32.2010.37
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28 settembre 2010Italiano65 min
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Numero d'incarto:
32.2010.37
Data decisione, Autorità:
28.09.2010, TCA
Titolo:
Domanda di rendita AI.Per il perito l'ass. è abile al 100% in altre attività adeguate.Il perito non è di parte e il suo referto è completo e dettagliato.I curanti non si sono invece espressi sul periodo in esame né sulla capacità residua.Calcolo grado AI.Reddito da valido:TA1. Grado AI:10%.AG negata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.37
TB/lb
Lugano
28 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Il
21 giugno 2006 (doc. 14) RI 1, nato nel 1976, ha presentato una nuova domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di continui dolori alla schiena ed
alle gambe.
B. Valutando
la necessità di un accertamento reumatologico (doc. 40), il 6 settembre 2007
(doc. 41) l'amministrazione ha
comunicato all'interessato di
sottoporsi ad una visita medica il 15 ottobre 2007 presso il dr. med. __________.
Tuttavia, l'assicurato né si è
presentato né ha avvisato dell'assenza
(doc. 42).
La procedura di
diffida ed in seguito la decisione del 10 gennaio 2008 (doc. 62) con cui,
fondandosi sull'art. 43 cpv. 3
LPGA, l'UAI ha deciso la non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni per ingiustificata
mancata collaborazione dell'assicurato,
sono sfociate nella sentenza del 5 marzo 2009 (32.2008.24). In quell'occasione
(doc. 74), il TCA ha concluso che seppure la giustificazione fornita dal ricorrente
riguardo alla sua mancata presenza all'appuntamento con il perito fosse, in sé,
generica, non specificando il medico curante di quale tipo di malattia l'assicurato
fosse affetto tanto da non potersi presentare alla visita peritale, tuttavia,
una tale giustificazione - comunque fornita da un medico - non poteva essere
ignorata. Questo Tribunale ha così concluso che non si poteva validamente
ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dal ricorrente
fosse ingiustificato. Pertanto, l'Ufficio AI ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA,
poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non
entrare in materia sulla domanda di prestazioni dell'assicurato, avrebbe invece
dovuto fissare un secondo appuntamento presso il reumatologo. Il TCA ha così
rinviato gli atti all'amministrazione per fissare un nuovo appuntamento dal perito.
C. Il
17 agosto 2009 (doc. 89) l'Ufficio AI ha quindi (ri)convocato l'assicurato per
un accertamento medico presso il dr. med. __________, avvenuto il 15 settembre
2009. Sulla scorta del referto medico emesso in pari data (doc. 90), del
rapporto del medico SMR responsabile (doc. 91), come pure della valutazione del
consulente in integrazione professionale (doc. 96), il 5 novembre 2009 (doc.
98) l'UAI ha emesso un progetto di decisione con cui non concedeva all'assicurato
una rendita AI, visto il grado di invalidità calcolato nel 10%.
D. Con
decisione del 7 gennaio 2010 (doc. C) l'Ufficio AI, sentito il dr. med. __________,
medico SMR, che si è pronunciato (doc. 103) sulla documentazione medica
prodotta dall'assicurato con le sue osservazioni (docc. 101 e 102), ha confermato
il grado d'invalidità del 10% e quindi ha negato il diritto alla rendita AI.
E. L'8
febbraio 2010 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, sollevando obiezioni
sull'imparzialità del perito incaricato dall'UAI, ha chiesto in via principale di
retrocedere gli atti all'UAI, affinché incarichi il dr. med. __________ dell'Ospedale
__________ di __________, che l'ha già visitato più volte, di determinare l'eventuale
capacità lavorativa residua, indicando quali attività possono essere da lui
pretese. In caso di reiezione del ricorso, ha chiesto la concessione dell'assistenza
giudiziaria.
A dire dell'insorgente,
la conclusione del perito secondo cui egli soffrirebbe di episodi algici solo e
soltanto perché in sovrappeso è "assai puerile e semplicistica"
e non si china sull'esame del rischio di episodi algici ricorrenti. Inoltre, il
suo stato di salute non coincide minimamente con quello attestato dal dr. med. __________.
In tali circostanze, "non ha infatti senso dibattere in questa sede
delle conseguenze economiche per il ricorrente, se tali dati non sono ancora
stati sufficientemente accertati dall'Ufficio AI.".
F. Con
risposta dell'11 marzo 2010 (doc. IV) l'amministrazione ha confermato il
proprio operato anche dopo avere sottoposto al Servizio medico regionale la
nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente. L'Ufficio AI ha osservato
che il medico SMR ha riscontrato un temporaneo peggioramento dello stato di
salute dell'assicurato per insorgenza della sintomatologia radicolare presente
dalla terza settimana di gennaio 2010, ma che dal 1° febbraio 2010 v'è stato un
netto miglioramento accertato dal medico curante medesimo. Pertanto, l'ulteriore
peggioramento è successivo alla decisione impugnata ed è anche temporaneo. La
valutazione del dr. med. __________ mantiene quindi pieno valore probatorio e l'UAI
ha poi fermamente respinto le affermazioni di parzialità indirizzate al perito,
essendo medico esterno all'Ufficio.
Il ricorrente ha
prodotto nuova documentazione medica che si riferisce ai mesi di gennaio-marzo
2010 (doc. E), sui quali l'amministrazione non si è pronunciata (doc. VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente ad
una rendita AI dal 1° giugno 2007 in virtù di un grado d'invalidità del 10%.
4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Dal
lato medico, il perito reumatologo incaricato dall'Ufficio AI ha accertato nel settembre
2009 (doc. 90) che, in considerazione del quadro reumatologico constatato, l'incapacità
lavorativa nella professione di operaio impiegato quale manutentore presso dei
campi sportivi era del 50% dal 16 luglio 2009, ossia dal giorno seguente
l'ultima visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________
di __________.
Sulla scorta del
rapporto medico del 21 settembre 2009 (doc. 91) del
dr. med. __________ attivo presso il Servizio Medico Regionale,
confermato il 7 dicembre 2009 (doc. 103), e del rapporto finale del 22 ottobre
2009 (doc. 96) della consulente in integrazione professionale, con la
decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite
dal perito reumatologo e dal medico SMR, perciò le ha riconfermate e così pure
il rifiuto di concedere all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità a
seguito del confronto fra il reddito da valido con quello da invalido, che ha
dato un'incapacità di guadagno del 10%.
Il ricorrente ha preteso che il suo
stato di salute sia riesaminato da un medico neutro ed ha indicato la persona
del dr. med. __________, attivo presso il citato Servizio di neurochirurgia e
che l'ha già visitato diverse volte. Secondo il ricorrente, il perito non
avrebbe tenuto conto dell'evoluzione della sintomatologia, ma si sarebbe
limitato a valutarlo al momento in cui l'ha visitato, trovandolo, in quell'occasione,
in buona salute. Per contro, il dr. med. __________ ha attestato l'esistenza,
il perdurare ed il perseverare di una sintomatologia algica importante che non
ha particolari prognosi favorevoli né per quanto riguarda l'insorgere di nuovi
episodi algici e di nuove ernie, né per quanto riguarda una ripresa post-operatoria
tesa alla posa di protesi tra quattro vertebre. A sostegno
della fondatezza della sua richiesta, l'assicurato ha fatto riferimento ai referti del 26 gennaio 2010 (doc.
A) e del 2 febbraio 2010 (doc. B) del citato neurochirurgo, suo medico curante,
che ha certificato un'inabilità lavorativa totale dal 26 gennaio 2010 al 31 (recte:
28) febbraio 2010.
Pendente causa si sono
aggiunti altri certificati medici, quali l'attestazione di un'incapacità
lavorativa del 100% dal 1° marzo 2010 al 4 aprile 2010 (doc. E1), la garanzia
da parte della sua Cassa malati della presa a carico in reparto comune di due
settimane di riabilitazione preso la Clinica __________ di __________ a far data
dal 15 marzo 2010 (doc. E5) e la prescrizione di fisioterapia del 10 febbraio
2010 (doc. E6) a causa di ernia discale L5/S1 sinistra, condrosi discopatia
L3/L4, L4/L5 e L5/S1.
6. A
seguito della domanda di prestazioni AI del 21 giugno 2006, il competente
Ufficio ha immediatamente provveduto a contattare i medici che l'assicurato ha
indicato nel formulario di richiesta.
Nel rapporto medico
del 3 luglio 2006 (doc. 17) il dr. med. __________, FMH in medicina interna e
reumatologia, che ha visto l'interessato soltanto il 20 gennaio 2006, ha posto la diagnosi di sindrome lomboradicolare irritativa L5 sinistra su ernia discale
paramediana sinistra L4/L5 con lussato caudale e compressione radicolare L5,
piccola ernia discale L5/S1 senza chiara compressione, e con insufficienza muscolare
in rapporto al peso.
Il curante ha allegato
una lettera datata 24 gennaio 2006 (doc. 17-3) inviata al collega dr. med. __________,
il quale gli aveva chiesto una valutazione specialistica dell'assicurato. In
quell'occasione ha precisato che il paziente soffriva di una sindrome
lomboradicolare L5 sinistra a quel momento in remissione sulla presenza di un'ernia
discale. L'evoluzione appariva favorevole e gli ha prescritto della
fisioterapia per iniziare una corretta ricostruzione muscolare ed istruzione
ergonomica. Il medico ha certificato un'inabilità lavorativa totale che
si sarebbe dovuta ridurre progressivamente fino all'abilità del 100%,
motivo per cui non gli sembrava giustificata una rendita AI.
Il 28 luglio 2006
(doc. 19) il dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha esposto la
medesima diagnosi, esistente dal 1999, ed ha indicato dei periodi di incapacità
lavorativa del 100%, l'ultimo dei quali in essere dal 12 aprile 2006. Egli ha osservato
che lo stato di salute era stazionario, ma che la capacità lavorativa poteva
essere migliorata con provvedimenti sanitari e dei provvedimenti professionali
erano indicati. La malattia rendeva l'assicurato incapace di sollevare o
trasportare il minimo peso e di rimanere seduto per più di 10 minuti; poteva
comunque svolgere altre attività a tempo pieno, quali lavori di
sorveglianza.
Per potere disporre di
oggettive e precise informazioni mediche dal lato reumatologico, il 23 agosto
2007 (doc. 40) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ordinato
l'esperimento di una perizia reumatologica.
Il perito nominato,
dr. med. __________, ha tuttavia potuto esaminare l'assicurato solo il 15
settembre 2009, vista la controversia sfociata nella citata STCA del 5 marzo
2009 (cfr. punto B).
Nel frattempo, il 4
febbraio 2008 il dr. med. __________, viceprimario del Servizio __________ di
Neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha esaminato l'assicurato.
Nel suo referto del 12 marzo 2008 (doc. 70) ha indicato di non avere
riscontrato deficit di forza muscolare, ma permaneva un quadro lombalgico invalidante
e associato ad un'irradiazione radicolare. La risonanza magnetica effettuata il
giorno della consultazione ha messo in evidenza una rottura dell'anello fibrosi
in L4/L5, con una discopatia accentuata, leggermente protrusa dal lato destro,
mentre a livello L5/S1 ha ritrovato un conflitto con la radice S1 sinistra.
Visto il quadro di
lombalgia accentuata e di irradiazione agli arti inferiori, lo specialista ha
suggerito di considerare, in assenza di un miglioramento clinico, un intervento
chirurgico. Prima di giungere a ciò ha predisposto ulteriori indagini
(discografia in L4/L5).
Causa lombalgia, ha
infine certificato l'inabilità lavorativa totale.
Il 21 maggio 2009
(doc. 81) l'assicurato si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale __________
di __________ per una riacutizzazione dei dolori; gli è stata certificata un'incapacità
al lavoro del 100% per 7 giorni e prescritta una terapia. È stato poi invitato
a sottoporsi ad un controllo neurochirurgico.
Dall'8 al 10 giugno
2009 RI 1 è stato degente presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________
di __________.
Nel referto del 19 giugno
2009 (doc. 101-4) la diagnosi posta era di blocco lombare iperalgico con
irradiazione all'arto inferiore sinistro.
Nella sua valutazione,
il dr. med. __________ ha osservato che dopo che l'assicurato si è recato al
pronto soccorso per l'ennesimo episodio di blocco lombare, da allora i sintomi
sono diventati ingravescenti. Il 7 giugno è comparso un dolore lombare acuto
con irradiazione all'arto inferiore sinistro.
Durante la degenza è
stato constatato che obiettivamente la marcia era condizionata da dolori, che
erano presenti parestesie al dorso del piede sinistro e prevaleva un'irradiazione
algica di tipo L5. Non erano invece presenti deficit di forza, mentre è stata
rilevata un'ipoestesia diffusa all'arto inferiore sinistro. La terapia
anti-infiammatoria alto-dosata instaurata durante la degenza ha comportato un
buon controllo della sintomatologia algica. Non è stata eseguita alcuna
procedura invasiva.
Alla dimissione c'era
un netto miglioramento dei dolori lombari all'arto inferiore sinistro rispetto
all'ingresso; la deambulazione era ancora cautelata ma corretta.
Ulteriori
provvedimenti terapeutici sono stati degli anti-infiammatori prescritti all'interessato
alla dimissione.
Il dr. med. __________,
capo clinica del citato Servizio __________ di neurochirurgia, ha rivisto l'assicurato
il 15 luglio 2009 per una valutazione di decorso.
Nel suo referto
redatto il giorno seguente (doc. 87), lo specialista ha ricordato di avere di
recente ricoverato l'assicurato in occasione di un blocco lombare iperalgico con
irradiazione all'arto inferiore sinistro. A quel momento i dolori lombari, con
a tratti irradiazione all'arto inferiore sinistro, erano esacerbati dal mantenimento
delle posizioni statiche.
La risonanza magnetica
del febbraio 2009 ha mostrato un'ernia mediana L4/L5 e una protrusione
paramediana sinistra L5/S1 con possibile conflitto radicolare ad entrambi i
livelli; addirittura, l'insufficienza/instabilità segmentaria concerneva molto
probabilmente anche L3/L4. Pertanto, visto che al di fuori degli episodi
iperalgici i dolori erano relativamente controllabili, il neurochirurgo non ha
dato l'indicazione chirurgica.
Il 5 agosto 2009 (doc.
88) il medico SMR ha deciso di procedere con la perizia reumatologica,
affidandola al dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, che
il 15 settembre 2009 ha peritato l'interessato e lo stesso giorno ha reso il
suo referto (doc. 90). L'esperto si è basato sulla documentazione messa a sua
disposizione, sui dati anamnestici richiesti e sull'esame clinico. Egli ha
quindi proceduto all'anamnesi personale, sistematica e sociale dell'assicurato,
all'esposizione dei dati soggettivi (i dolori al rachide lombare c'erano
praticamente sempre, sia di giorno sia di notte, da seduto ed in piedi;
saltuariamente ha dolori inguinali ed ai piedi) ed alle constatazioni oggettive,
procedendo con l'esame reumatologico e neurologico.
L'esame reumatologico
eseguito sulla colonna vertebrale ha riscontrato una cifosi prolungata della
dorsale con protrazione del capo, scoliosi destra convessa toracale, posizione
orizzontale del bacino. Colonna cervicale libera alla flessione, estensione,
alle lateroflessioni bilaterali, limitata di 1/5 alle rotazioni globali dalle
due parti; colonna dorsale libera alla flessione, limitata di 2/3 all'estensione,
libera alle lateroflessioni bilaterali, indolori; colonna lombare: l'assicurato
non ha eseguito la flessione attiva lamentando dolori raddrizzando il tronco in
sede lombare, estensione passiva libera, indolore, lateroflessioni lombari
passive bilaterali limitate di 1/3, con dolori in aumento a fine corsa dalle
due parti.
Per quanto concerne l'esame
reumatologico sulle articolazioni periferiche, le spalle erano libere ai
movimenti assistiti passivi, i gomiti ed i polsi con mobilità passiva normale
ed indolori. Ginocchia e caviglie stabili, mobilità passiva libera e indolore.
L'esame neurologico ha
segnalato riflessi vivi e simmetrici, forza rozza ai gruppi muscolari delle
gambe, marcia senza zoppia.
Nella sua valutazione,
il perito ha ripercorso i momenti salienti concernenti i problemi alla schiena,
apparsi per la prima volta nel 1999. Nel 2004 l'interessato è caduto sulla schiena e nel 2005 c'è stata un'accentuazione dei dolori lombari con componente sciatalgica;
la risonanza magnetica della colonna vertebrale ha evidenziato una discopatia
trisegmentale da L3 a S1 con ernia discale lussata e migrava verso il basso a
sinistra L4/L5 con compressione radicolare L5 a sinistra. Nel 2008 c'erano lombosciatalgie
con irradiazione radicolare nell'arto inferiore sinistro seguenti il territorio
della radice S1, nell'arto inferiore destro seguenti la traiettoria
dermatometrica L5 con protrusione discale L4/L5 verso destra, in L5/S1
discopatia in conflitto con la radice di S1 a sinistra. Al momento della
visita, il peritando lamentava dolori lombari a fascia irradianti laterodorsali
nella coscia destra fino a raggiungere il ginocchio, con lombalgie praticamente
sempre presenti, in aumento deambulando in salita e raddrizzandosi da
anteflessione del tronco. All'esame clinico, instabilità segmentale in sede
lombare, l'estensione passiva della lombare risultava libera ed indolore, assenti
deficit lomboradicolari e cervicoradicolari. Il reumatologo ha osservato un manto
muscolare decondizionato in un assicurato che presentava un eccesso ponderale
di 30 kg che andava a sovraccaricare il passaggio lombosacrale rispettivamente
le articolazioni degli arti inferiori.
In virtù di quanto
precede, il perito ha posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale
ricorrente in disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con
protrazione del capo), sindrome lombospondilogena bilaterale cronica a quel
momento attiva a destra in note alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia
trisegmentale da L3 a S1), esiti da frattura vertebrale D11 nell'ottobre 2004,
disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del
capo), decondizionamento muscolare, obesità (110 kg / 178 cm).
Concludendo, l'esperto
ha osservato che sul piano terapeutico era sicuramente auspicabile una
diminuzione del peso corporeo per alleggerire le articolazioni inferiori ed il
rachide, ma anche per facilitare il ricondizionamento progressivo della muscolatura
volto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando così la resistenza agli sforzi
fisici e quindi contribuire a ridurre gli episodi algici improvvisi al rachide
lombare.
Rispondendo ai quesiti
sottopostigli dall'amministrazione, riguardo alle conseguenze sulla capacità di
lavoro e sulla capacità d'integrazione dell'assicurato, il dr. med. __________
ha risposto che giudicava come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività
che tenesse pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua
descritta.
In un lavoro adatto
allo stato di salute, l'assicurato era dunque abile al lavoro al 100%
con un rendimento massimo del 100% dal 16 luglio 2009, ossia dal giorno
seguente l'ultima visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________
di __________.
Nell'ultima attività
esercitata come operaio attivo come custode, manutentore presso campi sportivi,
il reumatologo ha ritenuto l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di
carico menzionati nel foglio allegato, abile al lavoro sull'arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%,
sempre a decorrere dal 16 luglio 2009.
Nel sollevamento e
trasporto di carichi di pesi leggeri (fino a 10 kg), la capacità funzionale fisica residua era normale, invece risultava ridotta per pesi medi (dagli
11 ai 25 kg) ed il sollevamento di pesi inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle era normale. Anche la manipolazione di oggetti ed attrezzi
leggeri/di precisione come pure medi oltreché la rotazione della mano era normale,
mentre la manipolazione di oggetti pesanti era lievemente ridotta. La posizione
di lavoro a braccia elevate era lievemente ridotta, con rotazione era invece ridotta;
se la posizione era seduta e piegata in avanti o con ginocchia in flessione, la
capacità funzionale residua era normale, mentre ridotta se la posizione era eretta
e piegata in avanti o inginocchiata. La capacità di mantenere la posizione
seduta o eretta era lievemente ridotta (il perito ha osservato che durante l'attesa
in sala d'aspetto, l'assicurato è stato seduto tranquillo per quasi 30 minuti e
poi, dopo essersi spostato senza zoppìa in un altro locale, per altri 20 minuti),
normale risultava lo spostamento fino ad oltre 50 metri, era invece lievemente ridotta la capacità di spostarsi per lunghi tragitti, su terreno accidentato
e salire rispettivamente scendere le scale. Da ultimo, spostarsi su ponteggi e
su scale a pioli era possibile in maniera ridotta. Infine, l'uso delle mani era
possibile normalmente.
Il 24 novembre 2009
(doc. 101-2) la fisioterapista __________ di __________ ha evidenziato che i
dolori lombari variavano da forte a meno forte, ma erano sempre persistenti ed
ogni tanto si espandevano verso i glutei e la coscia dorsale o laterale più a
destra. Il dolore aumentava con gli sforzi e con la posizione seduta. La
mobilità della schiena era ridotta in flessione ed in estensione e poco anche
in lateroflessione. I dolori aumentavano con il movimento. La forza delle gambe
e la sensibilità non era compromessa. Quale terapia, ha adottato la terapia
manuale di rinforzo del tronco, massaggio, elettroterapia e fanghi, ma tutto
ciò non ha apportato ad un costante miglioramento. Infatti, dopo alcuni periodi
in cui l'interessato stava meglio, il dolore poi riappariva.
Nel rapporto del 26
gennaio 2010 (doc. A) il dr. med. __________, capo clinica presso il predetto
Servizio di neurochirurgia, ha ricordato che l'assicurato è noto per una
sindrome da insufficienza/instabilità segmentaria in un contesto di malattia degenerativa
discale in L3/L4, L4/L5 e L5/S1. Questa sintomatologia algica lombare porta a
blocchi iperalgici con frequenza di circa uno al mese con durata dei disturbi
per poco meno di una settimana ogni volta.
Dalla terza settimana
di gennaio 2010 l'assicurato ha riferito la comparsa di una lombosciatalgia
sinistra interessante il versante posteriore della coscia e del polpaccio,
nonché la superficie laterale e la pianta del piede, in un chiaro territorio
S1. Ciò comportava la difficoltà di utilizzare il pedale della frizione.
Fatti
I trattamenti
anti-infiammatori ed anti-dolorifici (blandi) finora istituiti non hanno sortito
l'effetto terapeutico duraturo.
L'esame obiettivo
neurologico cursorio è stato fortemente limitato dall'importante sintomatologia
algica presentata dall'assicurato. La deambulazione era estremamente
claudicante e risultava impossibile valutare se vi fosse un'impossibilità ad effettuarla
sulle punte o sui talloni a sinistra, visto che il paziente era reticente a
caricare sull'arto stesso. Difficile è anche stata la valutazione della forza
nell'arto inferiore sinistro, intendendo nella flessione plantare del piede,
per l'importante sintomatologia algica evocata nel movimento stesso; non
sembrava invece essere presente un deficit della flessione dorsale del piede e
dell'alluce. Nemmeno c'era un deficit di sensibilità.
Vista l'importante
sintomatologia algica e la possibilità di confrontarsi con un deficit di forza
nella flessione plantare del piede a sinistra, lo specialista ha previsto una
RM e nell'attesa ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% per
circa quattro settimane.
Dal 29 gennaio al 1°
febbraio 2010 il ricorrente è stato degente presso il Servizio di
neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________. Nel referto del 2 febbraio
2010 (doc. B) lo stesso dr. med. __________ ha esposto la diagnosi di radicolopatia
S1 sinistra algico-deficitaria.
Nella valutazione
iniziale, dopo avere ripreso il contenuto del precedente certificato, il
neurochirurgo ha evidenziato che la risonanza magnetica ha permesso di spiegare
l'apparizione del nuovo dolore radicolare, mostrando un'ernia lussata e migrata
verso il basso proveniente dall'interspazio L5/S1 e lateralizzata a sinistra,
con conseguente compressione di S1 sinistra. Pertanto, tenendo conto del
deficit di forza gli esperti hanno proposto un intervento di asportazione del sequestro
erniario, spiegando al paziente che non potevano comunque garantire un recupero
del deficit e che l'intervento non avrebbe influenzato positivamente i dolori
lombari.
Riguardo al decorso,
il chirurgo ha rilevato che proprio il 1° febbraio 2010, prima di eseguire l'intervento
programmato, durante una visita ha riscontrato un netto miglioramento della
sintomatologia algica che, soggettivamente, era passata da un valore su VAS di 10 a valori compresi tra 0 e 3. Di pari passo, con il miglioramento del quadro algico, lo specialista
non ha invece assistito ad un peggioramento del quadro motorio, come a volte
compare in una grave compressione/danno della radice nervosa, ma ad un quadro
stabile, se non addirittura migliorato anche sul versante deficitario motorio.
Pertanto, dopo discussione con l'interessato, i medici hanno convenuto di
rinunciare momentaneamente all'intervento chirurgico, ritenendo il quadro
compatibile con un'eventuale mobilizzazione del frammento erniario e diminuzione
della compressione della radice nervosa, con conseguente miglioramento del
quadro clinico. Dopo tre giorni avrebbero rivalutato il decorso e deciso per un
eventuale trattamento di fisioterapia per recuperare la paresi. Gli esperti
hanno a lungo discusso sul fatto che non potevano affermare con certezza che il
quadro fosse l'espressione di un'evoluzione a lungo termine favorevole,
necessitando di controlli regolari e qualora il quadro clinico dovesse
nuovamente riacutizzarsi, sarebbe stata ripresa l'indicazione di un intervento
chirurgico. L'assicurato ha scelto il trattamento conservativo.
Alla dimissione, a
differenza del momento del ricovero, la deambulazione era possibile nelle tre
modalità, sebbene difficoltosa sulle punte a sinistra; cedimento del piede
sinistro al mantenimento della stazione eretta mantenuta solo sulle punte del
piede a sinistra, mentre risultava possibile il mantenimento della stazione
eretta sulle punte di tutti i due piedi, senza cedimenti. In clinostatismo non
erano oggettivabili deficit di forza nella flessione plantare del piede a
sinistra. Parestesie formicolanti ed ipoestesia tattile al versante posteriore
della coscia ed al versante laterale pianta del piede a sinistra. Abolizione
del riflesso achilleo rispetto al contro-laterale.
Il rapporto certificava
un'inabilità al lavoro fino al 31 (recte: 28) febbraio 2010.
Pendente causa, il
ricorrente ha prodotto un attestato del 25 gennaio 2010 (doc. E2) del medico
curante dr. med. __________ che certificava un'inabilità completa al lavoro
dal 18 gennaio 2010 al 7 febbraio 2010, un certificato del dr. med. __________ del
9 marzo 2010 (doc. E1) che attestava un'incapacità lavorativa del 100%
dal 1° marzo al 4 aprile 2010, una prescrizione per nove sedute di fisioterapia
(doc. E6), la garanzia della Cassa malati di una presa a carico per due
settimane di riabilitazione in clinica ed infine il referto di un trattamento
presso il Centro per la terapia del dolore (doc. E4) presso l'Ospedale __________.
7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est
le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de
l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur
rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à
faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli
atti, ritiene che la valutazione del medico nominato dall'Ufficio AI che si è
espresso a metà settembre 2009 in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'UAI ha affidato la
valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e
medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 15 settembre
2009 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.
Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito
un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi
sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,
sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.
Dal canto suo, il
ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un paio di certificati
medici non solo successivi alla decisione impugnata, ma anche che si riferivano
ad una situazione realizzatasi dopo il momento di riferimento - che
rimane sempre la decisione del 7 gennaio 2010 - e che pertanto non possono qui
essere presi in considerazione, dovendo il TCA limitare l'esame dei fatti
prodottisi fino all'emanazione della decisione impugnata. Semmai, essi potranno
essere ripresentati all'amministrazione nell'ambito di una nuova domanda di
prestazioni qualora l'assicurato ritenesse vi sia stato un peggioramento del
suo stato di salute (STF I 560/05 del 31 gennaio 2007) durato almeno tre mesi (art.
88a cpv. 2 OAI) ed occorso dopo il 7 gennaio 2010.
La medesima
conclusione va tratta per gli altri certificati medici e simili scritti prodotti
in sede ricorsuale, giacché essi concernono espressamente una particolare situazione
(acutizzazione della lombosciatalgia sinistra già presente da anni) sorta la
terza settimana del mese di gennaio 2010 e che ha comportato un'incapacità lavorativa
totale certificata fino al 4 aprile 2010, che ha dato luogo alla necessità di
un periodo di riabilitazione fisioterapica.
Riguardo allo stato di
salute del ricorrente dal 2006 al 7 gennaio 2010, ovvero nel periodo
consecutivo alla domanda di prestazioni e che dunque è qui oggetto di disamina,
non v'è invece alcun certificato medico recente di parte che si esprima in proposito.
A ben vedere, nemmeno
il perito si è pronunciato su questo lasso di tempo, ma si è limitato ad
attestare la situazione dal 16 luglio 2009 in poi, quindi dal giorno susseguente l'ultima visita neurochirurgica a cui si era sottoposto (fino a quel momento)
l'interessato.
Agli atti vi sono
comunque alcuni attestati medici relativi al periodo qui in esame.
Vanno infatti
ricordati in particolare i pareri dei dr. med. __________ e __________ del
2006. Entrambi hanno diagnosticato una sindrome lomboradicolare L5 sinistra con
ernia discale paramediana sinistra L4/L5 con lussato caudale e compressione
radicolare L5, piccola ernia discale L5/S1 senza chiara compressione, con insufficienza
muscolare in rapporto al peso, adiposità.
Tutti e due i
summenzionati specialisti, FMH in medicina interna ed il primo anche in
reumatologia, sebbene abbiano individuato un'inabilità lavorativa, tuttavia
hanno anche certificato che essa si sarebbe progressivamente ridotta fino ad
arrivare ad un'abilità totale. Infatti, la capacità lavorativa poteva essere
migliorata con provvedimenti sanitari (quale l'infiltrazione, che però
l'assicurato continuava a rifiutare alla stessa stregua di eventuali procedimenti
chirurgici) e dei provvedimenti professionali erano indicati.
Riguardo alla
possibilità di continuare a svolgere la precedente attività, il dr. med. __________,
che ha in cura il ricorrente dal 1998, non si è pronunciato, osservando che
l'interessato ha sempre svolto lavori temporanei e quindi era difficile
determinare la sua capacità nella "precedente" attività. Comunque, il
28 luglio 2010 egli ha certificato che malgrado l'assicurato fosse inabile al
lavoro al 100% dal 12 aprile 2006, tuttavia egli era in grado di svolgere altre
attività a tempo pieno, per esempio la sorveglianza.
Dati medici relativi
all'anno 2007 non ve ne sono agli atti.
Quanto al 2008 ci si può
unicamente rifare al certificato del dr. med. __________, che il 4 febbraio 2008 ha visto in consultazione il ricorrente per un quadro lombalgico invalidante e associato ad
un'irradiazione radicolare negli arti inferiori, ciò che poteva eventualmente
porre in considerazione un intervento chirurgico, ma prima fra tutte una
fisioterapia riabilitativa. A quel momento il neurochirurgo ha certificato un'inabilità
lavorativa del 100%.
Nel maggio 2009 l'assicurato ha avuto un'altra ricaduta, che per sette giorni l'ha reso totalmente inabile al
lavoro.
A metà settembre 2009 il
perito incaricato dall'UAI ha giudicato l'insorgente abile al lavoro come
operaio sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione
del rendimento del 50% a decorrere dal 16 luglio 2009. In altre attività adeguate, invece, l'ha considerato abile totalmente.
Il medico SMR, alla
luce di tutti i suesposti certificati medici, il 21 settembre 2009 (doc. 91) ha
ritenuto l'assicurato abile al 50% dal 16 luglio 2009 nell'attività abituale,
mentre abile al 100% dall'aprile 2006 in attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________.
Queste conclusioni,
come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente,
poiché egli ha prodotto in sede ricorsuale dei certificati relativi ad un
periodo chiaramente successivo a quello qui in esame, che concerne il
lasso di tempo intercorso dal giugno 2006 (richiesta di prestazioni AI) al 7 gennaio
2010 (emanazione della decisione impugnata).
Va qui inoltre rilevato
che l'insorgente si è limitato a lamentarsi circa la legittimità della perizia
allestita dal dr. med. __________, osservando che lo specialista non sarebbe
stato neutro nella sua valutazione, ma avrebbe assecondato la volontà dell'amministrazione
e quindi sarebbe stato di parte nel suo giudizio sull'assicurato.
Queste illazioni non
vanno qui tutelate, sia in virtù dei noti - anche al patrocinatore del
ricorrente, che li ha perfino menzionati - principi giurisprudenziali su questo
argomento, sia in virtù della comunque chiara e completa analisi oggettiva che
il reumatologo in questione ha fornito sull'assicurato.
In primo luogo occorre
ricordare che le perizie affidate
dagli organi dell'AI, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità.
Ed
in specie, indizi simili non ve ne sono.
Non
sono infatti sufficienti le superficiali supposizioni di parzialità proferite
dal ricorrente per ammetterle come tali. D'altronde, neppure è sostenibile la
tesi secondo cui il dr. med. __________, in qualità di medico specialista di un
ospedale pubblico e che quindi non avrebbe nessun interesse economico nel
certificare il reale stato di salute dell'insorgente, sarebbe sì, egli, un (vero)
perito, sicuramente più legittimato rispetto a quello scelto dall'amministrazione,
libero professionista, e quindi "al servizio e alle spese dell'Ufficio
dell'AI" (doc. I pag. 8).
In
merito a queste affermazioni, il TCA evidenzia che l'assicurato dimentica di
essere stato esaminato dal dr. med. __________ già nel 2005 (doc. 19-7), quando
ancora era assistente di neurochirurgia nel medesimo Servizio di neurochirurgia
presso l'Ospedale __________ di __________ e che da quel momento in poi, negli
anni successivi e fino ancora almeno al marzo 2010 (doc. E1), questo
specialista ha più volte avuto modo, come visto, di rivisitarlo sempre
nell'ambito della sua funzione in seno al citato Servizio.
In
queste circostanze, d'avviso dello scrivente Tribunale, il predetto medico,
seppure alle dipendenze di un ospedale pubblico, può qui essere definito alla
stessa stregua di un medico curante del ricorrente. Di conseguenza, occorre
applicare l'apposita giurisprudenza in virtù della quale, alla luce del
rapporto di fiducia esistente con l'ammalato, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente. Pertanto, a questo punto, le
affermazioni di imparzialità dei certificati prodotti con il ricorso, oltre che
ad essere già del tutto ininfluenti a motivo del periodo di disamina al quale
si riferiscono, lo sono anche perché definibili, essi, di parte.
Quanto alla questione
del contenuto della perizia del 15 settembre 2009, il dr. med. __________ ha
individuato una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, alterazioni
degenerative del rachide lombare con discopatia da L3 a S1, disturbi statici
del rachide. Non va qui dimenticato che tutti i medici interpellati sullo stato
di salute dell'interessato hanno sempre attestato la presenza di una sindrome
lomboradicolare L5 a sinistra con un'ernia discale paramediana sinistra L4/L5
ed una piccola ernia discale L5/S1, a cui si è in seguito aggiunta anche una
malattia degenerativa discale in L3/L4. Pertanto, da tempo tutti gli esperti
erano in sostanza concordi sulla presenza ricorrente di blocchi lombari
iperalgici, sui disturbi statici del rachide e sulla radicolopatia.
Ciò che il ricorrente critica
sono i provvedimenti terapeutici suggeriti dal perito, laddove quest'ultimo ha
auspicato il proseguimento della correzione del sovrappeso corporeo (in quattro
anni, l'assicurato era dimagrito di 30 kg per giungere al momento della perizia al peso di 110 kg su 178 cm) che avrebbe facilitato il ricondizionamento
progressivo della muscolatura, a suo volta teso a stabilizzare il rachide lombare,
con conseguente miglioramento della resistenza agli sforzi fisici, ciò che avrebbe
quindi ridotto gli episodi algici improvvisi al rachide lombare.
Al ricorrente questa
spiegazione non appare sufficientemente tecnica e scientifica, tanto che "ci
si poteva aspettare qualcosina di più!" e ha quindi definito "assai
puerile e semplicistica conclusione" (doc. I pag. 7 in alto).
Egli dimentica, però,
che anche i suoi medici curanti si sono espressi nel senso indicato dal perito.
In effetti, già il dr.
med. __________, nel 2006, aveva affermato che c'era un'insufficienza muscolare
in rapporto al peso ed ha prescritto all'insorgente della fisioterapia per una
corretta ricostruzione muscolare ed istruzione ergonomica.
Nel 2008 il dr. med. __________
aveva affermato che "Naturalmente entra in linea di conto il soprappeso
del Paziente e l'importanza di una fisioterapia riabilitativa." (doc. 70).
Il ricorrente si è
sottoposto nel 2009 ad un ciclo di fisioterapia portante anche sul rinforzo del
tronco (doc. 101-2).
Infine, come
documentano gli ultimi atti prodotti dall'assicurato, nel 2010 egli aveva
previsto due settimane di riabilitazione presso una struttura specializzata.
Alla luce di questi
fatti, la soluzione suggerita dal perito non si discosta, a ben vedere, da
quella non solo auspicata dai suoi medici curanti, ma anche messa poi in pratica
ancora di recente dall'assicurato.
Di conseguenza, vista
l'unanimità di intenti e di soluzioni proposte all'interessato dai sanitari che
l'hanno visitato, a maggior ragione vanno ritenute affidabili e concludenti le
analisi cliniche ed oggettive eseguite dal perito nominato dall'Ufficio AI.
D'altronde, neppure
gli stessi curanti erano unanimi sulla proposta di un intervento chirurgico,
sia perché al di fuori degli episodi iperalgici i dolori erano relativamente
controllabili (cfr., per esempio, il rapporto del 16 luglio 2009, doc. 101-5), sia
perché, spesso ed in modo discontinuo, vi sono stati dei (netti) miglioramenti
della sintomatologia algica (cfr., per esempio, il referto del 2 febbraio 2010,
doc. B).
9. In
conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,
l'insorgente ha saputo
giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di
esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a
quello individuato dal medico nominato dall'amministrazione e che quindi egli
sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro anche in altre attività
fisiche adeguate alle condizioni di salute.
L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione
medica, che la soluzione a cui è giunto il medico interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe
errata. Egli si è limitato a produrre dei certificati dei suoi medici curanti che
però, come visto, oltre a non essersi espressi sulla sua capacità lavorativa
esistente dal giugno 2006 ad inizio 2010, soprattutto non si sono nemmeno pronunciati
sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono di alcun aiuto.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Ancora,
il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione
di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità
del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non
incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un
determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I
514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).
Richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere
Considerandi
i risultati a cui è giunto il medico esterno nominato dall'Ufficio AI,
specialista FMH in reumatologia e medicina interna, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato sia ha preso
visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.
Le conclusioni di
questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,
convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.
Vanno così pienamente
condivise le sue considerazioni, che nel settembre 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e ha stabilito che dal 16 luglio
2009.
la capacità lavorativa dell'assicurato era del 50% nella precedente attività di operaio
manutentore di campi sportivi, mentre era del 100% in altre attività che tenessero conto
di determinate limitazioni.
Quanto al periodo
precedente decorrente dal giugno 2006, fa stato quanto concluso dal medico SMR
dr. med. __________ il 21 settembre 2009 (doc. 91) e ribadito il 7 dicembre
2009.
(doc. 103). Egli si è infatti basato sulle attestazioni del dr. med. __________
rilasciate nel luglio 2006, secondo cui dal 12 aprile 2006 l'interessato era totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, mentre abile al 100%
in altre più leggere come attività di sorveglianza.
10.
Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid.
2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono
tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto
delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto
d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima
teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi
criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a
profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in
assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique
VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta
può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano
(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore
hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una
simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione
d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato
deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante
dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi
del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta quindi ora
di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto
dal ricorrente.
Accertata dal medico nominato
dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in attività che
tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta
nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del 7 gennaio 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito
che l'assicurato avrebbe
conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da
valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da
invalido), ottenendo un grado del 10% di incapacità di guadagno e quindi non ha
concesso alcuna prestazione all'assicurato.
Sulla scorta del parere
della consulente in integrazione professionale che si è basata sui dati
statistici di riferimento, livello di qualifica 4, per calcolare il reddito da
valido visto che nel 2007 il ricorrente era al beneficio dell'assistenza
sociale, l'UAI ha ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 60'150.- ed un reddito da invalido di Fr. 54'135.-, già ridotto del 10% dovuto alla necessità
di svolgere unicamente attività leggere ed adeguate ai limiti funzionali indicati
dal perito (Fr. 60'150.- - (Fr. 60'150.- x 10 : 100).
Per quanto concerne l'importo
del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato
che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il
TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie
il mese di aprile 2007, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente
accertata e confermata dal medico SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il
40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del
18.
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02
del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13
giugno 2003 consid. 4.2).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra
le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).
11.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 60'150.-.
Al riguardo va ricordato che dopo vari
lavori svolti per brevi periodi, l'ultima attività lucrativa esercitata
dall'insorgente risale agli anni 2004-2005, quando durante i soli mesi da
novembre 2004 a luglio 2005 l'assicurato è stato dipendente della Città di __________
in qualità di operaio, pur con qualche periodo di assenza per malattia (doc.
18). Ora, d'avviso del TCA, lo stipendio incassato in quel periodo non è
tuttavia rappresentativo del reddito che egli avrebbe potuto guadagnare da
valido, sia poiché si tratta di un salario sociale conseguito nell'ambito di un
programma occupazionale PIP LAS, sia poiché si riferisce a soli otto mesi di
lavoro.
Pertanto, questo
Tribunale ritiene di non doversi scostare dal dato ritenuto dall'amministrazione,
essendo stato ricavato conformemente alla citata giurisprudenza federale in
materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori
empirici o statistici.
In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe
ricevere la rendita d'invalidità (aprile 2007), utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica
si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività
leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore
settimanali nel settore privato corrisponde a Fr.
56'784.- (Fr. 4'732.- x 12
mesi).
Riportando questa
cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per
l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino a porsi al momento in cui
l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V
81.
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro
dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).
La cifra di Fr. 60'144,47 va
ritenuta come reddito da valido.
12.
Per
quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
13.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I
790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il
Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06
del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con
sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con STF U 529/06 del
28.
gennaio 2008 l'Alta corte ha
stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una
formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa
sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione
modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente
sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.
Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per
dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre
2007).
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3
In
una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente
settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore
alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli
altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto
(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente
alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
14.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde,
come già visto per il reddito da valido, a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).
Adattando questa cifra
all'evoluzione dei salari
nominali (1,6%) ed al tempo lavorativo medio di 41,7 ore alla settimana computabili
nel 2007, si ottiene per quell'anno un reddito statistico lordo medio
nazionale ipotetico da invalido pari a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]) (cfr.
consid. 11).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in
seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in
quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.
5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,
percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha
applicato una riduzione del 10%, corrispondente ad un 5% per attività leggere e
ad un altro 5% per i limiti funzionali (doc. 96).
Alla luce della giurisprudenza
sopra citata, vista l'età del
ricorrente (nato nel 1976), la sua nazionalità (svizzera) e la possibilità di
svolgere un'attività confacente
al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 100% fermo restando
determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti
dalla giurisprudenza.
Partendo quindi da un
salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre
attività (cfr. consid. 10), ammettendo una riduzione del 10% per circostanze
personali, nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido
del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 54'130,02 (Fr. 60'144,47
– [Fr. 60'144,47 x 10 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 60'144,47 corrispondente
al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido
(ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2007 per un'attività
a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 10% ([Fr.
60'144,47 - Fr.
54'130,02] : Fr. 60'144,47
x 100).
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non
confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il
reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di
salute, risulta essere del 10% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.
28.
cpv. 1 LAI.
15.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 10%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di
concedergli una rendita d'invalidità.
Il ricorso va dunque
respinto.
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
16.
Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,
gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 nLPTCA – applicabile in concreto in virtù della norma
transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008
– sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del
gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I tre presupposti
cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio
diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.
4.1
; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono
in principio dati se l'istante
si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.
1.
Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125
V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,
pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
In una recentissima
sentenza federale il TF sembra porre un ulteriore elemento per la valutazione
della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di
questa condizione, si tratta della lunghezza del provvedimento impugnato.
Il TF, nella sentenza
30.
agosto 2010 9C_916/2009, ha infatti ammesso, in una causa ticinese, il
ricorso di un assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza
giudiziaria. L'alta Corte ha ammesso quel ricorso indicando come la Corte Cantonale avesse motivato il suo giudizio in 44 pagine ciò che comporterebbe, secondo i
giudici di Lucerna, necessariamente – in uno con altre "numerose
questioni di non immediata soluzione" (che però il TF non ha indicato)
– la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Nel caso concreto
questa Corte – come già aveva fatto nel giudizio poi sfociato nella sentenza
federale citata del 30 agosto 2010 – impiega qui oltre 30 pagine per motivare
il respingimento del gravame unicamente per completezza di citazione sia dei fatti
– esposti in maniera dettagliata – che del diritto – citando la giurisprudenza
vigente in maniera specifica. Ciò non per la complessità della fattispecie ma
per invalsa abitudine di questa Corte e per completa informazione
all'assicurato.
Alla luce delle
motivazioni addotte e dell'assenza di "questioni di non immediata soluzione"
la condizione non è realizzata. Il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce della chiara perizia
medica allestita dal dr. med. __________ e dei certificati degli stessi medici
curanti del ricorrente riferiti, occorre ricordarlo, al periodo dal 2006 ad inizio
gennaio 2010.
Formulando ugualmente
ricorso con l'aiuto di un
legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione
dell'amministrazione che si è basata
sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il comportamento dell'assicurato
è stato alquanto azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei
referti medici allegati al ricorso, che non si riferivano al periodo in
disamina e nemmeno si sono - soprattutto - espressi sul grado di abilità
lavorativa residua del ricorrente in altre attività. Con queste basi egli non
aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione
dell'amministrazione.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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