiti funzionali dettati dalla patologia
psichiatrica si sovrappongano totalmente a quelli derivati dalla patologia
cardiaca. Dal punto di vista cardiologico appare, infatti, esigibile
un’attività fisicamente leggera; una tale attività può essere svolta anche dal
punto di vista psichiatrico tenendo in considerazione i limiti dettati dalla
patologia ansiosa depressiva e delle caratteristiche ideali dell’ambiente,
lavorativo descritti nel mio rapporto” (doc. XV).
La
risposta della Dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la questione
(cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è abile al lavoro al 50% sia nella sua attività di collaboratrice/
amministratrice che in altre attività adeguate.
2.9
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010. Tuttavia, in
mancanza di dati più recenti viene applicato il 2009.
2.9.1
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso
di specie, l’assicurata dal 1983 ha svolto l’attività di cameriera e in seguito quella di amministratrice unica della __________
SA percependo un’indennità annua di fr. 1'200.-- per la partecipazione alle
assemblee e a non meglio precisati “compiti amministrativi per un totale di
due giornate annue” (cfr. doc. AI 101-2).
Non
essendo possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurata
avrebbe potuto conseguire senza invalidità, il reddito da valido va determinato
sulla base di dati statistici come correttamente ha fatto l’Ufficio AI e non
contestato dall’insorgente.
Applicando
i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, l’UAI ha quantificato il reddito da valido, dopo la correzione del
13.
luglio 2011 (cfr. doc. X 1-3), in fr. 46'922.-- per il 2009.
2.9.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso
concreto, l’UAI applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurata, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68
per l'intero anno (fr. 4'280.64. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009, un reddito mensile di fr.
4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto, la consulente ha applicato una riduzione del 10% (per altri fattori
di riduzione) dal reddito statistico (cfr. doc. AI 116-3). Il TCA non vede
alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un
salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e
ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 23'605.05 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'922.--
(consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità del 49,6% arrotondato al 50%, secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita
d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Va
precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i
dati del 2009 invece del 2010, come invece avrebbe dovuto secondo la
giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV
Nr.11).
Questo
modo di operare non è corretto.
Tuttavia,
anche applicando i dati del 2010 (+0,8% secondo l’indice dei salari nominali,
Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe. A fronte
di un reddito da valido di fr. 47'297.37 (+0,8%) e un reddito da invalido di
fr. 23'793.89 (+ 0,8%), il grado d’invalidità è comunque ancora del 50%.
2.10
L’amministrazione
ha proceduto ad un confronto dei redditi anche per quanto riguarda l’attività
abituale applicando i dati statistici.
Il TCA
rileva tuttavia che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del
50% nella sua abituale attività, nella quale è in grado di conseguire, mettendo
a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50%
del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità lucrativa
della ricorrente ammonta dunque al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid.
3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
La
soluzione finale non cambia anche considerando l’attività abituale
dell’insorgente.
Nella
misura in cui l’UAI ha ridotto le prestazioni ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2
OAI, la decisione impugnata merita conferma.
2.11
L’assicurata
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
(doc. I, IV, XII).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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