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32.2010.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2010Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I trattamenti

anti-infiammatori ed anti-dolorifici (blandi) finora istituiti non hanno sortito

l'effetto terapeutico duraturo.

L'esame obiettivo

neurologico cursorio è stato fortemente limitato dall'importante sintomatologia

algica presentata dall'assicurato. La deambulazione era estremamente

claudicante e risultava impossibile valutare se vi fosse un'impossibilità ad effettuarla

sulle punte o sui talloni a sinistra, visto che il paziente era reticente a

caricare sull'arto stesso. Difficile è anche stata la valutazione della forza

nell'arto inferiore sinistro, intendendo nella flessione plantare del piede,

per l'importante sintomatologia algica evocata nel movimento stesso; non

sembrava invece essere presente un deficit della flessione dorsale del piede e

dell'alluce. Nemmeno c'era un deficit di sensibilità.

Vista l'importante

sintomatologia algica e la possibilità di confrontarsi con un deficit di forza

nella flessione plantare del piede a sinistra, lo specialista ha previsto una

RM e nell'attesa ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% per

circa quattro settimane.

Dal 29 gennaio al 1°

febbraio 2010 il ricorrente è stato degente presso il Servizio di

neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________. Nel referto del 2 febbraio

2010 (doc. B) lo stesso dr. med. __________ ha esposto la diagnosi di radicolopatia

S1 sinistra algico-deficitaria.

Nella valutazione

iniziale, dopo avere ripreso il contenuto del precedente certificato, il

neurochirurgo ha evidenziato che la risonanza magnetica ha permesso di spiegare

l'apparizione del nuovo dolore radicolare, mostrando un'ernia lussata e migrata

verso il basso proveniente dall'interspazio L5/S1 e lateralizzata a sinistra,

con conseguente compressione di S1 sinistra. Pertanto, tenendo conto del

deficit di forza gli esperti hanno proposto un intervento di asportazione del sequestro

erniario, spiegando al paziente che non potevano comunque garantire un recupero

del deficit e che l'intervento non avrebbe influenzato positivamente i dolori

lombari.

Riguardo al decorso,

il chirurgo ha rilevato che proprio il 1° febbraio 2010, prima di eseguire l'intervento

programmato, durante una visita ha riscontrato un netto miglioramento della

sintomatologia algica che, soggettivamente, era passata da un valore su VAS di 10 a valori compresi tra 0 e 3. Di pari passo, con il miglioramento del quadro algico, lo specialista

non ha invece assistito ad un peggioramento del quadro motorio, come a volte

compare in una grave compressione/danno della radice nervosa, ma ad un quadro

stabile, se non addirittura migliorato anche sul versante deficitario motorio.

Pertanto, dopo discussione con l'interessato, i medici hanno convenuto di

rinunciare momentaneamente all'intervento chirurgico, ritenendo il quadro

compatibile con un'eventuale mobilizzazione del frammento erniario e diminuzione

della compressione della radice nervosa, con conseguente miglioramento del

quadro clinico. Dopo tre giorni avrebbero rivalutato il decorso e deciso per un

eventuale trattamento di fisioterapia per recuperare la paresi. Gli esperti

hanno a lungo discusso sul fatto che non potevano affermare con certezza che il

quadro fosse l'espressione di un'evoluzione a lungo termine favorevole,

necessitando di controlli regolari e qualora il quadro clinico dovesse

nuovamente riacutizzarsi, sarebbe stata ripresa l'indicazione di un intervento

chirurgico. L'assicurato ha scelto il trattamento conservativo.

Alla dimissione, a

differenza del momento del ricovero, la deambulazione era possibile nelle tre

modalità, sebbene difficoltosa sulle punte a sinistra; cedimento del piede

sinistro al mantenimento della stazione eretta mantenuta solo sulle punte del

piede a sinistra, mentre risultava possibile il mantenimento della stazione

eretta sulle punte di tutti i due piedi, senza cedimenti. In clinostatismo non

erano oggettivabili deficit di forza nella flessione plantare del piede a

sinistra. Parestesie formicolanti ed ipoestesia tattile al versante posteriore

della coscia ed al versante laterale pianta del piede a sinistra. Abolizione

del riflesso achilleo rispetto al contro-laterale.

Il rapporto certificava

un'inabilità al lavoro fino al 31 (recte: 28) febbraio 2010.

Pendente causa, il

ricorrente ha prodotto un attestato del 25 gennaio 2010 (doc. E2) del medico

curante dr. med. __________ che certificava un'inabilità completa al lavoro

dal 18 gennaio 2010 al 7 febbraio 2010, un certificato del dr. med. __________ del

9 marzo 2010 (doc. E1) che attestava un'incapacità lavorativa del 100%

dal 1° marzo al 4 aprile 2010, una prescrizione per nove sedute di fisioterapia

(doc. E6), la garanzia della Cassa malati di una presa a carico per due

settimane di riabilitazione in clinica ed infine il referto di un trattamento

presso il Centro per la terapia del dolore (doc. E4) presso l'Ospedale __________.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che la valutazione del medico nominato dall'Ufficio AI che si è

espresso a metà settembre 2009 in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'UAI ha affidato la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e

medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 15 settembre

2009 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.

Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito

un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi

sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,

sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, il

ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un paio di certificati

medici non solo successivi alla decisione impugnata, ma anche che si riferivano

ad una situazione realizzatasi dopo il momento di riferimento - che

rimane sempre la decisione del 7 gennaio 2010 - e che pertanto non possono qui

essere presi in considerazione, dovendo il TCA limitare l'esame dei fatti

prodottisi fino all'emanazione della decisione impugnata. Semmai, essi potranno

essere ripresentati all'amministrazione nell'ambito di una nuova domanda di

prestazioni qualora l'assicurato ritenesse vi sia stato un peggioramento del

suo stato di salute (STF I 560/05 del 31 gennaio 2007) durato almeno tre mesi (art.

88a cpv. 2 OAI) ed occorso dopo il 7 gennaio 2010.

La medesima

conclusione va tratta per gli altri certificati medici e simili scritti prodotti

in sede ricorsuale, giacché essi concernono espressamente una particolare situazione

(acutizzazione della lombosciatalgia sinistra già presente da anni) sorta la

terza settimana del mese di gennaio 2010 e che ha comportato un'incapacità lavorativa

totale certificata fino al 4 aprile 2010, che ha dato luogo alla necessità di

un periodo di riabilitazione fisioterapica.

Riguardo allo stato di

salute del ricorrente dal 2006 al 7 gennaio 2010, ovvero nel periodo

consecutivo alla domanda di prestazioni e che dunque è qui oggetto di disamina,

non v'è invece alcun certificato medico recente di parte che si esprima in proposito.

A ben vedere, nemmeno

il perito si è pronunciato su questo lasso di tempo, ma si è limitato ad

attestare la situazione dal 16 luglio 2009 in poi, quindi dal giorno susseguente l'ultima visita neurochirurgica a cui si era sottoposto (fino a quel momento)

l'interessato.

Agli atti vi sono

comunque alcuni attestati medici relativi al periodo qui in esame.

Vanno infatti

ricordati in particolare i pareri dei dr. med. __________ e __________ del

2006. Entrambi hanno diagnosticato una sindrome lomboradicolare L5 sinistra con

ernia discale paramediana sinistra L4/L5 con lussato caudale e compressione

radicolare L5, piccola ernia discale L5/S1 senza chiara compressione, con insufficienza

muscolare in rapporto al peso, adiposità.

Tutti e due i

summenzionati specialisti, FMH in medicina interna ed il primo anche in

reumatologia, sebbene abbiano individuato un'inabilità lavorativa, tuttavia

hanno anche certificato che essa si sarebbe progressivamente ridotta fino ad

arrivare ad un'abilità totale. Infatti, la capacità lavorativa poteva essere

migliorata con provvedimenti sanitari (quale l'infiltrazione, che però

l'assicurato continuava a rifiutare alla stessa stregua di eventuali procedimenti

chirurgici) e dei provvedimenti professionali erano indicati.

Riguardo alla

possibilità di continuare a svolgere la precedente attività, il dr. med. __________,

che ha in cura il ricorrente dal 1998, non si è pronunciato, osservando che

l'interessato ha sempre svolto lavori temporanei e quindi era difficile

determinare la sua capacità nella "precedente" attività. Comunque, il

28 luglio 2010 egli ha certificato che malgrado l'assicurato fosse inabile al

lavoro al 100% dal 12 aprile 2006, tuttavia egli era in grado di svolgere altre

attività a tempo pieno, per esempio la sorveglianza.

Dati medici relativi

all'anno 2007 non ve ne sono agli atti.

Quanto al 2008 ci si può

unicamente rifare al certificato del dr. med. __________, che il 4 febbraio 2008 ha visto in consultazione il ricorrente per un quadro lombalgico invalidante e associato ad

un'irradiazione radicolare negli arti inferiori, ciò che poteva eventualmente

porre in considerazione un intervento chirurgico, ma prima fra tutte una

fisioterapia riabilitativa. A quel momento il neurochirurgo ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100%.

Nel maggio 2009 l'assicurato ha avuto un'altra ricaduta, che per sette giorni l'ha reso totalmente inabile al

lavoro.

A metà settembre 2009 il

perito incaricato dall'UAI ha giudicato l'insorgente abile al lavoro come

operaio sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione

del rendimento del 50% a decorrere dal 16 luglio 2009. In altre attività adeguate, invece, l'ha considerato abile totalmente.

Il medico SMR, alla

luce di tutti i suesposti certificati medici, il 21 settembre 2009 (doc. 91) ha

ritenuto l'assicurato abile al 50% dal 16 luglio 2009 nell'attività abituale,

mentre abile al 100% dall'aprile 2006 in attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________.

Queste conclusioni,

come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente,

poiché egli ha prodotto in sede ricorsuale dei certificati relativi ad un

periodo chiaramente successivo a quello qui in esame, che concerne il

lasso di tempo intercorso dal giugno 2006 (richiesta di prestazioni AI) al 7 gennaio

2010 (emanazione della decisione impugnata).

Va qui inoltre rilevato

che l'insorgente si è limitato a lamentarsi circa la legittimità della perizia

allestita dal dr. med. __________, osservando che lo specialista non sarebbe

stato neutro nella sua valutazione, ma avrebbe assecondato la volontà dell'amministrazione

e quindi sarebbe stato di parte nel suo giudizio sull'assicurato.

Queste illazioni non

vanno qui tutelate, sia in virtù dei noti - anche al patrocinatore del

ricorrente, che li ha perfino menzionati - principi giurisprudenziali su questo

argomento, sia in virtù della comunque chiara e completa analisi oggettiva che

il reumatologo in questione ha fornito sull'assicurato.

In primo luogo occorre

ricordare che le perizie affidate

dagli organi dell'AI, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità.

Ed

in specie, indizi simili non ve ne sono.

Non

sono infatti sufficienti le superficiali supposizioni di parzialità proferite

dal ricorrente per ammetterle come tali. D'altronde, neppure è sostenibile la

tesi secondo cui il dr. med. __________, in qualità di medico specialista di un

ospedale pubblico e che quindi non avrebbe nessun interesse economico nel

certificare il reale stato di salute dell'insorgente, sarebbe sì, egli, un (vero)

perito, sicuramente più legittimato rispetto a quello scelto dall'amministrazione,

libero professionista, e quindi "al servizio e alle spese dell'Ufficio

dell'AI" (doc. I pag. 8).

In

merito a queste affermazioni, il TCA evidenzia che l'assicurato dimentica di

essere stato esaminato dal dr. med. __________ già nel 2005 (doc. 19-7), quando

ancora era assistente di neurochirurgia nel medesimo Servizio di neurochirurgia

presso l'Ospedale __________ di __________ e che da quel momento in poi, negli

anni successivi e fino ancora almeno al marzo 2010 (doc. E1), questo

specialista ha più volte avuto modo, come visto, di rivisitarlo sempre

nell'ambito della sua funzione in seno al citato Servizio.

In

queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, il predetto medico,

seppure alle dipendenze di un ospedale pubblico, può qui essere definito alla

stessa stregua di un medico curante del ricorrente. Di conseguenza, occorre

applicare l'apposita giurisprudenza in virtù della quale, alla luce del

rapporto di fiducia esistente con l'ammalato, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente. Pertanto, a questo punto, le

affermazioni di imparzialità dei certificati prodotti con il ricorso, oltre che

ad essere già del tutto ininfluenti a motivo del periodo di disamina al quale

si riferiscono, lo sono anche perché definibili, essi, di parte.

Quanto alla questione

del contenuto della perizia del 15 settembre 2009, il dr. med. __________ ha

individuato una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, alterazioni

degenerative del rachide lombare con discopatia da L3 a S1, disturbi statici

del rachide. Non va qui dimenticato che tutti i medici interpellati sullo stato

di salute dell'interessato hanno sempre attestato la presenza di una sindrome

lomboradicolare L5 a sinistra con un'ernia discale paramediana sinistra L4/L5

ed una piccola ernia discale L5/S1, a cui si è in seguito aggiunta anche una

malattia degenerativa discale in L3/L4. Pertanto, da tempo tutti gli esperti

erano in sostanza concordi sulla presenza ricorrente di blocchi lombari

iperalgici, sui disturbi statici del rachide e sulla radicolopatia.

Ciò che il ricorrente critica

sono i provvedimenti terapeutici suggeriti dal perito, laddove quest'ultimo ha

auspicato il proseguimento della correzione del sovrappeso corporeo (in quattro

anni, l'assicurato era dimagrito di 30 kg per giungere al momento della perizia al peso di 110 kg su 178 cm) che avrebbe facilitato il ricondizionamento

progressivo della muscolatura, a suo volta teso a stabilizzare il rachide lombare,

con conseguente miglioramento della resistenza agli sforzi fisici, ciò che avrebbe

quindi ridotto gli episodi algici improvvisi al rachide lombare.

Al ricorrente questa

spiegazione non appare sufficientemente tecnica e scientifica, tanto che "ci

si poteva aspettare qualcosina di più!" e ha quindi definito "assai

puerile e semplicistica conclusione" (doc. I pag. 7 in alto).

Egli dimentica, però,

che anche i suoi medici curanti si sono espressi nel senso indicato dal perito.

In effetti, già il dr.

med. __________, nel 2006, aveva affermato che c'era un'insufficienza muscolare

in rapporto al peso ed ha prescritto all'insorgente della fisioterapia per una

corretta ricostruzione muscolare ed istruzione ergonomica.

Nel 2008 il dr. med. __________

aveva affermato che "Naturalmente entra in linea di conto il soprappeso

del Paziente e l'importanza di una fisioterapia riabilitativa." (doc. 70).

Il ricorrente si è

sottoposto nel 2009 ad un ciclo di fisioterapia portante anche sul rinforzo del

tronco (doc. 101-2).

Infine, come

documentano gli ultimi atti prodotti dall'assicurato, nel 2010 egli aveva

previsto due settimane di riabilitazione presso una struttura specializzata.

Alla luce di questi

fatti, la soluzione suggerita dal perito non si discosta, a ben vedere, da

quella non solo auspicata dai suoi medici curanti, ma anche messa poi in pratica

ancora di recente dall'assicurato.

Di conseguenza, vista

l'unanimità di intenti e di soluzioni proposte all'interessato dai sanitari che

l'hanno visitato, a maggior ragione vanno ritenute affidabili e concludenti le

analisi cliniche ed oggettive eseguite dal perito nominato dall'Ufficio AI.

D'altronde, neppure

gli stessi curanti erano unanimi sulla proposta di un intervento chirurgico,

sia perché al di fuori degli episodi iperalgici i dolori erano relativamente

controllabili (cfr., per esempio, il rapporto del 16 luglio 2009, doc. 101-5), sia

perché, spesso ed in modo discontinuo, vi sono stati dei (netti) miglioramenti

della sintomatologia algica (cfr., per esempio, il referto del 2 febbraio 2010,

doc. B).

9. In

conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,

l'insorgente ha saputo

giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di

esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a

quello individuato dal medico nominato dall'amministrazione e che quindi egli

sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro anche in altre attività

fisiche adeguate alle condizioni di salute.

L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione

medica, che la soluzione a cui è giunto il medico interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe

errata. Egli si è limitato a produrre dei certificati dei suoi medici curanti che

però, come visto, oltre a non essersi espressi sulla sua capacità lavorativa

esistente dal giugno 2006 ad inizio 2010, soprattutto non si sono nemmeno pronunciati

sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono di alcun aiuto.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora,

il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione

di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità

del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non

incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un

determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I

514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere

Considerandi

i risultati a cui è giunto il medico esterno nominato dall'Ufficio AI,

specialista FMH in reumatologia e medicina interna, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia ha preso

visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di

questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,

convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le sue considerazioni, che nel settembre 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e ha stabilito che dal 16 luglio

2009.

la capacità lavorativa dell'assicurato era del 50% nella precedente attività di operaio

manutentore di campi sportivi, mentre era del 100% in altre attività che tenessero conto

di determinate limitazioni.

Quanto al periodo

precedente decorrente dal giugno 2006, fa stato quanto concluso dal medico SMR

dr. med. __________ il 21 settembre 2009 (doc. 91) e ribadito il 7 dicembre

2009.

(doc. 103). Egli si è infatti basato sulle attestazioni del dr. med. __________

rilasciate nel luglio 2006, secondo cui dal 12 aprile 2006 l'interessato era totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, mentre abile al 100%

in altre più leggere come attività di sorveglianza.

10.

Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe l'obbligo

di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid.

2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in

assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique

VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta

può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano

(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore

hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una

simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato

deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante

dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi

del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata dal medico nominato

dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in attività che

tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta

nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del 7 gennaio 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito

che l'assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da

valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da

invalido), ottenendo un grado del 10% di incapacità di guadagno e quindi non ha

concesso alcuna prestazione all'assicurato.

Sulla scorta del parere

della consulente in integrazione professionale che si è basata sui dati

statistici di riferimento, livello di qualifica 4, per calcolare il reddito da

valido visto che nel 2007 il ricorrente era al beneficio dell'assistenza

sociale, l'UAI ha ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 60'150.- ed un reddito da invalido di Fr. 54'135.-, già ridotto del 10% dovuto alla necessità

di svolgere unicamente attività leggere ed adeguate ai limiti funzionali indicati

dal perito (Fr. 60'150.- - (Fr. 60'150.- x 10 : 100).

Per quanto concerne l'importo

del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato

che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il

TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie

il mese di aprile 2007, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente

accertata e confermata dal medico SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il

40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13

giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra

le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 60'150.-.

Al riguardo va ricordato che dopo vari

lavori svolti per brevi periodi, l'ultima attività lucrativa esercitata

dall'insorgente risale agli anni 2004-2005, quando durante i soli mesi da

novembre 2004 a luglio 2005 l'assicurato è stato dipendente della Città di __________

in qualità di operaio, pur con qualche periodo di assenza per malattia (doc.

18). Ora, d'avviso del TCA, lo stipendio incassato in quel periodo non è

tuttavia rappresentativo del reddito che egli avrebbe potuto guadagnare da

valido, sia poiché si tratta di un salario sociale conseguito nell'ambito di un

programma occupazionale PIP LAS, sia poiché si riferisce a soli otto mesi di

lavoro.

Pertanto, questo

Tribunale ritiene di non doversi scostare dal dato ritenuto dall'amministrazione,

essendo stato ricavato conformemente alla citata giurisprudenza federale in

materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori

empirici o statistici.

In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

ricevere la rendita d'invalidità (aprile 2007), utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica

si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore

settimanali nel settore privato corrisponde a Fr.

56'784.- (Fr. 4'732.- x 12

mesi).

Riportando questa

cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per

l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V

81.

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro

dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).

La cifra di Fr. 60'144,47 va

ritenuta come reddito da valido.

12.

Per

quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del

28.

gennaio 2008 l'Alta corte ha

stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una

formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa

sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione

modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente

sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.

Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per

dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre

2007).

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde,

come già visto per il reddito da valido, a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Adattando questa cifra

all'evoluzione dei salari

nominali (1,6%) ed al tempo lavorativo medio di 41,7 ore alla settimana computabili

nel 2007, si ottiene per quell'anno un reddito statistico lordo medio

nazionale ipotetico da invalido pari a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]) (cfr.

consid. 11).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha

applicato una riduzione del 10%, corrispondente ad un 5% per attività leggere e

ad un altro 5% per i limiti funzionali (doc. 96).

Alla luce della giurisprudenza

sopra citata, vista l'età del

ricorrente (nato nel 1976), la sua nazionalità (svizzera) e la possibilità di

svolgere un'attività confacente

al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 100% fermo restando

determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti

dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre

attività (cfr. consid. 10), ammettendo una riduzione del 10% per circostanze

personali, nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 54'130,02 (Fr. 60'144,47

– [Fr. 60'144,47 x 10 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 60'144,47 corrispondente

al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido

(ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2007 per un'attività

a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 10% ([Fr.

60'144,47 - Fr.

54'130,02] : Fr. 60'144,47

x 100).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere del 10% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.

28.

cpv. 1 LAI.

15.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 10%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di

concedergli una rendita d'invalidità.

Il ricorso va dunque

respinto.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

16.

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 nLPTCA – applicabile in concreto in virtù della norma

transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008

– sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del

gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio

diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.

4.1

; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono

in principio dati se l'istante

si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.

1.

Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125

V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recentissima

sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione

della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di

questa condizione, si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.

Il TF, nella sentenza

30.

agosto 2010 9C_916/2009, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il

ricorso di un assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza

giudiziaria. L'alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine ciò che comporterebbe, secondo i

giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre "numerose

questioni di non immediata soluzione" (che però il TF non ha indicato)

– la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Nel caso concreto

questa Corte – come già aveva fatto nel giudizio poi sfociato nella sentenza

federale citata del 30 agosto 2010 – impiega qui oltre 30 pagine per motivare

il respingimento del gravame unicamente per completezza di citazione sia dei fatti

– esposti in maniera dettagliata – che del diritto – citando la giurisprudenza

vigente in maniera specifica. Ciò non per la complessità della fattispecie ma

per invalsa abitudine di questa Corte e per completa informazione

all'assicurato.

Alla luce delle

motivazioni addotte e dell'assenza di "questioni di non immediata soluzione"

la condizione non è realizzata. Il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce della chiara perizia

medica allestita dal dr. med. __________ e dei certificati degli stessi medici

curanti del ricorrente riferiti, occorre ricordarlo, al periodo dal 2006 ad inizio

gennaio 2010.

Formulando ugualmente

ricorso con l'aiuto di un

legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione

dell'amministrazione che si è basata

sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato

è stato alquanto azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei

referti medici allegati al ricorso, che non si riferivano al periodo in

disamina e nemmeno si sono - soprattutto - espressi sul grado di abilità

lavorativa residua del ricorrente in altre attività. Con queste basi egli non

aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione

dell'amministrazione.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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